Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione A.C. 4434 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Lavori preparatori - Iter al Senato (A.S. 2156) (esame in Commissione: sede referente e consultiva) - Parte prima - Seconda edizione
Riferimenti:
AC N. 4434/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 513    Progressivo: 1
Data: 05/12/2012
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   L 2012 0190
PREVENZIONE DEL CRIMINE   REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 2044/XVI   AS N. 2164/XVI
AS N. 2168/XVI   AS N. 2174/XVI
AS N. 2340/XVI   AS N. 2346/XVI
AS N. 2156/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Lavori preparatori
Iter al Senato (A.S. 2156)
(esame in Commissione: sede referente e consultiva)

 

 

 

 

n. 513/1

(parte prima)

Seconda edizione

 

5 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ac0660a1.doc

 


INDICE

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione                          3

Senato della Repubblica

Progetti di legge

§      A.S. 2156, (Governo), Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione  29

§      A.S. 2044, (sen. Baio ed altri), Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione  65

§      A.S. 2164, (sen. Li Gotti ed altri), Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all’assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  75

§      A.S. 2168, (sen. D’Alia), Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l’esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione  95

§      A.S. 2174, (sen. Finocchiaro ed altri), Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all’assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati143

§      A.S. 2340, (sen. Della Monica ed altri), Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato  167

§      A.S. 2346, (sen. Zanda), Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato  213

§      Petizione n. 825, Azioni di contrasto ai fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione  219

§      Petizione n. 1121, Interventi volti a contrastare la corruzione nelle varie articolazioni della Pubblica Amministrazione  223

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia)

Seduta dell’11 maggio 2010  229

Seduta del 20 maggio 2010  235

Seduta del 25 maggio 2010  239

Seduta del 16 giugno 2010  243

Seduta del 27 luglio 2010  245

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 21 settembre 2010 (sui lavori della Commissione)247

Seduta del 23 settembre 2010 (sull’esame del Ddl)249

-       Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia)

Seduta del 29 settembre 2010  251

Seduta del 6 ottobre 2010  353

Seduta del 20 ottobre 2010  367

Seduta del 3 novembre 2010  371

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 18 novembre 2010 (sui lavori della Commissione)377

-       Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia)

Seduta del 23 novembre 2010  379

Seduta del 18 gennaio 2011  381

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 marzo 2011 (sui lavori della Commissione)383

-       Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia)

Seduta del 22 marzo 2011  385

Seduta del 19 aprile 2011  387

Seduta del 3 maggio 2011  389

Seduta del 19 maggio 2011 (antimeridiana)393

Seduta del 19 maggio 2011 (pomeridiana)397

Seduta del 24 maggio 2011  401

Seduta del 1° giugno 2011  405

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta dell’8 giugno 2011 (sui lavori della Commissione)409

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e2a (Giustizia)

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 19 ottobre 2010  413

Seduta del 21 ottobre 2010  415

Seduta del 3 novembre 2010  417

Seduta del 4 novembre 2010  419

Seduta del 10 novembre 2010  421

Seduta del 17 maggio 2011  423

Seduta del 18 maggio 2011  425

Seduta del 19 maggio 2011  427

Seduta del 24 maggio 2011  429

-       8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 26 maggio 2010  431

Seduta del 31 maggio 2010  437

Seduta del 21 luglio 2010  439

Seduta del 29 luglio 2010  445

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 7 giugno 2011  449

-       5a  Commissione (Bilancio)

Seduta del 7 giugno 2011  451

Seduta dell’8 giugno 2011  455

Seduta del 9 giugno 2011  459

Seduta del 14 giugno 2011  461

Seduta del 15 giugno 2011  463

 

 


Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

 


 

Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

In vigore dal 28 novembre 2012

1.  In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

 

2.  La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

 

a)  collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b)  approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

c)  analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d)  esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

e)  esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f)  esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

g)  riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

 

3.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

 

4.  Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a)  coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b)  promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c)  predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d)  definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e)  definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

 

5.  Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

 

a)  un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b)  procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

 

6.  Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

 

7.  A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

 

8.  L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

 

9.  Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

 

a)  individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b)  prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c)  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d)  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e)  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

 

10.  Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

 

a)  alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b)  alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c)  ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

 

11.  La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

 

12.  In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

 

a)  di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b)  di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

 

13.  La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

 

14.  In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

 

15.  Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

 

16.  Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

 

a)  autorizzazione o concessione;

b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c)  concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d)  concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

17.  Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

 

18.  Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

 

19.  Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.».

 

20.  Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

 

21.  La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

 

22.  Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

 

23.  Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

24.  La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

 

25.  Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

26.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

 

27.  Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

 

28.  Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

 

29.  Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

 

30.  Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

 

31.  Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

32.  Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

33.  La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

 

34.  Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

 

35.  Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a)  ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b)  previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c)  precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d)  ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e)  definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f)  obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g)  individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h)  individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 

36.  Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

 

37.  All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

 

38.  All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

 

39.  Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

 

40.  I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

 

41.  Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.».

 

42.  All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»;

b)  al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

c)  al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

d)  dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.»;

e)  il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»;

f)  al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g)  al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

h)  al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i)  al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

l)  dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

 

43.  Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

44.  L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».

 

 

45.  I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

46.  Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

 

47.  All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

 

48.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

a)  omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

b)  omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c)  omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

 

49.  Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

 

50.  I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a)  prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b)  prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c)  disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d)  comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1)  gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2)  gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3)  gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e)  disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f)  disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

 

51.  Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

 

52.  Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

 

 

53.  Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

 

a)  trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b)  trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e)  noli a freddo di macchinari;

f)  fornitura di ferro lavorato;

g)  noli a caldo;

h)  autotrasporti per conto di terzi;

i)  guardiania dei cantieri.

 

54.  L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

 

55.  L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

 

56.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonché per l'attività di verifica.

 

57.  Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

58.  All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».

 

59.  Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

60.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

 

a)  alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b)  all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

c)  all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

 

61.  Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

 

62.  All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.».

 

63.  Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

 

64.  Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

a)  ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b)  in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c)  prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

d)  prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e)  coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f)  prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g)  operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h)  valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i)  individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l)  prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m)  disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

 

65.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

66.  Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

 

67.  Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a)  tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;

b)  durata dell'incarico;

c)  continuatività e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d)  possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

 

68.  Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

 

69.  Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

70.  Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

 

71.  Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

72.  I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

 

73.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

74.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

 

75.  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b)  all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c)  al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d)  l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»;

e)  all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f)  l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;

g)  all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h)  all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2)  nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i)  dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»;

l)  all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.»;

m)  all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2)  il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»;

n)  all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2)  nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o)  all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p)  all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q)  all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r)  dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

 

76.  L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.».

 

77.  Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  all'articolo 25:

1)  nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2)  al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b)  all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

 

78.  All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

 

79.  All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

80.  All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b)  al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

 

81.  Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b)  all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c)  all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

 

82.  Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

 

83.  All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

 

 

Art. 2

Clausola di invarianza

In vigore dal 28 novembre 2012

1.  Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

2.  Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

 

 


 

Senato della Repubblica

 


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2156

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)

di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)

con il Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)

con il Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2010

 

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Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge si compone di tre capi, che corrispondono ad altrettanti «pilastri» dell’azione di contrasto alla corruzione e all’illegalità nel settore pubblico: prevenzione generale, controlli mirati e sanzioni.

Il capo I contiene misure per la prevenzione del fenomeno corruzione, frutto di un cambiamento culturale, prima ancora che giuridico, e che riflette un approccio multi disciplinare, nel quale i tradizionali strumenti sanzionatori rappresentano solamente alcuni dei diversi fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa.

In questo quadro, gli articoli da 1 a 5 stabiliscono le iniziative, di medio e lungo periodo, che rispondono, da una parte, alla domanda di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini, e, dall’altra, alla necessità di adeguare l’ordinamento giuridico agli standard internazionali riducendo, così, il livello di corruzione nel nostro Paese.

Del resto, la corruzione, nella sua misura effettiva e in quella percepita da imprese e cittadini, è un enorme danno alla credibilità del Paese, perché disincentiva gli investimenti, anche stranieri, frenando, di conseguenza lo sviluppo economico.

L’articolo 1 del disegno di legge istituisce il Piano nazionale anticorruzione.

Si tratta di uno strumento che attua le politiche e le buone pratiche di prevenzione della corruzione specificatamente previste nel capo II della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116.

L’adozione del Piano nazionale anticorruzione si rende necessaria anche a seguito della valutazione fatta, tra l’ottobre 2008 e il giugno 2009, dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia fa parte dal 2007. Tra le altre raccomandazioni formulate, il GRECO ha invitato il nostro Paese ad adottare un Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e a riferirne dinanzi al Consiglio d’Europa il 31 gennaio 2011.

Del resto, la maggior parte dei Paesi europei, come Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Irlanda e Polonia, hanno già implementato piani o strategie anticorruzione, sulla base della Convenzione ONU in materia. Il contesto internazionale, quindi, spinge perché sia adottata anche dal l’Italia questa importante misura per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

Il Piano nazionale anticorruzione è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a partire dai singoli piani di azione, nei quali ciascuna amministrazione centrale indica: il grado di esposizione al rischio corruzione dei propri uffici; le misure organizzative necessarie a fronteggiare tale rischio; le procedure di selezione, formazione e rotazione dei dipendenti che operano in settori sensibili; e, infine, le soluzioni, anche normative, per prevenire e, comunque, individuare gli illeciti. L’articolo l prevede inoltre che una Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornisca al Dipartimento della funzione pubblica elementi per valutare l’idoneità degli strumenti adottati per prevenire e combattere la corruzione, per definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscano il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate, per monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di azione.

Infine, presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito un Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, con compiti di analisi e informazione.

La trasparenza dell’attività amministrativa, l’accesso e la conoscenza dei procedimenti da parte dei cittadini rappresentano fattori determinanti per favorire il controllo e la legalità dell’azione amministrativa.

In questo quadro, come già previsto con riferimento ad altre attività della pubblica amministrazione, l’articolo 2 del disegno di legge stabilisce che la trasparenza amministrativa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

A tal fine, l’articolo 2 prevede l’obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi «sensibili», quali quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, concorsi e progressioni di carriera. Al di fuori di questi procedimenti, lo stesso articolo 2 prevede che le amministrazioni debbano, in ogni caso, realizzare il monitoraggio dei termini del procedimento amministrativo per individuare anomalie nell’azione amministrativa che possano costituire sintomi di maladministration o di inefficienza amministrativa.

I commi 4 e 5 dell’articolo 2 prevedono che le amministrazioni rendano noto, tramite i propri siti istituzionali, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata che il cittadino può utilizzare per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. In questo caso, le amministrazioni sono tenute a rispondere entro termini predeterminati, ma possono anche consentire l’accesso diretto ai dati e alle informazioni rilevanti, utilizzando gli opportuni strumenti di identificazione informatica previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 6 dell’articolo 2 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza previste nei commi 1 e 2 e delle modalità di pubblicazione. È altresì specificato che alla pubblicità in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici rimangono applicabili le disposizioni già previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato «codice dei contratti pubblici».

Il comma 7 prevede che la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 6 costituisce per l’amministrazione una violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, ed è valutabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

L’articolo 3 introduce misure per favorire la trasparenza nell’ambito dei contratti pubblici modificando l’articolo 7 del codice dei contratti pubblici.

In particolare è prevista l’istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), dell’articolo 7 del codice dei contratti pubblici, riguardanti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni, i programmi triennali dei lavori pubblici, l’elenco dei contratti pubblici affidati, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione di lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale.

La disciplina delle modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l’Osservatorio è demandata al regolamento di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici.

L’articolo 4 ha la finalità di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e, al tempo stesso, di garantire maggiore certezza pubblica all’azione amministrativa.

In particolare, mediante modifica all’articolo 48 del codice dei contratti pubblici, si introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella BDNCP, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare cosicchè le stazioni appaltanti possano procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la BDNCP, laddove la stessa contenga la relativa documentazione, senza richiedere la documentazione ai concorrenti.

Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito, all’articolo 74 del codice dei contratti pubblici un nuovo comma che prevede che le stazioni appaltanti richiedano, di norma, l’utilizzo di moduli predisposti sulla base dei modelli standard, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

L’articolo 5 riproduce a regime con alcuni adattamenti le disposizioni già contenute nell’articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, relativo alla ricostruzione in Abruzzo, e nell’articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, relativo agli interventi per Milano Expo 2015.

L’intervento risponde all’esigenza di realizzare un efficace sistema di controlli nei confronti dei subappalti, al fine di estendere alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell’impresa aggiudicataria.

È prevista la facoltà, per gli esecutori dei lavori, servizi e forniture, di attingere da un elenco, istituito presso le prefetture, i fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa (decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252). L’elenco sarà periodicamente aggiornato e con specifico regolamento verranno definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco stesso, la durata dell’iscrizione, l’attività di verifica ed i casi di sospensione e decadenza dell’iscrizione. L’intervento sarà sistematicamente completato con l’istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia, prevista dal disegno di legge «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 gennaio ultimo scorso, che metterà in rete le informazioni di tutte le prefetture (vedi atto Camera n. 3290).

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività da esse previste saranno svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 6 al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e gestione amministrativa, individua nei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti usurai, i soggetti deputati ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture «segreti», ovvero «eseguibili con speciali misure di sicurezza», modificando l’articolo 17 del codice dei contratti pubblici.

Il capo II contiene norme relative ai controlli negli enti locali.

L’articolo 7, al comma 1, contiene modifiche all’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, di seguito denominato «testo unico», in materia di pareri dei responsabili dei servizi. In particolare, si prevede che quando una proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, sempreché non si tratti di un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile.

Un’altra modifica riguarda l’articolo 147 del testo unico, relativo alle tipologie dei controlli interni. In particolare, viene soppressa la disposizione che prevede, tra i compiti di controllo degli enti locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale; nello stesso comma 1 viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno) mediante un’assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. La norma prevede, altresì, che l’organo esecutivo approvi trimestralmente ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari e che le verifiche periodiche valuteranno l’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente [lettera d)]. Si prevede inoltre la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente [lettera e)]. Il comma 1 prevede, infine, la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente [lettera f)]. Il comma 2 dell’articolo 147 precisa che le disposizioni contenute nelle lettere d), e) ed f), del comma 1 si applichino solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Il comma 3 prevede che all’organizzazione dei controlli interni partecipino il segretario, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite. Nel nuovo testo dell’articolo 147 viene meno il comma 5 che prevede la possibilità di istituire, nell’ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, apposite strutture di consulenza e di supporto di cui gli enti locali si possano avvalere per l’esercizio dei suddetti controlli.

Il comma 2 dell’articolo 7 del disegno di legge introduce gli articoli 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies e 147-sexies nel testo unico sugli enti locali.

L’articolo 147-bis disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile: esso viene assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il comma 1 dell’articolo 147-bis stabilisce che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il comma 2 prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente. La norma prevede altresì che siano soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il comma 3 stabilisce che l’esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

L’articolo 147-ter disciplina il controllo strategico. Esso prevede che, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l’ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Il comma 2 stabilisce che l’unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità, in base a quanto previsto dallo statuto.

All’articolo 147-quater è demandata la disciplina dei controlli sulle società partecipate. Il comma 1 prevede che l’ente locale definisca un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell’ente, che ne sono responsabili. A tale fine, il comma 2 stabilisce che l’amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il comma 3 prevede che, sulla base di dette informazioni, l’ente locale effettui il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. Il comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.

L’articolo 147-quinquies disciplina il controllo sulla qualità dei servizi, prevedendo che tale tipologia di controllo riguardi sia i servizi erogati direttamente dall’ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto, e che sia svolta secondo modalità definite in base all’autonomia organizzativa dell’ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell’utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Infine, l’articolo 147-sexies stabilisce l’obbligatorietà delle disposizioni relative ai controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.

Il comma 3 dell’articolo 7 contiene la riformulazione dell’articolo 151 del testo unico, recante princìpi in materia di contabilità, introducendo due nuove disposizioni.

La prima, prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e che siano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. La norma prevede altresì che, con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesti sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre che la rispondenza dell’atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, considerati anche i parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione.

La seconda norma introdotta stabilisce che il parere di congruità sia rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l’attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

Il comma 4 sostituisce l’articolo 169 del testo unico, che disciplina il piano esecutivo di gestione. Il comma 1 dell’articolo 169 contiene una nuova disposizione che prevede che, nella definizione del piano esecutivo di gestione, l’organo esecutivo determini, oltre agli obiettivi da raggiungere, anche le attività da svolgere. Il comma 2 dell’articolo 169 del testo unico stabilisce che il piano esecutivo di gestione contenga un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. Il comma 3 dell’articolo 169 del citato testo unico prevede che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 siano applicabili facoltativamente dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che garantiscono la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie. Il comma 4 dell’articolo 169 prevede che la rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati siano deliberate dall’organo esecutivo entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento. Il comma 5 stabilisce che le disposizioni contenute nel novellato articolo 169 si applicano anche alle unioni di comuni.

L’ultimo corpo di modifiche attiene alla sostituzione dell’articolo 196 e all’abrogazione degli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico. La modifica introdotta all’articolo 196 specifica che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e che può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

Il comma 4 del novellato articolo 196 prevede che il controllo di gestione sia articolato almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti, valutazione dei dati predetti in un rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa. Il comma 5 del citato articolo 196 prevede che il controllo di gestione sia svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Il comma 6 del citato articolo 196 prevede che la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa sia svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali. I commi 7 e 8 del medesimo articolo introducono due nuove disposizioni: la prima riguarda la struttura operativa cui è assegnata la funzione dei controlli di gestione (essa fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili). La norma prevede altresì che il resoconto annuale finale del predetto controllo sia trasmesso anche alla Corte dei conti. La seconda norma introdotta specifica che i revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell’ente locale, salvo diversa disposizione statutaria.

Infine, il comma 7 dell’articolo 7 reca una clausola di salvaguardia con riguardo all’articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in tema di adeguamento degli enti locali ai princìpi contenuti in alcuni articoli della riforma concernente l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell’efficienza e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 8 contiene ulteriori modifiche al testo unico. In primo luogo, è prevista la modifica dell’articolo 234.

La modifica incide sulle categorie soggettive entro le quali è possibile scegliere i revisori dei conti (comma 2). La nuova formulazione prevede che i componenti del collegio dei revisori siano scelti sulla base di criteri, individuati dallo statuto dell’ente, idonei a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo. Le categorie entro le quali è possibile effettuare la scelta sono gli iscritti nel registro dei revisori contabili e gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’articolo in esame, inoltre, modifica il comma 3 dell’articolo 234 del testo unico portando da 15.000 a 5.000 la popolazione dei comuni la cui revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore. Introduce altresì un nuovo comma 3-bis, prevedendo che, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria sia affidata, secondo i criteri stabiliti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, a un collegio composto da tre membri. Nel silenzio si intende affidata a un solo revisore. Viene modificato anche l’articolo 236 del testo unico, espungendo il riferimento ai membri dell’organo regionale di controllo (soppressi dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione) dall’elenco dei soggetti ineleggibili nell’organo di revisione contabile. Infine, viene novellato l’articolo 239 del testo unico, attinente alle funzioni dell’organo di revisione. La lettera b) del comma 1, in materia di pareri, viene integralmente sostituita, introducendo la possibilità di rendere pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in merito a: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all’indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Si introduce la lettera c-bis) del comma 1 aggiungendo alle funzioni svolte dall’organo di revisione le seguenti: controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell’ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Infine il nuovo comma 1-bis dell’articolo 239, in relazione ai pareri di cui alla lettera b) del comma 1, precisa che deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, suggerendo all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. Tali pareri sono obbligatori e impongono all’organo consiliare di adottare i provvedimenti conseguenti oppure di motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte.

Infine viene modificata la lettera a) del comma 2 prevedendo l’obbligatorio invio all’organo di revisione contabile dei rilievi e delle decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente da parte della Corte dei conti.

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

L’articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del cosiddetto «fallimento politico». Il decreto legislativo dovrà prevedere che, nei casi di rimozione del presidente della Giunta regionale disposta ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, il soggetto che abbia ricoperto la carica di presidente della regione non possa essere candidato ad alcuna carica elettiva a livello locale, regionale o nazionale. Tra i princìpi di delega si segnala la previsione di un termine di durata dell’incandidabilità.

Le disposizioni del comma 2 attengono strettamente alla funzionalità delle amministrazioni locali e prevedono un ampliamento dei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, previsti dall’articolo 141 del testo unico, qualora non sia stato deliberato dall’ente locale il dissesto finanziario.

L’intervento si rende necessario considerato che la vigente disciplina del dissesto non prevede alcuna conseguenza dalla mancata adozione da parte dell’organo consiliare della relativa delibera, venuto meno il potere sostitutivo dell’organo regionale di controllo. Nel colmare tale lacuna, le disposizioni prevedono che, qualora da una serie di documenti contabili (referto delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, relazioni dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze, bilanci di previsione e rendiconti) ovvero da altri elementi acquisiti da altra fonte (deliberazioni dell’ente locale) il prefetto ravvisi eventuali situazioni di dissesto, lo stesso possa avviare le necessarie verifiche. In caso di riscontro della sussistenza delle condizioni di dissesto assegna un termine perentorio di venti giorni per la deliberazione del dissesto da parte del Consiglio, trascorso il quale attiva i poteri sostitutivi, con la nomina di un commissario, e dà corso alla procedura per lo scioglimento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del testo unico.

L’articolo 10 inserisce disposizioni nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361) (articolo 6-bis), e al testo unico delle leggi recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533) (comma 1-bis dell’articolo 5), al fine di stabilire ulteriori condizioni di ineleggibilità all’ufficio di deputato e di senatore rispetto a quelle già previste nei testi citati.

Il comma 1 del nuovo articolo 6-bis del testo unico:

– dispone che l’ineleggibilità all’ufficio di deputato non opera illimitatamente, ma per i cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con un’espressa clausola di salvezza della disciplina contenuta nel codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici;

– individua i delitti presi in considerazione dalla norma tra quelli appartenenti alle seguenti categorie:

a) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. Si tratta di reati particolarmente gravi, per i quali il codice di procedura penale prevede che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate dall’ufficio presso il tribunale del capoluogo di distretto, tra i quali l’associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale; associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti di cui agli articoli 473, 474, 600, 601 e 602, 416-bis e 630; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; ogni delitto, consumato o tentato, con finalità di terrorismo;

b) taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta dei delitti più gravi e precisamente: peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudizi ari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

– prevede che l’ineleggibilità opera in caso di condanna definitiva ad una pena superiore a due anni. Non vi rientrano quindi le ipotesi di sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo inferiore a due anni, casi nei quali il giudice può ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale.

Il comma 2 dell’articolo 6-bis precisa che, ai fini dell’ineleggibilità, alla sentenza di condanna definitiva è equiparata la sentenza resa ex articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta).

Il comma 3 dell’articolo 6-bis esclude dall’ambito di applicazione della norma i soggetti nei confronti dei quali sia stata concessa la riabilitazione.

Il comma 4 dell’articolo 6-bis stabilisce che il verificarsi di una delle cause indicate nel presente articolo comporta la perdita delle condizioni di eleggibilità all’ufficio di deputato e conseguentemente la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dalla Camera dei deputati.

Il comma 2 dell’articolo 10 del disegno di legge modifica il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533) inserendo un comma aggiuntivo – 1-bis –, all’articolo 5, relativo ai requisiti di eleggibilità alla carica di Senatore. La norma prevede l’ineleggibilità all’ufficio di senatore rinviando, a tale fine, alle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introdotto dal comma 1 dell’articolo 10. La disciplina dell’ineleggibilità è dunque identica per entrambe le cariche parlamentari. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico-finanziario, la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

L’articolo 11 contiene modifiche all’articolo 58 del testo unico, ampliando il novero delle sentenze definitive di condanna ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ed all’assunzione di importanti cariche negli enti locali (presidente della provincia, sindaco, assessore, consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi della comunità montane).

Ai numerosi casi già previsti, sono aggiunte le condanne per reati di terrorismo, per turbata libertà degli incanti e per gli altri delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione quando sia stata applicata la nuova circostanza aggravante di cui all’articolo 335-ter del codice penale introdotta dall’articolo 12 del presente disegno di legge.

L’articolo 12 contiene modifiche al codice penale, che aggravano le pene per i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Tali modifiche hanno lo scopo di rafforzare l’efficacia dissuasiva delle norme penali e di agevolare la repressione di fenomeni criminali che hanno un profondo disvalore sociale, come dimostrato dalle indagini della magistratura.

L’aggravamento delle pene viene attuato con due diversi strumenti.

In primo luogo, per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 318, 319, 319-ter, 354 e 356 del codice penale, le pene sono aumentate in misura generalmente compresa tra la metà e un terzo. Incrementi percentualmente minori sono previsti laddove la pena già risulta particolarmente elevata (come nel caso del peculato, per il quale è già prevista la pena della reclusione da tre a dieci anni). Questi aumenti di pena riguardano il minimo o il massimo della pena, o entrambe le soglie edittali e, nei casi di corruzione, operano anche nei riguardi del corruttore (articolo 321 del codice penale).

In particolare, per tre reati (il peculato mediante profitto dell’errore altrui – articolo 316; l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – articolo 316-ter; la corruzione per un atto d’ufficio – articolo 318), è previsto un aumento nella stessa misura sia del minimo della pena (che raddoppia, passando da sei mesi ad un anno), che del massimo della pena (che aumenta di un terzo: da tre a quattro anni).

Per il reato di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis), è raddoppiato il minimo della pena (da sei mesi ad un anno), mentre il massimo aumenta di un quarto (passando da quattro a cinque anni).

Per il reato di peculato (articolo 314, primo comma), è previsto l’aumento di un terzo del minimo della pena, che passa da tre a quattro anni.

Per la corruzione cosiddetta propria (articolo 319), il minimo della pena è aumentato della metà (da due a tre anni); il massimo aumenta da cinque a sei anni.

In secondo luogo, l’articolo 12, lettera i), prevede una nuova circostanza aggravante, destinata ad operare nei confronti del solo pubblico ufficiale, e che inasprisce ulteriormente le pene, aumentandole fino ad un terzo, in presenza di due presupposti: che il funzionario pubblico abbia compiuto atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione o che i fatti siano commessi per far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

L’articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

Relazione tecnica

Come esplicitato nella clausola di invarianza della spesa contenuta nell’articolo 13, dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Tuttavia in relazione a singole disposizioni appare opportuno precisare quanto segue.

Articolo 1, istituzione dell’Osservatorio sulla corruzione e previsione della Rete nazionale anticorruzione.

L’Osservatorio sulla corruzione, esplicitamente previsto per evitare che si ripropongano pubblicamente dati sul fenomeno inesatti o parziali, quindi errati, che provocano gravissimi danni all’immagine del Paese tenuto conto che, come noto, l’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno costituisce uno dei profili maggiormente sintomatici in tema di attrattività, credibilità, affidabilità per la World Bank, l’ONU, l’OCSE, l’Unione europea e per le diverse organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano sul tema, appare esclusivamente come la formalizzazione di una attività già svolta dal Servizio anticorruzione e trasparenza attraverso il quale ha fin qui operato il Dipartimento della funzione pubblica nella veste di Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116; non vi sono, quindi, rispetto alla situazione attuale ulteriori oneri.

L’adozione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) rappresenta un adempimento di un obbligo derivante al nostro Paese dalla sua appartenenza al Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), meccanismo anticorruzione costituito in seno al Consiglio d’Europa. Infatti, all’esito della procedura di valutazione del nostro Paese (conclusasi con il rapporto di valutazione del 2 luglio 2009), il GRECO ha raccomandato, tra l’altro, che l’Italia adottasse efficaci politiche di prevenzione della corruzione e, tra queste, quella di un Piano nazionale anticorruzione. È prevista una procedura di follow-up diretta a verificare lo stato di attuazione delle raccomandazioni: l’Italia dovrà riferire al Consiglio d’Europa il 31 gennaio 2011 sulle misure adottate in materia; la mancata attuazione del PNA potrà determinare l’apertura di una procedura di infrazione contro il nostro Paese.

La predisposizione e attuazione del PNA è a «costo zero». Il ruolo di coordinamento che l’articolo 1 del disegno di legge anticorruzione affida al Dipartimento della funzione pubblica, in quanto Autorità nazionale anticorruzione, verrà infatti da questo esercitato utilizzando le attuali risorse umane e finanziarie a disposizione, senza necessità di nuove o ulteriori spese.

Per le altre pubbliche amministrazioni, tenute all’elaborazione di piani di azione in materia di prevenzione della corruzione, la logica di intervento è analoga, a costo zero, a quella introdotta dagli articoli 13, commi 6, lettera c), e 8, 15, comma 2, lettera d), e infine 11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ove è previsto che tutte le pubbliche amministrazioni debbano adottare un Programma triennale per la trasparenza, introdotto successivamente alla ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione che prevede, appunto, l’obbligo di adottare, ai sensi dell’articolo 5 della medesima Convenzione, lo strumento che si vuole introdurre con il presente disegno di legge.

La Rete che ne discende naturalmente, e che vuole essere formalizzata con il disegno di legge, rappresenta il naturale completamento della soluzione adottata con la previsione del piano nazionale anticorruzione: tale sede virtuale, infatti, ad evidente costo zero, non rappresenta altro che l’inevitabile adozione di uno strumento di coordinamento a livello di PAC, nella quale valorizzare iniziative e soluzioni individuate e definite dalle diverse pubbliche amministrazioni.

Articoli 3 e 4: diffuso coinvolgimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La disposizione dell’articolo 3 che, modificando l’articolo 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, istituisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’Autorità di vigilanza, delinea in modo più completo ed esaustivo, rispetto a quanto già attualmente previsto dal citato codice dei contratti pubblici, i dati da inserire nelle Banche dati dell’Autorità, oggi costituite dal casellario informatico e dal sito informatico presso l’Osservatorio, al fine di favorire l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa.

La disposizione, in quanto attuata mediante l’utilizzo da parte dell’Autorità delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, non comporta la necessità di nuove risorse. Ciò rileva rispetto all’invarianza finanziaria della norma in quanto, nonostante per l’Autorità di vigilanza viga il principio dell’autofinanziamento, questo proviene dagli oneri a carico degli operatori del settore vigilato, tra cui sono comprese la amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti.

La disposizione non è pertanto suscettibile di costituire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro la disposizione demanda la disciplina contenente le modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati al regolamento di attuazione del suddetto codice che soggiace alla previsione dell’articolo 254 del codice medesimo, secondo la quale «dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La disposizione dell’articolo 4, modificando l’articolo 48 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare, e prevede la predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, di moduli che i concorrenti utilizzino per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.

Si tratta di misure di semplificazione e razionalizzazione che, pur comportando nuovi adempimenti per le stazioni appaltanti, non richiedono un incremento di risorse umane, strumentali e finanziarie da parte delle stesse, cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già disponibili.

La disposizione non è pertanto suscettibile di costituire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione è introdotta nell’ordinamento come novella del suddetto codice dei contratti pubblici, e pertanto è soggetta alla previsione dell’articolo 254 del codice medesimo, secondo la quale «dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 5: istituzione presso le prefetture di un elenco di fornitori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.

L’elenco dei fornitori non soggetti ad infiltrazioni mafiose non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività da esso previste saranno svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

MISURE PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art. 1.

(Piano nazionale anticorruzione)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone e coordina il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116.

2. Al fine di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono propri piani di azione che:

a) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla letteraa);

c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;

d) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.

3. La Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi idonei a:

a) valutare periodicamente l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;

b) definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate;

c) monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 2.

4. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l’Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, di seguito denominato «Osservatorio», che cura l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi in relazione all’incarico conferito né alcun rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

 

Art. 2.

(Trasparenza dell’attività amministrativa)

1. La trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ed è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

2. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato «codice»;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali anche al fine di evidenziare eventuali anomalie.

4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo medesimo. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice.

7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, ed è comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

 

Art. 3.

(Misure per favorire la trasparenza

nei contratti pubblici)

1. All’articolo 7 del codice il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l’Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l’Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10-bis. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina, sentita l’Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».

 

Art. 4.

(Trasparenza e riduzione degli obblighi

informativi nei contratti pubblici)

1. Al codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell’articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la BDNCP, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;

b) all’articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorità.».

 

Art. 5.

(Elenco dei fornitori e delle imprese

subappaltatrici)

1. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché per l’attività di verifica.

3. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 17 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163)

1. Il comma 2 dell’articolo 17 del codice, è sostituito dal seguente:

«2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n.1161, e della legge 3 agosto 2007, n.124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.».

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 7.

(Modifiche del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. L’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».

2. L’articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un’assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L’organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente;

e) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.

2. Le lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter. - (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L’unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.

Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate). – 1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-quinquies - (Controllo sulla qualità dei servizi). – 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall’ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all’autonomia organizzativa dell’ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell’ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-sexies. - (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.».

3. L’articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (Princìpi in materia di contabilità). – 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell’atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e all’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l’attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.».

4. L’articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 169. - (Piano esecutivo di gestione). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L’applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall’organo esecutivo entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. L’articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 196. - (Controllo di gestione). – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficenza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo, agli amministratori, al fini della verifica, dello stato di attuazione, degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell’ente locale, salva diversa disposizione statutaria.».

6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Art. 8.

(Revisione economico-finanziaria)

1. All’articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell’ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tale fine stipulare specifiche convenzioni con l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l’Istituto dei revisori dei conti.»;

b) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore.».

2. Al comma 2 dell’articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell’organo regionale di controllo» sono soppresse.

3. All’articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all’indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell’ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.»;

d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente;».

 

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art. 9.

(Fallimento politico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico, che consiste nell’applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n.42, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia;

b) previsione di un termine di durata dell’incandidabilità;

c) previsione delle modalità di applicazione dell’incandidabilità.

2. L’articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 247 - (Omissione della deliberazione di dissesto). – 1. Qualora dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n.266, dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell’ente locale o da altra fonte, emergano fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto, il prefetto chiede chiarimenti all’ente e una motivata relazione all’organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141.».

 

Art. 10.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n.533)

1. Dopo l’articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.327, e successive modificazioni.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.».

2. All’articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis). Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361.».

 

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 58 del testo unico)

1. All’articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),» e le parole: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 335-ter del codice penale;»;

c) al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma l, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4».

 

Art. 12.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) all’articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

c) all’articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

d) all’articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all’articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

f) all’articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

h) all’articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

i) dopo l’articolo 335-bis, è inserito il seguente:

Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;

l) all’articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

m) all’articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

 

Art. 13.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2044

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BAIO, DEL VECCHIO, Mariapia GARAVAGLIA, LANNUTTI, BIANCHI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CECCANTI, DE LUCA, FIORONI, MARITATI, MAZZUCONI, PAPANIA, PERTOLDI, Paolo ROSSI, D’UBALDO e CERUTI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2010

 

 

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Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

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Onorevoli Senatori. – La regola aurea del filosofo greco Epitteto si può riassumere nella massima: «Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, e la saggezza di capire la differenza». Troppo spesso la politica si è barricata dietro quella serenità dimenticando il coraggio di cui, oggi più che mai, necessita per riuscire a diffondere l’onestà e la trasparenza anche nell’amministrazione della res publica, ma soprattutto per renderla libera dal malcostume e quindi orientata verso la sua più aulica accezione etimologica. La trasparenza e l’onestà, infatti, sono le premesse necessarie e imprescindibili per poter essere politici e amministratori, ma soprattutto per garantire ai cittadini il rispetto delle gestione del bene pubblico pubblica. Sono infatti condivisibili le affermazioni del dottor Piercamillo Davigo, Consigliere della Corte di cassazione, il quale, in un libro – intervista, dichiara che «gli strappi alla legalità sono di per sé un disvalore e devono quindi essere perseguiti e processati». Un disvalore che attecchisce non solo all’economia del Paese, ma capace anche di minare il processo democratico, trasformandosi in una misura premiale per chi non rispetta le regole. Con questo disegno di legge si introduce il cosiddetto test di integrità, ovvero la possibilità di mettere alla prova il politico, l’amministratore, il funzionario pubblico o il privato, utilizzando un finto tentativo di corruzione, attraverso il controllo severo della magistratura e della polizia giudiziaria. In questo modo si vigilerebbe affinché le risorse pubbliche siano gestite in modo corretto, secondo i principi di onestà e trasparenza. Si ritiene, quindi, necessario permettere di controllare, attraverso provvedimenti che escludano abusi di potere o comportamenti illegittimi, l’operato dell’eletto, dell’amministratore, del funzionario pubblico, al fine di accorciare l’enorme distanza creatasi tra cittadino e politica.

I fenomeni di corruzione e concussione, infatti, sono ormai diventati una forma patologica della nostra società, una piaga che dilaga e che oramai sembrerebbe essere entrata nei costumi degli italiani senza particolari ostacoli, al punto che, secondo il rapporto sul nostro Paese, reso noto il 16 ottobre 2009, da parte del Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO), in Italia, la corruzione è radicata tanto nella pubblica amministrazione quanto nella società civile, come anche nel settore privato. Le cosiddette tangenti, sempre secondo il rapporto, sarebbero uno strumento molto consueto non solo per ottenere licenze, permessi, contratti pubblici, ma anche per garantire, ad esempio, buoni voti universitari et similia.

Il disagio dell’Italia è evidente su scala mondiale, infatti, secondo l’indice di percezione della corruzione, conosciuto come Corruption perception index (CPI), un indicatore pubblicato annualmente a partire dal 1995 dall’organizzazione non governativa Transparency international che ordina i Paesi del mondo sulla base del livello secondo il quale l’esistenza della corruzione è percepita tra pubblici uffici e politici, l’Italia nel 2007 era al trentasettesimo posto, mentre nel 2009 è crollata al sessantatreesimo, preceduta da Cuba e dalla Turchia.

Negli Stati Uniti la repressione della corruzione è affidata al cosiddetto entrapment, ovvero quando esiste il sospetto di corruttibilità ci si limita a sottoporre il presunto reo al test di integrità, il quale consiste nel verificare la reazione del soggetto sospetto ad un tentativo di corruzione, arrestandolo se l’esito del test è positivo. Con questo metodo è stato scoperto ed arrestato anche il sindaco di Washington.

Pur avendo una cultura, una storia e una normativa completamente diverse, anche in Italia è possibile mutuare l’esperienza americana, grazie anche alla legge 3 agosto 2009, n.116, approvata all’unanimità in entrambi i rami del Parlamento, che ratifica la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, la quale all’articolo 50 permette agli Stati membri di porre in essere attività sotto copertura. Questa iniziativa appare necessaria se si considera che secondo l’Europa, gli italiani ricorrono a «scorciatoie» per qualsivoglia necessità che implichi l’ottenimento di un vantaggio o di una utilità, quasi fosse una forma mentis tacitamente condivisa e approvata. Una fotografia che sembra trovare la propria camera oscura negli ultimi dati della Corte dei conti, i quali evidenziano che nel solo periodo gennaio-novembre 2009, il Ministero dell’interno, i comandi dei Carabinieri e della Guardia di finanza hanno denunciato 221 reati di corruzione, 219 di concussione e 1.714 reati di abuso di ufficio, con un notevole incremento rispetto all’anno precedente. In particolare, nel solo 2009 l’aumento di denunce alla Guardia di finanza è stato del 229 per cento rispetto all’anno precedente, e del 153 per cento è stato l’incremento per fatti relativi al reato di concussione.

Le cause di questo malcostume, che forse Dante Alighieri avrebbe definito meschina baratteria, non possono prescindere anche da un’interpretazione squisitamente antropologica del fenomeno e quindi dalla sfiducia nelle istituzioni, che comporta il non rispetto delle regole a scapito della collettività. Se è vero, infatti, che occorre intervenire per arginare questo fenomeno, non si può non considerare la larga fascia, di cittadini onesti, che sono la maggioranza e che subiscono, loro malgrado, le conseguenze della minoranza. Infatti, secondo la relazione pronunciata dal procuratore generale della Corte dei conti, Mario Ristuccia, il 17 febbraio 2009, nel corso della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario, il costo dei fenomeni di corruzione si aggira tra i 50 e i 60 miliardi l’anno sul bilancio generale dello Stato e se il dato complessivo è inquietante, ancor più drammatiche sono le conseguenze sul singolo cittadino. Infatti i circa 40 milioni di contribuenti, versano pro capite 1500 euro di «tassa occulta aggiuntiva».

Gli italiani che lavorano e che pagano le imposte nel 2008 hanno versato nelle casse dell’erario circa 163 miliardi di euro; ne consegue che i 50/60 miliardi di euro non dovuti avrebbero ampiamente coperto circa un terzo del valore dell’IRPEF. Volendo essere più incisivi, si può con serenità ammettere che ogni italiano avrebbe potuto pagare in meno un terzo delle imposte che ha versato allo Stato.

Non solo. Gli stessi 50/60 miliardi indicati dalla Corte dei conti quantificano l’effetto della corruzione sull’economia italiana, ravvisabile in opere pubbliche e servizi più onerosi, ritardi nell’amministrazione pubblica, tanto da far «ragionevolmente temere che il suo impatto possa incidere sullo sviluppo economico del Paese anche oltre le stime effettuate dal servizio Anticorruzione e Trasparenza del Ministero della funzione pubblica». Senza considerare che, inevitabilmente, i fenomeni corruttivi trovano terreno fertile nella criminalità organizzata, favorendone il radicamento e l’espansione.

Nel nostro Paese la corruzione è favorita da alcuni aspetti specifici del sistema amministrativo, come la non trasparenza, l’inefficienza e l’eccessiva burocrazia di cui soffrono i meccanismi di assunzione e promozione, e i territori più a rischio risultano quelli in cui «maggiori sono le opportunità criminali in considerazione del PIL pubblico più elevato, delle transazioni a rischio quantitativamente più numerose e del maggior numero di dipendenti pubblici», come la Lombardia, la Sicilia, il Lazio e la Puglia. Infatti, secondo la classifica delle regioni in cui la Corte dei conti ha emesso il maggior numero di citazioni in giudizio per danno erariale, dopo il primo posto della Toscana, con 21 citazioni su un totale nazionale di 9, dove è in corso l’indagine sugli appalti relativi al G8, seguono la Lombardia con 18, la Puglia pari a 11, la Sicilia con 10, l’Umbria con 7, il Piemonte ugualmente 7, Trento pari a 5, la Calabria con 4, il Lazio 3, l’Abruzzo 2, l’Emilia Romagna parimenti 2, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria con 1.

Come sottolineato dallo stesso Mario Ristuccia, le conseguenze di comportamenti criminosi sempre più radicati, al punto di rischiare di diventare quasi prassi, sono notevoli soprattutto se si considera la «flessione della fiducia che la collettività ripone nelle amministrazioni e nelle stesse istituzioni del Paese».

È quasi un circolo vizioso dove la sfiducia verso le istituzioni comporta fenomeni di malcostume, che a loro volta generano nuova disaffezione da parte dei cittadini.

Le norme esistenti non risultano, quindi, in grado di spezzare questa catena e di favorire in primis un cambio di mentalità che faccia della trasparenza l’unica soluzione possibile per trasformare quel circolo statico in una staffetta virtuosa.

Gli stessi operatori del diritto e la giurisprudenza ammettono la necessità di un riforma normativa in grado di dare strumenti più idonei e atti a contrastare realmente i fenomeni corruttivi. Infatti, secondo l’autorevole parere del citato dottor Davigo, occorre «ripensare una parte della legislazione nella prospettiva di togliere le occasioni ... Bisogna creare l’interesse a essere onesti», ma soprattutto è giunto il tempo di «drastiche riforme».

Nella Legislatura corrente è già stato fatto un primo fondamentale passo, come già accennato, attraverso l’approvazione della citata legge n.116 del 2009. Tale provvedimento, presentato in Senato già nella XV Legislatura dal gruppo del partito democratico, fissa dei punti cardine dai quali non si può prescindere nel novellare le disposizioni attuali, ma soprattutto per garantire un approccio fermo e deciso per contrastare i fenomeni corruttivi.

In particolare il citato articolo 50 della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, relativo alle tecniche speciali di investigazione, al comma 1 dispone che «... ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, .... adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l’appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l’ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta.»

Proprio in ottemperanza al citato articolo 50, attraverso il presente disegno di legge si introduce e si disciplina l’attività sotto copertura volta ad indagare ed acquisire prove, atte ad essere utilizzate in giudizio, per i delitti di corruzione, concussione, nonché di ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o profitto di tali reati. Si tratta di consentire una peculiare attività, quella sotto copertura, già prevista nella legislazione vigente per contrastare determinati fattispecie criminose, quali il traffico di sostanze stupefacenti, la pornografia, il terrorismo internazionale, con particolare riguardo al traffico di armi. L’ufficiale di polizia giudiziaria, in incognito, entra in contatto con soggetti privati, amministratori ovvero funzionari pubblici, i quali nel porre in essere le proprie attività, risultano non trasparenti. All’articolo 1 del disegno di legge, infatti, si dà la possibilità di disporre di operazioni sotto copertura qualora, dal controllo incrociato di dati sensibili, risultassero sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito apparente del soggetto, oppure giungessero segnalazioni a seguito di controlli patrimoniali da parte dell’organo competente, ovvero si riscontrassero anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione (ex articolo 3).

L’ufficiale di polizia giudiziaria, ovvero gli ausiliari ad esso collegati e coinvolti nell’operazione, necessariamente pongono in essere comportamenti perseguibili penalmente; per questo, all’articolo 2, sono state previste cause di non punibilità non solo per l’attività in senso stretto, ma anche relativamente all’utilizzo di documenti falsi e quindi si prevede, da parte del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, l’emanazione di un decreto che disciplini in modo armonioso e puntuale, nonché coordini, a fini informativi e operativi, gli organismi investigativi coinvolti, quali la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.

Al fine di avere una maggiore tempestività e competenza delle operazioni, si è deciso di valorizzare i comandi provinciali e regionali degli organi competenti, previa autorizzazione della procura della repubblica presso il capoluogo di distretto dove l’operazione sotto copertura avrà luogo, ovvero dove avverrà la parte prevalente della stessa operazione. La preventiva autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica garantisce un controllo rigoroso dell’operazione dal suo inizio ed evita abusi o la possibilità di porre in essere comportamenti illegittimi.

All’articolo 4 si prevede che la consumazione dei reati di corruzione e concussione si perfezionano anche qualora la richiesta, l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliare a lui collegato, fatta salva l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. Questa disposizione si è ritenuta necessaria per evitare di vanificare il lavoro svolto dalla polizia giudiziaria, in quanto, in mancanza di tale norma, anche se l’attività delittuosa fosse autorizzata da organo competente, si concretizzerebbe la fattispecie di cui all’articolo 49 del codice penale.

L’articolo 5 prevede la possibilità di ritardare l’esecuzione di provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia, qualora ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione dei responsabili dei delitti di corruzione o concussione, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o profitto di tali reati.

Infine, all’articolo 6, si stabilisce che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possa richiedere le operazioni sotto copertura, al fine di dare seguito, in modo più tempestivo, alle segnalazioni ricevute, qualora idonee.


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Operazioni sotto copertura)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 50 della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2 della presente legge, il procuratore della Repubblica competente può autorizzare le operazioni sotto copertura di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare i reati di corruzione attiva o passiva e di concussione.

2. Ai fini della presente legge, per «operazioni sotto copertura» si intendono operazioni di polizia giudiziaria attuate nell’ambito di indagini relative a reati di cui al comma 1, nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo ai reati di cui al medesimo comma 1, volte all’acquisizione di elementi di prova relative ai medesimi reati, e consistenti:

a) nell’attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i suddetti reati, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolino l’individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentano l’impiego;

b) nell’utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione; in attività prodromiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3.

Art. 2.

(Cause di non punibilità)

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza che, nell’ambito di operazioni sotto copertura, pongono in essere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

2. Nell’ambito di operazioni sotto copertura gli ufficiali di cui al comma 1 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.

 

Art. 3.

(Procedura)

1. L’esecuzione delle operazioni sotto copertura può essere disposta dal dirigente della Squadra mobile, della Divisione investigazione generali ed operazioni speciali della polizia di Stato, dal comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, dal comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria, dal comandante della Sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri, nonché dal direttore del Centro operativo della direzione investigativa antimafia, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale devono aver luogo le operazioni medesime ovvero la loro parte prevalente. Il medesimo procuratore può autorizzare operazioni sotto copertura qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita ed il reddito di un soggetto, o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o in quelle relative alla stipulazione dei contatti ed all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.

2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica competente indica altresì , se necessario o se richiesto, il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Nel corso dell’operazione di copertura l’organo richiedente l’autorizzazione di cui al comma 1 deve comunque tenere costantemente informato il procuratore della Repubblica circa le modalità di esecuzione ed i risultati dell’operazione di copertura, nonché i soggetti che vi partecipano.

3. Per l’esecuzione delle operazioni di copertura il procuratore della Repubblica competente può autorizzare l’utilizzo temporaneo di beni mobili ed immobili e di documenti di copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro tre mesi dalla data d’entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui all’articolo 2, comma 1.

 

Art. 4.

(Consumazione del reato)

1. I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliare a lui collegato, autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

 

Art. 5.

(Ritardo o omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia)

1. Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei reati di cui all’articolo 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell’operazione di copertura, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione e sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica che può disporre diversamente. L’autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell’avviso.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione dei responsabili dei reati di cui all’articolo 1, comma 2, il procuratore della Repubblica può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo e custodia.

3. Il procuratore della Repubblica impartisce all’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione sotto copertura le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, dei beni mobili, ovvero delle altre utilità.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo e custodia devono essere emessi entro le ventiquattro ore successive all’emanazione delle disposizioni citate.

5. Chiunque, nel corso di operazioni sotto copertura, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

 

Art. 6.

(Modifica all’articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

1. All’articolo 6, comma 9, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) richiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, l’ausilio dell’attività sotto copertura».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

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N. 2164

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI e PEDICA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2010

 

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Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all’assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

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Onorevoli Senatori. – Sin dal principio della presente legislatura, nel giugno 2008, il Gruppo «Italia dei Valori» del Senato della Repubblica ha presentato un disegno di legge espressamente volto al contrasto del fenomeno corruttivo (atto Senato n.850, Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno); dopo due anni, purtroppo, tale disegno di legge attende ancora di essere licenziato dalle competenti Commissioni. Similmente, dal novembre 2008 risulta giacente in commissione l’atto Senato n.1212 (Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina delle campagne elettorali. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali). Il presente disegno di legge – riprendendo la parte essenziale delle suddette proposte – le aggiorna anche alla luce del contenuto della mozione n. 241 che il Gruppo Italia dei Valori ha presentato in Senato, in data 18 febbraio 2010, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, la cui urgenza è testimoniata anche dalle vicende di cronaca giudiziaria delle ultime settimane.

Il presente disegno di legge, anche nell’ottica di rispondere alle indicazioni rivenienti dagli organismi internazionali dei quali l’Italia è parte, ridisegna sostanzialmente il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione (articolo 317 del codice penale) all’interno di quelle previste e punite dall’articolo 629 del codice penale (estorsione) e la condotta di concussione per induzione all’interno della nuova fatti specie di corruzione, la quale ricomprende in sè il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale attualmente vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore. Si provvede quindi, da un lato, a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminose e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse; dall’altro lato si conferisce rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad ingenerare dubbi sulla effettiva imparzialità ed efficienza della stessa, non risultano tuttavia in alcun modo sanzionate all’interno del sistema penale italiano. È, pertanto, a tale scopo introdotta la fattispecie del traffico di influenze illecite, volta a punire la condotta di tutti quei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo delle faccende corruttive nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione.

Tra gli obiettivi del disegno di legge vi è anche quello di modificare la normativa vigente nell’ordinamento italiano in tema di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell’ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto. Nella nostra legislazione questa condotta corrisponde allo schema della corruzione propria, la quale prevede la punibilità del pubblico funzionario e del privato che si avvantaggia della condotta contraria ai doveri d’ufficio. Il codice penale, però, prevede anche l’ipotesi di cui all’articolo 317 (concussione), ai sensi del quale la punibilità del privato è esclusa se lo stesso è stato costretto od indotto alla dazione predetta dal pubblico funzionario; la norma in questione non distingue tra condotte rivolte al conseguimento di un vantaggio indebito o meno, prevedendo in ogni caso la punibilità del solo pubblico ufficiale.

È infatti opportuno assicurare la punibilità di tutte le ipotesi sussumibili nello schema della corruzione, quanto meno sotto il profilo dell’ingiusto vantaggio conseguito dal privato, essendo irrilevante a questo scopo l’eventuale costrizione o induzione asseritamente subita dal soggetto ad opera del pubblico ufficiale, nonché rivedere la non punibilità del concusso – quanto meno nelle ipotesi di concussione per induzione. La soluzione più ragionevole è apparsa essere quella di unificare le fattispecie di concussione per induzione, corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente, e di ricondurre la fattispecie di concussione per costrizione al delitto di estorsione. Così l’articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge provvede ad abrogare gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis del codice penale, mentre la lettera e) del comma 1 dello stesso articolo introduce la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione, (articolo 319 del codice penale); la fattispecie in oggetto prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, con la reclusione da quattro a dieci anni. Nel medesimo articolo sono previste anche specifiche pene per il corruttore, il quale è punito per la promessa o la dazione di cui sopra con la reclusione da due a sei anni; se queste ultime condotte sono finalizzate a remunerare un atto dell’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, la pena nei confronti del corruttore è, invece, quella della reclusione da tre mesi a un anno. Tale sistema sanzionatorio consente innanzitutto di stigmatizzare in maniera più evidente le condotte del funzionario pubblico che riceva denaro o altra utilità in relazione agli atti del proprio ufficio; d’altro canto prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nei confronti del privato, in ragione della circostanza che non costituisce soggetto detentore di una funzione pubblica, ed una pena ancora più lieve nei casi in cui l’atto sia conforme ai doveri d’ufficio ed, inoltre, sia stato già posto in essere, condotta attualmente priva di sanzione penale nei confronti del privato. È, inoltre, prevista una specifica diminuzione di pena (fino alla metà) per il caso in cui il corruttore sia indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto; tale disposizione consente di valorizzare adeguatamente le peculiarità di tutte quelle situazioni in cui il privato, pur non risultando – materialmente o psicologicamente – costretto alla dazione indebita, pur tuttavia è alla stessa indotto ad opera del pubblico ufficiale, dell’incaricato di pubblico servizio o della particolare situazione sussistente nell’ambito della pubblica amministrazione di riferimento (condizione già individuata da giurisprudenza e dottrina come «concussione ambientale»). In tali casi, quindi, è apparso opportuno dare il giusto risalto a tale condizione psicologica soggettiva del privato, la quale, pur non raggiungendo il livello di una vera e propria coartazione della volontà, ne costituisce comunque una limitazione; la applicabilità della circostanza attenuante è stata, però, circoscritta al solo caso in cui la condotta sia stata finalizzata ad evitare il pericolo di un danno ingiusto, non apparendo opportuno che della stessa possa beneficiare anche chi, pur in un contesto di particolare diffusione del fenomeno corruttivo, tenda al raggiungimento di profitti o vantaggi a lui altrimenti non spettanti.

Il sistema trova, quindi, una sua intrinseca coerenza attraverso le ulteriori modifiche apportate alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione; la lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 prevede, infatti, una rivisitazione della fattispecie della corruzione in atti giudiziari, eliminando l’attuale riferimento alla finalità di «favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo»; l’espressa previsione di un dolo specifico nella fattispecie in oggetto impedisce, di fatto, la reazione penale dinanzi a condotte gravemente lesive del buon andamento dell’amministrazione della giustizia, ed ha imposto la nuova formulazione dell’articolo 319-ter del codice penale.

La lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 contiene, poi, la nuova formulazione dell’istigazione alla corruzione (articolo 322), coerente con la unificazione delle fattispecie corruttive; la lettera l), sostituendo l’attuale articolo 323-bis del codice penale, provvede ad aumentare i possibili effetti di riduzione della pena consentiti dalla circostanza attenuante ivi prevista per i casi di particolare tenuità; l’innalzamento della pena per il delitto di corruzione e l’unificazione di tutte le possibili fattispecie ad essa riconducibili hanno, infatti, imposto la previsione di detta circostanza onde poter consentire di adeguare la pena inflitta al caso concreto.

La lettera q) riconduce espressamente la attuale ipotesi di concussione per costrizione al fenomeno della estorsione, prevedendo una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui «la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni» (articolo 629, secondo comma, del codice penale come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera q) del disegno di legge).

Sempre nel quadro delle modifiche apportate al codice penale, si è quindi provveduto (articolo 1, comma 1, lettera m), a novellare l’articolo 346 del codice penale. Di conseguenza, la rubrica è stata modificata denominando la figura criminosa, in luogo di «millantato credito», «traffico di influenze illecite».

Tutte le pene edittali proposte tengono conto, oltre che delle necessità inerenti ai rapporti estradizionali, dell’obbligo di prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni privative della libertà.

Si è, poi, inteso recuperare la possibilità di emersione del fenomeno corruttivo in precedenza demandata alla fattispecie di concussione ed alla conseguente non punibilità del privato oggetto della stessa, attraverso la previsione di una speciale circostanza attenuante (articolo 1, comma 1, lettera p), a mente della quale «la pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l’autore del fatto, prima che sia esercitata l’azione penale, fornisca indicazioni utili all’individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o altre utilità trasferite».

Al fine di equiparare, in via generale, alle figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali, provvedono le lettere n) e o) dell’articolo 1, comma 1, che integrano rispettivamente gli articoli 357 e 358 del codice penale. Rimane in questo modo superata la frammentaria disciplina introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 29 settembre 2000, n.300.

L’articolo 9 del disegno di legge prevede, quindi, la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell’esercizio dell’azione penale per il predetto delitto, allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l’occultamento od il mancato perseguimento.

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione ha, poi, determinato la necessità di intervenire – per evidenti esigenze di armonizzazione – sulle norme contenenti espliciti richiami ai delitti stessi, di volta in volta considerati quale presupposto per l’applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive, e così via, di particolari disposizioni in tema di rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche, e così via.

L’articolo 8 del disegno di legge, infatti, apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione; viene, infatti, integralmente sostituito l’articolo 25 del predetto decreto, modificando tutti i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti.

Il riferimento, quindi, alle abrogate disposizioni in tema di concussione e corruzione, contenuto negli articoli 32-quater e 32-quinquies del codice penale (che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche), è stato sostituito con il richiamo alle nuove disposizioni in tema di corruzione, corruzione in atti giudiziari ed estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, del codice penale (articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del disegno di legge). A tale ultimo riguardo, va evidenziato che – in considerazione della particolare gravità delle (ulteriori) ipotesi di estorsione aggravata individuate nel vigente secondo comma dell’articolo 629 del codice penale, tutte connotate dalla particolare insidiosità della violenza o minaccia posta in essere – si è ritenuto di operare, nell’odierno intervento di armonizzazione, un richiamo «indistinto» (ovvero non limitato alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione) al novellato secondo comma dell’articolo 629.

Analoga sostituzione è stata effettuata:

all’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, (introdotto dalla legge 27 marzo 2001, n.97), relativo alla notifica all’amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso – in relazione ad uno dei predetti reati – nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 2 del disegno di legge);

all’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, il quale individua i titoli di reato – tra i quali già figura l’estorsione – che impongono la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge: in questo caso si è ovviamente omesso il richiamo all’articolo 629 del codice penale);

all’articolo 12-sexies, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 (introdotto dall’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n.296), il quale individua i titoli di reato per i quali, in caso di confisca di beni, trovano applicazione le norme in tema di gestione e devoluzione finale dei beni stessi, contenute nella legislazione antimafia (in particolare, negli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575). In questo caso, il richiamo al delitto di estorsione aggravata è stato limitato alle sole ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione, in quanto il legislatore del 2006, nell’introdurre il comma 2-bis dell’articolo 12-sexies del citato decreto-legge n.306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, ha preso in considerazione, nell’ambito delle numerose fattispecie delittuose implicanti la confisca obbligatoria di cui al comma 1 del medesimo articolo 12-sexies, unicamente i reati contro la pubblica amministrazione (articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge);

agli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (rispettivamente dedicati alla individuazione delle cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni, province e così via, e delle ipotesi di sospensione di diritto da tali cariche). In entrambe tali ipotesi, si è peraltro ritenuto ultroneo l’inserimento del richiamo alla estorsione aggravata, essendo da un lato previsto, come autonoma causa di ineleggibilità, la condanna alla reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti, diversi da quelli indicati negli articoli 314 e seguenti del codice penale, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (articolo 58, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) dall’altro, la sospensione di diritto è autonomamente prevista in caso di condanna di primo grado, confermata in appello, a pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (articolo 4, lettere a) e b), del disegno di legge);

all’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.97, in tema di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di una delle predette amministrazioni, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 5 del disegno di legge);

all’articolo 2 del decreto legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461, il quale prevede – quali soggetti attivi della nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori, in quella sede introdotta – gli imputati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti e puniti nei vigenti articoli da 314 a 326 del codice penale. Anche in questo caso, l’esclusivo riferimento ai predetti reati ha indotto ad inserire il richiamo all’articolo 629, secondo comma, limitatamente alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (articolo 6 del disegno di legge).

Il disposto degli articoli 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989, e degli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, nonché dell’articolo 3, comma 1, della legge n.97 del 2001, è stato, infine, integrato con l’espresso riferimento all’articolo 322 del codice penale, allo scopo di conferire autonoma rilevanza, ai fini rispettivamente previsti dalle norme in questione, anche alla fattispecie dell’istigazione alla corruzione, destinata a sanzionare nell’ottica del presente disegno di legge le condotte precedentemente qualificabili come tentata concussione per induzione.

Quanto alla raccolta delle prove, si è ritenuto di prevedere le operazioni sotto copertura (articolo 10, comma 1, del disegno di legge), scelta che non appare scindibile, data la delicatezza di tale modo di procedere, da quella della specializzazione degli organi di polizia da impiegare; la norma interviene con una espressa modifica dell’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.146, la quale reca una disciplina unitaria per pressoché tutte le ipotesi di operazioni sotto copertura, e si inserisce nel solco della stessa prevedendo, con l’introduzione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 9 della citata legge n.146 del 2006, una specifica causa di non punibilità per «gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale, commessi nell’ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

Il disegno di legge prevede, inoltre, (articolo 10, commi 2 e 3) due autonome ipotesi di revisione per le sentenze che siano state emesse rispettivamente:

a) sulla base di false dichiarazioni rilevanti ai sensi dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 360-bis del codice penale;

b) come conseguenza della commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale. In entrambi i casi il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata è obbligato a chiederne la revisione, onde rimediare per quanto possibile alle conseguenze della condotta illecita sull’esito del procedimento penale; al fine di consentire l’effettiva procedibilità del giudizio di revisione, inoltre, si è previsto che, quanto alle sentenze emesse sulla base di false dichiarazioni, «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione». Quanto, invece, alle sentenze emesse come conseguenza della commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato»; attraverso tale disciplina si conseguirà, pertanto, l’obiettivo di annullare gli eventuali effetti giudiziari favorevoli delle condotte corruttive, consentendo la revisione delle sentenze oggetto di mercimonio anche nei casi in cui sia stata già dichiarata la prescrizione del reato oggetto del relativo procedimento.

L’articolo 11 sancisce le cause ostative all’assunzione delle cariche di Governo per coloro nei cui confronti sia stato disposto il decreto di cui all’articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis del codice penale. Per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400. L’eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni suddette sono nulle e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

L’articolo 12 sancisce nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore. In particolare, si dichiarano «non candidabili», e non meramente ineleggibili, alla carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis del codice penale. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle suddette condizioni sarà – ai sensi del comma 5 dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall’articolo 12 del disegno di legge – dichiarata nulla.

L’articolo 13 limita a stabilire i princìpi fondamentali – demandando la disciplina di dettaglio alla legislazione regionale, nel rispetto dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione – in riferimento all’irrigidimento delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis del codice penale.

Con l’articolo 14 si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi secondo i princìpi e i criteri desumibili dalla presente legge per apportare al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all’applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei Presidenti dei comuni, delle province e delle Città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis del codice penale.

Dall’intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato (articolo 15).


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-quater, le parole: «317, 318,», le parole: «319-bis, 320, 321,» e le parole: «322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;

b) all’articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,»;

c) all’articolo 317-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all’articolo 314»;

d) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

e) l’articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto»;

f) l’articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti di cui all’articolo 319 sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno»;

g) l’articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all’articolo 319 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all’articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall’articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall’articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall’articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all’articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall’articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

h) all’articolo 322-ter, primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter» e le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse;

i) all’articolo 322-ter, secondo comma, le parole: «anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma» sono soppresse;

l) l’articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. – (Circostanze attenuanti). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

m) l’articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

n) all’articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

o) all’articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

p) dopo l’articolo 360, nel capo III del titolo II del libro II è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 360-bis. – (Circostanza attenuante). – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l’autore del fatto, prima che sia esercitata l’azione penale, fornisca indicazioni utili all’individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

q) all’articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo comma dell’articolo 628».

Art. 2.

(Modifica alle norme di attuazione,

i coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,».

 

Art. 3.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;

b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».

 

Art. 4.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629».

 

Art. 5.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n.97)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,».

 

Art. 6.

(Modifiche al decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

 

Art. 7.

(Modifica alla legge 16 febbraio 1913, n.89)

1. All’articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n.89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

 

 

 

Art. 8.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)

1. L’articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

 

Art. 9.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l’occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell’esercizio dell’azione penale.

2. Sono, altresì, sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 10.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale, commessi nell’ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona.».

2. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d’appello, nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata, ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l’ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato.

 

Art. 11.

(Cause ostative all’assunzione di incarichi

di governo)

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all’articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis del codice penale.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400.

3. L’eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell’incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all’assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2.

 

Art. 12.

(Nuove disposizioni in materia

di incandidabilità alla carica di deputato

o di senatore)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n.361, al capo II del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità»;

b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell’elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla».

2. All’articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non possono essere condidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

 

Art. 13.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n.165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale, per il Presidente e per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis del codice penale;».

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis del codice penale.

 

Art. 14.

(Delega al Governo per l’integrazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i princìpi e i criteri desumibili dalla presente legge per apportare al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all’applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei presidenti dei comuni, delle province e delle città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis del codice penale.

 

Art. 15.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2168

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’ALIA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2010

 

 

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Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l’esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge tende da un lato a rendere più efficace l’azione di contrasto e prevenzione della corruzione e, dall’altro lato, ad introdurre norme di trasparenza nella vita pubblica e nell’esercizio della pubblica funzione. Infatti il malaffare, nella pubblica amministrazione, si giova non solo del pactum sceleris tra delinquenza (spesso organizzata) e degenerazione privatistica di taluni responsabili dei pubblici uffici, ma anche dei mille rivoli in cui opacità amministrativa e malcostume si autoalimentano. Per essere come la moglie di Cesare, i responsabili della pubblica funzione debbono consentire a tutti i cittadini di affacciarsi nella loro situazione reddituale, e di trovarla specchiata: in caso contrario, sarà (anche) il controllo sociale ad attivare ed indirizzare la richiesta di motivare indebiti arricchimenti.

Ma a monte di tutto ciò vi è da rispondere ad un’esigenza di regolamentazione dell’accesso alla vita pubblica: la permeabilità di tale snodo procedurale ai meno nobili intenti – quando non addirittura alla criminalità organizzata – è uno delle peggiori ricadute della fragilità dell’attuale sistema dei partiti, incapace di svolgere il ruolo di selezione del proprio personale politico.

  

Il giudizio sulle cause originarie di ineleggibilità soffre di un vera e proprio corto circuito logico, prima ancora che cronologico: dietro l’ossequio formale alla competenza finale della Giunta delle elezioni della Camera neoeletta – per il quale vedi la circolare 2 novembre 2000 del Ministero dell’interno (n.153/2000 protocollo n.5319 fascicolo 15600/15364), sulla questione dell’interpretazione dell’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1957, n.361 (affrontata nell’udienza del 25 ottobre 2000 anche dal parere sezione I del Consiglio di Stato commissione speciale protocollo n.1052/2000) – si nasconde nei fatti la possibilità di mettere la futura Camera dinanzi al «fatto compiuto», se non si ferma prima il candidato ineleggibile.

Una tale conclusione, in riferimento alle regioni, fu dal giudice relatore Cassese fortemente stigmatizzato: «Si tratta di una normativa evidentemente incongrua: non assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l’ineleggibilità sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l’ineleggibilità; non consente che le cause di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali» (Corte costituzionale – sentenza 22 febbraio-3 marzo 2006, n.84).

La soluzione di politica legislativa affacciata nella XV legislatura dalla prima Commissione della Camera dei deputati (vedi il testo unificato atti Camera nn.1451, 2242, 2314, 2516, 2564, 2680, 2681 e 2799) fu quella di estendere a livello parlamentare l’istituto dell’incandidabilità che già ebbe ingresso nell’ordinamento nel 1990 e che per gli enti locali è attualmente contemplato dall’articolo 58 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, (TUEL). Il presente disegno di legge intende conseguire in sostanza il medesimo risultato, tanto che non innova rispetto all’elencazione dei casi già operata dal testo vigente del TUEL. Nella scelta dello strumento legislativo, però, si intende qui fare tesoro delle audizioni di costituzionalisti svolte sotto la presidenza di Luciano Violante in quella stessa prima Commissione della Camera, l’8 gennaio 2008.

Il professor Nicolò Zanon, in quella sede, evocò gli irrisolti dubbi di costituzionalità sull’istituto dell’incandidabilità, affermando tra l’altro che «leggendo la Costituzione ( ... ) sembrerebbe che il legislatore debba intervenire a stabilire regole in tema di ineleggibilità, ma non possa introdurre altri limiti all’elettorato passivo che non sono riconducibili all’ineleggibilità. «Il problema, quindi, consiste nel capire se l’incandidabilità rientra nel concetto di ineleggibilità. ( ... ) Sembrerebbe ( ... ) che l’incandidabilità si avvicini di più ( ... ) a quella che si definisce l’incapacità elettorale passiva, che si verifica laddove il soggetto sia carente di alcuni requisiti, come elettorato attivo, età e, per alcuni, anche l’analfabetismo. «Il problema è questo. Esiste una differenza forte e si pone anche una differenza ulteriore che il progetto assume consapevolmente. La sussistenza di cause di ineleggibilità è accertata al momento della convalida dell’elezione già avvenuta, ma una causa di incandidabilità, per essere presa sul serio, deve essere verificata preventivamente all’elezione». La scelta del testo unificato della Camera era quella di porre questa verifica in capo al competente ufficio elettorale circoscrizionale, al momento della presentazione delle liste elettorali, ma in questa proposta Zanon evidenziò un «problema operativo. Si dice che l’ufficio cancelli anche i nomi di coloro che abbiano presentato dichiarazioni sostitutive non veritiere». A tal proposito, sottolineerei che l’ufficio circoscrizionale deve decidere in tempi molto brevi (mi sembra entro 24-48 ore, non ricordo bene).

Tuttavia, verificare se la dichiarazione sostitutiva dell’assenza di cause di incandidabilità sia veritiera non è come accertare l’età. Per procedere a tale operazione, bisognerebbe poter disporre dei dati del casellario, e non è così evidente che questi siano sempre aggiornati« (resoconto stenografico, pagine 7-9).

Mentre «accertare l’esistenza di una causa di incandidabilità, dopo lo svolgimento delle elezioni, sembra particolarmente incongruo. Si tratta, infatti, di un aspetto che deve essere verificato prima che le elezioni si svolgano», d’altro canto, per il medesimo docente, la scelta sostanziale operata nel 1990 (e nell’articolo 58 TUEL) ha il vantaggio di «una maggiore oggettività rispetto ai casi in cui la misura dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici consegua ad una condanna. Infatti, in base al quantum di pena, può scattare o meno la interdizione perpetua». Credo, tuttavia, che sarebbe ancora più oggettiva e ragionevole la scelta del tipo di reato.

Certo, potrebbe verificarsi un’imputazione del tutto assurda, ma in tal caso essa verrebbe corretta alla radice «riterrei preferibile e più ragionevole scegliere il criterio della fattispecie di reato, del bene giuridico tutelato».

Ecco perché, per conciliare queste opposte esigenze, il presente disegno di legge sceglie di riportare la problematica alla fase della iscrizione nelle liste elettorali, compiuta periodicamente secondo il meccanismo consolidato del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, non solo questo consente di definire per tempo la capacità elettorale e di non decidere sotto l’imperio della scadenza elettorale già convocata; esso soddisfa anche la necessità che sulle questioni di partecipazione al voto (sia attivo che passivo) vi sia, almeno virtualmente, la possibilità di addivenire alla pronuncia di un organo giurisdizionale ordinario (stanti i meccanismi di ricorso contro l’esclusione o l’inclusione nelle liste, previsti dagli articoli 42-46 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 1967); ma, soprattutto, si tratta di una soluzione che riporta la questione nei binari della riserva di legge di cui all’articolo 48, quarto comma della Costituzione: poiché anzi questa limitazione del diritto di voto (e per converso di essere eletti, stante il requisito elettorale passivo posto dagli articoli 56 terzo comma e 58 primo comma della Costituzione, consistente nell’essere «elettori») non rientra nelle altre due fattispecie ivi previste («incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile») evidentemente essa rappresenta uno dei «casi di indegnità morale indicati dalla legge». Lo riconobbe, in quella stessa sede, un presidente emerito della Corte costituzionale, Annibale Marini, secondo cui «per fatti particolarmente gravi o per provvedimenti di prevenzione» possono venir meno i requisiti minimi di «onorabilità» che devono sussistere per essere eletti (resoconto stenografico, pagina 4).

Ecco perché la scelta individuata nel titolo I del presente disegno di legge appare la più rispondente alle esigenze enunciate e – ferma restando l’inestensibilità del restante corpus del TUEL ai parlamentari, in ordine alla decadenza ed alla sospensione dalla carica, in ragione dell’insuperata riserva della giurisdizione delle Camere di cui all’articolo 66 della Costituzione – la si generalizza come meccanismo che riporta alle normali revisioni semestrali delle liste elettorali quel controllo sulla capacità elettorale (attiva e, quindi, passiva) sin qui rivelatasi estremamente problematica a stretto ridosso della scadenza elettorale.

  

Il titolo II del disegno di legge affronta la tematica della trasparenza delle posizioni patrimoniali degli eletti e dei nominati. Nonostante una campagna di soft law svolta a tappeto negli organi assembleari locali, si giudica infatti inidoneo – a fronte di contro-limiti abbastanza seri, fondati sulla riservatezza e sul diniego del consenso – lo strumento delle delibere consiliari per imporre alla platea dei soggetti interessati un obbligo giuridico in tal senso. Non solo i margini di elusione si moltiplicano, con il ricorso ad una casistica variegata e conferimenti disordinati di dati non omogenei sui siti Internet dei più disparati enti territoriali; gli è che la necessità di un fondamento di rango primario è dimostrata dalla preesistenza della legge 5 luglio 1982, n.441, al cui modello il disegno di legge presentato dal senatore Ichino in questa legislatura continua a fare riferimento (vedi atto Senato n.1290). Si tratta però di una legge che ha dimostrato ampi margini di inefficacia, che si intende qui risolutamente correggere, oltre che generalizzare per una sene di situazioni locali sparse sul territorio.

A tale esigenza non possono sottrarsi neppure i rappresentanti della sovranità popolare: non dovrà più verificarsi, in altri termini, che da Senatore della Repubblica un cittadino dichiari all’anagrafe patrimoniale di cui alla legge n.441 del 1982 poco più del minimo reddituale, e pochi giorni dopo la decadenza dal seggio parlamentare ammetta alle autorità inquirenti di aver partecipato (e beneficiato, con una ricca messe di conti correnti all’estero) ad uno schema milionario di evasione dell’IVA.

All’impianto della legge 5 luglio 1982 n.441 si aggiungono quindi da un lato le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche per la più facile circolazione delle informazioni, e dall’altro lato le migliori potenzialità sanzionatorie offerte dalle procedure di cui alla legge 20 luglio 2004, n.215, per i componenti del Governo nazionale.

L’affidamento dei compiti di attuazione delle disposizioni per la trasparenza – in particolare la raccolta delle dichiarazioni, la gestione dei dati e i provvedimenti connessi – è operato a favore di soggetti meno indeterminati della preesistente disciplina: nel caso dei parlamentari, alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, le quali sono chiamate a svolgere le funzioni sanzionatorie già poste per i membri del Governo – in capo alle due competenti Autorità indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); per i componenti di alcuni organi nominati dalle amministrazioni statali, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, cosiddetta «legge Brunetta», mentre la pubblicità è assicurata attraverso i siti Internet delle amministrazioni interessate.

Quanto alle cariche rivestite dagli appartenenti a organi elettivi regionali e locali, si ribadisce la competenza legislativa regionale, ma nel contempo viene introdotta una soglia minima di trasparenza: non si può rendere pubblico un dato minore di quello accessibile presso i comuni con riferimento ai cittadini non titolari di cariche pubbliche. Una clausola di cedevolezza prevede poi che, fino a quando le regioni non avranno disciplinato la materia, vige la disciplina generale dettata dalla legge dello Stato, sia pur con gli adattamenti imposti dalla particolarità delle fattispecie. Il medesimo tipo di previsioni è poi introdotto per le cariche amministrative – nonché quelle assessorili – negli enti territoriali diversi dallo Stato.

  

Il titolo III del disegno di legge affronta il tema del tetto massimo di retribuzione attribuibile ai pubblici dipendenti, che già ha formato oggetto di previsione nella legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria per il 2008). L’effetto concretamente peggiorativo, in quella sede normativa, è derivato dal meccanismo di deroghe e di proroghe di entrata in vigore, rispondenti ad un «assalto alla diligenza» di lobbies che hanno trovato ascolto anche nella maggioranza: i diplomatici (esclusione degli incarichi «fuori del territorio metropolitano»), i dipendenti della Banca d’Italia e delle authorities (rinvio ad un’improbabile riforma della disciplina interna, tutta a venire), gli attori, presentatori e giornalisti RAI (deroga per il presunto effetto competitivo sulle professionalità pagate dall’Erario), i manager in servizio (entrata in vigore a partire dai nuovi contratti).

La presente proposta rende anzitutto trasparente quello che è stato approvato nella legge 27 dicembre 2006, n.296, (legge finanziaria del 2007), con sei articoli che disciplinano le diverse situazioni toccate alquanto confusamente dal testo vigente, che si è reso conseguentemente per lo più inapplicabile. Si evita così di affrontare in unico articolo varie questioni (lavoratori pubblici, amministratori di società di diritto privato, consulenti, Corte dei conti) che richiedono separata trattazione.

Appare incongruo – oltre che diseconomico – inseguire proposte demagogiche sul tetto alle retribuzioni private, stante la miriade di meccanismi di elusione ed ancor prima la considerazione che l’assemblea degli azionisti, nel ben remunerare i suoi manager societari, suo iure utitur. Ma questo non è e non può essere il caso degli emolumenti che impingono sulle pubbliche finanze, che devono essere pubblici, riconoscibili da tutti ed espressione di una scala di priorità, che non può non mettere al vertice dei dipendenti non onorari dello Stato e degli altri enti pubblici il Primo presidente della Corte di cassazione (già utilizzato come riferimento per l’individuazione della parte retributiva del trattamento economico complessivo dei parlamentari).

In tema di statuizione legislativa di tetti massimi alla retribuzione, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «l’autonomia collettiva non è immune da limiti legali. ( .. ) Compressioni legali di questa libertà, nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà» (sentenza 18 marzo-26 marzo 1991, n.124, relativa ad un meccanismo di indicizzazione stabilito per legge). La formula proposta evita quindi che si violi il principio costituzionale dell’affidamento, per le situazioni in atto, senza frustrare lo scopo della norma con un’applicazione selettiva e sperequata; essa evita dubbi sulla possibilità di eludere la norma con compensi non fissi e si arricchisce anche di una clausola che opera il contemperamento tra pubblicità e rispetto della privacy, consentendo di risalire ad eventuali abusi.

Inoltre si esprime preferenza per un meccanismo di contemperamento del tetto retributivo con i diritti quesiti, bloccando le progressioni ulteriori di chi è già sopra il tetto (invece di una loro generalizzata salvezza) e mantenendo la quota raggiunta con il sistema dell’assegno ad personam. Infine, recepisce la possibilità del Ministro dell’economia e delle finanze di derogare al tetto per venticinque nominativi nel triennio, ma estende la possibilità di deroga (nel rispetto delle norme sulla trasparenza della decisione e del controllo della Corte dei conti) a tutti gli altri organi di vertice delle amministrazioni non statali, nel presupposto che la norma si debba applicare anche a loro ed all’interno di una quota percentuale sul totale delle posizioni apicali.

L’inclusione di tutte le varie amministrazioni risponde all’intento di sfoltire la «giungla retributiva», riconducendo alla disciplina di legge ogni ente che attinge al denaro pubblico come individuato da indirizzi parlamentari e giurisprudenziali consolidati: per le Amministrazioni costituzionali vedasi l’ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia del Senato – ed accolto dal Governo – in sede di rapporto sui documenti di bilancio nell’autunno 2007; per gli enti sottoposti a controllo contabile, vedi Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza n.19667 del 22 dicembre 2003 (in cui la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici) e sentenza n.3899 del 26 febbraio 2004 (con cui la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori delle s.p.a. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri).

Tra le abrogazioni, è inclusa quella apodittica deroga ad personam introdotta per il sottosegretario di Stato alla protezione civile, nel momento della sua nomina, da un decreto-legge in tema di emergenza rifiuti.

  

Nel titolo IV si affronta, in quattro articoli dal contenuto speculare (articoli 27-30), la materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati e dei soggetti assimilabili.

Non appare estranea alla materia oggetto del disegno di legge quella che interessa tale titolo, atteso che l’esperienza pratica conferma, periodicamente, come attraverso gli incarichi extragiudiziari conferiti a magistrati (e che determinano spesso per i nominati rilevanti introiti economici, assolutamente esorbitanti rispetto alla retribuzione comune delle categorie interessate) si determinino fenomeni di commistione tra magistrature, politica e mondo economico, con relazioni utilizzabili anche al fine di condizionare i poteri/doveri di controllo degli organi giudiziari.

Ciò comporta l’esigenza che gli incarichi extragiudiziari ai magistrati siano limitati il più possibile, con esclusione in particolare di quegli incarichi che maggiormente permettono facili arricchimenti e che possono essere facilmente utilizzati come strumento di pressione dai soggetti nominanti.

Peraltro, in un sistema come l’attuale, nel quale le pendenze giudiziarie si moltiplicano ed i ritardi nelle decisioni assumono aspetti patologici, presso tutte le istanze e tutti i fori, non sembra inutile ricordare che il principio generale debba essere quello che chi svolge (nel senso più lato) pubbliche funzioni in campo giudiziario deve tendenzialmente svolgerle in maniera esclusiva, con quelle eccezioni ritenute normativamente necessarie ovvero che non incidono sulla efficacia del servizio giudiziario.

L’esigenza di limitazione all’essenziale di tali incarichi risulta già avvertita – occorre ricordarlo – soltanto dalla magistratura ordinaria che, attraverso la normazione consiliare (delibere e risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura), ha stabilito il divieto di autorizzazione per tutti gli incarichi extragiudiziari oggetto della presente proposta: arbitrati, commissioni di collaudo, incarichi societari e di gestione, incarichi sportivi.

Non risultano analoghe autodeterminazioni delle altre magistrature, già caratterizzate da livelli di autonomia ed indipendenza formalmente minori rispetto alla magistratura ordinaria (per motivi e cause diverse: si pensi alle magistrature amministrativa e contabile, inquadrate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i cui componenti possono provenire anche da nomina governativa e i cui organi di autogoverno hanno garanzie assai inferiori rispetto a quelle previste dalla Costituzione per la magistratura ordinaria; si pensi alla magistratura militare, equiparata per ogni verso, ed anche per l’autogoverno, alla magistratura ordinaria, ma solo attraverso normativa primaria non costituzionale; si pensi all’Avvocatura dello Stato, che realizza compiti di difesa pubblica ma attraverso sistemi organizzativi che prevedono la dipendenza dall’esecutivo; si pensi ancora alla giurisdizione tributaria che, in una materia tanto sensibile, sfugge alla maggior parte delle garanzie fornite ad altre magistrature).

Appare allora assolutamente necessario introdurre un divieto di legge, assoluto e preciso, esteso a tutte le magistrature, giurisdizioni ed organi lato sensu giudiziari (in questo senso deve intendersi l’estensione di tale normativa anche all’Avvocatura dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie), che impedisca la concessione degli incarichi indicati.

La normativa nel dettaglio prevede, oltre al divieto di attribuzione degli incarichi, anche l’immediata revoca di tutti gli incarichi in corso (con meccanismi di retribuzione delle attività già svolte) e l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con il sistema introdotto.

  

Il conclusivo titolo V del disegno di legge è l’effetto della ricognizione, nel corso degli ultimi mesi trascorsi, di una vera e propria emergenza nazionale relativa al diffondersi di fenomeni corruttivi e di approfittamento della cosa pubblica da parte di funzionari dello Stato e delle istituzioni.

Recenti indagini hanno permesso di verificare come la normativa preventiva e repressiva in materia di reati contro la pubblica amministrazione (in particolare) abbia mostrato negli anni notevoli falle.

Peraltro, nuove possibilità di indebolire la struttura protettiva pubblica sono venute dalle decisioni governative e di maggioranza di agire, in molti campi d’azione, anche non connotati da caratteristiche d’urgenza, con l’utilizzo di procedure in deroga alle regole ordinarie (in materia di appalti, di controlli, di contabilità: si pensi, ad esempio, alle decretazioni relative alle emergenze rifiuti in Campania, o terremoto in Abruzzo).

Orbene, se su alcune di queste vicende vi è già un attento ed efficace controllo parlamentare, deve però pensarsi alle regole generali di controllo e repressione penale del fenomeno, che nel corso degli anni non sono apparse efficaci ed efficacemente applicate.

Si ritiene allora necessario un intervento che muova su tre direttrici, convergenti verso il comune fine di rendere più stringente ed efficace la normativa attuale.

La prima (articolo 31) riguarda la modifica del sistema penale, con interventi che incidono su vari aspetti:

1. vengono inasprite le sanzioni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, soprattutto nel minimo edittale (per evitare che l’applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione);

2. viene modificato il quadro delle circostanze attenuanti, con la precisazione dei limiti di applicabilità dell’attenuante specifica di cui all’articolo 322-bis del codice penale e con l’introduzione di un meccanismo legale per cui il bilanciamento delle circostanze ex articolo 69 del codice penale può essere possibile solo in caso di completa riparazione del danno;

3. si modifica (con un intervento fondamentale, che mostra grande capacità di incidere efficacemente contro i soggetti dei fatti corruttivi) la norma dell’articolo 322-ter del codice penale in tema di confisca, estendendo anche ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione il meccanismo preventivo di confisca di cui all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, che impone la confisca dei beni di cui non possa provarsi la legittima provenienza;

4. si modifica parzialmente il regime delle pene accessorie, con particolare riferimento all’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5. si innova poi sulla struttura codicistica con la modifica del reato di millantato credito, che si trasforma nella nuova ipotesi di traffico di influenze, e con l’introduzione della fattispecie di reato della corruzione nel settore privato (la cui introduzione nel nostro sistema penale è stata più volte sollecitata da molti uffici giudiziari, ed in particolare da quelli di Milano, che con maggiore frequenza si sono applicati alla repressione dei reati in materia economica). Tali ipotesi recepiscono le indicazioni, nelle rispettive materie, della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, che impegnava gli Stati aderenti alla esecuzione: con tali norme si estende la punibilità penale di fatti di millantato credito e si introduce la nuova ipotesi della corruzione del privato funzionario, fino ad oggi solo teorizzata ma di fatto priva di una specifica copertura penalistica;

6. conseguentemente (articolo 32), si allarga la responsabilità penale delle persone giuridiche, prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, anche alle ipotesi di traffico di influenze e di corruzione nel settore privato», con specifiche modifiche di quel testo legislativo.

La seconda (articolo 33) riguarda alcune modifiche del sistema di procedura penale, con estensione ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione di alcune norme introdotte in primis dalla legislazione antimafia e poi estese talora ad altre tipologie di delitti.

Trattasi anzitutto di una nuova previsione in materia di intercettazioni, di cui si estende il campo applicativo con la previsione della possibilità di intercettare anche in presenza di sufficienti indizi di reato e di intercettare le comunicazioni tra presenti anche quando non si ritenga che nei luoghi delle intercettazioni si stia svolgendo l’attività criminosa.

La seconda modifica proposta riguarda la materia delle misure cautelari: si prevede l’estensione ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione della regola prevista dall’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, per cui in alcuni casi (di reati di gravissimo allarme sociale) si presume l’indispensabilità della misura cautelare custodiale in carcere.

Infine, la terza (articolo 34) consiste nell’introduzione di norme intese a verificare – e così limitare – le collaborazioni di privati ad enti ed amministrazioni pubbliche, prevedendo un generale divieto di attribuzione di incarichi a soggetti condannati per gravissimi reati (mafia, terrorismo, delitti contro la pubblica amministrazione) ovvero sottoposti a misure cautelari per tali reati o sottoposti a misure di prevenzione.

La norma è garantita da un obbligo di dichiarazione del beneficiario e da sanzioni penali per le dichiarazioni false. In tal modo, la struttura pubblica viene tutelata da influenze criminali esterne, almeno per il campo dei rapporti indicati.

 


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Titolo I

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

Art. 1.

(Elettori)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis».

 

Art. 2.

(Limitazione all’elettorato)

1. L’articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 1967, è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-bis. - 1. Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell’articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del medesimo testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.327.

Art. 2-ter. - 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, finché durano gli effetti del provvedimento stesso;

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell’articolo 15, commi 7, 8 e 9, della legge 10 dicembre 1993, n.515.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.327».

 

Art. 3.

(Perdita del diritto elettorale)

1. All’articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 1967, le parole: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all’articolo 2-ter, comma 1».

2. All’articolo 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n.515, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell’accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223».

3. Al comma 1, alinea, dell’articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n.165, le parole: «Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo l’obbligo del candidato di disporre dell’elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223,».

4. All’articolo 58 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell’elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223».

 

Art. 4.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361)

1. L’articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dai seguenti:

«Art. 6. – 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223;

b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera a), sono rilevate d’ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l’esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo testo unico.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b), sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell’eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.

Art. 6-bis – 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all’eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall’articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l’interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L’interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l’Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, dichiara decaduto l’eletto, se del caso mediante l’annullamento della convalida dell’elezione. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell’Assemblea il giorno successivo ed è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l’incapacità civile di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b), esisteva al momento della candidatura».

 

Art. 5.

(Limitazioni connesse allo stato

di non candidabilità)

1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all’articolo 6, comma 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, non possono neppure rivestire:

a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell’Assemblea, del Presidente o dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o dell’Assemblea, del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, di un Consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli Ministri, della Giunta regionale o del suo presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che, in applicazione di disposizioni della Costituzione o di legge, hanno l’obbligo delle dimissioni collegato all’approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

2. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.

 

Titolo II

PROCEDURE DI TRASPARENZA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI ELETTI E NOMINATI

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

 

Art. 6.

(Componenti del Parlamento nazionale)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

Art. 7.

(Dichiarazioni)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati depositano presso le Giunte delle elezioni del rispettivo ramo del Parlamento i seguenti atti:

a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, detenuti in proprio o per interposta persona;

2) le azioni di società, detenute in proprio o per interposta persona;

3) le quote di partecipazione a società, detenute in proprio o per interposta persona;

4) l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, ovvero le situazioni in cui ad essi si applica l’articolo 2639 del codice civile, ai fini dell’identificazione dell’amministratore di fatto;

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi e dei parenti conviventi entro il secondo grado.

3. I senatori di diritto, ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso l’Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall’Ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

 

Art. 8.

(Variazioni)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti indicati nell’articolo 7 sono tenuti a depositare un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 7 intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2 dell’articolo 7.

 

Art. 9.

(Cessazione)

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati nell’articolo 6 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), intervenute dopo l’ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Si applica il comma 2 dell’articolo 7.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

 

Art. 10.

(Modello)

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate negli articoli 7, 8 e 9 sono effettuate mediante un modulo predisposto dalle Giunte di cui all’articolo 7, comma 1, alinea, d’intesa tra di loro.

 

Art. 11.

(Prima applicazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 7.

 

Art. 12.

(Sanzioni)

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 11, si applica l’articolo 8, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n.215; le funzioni ivi attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dalla Giunta delle elezioni competente ai sensi dell’articolo 7, comma 1, alinea.

2. La Giunta di cui al comma 1, constatata l’inadempienza, procede altresì alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, con le modalità di cui all’articolo 14.

3. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell’ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il Presidente della Camera di appartenenza dà notizia all’Assemblea dell’applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

 

Art. 13.

(Pubblicità)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all’articolo 7, secondo le modalità stabilite nell’articolo 14.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, e successive modificazioni.

 

Art. 14.

(Bollettino)

1. Le dichiarazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 7, nonché quelle previste dagli articoli 8 e 9, sono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente.

 

Capo II

DISCIPLINA SPECIALE

 

Art. 15.

(Componenti del Governo nazionale)

1. L’articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n.215, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Dichiarazione degli interessati) – 1. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n.287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all’Autorità di cui al medesimo comma:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero“ e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero“ e resa ai sensi dei citati articoli 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate» e resa ai sensi dei predetti articoli 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

d) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono rese anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell’editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo dichiara, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l’abbiano determinata. Rientrano nell’obbligo di comunicazione di cui al comma 2 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l’assunzione della carica.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza, con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge non separato, dai figli conviventi e dai parenti conviventi entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniaIe di cui alle lettere a) e b) del comma 2 intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 6.

8. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il 1º gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Entro la medesima data, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d’intesa tra loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni previste dal medesimo articolo 5.

 

Art. 16.

(Componenti di organi nominati

dalle amministrazioni statali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 si applicano:

a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro;

d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 7, 8, 9 e 11 sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

3. Le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, sono esercitate dal Presidente della Commissione di cui al comma 2, il quale altresì, constatata l’inadempienza, procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione secondo quanto disposto al comma 4.

4. La pubblicazione prevista nell’articolo 14 viene effettuata attraverso il sito Internet dell’amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Componenti degli organi elettivi regionali

e locali)

1. Dopo l’articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n.165, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Anagrafe degli eletti) – 1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell’anagrafe patrimoniale degli eletti nel Consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l’accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall’anagrafe degli amministratori locali di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

b) dagli elenchi di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n.165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 7 a 14 della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Consigli.

3. La pubblicazione prevista nell’articolo 14 è effettuata, per quanto riguarda le regioni, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i Consigli provinciali e comunali, in apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del Consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n.165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, sono esercitate, per quanto riguarda i soggetti di cui al presente articolo, secondo i casi, dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l’inadempienza, ne dà notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell’albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del Consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

 

Art. 18.

(Componenti di organi nominati

dalle amministrazioni regionali e locali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 si applicano:

a) agli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Consigli in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Consigli in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente e al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui proposta di nomina o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 7, 8, 9 e 11 sono trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, rispettivamente al presidente del Consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera c) e d) del comma 1 del presente articolo, al presidente dell’amministrazione regionale o locale interessata.

3. Le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, sono esercitate dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l’inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.

4. La pubblicazione prevista nell’articolo 14 è effettuata, per quanto riguarda le regioni, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, nel sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente.

5. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall’anagrafe degli amministratori locali di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. All’articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.

 

Capo III

NORME FINALI

 

Art. 19.

(Copertura finanziaria e rapporti con la protezione dei dati personali)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili alla data della sua entrata in vigore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il primo conferimento di documenti nei siti Internet di istituzioni, amministrazioni o altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il parere espresso ai sensi del comma 2 è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente e in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.

 

Art. 20.

(Abrogazione)

1. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUGLI EMOLUMENTI PUBBLICI

 

Art. 21.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) le amministrazioni degli organi costituzionali;

c) le autorità indipendenti;

d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

f) le università;

g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

h) la Banca d’Italia;

i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

3. L’individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all’importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l’eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall’organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

b) preventiva comunicazione dell’atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;

c) pubblicazione, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso il sito web dell’amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l’avvenuta pubblicazione dell’incarico sul sito web dell’amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.

8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

9. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all’interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell’anno.

10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

 

Art. 22.

(Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell’articolo21;

b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1 dell’articolo 21, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell’articolo 21.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 21.

4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 21, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

5. L’amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito web dell’amministrazione, dell’ente o dell’organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

8. Il presente articolo si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

9. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI – Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

Art. 23.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell’economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell’articolo 21;

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell’articolo 21. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell’articolo 21, si applica il comma 4 dell’articolo 22 a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall’incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefìci economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

5. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l’indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 1 e l’ammontare del compenso, attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

 

Art. 24.

(Disposizioni ordinamentali sugli incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)

1. Ai fini del presente articolo si definisce «incarico»:

a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell’articolo 21, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell’articolo 21.

2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.

3. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all’amministrazione.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.

5. L’affidamento di incarichi di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall’amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell’amministrazione statale presso cui prestava servizio.

9. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

Art. 25.

(Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione)

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

3. In caso di violazione del presente articolo, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

 

Art. 26.

(Princìpi fondamentali, coordinamenti ed abrogazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 21, 22 e 23 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Per l’osservanza delle disposizioni degli articoli da 21 a 25 si applica il comma 128 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 21 a 25.

3. La Corte dei conti verifica l’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. I commi 127 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

5. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

6. All’articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «all’articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono soppresse.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI

 

Art. 27.

(Arbitrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma1.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall’incarico e sono tempestivamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall’incarico ha diritto ad essere retribuito per l’attività già svolta.

 

Art. 28.

(Collaudi)

1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall’incarico e sono tempestivamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall’incarico ha diritto ad essere retribuito per l’attività già svolta.

 

Art. 29.

(Partecipazione ad organi societari)

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall’incarico e sono tempestivamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall’incarico ha diritto ad essere retribuito per l’attività già svolta.

 

Art. 30.

(Incarichi sportivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano l’assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma.

3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal CONI ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, decadono immediatamente dall’incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall’incarico ha diritto ad essere retribuito per l’attività già svolta.

 

 

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E PROCEDURALE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI CORRUZIONE

 

Art. 31.

(Modifìche al codice penale)

1. All’articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323».

2. All’articolo 314, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

3. All’articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

4. All’articolo 316-bis del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

5. All’articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quattordici anni».

6. L’articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. All’articolo 318, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

8. All’articolo 318, secondo comma, del codice penale, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».

9. All’articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».

10. All’articolo 319-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».

11. L’articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322-ter. - (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei precedenti commi, le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata».

12. All’articolo 323, primo comma, del codice penale le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

13. All’articolo 323-bis del codice penale è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».

14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l’equivalenza tra le stesse, ai sensi dell’articolo 69, commi secondo e terzo, del codice penale, quando non vi è prova dell’integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

15. L’articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico d’influenza). – Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l’effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.000 a 30.000 euro.

Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del terzo comma; in tal caso, la condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni».

16. Dopo l’articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). – Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l’offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all’attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l’indebita utilità di cui al primo comma.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all’ente o ai suoi creditori».

 

Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 2, dopo le parole: «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti: «346,»;

b) all’articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «513-bis» sono inserite le seguenti: «, 513-ter».

 

Art. 33.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All’articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 266, comma 1, lettera b), l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

2. Al comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321 e 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis del codice penale».

 

Art. 34.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell’incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera a);

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell’attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all’amministrazione o all’ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Nella predetta ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.

 

 

 

 

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2174

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D’AMBROSIO, ZANDA, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, MARCENARO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, DE SENA e SERRA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2010

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all’assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è diretto a rendere più efficace l’azione di contrasto e di prevenzione della corruzione e, in generale, del malaffare, nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

La corruzione rappresenta un fenomeno in costante ascesa nel nostro Paese. Nel solo 2009, come può evincersi dai dati forniti dalla Corte dei conti in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario, l’entità delle condanne emesse dalla magistratura contabile nei confronti di pubblici dipendenti, per illeciti contabili legati a fatti di corruzione, dimostra come tale forma di malaffare nella pubblica amministrazione rappresenti la quarta fonte di danno erariale in ordine di importanza. Sempre nel corso dell’ultimo anno le denunce per corruzione presentate alla Guardia di finanza sono cresciute del 229 per cento, mentre quelle per concussione del 153 per cento. Tale incremento non può del resto essere attribuito, se non in minima parte, ad una maggiore propensione alla denuncia da parte dei cittadini, apparendo invece verosimilmente imputabile, in misura prevalente, all’estensione del fenomeno corruttivo. La corruzione, infatti, come reato a concorso necessario in cui nessuno dei concorrenti ha interesse che venga scoperto, è sempre stato e rimane uno dei reati più difficili da scoprire.

Tra i fattori principali di questa tendenza all’espansione del fenomeno corruttivo (e più in generale dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) va certamente annoverata la mancata percezione, nella collettività, del reale disvalore di tali reati e della loro incidenza sulla gestione della cosa pubblica, strettamente connessa alla debolezza di una pregnante cultura della legalità nel nostro paese, accompagnata, ed anzi consolidata, proprio da un’insufficiente ed inadeguata azione di contrasto del fenomeno corruttivo in particolare.

Sebbene, infatti, sia stato ormai unanimemente riconosciuto in sede internazionale che la corruzione ostacola lo sviluppo economico e contrasta con i princìpi di buon governo e di etica della politica e che, specie se di livello «sistemico», finisce col costituire una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia, il principio di uguaglianza e la libera concorrenza, nonostante le richieste sopranazionali di sanzioni proporzionate, adeguate e dissuasive nei confronti della corruzione, nel nostro paese non è stata intrapresa, fino ad ora, un’azione di contrasto efficace. Infatti, pur rispetto a un fenomeno apparso dilagante già negli anni Novanta (periodo della cosiddetta «Tangentopoli»), la risposta sanzionatoria ha continuato ad essere incerta e improntata ad assoluta mitezza. Al riguardo, i dati sulle condanne definitive documentano la sostanziale impunità dei delitti di corruzione: nell’87,6 per cento dei procedimenti penali sono state inflitte pene fino a due anni di reclusione (area della sospendibilità condizionale); nell’8,8 per cento dei casi, pene tra due e tre anni (area delle misure alternative, ad esempio l’affidamento in prova ai servizi sociali); soltanto nel 3,5 per cento dei casi sono state irrogate pene superiori a tre anni, eseguibili in forma detentiva, per cui solo a quest’ultima esigua quota di condanne è affidato l’effetto deterrente tipico della sanzione penale.

La lotta alla corruzione e ai reati che normalmente si pongono con essa in rapporto di interdipendenza funzionale (falso in scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio) costituisce, invece, uno degli obiettivi politico-criminali prioritari a livello europeo ed internazionale, tant’è che le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole sulla concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri. Si tratta di fattori che sono in grado di esercitare una funzione frenante sullo sviluppo economico del paese e che richiedono un adeguato mutamento del quadro normativo in materia. Ciò è tanto più urgente se solo si considera che, quando la corruzione della pubblica amministrazione si salda con la criminalità organizzata, può costituire il grimaldello per cui l’impresa mafiosa riesce a fare il passaggio dalla gestione dei mercati illegali alla gestione dei mercati legali.

Se davvero l’Italia intende, onorando, peraltro, in tal modo gli obblighi assunti in sede internazionale, porsi in linea con il perseguimento di tali importanti obiettivi di politica criminale, ma anche di politica economica e sociale – data, appunto, la riconosciuta devastante ricaduta delle pratiche corruttive sul sistema sociale ed economico – è pertanto, necessario mettere mano rapidamente ad alcune irrimandabili modifiche normative, rivedendo, innanzitutto, la materia della corruzione nel settore pubblico, introducendo reati quali il traffico di influenze illecite e la corruzione nel settore privato ed analogamente – posto che chi vuole corrompere ha necessità di disporre di fondi neri – intervenendo sulla struttura dei reati fiscali e del falso in bilancio. Infatti, in conseguenza del decreto legislativo 11 aprile 2002, n.61, sono state ridotte le pene per il falso in bilancio, prevedendo soglie di non punibilità altissime e dando, così, vita ad una sorta di impunità per «modica quantità» di fondi neri e, soprattutto, per le società, il reato è stato reso perseguibile a querela di parte, querela che, parte offesa, creditore o azionista, difficilmente presenteranno contro gli amministratori, il primo perché difficilmente a conoscenza del reato; il secondo perché di solito è il mandante e il beneficiario del reato. Per quanto riguarda i reati fiscali, poi, occorre intervenire sui fattori che favoriscono l’evasione e l’elusione, in particolare, sulla falsa fatturazione, posto che dal 2000 l’uso di fatture per operazioni inesistenti è punito solo se supera una certa soglia e se si riverbera sulla dichiarazione dei redditi. Occorre, infine, combattere efficacemente il riciclaggio e introdurre la punibilità del cosiddetto autoriciclaggio, in linea con le legislazioni di altri Paesi e delle direttive europee.

È utile ricordare che il disegno di legge si colloca in un panorama articolato di strumenti che sono stati adottati in sede internazionale negli ultimi venti anni.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, infatti, l’obiettivo della lotta alla corruzione nei suoi differenti aspetti si è imposto all’attenzione della comunità internazionale – sia a livello universale che a livello regionale – che ha percepito l’estrema pericolosità per la democrazia, per il diritto, per le libertà fondamentali, nonché per il progresso socio-economico di tali pratiche illegali. Pertanto, l’adeguamento dell’ordinamento interno che si propone con il presente disegno di legge risponde anche alla necessità di rendere omogenei a livello internazionale gli strumenti di contrasto del fenomeno corruttivo e facilitare la collaborazione tra i vari Paesi. Esso, peraltro, si impone oggi a maggior ragione in seguito alla ratifica da parte dell’Italia, con la legge 3 agosto 2009, n.116, della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 a Merida. Tale Convenzione, difatti, – recepita integralmente anche ai fini dell’esecuzione con l’articolo 2 della legge di ratifica – impone agli Stati firmatari il rafforzamento delle misure sostanziali e processuali volte a prevenire e combattere la corruzione in modo sempre più efficace, chiedendo di «ricercare, perseguire e giudicare effettivamente» i responsabili di fatti corruttivi e di adoperarsi perché i relativi procedimenti giudiziari si svolgano in modo tale da «ottimizzare l’efficacia di misure di individuazione e di repressione di tale reati» e prevedendo che «...ciascuno Stato Parte fissa, nell’ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti» per i reati previsti dalla Convenzione «possono essere avviati».

Con il presente disegno di legge, perciò, anche al fine di recepire le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali dei quali l’Italia fa parte, si è posto mano ad una serie di modifiche del quadro normativo che si ritiene fondamentali per poter perseguire le condotte di corruzione nella pubblica amministrazione con la necessaria efficacia.

A tal fine, si è ritenuto necessario – oltre a dotare gli inquirenti di strumenti investigativi fondamentali, quali la possibilità di disporre attività di contrasto sotto copertura – ridefinire il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione in una maniera più aderente alle diverse forme di manifestazione di illegalità che si esplicano nell’ambito delle attività della pubblica amministrazione nel nostro paese, ponendo attenzione, tra l’altro ed in particolare, ad individuare strumenti che possano contribuire a rompere quel «muro di omertà» tra corrotto e corruttore – sulla cui base si spiega l’elevata cifra oscura che caratterizza tali delitti – che rende estremamente difficile accertare simili illeciti. Pertanto, oltre ad una più generale revisione della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, il presente disegno di legge introduce una notevole riduzione di pena per l’imputato che si adopera fornendo una concreta e fattiva collaborazione per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura degli altri responsabili o per il recupero delle somme versate o delle altre utilità trasferite.

In linea generale, quindi, si rileva che con le innovazioni normative proposte si ridisegna, sostanzialmente, il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione all’interno di quelle di estorsione e la condotta di concussione per induzione all’interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale attualmente vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore. Data l’enorme difficoltà che spesso si incontra ad individuare – una volta accertato nel corso dell’indagine che il pubblico ufficiale ha ricevuto congrue o notevoli somme di danaro e la persona che glieli ha corrisposti – gli atti dell’ufficio posti in essere per conto della persona che ha corrisposto le somme è stata introdotta, nell’articolo 319, anche la punibilità delle dazioni di danaro o di altre utilità fatte comunque al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio in ragione della funzione esercitata. Si è voluto, così, punire la condotta di coloro che, in cambio di denaro o di altre utilità, a volte versate loro periodicamente, si mettono praticamente al servizio di chi è interessato ad ottenere che gli stessi operino, al momento giusto, in violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e onestà, o di leggi, regolamenti o circolari. La norma riguarda, quindi, un’ipotesi di pubblico ufficiale che si attiva (o che non si attiva) in ragione della sua funzione, dietro corrispettivo. È stata anche abolita la distinzione tra atti (o attività) d’ufficio e atti (o attività) contrari ai doveri d’ufficio, essendo ugualmente censurabile la condotta del pubblico ufficiale che riceve denaro o altre utilità, come è censurabile chi le offre, in quanto egli ne trae sempre vantaggio in relazione agli altri che si comportano onestamente. Né è senza significato che la distinzione ha sempre offerto agli indagati il pretesto per allungare i tempi di definizione dei processi. In base alla modifica apportata, sarà il giudice, in concreto, nell’applicazione della pena, a tener conto dell’atto o dell’attività compiuti o richiesti. Inoltre, si è previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, anche nel minimo edittale, per evitare che l’applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione. L’apparato sanzionatorio in vigore, infatti, risulta inadeguato rispetto alla gravità dei comportamenti e all’impatto sociale ed economico di reati di tale tipo e, a causa del sistema prescrizionale introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 (cosiddetta «legge ex Cirielli»), rischia, di fatto, di impedire l’accertamento giudiziario dei reati di corruzione.

Si è, quindi, provveduto, da un lato, a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminose e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse; dall’altro lato si è conferito rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad ingenerare dubbi sulla sua effettiva imparzialità ed efficienza, non risultano, tuttavia, in alcun modo sanzionate all’interno del sistema penale italiano. È stata, pertanto, a tale scopo introdotta la fattispecie del traffico di influenze illecite, più avanti meglio descritta – misura questa, peraltro, prevista specificamente anche dalla Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 – e volta a punire la condotta dei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo di faccende corruttive, nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione. Questa previsione si fonda su un aggiornamento della lettura del fenomeno corruttivo. Infatti, spesso oggi la tradizionale forma bilaterale della corruzione si spezza in due parti: la retribuzione viene ricevuta dall’intermediario, mentre l’attività amministrativa illecita viene svolta da un diverso soggetto; in un’altra occasione, poi, l’intermediario restituirà il favore ricambiando l’attività posta in essere dal pubblico ufficiale.

La differenza con la «vecchia» corruzione è evidente e può essere paragonata alla differenza che passa tra un semplice baratto e una più sofisticata triangolazione: si inserisce una nuova figura di intermediario e il soggetto che riceve la retribuzione è diverso da quello che compie l’attività amministrativa «di favore».

Si è, poi, inteso individuare – parallelamente a quanto sperimentato nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata – uno strumento utile all’emersione del fenomeno corruttivo, così diffusamente pervasivo del tessuto economico-sociale e del sistema istituzionale del nostro paese. A tal fine è stata prevista, con riferimento al reato di corruzione e corruzione in atti giudiziari, la possibilità di una forte riduzione di pena (fino a due terzi) nei casi in cui si determini da parte dell’imputato una concreta e fattiva collaborazione.

Parallelamente, al fine di contrastare fenomeni di corruttela e malaffare nel settore privato, oggi non esaustivamente tipizzati in fattispecie incriminatrici, si propone di introdurre, all’interno della sezione del codice penale relativa ai delitti contro l’industria e il commercio, il delitto di corruzione nel settore privato (estensibile agli enti in virtù del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231), consistente nella condotta di induzione, sollecitazione o ricezione di denaro od altra utilità, o nell’accettazione della relativa promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora ne derivino o possano derivarne distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all’ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto. Anche in tal caso è stata prevista una diminuzione di pena in caso di concreta collaborazione da parte dell’imputato. L’introduzione di tale fattispecie incriminatrice risponde, peraltro, all’esigenza di dare piena attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Analizzando nel dettaglio le norme proposte con il presente disegno di legge, si rileva anzitutto che, l’articolo 1, comma 1, opera, alle lettere a) e b), dei raccordi normativi necessari dato il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione che il disegno di legge in esame propone. Pertanto, in risposta a tali esigenze di armonizzazione, il riferimento alle abrogate disposizioni in tema di concussione e corruzione, contenuto negli articoli 32-quater e 32-quinquies del codice penale (che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche), è stato sostituito con il richiamo alle nuove disposizioni in tema di corruzione, corruzione in atti giudiziari ed estorsione ai sensi dell’articolo 629 del codice penale, aggiungendo inoltre la previsione dell’applicazione della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche nell’ipotesi del reato di peculato previsto dall’articolo 314 (articolo 32-quater) e prevedendo che l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche sia contemplata nell’ipotesi di condanna per un tempo non inferiore a due anni (un anno in meno rispetto all’attuale previsione) per i delitti di peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari ed estorsione (articolo 32-quinquies).

La lettera c), in coerenza con la razionalizzazione operata dal disegno di legge in esame, provvede ad innalzare le pene previste per il reato di peculato (articolo 314) portandole a quattro anni nel minimo e a dodici nel massimo e prevedendo per tale reato sempre la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, uniformandolo, così, sotto il profilo delle pene, alle nuove previsioni che il presente disegno di legge introduce per il reato di corruzione, mentre la lettera d), abroga gli articoli 317, 317-bis, 318, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

La lettera e) introduce la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione (novellato articolo 319 del codice penale). Tale fattispecie sancisce la punibilità del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto o di un’attività del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto o di un’attività contrari ai doveri dell’ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, con la reclusione da quattro a dodici anni e prevedendo in ogni caso la punibilità anche del corruttore.

Tra gli obiettivi del disegno di legge vi è, infatti, anche quello di rispondere alle osservazioni reiterate nei confronti del nostro Paese dall’OCSE secondo cui sarebbe necessario modificare la normativa vigente nell’ordinamento italiano in tema di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell’ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto. Nella nostra legislazione questa condotta corrisponde allo schema della corruzione propria, la quale prevede la punibilità del pubblico funzionario e del privato che si avvantaggia della condotta contraria ai doveri d’ufficio. Il codice penale, però, prevede anche l’ipotesi di cui all’articolo 317 (concussione), ai sensi del quale la punibilità del privato è esclusa se lo stesso è stato costretto od indotto alla dazione predetta dal pubblico funzionario; la norma in questione non distingue tra condotte rivolte al conseguimento di un vantaggio indebito o meno, prevedendo in ogni caso la punibilità del solo pubblico ufficiale.

L’OCSE ha più volte fatto rilevare nelle raccomandazioni rivolte all’Italia ed agli altri Stati parte che deve essere assicurata la punibilità di tutte le ipotesi sussumibili nello schema della corruzione, quanto meno sotto il profilo dell’ingiusto vantaggio conseguito dal privato, essendo irrilevante a questo scopo l’eventuale costrizione o induzione asseritamente subita dal soggetto ad opera del pubblico ufficiale. Peraltro, anche la citata Convenzione penale di Strasburgo, impone di rivedere la non punibilità del concusso – quanto meno nelle ipotesi di concussione per induzione – poiché richiede di assoggettare a sanzione penale la promessa, l’offerta o la dazione, diretta o indiretta, di un vantaggio indebito ad uno dei propri funzionari pubblici, per sé o per altri, perché compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni. In questo quadro, la soluzione più ragionevole è apparsa essere quella di unificare le fattispecie di concussione per induzione, corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente, applicando la stessa pena al corrotto e al corruttore, e di ricondurre la fattispecie di concussione per costrizione al delitto di estorsione.

Il sistema trova, quindi, una sua intrinseca coerenza attraverso le ulteriori modifiche apportate alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione sempre al primo comma dell’articolo 1 del presente disegno di legge.

La lettera f) introduce, all’articolo 319-bis del codice, la «riparazione pecuniaria» in favore della pubblica amministrazione cui appartenga il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio colpevole, in misura pari all’importo dato o promesso al corrotto, senza pregiudizio del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno.

Le modifiche introdotte alle misure delle pene previste per il reato di cui al 319 impongo, in considerazione peraltro della particolare gravità del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all’articolo 319-ter del codice penale, una coerente modifica ed innalzamento delle pene previste per le relative condotte (lettera g)).

La lettera h) contiene la nuova formulazione dell’istigazione alla corruzione (novellato articolo 322 del codice penale), coerente con l’unificazione delle fattispecie corruttive.

La lettera i) prevede, poi, delle necessarie correzioni nei richiami effettuati all’articolo 322-ter ad articoli novellati o soppressi dal presente disegno di legge e provvede, inoltre, ad estendere la confisca per equivalente prevista dal primo comma dell’articolo 322-ter, anche al profitto (oltre che al prezzo) del reato allo scopo di potenziare le misure patrimoniali di contrasto ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e di dare piena attuazione alla decisione-quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005.

Alla lettera l) si sono, poi, previste delle circostanze attenuanti comuni e speciali sostituendo l’attuale articolo 323-bis del codice penale. Al comma 1 dell’articolo 323-bis, come novellato dal presente disegno di legge, si è prevista una circostanza attenuante per l’ipotesi di particolare tenuità dei fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter. L’innalzamento della pena per il delitto di corruzione e l’unificazione di tutte le possibili fattispecie ad essa riconducibili hanno, infatti, imposto la previsione di tale circostanza onde poter consentire di adeguare la pena inflitta al caso concreto. Il medesimo articolo, provvede, poi, al secondo comma, con riferimento alle sole fattispecie di cui agli articoli 319, 319-ter del codice penale, ad aumentare fino a due terzi i possibili effetti di riduzione della pena nei casi in cui l’imputato si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, nei casi in cui, cioè, si determini da parte dell’imputato una concreta e fattiva collaborazione

Al fine di evitarne, però, possibili strumentalizzazioni, si è introdotta, poi, un’aggravante ad efficacia speciale alla fattispecie di calunnia, applicabile alle ipotesi in cui il reato sia commesso in una dichiarazione rilevante agli effetti delle circostanze previste dal secondo comma, dell’articolo 323-bis (lettera q)).

La lettera m) introduce delle circostanze aggravanti (articolo 335-ter del codice penale) relative alle ipotesi in cui taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sia commesso nell’ambito della gestione di calamità naturali o dei grandi eventi (ad esse parificate dall’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401), ovvero al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione europea, al fine di rimarcare il particolare disvalore che tali condotte assumono, in ragione del contesto in cui si svolgono ovvero delle finalità ad esse sottese.

Si è provveduto a novellare sempre nel quadro delle modifiche apportate al codice penale, tenuto conto in particolare di quanto previsto anche dalla più volte citata Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo che impone la punizione tanto dell’erogatore quanto del ricevente somme di denaro o di utilità diverse per l’esercizio di vantata influenza impropria su un pubblico funzionario (trading in influence) e tenuto conto che tale fattispecie coincide solo parzialmente con il reato di millantato credito attualmente previsto dall’articolo 346 del codice penale, perché richiede la punizione anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell’estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato (lettera n)), l’articolo 346 del codice penale. Di conseguenza, la rubrica è stata modificata denominando la figura criminosa, in luogo di «millantato credito», «traffico di influenze illecite».

Inoltre, per quanto riguarda lo statuto penale dei funzionari internazionali, la legge 29 settembre 2000, n.300, limita la rilevanza ai fini della punibilità secondo la legge italiana, da una parte, ai soli fatti che coinvolgano funzionari comunitari e funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e, dall’altra, quando si tratta di funzionari di altre organizzazioni internazionali o di Stati esterni all’Unione, ai soli fatti collegati ad operazioni economiche internazionali, pertanto si è provveduto ad equiparare in via generale alle figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali, così assicurando la tutela penale di tali funzionari anche in quanto persone offese nel quadro di altre ipotesi criminose. A ciò provvedono le lettere o) e p), che integrano rispettivamente gli articoli 357 e 358 del codice penale. Viene in questo modo superata la frammentaria disciplina introdotta dalla citata legge n.300 del 2000.

La lettera r) al fine di contrastare fenomeni di corruttela e malaffare nel settore privato responsabili dell’ulteriore diffusione della cultura dell’illegalità nel nostro Paese – ma oggi non ancora esaustivamente tipizzati in fattispecie incriminatrici ad hoc – introduce nel codice penale il delitto di corruzione nel settore privato (articolo 513-ter), mentre le norme necessarie alla corrispondente estensione della responsabilità degli enti per tale reato sono previste dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del disegno di legge di cui si dirà più avanti.

La lettera s) riconduce espressamente l’attuale ipotesi di concussione per costrizione al fenomeno dell’estorsione, prevedendo una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui «la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni» (articolo 629, terzo comma, del codice penale).

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione ha, poi, determinato la necessità di intervenire – per evidenti esigenze di armonizzazione – sulle norme contenenti espliciti richiami ai delitti stessi, di volta in volta considerati quale presupposto per l’applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive e di particolari disposizioni in tema di rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche.

Pertanto, in risposta a tali esigenze di armonizzazione, il riferimento alle abrogate disposizioni in tema di concussione e corruzione, è stato sostituito:

a) all’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, comma che, introdotto dalla legge 27 marzo 2001, n.97, è relativo alla notifica all’amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso – in relazione a uno dei predetti reati – nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 2 del disegno di legge);

b) all’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, il quale individua i titoli di reato – tra i quali già figura l’estorsione (e pertanto se ne è omesso il richiamo) – che impongono la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge);

c) all’articolo 12-sexies, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.306 del 1992 (comma introdotto dall’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n.296), il quale individua i titoli di reato per i quali, in caso di confisca di beni, trovano applicazione le norme in tema di gestione e devoluzione finale dei beni stessi, contenute nella legislazione antimafia (in particolare, negli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575). In questo caso, il richiamo al delitto di estorsione aggravata è stato limitato alle sole ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (articolo 629, terzo comma, come introdotto dal presente disegno di legge), in quanto il legislatore del 2006, nell’introdurre il comma 2-bis dell’articolo 12-sexies del citato decreto-legge n.306 del 1992, ha preso in considerazione – nell’ambito delle numerose fattispecie delittuose implicanti la confisca obbligatoria di cui al comma 1 – unicamente i reati contro la pubblica amministrazione (articolo 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge);

d) agli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, rispettivamente dedicati alla individuazione delle cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni, province eccetera, e delle ipotesi di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche (articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge);

e) all’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.97, in tema di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 5 del disegno di legge);

f) all’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461, il quale prevede – quali soggetti attivi della nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori, in quella sede introdotta – gli imputati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti e puniti nei vigenti articoli da 314 a 326 del codice penale. Anche in questo caso, l’esclusivo riferimento ai predetti reati ha indotto a inserire il richiamo all’articolo 629 del codice penale, limitatamente alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (terzo comma del 629 come introdotto dal presente disegno di legge) (articolo 6 del disegno di legge).

Il disposto dell’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989, e degli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, nonché dell’articolo 3, comma 1, della legge n.97 del 2001, è stato, infine, integrato con l’espresso riferimento agli articoli 322, 346 e 513-ter del codice penale, allo scopo di conferire autonoma rilevanza, ai fini rispettivamente previsti dalle norme in questione, anche alle fattispecie: dell’istigazione alla corruzione (articolo 322), destinata a sanzionare nell’ottica del presente disegno di legge le condotte precedentemente qualificabili come tentata concussione per induzione; del traffico di influenze illecite (articolo 346) destinata a sua volta a sanzionare, sempre nell’ottica del presente disegno di legge, le condotte precedentemente qualificabili come millantato credito e della corruzione nel settore privato (articolo 513-ter), delitto questo introdotto dal presente disegno di legge. Inoltre va precisato che, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 346, viene integrato anche il disposto dell’articolo 12-sexies, comma 1 e comma 2 bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 e dell’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461.

L’articolo 8 del disegno di legge, comma 1, lettera a), apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione. È, infatti, integralmente sostituito l’articolo 25 del citato decreto legislativo, modificando i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti, ed è prevista, inoltre, in linea con quanto previsto dal novellato articolo 323-bis del codice penale, una diminuente per coloro che, in relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 dello stesso codice, forniscano all’autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. Inoltre, in considerazione della necessità di rafforzare la responsabilità da reato degli enti di cui al citato decreto legislativo, in ragione della sua idoneità a prevenire e contrastare la tendenza alla commissione di reati sotto lo «scudo» della persona giuridica, la si estende anche al delitto di corruzione privata di cui si propone l’introduzione (articolo 8, comma 1, lettera b) e si prevede una diminuente per coloro che forniscano all’autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite anche in relazione a tale delitto (articolo 8, comma 2).

L’articolo 9 del disegno di legge, al fine di estendere le possibilità di accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione e degli illeciti ad essi connessi, prevede, quindi, la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell’esercizio dell’azione penale per il predetto delitto, allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l’occultamento o il mancato perseguimento.

Tenuto conto, poi, delle difficoltà che normalmente si incontrano nell’accertamento di questo particolare genere di condotte criminose, si è presa in considerazione l’opportunità di prevedere specifiche misure per la raccolta delle prove. Si è, quindi, ritenuto opportuno prevedere la possibilità di utilizzare agenti infiltrati, di realizzare, cioè, operazioni sotto copertura analogamente a quanto è già previsto in tema di turismo sessuale, stupefacenti, riciclaggio (articolo 10, comma 1), scelta questa che, peraltro, non appare scindibile, data la delicatezza di tale modo di procedere, da quella della specializzazione degli organi di polizia da impiegare. La norma interviene sulla legge 16 marzo 2006, n.146, la quale reca, all’articolo 9, una disciplina unitaria per quasi tutte le ipotesi di operazioni sotto copertura, e si inserisce nel solco della stessa prevedendo, con l’introduzione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 9 della citata legge n.146 del 2006, una specifica causa di non punibilità per «gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629, terzo comma, del codice penale, commessi nell’ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

Il presente disegno di legge prevede, inoltre, all’articolo 10, commi 2 e 3 due autonome ipotesi di revisione per le sentenze che siano state emesse rispettivamente, o come conseguenza della commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale, o ritenuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis, comma secondo, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti. In tali casi, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata è obbligato a chiederne la revisione, onde rimediare per quanto possibile alle conseguenze della condotta illecita sull’esito del procedimento penale.

Al fine di consentire l’effettiva procedibilità del giudizio di revisione, inoltre, si è previsto che, quanto alle sentenze emesse sulla base di false dichiarazioni, «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione». Quanto, invece, alle sentenze emesse come conseguenza della commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato»; attraverso tale disciplina si conseguirà, pertanto, l’obiettivo di annullare gli eventuali effetti giudiziari favorevoli delle condotte corruttive, consentendo la revisione delle sentenze oggetto di mercimonio anche nei casi in cui sia stata già dichiarata la prescrizione del reato oggetto del relativo procedimento.


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314,», le parole: «317, 318, 319, 319-bis, 320, 321,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter,» e dopo le parole «501-bis», sono inserite le seguenti: «629,»;

b) all’articolo 32-quinquies, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629»;

c) all’articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

d) gli articoli 317, 317-bis, 318, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

e) l’articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dal presente articolo importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

f) l’articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis. - (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»;

g) l’articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). Se i fatti indicati nell’articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui al presente articolo importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

h) l’articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all’articolo 319 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’articolo 319, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all’articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall’articolo 319-ter primo comma ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall’articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall’articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all’articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall’articolo 319-ter, primo comma ridotta di un terzo»;

i) all’articolo 322-ter:

1) al primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter»; le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse e dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero al profitto»;

2) al secondo comma, le parole: «per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma» sono soppresse;

l) l’articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. - (Circostanze attenuanti comuni e speciali). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi»;

m) nel capo I del titolo II del libro II, dopo l’articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell’ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all’articolo 5-bis, comma5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401»;

n) l’articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali.»;

o) all’articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

p) all’articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

q) all’articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell’applicazione delle circostanzedi cui al secondo comma dell’articolo 323-bis»;

r) dopo l’articolo 513-bis è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell’esercizio di un’attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all’ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell’ambito dell’attività dell’ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell’esercizio di un’attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà»;

s) all’articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.

(Modifica alle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale)

1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma,».

 

Art. 3.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346» e dopo la parola: «416-bis» è inserita la seguente: «513-ter»;

b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346 e 629, terzo comma,».

 

Art. 4.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) sono sostituite dalle seguenti: «319 (Corruzione), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 322 (Istigazione alla corruzione), 346 (Traffico di influenze illecite), 513-ter (Corruzione nel settore privato) e 629 (Estorsione)»;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346, 513-ter, 629».

 

Art. 5.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n.97)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma,».

 

Art. 6.

(Modifica al decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, 346, quarto comma, e 629, terzo comma,».

 

Art. 7.

(Modifica alla legge 16 febbraio 1913, n.89)

1. All’articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n.89, e successive modificazioni, le parole: «concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa, calunnia ed estorsione».

 

Art. 8.

(Modifica al decreto legislativo

8 giugno 2001, n.231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Corruzione e traffico di influenze illecite). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

5. In relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 del codice penale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all’articolo 5, comma 1, fornisca all’autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

b) all’articolo 25-bis.1:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «,513-ter»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all’articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è diminuita fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all’articolo 5, comma 1, fornisca all’autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

Art. 9.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l’occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell’esercizio dell’azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

 

Art. 10.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell’ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto quest’ultima sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato.

3. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l’ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

 

Art. 11.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2340

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, D’AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, BARBOLINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO, LEDDI e DE SENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2010

 

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Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione

della corruzione e per il contrasto alla illegalità

nel settore pubblico e privato

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Onorevoli Senatori. – La lotta alla corruzione e ai reati che normalmente si pongono con essa in rapporto di interdipendenza funzionale (falso in scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio) costituisce uno degli obiettivi di politica anti-crimine prioritari a livello europeo ed internazionale, tant’è che le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole sulla concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri. Si tratta di fattori che sono in grado di esercitare una funzione frenante sullo sviluppo economico del Paese e che richiedono un adeguato mutamento del quadro normativo in materia. Ciò è tanto più urgente se solo si considera che, quando la corruzione della pubblica amministrazione si salda con la criminalità organizzata, tale saldatura può costituire il grimaldello per cui l’impresa mafiosa riesce a fare il passaggio dalla gestione dei mercati «illegali» alla gestione dei mercati «legali». Se davvero l’Italia intende onorare gli obblighi assunti in sede internazionale, ponendosi in linea con il perseguimento di tali importanti obiettivi di politica anti-crimine, ma anche di politica economica e sociale – data, appunto, la riconosciuta devastante ricaduta delle pratiche corruttive sul sistema sociale ed economico – è necessario adeguare l’ordinamento interno, procedendo ad alcune improcrastinabili modifiche normative, rivedendo, innanzitutto, la materia della corruzione nel settore pubblico e prevedendo interventi anche nel settore privato.

Per chiarire le ragioni del disegno di legge, occorre un riepilogo di quanto avvenuto nelle legislature precedenti e in quella attuale.

Nel corso della XIII legislatura (1996-2001) il Governo Amato II presentò il disegno di legge atto Senato n. 4819 per la ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, riservandosi di presentare a breve un disegno di legge per la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. Nel frattempo alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, presentati da parlamentari dell’allora maggioranza, proponevano, comunque, modifiche legislative in materia di contrasto alla corruzione in linea con quelle che sarebbero state le previsioni della Convenzione penale di Strasburgo, approvata con un rilevante contributo dell’Italia.

Tra le proposte di modifica della legislazione più significative si ricordano, tra gli altri, il disegno di legge atto Senato n. 4006, d’iniziativa dei senatori Salvi, Russo, Calvi, Senese e Fassone, avente ad oggetto «Modifiche al codice penale in materia di corruzione», e la proposta di legge atto Camera n. 4723, d’iniziativa del deputato Giuliano Pisapia, avente ad oggetto «Modifiche al codice penale in materia di corruzione e concussione».

Tuttavia, non fu possibile prima della conclusione della legislatura portare a compimento l’iter di approvazione delle leggi di ratifica delle Convenzioni di Strasburgo e delle proposte di modifica del codice penale e processuale penale.

Si giunge, così, alla XIV legislatura (2001-2006), nell’ambito della quale il Governo Berlusconi non propose alcun disegno di legge per la ratifica delle Convenzioni di Strasburgo in materia penale e civile sulla corruzione e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale. In quella legislatura è stata prevalente in materia l’iniziativa di parlamentari dell’opposizione. In particolare, alla Camera dei deputati, gli onorevoli Giovanni Kessler ed altri del gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo, fra i quali la deputata Anna Finocchiaro, presentarono la proposta di legge atto Camera n. 3215(1)( ), mentre altri parlamentari di opposizione, e in particolare alla Camera l’onorevole Giuliano Pisapia e in Senato il senatore Guido Calvi, riproposero, aggiornandoli, i disegni di legge di modifica all’ordinamento nazionale per il contrasto alla corruzione, già proposti nella XIII legislatura, e in linea con le disposizioni della Convenzione penale di Strasburgo contro la corruzione (si vedano, rispettivamente, l’atto Camera n. 1240, «Modifiche al codice penale in materia di corruzione e concussione», e l’atto Senato n. 486, «Modifiche al codice penale in materia di corruzione»).

Sempre nella XIV legislatura, inoltre, il Governo in carica scelse di non proporre un disegno di legge per la ratifica di un altro strumento internazionale di eccezionale rilevanza (assolutamente in sintonia con la Convenzione di Strasburgo in materia di corruzione), quale la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003. Eppure a questa convenzione ancora una volta l’Italia aveva dato impulso nella sede delle Nazioni Unite, attraverso i propri rappresentanti ed esperti, e la Convenzione era stata sottoscritta dal Governo italiano a Merida.

Ancora è da ricordare che, sempre nel corso di tale legislatura, il Governo ha voluto la depenalizzazione del falso in bilancio, avvenuta con Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366». Tale decreto legislativo (adottato in base alla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366) ha radicalmente modificato la disciplina del falso in bilancio e dei reati societari connessi, limitando in misura significativa l’area del penalmente rilevante, in particolare attraverso l’introduzione di soglie di punibilità (al di sotto delle quali il reato, appunto, non è punibile) e la trasformazione di molte fattispecie di pericolo in reati di danno, che quindi presuppongono la prova di un evento lesivo e non più soltanto dell’esposizione a pericolo dei beni tutelati (il risparmio).

Inoltre, sempre nella XIV legislatura, il Governo Berlusconi ha ampliato la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i commissari delegati di ricorrere alle ordinanze di protezione civile non solo per calamità naturali e catastrofi, ma per tutti quegli eventi che il Consiglio dei ministri, discrezionalmente, stabilisce essere dei «grandi eventi». Inoltre, ha autorizzato gli interventi all’estero della protezione civile «derivanti da calamità o eventi eccezionali». Tale ampliamento dei presupposti sostanziali ha permesso, in concreto, l’intervento con ordinanze in deroga alle norme vigenti, pressoché per qualsiasi tipo di evento, anche estraneo all’area dell’emergenza. Le ultime forzature sono poi avvenute nell’attuale legislatura, allorquando il Governo ha ottenuto l’approvazione di alcune disposizioni che prevedono ordinanze di protezione civile «per l’attuazione» di decreti-legge, oppure introducono clausole limitative del potere di ordinanza formulate in modo meno stringente rispetto a quanto previsto originariamente, completando il quadro con la norma che ha disposto la sottrazione delle ordinanze di protezione civile anche al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con efficacia retroattiva.

Nella XV legislatura (2006-2008) il Governo Prodi ha proposto due disegni di legge di ratifica delle convenzioni di Strasburgo sulla corruzione in materia penale e in materia civile:

–il 4 dicembre 2007, il disegno di legge atto Camera n. 3286, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;

–il 20 novembre 2007, il disegno di legge atto Camera n 3262, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999».

Sempre nella XV legislatura il Governo Prodi ha presentato il disegno di legge atto Senato n. 2010, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno».

La caduta del Governo, dopo solo venti mesi di attività, e la conseguente interruzione anticipata della legislatura impedirono ancora una volta di intervenire per la ratifica delle convenzioni internazionali e l’adeguamento del nostro ordinamento alle stesse e alle rinnovate esigenze di più efficace contrasto alla corruzione.

Nella XVI legislatura, quella in corso, si deve, ancora una volta, all’iniziativa parlamentare dell’opposizione la pressante richiesta di ratifica delle convenzioni di Strasburgo in materia di corruzione. In particolare:

–al gruppo del Partito democratico, che per quanto concerne la ratifica della Convenzione di Strasburgo in materia penale ha presentato il disegno di legge atto Senato n.2058(2)(  ), e per quanto riguarda la ratifica della convenzione di Strasburgo in materia civile ha sostenuto il testo già presentato nella precedente legislatura dal Governo Prodi, riproposto dal senatore Li Gotti, che nella XV legislatura aveva il ruolo di sottosegretario alla giustizia;

–al gruppo dell’Italia dei Valori, a prima firma del senatore Li Gotti, che ha riproposto i due disegni di legge governativi della precedente legislatura (atti Senato nn. 849 e 850) tesi alla ratifica ed esecuzione delle convenzioni di Strasburgo in materia civile e penale sulla corruzione e recanti norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Sempre all’iniziativa dell’opposizione si deve, poi, l’impulso per la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione. Solo dopo la presentazione del disegno di legge atto Senato n. 816 del gruppo del PD e del disegno di legge atto Senato n. 848 del gruppo dell’IDV, riproducenti il testo del disegno di legge presentato dal Governo Prodi nella XV legislatura, infatti, il Governo Berlusconi si è indotto a presentare il disegno di legge atto Senato n. 1594 per la ratifica della Convenzione citata, e, finalmente, è stato possibile pervenire alla ratifica della stessa con l’approvazione della legge 3 agosto 2009, n.116.

Peraltro, sempre nella XVI legislatura, il Governo, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto la soppressione dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione. Tale disposizione contrasta con l’articolo 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata, come si è detto, dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che impone che ciascuno Stato, e quindi anche il nostro Paese, debba garantire all’organo cui spetta assicurare il rispetto delle previsioni della Convenzione «l’indipendenza necessaria a permettere (...) di esercitare efficacemente le (...) funzioni, al riparo da ogni indebita influenza». Di conseguenza, l’attribuzione di tali delicate funzioni al Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica, ossia ad una struttura inserita in ambito governativo, non assicura le condizioni di indipendenza richieste. Inoltre il Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica ha compiti limitati al settore pubblico mentre occorre ampliare la visione al settore privato.

Ciò detto, cosa è accaduto per la ratifica delle Convenzioni di Strasburgo in materia civile e penale?

Fortunatamente il disegno di legge di ratifica della Convenzione sulla corruzione in materia civile sembra ben avviato, con l’approvazione da parte del Senato in 1ª lettura e la sua trasmissione alla Camera, dove è attualmente in corso di esame presso la III Commissione (atto Camera n. 3737).

Quanto alla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione in materia penale, l’iter di approvazione dei disegni di legge di ratifica e adeguamento dell’ordinamento interno ha, invece, subito numerose battute di arresto presso le Commissioni riunite 2ª e 3ª del Senato. Dapprima perché il Governo aveva chiesto un rinvio preannunziando la presentazione di un proprio disegno di legge di ratifica, cosa, poi, non avvenuta; successivamente perchè il Governo, il 4 maggio 2010, ha presentato un disegno di legge, definito piano straordinario di contrasto alla corruzione (atto Senato n. 2156), avente ad oggetto «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione». Con tale proposta normativa, assegnata alle Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato, il Governo ha definito nuove disposizioni di carattere interno, indipendenti dalla Convenzione di Strasburgo, e ha ottenuto di trasferire il dibattito sulla normativa di adeguamento della legislazione nazionale alla citata Convenzione in sede diversa da quella deputata alla ratifica. In questo modo i lavori delle Commissioni riunite 2ª e 3ª sono stati rallentati da Governo e maggioranza in attesa dell’approvazione del disegno di legge governativo di diretta incidenza sull’ordinamento nazionale, in materia penale, processuale penale e amministrativa. In conclusione, su proposta del Governo, approvata dalla maggioranza, si dovrà pervenire nelle Commissioni riunite 2ª e 3ª ad una normativa di ratifica «secca» della citata Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione, mentre tutte le innovazioni per il contrasto alla corruzione rimangono di stretta competenza delle Commissioni 1ª e 2ª, dove si deciderà se dare finalmente un nuovo assetto al contrasto contro l’illegalità e il malcostume in materia di reati contro la pubblica amministrazione e non solo(3)(   ).

Questo modo di procedere ha costretto l’opposizione a presentare in tempi rapidissimi ulteriori disegni di legge in materia di corruzione, contenenti la nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’industria e il commercio, nonché la corruzione nel settore privato, riproducendo in prima battuta la normativa presentata per la ratifica e l’attuazione della Convenzione penale di Strasburgo contro la corruzione, onde ottenere la riunione e la trattazione degli stessi unitamente al citato disegno di legge governativo atto Senato n. 2156.

In questa ottica, l’11 maggio 2010 è stato presentato dal gruppo del Partito democratico il disegno di legge atto Senato n. 2174(4)(    ) avente ad oggetto « Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all’assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati», laddove il gruppo dell’IdV ha proposto il disegno di legge atto Senato n. 2164 e il senatore D’Alia (UDC) il disegno di legge atto Senato n. 2168.

L’urgenza che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge n. 2174 ha impedito di inserire nello stesso alcune norme indispensabili per il contrasto al fenomeno della corruzione: temi, tra l’altro, già affrontati nella mozione contro la corruzione presentata in Senato dal gruppo PD (atto di sindacato ispettivo n. 1-00269, pubblicato in allegtato al resoconto della seduta n. 357 del 13 aprile 2010)(5)(     ) e inseriti nella relazione che accompagna il disegno di legge n.2174, che, con la presente proposta, si intende arricchire.

Tale integrazione appare tanto più indispensabile, se solo si considera che il Governo, o parlamentari di maggioranza in appoggio all’azione di Governo, hanno proposto disegni di legge che indeboliscono gli strumenti di contrasto al crimine in generale e alla corruzione in particolare.

Si consideri al riguardo la proposta di depotenziamento dello strumento delle intercettazioni (telefoniche, telematiche, ambientali) nell’ambito di procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, avanzata attraverso il disegno di legge atto Senato n. 1611(6)(      ) teso a restringerne ambito, durata, presupposti di ammissibilità e di utilizzabilità anche in altri procedimenti. Tale intervento è stato approvato dal Senato, con l’imposizione del voto di fiducia, in 2ª lettura, il 10 giugno 2010 ed è ora nuovamente all’esame della Camera dei deputati.

Occorre, poi, ricordare anche altri progetti di riforma, che, in modo disorganico, finiscono con ostacolare l’accertamento dei reati o limitare i poteri cognitori del giudice: ci si riferisce in particolare al disegno di legge governativo atto Senato n. 1440(7)(       ), nell’ambito del quale si propone di eliminare per i magistrati del pubblico ministero la possibilità di acquisire autonomamente la notitia criminis, nonché di sottrarre la polizia giudiziaria al controllo e al coordinamento del PM. Con lo stesso disegno di legge n. 1440, si configura l’effetto di estendere inevitabilmente i tempi dibattimentali con la prevista eliminazione della possibilità del giudice di espungere le prove manifestamente superflue o di ammettere prove d’ufficio, nonché di restringere i poteri cognitori del giudice con la prevista limitazione alla utilizzazione probatoria delle sentenze irrevocabili, che verrebbe consentita solo per i delitti di criminalità organizzata di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Misure queste che limitano ulteriormente la possibilità di accertamento del reato in tempi compatibili con il regime prescrizionale previsto per gli illeciti in materia di corruzione, tanto più che, prestandosi a strumentalizzazioni a fini dilatori, esse renderanno più agevole la maturazione della prescrizione, specialmente per reati, come quelli contro la pubblica amministrazione, che si prescrivono in tempi relativamente brevi. La situazione è poi aggravata dalle misure previste con il disegno di legge atto Senato n. 1880(8)(        ), cosiddetto «processo breve», che prevede una causa di estinzione del processo nel caso in cui le singole fasi non si concludano nei termini fissati dal nuovo articolo 346-bis del codice di procedura penale. Il nuovo meccanismo di «estinzione del processo» sembra essere destinato ad incidere particolarmente sui procedimenti penali riguardanti le ipotesi di reato di corruzione di cui agli articoli da 318 a 322 del codice di procedura penale e sulla quasi totalità degli altri delitti contro la pubblica amministrazione oltre ad altri reati sensibili ai fini dell’accertamento del reato di corruzione, quali i reati societari o altri illeciti penali in materia di criminalità economica. Ebbene, al di là della considerazione che la fissazione di un termine perentorio per il compimento dei singoli gradi di giudizio, che produce l’effetto di estinguere il processo, non sembra collegarsi alla previsione costituzionale del giusto processo in senso oggettivo, applicare la cosiddetta «prescrizione processuale» senza interventi di razionalizzazione normativa significa solo determinare di fatto le condizioni per rendere impossibile l’accertamento processuale per intere categorie di gravi reati, tra cui in primis quelli di interesse pubblico.

In conclusione, al di là dell’intento dichiarato di combattere la corruzione, Governo e maggioranza con i disegni di legge richiamati finiscono per proporre l’introduzione di norme che, rinnegando i dispositivi sopranazionali di origine pattizia nel contrasto alla corruzione, ove approvate, sembrano avere l’intento di indebolire o meglio, azzerare a legislazione invariata, il contrasto alla corruzione e, per molti versi, al crimine organizzato, in particolare a quella fascia grigia tra mafie, pubblica amministrazione e società civile, che favorisce il crimine organizzato e altera la concorrenza e l’economia. Tra l’altro tali disposizioni, in particolare quelle del disegno di legge atto Senato n. 1880, appaiono contraddittorie rispetto alla volontà del Parlamento, in particolare in contrasto con altra legislazione recentemente approvata, quale la legge 3 agosto 2009, n. 116, di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione. E ciò a tacere del contrasto con le conclusioni del rapporto adottato il 2 luglio 2009 dai Paesi del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), cui l’Italia ha aderito nel 2007. Le soluzioni proposte, infatti, rischiano di impedire l’accertamento giudiziario se solo si considera che il reato di corruzione è già stato pesantemente condizionato dai nuovi termini di prescrizione previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta legge ex Cirielli): l’intreccio tra i due sistemi prescrizionali (un periodo breve per l’estinzione del reato ed un termine breve per la conclusione del processo) rischia di vanificare ogni sforzo nella lotta contro un reato che assai gravemente incide sulla correttezza della pubblica amministrazione, sulla tenuta del bilancio pubblico e sull’affidabilità economica del nostro Paese.

Tutto questo mentre la Corte dei conti rammenta che la corruzione e la frode, soprattutto nel settore dei contributi nazionali e dell’Unione europea, costituiscono patologie che continuano ad affliggere la pubblica amministrazione, evidenziando dati che non consentono ottimismi, e sottolinea come non appaiano indirizzati ad una vera e propria lotta alla corruzione il disegno di legge governativo sulle intercettazioni, che costituiscono uno dei più importanti strumenti investigativi utilizzabili allo scopo di contrastare la corruzione, e neppure l’aver dimezzato con la cosiddetta legge ex Cirielli del 2005 i termini di prescrizione per il reato di corruzione, ridotti da quindici a sette anni e mezzo, con il risultato che molti dei relativi processi si estinguono per prescrizione del reato poco prima della sentenza definitiva, malgrado vi siano state sentenze di condanna nei precedenti gradi di giudizio, con conseguenze ostative per l’esercizio dell’azione contabile sul danno all’immagine e con la dilatazione del ricorso alle impugnazioni, utilizzate a scopo dilatorio, e ulteriore ingolfamento del già compromesso sistema giudiziario.

Conseguentemente con il presente disegno di legge si intende integrare la normativa proposta in alcuni settori cruciali già indicati nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 2174, quali:

–autoriciclaggio;

–falso in bilancio;

–falsa fatturazione;

–prescrizione;

–intercettazioni;

–appalti pubblici;

–banca dati;

–arbitrato;

–protezione civile e grandi eventi;

–autorità indipendente per il controllo sui fenomeni corruttivi nel settore pubblico e privato in relazione alla Convenzione ONU;

–obblighi di trasparenza e codici etici;

–incompatibilità.

Ciò premesso e ferme restando le considerazioni già esposte nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 2174, si illustra qui di seguito l’impianto concettuale della presente proposta, con particolare riferimento alle modifiche del quadro normativo già proposte come indispensabili per perseguire le condotte di corruzione, dandone puntuale motivazione.

Come si è già spiegato, si è ritenuto necessario – oltre a dotare gli inquirenti di strumenti investigativi fondamentali, quale la possibilità di disporre attività di contrasto sotto copertura – ridefinire il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione in una maniera più aderente alle diverse forme di manifestazione di illegalità che si esplicano nell’ambito delle attività della pubblica amministrazione nel nostro Paese, ponendo attenzione, tra l’altro ed in particolare, ad individuare strumenti che possano contribuire a rompere quel «muro di omertà» tra corrotto e corruttore, sulla cui base si spiega l’elevata cifra oscura che caratterizza tali delitti e che rende estremamente difficile accertare simili illeciti. Pertanto, oltre ad una più generale revisione della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, il presente disegno di legge introduce una notevole riduzione di pena per l’imputato che si adopera fornendo una concreta e fattiva collaborazione per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura degli altri responsabili o per il recupero delle somme versate o delle altre utilità trasferite.

In linea generale, quindi, si rileva che con le innovazioni normative proposte si ridisegna, sostanzialmente, il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione all’interno di quelle di estorsione e la condotta di concussione per induzione all’interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale attualmente vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore. Data l’enorme difficoltà che spesso si incontra ad individuare – una volta accertato nel corso dell’indagine che il pubblico ufficiale ha ricevuto congrue o notevoli somme di danaro e identificata la persona che glieli ha corrisposti – gli atti dell’ufficio posti in essere per conto della persona che ha corrisposto le somme, è stata introdotta, nell’articolo 319, anche la punibilità delle dazioni di danaro o di altre utilità fatte comunque al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio in ragione della funzione esercitata. Si è voluto, così, punire la condotta di coloro che, in cambio di denaro o di altre utilità, a volte versate loro periodicamente, si mettono praticamente al servizio di chi è interessato ad ottenere che gli stessi operino, al momento giusto, in violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e onestà, o di leggi, regolamenti o circolari. La norma riguarda, quindi, un’ipotesi di pubblico ufficiale che si attiva (o che non si attiva) in ragione della sua funzione, dietro corrispettivo. È stata anche abolita la distinzione tra atti (o attività) d’ufficio e atti (o attività) contrari ai doveri d’ufficio, essendo ugualmente censurabile la condotta del pubblico ufficiale che riceve denaro o altre utilità, come è censurabile chi le offre, in quanto egli ne trae sempre vantaggio in relazione agli altri che si comportano onestamente. Né è senza significato che tale distinzione ha sempre offerto agli indagati il pretesto per allungare i tempi di definizione dei processi. In base alla modifica apportata, sarà il giudice, in concreto, nell’applicazione della pena, a tener conto dell’atto o dell’attività compiuti o richiesti. Inoltre, si è previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, anche nel minimo edittale, per evitare che l’applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione. L’apparato sanzionatorio in vigore, infatti, risulta inadeguato rispetto alla gravità dei comportamenti e all’impatto sociale ed economico di reati di tale tipo e, a causa del sistema prescrizionale introdotto dalla citata legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta «ex Cirielli»), rischia, di fatto, di impedire l’accertamento giudiziario dei reati di corruzione.

Da un lato, si è quindi provveduto a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminose e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse; dall’altro lato, si è conferita rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad ingenerare dubbi sulla sua effettiva imparzialità ed efficienza, non risultano, tuttavia, in alcun modo sanzionate all’interno del sistema penale italiano. È stata, pertanto, a tale scopo introdotta la fattispecie del traffico di influenze illecite, meglio descritta più avanti (misura questa, peraltro, prevista specificamente anche dalla Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999) e volta a punire la condotta dei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo di faccende corruttive, nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione. Questa previsione si fonda su un aggiornamento della lettura del fenomeno corruttivo. Infatti, spesso oggi la tradizionale forma bilaterale della corruzione si spezza in due parti: la retribuzione viene ricevuta dall’intermediario, mentre l’attività amministrativa illecita viene svolta da un diverso soggetto; in un’altra occasione, poi, l’intermediario restituirà il favore ricambiando l’attività posta in essere dal pubblico ufficiale.

La differenza con la «vecchia» corruzione è evidente e può essere paragonata alla differenza che passa tra un semplice baratto e una più sofisticata triangolazione: si inserisce una nuova figura di intermediario e il soggetto che riceve la retribuzione è diverso da quello che compie l’attività amministrativa «di favore».

Si è, poi, inteso individuare – parallelamente a quanto sperimentato nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata – uno strumento utile all’emersione del fenomeno corruttivo, così diffusamente pervasivo del tessuto economico-sociale e del sistema istituzionale del nostro Paese. A tal fine è stata prevista, con riferimento al reato di corruzione e corruzione in atti giudiziari, la possibilità di una forte riduzione di pena (fino a due terzi) nei casi in cui si determini da parte dell’imputato una concreta e fattiva collaborazione.

Parallelamente, al fine di contrastare fenomeni di corruttela e malaffare nel settore privato, oggi non esaustivamente tipizzati in fattispecie incriminatrici, si propone di introdurre, all’interno del capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro l’industria e il commercio, il delitto di corruzione nel settore privato (estensibile agli enti in virtù del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), consistente nella condotta di induzione, sollecitazione o ricezione di denaro od altra utilità, o nell’accettazione della relativa promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora ne derivino o possano derivarne distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all’ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto. Anche in tal caso è stata prevista una diminuzione di pena in caso di concreta collaborazione da parte dell’imputato. L’introduzione di tale fattispecie incriminatrice risponde, peraltro, all’esigenza di dare piena attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Per l’analisi nel dettaglio delle norme riproposte con il presente disegno di legge e già oggetto del disegno di legge n. 2174, si rinvia alla relazione di accompagnamento a tale proposta normativa.

Alle ulteriori modifiche normative proposte con il presente disegno di legge si dedica qui di seguito una specifica illustrazione.

 

Autorità nazionale anticorruzione

A seguito della soppressione dell’ufficio dell’Alto Commissario anti-corruzione (la cui istituzione era avvenuta in corso di negoziazione della Convenzione ONU sulla corruzione), il presidente del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) che agisce nell’ambito del Consiglio d’Europa sin dal luglio 2008 ha chiesto spiegazioni all’Italia in sede di Consiglio d’Europa. Le informazioni rese al riguardo dal Governo, sulle ragioni di tale decisione e sulle probabili conseguenze nella lotta alla corruzione in Italia, appaiono contraddette dal fatto che il Servizio anticorruzione e trasparenza (SAeT), istituito nel 2008 presso il Dipartimento della funzione pubblica (che sostituisce l’Alto commissario), non solo non ha dotazioni adeguate umane e strumentali, ma difetta di poteri autonomi di monitoraggio e vigilanza, tant’è che nel rapporto al Parlamento, presentato il 17 novembre 2009, si limita a raggruppare e commentare i dati resi disponibili dal Ministero dell’interno e nelle relazioni del presidente della Corte dei conti e dal procuratore generale presso la Corte dei conti. È assente, quindi, un’accurata rilevazione quantitativa e qualitativa, indispensabile per verificare l’andamento della corruzione nel tempo ed individuare i settori su cui maggiormente essa incide. I dati sui delitti denunciati per l’arco temporale 2004-2008, essendo aggregati, non consentono di «isolare» il fenomeno della corruzione nella sua specificità criminologica. Vengono, infatti, riportate cumulativamente due categorie di illeciti tra cui corrono differenze sostanziali: i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (tra cui corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato) e i delitti dei privati contro la medesima PA o il suo patrimonio (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, turbata libertà degli incanti). Tale rilevazione altera il quadro della distribuzione geografica del fenomeno, tant’è che il rapporto assegna alle regioni meridionali (tra cui Calabria e Puglia) il più alto tasso di denunce di reati genericamente «collegati alla corruzione». Se la corruzione viene considerata isolatamente da frodi e truffe, come sarebbe corretto fare in ragione delle sue peculiarità, la distribuzione geografica appare del tutto diversa: la corruzione emerge poco, e comunque ancor meno, nelle regioni (soprattutto quelle meridionali) in cui è più presente la criminalità organizzata. Ciò pone ancora una volta il problema, già evidenziato in occasione della ratifica della Convenzione ONU del 2003 sulla corruzione, dell’indipendenza dell’organo deputato ad assicurare il rispetto delle previsioni della Convenzione sulla corruzione, ratificata dal Parlamento italiano, ed a fornire efficaci elaborazioni utili alle politiche di contrasto a tale fenomeno. Va, quindi, ripristinato l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nel settore della pubblica amministrazione e ne vanno estese le funzioni, da esercitare in assoluta indipendenza, anche al settore privato. A questa autorità, così ripristinata e ridisegnata, va attribuito il ruolo di assicurare il rispetto delle previsioni della Convenzione ONU sulla corruzione, ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116.

Modifiche alle disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile, in particolare in materia di grandi eventi, e ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei conti

Le modifiche che si propongono intendono escludere la gestione dei «grandi eventi» dalla competenza della protezione civile (con l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401) ovvero limitarne l’ambito di intervento; intendono inoltre reintrodurre il controllo preventivo della Corte dei conti sulle ordinanze di protezione civile. In questi ultimi anni, difatti, si è verificata una anomala espansione quantitativa ed applicativa delle ordinanze di protezione civile, che, pur non avendo forza di legge, possono derogare alla normativa primaria. Ci troviamo, in buona sostanza, di fronte a una duplice scelta politica: il ricorso a poteri normativi comunque straordinari e, fra questi, la preferenza per le ordinanze d’urgenza anche rispetto ai decreti-legge, tanto che si può fondatamente ipotizzare un vero e proprio sistema parallelo.

Due decreti-legge, rispettivamente nel corso della XIV e della XVI legislatura, hanno introdotto disposizioni che hanno ampliato eccessivamente l’ambito applicativo di strumenti disegnati per fronteggiare le emergenze dall’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sovrapponendo e confondendo urgenza ed emergenza.

In particolare, il citato decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, all’articolo 5-bis, comma 5, ha esteso l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile», relative al potere di ordinanza, «alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza». Inoltre, con una norma di interpretazione autentica, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito – all’articolo 14 – che i provvedimenti adottati per i «grandi eventi» non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

In questo modo, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, si è inciso sulla ordinaria ed ordinata gerarchia delle fonti del diritto. L’uso improprio delle ordinanze di protezione civile si è tradotto, infatti, in più occasioni in un abuso del ricorso ad ordinanze con forza derogatoria nei confronti di molte leggi dello Stato, trasformando da straordinario in ordinario un delicato strumento dell’azione pubblica, eludendo così i requisiti di trasparenza nelle procedure. E questo contrasta anche con una consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sulla legge n. 225 del 1992, poiché la mera dichiarazione di grande evento rappresenta un’alterazione dei presupposti sostanziali della decretazione di emergenza, oltre a stravolgere la missione della protezione civile nazionale.

È opportuno ricordare, tra l’altro, che secondo la Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 5/2010/P del 4 marzo 2010) non qualsiasi grande evento rientra nella competenza del Dipartimento della protezione civile, ma vi rientrano solo quegli eventi che, pur se diversi da calamità naturali e catastrofi, determinano situazioni di grave rischio per l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni. Più in generale, nella citata delibera la Corte dei conti ha sottolineato che nella relazione al Parlamento sull’esercizio 2008 (Volume II, Ministeri istituzionali, pag. 159) già le sezioni riunite della stessa Corte avevano segnalato che «le ordinanze di protezione civile, soprattutto a partire dal 2002, hanno progressivamente esteso il loro ambito operativo con riflessi anche quantitativi sulla nuova classificazione di bilancio in ordine al “soccorso civile“».

In sostanza un grande evento, secondo i giudici contabili, non è una vicenda assimilabile a situazioni emergenziali quali terremoti ed alluvioni e, sulla base di tale principio, la sezione centrale di controllo di legittimità ha affermato che deve considerarsi priva di efficacia, in mancanza di visto e in assenza (in alternativa) dell’infruttuoso decorso dei termini previsti dall’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, l’ordinanza di protezione civile n. 3838 del 30 dicembre 2009 che stanziava 4 milioni di euro per l’organizzazione e lo svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l’isola de La Maddalena, confermando un orientamento già espresso in precedenza, quando non aveva dichiarato legittima l’ordinanza riguardante le manifestazioni legate alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia e per l’Expo 2015 che, come quella in esame, aspirava a sottrarsi al controllo preventivo di legittimità. Inoltre, con la citata deliberazione, la Corte dei conti ha avanzato dubbi di legittimità costituzionale in merito al citato articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008, in base alla considerazione che l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione espressamente disciplina la funzione di controllo preventivo della Corte dei conti, e ciò rende poco plausibile che con una legge ordinaria si intervenga per escludere dal controllo alcuni provvedimenti amministrativi che, attesa la loro importanza, meritano più di altri una preventiva verifica di legittimità. Quanto esposto impone una riflessione, oltre che sul versante squisitamente contabile, anche su quello ordinamentale, a partire dalla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso ad uno strumento che, ex se, non dovrebbe essere considerato sostitutivo delle ordinarie procedure allorché non siano rinvenibili situazioni realmente emergenziali e, in quanto tali, non prevedibili. Conseguentemente occorre intervenire con legge per evitare che il Governo, grazie alle modifiche normative già ricordate, possa continuare a decidere, con giudizio insindacabile, di definire «grandi eventi», anche in mancanza dei presupposti dello stato di emergenza, attività non calamitose, come già avvenuto per attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose e sportive, esposizioni, che ben si potevano affrontare con gli strumenti della legislazione ordinaria, determinando un ulteriore spostamento del bilanciamento tra potere legislativo ed esecutivo. Fatto tanto più ingiustificato se si considera che frequentemente l’urgenza degli interventi non è neppure caratterizzata da «avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione» ma, al contrario, da situazioni largamente prevedibili e conosciute con ampio anticipo, come è accaduto, ad esempio, per il semestre italiano di presidenza dell’Unione europea. Occorre, pertanto, riportare la situazione alle regole generali, partendo dalla considerazione che un intervento legislativo mirato consente di porre fine ad una situazione non più accettabile, che ha dato fondatamente avvio ad inchieste giudiziarie per reati conto la pubblica amministrazione (in particolare per fatti di corruzione), e ciò anche per preservare la capacità di intervento della protezione civile in occasione di catastrofi o calamità naturali, ovvero di eventi imprevedibili. Quindi è necessario eliminare dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni riferimento ai cosiddetti «grandi eventi» e, con la modifica inserita nel presente disegno di legge, si propone innanzitutto di abrogare l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, in modo che solo la dichiarazione dello stato di emergenza possa giustificare il ricorso a ordinanze in deroga alla legge vigente. Occorre conseguentemente intervenire, abolendola, anche sulla normativa di interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 che, come si è detto, con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha escluso con efficacia retroattiva, anche per i grandi eventi, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Ulteriormente va delimitata la nozione di «altri eventi» contenuta nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del sistema di protezione civile, introducendo il requisito della imprevedibilità dell’evento (non calamitoso) unitamente al pericolo per l’incolumità della vita, dei beni, dell’ambiente, ossia agli altri presupposti già previsti dalla legge per legittimare il ricorso alle ordinanze di carattere emergenziale. Infine occorre limitare, anche per le attività di protezione civile all’estero, la gestione dei grandi eventi, attribuiti alla protezione civile con l’inserimento nell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, del richiamo all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici

a) Banca dati – anagrafe unica dei contratti pubblici

La norma relativa alla istituzione di tale banca dati è di fondamentale importanza ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della trasparenza e, quindi, della prevenzione del delitto di corruzione e più in generale dei reati contro la pubblica amministrazione oggetto del presente disegno di legge. La previsione della creazione di una banca dati e anagrafe unica dei contratti, valida per qualunque tipo di contratto e di stazione appaltante, in grado di fornire in tempo reale le informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli, risponde all’esigenza di disporre con immediatezza di tutte le informazioni e di garantire la massima trasparenza del mercato degli appalti e consente di intervenire tempestivamente per contrastare fenomeni particolarmente gravi legati a fatti di scarsa trasparenza, se non di corruzione, e all’infiltrazione malavitosa nei contratti pubblici. Un repertorio comune, infatti, consentirebbe di trasformare la mole di dati informativi statistici, oggi raccolti presso i Ministeri, le regioni, le stazioni appaltanti, le imprese e l’Autorità di vigilanza, in un sistema di «dati gestionali» validati grazie alla possibilità di poterli incrociare fra loro; in tal modo la realizzazione della banca dati dei contratti pubblici consentirebbe di porre in essere strategie concertate di vigilanza e di controllo da parte della Autorità e di tutti gli altri soggetti deputati, in primis Ministero dell’interno e magistratura. In sintesi la ratio della norma che si propone è quella di creare un circuito virtuoso di conoscenza e controllo diffuso sull’attività contrattuale pubblica, in modo da favorire il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, in funzione sia preventiva rispetto ai fenomeni di corruzione sia di garanzia dell’efficacia della gestione della spesa pubblica.

b)Risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilià in materia di corruzione ed altri gravi reati

La norma che si propone ha la finalità di tutelare la correttezza e la trasparenza nel settore degli appalti e l’affidabilità dell’appaltatore che, in caso di condanna per reati che offendono gravemente gli interessi dello Stato, deve essere rimosso dall’incarico ricevuto, anche in corso di esecuzione dello stesso.

c) Divieto di ricorso all’arbitrato per i contratti pubblici

Il divieto di ricorso all’arbitrato – già introdotto con il testo originario dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (cosiddetta «legge Merloni»), e poi abrogato dopo breve tempo dall’articolo 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 – è stato reintrodotto dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che, ai commi 19 e 20 dell’articolo 3, ha previsto il divieto di inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, con tale previsione era fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi, a pena di nullità, con la previsione di illecito disciplinare e di responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le ragioni dell’introduzione del divieto erano da ricercarsi nella constatazione fattuale dell’insuccesso dell’istituto dell’arbitrato. L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici aveva, infatti, stimato che la percentuale di soccombenza della pubblica amministrazione, sia negli arbitrati amministrati, sia in quelli liberi, era sempre elevata così come risultava eccessivamente elevata la durata media degli arbitrati stessi (per l’anno 2007, di 351 giorni per gli arbitrati amministrati e di 465 per quelli liberi; per l’anno 2008, di 290 giorni per gli arbitrati amministrati e di 547 per quelli liberi). Successivamente, l’entrata in vigore del divieto in parola è stata differita al 1º luglio 2008 in forza dell’ articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con la finalità di «consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168». Il termine di entrata in vigore del divieto è stato, quindi, più volte ulteriormente prorogato: prima, fino al 31 dicembre 2008 dall’ articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; quindi, al 30 marzo 2009 dall’articolo 1-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201; ancora, al 31 dicembre 2009 dall’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (cosiddetto decreto «milleproroghe») – che ha, peraltro, introdotto un’ulteriore modifica all’articolo 241 del codice dei contratti pubblici che disciplina l’arbitrato, prevedendo che «i compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto» – ed infine ulteriormente differito al 30 aprile 2010, in attesa del decreto di attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, sul contenzioso amministrativo. E proprio il decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, adottato per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE, malgrado il parere contrario del Partito democratico e le forti critiche avanzate in sede di audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Lavori pubblici del Senato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha reintrodotto il ricorso all’arbitrato sul presupposto che i tempi più veloci per la soluzione delle controversie, dovuti alle clausole compromissorie, si traducessero in un risparmio economico. L’effetto sperato non sembra, invece, raggiungibile e non vi sono segnali in tal senso; tra l’altro le spese aumentano e l’amministrazione continua ad essere soccombente nella maggioranza dei casi, mentre i rimedi potrebbero essere diversi, ad esempio migliorando l’efficienza e i tempi del giudizio e arginando ricorsi infondati, con l’introduzione di sanzioni, tra cui il pagamento di tutte le spese processuali. Si ritiene, quindi, di dover riprodurre con il presente disegno di legge il testo di alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008. Difatti, la condivisibile ratio che supportava tali norme, consistente non solo in una esigenza di trasparenza, ma anche di correzione delle pesanti criticità manifestatesi con costanza e gravità tali da portare l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ad esprimere pesanti rilievi in merito al ricorso a tale strumento, è ancora attuale (si vedano al riguardo gli interventi del presidente Giampaolino del 16 ottobre 2009 presso l’Avvocatura generale dello Stato e dell’11 febbraio 2010 in audizione presso le Commissioni riunite II e VII della Camera dei deputati sull’atto di governo n. 167, avente ad oggetto lo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici»).

In particolare, permangono le seguenti criticità.

L’arbitrato ha assunto una valenza tale da essere spesso considerato un momento, seppure ulteriore, dell’esecuzione del contratto e, pertanto, tenuto presente al momento della presentazione dell’offerta, così da conformare addirittura i comportamenti delle imprese, sempre più attente non tanto alla proposta ed alle soluzioni innovative, quanto al possibile esito positivo del successivo contenzioso, spesso arbitrale.

La circostanza, infatti, che l’arbitrato rappresenti una sorta di fase finale quasi costante delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e che porti, con una regolarità quasi assoluta, alla declaratoria di soccombenza della pubblica amministrazione, rappresenta un dato preoccupante non solo sotto l’aspetto del detrimento del patrimonio pubblico – dato particolarmente rilevante in un momento di crisi economica – ma, altresì, di quello del deficit di efficienza dell’azione amministrativa che ne costituisce la causa ed, infine se non innanzitutto, del modo stesso di essere delle imprese: l’approdo all’immancabile contenzioso offre un eventuale salvataggio dall’offerta non congrua.

Il costo del giudizio arbitrale è, significativamente, più elevato di quello del giudizio ordinario, in quanto prevede tuttora, anche con la riduzione dei compensi agli arbitri, rilevanti spese oltre quelle per il segretario del collegio, nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all’1 per mille del valore della controversia.

I dati elaborati dall’Autorità nel corso degli anni hanno mostrato un maggior costo complessivo delle opere pari al 30 per cento, come conseguenza del contenzioso.

Solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo, ed anzi, in taluni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di oltre settecento giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.

Ove non sia intervenuta una transazione, le pubbliche amministrazioni sono risultate soccombenti nella grande maggioranza dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo). Per quanto riguarda l’anno 2008, i lodi adottati in esito a procedure amministrate sono stati 26, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 158. Il valore delle controversie degli arbitrati amministrati varia da un minimo di euro 42.311,62 ad un massimo di euro 35.311.105,66, per un valore medio delle controversie pari a euro 3.718.327,25; negli arbitrati «liberi», invece, il valore della controversia varia da un minimo di euro 22.423,27 ad un massimo di euro 360.000.000, per un valore medio delle controversie pari a euro 13.680.697,36. Per quanto riguarda la soccombenza, in entrambi i tipi di arbitrato l’amministrazione pubblica è risultata perdente (totalmente o parzialmente) nella quasi totalità dei casi: la stazione appaltante, infatti, è risultata soccombente nell’83 per cento dei casi mentre l’impresa è risultata soccombente nel 2 per cento dei casi. Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, quelli amministrati hanno avuto una durata media di circa 289,65 giorni, mentre quelli liberi hanno avuto una durata media di circa 546,79 giorni. I dati elaborati dall’Autorità nel corso degli anni hanno mostrato un maggior costo complessivo delle opere pari al 30 per cento, come conseguenza del contenzioso. Le spese relative al compenso spettante agli arbitri hanno inoltre evidenziato un onere per la pubblica amministrazione valutato in 2 milioni di euro per gli arbitrati amministrati; per quelli liberi, riferito solo a 98 arbitrati su 158, l’onere è risultato pari a circa 17 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’anno 2009, i lodi adottati ammontano a 175: in esito a procedure amministrate sono stati 39, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 136. Un’analisi compiuta su un campione di 60 procedure arbitrali ha rilevato che l’entità delle singole controversie è oscillata da un minimo di euro 77.000 ad un massimo di euro 10.000.000 negli arbitrati amministrati, mentre negli arbitrati liberi è oscillata da un minimo di euro 25.422 ad un massimo di euro 280.000.000. Per quanto riguarda la soccombenza, la percentuale di soccombenza delle stazioni appaltanti per le spese di funzionamento del collegio è risultata del 66,67 per cento e l’entità della condanna nel merito delle stazioni appaltanti, esclusi i compensi agli arbitri, le spese legali, per consulenti tecnici d’ufficio e generali, ammonta ad euro 111.655.319. Inoltre, sempre secondo questo campione, la percentuale media della condanna nel merito delle stazioni appaltanti è risultata pari al 31,88 per cento, così determinando l’entità della condanna generale delle stazioni appaltanti ad euro 115.407.675; la durata dei procedimenti è stata in media di 473 giorni; le spese relative al compenso spettante agli arbitri hanno evidenziato un onere pari ad euro 2.786.494.

I lodi arbitrali impugnati sono stati, a loro volta, nella gran parte dei casi, dichiarati nulli da parte della corte d’appello.

Si propone, pertanto, il divieto per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso all’arbitrato e di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

Il divieto di arbitrato si applica alle pubbliche amministrazioni, individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ovvero agli enti pubblici economici. Per quanto concerne le conseguenze del divieto, si prevede la nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti, nonché la configurabilità dell’illecito disciplinare e la responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Con norma transitoria, peraltro, sono fatte salve le controversie relative a contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della legge, ove approvata.

Le modifiche proposte lasciano ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come disposto dall’articolo 244 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

In conclusione, mentre non vi sono ostacoli alla sola via giurisdizionale e le procedure presso i TAR ed il Consiglio di Stato possono essere rese più veloci anche attraverso l’istituzione di sezioni giudicanti specializzate in gare d’appalto, nessun obbligo di prevedere il ricorso all’arbitrato per la risoluzione delle controversie in materia di appalti pubblici discende dalla citata direttiva 2007/66/CE (cosiddetta «direttiva ricorsi»). Essa, infatti, lascia liberi gli Stati membri di definire le controversie anche attraverso organi non giudiziari, prevedendo soltanto, in tal caso, che questi abbiano requisiti di affidabilità e che siano adottate le modalità più appropriate.

Sotto il profilo della trasparenza si segnala, poi, che con disposizione normativa adottata nel 1999 (articolo 151, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, avente ad oggetto il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici), sollecitata fortemente dall’Associazione nazionale magistrati, ai magistrati ordinari in servizio era stata preclusa la possibilità della partecipazione ai collegi arbitrali costituiti per la soluzione delle controversie in materia di appalti pubblici. La partecipazione dei magistrati ordinari agli arbitrati per le opere pubbliche è dunque, da tempo una pagina chiusa. Così non è, invece, per i giudici amministrativi e contabili e per gli avvocati dello Stato in servizio, così come si evince dal citato articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, successivamente trasfuso nell’articolo 242 del codice dei contratti pubblici. Rispetto agli appartenenti a tali categorie professionali continuano così a porsi problemi di inopportunità e di disagio, poiché si alimentano commistione dei ruoli di controllori e controllati e conflitti d’interesse. Occorre, invece, una separazione netta tra funzione istituzionale pubblica e interesse privato, laddove la semplice riduzione dei compensi arbitrali, introdotta nel codice dei contratti pubblici, non risulta idonea a superare e risolvere il problema.

In quest’ottica, al fine di rafforzare la trasparenza e prevenire conflitti di interesse, appare opportuno, in ogni caso, prevedere nei confronti dei magistrati in servizio di tutte le magistrature (amministrativa, contabile e militare oltre quella ordinaria) e per gli avvocati dello Stato un esplicito divieto di assumere incarichi arbitrali o altri incarichi analoghi, incompatibili con le funzioni rivestite.

Misure di trasparenza nell’assunzione di incarichi e divieto di assunzione di incarichi

Le norme che si propongono rispondono all’esigenza di evitare commistioni tra attività amministrativa e giudiziaria, al fine di assicurare che sia prevenuto qualsiasi conflitto di interesse, evitando ogni possibile interferenza tra le attività di controllore e di controllato.

Princìpi di trasparenza ed esigenze di imparzialità e buona amministrazione espressi dalla Carta costituzionale impongono di salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della funzione giudiziaria e il corretto svolgimento delle pubbliche funzioni in generale, prevenendo riscchi di collusione e corruzione.

Si prevedono, pertanto:

a) specifici divieti per i magistrati amministrativi nominati ai sensi dell’articolo 19, primo comma 1, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, di svolgere funzioni diverse da quelle consultive per almeno otto anni dalla nomina e di assumere in quello stesso periodo incarichi anche gratuiti presso le pubbliche amministrazioni;

b) divieti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie di assumere incarichi arbitrali o altri ruoli che potrebbero influenzarne l’attività istituzionale o esporli a pericolo di condizionamenti, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

Misure di trasparenza nell’assunzione di incarichi di governo

La mafia ha avuto da sempre un rapporto con la politica e con le istituzioni senza il quale non avrebbe le sue connotazioni, ma sarebbe solo criminalità comune. Una recente analisi della Direzione nazionale antimafia mette in luce che «non siamo più all’interno della tradizionale categoria mafia-politica, che presuppone l’esistenza di due entità diverse anche se in dialogo tra di loro, ma in una nuova dimensione, quella della mafia che tende a farsi, a proporsi, soggetto politico essa stessa, che come tale rivendica ruolo e visibilità, per contare nelle decisioni strategiche». Si va quindi, come già denunziato nella XIV legislatura, verso il rovesciamento di quell’antico rapporto per arrivare ad una rappresentanza di uomini politici e di spezzoni di partiti direttamente nelle cosche mafiose. Questa tendenza non ha sostituito il voto di scambio perché essa, al momento, non si è affermata dappertutto. Non tutti i partiti sono infiltrati nella stessa misura e non tutti i partiti si comportano allo stesso modo: ci sono partiti che sospendono o fanno dimettere i loro iscritti o li espellono; ci sono altri partiti che li coprono o li lasciano nei loro incarichi. Naturalmente, non è scomparsa la fase della mediazione e non può essere ignorata quella della collusione e della corruzione. Si tratta di sfaccettature di uno stesso intreccio, quello del rapporto perverso e pervasivo tra mafia e politica, tra mafia ed economia, tra mafia e potere pubblico. Questo rapporto, come ha posto in luce la Commissione parlamentare antimafia, è aumentato e sta segnando in modo significativo anche questa legislatura. Esso, peraltro, è destinato ad aumentare ulteriormente se la politica e il Parlamento non correranno rapidamente ai ripari. La modifica del sistema elettorale attribuisce alle formazioni politiche, ancor più che in passato, una responsabilità nella scelta dei candidati, essendo caduto l’alibi che la responsabilità è degli elettori che scelgono gli eletti. Per questo motivo è importante che i partiti si dotino di un codice etico di autoregolamentazione, con il quale dovrebbero impegnarsi ad escludere, dalle liste dei candidati al Parlamento nazionale ed europeo, alle assemblee regionali ed ai consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, tutti coloro che siano stati condannati anche solo con sentenza di primo grado per una serie ben specificata e delimitata di delitti (tra i quali i reati di mafia, la corruzione, la concussione, la bancarotta fraudolenta, il falso in bilancio) e, per i reati più gravi, anche coloro che siano stati rinviati a giudizio, prescindendo dall’esito finale del giudizio. È difatti legittimo che la politica si tuteli direttamente, rendendosi autonoma dagli esiti giudiziari. Anche al di là dell’accertamento giudiziario di responsabilità penali, sono i partiti per primi che devono assicurare l’indipendenza e la moralità pubblica di ciascuno degli eletti. L’utilizzo del codice etico di autoregolamentazione porrebbe tutti i partiti in condizione di svolgere una funzione essenziale nel contrastare il rapporto mafia-politica, talvolta di immedesimazione altre volte mutuato da collusione e corruzione: selezionare adeguatamente la propria classe dirigente e determinare una scelta dei candidati libera dai continui tentativi di «condizionamento». In questo modo il codice etico di autoregolamentazione potrebbe rappresentare un tassello forte del percorso di riforma della politica: la responsabilità politica, in particolare, potrebbe recuperare terreno e diventare una vera e propria risorsa nella lotta alle mafie, alla corruzione, alla trasparenza nella pubblica amministrazione. La Commissione parlamentare antimafia, in questa legislatura, ha ritenuto di richiamare e approfondire in materia le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo, nel corso della XV legislatura, che avevano trovato sintesi, nella seduta del 3 aprile 2007, con l’adozione all’unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative. Quindi la Commissione, considerando la perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, nonché l’idoneità dello strumento allora adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati, ha approvato all’unanimità, in data 18 febbraio 2010, una relazione contenente un apposito codice di autoregolamentazione rivolto ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che vi aderiranno e concernente la formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Conseguentemente, mentre la Commissione antimafia sta approfondendo la tematica dei codici di autoregolamentazione, per poi sottoporre al Parlamento proposte normative in materia di assemblee elettive, si ritiene fin da ora di proporre misure di trasparenza nell’assunzione degli incarichi di Governo e per il conferimento di incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di falso in bilancio, falso in prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari

In un disegno di legge di contrasto alla corruzione è necessario prevedere una rivisitazione dei reati fiscali e societari, a partire dal falso in bilancio, perché si tratta di illeciti che consentono di risalire ai reati di corruzione. Questi ultimi, nelle loro espressioni più gravi o comunque nei casi in cui coinvolgono persone giuridiche, sono spesso preceduti o seguiti da reati che, tra l’altro, consentono una pregnante attività investigativa, quali la frode fiscale e il reato di false comunicazioni sociali. A prescindere dai casi più semplici di corruzione, dove la remunerazione del pubblico ufficiale o del terzo interviene in contanti e per somme di denaro di scarsa entità, vi sono almeno tre elementi su cui possono concentrarsi le attività di contrasto: la determinazione delle modalità con cui si è formata la provvista in denaro; l’individuazione del circuito finanziario attraverso il quale è stata veicolata verso il pubblico ufficiale o i suoi referenti l’utilità in denaro; la destinazione impressa dal destinatario alla somma in questione.

Ai fini che qui interessano occorre ricordare che vi è una prima fase in cui il denaro, per essere utilizzato con finalità illecite, viene spostato da una dimensione di legalità ad una di illegalità, di regola attraverso la commissione di reati di frode fiscale, falso in bilancio e appropriazione indebita aggravata. Segue, quindi, una fase nella quale il denaro viene ricollocato, in forme diverse, in una dimensione di legalità e a tale momento appartengono tutte le problematiche relative al riciclaggio e all’auto-riciclaggio. Partendo dai reati societari, vi è stato un indebolimento nel contrasto in sede penale che ha, conseguentemente, impedito di risalire a fatti di corruzione. È pertanto necessario mettere mano rapidamente ad alcune improcrastinabili modifiche normative, rivedendo innanzitutto la materia della corruzione nel settore pubblico, introducendo reati quali il traffico di influenze illecite e la corruzione nel settore privato ed analogamente – posto che chi vuole corrompere ha necessità di disporre di fondi neri – intervenendo sulla struttura dei reati fiscali e del falso in bilancio. Infatti, per effetto del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sono state ridotte le pene per il falso in bilancio, prevedendo soglie di non punibilità altissime e dando così vita ad una sorta di impunità per «modica quantità» di fondi neri; inoltre, e con conseguenze soprattutto per le società, il reato è stato reso perseguibile a querela di parte, querela che la parte offesa, creditore o azionista, difficilmente presenterà contro gli amministratori: il primo perché difficilmente a conoscenza del reato; il secondo perché di solito è lui stesso il mandante e il beneficiario del reato. La questione dell’insufficienza delle sanzioni attualmente stabilite in materia penale societaria – in conseguenza dell’azione liquidatoria svolta dalla maggioranza e dal Governo pro tempore della XIV legislatura mediante il sapiente combinato disposto del fulmineo decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e del titolo V della legge 28 dicembre 2005, n. 262 – è stata rilevata da più parti nel corso delle audizioni svoltesi nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui rapporti fra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio presso le Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato della Repubblica e Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati.

Infatti, per effetto di tali modifiche molti reati sono stati degradati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l’arresto), è stata ampiamente prevista la sola perseguibilità a querela ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale. Appare quindi evidente, anche a seguito delle vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l’esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo un inasprimento delle pene applicabili che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività. Le modifiche che si propongono in materia con il presente disegno di legge riproducono, con gli aggiustamenti nel frattempo resisi necessari per l’approvazione della citata legge n. 262 del 2005, la sostanza dell’atto Senato n. 759 della XV legislatura e costituiscono il doveroso seguito alla mozione sulla corruzione proposta e discussa in Senato in questa legislatura dal Partito democratico.

Misure in materia di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale

Con le disposizioni contenute in un apposito articolo si intendono ripristinare una serie di norme di lotta all’evasione e all’elusione fiscale abrogate nel corso dell’attuale legislatura, non solo per garantire il buon andamento del gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione, ma per ribadire ai contribuenti che la strada dell’evasione non è il percorso migliore per abbattere il proprio carico fiscale. Inoltre il ripristino della normativa risponde a quella esigenza di trasparenza che rafforza la lotta alla illegalità e, unitamente alle disposizioni in materia di falso in bilancio, consente un miglior contrasto al sistema della corruzione.

Modifiche all’articolo 354 del codice penale. Astensione dagli incanti

La disposizione è conseguente alle modifiche recentemente introdotte dal Parlamento agli articoli 353 e 353-bis dello stesso codice e a quelle che si propongono con il presente disegno di legge in materia di corruzione, traffico di influenza e corruzione nel settore privato.

Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio

I reati di corruzione richiedono generalmente la disponibilità di somme di denaro, talora considerevoli, gestite extra-contabilmente dalle imprese, e più in generale la possibilità di rilevanti movimenti di denaro contante senza particolari controlli. Il pubblico ufficiale corrotto, che riceve tali disponibilità illecite, può occultarle o reinvestirle senza rischi ulteriori, poiché nel nostro ordinamento non è sanzionata la condotta di chi «ripulisce» o «investe» i proventi illeciti di un reato di cui è responsabile. Ciò rende ancora più complesse le indagini anche patrimoniali per i fatti di corruzione e impedisce la confisca dei proventi del reato.

Con questa modifica normativa si intende colmare una lacuna del nostro sistema penale, in materia di delitti contro il patrimonio (e oggi contro l’ordine economico), al fine di potenziare e rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato e ai reati contro la pubblica amministrazione, conformando al contempo il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia (in particolare, direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006), nonché nella Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Come noto, infatti, il riciclaggio e il cosiddetto autoriciclaggio costituiscono alcuni dei principali canali di impiego dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione, canali attraverso i quali le associazioni criminali, e non solo, occultano la provenienza delittuosa delle loro risorse e dai quali, soprattutto, traggono mezzi economici per potenziare la loro azione illegale.

Con le modifiche introdotte nel disegno di legge si intende, quindi, procedere ad una integrazione della normativa italiana in materia, in modo che la stessa, in linea con le legislazioni di altri Paesi e con le direttive europee, tenga conto dell’autonomo carattere offensivo dei procedimenti di investimento, prevalentemente nei mercati finanziari, del denaro di provenienza illecita, spesso espressione o supporto del crimine organizzato e di gravi fatti di corruzione.

Modifiche all’articolo 416-ter del codice penale. Scambio elettorale politico-mafioso

La criminalità organizzata costituisce oggi uno dei problemi della cui soluzione occorre farsi carico con assoluta priorità, anche per evitare che costituisca uno degli ostacoli principali allo sviluppo di molte regioni, soprattutto, ma non solo, quelle meridionali, del nostro Paese. Nonostante i pur numerosi provvedimenti ablativi disposti in relazione a beni riconducibili a tali organizzazioni, esse sono in grado di disporre tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori dell’economia e della politica, infiltrandosi in profondità nel tessuto sociale. A tal fine le mafie hanno sempre più bisogno di imprenditori, politici, magistrati, avvocati, professionisti, che ne consentano lo sviluppo, il proliferare. In questo senso si parla di «borghesia mafiosa», termine riferito a una parte della classe dirigente del nostro Paese collusa con la mafia o corrotta dalla stessa, che permette alla mafia di infiltrarsi nell’economia e nella politica.

In un recente documento i vescovi italiani hanno sottolineato come la mafia «non può e non deve dettare i tempi e i ritmi dell’economia e della politica meridionali, diventando il luogo privilegiato di ogni tipo di intermediazione e mettendo in crisi il sistema democratico del Paese, perché il controllo malavitoso del territorio porta di fatto a una forte limitazione, se non addirittura all’esautoramento, dell’autorità dello Stato e degli enti pubblici»; tutto ciò favorisce «l’incremento della corruzione, della collusione e della concussione, alterando il mercato del lavoro, manipolando gli appalti, interferendo nelle scelte urbanistiche e nel sistema delle autorizzazioni e concessioni, contaminando così l’intero territorio nazionale».

La disposizione che si propone intende contribuire a spezzare il rapporto corruttivo tra mafia e politica, affrontando una questione cruciale, quale quella della sfera di applicazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, mediante una nuova formulazione dell’articolo 416-ter del codice penale. Con tale proposta modificativa si intende, pertanto, estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’articolo 416-bis e, soprattutto, prevedere che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di «qualunque altra utilità» ovvero la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa» possano rientrare tra le finalità del delitto. In tal modo l’oggetto dello scambio potrà superare la semplice dazione di denaro in cambio dei voti e conferire maggior concretezza alla disposizione in questione.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni

La corruzione è un reato con una cifra nera molto elevata. Si definisce cifra nera la differenza fra il numero di reati commessi e quelli risultanti dalle statistiche giudiziarie. Essa varia a seconda di molti fattori, fra i quali il tipo di reato ed il contesto in cui viene commesso. La cifra nera della corruzione dipende dal fatto che trattasi di un reato a vittima diffusa (nel quale nessuno percepisce di essere stato danneggiato direttamente); dal fatto che, normalmente, viene commesso in assenza di testimoni, posto che raramente viene perpetrato in presenza di soggetti estranei; e dalla circostanza, infine, che corrotti e corruttori hanno un convergente interesse al silenzio. Pertanto la corruzione non viene quasi mai denunciata e si scopre solo svolgendo indagini complesse, di regola su altri reati, che richiedono il ricorso a strumenti sofisticati di indagine. La disposizione che si propone ha la finalità di potenziare lo strumento delle intercettazioni (telefoniche, telematiche, ambientali) nell’ambito di procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, confidando nella desistenza da parte del Governo e della maggioranza da ogni proposta tesa a restringerne ambito, durata, presupposti di ammissibilità e di utilizzabilità anche in altri procedimenti, nonché da ogni progetto di riforma volto ad ostacolare l’accertamento dei reati o a limitare i poteri cognitori del giudice.

 

( ) (1)Avente per oggetto la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio in attuazione della suddetta Convenzione».

(  ) (2)d’iniziativa dei senatori Finocchiaro, Della Monica, D’Ambrosio, Zanda, Casson, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Marcenaro, Adamo, Ceccanti, Incostante, De Sena e Serra, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione».

(   ) (3)È intervenuta in tale contesto, il 20 maggio 2010, una decisione del Presidente del Senato a supporto di tale impostazione.

(    ) (4)D’iniziativa dei senatori Finocchiaro, Della Monica, D’Ambrosio, Zanda, Casson, Latorre, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati, Marcenaro, Adamo, Ceccanti, Incostante, De Sena e Serra.

(     ) (5)Mozione presentata dai senatori Finocchiaro, Della Monica, Agostini, Lusi, D’Ambrosio, Zanda, Latorre, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Maritati.

(      ) (6)Recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».

(       ) (7)Recante «Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace», presentato al Senato il 10 marzo 2009.

(        ) (8)Recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» approvato dal Senato il 20 gennaio 2010 con l’imposizione del voto di fiducia, e successivamente modificato dalla Camera e trasmesso al Senato con il nuovo titolo «Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo».

 

 


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314,», le parole: «317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322» e dopo la parola: «501-bis,» è inserita la seguente: «629,»;

b) all’articolo 32-quinquies, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629»;

c) all’articolo 314:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

d) gli articoli 317, 317-bis, 318, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

e) l’articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti ai commi che precedono importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

f) l’articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis. - (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio appartiene ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, impregiudicato restando il diritto al risarcimento del danno»;

g) l’articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti indicati nell’articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi precedenti si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui ai commi che precedono importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

h) l’articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all’articolo 319 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’articolo 319, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all’articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall’articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall’articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall’articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all’articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall’articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

i) all’articolo 322-ter:

1) nel primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter», le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse e dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o profitto»;

2) nel secondo comma, le parole: «anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma» sono soppresse;

l) l’articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. – (Circostanze attenuanti comuni e speciali). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i fatti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi»;

m) nel libro II, titolo II, capo I, dopo l’articolo 335-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell’Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ovvero se il fatto è commesso nell’ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.225»;

n) l’articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali»;

o) all’articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

p) all’articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

q) all’articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso in una dichiarazione rilevante agli effetti delle circostanze di cui all’articolo 323-bis, secondo comma»;

r) dopo l’articolo 513-bis è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell’esercizio di un’attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sè o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro ad altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all’ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell’ambito dell’attività dell’ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell’esercizio di un’attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o l’altra utilità di cui al primo comma.

Per i fatti di cui al presente articolo, nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà»;

s) all’articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

 

 

 

Art. 2.

(Modifica all’articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma».

 

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346, 513-ter»;

b) al comma 2-bis, le parole: «318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346 e 629, terzo comma».

 

Art. 4.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione), 346 (traffico di influenze illecite), 513-ter (corruzione nel settore privato) e 629 (estorsione)»;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346, 513-ter e 629».

 

Art. 5.

(Modifica all’articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n.97)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma».

 

Art. 6.

(Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, 346, quarto comma, e 629, terzo comma».

 

Art. 7.

(Modifica all’articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n.89)

1. All’articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n.89, e successive modificazioni, le parole: «concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa, calunnia ed estorsione».

 

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

5. In relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 del codice penale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all’articolo 5, comma 1, fornisca all’autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

b) all’articolo 25-bis.1:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all’articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), è diminuita fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all’articolo 5, comma 1, fornisca all’autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

Art. 9.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l’occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o d’irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell’esercizio dell’azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

 

Art. 10.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell’ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all’articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o di applicazione di pena per il medesimo reato.

3. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l’ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

 

Art. 11.

(Autorità nazionale anti-corruzione)

1. All’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;

b) al comma 6-bis, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

2. L’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n.116, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Autorità nazionale anti-corruzione).1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell’attività».

3. L’Alto Commissario istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».

 

Art. 12.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile in materia di grandi eventi. Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei conti)

1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, il comma 5 è abrogato.

2. All’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152, al comma 2, le parole: «e l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».

3. All’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».

4. L’articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, è abrogato.

 

Art. 13.

(Banca dati presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 5, è istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture una banca dati – anagrafe unica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli».

 

Art. 14.

(Risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati)

1. Dopo l’articolo 135 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis. – (Risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamento di responsabilità in materia di corruzione ed altri gravi reati). 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, primo comma, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 513-ter, 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

 

Art. 15.

(Divieto di arbitrato)

1. È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2.

 

Art. 16.

(Disposizioni relative

ai magistrati amministrativi)

1. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell’articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n.186, sono assegnati in via esclusiva all’esercizio delle funzioni consultive per almeno otto anni dalla nomina. Per tale periodo è loro vietata l’assunzione o comunque l’autorizzazione per qualsiasi incarico, anche a titolo gratuito, da parte di pubbliche amministrazioni.

 

 

 

Art. 17.

(Disposizioni sugli arbitrati e sugli altri incarichi vietati ai magistrati e ai soggetti assimilabili)

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull’esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) l’assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

 

Art. 18.

(Misure di trasparenza nell’assunzione

di incarichi di governo)

1. Per l’assunzione di incarichi di governo, gli interessati devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l’amministrazione della giustizia, che importi l’interdizione dai pubblici uffici;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

3) per il delitto previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356;

4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203;

b) che non siano stati destinatari di:

1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575;

2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n.575;

c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

 

Art. 19.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

a) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva:

1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l’amministrazione della giustizia;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

3) per il delitto previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356;

4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203;

b) coloro che siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575;

c) coloro che siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n.575;

d) coloro che siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Alla violazione del divieto di cui al comma 1 consegue la decadenza dall’incarico per chi lo abbia ricevuto e l’illecito disciplinare per il responsabile del procedimento.

 

 

 

 

 

Art. 20.

(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in materia di falso in bilancio, falso in prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2621 è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

b) l’articolo 2622 è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

c) l’articolo 2625 è sostituito dal seguente:

«Art. 2625. – (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni».

2. L’articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

«Art. 173-bis. – (Falso in prospetto).1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3. All’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: «e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse.

 

Art. 21.

(Misure in materia di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129;

b) il comma 3 dell’articolo 32 e il comma 3 dell’articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell’articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n.74;

c) il comma 4-bis dell’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

d) i commi da 30 a 32 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) i commi da 363 a 366 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

 

Art. 22.

(Modifica dell’articolo 354 del codice penale, in materia di astensione dagli incanti)

1. L’articolo 354 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 354. – (Astensione dagli incanti). – Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo 353, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 353.

Nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi».

 

Art. 23.

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoricicIaggio)

1. All’articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse.

2. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

 

Art. 24.

(Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».

 

Art. 25.

(Modifiche agli articoli 267 e 275 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 266, comma 1, lettera b), l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

2. Al comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 322 del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis del medesimo codice».

 

Art. 26.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 27.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2346

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ZANDA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2010

 

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Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

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Onorevoli Senatori. – Il fenomeno della corruzione è in continua espansione nel nostro Paese ed è stato riportato all’attenzione dell’opinione pubblica grazie alle recenti ed importanti inchieste della magistratura. Il senatore proponente ha già sottoscritto il disegno di legge atto Senato n. 2174, presentato a prima firma dalla senatrice Finocchiaro (recante norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all’assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati) ed espressamente diretto a rendere più efficace l’azione di contrasto e di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

La dimensione e la gravità dei fatti emersi dalle recenti indagini giudiziarie non hanno, ancora, sollecitato una debita attenzione di tutte le forze politiche, tale da vederle protagoniste di un dibattito pubblico diffuso, orientato ad affermare un maggiore rigore nell’azione amministrativa e ad adottare efficaci contromisure sul piano legislativo. Un atteggiamento, questo, che lascia nel disorientamento larghe fasce dell’opinione pubblica italiana, alimentando un sentimento di sfiducia verso le stesse istituzioni rappresentative che vengono viste, in alcuni casi, come incapaci o peggio non intenzionate a combattere i gravissimi fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione.

In questa situazione merita attenzione il contributo che «Il Fatto quotidiano» ha offerto alla discussione parlamentare, mediante la pubblicazione di un progetto di legge presentato sulle pagine del giornale dell’11 settembre 2010. L’iniziativa è stata condivisa da esponenti di varie forze politiche. Essa contiene norme e principi simili a quelli contenuti nel disegno di legge atto Senato n.2174, proposto dal Partito democratico, e norme ulteriori in particolare sui temi dell’auto-riciclaggio e del falso in bilancio.

Il presente disegno di legge contiene tali ulteriori due proposte per arricchire il dibattito parlamentare e al fine di perseguire e combattere la corruzione nella pubblica amministrazione con la necessaria efficacia.

 


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all’articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

 

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2621 è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»;

b) l’articolo 2622 è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni.»;

c) dopo l’articolo 2622 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà.

Art. 2622-ter. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni.

Art. 2622-quater. - (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione). – Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall’ammontare degli elementi sottratti al reddito».

 

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

245a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

martedì28 luglio 2009

 

 

Presidenza del vicepresidente CHITI

 

 


 

Allegato B

 

Petizioni, annunzio

 

Sono state presentate le seguenti petizioni:

(omissis)

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

(omissis)

azioni di contrasto ai fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione (Petizione n. 825);

(omissis)

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

357a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì13 aprile 2010

 

 

Presidenza del presidente SCHIFANI,

indi della vice presidente BONINO

e del vice presidente NANIA

 

 


 

Allegato B

 

Petizioni, annunzio

 

Sono state presentate le seguenti petizioni:

(omissis)

il signor Alessandro Rocchi, di Roma, chiede:

 

interventi volti a contrastare la corruzione nelle varie articolazioni della Pubblica Amministrazione (Petizione n. 1121);

(omissis)

 

 


 

Esame in sede referente

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

(Affari Costituzionali)

(Giustizia)

 

 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010

73ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono il ministro della giustizia Alfano e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher. 

 

 La seduta inizia alle ore 13,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(Esame congiunto e rinvio)

 

 Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) ricorda la necessità di verificare in sede di Uffici di Presidenza riuniti e, quindi, presso la Presidenza del Senato, la procedura più opportuna per l'esame del disegno di legge n. 2156, strettamente connesso ai disegni di legge di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione (Atti Senato n. 850 e n. 2058), ora all'esame delle Commissioni riunite giustizia e affari esteri. Ricorda, in proposito, che altri disegni di legge in titolo, il n. 2164 e il n. 2174, d'iniziativa quest'ultimo della senatrice Finocchiaro e di altri senatori del suo Gruppo, vertono sulla stessa materia dei citati disegni di legge n. 850 e n. 2050, ad esclusione del dispositivo di autorizzazione alla ratifica.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che tale questione è emersa anche nel corso della seduta delle Commissioni 2a e 3a riunite di stamane. In quella sede, nel rilevare come i disegni di legge nn. 850 e 2058 di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione coincidano, salvo che per le norme di ratifica in senso stretto, nel merito con i disegni di legge nn. 2164 e 2174, assegnati alle Commissioni 1a e 2a, è emersa l'esigenza di decidere in quale delle due sedi e con quali modalità portare avanti l'esame delle norme penali per il contrasto della corruzione.

 

Il senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut), nel concordare con i rilievi formulati dal senatore Bianco, fa presente che la Conferenza dei Capigruppo ha sollecitato la conclusione dell'esame dei provvedimenti di ratifica al fine di un tempestivo inserimento degli stessi nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che l'esame delle norme di natura penale per il contrasto della corruzione debba essere svolto nell'ambito della trattazione dei disegni di legge nn. 850 e 2058 assegnati alle Commissioni 2a e 3a riunite.

 

 Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (PdL) illustra l'articolo 1 del disegno di legge n. 2156, che prevede la predisposizione del piano nazionale anticorruzione, in attuazione della convenzione ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4. A tal fine è istituito un Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti della pubblica amministrazione che cura l'analisi dei fenomeni corruttivi.

 L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che la trasparenza amministrativa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e rafforza gli strumenti a disposizione delle amministrazioni per assicurare tale scopo; in particolare si stabilisce l'obbligo di rendere noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione di istanze e per la richiesta di informazioni da parte dei cittadini sui provvedimenti e procedimenti che li riguardano.

 L'articolo 3 reca misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici, in particolare l'istituzione di una banca dati nazionale dei contratti pubblici, mentre l'articolo 4 è diretto a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e a garantire maggiore certezza pubblica all'azione amministrativa: vi si prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella banca dati nazionale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare.

 L'articolo 5 prevede l'istituzione presso ogni prefettura di un elenco di fornitori e di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso e la verifica periodica circa la perdurante insussistenza di quel rischio. L'articolo 6, al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e gestione amministrativa, affida agli amministratori degli enti usuari il compito di dichiarare le opere, i servizi e le forniture da considerare segreti o che devono essere eseguiti con speciali misure di sicurezza.

L'articolo 7 apporta una serie di modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Stabilisce anzitutto che è sempre richiesto il parere del responsabile di ragioneria o del segretario dell'ente in merito alla regolarità contabile delle proposte di deliberazione, salvo gli atti di mero indirizzo. Inoltre, indica gli obiettivi dei controlli interni che gli enti locali predispongono nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, secondo il principio della distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione, e introduce alcune novelle che disciplinano il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i controlli sulle società partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi, nonché il controllo di gestione.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del cosiddetto "fallimento politico": si stabilisce che i responsabili siano temporaneamente incandidabili per cariche elettive locali o nazionali e si dispone un ampliamento dei casi di scioglimento delle assemblee locali qualora non sia deliberato il dissesto finanziario. Infine, l'articolo 10 apporta modifiche alle leggi elettorali, introducendo ulteriori condizioni di ineleggibilità all'ufficio di deputato e di senatore a seguito dell'accertamento della responsabilità per delitti di corruzione.

 

Il relatore per la 2a Commissione, senatore BALBONI(PdL), riferisce sui provvedimenti in titolo, soffermandosi dapprima sul disegno di legge n. 2156. Nel dar conto delle norme di rilievo per la Commissione giustizia, illustra l’articolo 12, il quale contiene modifiche al codice penale, che aggravano le pene per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tali modifiche mirano a rafforzare l’efficacia dissuasiva delle norme penali e ad agevolare la repressione di fenomeni criminali che hanno un profondo disvalore sociale. Più nel dettaglio l'articolo prevede per i reati in questione un generale inasprimento del quadro sanzionatorio.

In secondo luogo, si sofferma sulla lettera i) dell’articolo 12,la quale prevede una nuova circostanza aggravante, destinata ad operare nei confronti del solo pubblico ufficiale, e che inasprisce ulteriormente le pene, aumentandole fino ad un terzo, in presenza di due presupposti: che il funzionario pubblico abbia compiuto atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione o che i fatti siano commessi per far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2164, il quale ridisegna il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, da un lato, razionalizzando la normativa vigente e, dall'altro, conferendo rilevanza ad alcune condotte emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione.

Si sofferma in particolare sull'articolo 11, il quale sancisce le cause ostative all'assunzione delle cariche di Governo per coloro nei cui confronti sia stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Riferisce poi sul contenuto del disegno di legge n. 2168, di iniziativa del senatore D'Alia, il quale tende, da un lato, a rendere più efficace l'azione di contrasto e prevenzione della corruzione e, dall'altro, ad introdurre norme di trasparenza nella vita pubblica e nell'esercizio della pubblica funzione. Si sofferma in particolare sulle norme di cui al titolo V il quale reca disposizioni in materia penale per il contrasto ai fenomeni di corruzione.

Conclude soffermandosi brevemente sul disegno di legge n. 2174, sul cui testo, disponibile peraltro solo in bozza, si riserva nel prosieguo dell'esame, di svolgere ulteriori rilievi.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda con il senatore Li Gotti nel ritenere che sia più opportuno procedere allo stralcio delle norme di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 2156, onde si consenta l'esame di tali disposizioni nell'ambito della trattazione dei disegni di legge nn. 850 e 2058 di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione.

 

 Il senatore CASSON (PD) ritiene che anche laddove si dovesse procedere allo stralcio delle norme di cui all'articolo 12 ciò non dovrebbe far comunque venir meno la competenza delle Commissioni riunite 1a e 2a, tenuto conto che anche alcune disposizioni, ad esempio quelle di cui all'articolo 11, afferiscono a profili di rilievo della Commissione giustizia.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) osserva che ai fini di una corretta valutazione della procedura da seguire per l'esame del disegno di legge è opportuno tenere conto della stretta connessione tra la definizione delle sanzioni penali e le misure per assicurare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione. A suo avviso, pertanto, dovrebbe essere confermata la competenza delle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali, salve le disposizioni che prevedono la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione, che resterebbero di competenza delle Commissioni riunite giustizia e affari esteri.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) insiste affinché le norme di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 2156 siano stralciate e esaminate insieme ai disegni di legge assegnati alle Commissioni riunite 2a e 3a. A ben vedere infatti la ratifica della Convenzione di Strasburgo è destinata a determinare significative modifiche dell'ordinamento in materia di contrasto della corruzione. Per tale ragione l'articolo 12, ove esaminato dopo la ratifica della Convenzione, porrebbe problemi di coerenza sistematica.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) ritiene che i profili penalistici del disegno di legge n. 2156 dovrebbero essere affrontati in sede d'esame dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, mentre dovrebbe essere rimesso all'esame delle Commissioni riunite 1a e 2a la trattazione di tutte quelle misure non strettamente di diritto penale che si possono ricondurre al piano nazionale anticorruzione.

 

 Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI osserva che le Commissioni riunite devono rimettersi alla decisione che sarà assunta dalla Presidenza del Senato in merito alla procedura da seguire per l'esame dei provvedimenti recanti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, non potendo intervenire in questa sede sulle disposizioni relative all'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 14,30

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2010

74ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

 

Il presidente BERSELLI dà conto della lettera del Presidente del Senato con la quale, in risposta alla missiva da lui inviata lo scorso 12 maggio insieme al presidente della 1a Commissione Vizzini a seguito della discussione svolta nelle Commissioni riunite del giorno precedente, si pronuncia sulla questione concernente l'esigenza di coordinare l'esame dei disegni di legge in materia di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione, deferiti alle Commissioni 1a e 2a riunite, con quello dei disegni di legge di ratifica della convenzione di Strasburgo, assegnati alle Commissioni 2a e 3a riunite. Il Presidente del Senato, nel prendere atto delle ipotesi di soluzione emerse nel corso della discussione presso le Commissioni 1a e 2a riunite, ritiene preferibile che le Commissioni giustizia e affari esteri procedano alla sola approvazione dello strumento di ratifica della Convenzione e che l'esame di tutte le norme di carattere penale nonché quelle di natura ordinamentale sia portato avanti dalle Commissioni 1a e 2a riunite.

 Seguono interventi sull'ordine dei lavori.

Il senatore CASSON (PD) evidenzia la contraddittorietà degli interventi legislativi del Governo, il quale, da un lato, con il disegno di legge n. 2156 tende ad introdurre misure volte a contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione e, dall'altro, con il disegno di legge n. 1611, indebolisce l'attività di indagine per tali reati, limitando le possibilità di ricorso allo strumento delle intercettazioni. Ricorda inoltre come nel corso dell'esame, presso la Commissione giustizia, del provvedimento da ultimo richiamato, siano stati respinti gli emendamenti dell'opposizione con i quali si intendeva ampliare i termini di durata massima delle indagini preliminari anche per i casi riguardanti i delitti di corruzione.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) sottolinea come il disegno di legge n. 2168, d'iniziativa del senatore D'Alia, congiunto all'esame del disegno di legge n. 2156, rechi, fra l'altro, modifiche all'articolo 267 del codice di rito ampliando le possibilità di ricorso alle intercettazioni per le indagini relative ai reti contro la pubblica amministrazione.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), avendo sostenuto l'opportunità dell'assegnazione del provvedimento in esame alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, esprime soddisfazione per la decisione del Presidente del Senato. Eventuali casi di sovrapposizione o di contraddizione rispetto ad altri disegni di legge, come quello sul regime delle intercettazioni, potranno essere risolti durante l'iter. L'esame contestuale a suo avviso potrà rivelarsi vantaggioso, in quanto consentirà di dare un segnale coerente all'opinione pubblica sia per quanto riguarda l'equilibrio dei diritti costituzionali coinvolti sia in termini di efficacia degli strumenti per il contrasto della corruzione.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), nel prendere atto della indicazione del Presidente del Senato, ritiene che la soluzione prospettata non risolva in concreto il problema del coordinamento sostanziale dei disegni di legge all'esame delle Commissioni 1a e 2a riunite con quelli di ratifica della Convenzione di Strasburgo. Ciò in quanto il disegno di legge n. 2156 introduce norme in materia di contrasto della corruzione che sembrano prescindere dalle misure imposte dalla Convenzione di Strasburgo. Per tale ragione ritiene necessario che si proceda prima alla ratifica del Trattato suddetto e solo successivamente alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge deferiti alle Commissioni 1a e 2a riunite.

Si associa il senatore CASSON(PD).

Il presidente BERSELLI, dopo avere sottolineato come non sussista alcun rapporto di pregiudizialità fra i disegni di legge di ratifica e quelli deferiti alle Commissioni 1a e 2a riunite, fa presente che sono pervenute alla Presidenza una serie di richieste di audizione, alle quali si intende dare seguito, al termine della discussione generale.

 

E' quindi aperta la discussione generale.

 

Prende la parola il senatore D'AMBROSIO(PD), il quale esprime preliminarmente apprezzamento per la presenza del ministro Calderoli, quanto mai necessaria considerando che con il disegno di legge n. 2156 si introducono misure di modificazione e di trasparenza anche in materia di procedure di gara per gli appalti pubblici. Nel merito, tuttavia, ritiene deludenti le disposizioni relative agli appalti, materia nella quale, come dimostrano recenti fatti di cronaca, si registrano frequentemente casi di corruzione. Si sofferma poi criticamente sulle disposizioni in materia di controlli.

Svolge quindi ampie considerazioni sul reato di corruzione, il quale essendo una fattispecie a concorso necessario, risulta difficilmente perseguibile. Un indubbio vulnus all'attività di indagine per reati di corruzione sarebbe inflitto dalle disposizioni del disegno di legge in materia di intercettazioni, ancora all'esame della Commissione giustizia.

Dopo aver sottolineato come la diffusione di fenomeni di corruzione sia fonte, come dimostra l'esperienza della Grecia, di inefficienze sul piano economico e di distorsioni della concorrenza che incidono sullo sviluppo produttivo, ricorda la vicenda giudiziaria italiana nota come "Mani pulite". Al riguardo ricorda come l'avvio delle indagini sia stato reso possibile solo successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito del 1988, con il quale è stato soppresso l'obbligo di preventiva comunicazione dell'informazione di garanzia all'indagato. Affronta poi la questione relativa alla necessità di rivedere complessivamente la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'unificazione del reato di concussione e quello di corruzione. Segnala al riguardo come in alcuni ordinamenti stranieri, la semplice dazione di denaro, a qualunque titolo, in favore di un soggetto che svolge un pubblico ufficio, configuri il reato di corruzione. Le difficoltà di perseguire i reati di corruzione sono state aggravate anche dalla riduzione dei termini di prescrizione, e lo sarebbero ancora dalle forme anticipate di estinzione del reato previste nel disegno di legge sul cosiddetto processo breve. Conclude osservando come la diffusione di fenomeni di corruzione tenda a favorire indirettamente anche lo sviluppo della criminalità organizzata.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,25.

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2010

75ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

indi del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che sono pervenute alla Presidenza le richieste di audizione dei Presidenti dell'autorità garante dei lavori pubblici e dell'associazione dei costruttori. Le Commissioni riunite potranno svolgere tali audizioni al termine della discussione generale.

 

 Il senatore BIANCO (PD) l'esigenza di accelerare l'iter del provvedimento e di introdurre norme efficaci per contrastare i fenomeni di corruzione. Nel condividere la proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, invita a considerare anche la possibilità di fissare fin da ora un termine per la presentazione degli emendamenti. Al termine della discussione generale potrà svolgersi un limitato numero di audizioni, di particolare significato, per favorire il dovuto approfondimento delle disposizioni. A tal fine suggerisce di invitare i rappresentanti della Confindustria, il Procuratore nazionale antimafia, il Governatore della Banca d'Italia e il Presidente della Commissione per la valutazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione.

 

 Intervenendo nella discussione generale, la senatrice ADAMO (PD) ricorda che le iniziative legislative in titolo rappresentano la risposta ai recenti episodi di corruzione che hanno coinvolto autorevoli funzionari della Protezione Civile. Peraltro, il disegno di legge n. 2156 è stato oggetto di un dibattito serrato da parte dei Gruppi politici di maggioranza e del Governo e, a suo avviso, denota la frettolosità con cui è stato redatto. Esso appare carente ai fini del contrasto alla corruzione, che richiede misure coerenti, che privilegino l'azione preventiva, piuttosto che un inasprimento delle sanzioni penali.

 L'urgenza del provvedimento è resa più evidente dalla crisi finanziaria scaturita dalla situazione dei conti pubblici della Grecia e dalla maggiore consapevolezza circa la condizione allarmante dell'Italia: i maggiori costi che derivano dai fenomeni di corruzione, infatti, si riflettono direttamente sul debito pubblico e, in definitiva, sulla pressione fiscale cui sono sottoposti i cittadini.

 Ai fini del contrasto della corruzione, ritiene che assumano un rilievo negativo le disposizioni dirette a limitare le intercettazioni, così come le norme che hanno depenalizzato il reato di falso in bilancio, considerato che si tratta di comportamenti che riguardano non solo i funzionari pubblici ma le aziende fornitrici nazionali e internazionali. Un effetto contrario alle esigenze della lotta alla corruzione scaturisce anche dalla recente introduzione di norme che riducono i termini di prescrizione per alcuni importanti reati contro la pubblica amministrazione.

 Infine, ritiene che alcune norme rimarrebbero prive di efficacia se non fossero supportate da un adeguato finanziamento e ribadisce la necessità di riconoscere piena autonomia dal Governo per gli enti preposti al monitoraggio e al controllo preventivo contro la corruzione.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene in discussione generale soffermandosi sul disegno di legge governativo, ed in particolare sulle norme in materia di trasparenza dell'azione amministrativa. Al riguardo sottolinea come gli obblighi di pubblicità per alcuni procedimenti "sensibili", seppur condivisibili in linea generale, appaiano in sostanza insufficienti. A ben vedere infatti tali misure non risultano quasi mai autoapplicative, ma rinviano per la loro operatività a successivi provvedimenti. Molte norme, poi, oltre a richiamare disposizioni già presenti in altre leggi vigenti, non sono supportate da adeguati stanziamenti finanziari. Infine critica la mancata abrogazione delle norme che parificano i grandi eventi alle emergenze, e che sottraggono i relativi appalti al vaglio preventivo della corte dei conti.

Si sofferma poi sulle norme relative all'incandidabilità. Al riguardo, rileva come l'estensione delle cause di incandidabilità per gli enti locali sia in realtà molto parziale, in quanto riguarda reati per i quali già oggi è prevista l'interdizione dai pubblici uffici. Analoghe perplessità destano le norme relative alle cause di ineleggibilità parlamentare, le quali, in linea generale, appaiono meno rigide di quelle previste dal codice etico del Partito Democratico, e dal codice di regolamentazione dei partiti votato dalla Commissione antimafia.

 Per quanto riguarda le norme di carattere penale, osserva come il disegno di legge governativo rechi un aumento delle pene previste per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tale aumento, oltre ad interessare in linea generale i soli minimi, appare marginale. Al riguardo, lamenta la mancanza di una revisione strutturale dei reati in questione; di misure processuali efficaci; di aggravanti ad hoc per i casi in cui questi reati siano commessi nell'ambito delle procedure di emergenza; dell'estensione della confisca al profitto del reato; nonché infine della incriminazione del reato di corruzione tra privati. Svolge quindi talune considerazioni sulla necessità di dare adeguato seguito agli obblighi assunti dal nostro Paese anche in sede internazionale, alla luce della Convenzione ONU sulla corruzione recentemente ratificata. Si augura infine che possano trovare seguito le norme del disegno di legge di iniziativa del senatore D'Alia, con le quali si interviene in materia di intercettazioni. A ben vedere, infatti, il disegno di legge n. 1611 recentemente licenziato dalla Commissione giustizia reca misure che di fatto indeboliscono l'efficacia di tale importante mezzo di ricerca della prova anche per il perseguimento dei reati di corruzione.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) apprezza le misure contenute nei disegni di legge in esame, dirette a contrastare i fenomeni di corruzione sotto il profilo istituzionale, penale e amministrativo, e giudica equilibrata la decisione di mantenere nella competenza delle Commissioni riunite 1a e 2a le disposizioni contenute in altri disegni di legge volte ad adeguare l'ordinamento alle norme contro la corruzione approvate in sede internazionale, salva la ratifica che sarà trattata presso le Commissioni riunite 2a e 3a.

 Ricorda che presso la Camera dei deputati si sta esaminando il provvedimento di semplificazione, il cui scopo è soprattutto di snellire il sistema burocratico e gli adempimenti, per ridurre la necessità di interlocuzione dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione. Una maggiore trasparenza degli atti della pubblica amministrazione potrà essere assicurata anche attraverso l'efficiente utilizzo delle banche dati informatiche.

 Con riguardo alla proposta di istituire presso le Prefetture un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, sottolinea la necessità di un continuo aggiornamento delle liste, soprattutto per quanto concerne le società, visto che possono determinarsi frequenti e considerevoli mutamenti nella loro struttura. In proposito, sottolinea l'opportunità di invitare le autorità politiche che hanno operato nella fase emergenziale e nella prima ricostruzione dopo il terremoto a L'Aquila, che hanno potuto verificare sul campo la validità di alcune procedure innovative. A proposito della tracciabilità dei pagamenti, ritiene opportuno che sia estesa alla cessione di aziende e società, anche a responsabilità limitata.

Ritiene opportuno riconsiderare il sistema dei controlli degli atti degli enti locali, che potrebbe limitarsi a una verifica della legittimità - che a suo avviso non sarebbe impedita dalla riforma del Titolo V - ovvero estendersi a un monitoraggio dei contratti, utile agli enti locali in funzione di verifica preventiva della loro attività; in proposito, nota che i Gruppi di opposizione nelle Assemblee degli enti locali non dispongono di strumenti adeguati per individuare eventuali violazioni di norme legislative e regolamentari.

 Con riferimento all'articolo 9 (fallimento politico) del disegno di legge n. 2156, desta perplessità la forma di una delega legislativa, considerato che alcuni dei criteri e princìpi direttivi indicati sono già attuati in disposizioni di legge ordinaria. In particolare, esprime riserve sulla delega a legiferare in tema di incandidabilità, che rientra nella materia elettorale.

 Infine, evidenzia alcuni errori nella redazione del testo che potranno essere corretti durante l'iter.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2010

76ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello, per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,15.

 

 IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) sottolinea l'opportunità di acquisire informazioni a proposito dell'effettivo funzionamento delle procedure che prevedono l'istituzione di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, adottate in occasione degli interventi di ricostruzione a L'Aquila a seguito degli eventi calamitosi dello scorso anno.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente che nella seduta antimeridiana di oggi delle Commissioni 2a e 3a riunite si è convenuto, nonostante la propria contrarietà, di procedere all'esame parallelo dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione e di quelli deferiti alle Commissioni 1a e 2a riunite. Si è altresì stabilito in quella sede di fissare per il 29 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di ratifica.

 

 Il presidente BERSELLI, nel prendere atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Fissa poi per martedì 22 giugno alle ore 18 il termine per indicare i soggetti dei quali si intende richiedere l'audizione.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 14,40.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2010

79ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,50.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

 

Il presidente BERSELLI fissa per lunedì 27 settembre 2010, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2010

184ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente BERSELLI avverte che l'audizione informale del procuratore Davigo, richiesta per questa settimana dal Gruppo del Partito democratico nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di contrasto alla corruzione, non potrà avere luogo per impegni personali dell'audito.

 (omissis)

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2010

187ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 9,10.

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156 

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede, a nome del proprio Gruppo e del senatore D'Alia, al Presidente di rinviare il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 2156 in materia di corruzione, assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a, da lunedì 27 settembre alle ore 18 a martedì 28 settembre alle ore 12.

 L'oratrice, nel sottolineare il carattere non ostruzionistico di quest'ultima richiesta, precisa che il proprio gruppo è disponibile ad una successiva tempestiva ripresa dell'iter d'esame.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) si associa alla richiesta testé formulata.

 

Il presidente BERSELLI si riserva di prendere contatto quanto prima con il presidente Vizzini per valutare l'opportunità di accogliere la richiesta di differimento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2156.

 

 La seduta termina alle ore 9,30.

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2010

83ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

 

Il presidente della 2a Commissione, senatore BERSELLI, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2156. Su richiesta della senatrice Della Monica, fissa per mercoledì 6 ottobre 2010, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori e del Governo.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 1.2, con il quale si introduce un termine entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica deve predisporre e coordinare il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dell'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Interviene quindi brevemente sull'emendamento 1.3, sottolineando come l'attribuzione delle competenze spettanti al Dipartimento della funzione pubblica alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche non risolva la questione della necessaria terzietà ed indipendenza del soggetto titolare delle funzioni previste dalla Convenzione suddetta.

 

Il senatore MARITATI (PD) illustra l'emendamento 1.4, identico al successivo 1.5, diretto a rendere obbligatoria la rotazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) dichiara di condividere la proposta contenuta nell'emendamento 1.4: la prassi della rotazione dei dipendenti in quei particolari settori si è interrotta recentemente in considerazione degli oneri economici determinati dal cambio di personale nelle posizioni di responsabilità.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra gli emendamenti 1.6 (che sottoscrive) e 1.7. Quest'ultimo, in particolare, designa quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione all'interno della pubblica amministrazione, assicurando l'autonomia e l'indipendenza della sua attività.

 

Il senatore MARITATI (PD) sottolinea la portata dell'emendamento 1.7. La funzione dell'Alto Commissario avrebbe una grande utilità soprattutto sotto il profilo dei rapporti con l'autorità giudiziaria. Visto l'eccesso di attività inquisitoria e quindi giudiziaria, l'intervento di organi che in posizione di autonomia e di effettiva indipendenza siano preposti alla prevenzione della commissione di reati fornirebbe risultati apprezzabili.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra quindi l'emendamento 1.3, sottolineando come l'attribuzione dei compiti in materia di corruzione al Dipartimento della funzione pubblica non risulti pienamente conforme alla Convenzione ONU, nella parte in cui questa richiede l'indipendenza e la terzietà del soggetto. A suo parere tali garanzie sono adeguatamente assicurate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. A ben vedere la legge istitutiva del suddetto soggetto oltre a prevedere una procedura di nomina che contempla anche forme di partecipazione democratica, stabilisce puntuali norme di incompatibilità.

 

Il relatore MALAN (PdL) ricorda che l'emendamento 1.1 contiene una mera riformulazione di alcune disposizioni e non introduce novità di natura normativa. Illustra, quindi, l'emendamento 2.1, il quale stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.

 

Il senatore PARDI (IdV) dà per illustrato l'emendamento 2.3.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) si sofferma sull'emendamento 2.5 che include, fra le amministrazioni pubbliche che devono assicurare i livelli essenziali di trasparenza, anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza per fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza, come la protezione civile. Con riferimento all'istituzione dell'Alto Commissariato, invita il relatore e le Commissioni riunite a considerare l'opportunità di coinvolgere il Dipartimento della funzione pubblica nel perseguimento di una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione.

 

Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 2.6, teso a precisare che le disposizioni sulla trasparenza si applicano anche ai procedimenti relativi a normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale, per esempio nella gestione di grandi eventi e di emergenze dovute a calamità naturali da parte della protezione civile.

 

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha sottoscritto l'emendamento 2.6, il senatore MARITATI (PD) dà conto dell'emendamento 2.7, con il quale si intende garantire il rispetto del principio di trasparenza da parte delle amministrazioni pubbliche anche nelle situazioni emergenziali contemplate dalla legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra gli emendamenti 2.9 e 2.10, sottolineando la necessità di introdurre una sanzione per la violazione del termine, fissato al 30 giugno 2011, entro il quale ogni amministrazione pubblica mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione delle istanze e la ricezione delle informazioni da parte di cittadini circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che li riguardano.

Dà conto anche dell'emendamento 2.11, che prescrive l'obbligo di rendere accessibili le informazioni, invitando il relatore a verificare, al comma 5, la congruità delle parole "in ogni momento", che postulano una non realistica possibilità di accesso permanente alle informazioni.

 

Il senatore PARDI(IdV), dopo essersi soffermato sull'emendamento 2.12, di contenuto analogo al 2.11, illustra l'emendamento 2.13, sostenendo l'opportunità di prevedere che le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino sui regolamenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del piano nazionale anticorruzione e per la trasparenza dell'attività amministrativa.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) dà per illustrato l'emendamento 2.14.

 

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha dato per illustrato l'emendamento 2.15, il relatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 2.0.1, diretto a introdurre una disciplina del conflitto di interessi nella pubblica amministrazione.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 2.0.2, il quale introduce dopo l'articolo 2 disposizioni volte ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa anche in una prospettiva moralizzatrice, attraverso la previsione di limiti alle retribuzioni delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni prevedono che si possa derogare a tali limiti solo laddove ricorrano determinate condizioni. Un ruolo di particolare rilievo è riconosciuto alla Corte dei conti.

 

Il presidente della 2a Commissione, senatore BERSELLI avverte che le Commissioni riunite saranno convocate nuovamente sul provvedimento mercoledì 6 ottobre 2010, alle ore 14.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2156

 

Art. 1

1.1

MALAN, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:

a) sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;

b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito ''Convenzione'');

c) svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di:

1) promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;

2) sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;

3) realizzare programmi e progetti internazionali;

e) valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;

f) al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) pubblicare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;

h) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;

i) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.

4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:

a) propri piani di azione che:

1) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1);

3) specificano procedure appropria te per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;

4) attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);

5) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite;

b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i).».

 

1.2

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BARBOLINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» inserire le parole: «entro il 31 dicembre 2010».

1.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, BIANCO, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

2. Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «al Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

3. Al comma 4, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere le parole da: «e la Commissione» fino alla fine del comma.

 

1.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, se del caso,».

 

1.5

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, MARITATI, DELLA MONICA

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, se del caso,».

 

1.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I piani di azione predisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali assicurano il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto autorità nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116».

 

1.7

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppressa».

Conseguentemente al comma 6-bis del medesimo articolo le parole: «lettere a)sono sostituite dalle seguenti: «lettera».

Conseguentemente:

L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è così modificato:

«1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività».

 

Art. 2

2.1

MALAN, RELATORE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.'';

b) al comma 2, lettera b), le parole: «secondo le modalità previste dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;

c) al comma 6, primo periodo, le parole da: ''regolamenti'' fino a: ''modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,''».

 

 

 

2.2.

ZANETTA

Al comma 1, dopo le parole: «, ed è assicurata», inserire le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano,».

 

2.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «, e comunque nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: «Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice e gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente».

 

2.4

ZANETTA

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,», inserire le seguenti: «le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, e».

 

2.5

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «le amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza».

 

2.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di trasparenza di cui al comma 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali). – 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

''c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225'';

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci''.

2. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: ''altri eventi che, per intensità ed estensione,'' sono sostituite dalle seguenti: ''altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,''

b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'';

c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: ''I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti'';

d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo, le parole: ''e all'ISTAT'' sono sostituite dalle seguenti: '', all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge''.

3. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 5 del sono soppresse le parole: ''e da altri grandi eventi'';

b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

5. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

6. È abrogato il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

 

2.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225».

 

2.8

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative derogatorie».

 

2.9

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2011» e, dopo il medesimo comma, inserire il seguente:

«4-bis. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

 

2.10

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2011».

 

2.11

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 5 sostituire le parole: «possono rendere» con la seguente: «rendono».

 

2.12

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».

 

2.13

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, dopo le parole: «infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,» inserire le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,».

 

2.14

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratori pubblici e del personale di livello dirigenziale».

 

2.15

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

 

2.0.1

MALAN, RELATORE

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai fini dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.'';

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: ''11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.'';

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.''.

d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: ''16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni''».

 

2.0.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) le amministrazioni degli organi costituzionali;

c) le autorità indipendenti;

d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

f) le università;

g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

h) la Banca d'Italia;

i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;

c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.

8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

 

Art. 2-ter.

(Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni,

enti od organismi pubblici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;

b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2-bis.

4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

5. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito web dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

8. Il presente articolo si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

9. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI – Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

Art. 2-quater.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, si applica il comma 4 dell'articolo 2-ter a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

5. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 1 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

 

Art. 2-quinquies.

(Disposizioni ordinamentali sugli incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)

1. Ai fini del presente articolo si definisce ''incarico'':

a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis.

2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.

3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2-ter, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.

5. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

9. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

Art. 2-sexies.

(Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione)

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

3. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

 

Art. 2-septies.

(Principi fondamentali, coordinamenti ed abrogazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Per l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-sexies si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-sexies.

3. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

5. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

 6. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: ''all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244'' sono soppresse».

2.0.3

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti».

 

2.0.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati)

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

 

2.0.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Grandi eventi)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

 

2.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze

di protezione civile da parte della Corte dei Conti)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».

 

Art. 3

3.1

BATTAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere le parole da: «si avvale» alle parole: «da altre norme».

2. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 263, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza».

3. AI comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole da: «Le stazioni appaltanti» fino a: «150.000 euro» con le seguenti: «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella BDNCP, per tutti i contratti:».

4. AI comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) ogni altro dato ritenuto utile».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma.

6. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla presente legge.

Fanno parte della BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d) anche per i contratti stipulati sottosoglia, e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-bis, tutte le informazioni inerenti la pubblicazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione di affidamenti di lavori servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente.

Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

7. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per le finalità della presente legge l'Autorità, tenuto conto del regolamento previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce:

a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione della banca dati stessa;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-ter. Il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-quater. Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità».

 

3.2

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, capoverso «10», primo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «, dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera».

 

3.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nel comma 10 ivi richiamato, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Banca Dati, valida per qualunque tipo di contratto e di stazione appaltante, è configurata in modo da consentire una analisi del rischio sulla base di specifici indicatori e costantemente aggiornata dalle amministrazioni interessate assicurando l'opportuno coordinamento con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136, al fine di acquisire in tempo reale le informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli, e di disporre con immediatezza di tutte le informazioni, garantire la massima trasparenza del mercato degli appalti e, conseguentemente, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazione malavitosa nei contratti pubblici».

 

3.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è inserito il seguente:

''2-bis. Nel caso in cui il criterio scelto sia quello del prezzo più basso, nessuna offerta può in ogni caso essere inferiore al trenta per cento della media delle offerte presentate''.

1-ter. L'articolo 82 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».

 

3.5

BUBBICO, DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».

 

3.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1- bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali per i responsabili dei relativi procedimenti

2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. – È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

 

3.8

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 118 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

''12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio, da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con questi ultimi, un contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33 con i contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, lett. g), secondo periodo, e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

a) l'affidamento dei lavori da parte dell'aggiudicatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;

b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33;

c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n 575, e successive modificazioni».

 

3.9

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo il comma 8 dell'articolo 84 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

''8-bis. Salva la competenza legislativa regionale, per le opere di rilievo regionale, provinciale e comunale, i commissari diversi dal Presidente sono nominati, con sorteggio e criterio di rotazione, tra i soggetti inseriti nell'Albo Commissari tenuto da ciascun Ente al cui ambito territoriale appartiene l'opera da realizzare. Nell'Albo, soggetto a revisione biennale, sono inseriti i soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 8.

Gli enti provvedono, senza nuovi o maggiori oneri, alla tenuta dell'albo con le risorse disponibili a legislazione vigente».

 

3.0.1

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

 

Art. 4

4.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, aggiungere il seguente periodo: «La banca dati viene costantemente aggiornata».

 

4.2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «, di norma,».

 

4.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «standard definiti» aggiungere le seguenti: «sentita la conferenza unificata».

 

Art. 5

5.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Elenchi dei fornitori, delle imprese subappaltatrici, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori per le attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti di cui al comma 2, successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo, qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

 

5.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma l, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

 

5.4

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

 

5.5

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «mensili».

 

5.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «bimestrali».

 

5.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire la parola: «periodiche» con la seguente: «trimestrali».

 

5.8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire la parola: «periodiche» con la seguente: «quadrimestrali».

 

5.9

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «periodiche» inserire le seguenti: «, e comunque con cadenza almeno semestrale,».

 

5.100

Il Governo

Al comma 2, sostituire le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico» con le seguenti: « delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

 

5.10

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, dell'economia e delle finanze».

 

5.11

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della valutazione reputazionale dell'impresa si tiene conto anche dell'iscrizione, in coerenza con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La prefettura titolare delle white list è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei casi di perdita dell'iscrizione per revoca della liberatoria, ai fini dell'aggiornamento del casellario informatico delle imprese, ovvero della iscrizione in capo al soggetto inadempiente delle annotazioni.».

5.0.1

VIZZINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5. – (Identificazione delle attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ed elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori). – 1. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

a) attività di cava;

b) noli a caldo;

c) fornitura di calcestruzzo;

d) fornitura di bitume;

e) smaltimento di rifiuti per conto terzi;

f) movimento terra per conto terzi;

g) trasporto a discarica per conto terzi.

2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività.

3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.

4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.»

 

S6

D'ALIA

Stralciare l'articolo.

Art. 6

6.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sopprimere l'articolo.

 

6.2

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). – 1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis.

(Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna».

 

6.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici, è sostituito dal seguente:

''2. Gli organi di direzione politica delle amministrazioni e gli enti usuari, su proposta dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali, dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi ‘segreti' ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure ‘eseguibili con speciali misure di sicurezza'''».

 

6.4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «2007, n. 124» sopprimere le parole: «o di altre norme vigenti,».

 

 

 

6.0.1

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è inserito il seguente:

''Art. 1-bis.

(Danno erariale e sequestro conservativo)

1. L'entità del danno erariale derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione si presume, fatta salva la prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tal caso, il danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari alla somma di denaro o al valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

2. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale.''».

 

6.0.2

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Princìpi generali per regioni ed enti locali)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, nonché gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6.».

 

6.0.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo I-bis.

DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI

DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI

Art. 6-bis.

(Arbitrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma l che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

 

Art. 6-ter.

(Collaudi)

1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate; già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

 

Art. 6-quater.

(Partecipazione ad organi societari)

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

 

Art. 6-quinquies.

(Incarichi sportivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I..

2. Le norme che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.».

 

6.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo Il, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis; 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).

5. La persona a l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivi bili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».

 

6.0.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1 sub 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono assegnati in via esclusiva all'esercizio delle funzioni consultive per almeno otto anni dalla nomina.

2. Per tale periodo è loro vietata l'assunzione o comunque l'autorizzazione di qualsiasi incarico anche gratuito da parte di pubbliche amministrazioni».

 

6.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni sugli arbitrati e sugli altri incarichi vietati ai magistrati e ai soggetti assimilabili)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie hanno divieto di:

a) partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.

2. Ogni altra norma in materia è abrogata.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti».

 

«Art. 6-ter.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine é elevato a due anni se la cessazione delle funzioni avviene per altra causa».

 

Art. 7

7.1

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sopprimere l'articolo.

 

7.2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 49.

(Pareri sulle proposte di deliberazione)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi''.

2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

 

''Art. 147.

(Tipologia dei controlli interni)

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno;

e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-sexies e 147-septies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province.

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della performance definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

Art. 147-bis.

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica atte stante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto atte stante la copertura finanziaria.

1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

 

 

Art. 147-ter.

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economicofinanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei costi di erogazione dei servizi che tenga conto sia dei costi diretti sia di quelli indiretti, finalizzata alla stima di un costo unitario di produzione comprensivo dei costi indiretti;

d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali dei servizi resi da altri enti locali.

5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

 

Art. 147-quater.

(Controllo strategico)

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dal consigli medesimi.

 

 

Art. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari)

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

 

Art. 147-sexies.

(Controlli sugli organismi gestionali)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

 

Art. 147-septies.

(Controllo sulla qualità dei servizi)

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini''.

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

 

''Art. 151.

(Princìpi in materia di contabilità)

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma l sono la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo''.

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 169.

(Piano esecutivo di gestione)

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni''.

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati».

 

7.3

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 100 del testo unico, dopo le parole: ''violazione dei doveri d'ufficio'' sono inserite le seguenti: ''e per violazione degli obblighi connessi alle funzioni assegnate''».

 

7.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 2, capoverso «Art. 147», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati».

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite»;

al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale»;

al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione»;

sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:

«Art. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari)

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.

(Controlli sugli organismi gestionali)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica».

 

7.5

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) garantire la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance nonché la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance».

 

7.6

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 2, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

 

7.7

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 3, sopprimere le seguenti parole: «il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto».

 

7.8

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 4, dopo le parole: «posso istituire», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

7.9

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1, sopprimere le parole: «e contabile»; sostituire le parole: «è inoltre» con le seguenti: «di regolarità contabile è».

 

7.10

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente».

Conseguentemente, nel comma 3 del medesimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, a cura del segretario,».

 

7.11

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis. », comma 3, dopo le parole «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni quattro mesi».

 

7.12

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», comma 3, dopo le parole «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni tre mesi».

 

7.13

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e alle Province».

7.14

COSTA

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali».

 

7.15

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», al comma 4 sostituire le parole: «sono rilevati» con le seguenti: «possono essere rilevati».

 

7.16

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sulle eventuali responsabilità per danno all'erario derivanti dall'inosservanza dei criteri di sana gestione delle società di cui al presente articolo, giudica la Corte dei conti».

 

7.17

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quinquies» al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini».

 

7.18

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-sexies» nel comma 1, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

 

7.19

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «dell'interno».

 

 

7.20

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 4, dopo le parole: «impegni di spesa» inserire le seguenti: « o riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente».

 

7.21

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 3, capovcrso «Art. 151», nel comma 5, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

 

7.22

COSTA

Al comma 3, capoverso «Art. 151» sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico».

 

7.23

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 1 sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «possono applicare».

 

7.24

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «5.000» con la seguente:

 

7.25

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o, in assenza, al segretario comunale».

 

7.26

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», sopprimere il comma 8.

 

7.27

COSTA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli articoli 197, 198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati».

 

7.28

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more della loro soppressione, le comunità montane restano comunque sottoposte al controllo di gestione ai sensi della legislazione vigente».

 

S8

D'ALIA

Stralciare l'articolo 8.

Art. 8

8.1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Revisione economico finanziaria). – All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri'';

a-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

''2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti'';

b) al comma 3, le parole: ''15.000 abitanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''5.000 abitanti''. Le parole: ''«a maggioranza assoluta dei membri'' sono sostituite dalle seguenti: ''a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria,'';

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore''.

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: ''regolamento'' sono inserite le seguenti: ''di contabilità'';

a-bis) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

''b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali'';

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

''c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà'';

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità. delle impostazioni. Nei pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione'';

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

''a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente''».

 

8.2

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«a) premettere la lettera 0a):

''0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale'';

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

''a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

''2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

''a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali''.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili'';

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

''c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2''».

 

8.3

BALBONI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale''».

 

8.4

COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

''2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente,volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori legali;

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nella composizione del Collegio, deve essere garantita, ad entrambi i generi la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il presidente deve in ogni caso essere iscritto al registro dei revisori legali.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.''».

 

8.5

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis.

 

8.6

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

 

8.7

COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70% dei membri.

3-ter. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70% dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. In ogni caso la composizione del Collegio deve seguire i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, mentre la nomina del revisore unico deve garantire l'alternanza di genere nella successione dei mandati.''».

 

 

 

8.8

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

''4-bis. Per le finalità dei commi precedenti viene istituito presso le sezioni regionali della Corte dei conti un elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali, cui sono iscritti i soggetti, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti;

4-ter. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle domande e delle rinunce intervenute rispettivamente entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario''».

 

8.9

BALBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico si aggiunge l'avverbio: ''consecutivamente'' dopo le parole ''sono rieleggibili''».

 

8.10

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico dopo le parole ''sono rieleggibili'' aggiungere la seguente ''consecutivamente''».

 

8.11

COSTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

''b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali'';

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

''c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà'';

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Nei pareri di cui ai numeri 1, 2, della lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione''».

 

8.0.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-bis.

DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI TRASPARENZA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI ELETTI E NOMINATI

Art. 8-bis.

(Componenti del Parlamento nazionale)

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 8-ter.

(Dichiarazioni)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati depositano presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti atti:

a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, detenuti in proprio o per interposta persona;

2) le azioni di società, detenute in proprio o per interposta persona;

3) le quote di partecipazione a società, detenute in proprio o per interposta persona;

4) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, ovvero le situazioni in cui ad essi si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identifIcazione dell'amministratore di fatto;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fIsiche;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi e dei parenti conviventi entro il secondo grado.

3. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 8-quater.

(Variazioni)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 8-ter sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 8-ter intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2 dell'articolo 8-ter.

Art. 8-quinquies.

(Cessazione)

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati nell'articolo 8-bis sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 8-ter, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Si applica il comma 2 dell'articolo 8-ter.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 8-sexies.

(Modello)

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Art. 8-septies.

(Prima applicazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8-ter.

Art. 8-octies.

(Sanzioni)

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-septies, si applica l'articolo 8 comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, constatata l'inadempienza, procede altresì alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, con le modalità di cui all'articolo 8-decies.

3. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il Presidente della Camera di appartenenza dà notizia all'Assemblea dell'applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 8-nonies.

(Pubblicità)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 8-ter, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8-decies.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

Art. 8-decies.

(Bollettino)

1. Le dichiarazioni previste alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 8-ter, nonché quelle previste dagli articoli 8-quater e 8-quinquies, sono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, lettera b).

2. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, rispettivamente per i deputati e i senatori, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

Capo II-ter

DISCIPLINA SPECIALE DELLE PROCEDURE

DI CUI AL CAPO Il-bis

Art. 8-undecies.

(Componenti del Governo nazionale)

1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:

''Art. 5. – (Dichiarazione degli interessati). – 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo dichiara, a norma dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoni ali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 6.

8. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente''.

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Entro la medesima data, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra di loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni indicate nell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8-duodecies.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-septies ed 8-octies si applicano:

a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;

d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-septies sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La procedura di cui all'articolo 8-octies comma 1 è effettuata dal Presidente della Commissione di cui al comma 2, il quale altresì, constatata l'inadempienza, procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, secondo quanto disposto al comma 4.

4. La pubblicazione prevista nell'articolo 8-decies viene effettuata attraverso il sito Internet dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 8-terdecies.

(Componenti degli organi elettivi regionali e locali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

''Art. 3-bis.

(Anagrafe degli eletti)

1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 8-ter a 8-decies della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

3. La pubblicazione prevista nell'articolo 8-decies viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 8-octies comma 1 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o neIÌalbo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

Art. 8-quaterdecies.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-septies ed 8-octies si applicano:

a) agli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-septies sono trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo, rispettivamente al presidente del consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, al presidente dell'amministrazione regionale o locale interessata.

3. La procedura di cui all'articolo 2-octies, comma 1, è effettuata dal prefetto territorialmente competente: esso, constatata l'inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.

4. La pubblicazione prevista nell'articolo 2-decise viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, sul sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

5. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n.215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.

Capo II-quater.

NORME FINALI SULLE PROCEDURE DEI CAPI Il-bis E II-ter

Art. 8-quinquiesdecies.

(Copertura finanziaria, privacy e abrogazione)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei capi Il-bis e II-ter della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

2. Il primo conferimento di documenti sul sito Internet di istituzioni, amministrazioni od altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenuti nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

3. Il parere espresso ai sensi del comma 2 è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.

4. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata».

 

 

S9

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, CECCANTI, VITALI, BASTICO, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, SANNA, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE

Stralciare l'articolo.

 

Art. 9

9.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 sostituire le parole: '', con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali'' con le seguenti: ''con individuazione dei casi di incandidabilità ed ineleggibilità, a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali''».

 

9.8

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, SANNA, VITALI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, LATORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I Presidenti di giunte regionali destinatari della procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione o imputabili del grave dissesto nelle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, non sono ricandidabili alla carica di presidente della Giunta regionale per il turno elettorale immediatamente successivo né a qualsiasi altra carica a livello locale, regionale e nazionale per i successivi tre anni. ».

 

9.2

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, sostituire le parole: «del fallimento politico, che consiste nell'applicazione» con le seguenti: «dell'applicazione».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Incandidabilità del Presidente della Regione in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 126, comma 1 Cost.)».

 

9.3

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «temporanea».

 

9.7

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, DE SENA, SANNA, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, eliminare le parole: «volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico».

 

9.4

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 247 del testo Unico è sostituito dal seguente:

Art. 247.

(Omissione della deliberazione di dissesto)

1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'art. 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'art. 144 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141».

 

9.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sopprimere le seguenti parole: ''specifica e''».

 

 

9.6

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, il secondo e il terzo periodo sono abrogati».

 

9.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Abrogazione dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di indipendenza della Corte dei conti)

1. L'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 è abrogato.

2. Le integrazioni eventualmente intercorse in seno alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti effettuate in forza dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 sono nulle. È comunque fatta salva l'attività svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

Art. 10

10.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo 10 con i seguenti:

«Art. 10.. – 1. L'articolo 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – (Elettori). – 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis''.

Art. 10-bis.

1. L'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:

''Art. 2. – (Limitazioni per incapacità civile). – 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-bis. – (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). – 1. Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 2-ter. – (Limitazioni per indegnità morale). – 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso.

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

Art. 10-ter.

1. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ''della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)'' sono sostituite dalle seguenti: ''della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma 1''.

2. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.''.

3. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole ''Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,''.

4. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

''1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.''.

Art. 10-quater.

3. L'articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:

''Art. 6. – 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera a) sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b) sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori''.

Art. 6-bis. – 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), esisteva al momento della candidatura''.

Art. 10-quinquies.

1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-quater, non possono neppure rivestire:

a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

 

10.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). – 1. AI testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al Capo Il, del Titolo Il sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''candidabilità ed eleggibilità'';

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

''Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla''.

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''».

 

10.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

''Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2 siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:

a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-quater, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;

c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a)''.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 10 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ''come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327'' sono sostituite dalle seguenti: ''e successive modificazioni''».

 

10.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna», e le parole: «superiori a due anni».

 

10.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna» sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale».

 

10.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le seguenti: «dagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 380, comma 2, e 407 comma 2, lettera a)».

 

10.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e 320», con le seguenti: «320 e 323».

 

10.8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «la decadenza» inserire le parole: «immediata».

 

10.9

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «dalla Camera dei Deputati» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Autorità giudiziaria della sentenza di condanna definitiva».

 

10.10

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente :

«2-bis. All'articolo 60, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

''1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.

1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali''».

 

10.11

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, n. 5) e 248, comma 5''».

 

10.0.1

SARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60,in materia di incompatibilità parlamentari)

Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è aggiunto il seguente:

''Art. 1-ter.

1. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunto durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dagli articoli 6-bis e 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. I membri del Parlamento per i quali esista o si determinino le incompatibilità di cui al comma 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare».

 

10.0.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità amministratori locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dalla presente legge per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei Presidenti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale».

 

10.0.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

''a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale''.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale».

 

10.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1.Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art.4-bis.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla''».

 

10.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2».

 

10.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)

1. Coloro che stanno per assumere incarichi di governo devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che non sia stato disposto nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attivita organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ex articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) che non siano stati destinatari di:

1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) di non essere stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduto ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Ai fIni del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

 

 

Art. 11

11.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: ''320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)'' sono inserite le seguenti: ''322 (Istigazione alla corruzione), e 629 (Estorsione)'';

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''320'' sono inserite le seguenti: ''322, 325, e 629''».

 

11.2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)» con le seguenti: «, 353 (turbata libertà degli incanti) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)».

 

11.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)», con le seguenti: «323 (abuso di ufficio) e 353 (turbata libertà degli incanti)».

 

11.4

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 inserire il seguente:

''1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica''».

 

11.5

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) inserire il seguente:

''2-bis. i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica''».

 

11.6

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sostituire l'articolo 83 con il seguente:

''Art. 83. – (Divieto di cumulo). – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta''».

 

11.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: ''con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e'' e le parole: ''previste dalla legge'' sono soppresse;

2) le parole: ''con l'arresto fino a due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione fino a cinque anni'';

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati'';

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni'';

c) al sesto comma, le parole: ''per i fatti previsti dal primo e terzo comma'' sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

''Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate''.

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: ''con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,'' e le parole: '', se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,'' sono soppresse;

2) dopo le parole: ''od occultano'' è inserita la seguente: ''consapevolmente'';

3) le parole: ''con l'arresto fino a un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione fino a quattro anni'';

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

''Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata''».

 

11.0.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della disposizione dell'art. 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione.

 

11.0.4

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002, squadre investigative comuni possono essere richieste dal Procuratore della Repubblica anche quando procede per i delitti di cui agli articoli 318 e 322 del codice penale».

 

11.0.5

CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affIni entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

 

11.0.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

 

11.0.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione)

«1. AI codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole ''285, 416-bis, 416-ter'' sostituire le parole: ''e 422 del codice penale'' con le seguenti: ''422, 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 640 cpv. n. 1 del codice penale''».

 

Art. 12

12.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (Modifiche al codice penale). – 1. AI codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, le parole: ''317, 318,'', le parole: ''319-bis, 320, 321,'' e le parole: ''322-bis'' sono soppresse e dopo le parole: ''501-bis,'' sono inserite le seguenti: ''629, secondo comma,'';

b) all'articolo 32-quinquies, le parole: ''317, 318, 319, 319-ter e 320'' sono sostituite dalle seguenti: ''319, 319-ter e 629, secondo comma,'';

c) all'articolo 314, primo comma, la parola: ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''quattro'';

d) all'articolo 316, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni'';

e) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a cinque anni'';

f) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni'';

g) all'articolo 317-bis, le parole: ''per il reato di cui agli articoli 314 e 317'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il reato di cui all'articolo 314'';

h) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente: ''Art. 319. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto'';

l) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente: ''Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno'';

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente: ''Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo'';

n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: ''320'' è sostituita dalla seguente: ''319-ter'' e le parole: ''anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,'' sono soppresse;

o) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: ''anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma,'' e le parole: ''o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma'' sono soppresse;

p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente: ''Art. 323-bis. – (Circostanze attenuanti). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici'';

q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente: ''Art. 335-ter.(Circostanze aggravanti). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.'';

r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente: ''Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici'';

s) all'articolo 354, primo comma, le parole: ''sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a un anno'';

t) all'articolo 356, primo comma, le parole: ''da uno a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due a sei anni''.

u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

''Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali'';

v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

''Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali'';

z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente: ''Art. 360-bis.(Circostanza attenuante). – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite'';

aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

''La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628''».

Conseguentemente l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;

Conseguentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;

b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».

Conseguentemente, aI testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) «sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629»;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

 

 

 

12.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo 12 con i seguenti:

«Art. 12.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: ''per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323''.

2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: ''da tre a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a dodici anni''.

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a cinque anni''.

4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a sei anni''.

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole ''da quattro a dodici anni'' sono sostituite dalle seguenti ''da cinque a quattordici anni''.

6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 317-bis. – Pene accessorie. 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici''.

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni''.

8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole ''fino a un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''da tre mesi a tre anni''.

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole ''da due a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da tre a sette anni''.

10. Al comma 1 dell'articolo 3l9-ter del codice penale, le parole ''da tre a otto anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a dieci anni''.

11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 322-ter. (Confisca). 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.«

12. All'articolo 323 del codice penale, le parole «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole «da sei mesi a cinque anni».

13. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».

14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

15. L'articolo 346 è sostituito dal seguente: ''Art. 346. (Traffico d'influenza). 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni''.

16. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente: ''Art. 513-ter. (Corruzione nel settore privato). 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori''.».

Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti parole: «346, commi 1 e 2,»;

b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole «513-bis» sono inserite le seguenti parole: «, 513-ter».

 

12.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 32-quinquies, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629».

 

12.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314, », dopo le parole: «319-bis» sono è inserita la seguente: «319-ter», e dopo le parole «501-bis», sono inserite le seguenti: «629».

 

12.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole «di cui agli articoli» inserire le seguenti «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 346, 629».

 

12.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente: «La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

12.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente :

g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Corruzione).

– Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dal presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

 

12.8

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

 

12.9

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui al presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

12.10

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter primo comma ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma ridotta di un terzo».

 

12.11

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. – (Circostanze attenuanti comuni e speciali). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fmo a due terzi.

3. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena, ritenuta la circostanza attenuante di cui al secondo comma del presente articolo, per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l 'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell'applicazione delle circostanze di cui al secondo dell'articolo 323-bis»;

 

12.12

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:

''Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

 

12.13

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doveme comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».

Conseguentemente all'articolo 11 sostituire la lettera a con la seguente:

«a) al comma 1, lettera b), le parole: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale'', sono sostituite dalle seguenti: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 346 (Traffico di influenze illecite), e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale».

 

12.14

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvro adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

 

12.15

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«m-bis) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

''Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

m-ter) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

''Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali''».

 

12.16

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti :

«m-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse;

m-ter) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse''».

 

12.17

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) all'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis o di suoi associati''».

Conseguentemente

all'articolo 11 lettera sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, lettera b), le parole: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale'', sono sostituite dalle seguenti: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 353 (turbata libertà degli incanti) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale''».

 

12.18

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:

«Art. 513-ter.

(Corruzione nel settore privato).

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

Conseguentemente

all'articolo 11 lettera sostituire la lettera a) con la seguente

«b) al comma 1, lettera b), le parole: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale'', sono sostituite dalle seguenti: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 353 (turbata libertà degli incanti) e 513-ter (Corruzione nel settore privato) del codice penale''».

 

12.19

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Conseguentemente:

1. Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) l'articolo 317 è soppresso».

2. Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«Oa) all'articolo 32-quater, dopo le parole: ''501-bis'', sono inserite le seguenti: ''629,''».

 

12.0.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

a). Coloro che siano o siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva:

1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del DL 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

b. Coloro che siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoni ali, ancorchè non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) Coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) Coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di violazione del divieto, consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento».

 

 

 

 

12.0.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non defInitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato».

 

12.0.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari

connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

 

 

12.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

 

12.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

 

12.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

 

12.0.7

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

 

12.0.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni''».

 

12.0.9

ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al Codice civile)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.'';

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni'';

c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

''Art. 2622-bis.(Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà''.

d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:

''Art. 2624. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni''.

e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:

''Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) – Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito''».

 

12.0.10

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.'';

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

''Art. 2625. – (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni''.

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 173-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni'';

b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: ''con l'intenzione di ingannare i destinatari'' sono soppresse».

 

12.0.11

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme in materia di influenze illecite)

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Articolo 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici''.

Conseguentemente, l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

''Articolo 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite)

 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

 

12.0.12

ZANDA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse».

 

12.0.13

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 12-bis.

(Ulteriori modifiche al codice penale in materia di riciclaggio)

1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: ''articoli 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

2. L'articolo 648-bis del codice penale e sostituito dal seguente:

''Art. 648-bis. – (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con a reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis'' e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

 

12.0.14

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

''Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata faccia riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali''».

12.0.15

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

''Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata concerna un procedimento per taluno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II''».

 

12.0.17

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

''2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa''.

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale''».

 

 

12.0.16

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazione)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

''2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa''.

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale''».

 

12.0.100

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale

in materia di intercettazioni)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa''».

 

12.0.18

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 371-ter.

(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni)

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, In quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.«

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;''.

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2010

84ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

 

 Il presidente BERSELLI manifesta la propria disponibilità a che si proceda all'audizione del procuratore Davigo. Ricorda che non era stato possibile svolgere tale audizione nel corso delle passate settimane per impedimenti personali dello stesso Procuratore. Tale audizione potrebbe avere luogo il prossimo martedì, alle ore 14. Qualora il Procuratore fosse impossibilitato, si potrebbe comunque procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Fa presente poi che è stato assegnato alle Commissioni riunite il disegno di legge n. 2346, del senatore Zanda, del quale propone la congiunzione ai provvedimenti in titolo.

 

Il relatore per la 2a Commissione, relatore BALBONI (PdL), si chiede in quale veste sia audito il procuratore Davigo.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda con la proposta del Presidente di procedere all'audizione del procuratore Davigo nella giornata di martedì, sottolineando come lo stesso Presidente della 1a Commissione abbia manifestato il proprio assenso. Invita poi la Presidenza delle Commissioni riunite a valutare l'opportunità di congiungere anche il disegno di legge n. 487, a prima firma del senatore Barbolini, in materia di falso in bilancio. Di tale provvedimento, assegnato alla sola Commissione giustizia, dovrebbe essere richiesta - precisa l'oratrice - preventivamente la riassegnazione alle Commissioni riunite.

 

Il presidente BERSELLI sottolinea come le richieste di audizione e di congiunzione di nuovi provvedimenti stiano in concreto rallentando l'iter d'esame del disegno di legge governativo. Al riguardo, osserva come siano quindi inique le accuse mosse dall'onorevole Bocchino nei suoi confronti sull'insabbiamento del provvedimento.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime il proprio rammarico per il fatto che, seppure infondatamente, l'idea di un presunto insabbiamento del provvedimento si stia diffondendo. Con riguardo alla prosecuzione dell'iter d'esame del disegno di legge in titolo, osserva come sia opportuno che le Commissioni riunite tengano conto anche di quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999, recentemente ratificata dal Senato.

 

Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà dall'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), integrando il proprio intervento, illustra l'emendamento 2.0.2, con il quale si introducono, con il nuovo articolo 2-ter, limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni, enti o organismi pubblici. Al riguardo, sottolinea come nei casi di violazione del limite il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del pagamento stesso risultano essere responsabili in solido a titolo di danno erariale. Importanti sono, inoltre, le norme volte a garantire il principio di trasparenza, le quali impongono che dei trattamenti economici sia data adeguata pubblicità nel sito web. Si sofferma poi sull'articolo 2-quater, introdotte sempre dall'emendamento aggiuntivo 2.0.2, il quale prevede invece limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate. Dopo aver dato conto delle norme di carattere ordinamentale relative agli incarichi in amministrazioni, enti o organismi pubblici, introdotte con il nuovo articolo 2-quinquies, dà conto brevemente delle norme relative ai contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione.

 

Il presidente BERSELLI condivide gran parte delle considerazioni testé svolte dalla senatrice Della Monica relativamente all'opportunità di introdurre in questa o in altra sede - in un'ottica moralizzatrice e di garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione - una disciplina delle retribuzioni percepite dai dipendenti pubblici.

 

Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO, il relatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 2.0.3, volto a tutelare il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro.

 

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea l'esigenza di considerare anche l'ipotesi in cui la denuncia avvenga con ritardo rispetto al fatto.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) condivide il contenuto dell'emendamento 2.0.3, salvo i profili problematici sulla portata della norma messi in luce dal rappresentante del Governo.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra il subemendamento 1.1/1, diretto a prevedere che il controllo sia effettuato da un organismo che goda di autonomia e indipendenza, in particolare dalla commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Dà per illustrato il subemendamento 1.1/4, di contenuto analogo.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) commenta il subemendamento 1.1/2, anch'esso diretto a promuovere il controllo da parte di un soggetto terzo, in particolare l'alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, tenuto conto che si tratta anche di fattispecie diverse da quelle della tradizionale corruzione in ambito pubblico.

Dà quindi conto dei subemendamenti 1.1/5 e 1.1/6. A proposito di quest'ultimo, nota che la locuzione "se del caso" implica un margine di discrezionalità non congruo e ricorda che la Corte dei conti ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di evitare un radicamento eccessivamente lungo nelle cariche, poiché potrebbero discenderne fenomeni di opacità nella gestione degli uffici.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.0.4, teso a contenere i compensi per gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, in modo da scoraggiare lo svolgimento, da parte della magistratura, di attività estranee a quelle istituzionali, che talvolta si prolungano in carriere parallele. Dà conto anche degli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6, diretti a sopprimere la competenza della protezione civile sui grandi eventi e a ripristinare il controllo preventivo della Corte dei conti sulle ordinanze di protezione civile.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 La seduta termina alle ore 15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2156

 

Art. 1

1.1/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 1.1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 1;

2) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» e, alla lettera c), sostituire le parole: «gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», con le seguenti: «e gli organismi internazionali»;

3) sopprimere il comma 3;

4) al comma 4, sostituire le parole: «al Dipartimento di cui al comma 3», con le seguenti: «alla Commissione di cui al comma 2 ».

 

1.1/2

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 1.1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 la lettera a) è soppressa;

b) al comma 6-bis del medesimo articolo le parole: «lettere a) e» sono sostituite dalle seguente: «lettera».

1-bis. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116 è così modificato:

''Art. 6. – 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività''».

Conseguentemente:

1) al comma 2 sostituire le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione»;

2) sopprimere il comma 3;

3) al comma 4, alinea, le parole: «al Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità nazionale».

 

1.1/3

D'ALIA

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di:

a) definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) esercitare la supervisione del rispetto, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, ed il coordinamento di tale applicazione, proponendo al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri spettanti al Governo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

 

1.1/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 1.1, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» e, alla lettera c), sostituire le parole: «gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», con le seguenti: «e gli organismi internazionali».

Conseguentemente:

1. sopprimere il comma 3;

2. al comma 4, sostituire le parole: «al Dipartimento di cui al comma 3», con le seguenti: «alla Commissione di cui al comma 2».

 

1.1/5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BARBOLINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 1.1, comma 2, sopprimere la lettera c).

 

1.1/6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 3) sopprimere le parole: «, se del caso,».

 

1.1

MALAN, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:

a) sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;

b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito ''Convenzione'');

c) svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di:

1) promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;

2) sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;

3) realizzare programmi e progetti internazionali;

e) valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;

f) al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) pubblicare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;

h) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;

i) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.

4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:

a) propri piani di azione che:

1) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1);

3) specificano procedure appropria te per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;

4) attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);

5) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite;

b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i).».

 

 

Art. 2

2.1/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.1, lettera a), nel comma 1, sostituire le parole: «tutela della riservatezza», con le seguenti: «protezione».

 

2.1/2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 2.1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 6 dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratori pubblici e del personale di livello dirigenziale.».

 

2.1/3

D'ALIA

All'emendamento 2.1, lettera a), capoverso «1», sopprimere le parole: «di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali».

 

2.1

MALAN, RELATORE

Apportare all'articolo apportare le seguenti modificazioni:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.'';

b) al comma 2, lettera b), le parole: «secondo le modalità previste dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;

c) al comma 6, primo periodo, le parole da: ''regolamenti'' fino a: ''modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,''».

2.0.1/1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali l'incarico è stato conferito o autorizzato, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta del dipendente cui l'incarico è stato conferito o autorizzato e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione».

 

2.0.1/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: «16-ter. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

 

2.0.1/3

D'ALIA

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alle persone fisiche che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico ai soggetti di cui al primo periodo, conoscendone la qualità, è irrogata la sanzione di cui all'articolo 32-ter del codice penale fino a tre anni; alle persone giuridiche che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico ai soggetti di cui al primo periodo, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è irrogata la sanzione del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto n. 231 del 2001, per i successivi tre anni».

 

2.0.1/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

1-ter. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

1-quater. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

1-quinquies. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di conflitto di interessi».

 

2.0.1

MALAN, RELATORE

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai fini dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.'';

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: ''11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.'';

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.''.

d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: ''16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni''».

 

2.0.3/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «pubblico dipendente» con le seguenti: «dipendente pubblico o privato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblico», inserire la seguente: «o privato».

 

2.0.3/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 1, dopo le parole: «condotte illecite», inserire le seguenti: «e comunque idonee a pregiudicare gli interessi dell'amministrazione di appartenenza».

 

2.0.3/3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa l'attribuzione di mansioni di grado inferiore».

 

2.0.3/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 2, preporre le seguenti parole: «Ferma restando la possibilità per il segnalato di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,».

 

2.0.3/5

D'ALIA

All'emendamento 2.0.3, al comma 2, premettere alle parole: «L'identità del segnalante» le seguenti parole: «Fatte salve le previsioni del codice di procedura penale,».

 

2.0.3/6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti, non è consentito al segnalato di avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per ottenere informazioni sull'identità del segnalante».

 

2.0.3/7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 2, sopprimere la parola: «preliminari».

2.0.3/8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche in presenza di segnalazioni anonime. ».

 

2.0.3/9

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, al fine di accertare la fondatezza della segnalazione e di adottare le misure conseguenti».

 

2.0.3

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti».

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2010

85ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

 

Il presidente BERSELLI avverte che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra dapprima il subemendamento 2.1/1, con il quale si prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e non già di tutela della riservatezza dei dati personali.

 Si sofferma poi sui subemendamenti 2.0.1/2 e 2.0.1/4. Con il primo subemendamento si prevede esplicitamente che i divieti di esercizio di attività professionali collegate alle funzioni svolte in precedenza operi anche nei casi di dimissioni o di pensionamento dei pubblici dipendenti. Il subemendamento 2.0.1/4 interviene invece sulla delicata questione del conflitto di interessi, sulla quale appare quanto mai necessario richiamare l'attenzione non solo del Parlamento, ma anche dell'opinione pubblica. Di particolare interesse è la previsione di cui al comma 1-ter, introdotto dal subemendamento in questione, il quale riconosce la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale. Il nuovo comma 1-quinquies poi riconosce nei casi di conflitto di interessi anche sopravvenuto all'Autorità garante della concorrenza il potere di invitare il titolare della carica di Governo ad eliminare tale situazione. La mancata soluzione della situazione di conflitto di interessi determina l'automatica decadenza dalla carica.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene sul subemendamento 2.0.1/2, sollecitando, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso dell'audizione informale del dottor Davigo, sulla necessità di introdurre misure volte a sanzionare gli intermediari dei negozi corruttivi.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra quindi il subemendamento 2.0.3/1 con il quale si prevede l'estensione delle norme di tutela introdotte dall'emendamento 2.0.3 anche al dipendente privato che segnala gli illeciti. Si sofferma poi sul subemendamento 2.0.3/2 del quale preannuncia, peraltro, una riformulazione, volta ad ricomprendere fra le condotte illecite anche quelle idonee a pregiudicare gli interessi della società di appartenenza. Tale riformulazione appare diretto corollario del subemendamento illustrato in precedenza.

Dà conto quindi del subemendamento 2.0.3/3 con il quale si stabilisce che fra le sanzioni nei confronti del pubblico dipendente che segnala illeciti vietate debba essere ricompresa anche l'attribuzione di mansioni di grado inferiore. Illustra quindi i subemendamenti 2.0.3/6, 2.0.3/7 e 2.0.3/8. In particolare con l'emendamento 2.0.3/7 si vuole eliminare il riferimento alle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti.

Come corollario di tale subemendamento preannuncia una riformulazione del subemendamento 2.0.3/6 volto ad espungere il richiamo all'aggettivo "preliminari".

 

Sul subemendamento 2.0.3/7 si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il sottosegretario CALIENDO, il senatore CASSON (PD) e il presidente BERSELLI.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 3.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti firmati dal senatore Casson.

 

La senatrice ADAMO illustra l'emendamento 3.2, diretto a prevedere che sia data notizia anche delle variazioni in corso d'opera.

 

Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 3.3, che propone una più puntuale definizione della banca dati prevista per ogni stazione appaltante, la quale dovrà essere aggiornata in modo costante e automatico e realizzare un'approfondita analisi dei rischi, coordinandosi con la banca dati nazionale.

 

Il senatore D'AMBROSIO(PD), a proposito dell'emendamento 3.2, osserva che, nella maggior parte dei casi, la corruzione nasce dalla consapevolezza, da parte di chi presenta l'offerta con il prezzo più basso, che successivamente si darà luogo a varianti in corso d'opera.

 

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che sarebbe opportuno prevedere la pubblicità delle variazioni in corso d'opera in via generale e non limitatamente alle situazioni d'emergenza.

 

Il senatore CASSON (PD) si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento, che tenga conto dell'opportuno rilievo del rappresentante del Governo.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) dà per illustrato l'emendamento 3.5 e si sofferma sulle proposte 3.6 e 3.7, tendenti a vietare l'arbitrato o l'inserimento di clausole compromissorie per la soluzione delle controversie relative ad appalti pubblici.

 

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea la necessità di mantenere la possibilità di risolvere le controversie attraverso l'arbitrato, in quanto i tempi per una procedura giudiziaria sono eccessivamente lunghi rispetto all'esigenza di certezza ai fini del completamento delle opere.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 4.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 4.2, il quale prevede la soppressione dell'inciso "di norma" nell'ambito della previsione che stabilisce che le stazioni appaltanti richiedano l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva.

 

Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) sottoscrive l'emendamento 4.3.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15.

.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2010

86ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168 e 2174 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2346 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2346, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168 e 2174 e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia svoltasi ieri i capigruppo dell'opposizione hanno manifestato la disponibilità a concludere in tempi celeri l'illustrazione degli emendamenti, riservandosi di svolgere interventi più ampi in sede di dichiarazione di voto, al fine di consentire la rapida approvazione dei provvedimenti in titolo.

Comunica peraltro che è stato ritirato l'emendamento 3.1 del senatore Battaglia. Conclude proponendo la congiunzione del disegno di legge n. 2346 del senatore Zanda, il quale reca norme in materia di contrasto alla corruzione, all'esame dei provvedimenti in titolo.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia che il proprio Gruppo intende rinunciare alla illustrazione degli emendamenti, riservandosi interventi più puntuali in sede di dichiarazione di voto.

 

Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), anche a nome del proprio Gruppo, rinuncia alla illustrazione dei restanti emendamenti presentati.

 

Il senatore CENTARO (PdL) illustra l'emendamento 5.2, il quale circoscrive l'ambito oggettivo di applicazione della norma, prevedendo che l'obbligo di controllo, mediante l'inserimento nella white list, operi solo in relazione ad alcune categorie di imprese. A suo parere infatti imporre un obbligo di controllo su tutte le imprese rischia di vanificare l'utilità dell'istituto. E' invece più opportuno prevedere l'obbligo di inserimento nella white list solo per quelle categorie di imprese nelle quali il rischio di infiltrazione mafiosa è più frequente e diffuso.

 

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore LI GOTTI (IdV) sul tenore del comma 1 dell'articolo 5 così come modificato dall'emendamento 5.2, il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) condivide il contenuto dell'emendamento 5.2 che, fra l'altro, potrebbe recepire anche la proposta di cui all'emendamento 5.3, diretta a prevedere la tracciabilità dei flussi finanziari.

 

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che, per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, si dovrebbe ricorrere a formulazioni più specifiche, come quelle introdotte in recenti disposizioni legislative.

 

Il senatore MARITATI (PD) illustra l'emendamento 5.4, svolgendo talune considerazioni sull'opportunità di prevedere white o black list di imprese quale strumento per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Ritiene che si debba optare per un sistema di elenchi non bloccati.

 

Il senatore DE SENA (PD) osserva che la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori comporta rilevanti difficoltà per le prefetture. Si dovrebbe prevedere l'attribuzione di maggiore personale da adibire alla costante verifica dei requisiti delle imprese iscritte, altrimenti la norma, a suo avviso, rimarrebbe inefficace.

 

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 5, il relatore MALAN (PdL) dà conto dell'emendamento 6.0.1, che definisce presuntivamente l'entità del danno erariale derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione.

 

Sono dati quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

Dopo una breve precisazione della senatrice DELLA MONICA (PD) sulla disponibilità manifestata dal proprio Gruppo ad una rapida conclusione del provvedimento anche attraverso la rinuncia all'illustrazione dei restanti emendamenti, il senatore CASSON (PD) prende brevemente la parola sugli emendamenti 7.11 e 7.12, con i quali si prevedono tempi precisi entro i quali devono essere svolti i controlli amministrativi e contabili. A suo parere infatti l'avverbio "periodicamente" non consente di assicurare adeguata regolarità nei controlli.

 

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 7.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene brevemente sull'emendamento 8.0.1, il quale reca un'ampia e completa disciplina delle procedure di trasparenza delle situazioni patrimoniali sia dei parlamentari che dei membri del Governo.

 

Il senatore PERDUCA (PD) sottoscrive l'emendamento 8.0.1.

 

Sono dati quindi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 8.

 

Dopo che il sottosegretario CALIENDO ha sottolineato come normativa sostanzialmente analoga sia già prevista per i componenti del Governo, sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra gli emendamenti 10.6 e 10.7. In particolare con il primo emendamento si vuole prevedere l'ineleggibilità anche in tutti i casi in cui il soggetto sia stato condannato per i delitti per i quali è previsto l'obbligo di arresto in flagranza. L'emendamento successivo inserisce fra i delitti per i quali opera l'ineleggibilità anche l'articolo 323.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti 10.8 e 10.9 i quali intervengono sulla decadenza che consegue alla perdita delle condizioni di eleggibilità.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene sull'emendamento 10.10 sottolineando l'esigenza di prevedere la perpetua ineleggibilità di coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati connessi alla criminalità organizzata. Ricorda che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, nella scorsa legislatura, aveva predisposto un codice di autoregolamentazione che alcuni partiti hanno fatto proprio in occasione della compilazione delle liste elettorali. Ferma la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, ritiene che si potrebbe introdurre un codice etico per l'assunzione di determinati incarichi di Governo o nella pubblica amministrazione. In tal senso dispone l'emendamento 10.0.6.

 

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, il senatore CASSON (PD) dà conto dell'emendamento 11.0.5 che disciplina il conflitto tra una carica di Governo e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte. La proposta prevede che sussiste conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione. Il conflitto sussiste anche quando l'interesse economico privato è del coniuge non legalmente separato o dei parenti e affini entro il secondo grado. Nel caso di conflitto di interessi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica a eliminarlo. Qualora persista il conflitto di interessi, il titolare decade dalla carica di Governo.

 

 I senatori DELLA MONICA (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 11.0.5.

 

Sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12.

 

Il presidente BERSELLI nel prendere atto che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti propone di rinviare a giovedì della prossima settimana o tutt'al più a martedì 16 la prosecuzione dell'esame al fine di consentire al Governo e ai relatori di predisporre i prescritti pareri.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) invita la Presidenza a prevedere tempi più rapidi d'esame, tenuto conto che gli emendamenti sono stati presentati quasi un mese fa. Osserva al riguardo come prevedere tempi d'esame più stringati confermerebbe l'effettiva volontà dell'Esecutivo e della maggioranza di contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione. Ricorda peraltro che l'esame dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, assegnata alle Commissioni riunite 2a e 3a, è stato sostanzialmente rinviato alla conclusine dell'esame dei provvedimenti in titolo. Conclude auspicando che il Governo e i relatori in sede di espressione dei pareri manifestino la disponibilità ad accogliere alcune delle proposte emendative dell'opposizione quali ad esempio quelle volte all'unificazione delle fattispecie di reato della concussione e della corruzione.

 

Il sottosegretario AUGELLO ritiene opportuno lasciare alle amministrazioni competenti il tempo per approfondire gli emendamenti, alcuni dei quali presentano un rilevante contenuto tecnico. L'orientamento del Governo si è già formato sulla maggior parte delle proposte, tuttavia è preferibile rinviare a successivi contatti fra la Presidenza e lo stesso Governo la fissazione della seduta in cui saranno espressi i pareri.

 

 Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) si associa alle considerazioni della senatrice Della Monica. Ricorda che gli emendamenti sono stati pubblicati all'inizio del mese di ottobre, per cui il Governo ha avuto un ampio margine di tempo per approfondirli. Chiede che la Presidenza programmi fin d'ora una seduta per l'espressione dei pareri.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) fa presente che nel corso di una nota trasmissione televisiva il capogruppo alla Camera dei deputati di Fli ha lamentato la sostanziale inerzia delle Presidenze delle Commissioni riunite in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo. A suo parere prevedere tempi stringenti di esame rappresenterebbe l'ulteriore riprova della infondatezza delle critiche mosse dal deputato e il serio intendimento di concludere l'esame del provvedimento.

 

Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO il presidente della 2a Commissione, senatore BERSELLI, dopo aver rilevato come sia lo stesso calendario dei lavori delle Commissioni riunite a testimoniare l'assoluta infondatezza delle critiche mosse dall'onorevole Bocchino, accede alla richiesta dell'opposizione e propone di fissare per mercoledì prossimo la seduta delle Commissioni riunite per la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Fa presente peraltro che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, circostanza questa che impedisce la votazione delle proposte emendative.

 

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2010

245ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 La seduta inizia alle ore 14.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il PRESIDENTE informa che questa mattina, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in merito all'atto del Governo n. 266 (codice dell'amministrazione digitale) si è svolta la prevista audizione dei rappresentanti di Confindustria - Servizi innovativi e tecnologici, i quali hanno depositato un documento che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione.

 Inoltre, comunica il calendario dei lavori per la prossima settimana: martedì 23 novembre, alle ore 11, proseguirà l'indagine conoscitiva sulla Carta delle autonomie (disegni di legge n. 2259 e connessi); dopo la riunione della sottocommissione per i pareri, da convocare per le ore 13,30, si svolgerà alle 14 una seduta delle Commissioni riunite 1ª e 2ª per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 2156 e connessi (anticorruzione); alle ore 15, la Commissione potrà esaminare gli atti del Governo n. 292 (federalismo fiscale municipale) e n. 266 (codice dell'amministrazione digitale), nonché l'atto comunitario COM (2010) 555 (EURODAC); proseguirà anche l'esame dei disegni n. 272 e connessi, in materia di polizia locale; mercoledì 24 novembre, alle ore 9,30, si svolgerà in sede consultiva l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio dello Stato, che potrà proseguire nella seduta pomeridiana, dalle ore 15; qualora si concluda l'esame dei documenti finanziari, in quella stessa seduta proseguirà l'esame dell'atto del Governo n. 266; infine, giovedì 25 novembre, alle ore 14, potranno essere trattati gli argomenti non conclusi.

 

La Commissione prende atto.

 

 La seduta termina alle ore 14,10.

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2010

87ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello. 

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

Il presidente BERSELLI, preso atto della mancata espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

 

La seduta termina alle ore 14,10.

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2011

92ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

 Il presidente BERSELLI, nel far presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

 

 Le Commissioni riunite convergono.

 

 La seduta termina alle ore 14,40.

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2011

271ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e per l'interno Mantovano.

 

 La seduta inizia alle ore 15,30.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente VIZZINI riferisce le conclusioni della riunione, appena svolta, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari:

(omissis)

E' stato deciso, inoltre, di proporre alla Presidenza della Commissione giustizia la convocazione, per la prossima settimana, di una riunione congiunta dei rispettivi Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per definire modalità e tempi concernenti il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 2156 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione, e n. 2494 e connessi, in materia di sicurezza, con una conseguente, immediata seduta plenaria delle Commissioni riunitenelle quali si possa prendere atto delle determinazioni degli Uffici di Presidenza.

(omissis)

 La Commissione prende atto.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 22 MARZO 2011

93ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 

 Il presidente BERSELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza delle Commissione riunite ha disposto di sollecitare formalmente la Commissione bilancio ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2156 e connessi, in materia di corruzione, al fine di consentire una rapida conclusione dell'esame.

 Gli Uffici di Presidenza hanno altresì disposto che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge n 2494 e connessi, in materia di sicurezza pubblica, si riunisca alle ore 14 di martedì 29 marzo per dare avvio ai lavori di redazione del testo unificato partendo da un testo di lavoro predisposto dai relatori.

 

 La seduta termina alle ore 14,30.

 

 


 

 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 19 APRILE 2011

94ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 novembre 2010.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2156.

 

 Il senatore MARITATI (PD) si domanda se sia usuale che la Commissione bilancio impieghi così tanti mesi per esprimere il proprio parere su degli emendamenti.

 

 Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE) fa presente che la questione della mancata acquisizione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2156 è stata formalmente posta anche in sede di Conferenza dei capigruppo dai presidenti dei Gruppi parlamentari d'opposizione.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) insiste affinché siano acquisiti quantomeno i pareri dei relatori e del governo sugli emendamenti.

 

 Il presidente BERSELLI, in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei disegni di legge.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,25.

.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2011

95ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo.

 

 La seduta inizia alle ore 16,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

 

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

 

 

 Il presidente della Commissione affari costituzionali, VIZZINI, prospetta la possibilità di procedere nell'esame degli emendamenti, anche con votazioni, ancorché non sia pervenuto il parere della Commissione bilancio: eventuali pareri contrari o condizionati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potranno essere comunque recepiti, in forma di coordinamento, prima di concludere l'esame in sede referente.

 

 Il relatore MALAN (PdL) si pronuncia in senso contrario sui subemendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3, 1.1/4, 1.1/5 e 1.1/6. Segnala che gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 potrebbero risultare preclusi o assorbiti ove fosse accolta la sua proposta di cui all'emendamento 1.1 e pertanto su di essi esprime parere contrario.

 

 Il sottosegretario AUGELLO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.1 del relatore e si riserva di prospettare una possibile riformulazione dell'emendamento 1.1/6, che potrebbe assorbire anche quanto proposto dagli emendamenti 1.4 e 1.5. Sui restanti emendamenti all'articolo 1 si esprime in modo conforme al relatore.

 

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere favorevole sul subemendamento 2.1/1. Per quanto riguarda il 2.1/2, ritiene che la proposta, cioè il riferimento all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sia già contenuta in altre disposizioni del provvedimento; pertanto esprime un parere contrario. Si pronuncia in senso contrario anche sul 2.1/3. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 2.4, osserva che essi potranno essere assorbiti dall'approvazione del suo emendamento 6.0.2, mentre l'emendamento 2.3 risulterebbe precluso ove fosse approvato il 2.1. Inoltre, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Per quanto concerne gli emendamenti 2.11 e 2.12, ne condivide il contenuto in quanto anche a suo parere l'attuale formulazione del testo non è sufficientemente rigorosa, tuttavia osserva che le proposte emendative potrebbero avere un effetto opposto e ugualmente insoddisfacente. Si riserva pertanto di avanzare una ipotesi di riformulazione. Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14 e 2.15.

 

 Il sottosegretario AUGELLO, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, si pronuncia in modo conforme al relatore e dichiara la disponibilità del Governo a considerare una riformulazione degli emendamenti 2.11 e 2.12. Inoltre, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore.

 

Il sottosegretario CALIENDO concorda sull'inopportunità dell'attuale formulazione degli emendamenti 2.11 e 2.12, considerando che esistono procedure, come quella relativa alla concessione di grazia, sulle quali appare assolutamente inopportuno attribuire un obbligo all'amministrazione di garantire il completo accesso agli interessati.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,50.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2011

96ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione

CENTARO

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato 

-e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

 

 Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (PdL) esprime parere contrario sul subemendamento 2.0.1/1 che, a suo avviso, aggraverebbe inutilmente la procedura, e sul subemendamento 2.0.1/2, che introdurrebbe una preclusione eccessiva rispetto alla formulazione dell'emendamento principale 2.0.1. Il parere è contrario anche sui subemendamenti 2.0.1/3 e 2.0.1/4, che prospetta una disciplina innovativa sul conflitto di interessi rispetto a quella prevista dalle legge n. 215 del 2004.

 Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 2.0.2, che propone una condivisibile disciplina riguardante i limiti delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: essa, tuttavia, dovrebbe essere esaminata in un altro, apposito provvedimento. Sul subemendamento 2.0.3/1, che prospetta l'estensione al settore privato della tutela per il dipendente che segnala un illecito, si rimette al Governo, mentre esprime parere contrario sul subemendamento 2.0.3/2. Il parere è contrario anche sui successivi subemendamenti 2.0.3/3 e 2.0.3/4, che ritiene superflui, così come sul subemendamento 2.0.3/5. Il parere è contrario sul subemendamento 2.0.3/6, di contenuto analogo al subemendamento 2.0.3/4, e sul subemendamento 2.0.3/7, che riguarda un ambito già compreso nella previsione dell'emendamento principale 2.0.3. Inoltre, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.0.3/8 e 2.0.3/9. Quanto all'emendamento 2.0.4, riguardante i compensi per gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, si rimette al Governo, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6.

 

 Il sottosegretario AUGELLO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti e subemendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti del relatore 2.0.1 e 2.0.3 preannuncia una richiesta di riformulazione, esprime poi parere contrario sul subemendamento 2.0.3/1 e sull'emendamento 2.0.4.

 

Il sottosegretario CALIENDO svolge alcune considerazioni sulla questione relativa ai compensi per gli incarichi extragiudiziari dei magistrati. Al riguardo ricorda le censure mosse dalla Corte costituzionale alla normativa che limitava la possibilità per i magistrati di svolgere funzioni arbitrali. Per tali ragioni pure essendo condivisibili le finalità dell'emendamento il parere sulla proposta 2.0.4 così come formulata, non può che essere contrario.

 

Si passa all'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

 

 Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (PdL) sottolinea la necessità di una riformulazione redazionale dell'articolo 3. Sull'emendamento 3.2 esprime parere favorevole, mentre si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Anche sull'emendamento 3.5 il parere è contrario, considerato il rischio di determinare un'inutile aggravio nella procedura che ostacolerebbe l'attività della pubblica amministrazione, con conseguente danno per i cittadini. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9. Quanto all'aggiuntivo 3.0.1, ritiene che le norme vigenti in materia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale siano adeguate e pertanto esprime parere contrario.

 

 Il sottosegretario CALIENDO si pronuncia in modo conforme al relatore, osservando che l'emendamento 3.4 sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.

 

 Il relatore MALAN(PdL), dopo aver espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5. Quanto all'articolo 6, esprime parere favorevole al soppressivo emendamento 6.1, in quanto si tratta di disposizioni già approvate in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010.

 Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.4. Si rimette al Governo sugli emendamenti 6.0.3, 6.0.5 e 6.0.6.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, dopo aver espresso, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, parere conforme al relatore, esprime parere favorevole all'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo.

 Preannuncia la richiesta di riformulazione degli emendamenti aggiuntivi 6.0.1 e 6.0.2 del relatore Malan,. Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.6 si esprime favorevolmente, riservandosi di richiederne una riformulazione sulla parte relativa all'articolo 6-ter.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) si sofferma brevemente sull'emendamento aggiuntivo 6.0.5, sottolineando come la ratio della proposta sia quella di evitare situazioni si conflitto di interessi per i consiglieri di Stato di nomina, i quali si potrebbero trovare nella condizione di dover giudicare controversie che vedono coinvolta anche la loro amministrazione di provenienza.

 

Il presidente CENTARO (PdL) si domanda quali siano le ragioni sottese all'articolo 6-ter introdotto dall'emendamento 6.0.6, con il quale si impedisce a magistrati e avvocati dello Stato cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età di ricoprire nell'anno successivo incarichi. Tale norma rischia infatti di impedire al Governo di potersi avvalere di soggetti di indubbia capacità professionale ed esperienza.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva come la ratio della norma sia quella di evitare che magistrati o avvocati dello Stato nell'ultimo anno della loro attività possano essere condizionati nello svolgimento delle loro funzioni dalla prospettiva di rivestire successivi incarichi.

 

Il presidente CENTARO avverte che il seguito dell'esame congiunto proseguirà nella seduta pomeridiana di oggi, riprendendo con l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 2156.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,30.

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2011

97ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo.

 

 La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Riprende la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2156, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato ai resoconti del 29 settembre e del 6 ottobre 2010.

 

 Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (PdL) osserva che le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 sono in gran parte incluse nel disegno di legge n. 2259 (Carta delle autonomie), già approvato dalla Camera dei deputati e all'esame della Commissione affari costituzionali. Tuttavia, vi sono alcune, specifiche proposte emendative, autonome e condivisibili che si riserva di ricondurre a una riformulazione complessiva da proporre con appositi emendamenti, sostitutivi di ciascuno dei due articoli.

 

 Il sottosegretario AUGELLO condivide l'opinione del relatore e preannuncia la disponibilità del Governo a valutare una complessiva riformulazione degli articoli 7 e 8 di contenuto più specifico.

 

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sull'emendamento 8.0.1, che propone l'istituzione di una anagrafe degli eletti: si tratta di una proposta apprezzabile, oggetto peraltro di specifiche iniziative assegnate alla 1ª Commissione, ma da trattare con apposito esame.

 Per quanto riguarda la proposta di stralcio dell'articolo 9 (S9), esprime un parere contrario, così come sugli emendamenti 9.1 e 9.8. Sull'emendamento 9.2, che propone di sopprimere l'espressione "fallimento politico", si rimette al Governo. Circa l'emendamento 9.3, osserva che una riformulazione dell'articolo, tale da invertire le lettere a) e b), potrebbe rendere più chiaro il principio che la limitazione dell'elettorato passivo è da considerare temporanea in via generale.

Sull'emendamento 9.7, di contenuto analogo al 9.2, si rimette al Governo ed esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6, nonché sull'aggiuntivo 9.0.1.

Si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, osservando, in particolare per il 10.10 e per il 10.11, che le norme proposte possono essere ricondotte alla riforma alla riforma degli enti locali (Carta delle autonomie). Infine, si pronuncia in senso contrario sugli aggiuntivi 10.0.1, che tratta materia estranea a quella oggetto del disegno di legge, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6.

 

Il presidente VIZZINI (PdL) in riferimento all'emendamento 10.0.3, nota che il comma 2 incide su materia oggetto degli statuti regionali speciali, che hanno rango costituzionale.

 

Il relatore MALAN (PdL) si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 11 in una prossima seduta.

 

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, avvertendo che nella seduta delle Commissioni riunite che sarà convocata per martedì 24 maggio potrà concludersi la fase di espressione dei pareri da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,45.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

(Affari Costituzionali)

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2011

98ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

 IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio scorso.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

 

 Il senatore MALAN(PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, esprime un parere complessivamente contrario alle proposte di modifica dell'articolo 11, che intervengono sul testo unico sull'ordinamento degli enti locali con modifiche riguardanti alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Nondimeno, sull'11.2 si riserva un approfondimento della proposta, che appare ragionevole, mentre sull'11.3 rileva la genericità della previsione. Con riferimento agli emendamenti 11.4 e 11.5, osserva che semmai quelle disposizioni dovrebbero essere collocate nel disegno di legge sull'ordinamento degli enti locali (disegni di legge n. 2259 e connessi - Carta delle autonomie), così come l'emendamento 11.6, il cui contenuto giudica apprezzabile.

 Esprime parere contrario anche sull'aggiuntivo 11.0.1 e sui successivi 11.0.3 e 11.0.4, di contenuto analogo. Rileva la genericità della proposta di cui all'emendamento 11.0.5, che individua un conflitto con la carica di governo ricoperta in ogni interesse economico e privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche. Quanto all'emendamento 11.0.6, nota che esso sarebbe assorbito dall'emendamento 2.0.1, che si riserva di riformulare. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 11.0.7.

 Per quanto riguarda l'articolo 3, osserva che la relativa disciplina si sovrappone alla regolamentazione disposta con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha introdotto il codice dell'amministrazione digitale. Pertanto, presenta un emendamento soppressivo dell'articolo (3.100) pubblicato in allegato. Anche l'articolo 4 riprende una materia che ha già trovato collocazione nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70: si riserva di verificare l'opportunità di fare salvi alcuni emendamenti, il cui contenuto potrebbe essere ricondotto al testo in esame. Analoga verifica si riserva di compiere, per le stesse ragioni, in merito all'articolo 5.

 Infine, recependo la specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, presenta due emendamenti (7.100 e 8.100), pubblicati in allegato, soppressivi rispettivamente degli articolo 7 e 8, che comunque corrispondono agli articoli 24 e 25 del citato disegno di legge n. 2259.

 

 Il sottosegretario AUGELLO si pronuncia in modo conforme al relatore Malan e si esprime favorevolmente sulle proposte soppressive da questi avanzate o preannunciate.

 

 Il sottosegretario CALIENDO si riserva di esprimere parere sull'emendamento aggiuntivo 5.0.1. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 11.0.4, il cui contenuto è già stato recepito nell'ordinamento in seguito alla ratifica della Convenzione sulle squadre investigative, si esprime in senso contrario anche sull'emendamento 11.0.5. analogo parere contrario esprime sull'emendamento 11.0.3.

 

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

 Il relatore per la Commissione giustizia, senatore BALBONI (PdL), esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, i quali introducono norme da ritenersi estranee ai principi generali dell'ordinamento penale.

 Analogo parere contrario esprime con riguardo agli emendamenti 12.5, in materia di prescrizione; 12.6, sul reato di peculato e 12.7.

 Per quanto concerne l'emendamento 12.8 osserva come il contenuto di tale proposta sia di fatto previsto nell'emendamento 6.0.1, per tale ragione invita i relatori a ritirarlo.

 Formula poi parere contrario sugli emendamenti 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15.

 Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 12.6, il quale, intervenendo in materia di autoriciclaggio, dovrebbe trovare più adeguata collocazione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2494 e congiunti, anch'essi all'esame delle Commissioni riunite.

 Analoga richiesta di ritiro formula con riguardo all'emendamento 12.17.

 Dopo aver formulato parere contrario sugli emendamenti 12.18 e 12.19, si esprime in senso contrario anche sugli emendamenti aggiuntivi 12.0.1 e 12.0.2, nella parte in cui estendono il divieto di attribuzione di incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione anche ai soggetti rinviati a giudizio o comunque condannati con sentenza non definitiva.

 Analogo parere contrario esprime con riguardo agli emendamenti aggiuntivi 12.0.3 e 12.0.4. Invita i presentatori invece a ritirare gli emendamenti 12.0.5, 12.0.6 e 12.0.7.

 Esprime poi parere contrario sugli emendamenti da 12.0.8 a 12.0.13.

 Si riserva di esprimere parere, in seguito ad una sollecitazione del senatore Casson, sull'emendamento 12.0.14, il quale interviene in materia di esercizio del diritto di informazione.

 Conclude formulando parere contrario su tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, ad eccezione dell'emendamento 12.0.18 per il quale formula richiesta di ritiro.

 

 Il relatore MALAN (PdL) si riserva di esprimere parere sull'emendamento 11.2. Per quanto riguarda gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 invita i relatori a ritirarli in considerazione del fatto che tali proposte introducono misure in materia di enti locali che dovrebbero trovare più corretta collocazione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sulla Carta delle autonomie.

 

 Il sottosegretario CALIENDO esprime, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 12, parere conforme.

 Si riserva anch'egli di valutare con maggiore attenzione le questioni oggetto dell'emendamento 12.0.14, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 15.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2156

 

Art. 3

3.100

I RELATORI

Sopprimere l'articolo

 

Art. 7

7.100

I RELATORI

Sopprimere l'articolo

 

Art. 8

8.100

I RELATORI

Sopprimere l'articolo

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

(Affari costituzionali)

(Giustizia) 

 

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 2011

99ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, del Regolamento

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati 

(2340) DELLA MONICA ed altri. - Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato 

(2346) ZANDA. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato 

- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174 e 2346 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2340; esame del disegno di legge n. 2340 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2156, 2044, 2164, 2168, 2174 e 2346)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

 

 Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite il disegno di legge n. 2340, d'iniziativa della senatrice Della Monica e di altri senatori, del quale riferisce brevemente il contenuto. Dal momento che esso interviene sulla stessa materia, propone che sia esaminato congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

 

 Le Commissioni riunite convengono.

 

 Intervenendo sull'ordine dei lavori, il presidente VIZZINI (PdL) ricorda che nei giorni scorsi il Presidente del Senato ha manifestato il proposito di sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo la decisione di avviare la discussione in Assemblea, per i disegni di legge in esame, già dal prossimo 7 giugno. Poiché la Conferenza dei Presidenti di Gruppo si riunirà questa mattina alle ore 11, considerato il numero degli emendamenti presentati, le Commissioni riunite dovranno decidere, in base alle determinazioni che saranno presto assunte in quella sede, se prendere atto che l'esame in sede referente non si concluda e che dunque non sia conferito un mandato ai relatori ovvero proseguire l'esame attraverso un intenso calendario di lavori per la settimana prossima.

 

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) concorda con la proposta testé formulata dal presidente Vizzini.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, intervenendo nuovamente sull'emendamento 6.0.6, precisa che il parere del Governo è contrario, a eccezione dell'articolo 6-ter (proposto nello stesso emendamento), in materia di incarichi conferiti dopo la cessazione delle funzioni, sul quale il Governo sarebbe favorevole, se riformulato considerando, tra l'altro, le giuste osservazioni svolte in proposito dal senatore Centaro nella seduta del 19 maggio; in particolare, sarebbe opportuno uniformare il termine per tutte le cause di cessazione dalle funzioni ovvero introdurre dettagliate specificazioni.

 Inoltre, rispondendo a una specifica richiesta del presidente VIZZINI (PdL), informa che il parere del Governo sull'emendamento 5.0.1 resta sospeso, in attesa di acquisire l'avviso di due amministrazioni che in un primo momento si erano pronunciate in senso contrario; in proposito, manifesta il suo personale favore per la proposta di modifica presentata dal presidente Vizzini.

 

Il senatore MARITATI (PD) si domanda come possa la Conferenza dei Capigruppo procedere alla calendarizzazione dei disegni di legge in titolo senza tenere conto degli orientamenti delle Commissioni riunite.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) riferisce che il presidente Berselli ha chiesto, per le vie brevi, al Presidente del Senato di valutare un possibile differimento di una settimana della calendarizzazione dei disegni di legge nn. 2156 e congiunti in Assemblea. Ritiene quindi necessario che ai fini della successiva definizione dei tempi di esame dei provvedimenti in Commissioni riunite, si attendano gli esiti della riunione dei Capigruppo.

 

 Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di riprenderla dopo aver appreso le decisioni della Conferenza dei Capigruppo in merito alla discussione dei disegni di legge in titolo. A suo avviso, se sussistono le condizioni per un esame esauriente e approfondito, si potrà procedere senz'altro alle votazioni degli emendamenti, anche per confutare le accuse indebite comparse su alcuni organi di informazione che attribuiscono alle Commissioni riunite la responsabilità per il ritardo nell'esame.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) osserva come un'accelerazione dei tempi di esame dei disegni di legge nn. 2156 e congiunti in Assemblea sia stata ripetutamente richiesta dai senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori. Per quanto riguarda i lamentati ritardi ritiene che essi debbano essere ascritti alla Commissione bilancio, chiamata ad esprimersi sugli emendamenti, nonché alla oggettiva difficoltà del Governo di formulare i pareri sui medesimi, tenendo conto dell'esigenza di acquisire l'orientamento di tutti i Dicasteri a vario titolo interessati. Tali considerazioni affrancano le Commissioni 1a e 2a riunite da ogni responsabilità sul rallentamento dei tempi d'esame dei provvedimenti sulla corruzione.

 

 Il sottosegretario CALIENDO precisa che il Governo avrebbe potuto pronunciarsi sugli emendamenti già dal mese di settembre del 2010. Tuttavia, ciò non è stato possibile per il ritardo nell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

 

 Il PRESIDENTE sottolinea che davanti all'Assemblea del Senato sarà comunque puntualmente illustrato l'iter del provvedimento nelle Commissioni riunite che, fra l'altro, hanno proceduto anche a importanti audizioni, da cui sono emersi elementi informativi di rilevante significato anche per la presentazione degli emendamenti.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene che qualora i provvedimenti dovessero essere calendarizzati per la prossima settimana le Commissioni riunite non possano concludere i propri lavori.

Qualora invece, come richiesto anche dal presidente Berselli, si dovesse ottenere un rinvio di una settimana chiede che sia predisposto un calendario dei lavori delle Commissioni riunite tale da consentire un esame approfondito di tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 2156.

 

 Il PRESIDENTE condivide la proposta della senatrice Della Monica: le Commissioni riunite potranno riunirsi, eventualmente anche in seduta notturna, per assicurare il completamento dell'esame entro la data in cui si avvierà la discussione in Assemblea, salvo il tempo che la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali dovranno dedicare all'esame di atti per i quali sono in scadenza i termini.

 

Il senatore CASSON (PD) ritiene comunque che nella predisposizione del calendario dei lavori delle Commissioni riunite si tenga conto anche della circostanza che la prossima settimana gran parte dell'attività politica dei parlamentari sarà concentrata sui territori in vista delle operazioni referendarie.

 

 Il PRESIDENTE osserva che almeno nella giornate di martedì 7 e mercoledì 8 giugno sarà possibile dedicare l'attenzione necessaria all'esame degli emendamenti tenendo conto che comunque, da giovedì 9, molti senatori saranno particolarmente impegnati nella campagna per i referendum del 12 e 13 giugno. Nondimeno, se non vi fosse una decisione per la discussione in Assemblea già dalla prossima settimana, ritiene che quella stessa settimana, almeno in parte, dovrà essere dedicata ai lavori delle Commissioni riunite. In ogni caso, dispone quindi la sospensione della seduta, che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del Senato e comunque al termine della seduta dell'Assemblea.

 

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 13,30.

 

 Il PRESIDENTE comunica che il nuovo calendario dei lavori del Senato, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevede che la discussione in Assemblea dei disegni di legge in titolo si svolgerà la settimana prossima, fin da martedì 7 giugno: pertanto, come si era già convenuto, non resta che prendere atto della impossibilità, per le Commissioni riunite, di procedere in tempo utile alla votazione di tutti gli emendamenti e, di conseguenza, di pervenire alla discussione in Assemblea con un mandato ai relatori.

 

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 

La seduta termina alle ore 13,35.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2011

292ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SUL PARERE RESO DALLA COMMISSIONE BILANCIO IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

 

 Il PRESIDENTE osserva che il parere reso dalla Commissione bilancio sugli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 2156 introduce nella prassi del Senato un elemento di novità sul quale è opportuna una riflessione attenta: infatti, è condivisibile l'esigenza di non dare luogo a "una produzione legislativa disorganica e disallineata rispetto al processo di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto sia dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia dalla legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica". Viceversa, sembra meno persuasiva la qualificazione, enunciata nello stesso parere, di disegni di legge come il n. 2156 e, ancor più nella specifica materia in questione, del disegno di legge n. 2259 ("Carta delle autonomie") come "provvedimenti omnibus". Al riguardo, osserva che il disegno di legge sulla corruzione ha certamente una sua coerenza di materia, mentre il disegno di legge n. 2259 è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, e dunque provvisto di un "contenuto proprio" per natura originaria e successive verifiche parlamentari, compiute in questo caso dalla Camera dei deputati, dove è stato discusso e approvato in prima lettura, che comportano una valutazione anche in termini di coerenza interna, dunque l'opposto stesso di ciò che comunemente s'intende per provvedimento omnibus.

Quanto alla motivazione più specifica, sotto l'aspetto di competenza propria della Commissione bilancio, ovvero il riferimento all'articolo 81 della Costituzione, che produce i ben noti e rilevanti effetti procedurali, si chiede se nel caso in esame essa sia del tutto pertinente perché dalle disposizioni degli articoli 7 e 8 deriverebbero "nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrata, (...) con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria".

Sottolinea che i buoni risultati di coordinamento nella produzione legislativa, ai quali la Commissione affari costituzionali attribuisce la massima rilevanza, anche nella sua cospicua attività consultiva, sono realizzabili più efficacemente con il concorso attivo di tutti gli organi parlamentari. Tuttavia, forse, non dovrebbero essere assunti quale presupposto per valutazioni che hanno, invece, motivazioni diverse ed effetti ulteriori, come quelle, proprie della 5ª Commissione, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

La Commissione unanime si associa.

 

 

 

 


 

Esame in sede consultiva


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2010

419a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

(omissis)

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

 

 Il relatore FLERES (PdL) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, l'istituzione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista all'articolo 3 avverrà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili dell'Agenzia per la vigilanza sui lavori pubblici. Occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri, tenuto conto che l'Agenzia si autofinanzia a carico degli operatori del settore vigilato, tra cui sono comprese alcune amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti. Pertanto, qualora la banca dati determinasse il fabbisogno di maggiori risorse, il contributo richiesto dall'Agenzia ai soggetti vigilati (inclusi le amministrazioni pubbliche) aumenterebbe con possibili effetti finanziari indiretti negativi. Fa presente poi che occorre acquisire conferma che dalle modifiche al testo unico sugli appalti contenute nel comma 1 dell'articolo 8 - aventi a riferimento la soppressione del limite massimo di tre revisori - non possano derivare effetti finanziari negativi.

 

 Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


BILANCIO (5a)

giovedi' 21 OTTOBRE 2010

422a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

 La seduta inizia alle ore 9,05.

 

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì scorso.

 

 Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti della Commissione le Note di chiarimento sul testo.

 

 Il presidente AZZOLLINI, onde dar luogo ai membri della Commissione di approfondire il materiale depositato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDi' 3 NOVEMBRE 2010

430a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

 La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(omissis)

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

 Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita note del Governo, che sono rese disponibili.

 

 Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,45.

 


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2010

434a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

 

 La seduta inizia alle ore 9,10.

 

(omissis)

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

 

 Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il relatore FLERES (PdL), tenuto conto dei chiarimenti offerti dal Governo nella giornata di ieri, propone di esprimere parere non ostativo.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

 

L'esame degli emendamenti viene rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010

434a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

La seduta inizia alle ore 16.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il relatore FLERES (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alla proposta 1.1 volta ad istituire un Comitato di coordinamento: occorre valutare l'opportunità di specificare con quali risorse si intende provvedere agli oneri di funzionamento del Comitato e se le convenzioni indicate al comma 2, lettera f) sono a titolo oneroso. La proposta 1.3 pone una serie di compiti in capo alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche: occorre valutare se sia possibile svolgere tali compiti con le risorse attualmente disponibili. L'emendamento 1.7 appare suscettibile di determinare maggiori oneri ed è priva della necessaria copertura. Occorre poi valutare se la proposta 2.0.2, limitatamente all'articolo 2-quinquies, comma 8 determini effetti finanziari negativi. In relazione al parere sul testo occorre valutare la proposta 3.1. Segnala inoltre la proposta 7.27 in quanto volta ad abrogare il conto economico, il conto patrimoniale e la contabilità economica dei comuni. Anche in relazione alla proposta 8.8, rileva che va verificata la possibilità che la Corte dei conti possa tenere l'elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali senza aggravi di spesa. Occorre poi acquisire conferma che le attività previste dalle proposte 8.0.1 e 11.0.3 possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, in relazione alla proposta 12.0.18, occorre acquisire conferma che dall'attribuzione di funzioni di agenti di polizia giudiziaria prevista al comma 13 non derivino obblighi di corresponsione di indennità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, non essendo presente il rappresentante del GOVERNO, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2011

522a Seduta (antimeridiana)

 

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 

 La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(omissis)

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

 

 Il relatore FLERES (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la proposta 1.1 volta ad istituire un Comitato di coordinamento: occorre valutare l'opportunità di specificare con quali risorse si intende provvedere agli oneri di funzionamento del Comitato e se le convenzioni indicate al comma 2, lettera f), sono a titolo oneroso. Segnala inoltre la proposta 1.3, che pone una serie di compiti in capo alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche: occorre valutare se sia possibile svolgere tali compiti con le risorse attualmente disponibili. L'emendamento 1.7 appare suscettibile di determinare maggiori oneri ed è priva della necessaria copertura. Fa presente che occorre poi valutare se la proposta 2.0.2, limitatamente all'articolo 2-quinquies, comma 8, determini effetti finanziari negativi. In relazione al parere sul testo, occorre valutare la proposta 3.1. Segnala poi la proposta 7.27 in quanto volta ad abrogare il conto economico, il conto patrimoniale e la contabilità economica dei comuni. Anche in relazione alla proposta 8.8, va verificata la possibilità che la Corte dei conti possa tenere l'elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali senza aggravi di spesa. Occorre poi acquisire conferma che le attività previste dalle proposte 8.0.1 e 11.0.3 possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, in relazione alla proposta 12.0.18, ritiene che occorra acquisire conferma che dall'attribuzione di funzioni di agenti di polizia giudiziaria, prevista al comma 13, non derivino obblighi di corresponsione di indennità. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

 Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo di fornire, nella giornata di domani, i chiarimenti richiesti dal Relatore.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,55.


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2011

524a Seduta (antimeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

(omissis)

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva preliminarmente la necessità di rivedere il parere non ostativo sul testo approvato nella seduta n. 431 del 4 novembre 2010, tenuto conto che gli articoli 7 e 8 - intervenendo sulla contabilità degli enti locali - si sovrappongono sia con le previsioni recate dal disegno di legge n. 2243 (cosiddetta "Carta delle autonomie"), sia con gli atti del Governo nn. 339 e 359, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, su cui, peraltro, questa Commissione dovrà pronunciarsi a partire dalla seduta di domani.

 

Il senatore MORANDO (PD) evidenzia come i richiamati articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 2156 abbiano un impatto diretto con la disciplina contabilistica degli enti locali. Nell'auspicarne lo stralcio, propone che la Commissione riveda il proprio parere sul testo, formulando un'osservazione di carattere generale volta ad evitare sovrapposizioni tra il disegno di legge n. 2156, il disegno di legge n. 2259 e i decreti attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Il PRESIDENTE aggiorna l'esame del provvedimento, preannunciando che nella seduta di domani verrà discusso un parere sul testo del disegno di legge in titolo di tenore analogo a quello auspicato dal senatore Morando.

 


BILANCIO (5a)

giovedi' 19 MAGGIO 2011

525a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame. Revisione parere sul testo. Parere con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione )

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 Alla luce delle considerazioni emerse durante la seduta pomeridiana di ieri, il presidente AZZOLLINI (PdL), facente funzione di relatore in sostituzione del senatore Fleres, illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo, volta a rettificare il parere non ostativo approvato nella seduta n. 431 del 4 novembre 2010.

 In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni normative tra le disposizioni del disegno in esame sulla contabilità degli enti locali contenute nel disegno di legge in esame e identiche disposizioni recate nel disegno di legge n. 2259, nonché allo scopo di evitare la stratificazione di una produzione legislativa disorganica e disallineata rispetto agli atti del Governo nn. 339 e 359, vertenti proprio sull'armonizzazione dei sistemi contabili delle autonomie territoriali, propone di approvare un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione degli articoli 7 e 8 del provvedimento in titolo.

 

 Il senatore MORANDO (PD) suggerisce di integrare il parere, includendovi un'osservazione circa la necessità che, qualora nel testo del provvedimento siano presenti ulteriori disposizioni riferite alla contabilità degli enti locali, le Commissioni di merito tengano conto delle premesse del parere.

 

 Il PRESIDENTE propone, quindi, l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere espresso nella seduta n. 431 del 4 novembre 2010, considerato che: - gli articoli 7 e 8 - nel novellare diverse disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000) - intervengono in maniera incisiva sulla disciplina contabile degli enti locali e sul relativo sistema di controlli; - i predetti articoli 7 e 8 sono peraltro identici agli articoli 24 e 25 del disegno di legge n. 2259 (cd. "carta delle autonomie locali"); - la collocazione di tali disposizioni all'interno di provvedimenti omnibus presenta forti rischi di dare luogo ad una produzione legislativa disorganica e del tutto disallineata rispetto al processo di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto sia dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia dalla legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica; - a quest'ultimo riguardo, va ricordato che la Commissione sta esaminando gli atti del Governo nn. 339 ("disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi") e 359 ("disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili") attuativi di deleghe recate, rispettivamente, dalla legge n. 42 del 2009 e dalla legge n. 196 del 2009; ribadisce il parere non ostativo sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppressi gli articoli 7 e 8; osserva inoltre la necessità che, qualora nel testo siano presenti disposizioni riferite alla contabilità degli enti locali, le Commissioni riunite tengano conto delle premesse del parere".

 

 La Commissione approva.

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2011

526a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 maggio scorso.

 

 Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Fleres aveva illustrato gli emendamenti rilevanti ai fini del parere.

 

 Il sottosegretario GENTILE esprime la contrarietà del Governo sugli emendamenti 1.1, limitatamente al comma 3, 1.3, 1.7, 2.0.2, 3.1, 7.27, 11.0.3 e 12.0.18. Rileva, altresì, la sussistenza di profili problematici, anche con riguardo agli emendamenti 2.5, 2.11, 2.12, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 6.0.2 e 10.0.3.

 

 I senatori MORANDO (PD) e LUSI (PD) svolgono considerazioni incidentali sulla proposta emendativa 1.1, rilevando, oltre all'opportunità di sopprimere il comma 3, anche la necessità di prevedere l'assenza di compensi e di rimborsi spese per i componenti del Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione.

 

Il presidente AZZOLLINI ritiene che alcuni dei rilievi aggiuntivi formulati dal Governo su proposte emendative non segnalate dalla Commissione, pur se fondati, attengano tuttavia al merito e non ai profili finanziari, mentre condivide la contrarietà sulle proposte 2.11, 2.12 e 3.4.

Il senatore MORANDO (PD) ricorda che il parere non ostativo sul testo del disegno di legge, approvato dalla Commissione la scorsa settimana, era condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame. Pertanto, ritiene che di tale condizione occorra tenere conto ai fini della formulazione del parere sui relativi emendamenti.

 

Il PRESIDENTE evidenzia la sussistenza di criticità riguardanti la copertura finanziaria, per quanto concerne l'emendamento 7.27, mentre la proposta emendativa 8.8 non reca problemi di copertura.

 

Il senatore LUSI (PD) si sofferma sull'emendamento 2.0.2, evidenziando che i problemi di copertura relativi al comma 8 dell'articolo 2-quinquies sono limitati alla parte del comma che ha inizio dalla parola "ovvero".

 

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FLERES (PdL) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sugli emendamenti 1.7, 2.11, 2.12, 2.0.2 (limitatamente all'articolo 2-quinquies, comma 8, a partire dalla parola: "ovvero" fino alla fine del comma), 3.4, 7.27, 11.0.3, 12.0.18 (limitatamente al comma 13), sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione all'emendamento 1.1, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola d'invarianza che escluda spettanze di ogni natura per i membri del Comitato.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.3 e 3.1".

 

La Commissione approva.


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2010

190a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame congiunto e rinvio.)

 

Il relatore, senatore GALLO (PdL), illustra i provvedimenti in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di competenza dell'8a Commissione.

Il disegno di legge n. 2156, di iniziativa governativa, è formato da tredici articoli suddivisi in tre capi, rispettivamente dedicati alle misure di prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione (articoli da 1 a 6), al controllo negli enti locali (articoli 7 e 8), nonché alla repressione dei fenomeni di corruzione (articoli da 9 a 13).

L'articolo 2 stabilisce che la trasparenza amministrativa rientri tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e rafforza gli strumenti a disposizione delle amministrazioni per assicurare tale scopo; in particolare, si stabilisce l'obbligo di rendere noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione di istanze e per la richiesta di informazioni da parte dei cittadini sui provvedimenti e procedimenti che li riguardano.

Inoltre, si prevede l’obbligo di pubblicare, sui siti istituzionali delle amministrazioni, le informazioni relative a procedimenti amministrativi "sensibili", tra cui rientrano anche quelli aventi ad oggetto autorizzazioni, concessioni e procedure di selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. È altresì specificato che, per quanto attiene la pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, rimangono applicabili le disposizioni già previste dal cosiddetto "Codice degli appalti" (decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni).

L’articolo 3 introduce misure per favorire la trasparenza nell’ambito dei contratti pubblici, modificando l’articolo 7 del "Codice degli appalti".

In particolare, è disposta l’istituzione, presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), dell’articolo 7 del Codice, ossia le informazioni riguardanti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni, i programmi triennali dei lavori pubblici, l’elenco dei contratti pubblici affidati, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione di lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale. La disciplina delle modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici, nonché del sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici è demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

L’articolo 4 ha la finalità di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e, al tempo stesso, di garantire maggiore certezza pubblica all’azione amministrativa.

In particolare, mediante modifica all’articolo 48 del "Codice degli appalti", si introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare, di modo che le stazioni appaltanti possano procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la BDNCP, laddove la stessa contenga la relativa documentazione, senza richiedere la documentazione ai concorrenti.

Inoltre, è inserito, all’articolo 74 del Codice, un nuovo comma, ove si prevede che le stazioni appaltanti richiedano, di norma, l’utilizzo di moduli predisposti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e - nel caso dei contratti relativi a servizi e forniture o dei contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro - dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

L’articolo 5 riproduce, a regime, con alcuni adattamenti, le disposizioni già contenute nell’articolo 16 del decreto-legge n.39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 2009, relativo alla ricostruzione in Abruzzo, e nell’articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166 del 2009, relativo agli interventi per l'Expo 2015 di Milano.

L’intervento risponde all’esigenza di realizzare un efficace sistema di controlli nei confronti dei subappalti, al fine di estendere alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell’impresa aggiudicataria. È quindi prevista la facoltà, per gli esecutori dei lavori, servizi e forniture, di attingere da un elenco, istituito presso le prefetture, i fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa. L’elenco sarà periodicamente aggiornato e - con specifico regolamento - verranno definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco stesso, la durata dell’iscrizione, l’attività di verifica ed i casi di sospensione e decadenza dell’iscrizione.

L’articolo 6 - al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e gestione amministrativa - individua nei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti usuari i soggetti deputati ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture "segreti" ovvero "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Il disegno di legge n. 2044 - a prima firma della senatrice Baio - stabilisce, all'articolo 6, che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possa richiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, l'ausilio dell'attività sotto copertura.

Il disegno di legge n. 2168, di iniziativa del senatore D'Alia, tende, da un lato, a rendere più efficace l'azione di contrasto e prevenzione della corruzione e, dall'altro, ad introdurre norme di trasparenza nella vita pubblica e nell'esercizio della pubblica funzione, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale degli eletti e dei nominati.

Il disegno di legge n. 2174 - a prima firma della senatrice Finocchiaro - reca numerose modifiche al codice penale, riformulando in senso più rigoroso le fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a)) inserisce il peculato e l'estorsione nel novero dei reati per la cui condanna consegue la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Inoltre, si introduce nel codice penale il nuovo articolo 335-ter, ove si prevede, come circostanza aggravante, il fatto che i delitti contro la pubblica amministrazione siano commessi, fra l'altro, al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o, comunque, in procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Alla luce delle disposizioni sopra illustrate - e con particolare riguardo al disegno di legge di iniziativa governativa n. 2156 - esprime un apprezzamento per l'intento volto a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, sottolineandone peraltro la stretta connessione con l'esigenza di rafforzare gli standard di morale e di etica professionale.

Ricollegandosi poi alle criticità emerse durante le udienze dei Commissari straordinari per le infrastrutture strategiche, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, rimarca la necessità che l'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione sia corredata da un efficace monitoraggio e controllo delle procedure di affidamento e gestione degli appalti. In particolare, richiederebbero un'attenta valutazione tutti gli episodi di ritardi, scostamenti e anomalie, anche finanziarie, riguardanti i crono programmi delle grandi opere.

Pertanto, suggerisce che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sui provvedimenti in esame sia corredato da puntuali rilievi attinenti le modalità di funzionamento e gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché il ruolo dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: per quanto riguarda il primo aspetto, è necessario che la Banca dati sia strutturata in maniera comprensibile al comune cittadino, sia facilmente accessibile on line e contenga l'indicazione puntuale di enti pubblici e privati responsabili di ritardi e inadempienze nella realizzazione delle opere pubbliche; per quanto concerne, invece, l'Autorità di vigilanza, essa deve essere rafforzata sia sul fronte dei poteri di monitoraggio e segnalazione preventiva di anomalie, sia, soprattutto, nella legittimazione ad irrogare adeguati provvedimenti sanzionatori.

 

Il senatore Marco FILIPPI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro del Relatore, reputa tuttavia insufficienti le misure contenute nel disegno di legge governativo, in quanto strumenti come il Piano nazionale anticorruzione o le banche dati appaiono del tutto inadeguati a prevenire e contrastare i fenomeni di degenerazione amministrativa.

Dopo aver manifestato perplessità per il fatto che questa Commissione sia coinvolta soltanto in sede consultiva nell'esame di provvedimenti che incidono profondamente nel settore degli appalti pubblici, chiede che i componenti dell'8a Commissione vengano coinvolti sullo svolgimento delle audizioni, che le Commissioni 1a e 2a riunite dovessero programmare, e dichiara in ogni modo la disponibilità del proprio Gruppo a contribuire in maniera costruttiva alla formulazione del parere.

 

Il senatore CICOLANI (PdL), dopo aver formulato alcune riserve sulla struttura generale del disegno di legge n. 2156, tenuto conto che il contrasto alla corruzione non richiede certo l'irrigidimento e la superfetazione di controlli e procedure burocratiche, gravanti oltre tutto sugli enti locali di piccole dimensioni, si sofferma su tre punti di particolare importanza.

In primo luogo, occorre intervenire sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, che devono essere dotate di idonei project manager e project engineer, oltre che di responsabili unici di procedimento specializzati sulla base delle tipologie di controllo a cui sono preposti.

In secondo luogo, va rivalutata la figura dei collaudatori, sia sul piano dei controlli tecnici che di quelli amministrativi: infatti, i collaudatori devono configurarsi quali figure fiduciarie delle amministrazioni, a presidio del corretto funzionamento delle procedure di affidamento degli appalti.

In terzo luogo, occorre concentrarsi, più che sulla predisposizione di banche dati, sulla segnalazione e correzione di anomalie: a titolo esemplificativo, quando i lavori di esecuzione dell'appalto superano di oltre il 20 per cento il preventivo messo a progetto, vanno attivati immediati meccanismi di segnalazione e sanzioni adeguate, che devono concretizzarsi anche nella perdita della qualità di stazione appaltante.

 

Il senatore DE TONI (IdV), riservandosi di intervenire più diffusamente in una successiva seduta, dichiara di condividere i tre rilievi formulati dal senatore Cicolani.

 

Il presidente GRILLO, nell'esprimere rammarico per il fatto che i provvedimenti in esame siano stati assegnati a questa Commissione soltanto in sede consultiva, reputa pienamente condivisibili le riflessioni del senatore Cicolani, giudicando opportuno proseguire in una successiva seduta l'esame dei provvedimenti, sia ai fini della formulazione del parere sia in vista della predisposizione di incisive proposte emendative presso le Commissioni di merito.

Accoglie intanto le richieste avanzate dal senatore Marco Filippi e assicura che rappresenterà alla Presidenza delle Commissioni 1a e 2a riunite l'esigenza che i componenti dell'8a Commissione vengano coinvolti sullo svolgimento delle audizioni che dovessero essere programmate.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,20.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

LUNEDÌ 31 MAGGIO 2010

191a Seduta

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

 La seduta inizia alle ore 14,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio 2010.

 

Il presidente GRILLO riepiloga sinteticamente l'oggetto della discussione congiunta avviata la scorsa settimana, ribadendo la necessità, ai fini dell'espressione del parere, di approfondire le tematiche emerse nel corso del dibattito.

 

Il senatore Marco FILIPPI (PD) chiede se le Commissioni 1a e 2a - alle quali i disegni di legge in titolo sono stati assegnati in sede referente - abbiano deciso di avviare una serie di audizioni.

 

Il presidente GRILLO rende noto di aver inviato, la scorsa settimana, una lettera al presidente Berselli, ove si chiede, tra l'altro, che l'8a Commissione sia tempestivamente informata dell'eventuale decisione di avviare un ciclo di audizioni, al fine di potervi così prendere parte.

 

Il relatore, senatore GALLO (PdL), ricorda che, nel corso del dibattito svoltosi la scorsa settimana, era emersa l'opportunità di ridefinire il ruolo e le prerogative dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché di ottimizzare il contenuto e l'accessibilità della Banca dati nazionale sui contratti pubblici.

 

Il senatore Marco FILIPPI (PD) ribadisce una valutazione nettamente negativa sulla struttura complessiva del disegno di legge governativo n. 2156, sottolineando come l'istituzione di banche dati o di centri di monitoraggio appaia del tutto insufficiente a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione; peraltro, il disegno di legge n. 2156 appare eccessivamente sbilanciato sugli enti locali, come i comuni di piccole dimensioni, sebbene i fenomeni degenerativi siano il più delle volte annidati nelle amministrazioni centrali.

Sarebbe comunque utile approfondire alcuni profili, quali quelli sollevati dal senatore Cicolani nella seduta della settimana scorsa, come la qualificazione delle stazioni appaltanti ed il ruolo dei collaudatori; un altro aspetto meritevole di riflessione attiene poi alla disciplina delle fasi di progettazione delle opere pubbliche.

 

Il presidente GRILLO, nel ribadire il proprio rammarico per il fatto che i disegni di legge in titolo siano stati assegnati a questa Commissione soltanto in sede consultiva, pur incidendo profondamente sul "Codice dei contratti pubblici", ritiene opportuno un supplemento di analisi prima dell'espressione del parere. Ricorda poi che il Sindaco di Milano, dottoressa Letizia Moratti, ha inviato una missiva, che sarà sua cura trasmettere a tutti i senatori, recante alcune proposte di modifica alla normativa sugli appalti, ai fini di prevenire episodi di corruzione e infiltrazione mafiosa nel settore dei contratti pubblici.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2010

209a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

 

Il relatore, senatore GALLO (PdL), illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

In particolare, tale proposta risulta incentrata su alcuni punti rilevanti del provvedimento, come la qualificazione delle stazioni appaltanti, l'affinamento della banca dati nazionale sui contratti pubblici, il rafforzamento dei poteri ispettivi e istruttori dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, la valorizzazione della figura dei collaudatori, la qualificazione SOA delle imprese, i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, la consultazione preliminare alla presentazione delle offerte, l'esclusione automatica delle offerte anomale, l'adeguamento del corrispettivo dell'appalto di lavori e, infine, l'innalzamento della quota massima di lavori subappaltabili della categoria prevalente.

 

Il senatore CICOLANI (PdL), dopo aver ringraziato il Relatore per l'impegno profuso, suggerisce alcune modifiche per quanto concerne la qualificazione delle stazioni appaltanti, i rilievi riguardanti le misure di stabilizzazione del corrispettivo di appalto di lavori, nonché l'innalzamento della quota massima dei lavori subappaltabili.

 

Il senatore VIMERCATI (PD), pur apprezzando alcuni rilievi contenuti nella proposta di parere avanzata dal Relatore, sottolinea la necessità di affrontare due questioni di particolare rilevanza quali i cartelli tra le imprese, che originano spesso fenomeni di corruzione e di illegalità, nonché il contrasto del lavoro nero, che consente a molte imprese di operare e arricchirsi nell'illegalità. Al riguardo, andrebbero rafforzati e resi effettivi i poteri di controllo e sanzionatori delle amministrazioni competenti, con particolare riferimento alle ispezioni effettuate nei cantieri da parte delle aziende sanitarie locali.

 

Il RELATORE, alla luce delle osservazioni emerse nel corso della discussione, si impegna a riformulare la proposta di parere, sottoponendola all'attenzione della Commissione nella prossima seduta.

 

Il presidente GRILLO, preso atto dell'impegno del Relatore, rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2156, 2044, 2168 e 2174

 

 La 8a Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge congiunti in titolo, considerato che:

- i disegni di legge in esame appaiono finalizzati a prevenire i fenomeni degenerativi della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in modo da fornire risposte adeguate alla domanda di trasparenza e controllo proveniente dall'intera collettività;

- i disegni di legge colgono tale esigenza attraverso un condivisibile e opportuno approccio multidisciplinare, partendo dal presupposto che i tradizionali strumenti sanzionatori rappresentano solo alcuni fra i diversi mezzi di contrasto alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa;

- risulta altresì apprezzabile la disposizione (articolo 3 del disegno di legge n. 2156) che - modificando l'articolo 7 del "Codice dei contratti pubblici" - istituisce, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), che dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni, i programmi triennali dei lavori pubblici, l'elenco dei contratti pubblici affidati, gli stati di avanzamento e l'ultimazione di lavori, servizi e forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale;

- la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni della corruzione all'interno della pubblica amministrazione e, più in particolare, all'interno del complesso dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese aggiudicatrici, possono essere efficacemente perseguiti soltanto attraverso la predisposizione di puntuali meccanismi basati sull'effettiva trasparenza ed accessibilità dei dati, nonché di adeguati strumenti di segnalazione preventiva delle anomalie e successiva irrogazione di sanzioni certe e proporzionate alla gravità degli illeciti e delle infrazioni commesse;

- dall'impostazione del disegno di legge n. 2156 consegue la necessità di introdurre una serie di misure normative volte ad avviare un processo di riqualificazione sia delle stazioni appaltanti, per elevarne la professionalità e l'efficienza, sia degli operatori economici destinatari dell'attività amministrativa;

- appare opportuno introdurre misure che favoriscano la collaborazione tra la pubblica amministrazione e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, per realizzare iniziative di formazione delle professionalità tecniche operanti nel settore degli appalti pubblici;

- occorre riorganizzare la committenza pubblica, attraverso la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti;

- appare necessario migliorare le regole sulla qualificazione delle imprese, ridimensionando la logica del fatturato - che risulta essere tra le principali cause di alcune gravi distorsioni del mercato, come i ribassi temerari - per adottare, invece, requisiti di carattere sostanziale, idonei a garantire la presenza sul mercato alle imprese più solide e meglio strutturate ed organizzate, dotate degli opportuni requisiti morali e della solidità patrimoniale, a garanzia della qualità delle prestazioni rese;

- in ragione della difficile congiuntura economica in cui versa il Paese, si rende indispensabile adottare misure di accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, al fine di ottenere una rapida cantierizzazione degli interventi. In tale ottica, risulta opportuno reintrodurre transitoriamente, per gli appalti di rilevanza nazionale, il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, che consente un indubbio risparmio di tempo rispetto all'ordinario procedimento di valutazione della congruità dell'offerta, a condizione che il menzionato meccanismo di esclusione automatica sia opportunamente corretto, per sottrarlo a possibili fenomeni di turbativa;

- il contrasto alla corruzione richiede anche l'equa remunerazione delle prestazioni contrattuali dell'appaltatore, introducendo misure che assicurino la possibilità di riequilibrare il sinallagma contrattuale, soprattutto nel caso in cui i tempi di esecuzione si protraggano per cause non imputabili all'esecutore;

- i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa impongono di rafforzare i meccanismi dialettici nella fase che precede la presentazione delle offerte, con particolare riferimento alla verifica della progettazione a base di gara, nell'ottica di conseguire una riduzione del contenzioso successivo;

- anche in ragione dell'aumentato livello di garanzie normative per quanto attiene i subappalti - soprattutto sotto il profilo retributivo e della sicurezza - è venuta meno ogni ragione di diffidenza nei confronti di tale istituto, spesso considerato propedeutico al lavoro in nero, facendo altresì emergere la necessità di allineare, sul punto, la normativa italiana a quella europea. Al riguardo, andrebbe valutata la possibilità di innalzare la quota di lavori subappaltabili, al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese di disporre di una maggiore libertà nell'organizzazione dei propri fattori produttivi, considerato, peraltro, che tale modifica non faciliterebbe in ogni caso l'infiltrazione malavitosa, in quanto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, da parte del committente, rimarrebbe comunque subordinato all'accertamento dell'insussistenza, nei confronti del subappaltatore, dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ("Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere") e successive modificazioni;

 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

- si ritiene opportuno inserire nel disegno di legge n. 2156 una disposizione che rimetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire le modalità più idonee per la qualificazione delle stazioni appaltanti, con la definizione dei relativi requisiti minimi;

- la Banca dati nazionale dei contratti pubblici deve essere strutturata secondo un formato di facile ed immediata leggibilità ed accessibile gratuitamente sulla rete internet ;

- vanno rafforzati i poteri ispettivi ed istruttori dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla possibilità di segnalare preventivamente eventuali anomalie nell'esecuzione dei contratti pubblici e di irrogare tempestivamente misure sanzionatorie adeguate alla gravità degli illeciti e delle infrazioni;

- è necessario valorizzare la figura dei collaudatori, sia sul piano dei controlli tecnici che di quelli amministrativi, configurando tali figure come soggetti fiduciari delle amministrazioni pubbliche, a presidio del corretto funzionamento delle procedure di affidamento dei contratti di appalto;

- in tema di qualificazione SOA delle imprese, occorre inserire una disposizione che consenta al Governo di adottare nuove norme in materia, introducendo una serie di requisiti qualitativi e quantitativi idonei ad attribuire all'operatore economico un punteggio attestato dalla SOA; altresì, andrebbe prolungata dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 l'efficacia della norma di cui all'articolo 253, comma 9-bis,del Codice dei contratti, che consente di valutare i requisiti sussistenti nel decennio precedente la richiesta di attestazione SOA;

- occorre integrare i requisiti di qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del Codice dei contratti, introducendo parametri volti ad individuare requisiti di carattere sostanziale, tali da garantire la presenza sul mercato alle imprese più solide e maggiormente strutturate ed organizzate, dotate di elementi reputazionali, che ne dimostrino l'affidabilità morale, la solidità patrimoniale, la qualità della prestazioni rese, la storia imprenditoriale;

- andrebbe inserita una specifica disposizione in base alla quale - per i lavori di importo a base di gara superiori a quaranta milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti, prima della presentazione dell'offerta, possano avviare una consultazione preliminare, al fine di chiarire incertezze sugli elaborati progettuali e correggere in anticipo eventuali errori e inesattezze, anche per prevenire possibili contenziosi nella fase esecutiva dei lavori;

- si ritiene opportuno ipotizzare un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), durante il quale mantenere la possibilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale, quantomeno per gli appalti di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, individuando appositi meccanismi di individuazione delle soglie di anomalia oltre le quali procedere all'esclusione automatica;

- nell'ambito delle misure di stabilizzazione del corrispettivo di appalto di lavori, si valuta necessario introdurre un meccanismo di adeguamento del corrispettivo medesimo, ma soltanto per il caso in cui vi sia un prolungamento, superiore del 20 per cento, del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, per causa non imputabile all'appaltatore. In tal caso, all'appaltatore verrebbe riconosciuto un adeguamento del corrispettivo inerente la parte dei lavori ancora da eseguire dopo la scadenza del termine, secondo appositi indici calcolati dall'ISTAT, salvo l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni;

- andrebbe valutata la possibilità di innalzare la quota massima di lavori subappaltabili della categoria prevalente, di cui all'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, elevandola dal 30 al 50 per cento.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2010

395a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,45.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione 

(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione 

(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 21 luglio scorso.

 

Il relatore, senatore GALLO (PdL), illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di seduta. In particolare, nelle osservazioni si pone l'attenzione sulla necessità di strutturare secondo un formato intellegibile la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché di rafforzare i poteri dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, delle Direzioni provinciali del lavoro e dei Servizi di prevenzione delle ASL; altresì, viene posto l'accento sulla necessità di garantire l'immediata identificazione del personale impiegato nei cantieri e sulla valorizzazione della figura dei collaudatori.

 

Il senatore Marco FILIPPI (PD), pur manifestando apprezzamento per l'impegno e la sensibilità del Relatore, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, ritenendo che il disegno di legge n. 2156 sia del tutto inadeguato al contesto sociale esistente.

 

Il senatore DE TONI (IdV) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal Relatore.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, il presidente GRILLO pone ai voti la proposta di parere favorevole, con osservazioni, presentata dal Relatore, che risulta approvata.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2156, 2044, 2168 e 2174

 

 La 8a Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge congiunti in titolo, considerato che:

- i disegni di legge in esame appaiono finalizzati a prevenire i fenomeni degenerativi della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in modo da fornire risposte adeguate alla domanda di trasparenza e controllo proveniente dall'intera collettività;

- il disegno di legge n. 2156, in particolare, coglie tale esigenza attraverso un condivisibile e opportuno approccio multidisciplinare, partendo dal presupposto che i tradizionali strumenti sanzionatori rappresentano solo alcuni fra i diversi mezzi di contrasto alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa;

- risulta altresì apprezzabile la disposizione (articolo 3 del disegno di legge n. 2156) che - modificando l'articolo 7 del "Codice dei contratti pubblici" - istituisce, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), che dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni, i programmi triennali dei lavori pubblici, l'elenco dei contratti pubblici affidati, gli stati di avanzamento e l'ultimazione di lavori, servizi e forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale;

- la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni della corruzione all'interno della pubblica amministrazione e, più in particolare, all'interno del complesso dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese aggiudicatrici, possono essere efficacemente perseguiti soltanto attraverso la predisposizione di puntuali meccanismi basati sull'effettiva trasparenza ed accessibilità dei dati, nonché di adeguati strumenti di segnalazione preventiva delle anomalie e successiva irrogazione di sanzioni certe e proporzionate alla gravità degli illeciti e delle infrazioni commesse;

- dall'impostazione del disegno di legge n. 2156 consegue la necessità di introdurre una serie di misure normative volte ad avviare un processo di riqualificazione delle stazioni appaltanti, per elevarne la professionalità e l'efficienza,

 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

- la Banca dati nazionale dei contratti pubblici deve essere strutturata secondo un formato di facile ed immediata leggibilità ed accessibile gratuitamente sulla rete internet;

- vanno rafforzati i poteri ispettivi ed istruttori dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla possibilità di segnalare preventivamente eventuali anomalie nell'esecuzione dei contratti pubblici e di irrogare tempestivamente misure sanzionatorie adeguate alla gravità degli illeciti e delle infrazioni;

- occorre rafforzare i poteri ispettivi e gli organici delle Direzioni provinciali del lavoro e dei Servizi di prevenzione delle ASL, garantendo altresì la piena applicazione, in tutte le Regioni, dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, allo scopo di contrastare il lavoro nero e la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

- è opportuno dotare la mano d'opera impiegata nei cantieri di un tesserino personale di riconoscimento, allo scopo di garantirne la immediata identificazione;

- è necessario valorizzare la figura dei collaudatori, sia sul piano dei controlli tecnici che di quelli amministrativi, configurando tali figure come soggetti fiduciari delle amministrazioni pubbliche, a presidio del corretto funzionamento delle procedure di affidamento dei contratti di appalto.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2011

157a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

 

 La seduta inizia alle ore 14.

 

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione conviene.

 

(2420) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

 

 Concorda la Sottocommissione.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2011

531a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e conclusione del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, in considerazione del fatto che le Commissioni di merito non hanno terminato l'esame in sede referente, propone di confermare per l'Assemblea il parere già reso sul testo del provvedimento nella seduta del 19 maggio scorso, nel quale la valutazione non ostativa era condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione degli articoli 7 ed 8.

Reputa, altresì, opportuno confermare i pareri già espressi sugli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, identici a quelli presentati presso le Commissioni di merito.

 

Il relatore FLERES (PdL) procede quindi all'illustrazione degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rilevando che la proposta 1.200/2 sembra comportare maggiori oneri, mentre appare necessario, per l'emendamento 1.200, ribadire il parere espresso alle Commissioni di merito sull'emendamento 1.1, di analogo tenore, ossia condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria che escluda spettanze di ogni natura per i membri del Comitato anticorruzione. Occorre poi valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.250. E' necessario, inoltre, valutare i potenziali profili di onerosità per le pubbliche amministrazioni connesse all'emendamento 3.253. Occorre valutare l'emendamento 5.251, al fine di escludere che ne derivino maggiori oneri; analoga valutazione va effettuata sugli emendamenti 5.252 e 5.0.250, peraltro privi della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'emendamento 5.251. Segnala, quindi, che l'emendamento 6.0.254 sembra comportare maggiori oneri.

Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 7.255. E' poi necessario valutare l'emendamento 7.0.251, che riduce le fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca; analogamente, va verificato l'eventuale effetto finanziario indiretto dell'emendamento 7.0.253, di contenuto simile al precedente, ma limitato al trasferimento dei dirigenti pubblici. Occorre altresì acquisire chiarimenti sull'emendamento 7.0.252, in relazione al possibile decremento di gettito per le Regioni. L'emendamento 7.0.254 va valutato per quanto riguarda la comminazione di sanzioni pecuniarie alle pubbliche amministrazioni.

Occorre valutare l'emendamento 8.250, che abbassa, per i comuni, il limite massimo di abitanti superato il quale è obbligatorio il ricorso ad un organo collegiale di revisione economico-finanziaria. Analogamente, occorre valutare l'emendamento 8.251. E' inoltre necessario valutare i maggiori oneri derivanti dai capoversi 8-octies e seguenti degli identici emendamenti 8.0.1 e 8.0.250, che peraltro recano una copertura sul bilancio a legislazione vigente. Va poi verificata la congruità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.251. Segnala, poi, che occorre valutare la proposta emendativa 12.250, in relazione ai commi 3 e seguenti, che ampliano, rispetto alla normativa vigente, la portata applicativa della disciplina sull'amministratore preposto alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni confiscati. Da ultimo, è necessario valutare l'emendamento 12.251, che istituisce l'albo speciale delle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

In merito all'emendamento 1.200/2, il presidente Massimo GARAVAGLIA evidenzia come esso sia suscettibile di determinare maggiori oneri derivanti dall'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

 

Il senatore MORANDO (PD) rileva che, per valutare compiutamente la portata finanziaria della proposta 1.200/2, è necessario esaminare contestualmente gli effetti dell'emendamento 1.200, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità nazionale anticorruzione.

 

Il presidente AZZOLLINI, nel ritenere fondati i rilievi sull'onerosità del subemendamento 1.200/2, reputa altresì necessario formulare un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.200, accogliendo la proposta del Relatore volta alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.0.250, 3.253, 5.252 e 5.0.250, reputa opportuna l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Invece, ritiene che l'emendamento 6.0.254 non comporti maggiori oneri.

 

Con riferimento all'emendamento 6.0.254, il senatore MORANDO (PD) ritiene fondati i rilievi del Relatore sulla sussistenza di profili di onerosità connessi all'esigenza di sostituire nell'organico il personale collocato fuori ruolo.

 

Il senatore LUSI (PD) ritiene che sussistano profili di onerosità dell'emendamento 6.0.254, osservando peraltro una contraddizione tra la portata normativa del comma 1 e quella del comma 4.

 

Il presidente AZZOLLINI, pur ritenendo che l'intenzione dei presentatori del provvedimento sia presumibilmente finalizzata ad evitare aggravi di spesa, riconosce tuttavia la fondatezza delle osservazioni dei senatori Morando e Lusi, in quanto il tenore letterale dell'emendamento non appare univoco.

Pertanto, ritiene opportuno esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 4.

 

Il senatore MORANDO (PD), nel ricordare che la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la valutazione non ostativa sul testo alla soppressione degli articoli 7 e 8, reputa necessario adottare una condotta coerente anche sui relativi emendamenti.

 

Il senatore LUSI (PD) concorda con l'osservazione testé formulata dal collega Morando.

 

Il presidente AZZOLLINI ritiene pertanto che, sull'emendamento 7.255, si debba formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in conseguenza del parere reso sul testo del provvedimento.

 

Alla luce delle considerazioni emerse in sede di dibattito, il relatore FLERES (PdL), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo e considerato che:

- gli articoli 7 e 8 - nel novellare diverse disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) - intervengono in maniera incisiva sulla disciplina contabile degli enti locali e sul relativo sistema di controlli;

- i predetti articoli 7 e 8 sono peraltro identici agli articoli 24 e 25 del disegno di legge n. 2259 (cosiddetta "carta delle autonomie locali");

- la collocazione di tali disposizioni all'interno di provvedimenti omnibus presenta forti rischi di dare luogo ad una produzione legislativa disorganica e del tutto disallineata rispetto al processo di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto sia dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia dalla legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica;

- a quest'ultimo riguardo, va ricordato che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. 339 ("disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi"), attuativo di una delega contenuta nella legge n. 42 del 2009, e ha già espresso il proprio parere sull'atto del Governo n. 359 ("disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili"), attuativo di una delega recata dalla legge n. 196 del 2009;

esprime parere non ostativo sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppressi gli articoli 7 e 8;

osserva inoltre la necessità che, qualora nel testo siano presenti disposizioni riferite alla contabilità degli enti locali, l'Assemblea, in sede di approvazione del provvedimento, tenga conto delle premesse del parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere non ostativo, ad eccezione che sugli emendamenti 1.7, 2.11, 2.254, 2.12, 2.0.2 e 2.0.250, identici, (limitatamente all'articolo 2-quinquies, comma 8, terzo periodo, a partire dalla parola: "ovvero" fino alla fine del comma), 3.4, 11.0.3, 12.0.18 (limitatamente al comma 13), 1.200/2, 6.0.254 (limitatamente al comma 4) e 7.255 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione all'emendamento 1.200, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, alla soppressione del comma 3 e all'inserimento di una clausola d'invarianza che escluda spettanze di ogni natura per i membri del Comitato.

Esprime, poi, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, sugli emendamenti 1.0.250, 3.253, 5.252 e 5.0.250.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.3 e 3.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7. E' rinviato l'esame degli altri emendamenti, a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 7.".

 

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

 

La seduta termina alle ore 16,05.


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2011

532ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 

 La seduta inizia alle ore 9,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente relatore AZZOLLINI (PdL) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti fino all'articolo 7 e che pertanto si riprenderà con gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo la medesima disposizione.

Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative 7.0.251 e 7.0.253, proponendo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul primo emendamento e una valutazione non ostativa sul secondo.

 

Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sull'emendamento 7.0.252, rilevando come esso non solo intervenga sulla disciplina di contratti in essere, ma tenda altresì a limitare la capacità d'agire degli enti locali.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) esprime un giudizio di forte perplessità sull'emendamento 7.0.252, con particolare riferimento alla parte relativa alla risoluzione dei contratti stipulati dagli enti locali.

 

Il PRESIDENTE ritiene che sull'emendamento 7.0.252 vada formulato un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito, invece, all'emendamento 7.0.254, ritiene che il medesimo non sia censurabile con un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, dal momento che esso modifica l'apparato sanzionatorio previsto da una disposizione del decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

 

Il senatore LUSI (PD) reputa, invece, che sull'emendamento da ultimo citato dal Presidente la Commissione debba valutare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'approvazione della proposta emendativa ridurrebbe le fattispecie di reato aggredibili con sanzioni pecuniarie.

 

Il PRESIDENTE rileva come le proposte emendative incidenti sugli apparati sanzionatori siano difficilmente suscettibili di una censura basata sul mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, considerato, peraltro, che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, essendo fortemente condizionati dal numero dei reati commessi e dalla loro individuazione, non vengono stimati nelle previsioni di bilancio.

Propone, pertanto, la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento in discussione.

 

Il senatore LUSI (PD) concorda con quest'ultima proposta.

 

In merito agli emendamenti 8.250 e 8.251, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, coerentemente col parere reso sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda poi gli identici emendamenti 8.0.1 e 8.0.250, suggerisce, anche in questo caso, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essi recano una copertura sul bilancio a legislazione vigente.

 

Il senatore MORANDO (PD) concorda con l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli identici emendamenti 8.0.1 e 8.0.250, ritenendo peraltro che si sarebbe dovuta esprimere un'analoga valutazione anche sul testo del disegno di legge, laddove esso reca numerose disposizioni prive della necessaria copertura finanziaria.

 

Il sottosegretario GENTILE esprime parere contrario sugli emendamenti 12.250 e 12.251.

 

Il PRESIDENTE ritiene che sull'emendamento 12.250 la valutazione debba essere non ostativa, mentre può essere presa in considerazione l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 12.251.

 

Alla luce del dibattito, il relatore FLERES (PdL) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 7, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 7.0.251, 7.0.252, 8.250, 8.251, 8.0.1 e 8.0.250, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.0.254 e 12.251".

 

La Commissione approva.

 

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE 

 

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 14,30 e 14,45, sono anticipate alle ore 14 e 14,15.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 9,35.


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2011

534a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 

 La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156)Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Il relatore FLERES(PdL) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'emendamento 5.251 (testo 2), occorre valutare l'opportunità di inserire la clausola di invarianza finanziaria. Fa presente che non vi sono invece osservazioni sugli emendamenti 2.0.251 (testo 2) e 10.0.2 (testo 2).

 

Il presidente AZZOLLINI reputa opportuno condizionare la valutazione non ostativa sull'emendamento 5.251 (testo 2) all'inserimento della clausola di invarianza finanziaria.

 

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

 

Il relatore FLERES(PdL) propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.251 (testo 2), 2.0.251 (testo 2) e 10.0.2 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.251 (testo 2) e 10.0.2 (testo 2), mentre, sull'emendamento 5.251 (testo 2), esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della clausola di invarianza finanziaria.".


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2011

536a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 

 La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Il relatore FLERES (PdL) illustra gli ulteriori emendamenti 3.2 (testo 2), 4.2 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.251 (testo 3), 6.4 (testo 2) e 10.300 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.2 (testo 2), che occorre valutare se la procedura non possa comportare oneri aggiuntivi sul costo complessivo dell'opera. Non vi sono invece osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il senatore VACCARI (LNP) prospetta il rischio che dall'emendamento 4.2 (testo 2) derivi una proliferazione nel sistema dei controlli sugli appalti di opere pubbliche.

 

Il senatore MORANDO (PD), nel rilevare come il controllo di qualità sia già previsto dalla vigente normativa, riterrebbe opportuno innalzare la soglia di 100 mila euro prevista dall'emendamento 4.2 (testo 2), dal momento che un livello così basso rischierebbe di incrementare i costi della generalità delle opere pubbliche, incluse quelle di piccola dimensione; invece, se tale soglia fosse innalzata, a titolo esemplificativo, ad 1 milione di euro, l'aggravio dei costi sarebbe facilmente recuperato, attraverso diverse economie di spesa, giacché la norma troverebbe applicazione soltanto agli appalti di opere pubbliche di rilevanti dimensioni.

 

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, nell'evidenziare la necessità che il costo del controllo di qualità venga inserito nella stima complessiva dell'intera opera pubblica, ritiene opportuno formulare, sull'emendamento 4.2 (testo 2), parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando che - ove i presentatori innalzassero in misura considerevole la soglia dei 100 mila euro e limitassero l'applicazione della proposta alle sole procedure di appalto di futuro svolgimento - la Commissione sarebbe disposta a rivedere il parere.

 

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore FLERES (PdL) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.2 (testo 2), 4.2 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.251 (testo 3), 6.4 (testo 2) e 10.300 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sull'emendamento 4.2 (testo 2), sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".

 

La Commissione approva.


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2011

537a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

 La seduta inizia alle ore 15,00.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Il relatore FLERES (PdL) illustra gli ulteriori emendamenti 2.0.2000, 4.1000, 10.251 (testo 2) e 11.400, trasmessi dall'Assemblea, ed i relativi subemendamenti. Segnala, per quanto di competenza, che in merito all'emendamento 2.0.2000 - che conferisce il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria, in relazione alle funzioni attualmente svolte dalla Commissione in base alla normativa vigente. Per quanto riguarda il subemendamento 2.0.2000/1, che istituisce e disciplina le funzioni dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, con copertura a valere su quota parte del Fondo Unico Giustizia, è necessario verificare l'esatta quantificazione dell'onere e acquisire la relazione tecnica. Il subemendamento 2.0.2000/8 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'emendamento 2.0.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

 

 Il presidente AZZOLLINI propone di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.2000/1 e 2.0.2000/8.

 

Con l'avviso conforme del RAPPRESENTANTE del Governo, il relatore FLERES (PdL) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.2000, 4.1000, 10.251 (testo 2) e 11.400, e i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sulle proposte 2.0.2000/1 e 2.0.2000/8, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

 

La Commissione approva.