Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Attuazione dell'art. 49 Cost. in materia di partiti politici - Testo Unificato A.C. 244 e abb. Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3962/XVI   AC N. 4194/XVI
AC N. 244/XVI   AC N. 506/XVI
AC N. 853/XVI   AC N. 1722/XVI
AC N. 3809/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 469    Progressivo: 1
Data: 13/06/2012
Descrittori:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   PARTITI POLITICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

13 giugno 2012

 

n. 469/1

 

Attuazione dell’art. 49 Cost. in materia di partiti politici

Testo Unificato A.C. 244 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 


 

Attività istruttoria in sede referente

 

Lo stato dell’esame parlamentare

 

la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato il 12 aprile 2011 l’esame di alcune proposte di legge in tema di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione.

 

Le proposte di legge sono sostanzialmente finalizzate ad introdurre una disciplina tendenzialmente organica dei partiti politici, intervenendo sul tema del riconoscimento giuridico dei partiti, del contenuto degli statuti, nonchè, parzialmente, della regolamentazione della loro attività.

 

A tali temi alcune proposte di legge hanno aggiunto quello della trasparenza, del controllo dei bilanci e delle erogazioni finanziarie nei confronti dei partiti e dei movimenti politici[1] e altre quello dei rimborsi elettorali[2], talora solo per disporne la riduzione[3]. Ulteriori proposte di legge[4] contengono una delega per l’emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e il finanziamento dei partiti politici, prevedono l’istituzione di fondazioni politico-culturali, collaterali ai partiti[5], o introducono il metodo delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alle elezioni[6].

 

Le proposte di legge che contengono disposizioni in materia di controlli e trasparenza della contabilità dei partiti, pongono il rispetto delle relative prescrizioni come condizione per fruire delle risorse pubbliche la cui erogazione è già prevista dalla legislazione vigente.[7]

Alcuni testi individuano nella Corte dei conti[8], perlopiù a mezzo di un’apposita sezione di controllo, talvolta a mezzo del collegio di tre magistrati contabili già previsto dalla legge[9], il soggetto istituzionale competente a controllare il rispetto delle disposizioni per la correttezza e trasparenza dei bilanci dei partiti, per i quali alcune proposte prevedono la previa certificazione da parte di società di revisione[10]. Attualmente il controllo dei bilanci dei partiti è effettuato da un Collegio di revisori composto da 5 revisori ufficiali dei conti nominati d’intesa tra i Presidenti della Camere, all’inizio di ogni legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (L. 2/1997, art. 1, co. 14).

Va evidenziato che, nei testi presentati, gli atti contabili dei partiti da sottoporre a controllo sono indicati con denominazione spesso non omogenea e senza riferimenti espliciti al modello per la redazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui alla legge n. 2 del 1997, allegato A, che stabilisce i contenuti necessari dello stato patrimoniale (attività, passività, conto economico, proventi e oneri della gestione caratteristica, proventi e oneri finanziari e di tipo straordinario) e allegato B e C che prescrivono i contenuti, rispettivamente, della relazione e della nota integrativa.

 

In tema di trasparenza e controllo il 12 aprile 2012 è stata presentata la proposta di legge AC 5123, Alfano, Bersani, Casini ed altri il cui esame è stato avviato dalla I Commissione il 18 aprile 2012, con procedimento separato[11] da quello delle proposte di legge in materia di attuazione dell’art. 49 Cost..

 

Il 26 aprile 2012 sono state assegnate alla I Commissione altre tre proposte di legge in materia[12] delle quali una espressamente ispirata ai contenuti di una proposta di legge - diretta a sopprimere i rimborsi elettorali disposti dalla legge n. 157 del 1999 e a prevedere un credito d’imposta per contributi volontari di persone fisiche in favore di partiti e dei movimenti politici – presentata l’11 aprile 2012 in conferenza stampa dal prof. Pellegrino Capaldo e sottoposta a sottoscrizione popolare.

 

Il 3 maggio 2012 la Commissione ha provveduto a disgiungere dall’esame delle proposte di legge di attuazione dell’art. 49 Cost. i progetti vertenti esclusivamente sul finanziamento pubblico e ad abbinarli alla pdl 5123[13].

 

A partire da questa data i provvedimenti in tema di attuazione dell’art. 49 e quelli in materia di controllo e trasparenza dei bilanci dei partiti e dei contributi pubblici agli stessi hanno avuto sorti diverse.

 

Per quanto riguarda il finanziamento dei partiti, la Commissione ha approvato con modifiche il testo unificato delle proposte di legge AC 5123 e abb. proposto dai relatori, introducendo, tra l’altro, la riduzione del 50% dei contributi pubblici ai partiti, accanto alle disposizioni su trasparenza e controllo dei bilanci. Il testo è stato poi ulteriormente modificato dall’Assemblea della Camera, che lo ha approvato il 24 maggio 2012 e trasmesso al Senato (A.S. 3321) dove è iniziato l’esame in sede referente. Tale testo introduce una forma di cofinanziamento statale per i partiti e movimenti politici (in quanto viene modificato il sistema di contribuzione pubblica alla politica: il 70% del fondo a favore dei partiti continua ad essere erogato a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni, il restante 30% è legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed è erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti).

In tema di controlli e sanzioni il testo prevede l’obbligo di sottoporre i bilanci dei partiti al giudizio di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB. Il controllo dei bilanci è affidato ad una Commissione di nuova istituzione composta da 5 magistrati designati dai vertici delle massime magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti). E' previsto un articolato sistema di sanzioni che possono arrivare anche alla decurtazione dell'intero importo dei contributi nel caso di mancata presentazione del bilancio.

A fini di trasparenza idocumenti di bilancio sono pubblicati (anche in formato open data) sul sito internet del partito o del movimento e in apposita sezione del sito della Camera. Viene ridotto l’importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale è necessario dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti.

Con il provvedimento all’esame del Senatola detrazione dall'imposta delle erogazioni liberali ai partiti, ora al 19%, passa al 26% e viene abbassato (a 10.000 euro) il limite massimo dell'importo detraibile; inoltre, viene fissato un tetto di spesa delle campagne elettorali anche per le elezioni europee, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche e regionali. Infine, il provvedimento prevede una delega al Governo per emanare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamenti della politica, nonché un decreto legislativo che armonizzi il regime delle detrazioni fiscali delle ONLUS con quello introdotto dalla proposta di legge per i partiti.

 

 

Alla data dell’11 giugno 2012, le proposte di legge di attuazione dell’art. 49 Cost., presentate alla Camera sono le seguenti: C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

 

Il 9 maggio 2012 la I Commissione ha adottato come testo base un testo unificato proposto dal relatore.

 

I temi delle proposte di legge abbinate in materia di attuazione dell' art. 49 Cost.

 

1.Definizione, natura giuridica e riconoscimento dei soggetti politici

Le proposte di legge che definiscono i partiti politici ricorrono alla categoria giuridica dell’associazione[14], talvolta limitandone la partecipazione ai soli cittadini e qualificandole per la partecipazione a competizioni elettorali,[15] i cui strumenti di costituzione sono lo statuto, cui alcuni testi aggiungono l’atto costitutivo.[16]

Lo strumento in prevalenza previsto dalle proposte di legge per il riconoscimento dei partiti e dei movimenti politici è l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000[17] Dall'iscrizione consegue l'acquisto della personalità giuridica[18]. Ai fini dell'iscrizione le proposte di legge stabiliscono alcune prescrizioni che attengono soprattutto ad alcuni contenuti, considerati necessari, dello statuto del soggetto politico.

In tal modo il procedimento per l'attribuzione della personalità giuridica è ricondotto a quello già vigente per le associazioni e le fondazioni. La natura della personalità giuridica è privata e alcune proposte di legge innestano tale procedimento di diritto comune su procedimenti specifici, come l'omologazione dello statuto del soggetto politico, che, nella proposta di legge AC 4956 Casini ed altri, spetta all'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 361del 1957.

Altre scelte normative, finalizzate comunque a definire una soggettività del partito o movimento politico, si incentrano su procedure non riconducibili ad a quelle già vigenti: in questo senso può leggersi la proposta [19] che prevede la costituzione di un registro dei partiti politici presso la Corte costituzionale, differenziando il partito politico dalle associazioni riconosciute, ma mantenendo fermo il carattere privatistico della personalità giuridica così acquisita, con decorrenza dalla data di deposito dello statuto.

Non tutte le proposte di legge prevedono l'attribuzione di personalità giuridica, limitandosi alcune a dare una definizione del partito o movimento politico non riconducibile a definite categorie giuridiche.

In ogni caso, sia ricorrendo a procedimenti già vigenti di diritto comune, sia prevedendo procedimenti ad hoc, la personalità giuridica, laddove prevista, ha carattere privatistico.

Dalle proposte di legge non emergono scelte precise in merito ad eventuale contenzioso[20] legato al procedimento di riconoscimento la cui competenza dovrebbe spettare al giudice amministrativo per le questioni connesse all'iscrizione del registro di cui al DPR n. 361 del 2001; ad analoga conclusione sembra si possa pervenire per le decisioni di omologazione dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità a quanto avviene in materia elettorale, mentre l'opzione per un registro presso la Corte costituzionale richiederebbe, in caso di contenzioso, la configurazione di un procedimento specifico, eventualmente prevedendo un rimedio di tipo oppositivo.

La scelta di un procedimento di riconoscimento o di registrazione è in prevalenza connessa dalle proposte di legge[21] alla materia dei rimborsi elettorali, disciplinata principalmente dalla L. 157/1999[22], e successive modificazioni, che ha riformato il sistema di finanziamento dei partiti con la previsione di fondi per il rimborso delle spese elettorali i cui criteri di riparto sono previsti dalla L. 515/1993[23] e nella L. 43/1995[24]. Tale connessione è qualificata dalla previsione di sistemi di controllo sulla contabilità dei partiti.

Anche per effetto della connessione della disciplina al tema dei rimborsi elettorali, di fatto la portata dei testi risulta circoscritta ad alcuni temi (statuto, elezioni primarie, fondazioni), restando esclusa una disciplina diretta ad affrontare tutti i possibili aspetti dell'attività dei partiti e movimenti politici.

Perciò alcune proposte di legge contengono disposizioni di chiusura che prevedono l’applicazione ai partiti delle norme di legge vigenti, in primo luogo quelle del codice civile, per quanto non espressamente previsto dallo statuto del partito.[25]

 

2. Gli statuti

 Diversi progetti di legge individuano contenuti necessari dello statuto, che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 361/2000, costituisce l’elemento fondante dell’ente e deve essere presentato, assieme all’atto costitutivo, con la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alcune proposte prevedono la presentazione, assieme allo statuto, anche del simbolo del partito[26] e della denominazione[27] e vi sono testi che prevedono[28] l’esclusiva proprietà da parte del partito politico del simbolo, che è utilizzato secondo quanto previsto dallo statuto, introducendo il principio di non confondibilità del simbolo del partito alla stregua di quanto prevede la legge elettorale[29]. Tale principio può essere infatti rinvenuto nell’ordinamento vigente (art. 14 D.P.R. 361/1957, T.U. per le elezioni della Camera dei deputati), laddove si proibisce la presentazione di simboli confondibili con quelli usati da altri partiti e si definiscono gli elementi di confondibilità da considerare ai fini del divieto. La pubblicità dello statuto e delle sue modificazioni è garantita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[30] che, secondo alcuni testi,[31] è condizione indispensabile per accedere ai contributi pubblici o concorre con altre a costituirne una condizione[32], mentre, come già accennato, alcuni testi introducono uno speciale procedimento di omologazione dello statuto facendone discendere l’effetto dell’iscrizione d’ufficio nel registro di cui al DPR n. 361/2001[33], nonché disposizioni dalle quali conseguono sanzioni speciali penali (peraltro non determinate) per la violazione degli obblighi di deposito degli atti di partito, tra cui lo statuto.[34]

In ogni caso, i contenuti necessari dello statuto, come stabiliti nelle varie proposte di legge, rendono tale atto una sorta di indice delle condizioni di democrazia interna del soggetto politico; tali condizioni risultano misurate su tematiche quali le garanzie delle minoranze, l'equilibrio di genere nella costituzione degli organi interni, l’accessibilità dell’anagrafe degli iscritti, la pubblicità delle attività del partito, la predeterminazione delle sanzioni disciplinari.

 

Contenuto del testo unificato

 

Il testo unificato adottato dalla Commissione il 9 maggio 2012 è composto da 5 articoli.

L’art. 1 afferma l’intento di dare attuazione all’art. 49 Cost., ai sensi del quale tutti cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

In merito ai contenuti del diritto riconosciuto dall’art. 49, giova ricordarne l’interpretazione datane dall’ordinanza. della Corte costituzionale 76/2006.

Tale ordinanza ripercorre le “scelte fatte dall'Assemblea costituente, che lasciò cadere – pur dopo lunga discussione – due proposte diverse: una volta a riconoscere ai partiti politici attribuzioni di carattere costituzionale, comprensive della presentazione di liste elettorali e del diritto di promuovere azioni davanti alla Corte costituzionale; un'altra, volta a rinviare alla legge il conferimento ai partiti di poteri propri in ordine alle elezioni e di altre funzioni di pubblico interesse, previa individuazione – da parte della stessa legge – dei requisiti di cui i partiti avrebbero dovuto essere in possesso, l'accertamento dei quali veniva demandato alla Corte costituzionale”. Sulla scorta di questa ricostruzione l’ordinanza afferma chei partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato”. Il che è rilevante, ad avviso della Corte, con riferimento all’art. 134 Cost. e, segnatamente in  materia di conflitti di attribuzione, con l’effetto che “ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali”. Il riconoscimento dei partiti contenuto nell’art. 49 non si traduce nell’ attribuzione di poteri costituzionali, ma solo di “funzioni aventi rilevanza costituzionale”. La stessa pronuncia indica il perimetro di garanzia costituzionale offerta dall’art. 49 ai partiti politici, che è quella di configurarli “strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati; diritto di associazione al quale si ricollega la garanzia del pluralismo”.

 

L’art. 2 afferma che i partiti sono libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale con lo svolgimento di determinate attività.

 

Giova in merito ricordare Corte cost. sent. 84/1969  secondo la quale “alla pari del diritto di manifestazione del pensiero, quello di associazione, piu' particolarmente quando si riferisce ai raggruppamenti a fini sindacali e politici, trova collocazione tra i cardini essenziali dell'ordine democratico, consacrati negli artt. 2, 18, 39 e 49 della Carta fondamentale”.

 

Con tale definizione, che racchiude in sé un richiamo alla libertà associativa garantita dall’art. 18 Cost., sembra non mutare la natura di associazioni di fatto che i partiti politici attualmente rivestono. Infatti, la disposizione non stabilisce un procedimento specifico finalizzato all’acquisto di personalità giuridica da parte dei partiti, salvo ritenere che la denominazione “associazioni” utilizzata dall’art. 2 costituisca un implicito rinvio alle forme di acquisto della personalità giuridica privata delle associazioni: vale a dire il riconoscimento a seguito di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le regioni (se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alla competenza regionale) e gli uffici territoriali del Governo (prefetti)ai sensi del DPR 361 del 2000[35]. In merito, la clausola residuale di cui all’art. 3,che dispone che, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, si applicano ai partiti le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, non sembra fornire elementi dirimenti. Infatti, nel codice civile si riscontrano disposizioni in tema sia di persone giuridiche private (artt. da 11 a 35, nell’ambito dei quali a seguito dell’abrogazione dell’art. 33, occorre far riferimento per l’iscrizione al registro al sopra citatoDPR 361 del 2000 ) sia enti di fatto (artt. da 36 a 42). Quanto alla legislazione in materia, a partire dagli anni 2000 si riscontra un nutrito filone legislativo con finalità promozionali  categoria della personalità giuridica o prevede forme specifiche di registrazione dell’associazione disciplinata.

 

L’indicazione delle attività dei partiti di cui all’art. 2  è generica per quelle di cui alle lettere da a) a d), che hanno natura promozionale della cultura e della vita politica; mentre è specifica – quindi qualificante ai fini dell’individuazione del partito politico – per l’attività di cui alla lett. e), costituita dalla “presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”.

Pertanto, sulla base del criterio dell’attività svolta, affinchè un’associazione possa definirsi partito politico occorre che presenti, o abbia presentato, candidature per le elezioni sopra richiamate e abbia un atto costitutivo e uno statuto, il cui contenuto minimo è definito dall’art. 3, con particolare riferimento.

I requisiti di contenuto di tali atti sono considerati dallo stesso articolo necessari ai fini della natura democratica del concorso del partito politico alla determinazione della politica nazionale. Occorre rilevare che tali requisiti attengono soprattutto a prescrizioni relative ad organi e procedure, rinviando la previsione dei contenuti dei diritti e degli obblighi degli iscritti all’autonomia statutaria. Non vi sono prescrizioni sostanziali, come ad esempio in tema di equilibrio di genere, nella composizione degli organi, salvo l’obbligo di stabilire criteri per assicurare la presenza delle minoranze.

Statuti e atti costitutivi debbono rispondere a requisiti formali, costituti dalla redazione in forma di atto pubblico e, per il solo statuto, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Essi sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; da tale  trasmissione il testo.non fa discendere specifici effetti.

 

Allo statuto del partito devono essere allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi.

 

Dalla clausola residuale di cui all’art. 3, oltre a quanto sopra rilevato, discende anche il riferimento alla legislazione che riguarda i partiti ad altri fini, come quella in tema di finanziamento, materia sulla quale, la Camera ha recentemente approvato il provvedimento di riforma, sopra illustrato, ora all’esame del Senato. Tale provvedimento (A.S. 3321), all’art. 5, reca disposizioni in materia atto costitutivo e statuto dei partiti politici stabilite ai fini della richiesta di rimborso elettorale e dei contributi.

A questi fini l’individuazione degli aventi diritto porta alla definizione di una platea più vasta di quella del testo unificato delle proposte di legge 244 e abb., perché comprende pure i movimenti politici e le liste di candidati, anche non diretta espressione degli stessi, purchè abbiano diritto ai rimborsi per spese elettorali o ai contributi.

A questo scopo, ai sensi dell’art. 5 dell’AS 3321, tali soggetti, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Tale disposizione, a differenza del testo unificato AC 244 abb., stabilisce che la trasmissione debba avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Inoltre, lo stesso articolo, nel prescrivere anch’esso la redazione in forma di atto pubblico dei due atti, stabilisce un requisito di contenuto non specificato nel testo unificato, cioè l’indicazione dell’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e dell’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Non sono stabiliti ulteriori specifici requisiti, ma per lo statuto si prescrive che sia conformato a princìpi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

 

L’art. 4 dispone in tema di elezioni primarie per la definizione delle candidature del partito politico alle cariche di sindaco, presidente di Regione, Presidente del consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sia prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali. Tale articolo non specifica a quali candidature intenda riferirsi il richiamo ai collegi uninominali, che richiede un chiarimento considerato che il sistema elettorale vigente delle due Camere non contempla collegi uninominali a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 270/2005.

Si tratta di primarie facoltative, la cui disciplina di dettaglio è demandata ai partiti che intendono avvalersene.

 

L’art. 5 dispone in tema di cessazione dell’attività del partito politico. Tale evento è connesso alla mancata presentazione di liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, restando quindi irrilevante la presentazione di candidature alle elezioni regionali e per gli enti locali.

 

 

Indicazioni bibliografiche

 

G. C. Feroni, Partiti politici: una regolazione giuridica?, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2007

 

A. Barbera, La democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, in “Forum di Quaderni costituzionali”, [2008]

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0059_barbera.pdf

 

D. Argondizzo, Premesse teoriche per la legge sui partiti, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 13 dicembre 2008

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0088_argondizzo.pdf

 

L. Elia, A quando una legge sui partiti?, in S. Merlini (a cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Bagno a Ripoli, Passigli, 2009

http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/saggi_Elia-Merlini.pdf

 

S. Merlini, I partiti politici e la Costituzione (rileggendo Leopoldo Elia), in S. Merlini (a cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Bagno a Ripoli, Passigli, 2009

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G. Grasso, Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per l’Italia?, in “Politica del diritto”, n. 4/2010

 

A. Ruggeri, Note minime in tema di democrazia interna dei partiti politici, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 1/2011 (30 novembre 2010)

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/RUGGERI_0.pdf

 

E. Rossi, La democrazia interna nei partiti politici, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 1/2011 (18 gennaio 2011)

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E. Cheli, Una legge-quadro per i partiti, in “il Mulino”, n. 6/2011

 

P. Marsocci, Le “primarie”: i partiti italiani alle prese con il metodo democratico, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 2/2011 (28 giugno 2011)

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Marsocci.pdf

 

M. Greco, La democraziainterna ai partiti politici in Italia, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 22 marzo 2012

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0311_greco.pdf

 

P. Marsocci, L’etica politica nella disciplina interna dei partiti, in “Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 1/2012 (7 luglio 2012)

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Marsocci-1.pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 

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[1]    Si tratta delle proposte di legge AC 4826 Iannaccone, 4953 Razzi, 4954 Donadi, 4985 Pionati, 5032 Palagiano, 5063 Cambursano, 5098 Briguglio, 5127 Giachetti.

[2]    Come le proposte di legge AC  5032 Palagiano e AC 4985 Pionati che

[3]    Come la proposta di legge AC4826 Iannaccone.

[4]    Come le proposte di legge A.C. 244 Turco e AC 3809 Sposetti

[5]    Così la proposta di legge AC 3809 Sposetti e, come contenuto esclusivo, la proposta di legge AC 3962 Pisicchio

[6]    Così le proposte A.C. 3809 Sposetti e A.C. 4194 Veltroni.

[7]    Il sistema dei partiti fruisce attualmente  di contributi, da parte dello Stato, a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici, di contributi statali agli organi ufficiali di informazione dei partiti (giornali e radio) ed agevolazioni fiscali (possibilità di detrazione d’imposta per le erogazioni di privati ai partiti; esenzione delle imposte per i trasferimenti ai partiti e per la registrazione degli statuti. attualmente, per i criteri di riparto dei fondi la legge 157/1999, art. 2, rinvia a quanto disposto dalla legge 515/1993, art. 9, commi 2 e 3, e art. 16 che prevedono la ripartizione, sia per le elezioni per la Camera e per il Senato, sia per le elezioni europee, dei fondi ai partiti in proporzione ai voti da loro ottenuti. Un sistema analogo è previsto per le elezioni regionali (L. 43/1995, art. 6). Per accedere ai rimborsi sono previste condizioni diverse per ciascun tipo di elezione: aver superato la soglia dell’1% per la Camera; aver ottenuto almeno un eletto per le elezioni regionali e per le europee;aver ottenuto un candidato eletto o il 5% dei voti validi in ambito regionale, per le coalizioni, oppure un eletto e il 15% dei voti, per i candidati non collegati in coalizione per il Senato. Altra fonte di finanziamento è quella delle erogazioni private di cui a legge disciplina due forme: il finanziamento ai partiti in generale e quello ai singoli candidati nel corso delle campagne elettorali.

[8]    AC Galli 4950, Casini 4956

[9]    AC Bersani 4973. Si tratta del collegio previsto dall’art. 12 della legge n. 515 del 1993 per il controllo del limite stabilito per le spese elettorali.

[10]   AC Bersani 4973.

[11]   La separazione dei percorsi parlamentari delle proposte di legge richiamate  è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dei rappresentanti dei gruppi, in considerazione sia del contenuto della proposta di legge AC 5123 - limitato alla materia della trasparenza e dei controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici - sia del dato soggettivo dei presentatori, ritenuto idoneo ad evidenziare il raggiungimento di un accordo politico sia sui temi oggetto della proposta di legge, sia sui relativi tempi di esame.

[12]   AC 5111 Donadi, AC 5136 Moffa e AC 5147 Dozzo.

[13]   AC. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio e C. 5127 Giachetti.

 

[14]   A.C. Turco 244, 506 e 3809 Bersani 4973, Gozi 4955 e Casini 4956; ricorre alla categoria dell’associazione anche l’AC 1722, che non prevede però specifici procedimenti di costituzione.

[15]   AC Sposetti 3809,Gozi 4955 e Casini 4956.

[16] AC Gozi 4955

[17]    D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

[18]   AC 3809 Sposetti , AC4950 Casini, AC 4973 Bersani, AC 4955 Gozi, AC5111 Donadi.

[19]A.C. Pisicchio 853.

[20] L’AC 1722 Briguglio non prevede un procedimento di riconoscimento e dispone che il contenzioso tra partito e iscritti si svolga avanti un comitato di garanzia, le cui decisioni sono ricorribili avanti a Corte d’appello di Roma, secondo il rito del processo del lavoro.

[21]   AC Galli 4950.

[22]   L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[23]   L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[24]   L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[25]   (così l'art. 1, comma 6, della proposta di legge A.C. 244, l’art. 4 della proposta di legge A.C. 506 e l’art. 3, comma 5 dell’A.C. 4194.

[26]   A.C. 506, art. 3, comma 2, A.C. 1722, art. 1, comma 3 e A.C. 3809, art. 2, comma 2, A.C. 4194, art. 3, comma 4.

[27]    Ancora A.C. 3809, art. 2, comma 2 e A.C. 4194, art. 3, comma 4.

[28]   AC 3809, art. 2, comma 4

[29]    AC 3809.

[30]    A.C. 244, art. 1, comma 5; A.C. 506, art. 3, comma 3; A.C. 3809, art. 2, comma 6; A.C. 4194, art. 2, comma 2

[31]   A.C. 244, 506 e 4194

[32]   A.C. 3809

[33]   AC 4956.

[34]   A.C. 853

[35] Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.