Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali A.C. 3466-B - Elementi per l'struttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3466-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 519    Progressivo: 2
Data: 18/10/2012
Descrittori:
CONSIGLI COMUNALI   CONSIGLI PROVINCIALI
CONSIGLIERI REGIONALI   PARITA' TRA SESSI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

18 ottobre 2012

 

n. 519/2

 

Riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali

A.C. 3466-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3466-B

Titolo

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

Iniziativa

Parlamentare e Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

5

Date:

 

trasmissione alla Camera

15 ottobre 2012

assegnazione

16 ottobre 2012

Commissione competente

I Affari costituzionali

Sede

Referente

Pareri previsti

-

 


Contenuto

La proposta di legge n. 3466-B, recante disposizioni volte a promuovere il riequilibrio di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, già approvata dalla Camera l’8 maggio 2012, contiene due modifiche approvate dal Senato.

 

La prima modifica (art. 1) riguarda la previsione secondo cui gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per garantire(e non più semplicemente promuovere) la presenza di entrambi i sessi, oltre che nelle giunte, negli organi collegiali del comune della provincia nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, limitandola ai soli organi collegiali non elettivi.

Secondo quanto emerge dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, la modifica mira ad evitare che la presenza di entrambi i sessi diventi un requisito di regolare costituzione degli organi elettivi, con un condizionamento diretto del risultato elettorale.

L’obiettivo del rafforzamento della parità di genere negli organi elettivi, e in particolare nei consigli comunali e circoscrizionali, resta affidato agli strumenti predisposti a tal fine dalla proposta di legge in esame (quote di lista e doppia preferenza di genere).

 

La seconda modifica riguarda le conseguenze, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, della presentazione di una lista elettorale in cui un genere è rappresentato in misura superiore a due terzi in contrasto con le disposizioni del nuovo comma 3-bis dell’art. 71 TUEL.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva che, in tal caso, la Commissione elettorale provvedesse a cancellare i nomi dei candidati del genere sovrarappresentato, iniziando dall’ultimo della lista; qualora, dopo tale operazione, il numero dei candidati rimasti in lista fosse risultato inferiore a quello minimo prescritto, la lista sarebbe stata ricusata.

Nel testo del Senato viene meno la sanzione della ricusazione della lista, prevedendosi invece che la riduzione della lista non può, in ogni caso determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista.

 

Dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, si ricava che la modifica è stata suggerita dalla considerazione che, nei comuni fino a 15.000 abitanti, è previsto un collegamento necessario tra il candidato a sindaco e una sola lista, con la conseguenza che la ricusazione della lista comporterebbe anche il venir meno della candidatura a sindaco, con possibili implicazioni troppo estese sulla competizione elettorale comunale (nei comuni  sopra i 15.000 abitanti più liste possono presentare,  apparentate, un medesimo candidato a sindaco; la ricusazione di una lista non implicherebbe necessariamente, dunque, la decadenza della candidatura a sindaco).

 

La disciplina approvata dal Senato sui poteri della Commissione elettorale in sede di verifica delle liste non assicura peraltro il rispetto della disposizione, pur introdotta dalla proposta di legge in esame nel TUEL, secondo cui, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi nelle liste elettorali.

A titolo esemplificativo, nel caso-limite della presentazione di una lista con candidati di un solo sesso, l’unica conseguenza - peraltro ininfluente rispetto all’obiettivo della promozione della parità di genere – è la riduzione della lista, ove superiore, al numero minimo di candidati prescritto dalla legge.

Altre soluzioni avrebbero potuto consentire di coniugare l’obiettivo della promozione della parità con l’esigenza di evitare un’immediata decadenza della lista, quali, ad esempio, la fissazione, da parte della commissione elettorale, di un termine per la regolarizzazione della lista, analogamente a quanto previsto in caso di illegittimità dei contrassegni.

 

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