Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto - A.C. 24 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 24/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 463
Data: 30/03/2011
Descrittori:
MINORANZE LINGUISTICHE   VENETO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

30 marzo 2011

 

n. 463/0

 

Tutela della minoranza linguistica ladina
della regione Veneto

A.C. 24

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 24

Titolo

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

20

Date:

 

presentazione

29 aprile 2008

assegnazione

22 ottobre 2008

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame è volta a riconoscere una tutela alla minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno, riprendendo le tutele di cui godono i ladini delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 1 definisce il riconoscimento della minoranza ladina che risiede nella provincia di Belluno richiamando espressamente gli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento e ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano. Conclude affermando che agli appartenenti alla minoranza linguistica ladina si applicano le disposizioni della legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (L 482/1999), salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

L'articolo 2 prevede che le tutele da riconoscere alla minoranza ladina si ispirano alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ed ai princìpi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

L'articolo 3 prevede l’istituzione, entro sei mesi, con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni interessati, di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina, composto da dieci membri, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza linguistica ladina.

L'articolo 4 individua il campo di applicazione della legge nei comuni, e frazioni di essi, di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Fodom/Livinallongo del Col di Lana e Col/Colle Santa Lucia.

L'articolo 5 riconosceai ladini residenti nei comuni indicati nell’articolo 4, il diritto di dare ai propri figli nomi ladini, nonché il diritto di avere i propri nomi e cognomi scritti e stampati in forma corretta secondo l’ortografia ladina in tutti gli atti pubblici. Allo stesso modo, il diritto a denominazione, emblemi e insegne in lingua ladina spetta sia alle imprese ladine sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni ladini. Si prevede, altresì, che i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica ladina possono ottenere il cambiamento del proprio nome, redatto in lingua italiana, nel corrispondente nome in lingua ladina o in quello, parimenti in lingua ladina, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali. E’ infine garantito a ciascun cittadino il cui cognome di ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia ladine.

L'articolo 6 disciplina l'uso della lingua ladina negli uffici pubblici e negli atti amministrativi e riconosce il diritto all'uso della lingua stessa nei rapporti con le autorità locali, sia verbali che scritti, ad eccezione delle Forze armate e di polizia. Anche i documenti, su richiesta dell'interessato, possono essere redatti nella doppia lingua, italiana e ladina. I cittadini di lingua ladina possono sollevare l'eccezione di nullità degli atti o provvedimenti amministrativi emessi nei loro confronti redatti in italiano, con la conseguente sospensione dell'efficacia degli stessi, fino al loro perfezionamento in caso di errore, oppure fino al rigetto della richiesta in caso di infondatezza della questione sollevata.

L'articolo 7 riconosce il diritto all’uso della lingua ladina nei rapporti con l’autorità giudiziaria.

L'articolo 8 riconosce un titolo di precedenza nelle assegnazioni a determinate amministrazioni e uffici - individuati ai sensi del precedente comma 6 e localizzati in specifici territori - al personale che dimostri di conoscere il ladino, con priorità assoluta nell'ambito di procedure di trasferimento o di assegnazione di sede nonché nelle procedure concorsuali e pubbliche selezioni banditi dagli enti locali

L'articolo 9 riconosce il diritto di usare la lingua ladina negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei comuni di cui all’art. 4.

L'articolo 10 prevede l'adeguamento delle indicazioni toponomastiche e della segnaletica stradale dei comuni e frazioni di essi delle località ladine, compresi le insegne pubbliche e i gonfaloni

L’articolo 11 dispone che nelle scuole pubbliche presenti nei territori indicati all’art. 4, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio. Inoltre, il ladino può essere usato quale lingua di insegnamento. Nelle scuole dell’infanzia il ladino è usato quale lingua di insegnamento, accanto alla lingua italiana. Negli istituti di istruzione obbligatoria, gli insegnamenti in questione sono compresi nell’orario curricolare obbligatorio. Vengono altresì disicplinate le procedure di assunzione, assegnazione e mobilità del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado situate nei territori individuati dall’art. 4, comma 1.

L’articolo 12 istituisce presso l’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione due strutture preposte all’attuazione delle norme riguardanti l’istruzione in lingua ladina; si tratta di un ufficio speciale presso l'ufficio scolastico regionale del Veneto e della commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua ladina.

L’articolo 13 dispone la costituzione, nell’ambito dell’istituto regionale di ricerca educativa per il Veneto (I.R.R.E.), di un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento ladina.

L'articolo 14, prevede che i gestori di servizi pubblici con sede, strutture o dipendenze nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, che prima del 1993 erano affidati allo Stato, provvedano ad assegnare o trasferire nelle sedi delle località ladine, con precedenza assoluta, personale che a richiesta abbia dimostrato la conoscenza del ladino, prevedendo anche che in caso di eventuali vacanze o in occasione di assunzioni sia assicurata la precedenza assoluta a coloro che dimostrino di conoscere la lingua ladina.

L’articolo 15 prevede misure per la diffusione della cultura ladina attraverso le trasmissioni televisive della Rai.

L’articolo 16 dispone, al comma 1, che i comuni di cui all’art. 4 provvedono al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza ladina, consultando, a tale scopo, le istituzioni anche di natura associativa della minoranza linguistica ladina.

L’articolo 17, prevede l’adozione da parte degli enti territoriali di misure di tutela volte alla salvaguardia dei monumenti storici e artistici, nonché di alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale (tradizioni ed altre espressioni dell’identità culturale), riferibili alla minoranza linguistica ladina.

L’articolo 18, stabilisce che nei territori di cui all'art. 4, co. 1, l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei medesimi. Negli organi consultivi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica ladina.

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria. l'articolo 20 detta, infine, le disposizioni transitorie e finali.

L’articolo 20 stabilisce che rimangono comunque in vigore le misure già adottate in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. Nessuna disposizione può essere inoltre interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza linguistica ladina inferiore a quello già in godimento E’ infine previsto che eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza linguistica ladina.

 

Necessità dell’intervento con legge

Trattandosi di riconoscere una speciale tutela per una minoranza linguistica, l’intervento con legge è necessario.

 

Talune disposizioni intervengono peraltro in ambiti disciplinati da fonti di rango secondario.

In particolare, l’articolo 12, che istituisce due strutture presso l’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione, interviene nell’ambito relativo alla organizzazione e alla disciplina degli uffici dei Ministeri che l’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, ha affidato a regolamenti emanati con DPR.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Corte costituzionale ha più volte ribadito che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, consacrato nell’art. 6 della Costituzione(sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988).

Nella sentenza n. 159/2009, la Corte ha poi avuto modo di chiarire che l’attuazione in via di legislazione ordinaria dell’art. 6 Cost. in tema di tutela delle minoranze linguistiche genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e Regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione. Infatti, secondo la Corte il legislatore statale è titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti. Si tratta, inoltre, di un potere legislativo che può applicarsi alle più diverse materie legislative, in tutto od in parte spettanti alle Regioni. Peraltro, malgrado tutte queste caratteristiche, ci si trova dinanzi ad una potestà legislativa non solo limitata dal suo specifico oggetto, ma non esclusiva (nel senso di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost.), dal momento che alle leggi regionali spetta l’ulteriore attuazione della legge statale che si renda necessaria.

 

Rapporto con gli altri princìpi costituzionali

L’articolo 6, comma 3, prevedeche la regione e la provincia provvedono alla contemporanea pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente nei citati territori nella lingua ladina; qualora ciò non si verifichi la norma dispone la mancata entrata in vigore degli atti e delle circolari, comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

La disposizione deve essere valutata alla luce dell’art. 123 Cost., che riserva agli Statuti delle regioni ordinarie la disciplina della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

 

Alcune disposizioni (art. 7, comma 1, terzo periodo,art. 8, commi 1 e 4, art. 11, commi 2 e 6, articolo 14) prevedono un titolo di precedenza assoluta per coloro che conoscono la lingua ladina nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, così come nelle procedure di assegnazione e trasferimento.

Tali disposizioni devono essere valutate alla luce del bilanciamento tra il principio di tutela delle minoranze linguistiche, riconosciuto dall’articolo 6 Cost., ed il principio di uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici, riconosciuto dagli articoli 3 e 51, primo comma, Cost.

 

L’articolo 20, comma 3 dispone che eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza linguistica ladina.

Non appare chiaro come, anche alla luce dei principi sulle fonti del diritto e del principio della certezza del diritto, l’estensione della normativa – presumibilmente sia vigente che futura – alla minoranza ladina possa essere subordinata ad un parere del Comitato.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 1, nel prevedere il riconoscimento e la tutela dei diritti degli appartenenti alla minoranza linguistica ladina, fa riferimento ai soli cittadini italiani.

Andrebbe valutata l’opportunità di espungere il riferimento alla nazionalità italiana dei cittadini, alla luce del principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Formulazione del testo

Appare opportuno un coordinamento tra l’articolo 6, comma 3, secondo e terzo periodo, e l’articolo 9, comma 2, entrambi relativi alla pubblicazione in lingua ladina degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina.

All’articolo 11, occorrerebbe chiarire se con l’espressione “scuole pubbliche” si intenda fare riferimento alle scuole statali (e non anche a quelle paritarie).

Con riferimento all’articolo 15, comma 1, che estende le trasmissioni in lingua della provincia di Bolzano ai comuni ladini della provincia di Belluno, occorre valutare se effettivamente si intenda estendere anche le trasmissioni in lingua tedesca, come letteralmente deriva dalla novella.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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