Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria - A.C. 3321 e A.C. 3406 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3321/XVI   AC N. 3406/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 441
Data: 23/02/2011
Descrittori:
CRIMINI INTERNAZIONALI   NAVI E NATANTI
REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO   SERVIZI DI SICUREZZA
TRASPORTI MARITTIMI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

23 febbraio 2011

 

n. 441/0

 

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria

A.C. 3321 e A.C. 3406

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3321

A.C. 3406

Titolo

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

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Numero di articoli

 

 

Date:

 

 

presentazione

16 marzo 2010

19 aprile 2010

assegnazione

27 aprile 2010

24 giugno 2010

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

III Commissione (Affari esteri), IV Commissione (Difesa), V Commissione (Bilancio), IX Commissione (Trasporti) e XIII commissione (Agricoltura)

III Commissione (Affari esteri), IV Commissione (Difesa), V Commissione (Bilancio), IX Commissione (Trasporti) e XIII commissione (Agricoltura)

 

 


Contenuto

Le proposte di legge di cui si discute, al fine di garantire la sicurezza per le imbarcazioni battenti bandiera italiana, intendono affrontare la problematica, quanto mai attuale, relativa alla navigazione in aree battute dai pirati quali l’Oceano Indiano, il Mar Arabico o il golfo di Aden e, in particolare, le acque site al largo delle coste somale.

Entrambe le proposte constano di un unico articolo.

L’art. 1 della pdl 3321, al comma 1, dispone che i servizi di vigilanza privata, di cui agli artt. 133 e ss. del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria.

Al fine di delimitare l’ambito territoriale di applicazione della norma, si valuti l’opportunità di definire puntuali criteri per l’individuazione delle «acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria».

 

In aggiunta a quanto sopra delineato, la pdl 3406 prevede l’impiego di guardie giurate armate anche a protezione delle persone a protezione delle navi mercantili e da pesca italiane in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria contro la sicurezza delle persone e dei beni.

Il Titolo IV del TULPS, reca norme relative alle guardie particolari e agli istituti di vigilanza e di investigazione privata (artt. 133-141). Le guardie private (definite anche “particolari” in quanto agiscono nell’interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o “giurate” poiché sono ammesse all’esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.

Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l’attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall’autorità di pubblica sicurezza; l’attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.

In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari.

Presupposto della prestazione d’opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l’autorizzazione prefettizia. In base all’art. 134 del T.U.L.P.S., senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. L’art. 136 del T.U.L.P.S. prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Si segnala, altresì, che l'art. 257 del R.D. 635/1940, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che i corrispettivi richiesti dalle imprese per i servizi resi nel settore della vigilanza privata siano approvati dal Prefetto competente per territorio con provvedimento parte integrante dell’autorizzazione per l'esercizio della stessa attività di vigilanza.

 

Con particolare riferimento all’utilizzo dei servizi di vigilanza privata di cui si discute nelle proposte in esame, è opportuno segnalare che, ad oggi, non esiste una definizione normativa di nave mercantile. Generalmente con questo termine si intendono le navi che non appartengono alla Marina Militare e quindi, a titolo di esempio:

-         Navi passeggeri o da crociera;

-         Traghetti;

-         Navi da carico (petroliere, gasiere, carico secco, portacontainers...);

-         Navi ed imbarcazioni da diporto (yacht, barche a vela...);

-         Navi e barche da pesca;

-         Navi speciali (rimorchiatori, piattaforme petrolifere, navi oceanografiche, da ricerca scientifica, posacavi, draghe...).

Per quanto riguarda la categoria particolare di navi mercantili rappresentate dalle navi da pesca, se ne può rinvenire una definizione nell’art. 2 del D.Lgs. 298/1999 (Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca), il quale stabilisce che, agli effetti delle disposizioni di cui all’appena citato decreto, si intende per nave da pesca ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare.

 

In considerazione della mancanza di una definizione normativa univoca a cui far riferimento, sarebbe opportuno specificare meglio a quali categorie di imbarcazioni intendano far riferimento le proposte in esame nell’operare un sommario richiamo a navi mercantili e navi da pesca.

 

Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa (e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cfr. pdl 3321) da emanare entro due mesi (sessanta giorni, cfr. pdl 3321) dall’entrata in vigore delle leggi in esame, la definizione delle caratteristiche, condizioni e requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione delle merci e dei valori (e delle persone, cfr. pdl 3406) sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e reprimere gli atti di pirateria.

 

Con riferimento all’utilizzo delle armi comuni da sparo si ricorda che la legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), all’art. 2, disciplina le armi e munizioni comuni da sparo la cui ricognizione viene effettuata attraverso il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito dall’art. 7 della medesima legge con la funzione di autorizzare la produzione o l’importazione definitiva di armi, mediante l’attribuzione a ogni specifico modello o prototipo della qualifica di arma comune da sparo.

Il Catalogo ha dunque la funzione di rendere concreta l’individuazione di tale tipo di armi, mediante un iter procedurale, che prevede un preventivo esame da parte dell’apposita Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall’art. 6 della legge n. 110/1975, il cui parere, obbligatorio ma non vincolante, deve essere valutato dal Ministro dell’interno, che ha la competenza ad emettere il relativo decreto di catalogazione.

Sotto il profilo giuridico il principale effetto della cosiddetta “catalogazione”, vale a dire dell’inserimento di un determinato modello di arma nel Catalogo, è quello previsto dal terzo comma dell’art. 7 ai sensi del quale l’iscrizione dell’arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

 

Infine, il comma 3 prescrive che dall'attuazione delle presenti leggi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relazioni allegate

Le proposte di cui si discute sono accompagnate dalla relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte in esame è riconducibile alle materie ordine pubblico e sicurezza; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi,  entrambe ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere d) ed h), Cost.).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 2 dell’articolo 1, in entrambe le pdl, demanda ad un apposito decreto ministeriale l’individuazione delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l'utilizzo e il trasporto delle armi sulle navi battenti bandiera italiana.

Coordinamento con la normativa vigente

La disciplina in materia di vigilanza e investigazione privata trova collocazione:

§         nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), (artt. da 133 a 141);

§         nel regolamento di esecuzione del testo unico (artt. da 249 a 260);

§         nel R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate;

§         nel R.D.L. R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, Disciplina degli istituti di vigilanza privata.

 

Impatto sui destinatari delle norme

L’introducenda normativa è volta, in primo luogo, ad investire la categoria dei soggetti ed istituti privati che esercitano attività di vigilanza o custodia e, allo stesso modo, coloro che svolgono attività connesse alla navigazione quali armatori e noleggiatori delle imbarcazioni.

 

Iniziative dell’Unione europea

Si ricorda che dal dicembre 2008 è attiva la missione navale EUNAVFOR-ATALANTA dell’Unione europea, istituita per contrastare le azioni di pirateria al largo della costa somala, a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza dell’ONU. La missione è chiamata a proteggere le navi noleggiate dal Programma alimentare mondiale, anche con la presenza di soggetti armati a bordo delle navi interessate, in particolare quando incrociano nelle acque territoriali della Somalia, nonché le navi mercantili sulla base di una valutazione di necessità effettuata caso per caso. Il mandato della missione scade il 31 dicembre 2012.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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