Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Salvaguardia degli effetti prodotti dal D.L. 29/2010 in materia di procedimento elettorale - A.C. 3394 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3394/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 322
Data: 14/04/2010
Descrittori:
ELEZIONI REGIONALI   ORGANIZZAZIONE ELETTORALE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 29 DEL 05-MAR-10     

 

14 aprile 2010

 

n. 322/0

 

Salvaguardia degli effetti prodotti dal D.L. 29/2010
in materia di procedimento elettorale

A.C. 3394

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3394

Titolo

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge

Iniziativa

On. Bruno, on. Luciano Dussin

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione alla Camera

13 aprile 2010

assegnazione

14 aprile 2010

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 3394 prevede esclusivamente una disposizione di sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, emanato il 5 marzo 2010. La presentazione della proposta in esame discende dalla reiezione del decreto conseguente all’approvazione, da parte dell’Assemblea della Camera il 13 aprile 2010, di un emendamento soppressivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del medesimo decreto.

L’articolo 1 del progetto prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29».

L’articolo 2 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

In particolare il D.L. 29/2010 disponeva quanto segue.

L’articolo 1 recava l’interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che disciplinano la presentazione e l’ammissione delle liste nelle elezioni regionali. In particolare, articolo 1, comma 1, in applicazione del principio del favor electionis, prevedeva che l'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 «si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale può essere provata con ogni mezzo idoneo.»

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge prevedeva che l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 «si interpreta nel senso che le firme degli elettori si considerano valide anche se l'autenticazione non risulta corredata da tutti gli elementi richiesti dal citato articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata.»

L'articolo 1, comma 3, dettava una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della legge n. 108, in base alla quale «le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse.» La norma di interpretazione autentica stabiliva inoltre che «contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro 24 ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista cui la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo.»

L'articolo 1, comma 4, prevedeva che le disposizioni dell'articolo si sarebbero applicate alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, dettando una apposita disposizione applicativa: «Per le medesime elezioni regionali i delegati che si sono trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore 8 alle ore 20 del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto.»

L'articolo 2 prevedeva che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse sarebbe dovuta avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione, anziché entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (come previsto dall'articolo 11, primo comma, n. 4, della legge n. 108 del 1968).

L'articolo 3 stabiliva che il decreto-legge entrasse in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta sabato 6 marzo 2010.

 

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 (A.C. 3272), è stato presentato alla Camera e assegnato il 6 marzo 2010 alla I Commissione Affari costituzionali. La Commissione ha concluso l’esame il 17 marzo senza apportare alcuna modifica al testo del decreto-legge. L’Assemblea ha iniziato la discussione sul d.d.l. il 16 marzo 2010 con l’esame delle questioni pregiudiziali. Nella seduta del 13 aprile 2010, dopo la conclusione della discussione delle linee generali, la Camera ha approvato l’emendamento Dis 1.1. (on. Bressa) soppressivo dell’articolo unico del d.d.l. di conversione, da cui è discesa la reiezione dell’intero provvedimento.

 

Nella vigenza del decreto-legge si sono verificati alcuni casi di applicazione delle disposizioni in esso contenute.

 

Tra questi si segnalano i seguenti, risultanti da dati reperibili sul sito del Consiglio di Stato e in parte tratti da informazioni acquisite per le vie brevi presso gli organi competenti in materia:

 

Casi di applicazione dell’art. 1, co. 1, 2 e 4 (riam-missione di liste)

 

Lombardia

• Riammissione della lista Verdi - Sole che ride nella circoscrizione provinciale di Brescia, in forza della sentenza 11 marzo 2010, n. 1153 del TAR Lombardia, sezione seconda di Brescia. La sentenza ha ritenuto applicabile il D.L. n. 29 del 2010 e, in forza della ratio di favor electionis cui esso s’ispira, ha ammesso la lista che era stata esclusa perché, entro il termine orario previsto, era stata presentata solo parte della documentazione prescritta, successivamente integrata decorsi 10 minuti dalla scadenza del suddetto termine.

• Riammissione della lista Verdi nella circoscrizione provinciale di Monza e della Brianza in forza del provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Monza dell’8 marzo 2010 che ha ritenuto applicabili l’art. 1, co. 1 e 4, del D.L. 29/2010.

• Riammissione della lista La Destra nella circoscrizione provinciale di Milano all’esito del provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Milano dell’8 marzo 2010, allegato al verbale delle operazioni di verifica. Tale provvedimento ha accertato un’irregolarità meramente formale: i rappresentanti della lista avevano provveduto a richiedere, via fax (allegato al momento della presentazione), i certificati elettorali agli impiegati comunali i quali però avevano dichiarato di non essere in grado di fornirli nei termini; pertanto, non era stato possibile, al momento della presentazione della lista, incrociare i dati dei certificati con quelli dei sottoscrittori.

 

Liguria

• Riammissione della lista Nuovo P.S.I. Partito Socialista Italiano nella circoscrizione provinciale di Genova, con provvedimento del TAR Liguria, sezione seconda, ordinanza 22 marzo 2010, n. 114.

La lista era stata esclusa dapprima con provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Genova del 27 febbraio 2010, poi confermata dalla decisione dell’Ufficio del 1 marzo 2010.

Il TAR Liguria, I sezione, con ordinanza n. 98 dell’11 marzo 2010, in relazione al ricorso presentato il 27 febbraio, richiamando in premessa “il tenore” dell’art. 1 del D.L. n. 29/2010, concedeva il provvedimento cautelare, sospendendo i provvedimenti di ricusazione della lista.

Il successivo 13 marzo l’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Genova confermava, invece, la ricusazione della lista Nuovo PSI in quanto l’art. 1 del D.L. 29/2010 non veniva ritenuto attinente, quanto alla sua efficacia interpretativa, al caso di specie.

Dopo un nuovo ricorso, il 22 marzo 2010, il TAR Liguria, II sezione, con l’ordinanza n. 114 - nella quale richiamava la precedente ordinanza senza menzionare il D.L. n. 29/2010 - ha confermato la sospensiva ai fini della ammissione della lista. Infine, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Genova ha ammesso la lista.

• Riammissione della lista Sole che ride nella circoscrizione provinciale di Imperia in forza del provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Imperia del 9 marzo 2010.

 

Casi di applicazione dell’art. 1, co. 3 (immediata ricorribilità)

 

Di seguito, si elencano i casi nei quali il giudice amministrativo ha richiamato esplicitamente, quale elemento di legittimità del ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti di ammissione ovvero di ricusazione delle liste, l’articolo 1, co. 3, del D.L. 29/2010. Resta inteso che l’applicazione implicita di tale comma può essere il fondamento degli ulteriori ricorsi indicati in questa sede.

 

Lazio

Per il Lazio la vicenda della lista provinciale di Roma del Popolo della Libertà per le elezioni regionali si presenta complessa, rilevando sia sotto il profilo dell’art. 1 comma 1, sia sotto il profilo dell’art. 1 comma 3.

Tale lista, già esclusa dall’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma in data 27 febbraio e dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma in data 3 marzo, è stata presentata ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL 29, ma non accolta, il 9 marzo, dall’Ufficio centrale circoscrizionale, non ritenendosi provato che il delegato incaricato di presentare la lista fosse in possesso, alle ore 12 del 27 febbraio 2010, della prescritta documentazione indispensabile per la valida presentazione della lista.

Avverso il provvedimento, i presentatori della lista, il 10 marzo, hanno proposto ricorso all’Ufficio centrale regionale che, con provvedimento in data 12 marzo, ha respinto il reclamo sulla base delle stesse motivazioni dell’ufficio circoscrizionale.

Pertanto, i presentatori della lista hanno depositato ricorso al T.A.R., con istanza cautelare, avverso il provvedimento dell’Ufficio centrale regionale, chiedendo l’applicazione dell’art. 1, co. 1 e 4, del D.L. n. 29/2010. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1240 del 17 marzo. Il ricorso è stato respinto nel merito il 20 marzo con ordinanza n.1302. Con tali provvedimenti il TAR Lazio, sezione seconda bis, ha affermato: 1) di essere tenuto ad esaminare i ricorsi in virtù dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 29/2010, che consente immediato ricorso al giudice amministrativo contro la decisione dell’Ufficio centrale regionale; 2) l’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 1 e 4, del D.L. 29 in quanto la materia è disciplinata dalla legge regionale n. 2/2005. Il rinvio di quest’ultima alle disposizioni della legge statale n. 108/1968 è, infatti, da intendersi come rinvio di tipo materiale-recettizio.

Contro le suddette ordinanze del TAR sono stati presentati ricorsi al Consiglio di Stato, sezione quinta, che li ha respinti, ritenendo che: a) le impugnazioni dovessero ritenersi ammissibili ex art. 1, co. 3, d.l. 29/2004; b) le disposizioni di cui all’art. 1, co. 1 e 4, del decreto fossero applicabili anche nella regione Lazio: c) e tuttavia, gli elementi forniti dagli appellanti non fossero idonei a provare il possesso entro i termini di legge della documentazione prescritta per la presentazione della lista (ordinanze 20 marzo, n. 1302 e 1303).

Con riferimento ad altra lista si fa presente che, il TAR Lazio, sezione seconda bis, con ordinanza 12 marzo 2010, n. 1184, sospendendo il provvedimento di esclusione dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Roma del 3 marzo 2010, ha riammesso la lista Alleanza di Centro Pionati ADC nella circoscrizione di Roma, in applicazione dell’art. 1, l. 23 febbraio 1995, n. 43 (dimezzamento del numero minimo delle sottoscrizioni nei casi di scioglimento anticipato dei consigli regionali). Nelle premesse si fa rinvio all’art. 1, co. 3, del D.L. 29 che consente una tutela giurisdizionale immediata presso il tribunale amministrativo avverso le decisioni dell’ufficio centrale regionale.

Il 18 marzo, lo stesso tribunale, con ordinanza n. 470 e 477, sospendendo il provvedimento di esclusione dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma del 3 marzo 2010, ha riammesso la lista Rete Liberal Sgarbi nelle liste circoscrizionali, rispettivamente, di Roma e di Latina, sempre in applicazione dell’art. 1, l. 23 febbraio 1995, n. 43. Nelle premesse si fa rinvio all’art. 1, co. 3, del D.L. 29 che consente una tutela giurisdizionale immediata presso il tribunale amministrativo avverso le decisioni dell’ufficio centrale regionale.

 

Piemonte

Con due ordinanze 25 marzo 2010, nn. 204 e 205, il TAR Piemonte, sezione prima, ha escluso la lista Nadia Cota Liberali nelle circoscrizioni di Alessandria e di Cuneo, in precedenza ammessa. In tali pronunce il giudice ha richiamato, ai fini dell’ammissibilità del ricorso contro le decisioni di ammissione, l’art. 1, co. 3, del D.L. 29, «in relazione alla possibilità di immediato ricorso al giudice amministrativo, senza alcun riferimento al rito elettorale per tale impugnativa ivi prevista».

Con un’ulteriore ordinanza 18 marzo 2010, n. 191, il TAR Piemonte, sezione prima, ha altresì escluso la lista Lega Padana Piemont nella circoscrizione di Torino, già ammessa dall’Ufficio centrale regionale, per irritualità dell’autenticazione delle firme. Anche in questo caso, il giudice ha richiamato, ai fini dell’ammissibilità del ricorso contro le decisioni di ammissione, l’art. 1, co. 3, del D.L. 29/2010.

 

Calabria

Con riferimento alle liste Trasparenza e legalità per Rizziconi e Legalità e autonomia (elezioni comunali di Rizziconi), si segnala che il TAR Calabria, con due distinte ordinanze cautelari (n. 77/2010 e n. 78/2010), ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 3, ult. periodo, del D.L. n. 29/2010, riferendosi esclusivamente alla norma ai sensi della quale «avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo» .

 

Casi di applicazione dell’art. 2 (pubblicazione dei manifesti elettorali)

 

Lazio

Pubblicazione di manifesti elettorali nella provincia di Roma oltre il 15° giorno antecedente le elezioni.

 

Lombardia

Pubblicazione di manifesti elettorali nelle province di Brescia, Milano e Monza e della Brianza oltre il 15° giorno antecedente le elezioni.

 

Liguria

In relazione alle ordinanze nn. 98 e 114 del 2010 del T.A.R Liguria e della decisione di ammissione dell’Ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Genova (richiamate al paragrafo relativo all’applicazione dell’art. 1, co. 1, 2, 4), i manifesti elettorali sono stati pubblicati il 22 marzo 2010.

 

 

 

Casi di applicazione a elezioni amministrative

 

Abruzzo

Riammissione della lista Theate nova (elezioni comunali di Chieti), con l’ ordinanza dell’11 marzo 2010, n. 12 del TAR Abruzzo, Pescara, I sezione. Il provvedimento, che ha ritenuto applicabile il D.L. n. 29 del 2010, ha riammesso la lista in questione che era stata esclusa perché i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori non erano tra loro collegati, oltre che da un punto metallico, anche da un timbro.

 

Si veda anche il caso nella regione Calabria, riportato al paragrafo relativo all’applicazione dell’art. 1, co. 3.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge reca la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’art. 77 Cost, terzo comma, stabilisce una riserva di legge in materia di regolazione dei rapporti giuridici sosti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi del citato art. 77 Cost, terzo comma, i decreti-legge, se non sono convertiti entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, perdono efficacia sin dall’inizio. In tal caso le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

Si rileva che l’adozione di disposizioni di sanatoria di decreti-legge non convertiti, sia approvate con provvedimenti ad hoc, sia inserite in progetti di legge di più ampio respiro, trova numerosi precedenti nel nostro ordinamento. Tra questi si ricorda la legge 5 aprile 1995, Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge. Il D.L. 90/1995, che ha inciso su materia affine al decreto-legge 29, ha posticipato il termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali (e amministrative) del 23 aprile 1995 che scadeva lo stesso giorno di emanazione del decreto-legge (29 marzo). Il termine era già stato posticipato, per le elezioni regionali, dalla legge ordinaria del 23 febbraio 1995, n. 43 e, per le elezioni amministrative, dal D.L. 16 marzo 1995, n. 72 (conv. L. 169/1995). Il disegno di legge di conversione del D.L. 90/1995 (A.C. 2313) è stato respinto, pressoché all’unanimità, dall’Assemblea della Camera, ai sensi dell’art. 96-bis Reg., che non ha riconosciuto la sussistenza nel provvedimento dei presupposti di costituzionalità (seduta del 4 aprile 1995). Lo stesso 4 aprile la Camera ha approvato la proposta di legge di sanatoria (A.C. 2343, di iniziativa parlamentare) presentata il 31 marzo. Sempre il 4 aprile il Senato ha approvato definitivamente la proposta di legge (L. 5 aprile 1995, n. 102).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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