Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Salvaguardia degli effetti prodotti dal D.L. 29/2010 in materia di procedimento elettorale - A.C. 3394 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 322 | ||
Data: | 14/04/2010 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
|
14 aprile 2010 |
|
n. 322/0 |
||
|
Salvaguardia degli
effetti prodotti dal D.L. 29/2010
|
|
||
Numero del progetto di legge |
A.C. 3394 |
Titolo |
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge |
Iniziativa |
On. Bruno, on. Luciano Dussin |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
13 aprile 2010 |
assegnazione |
14 aprile 2010 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
La proposta di legge A.C. 3394 prevede esclusivamente una disposizione di sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, emanato il 5 marzo 2010. La presentazione della proposta in esame discende dalla reiezione del decreto conseguente all’approvazione, da parte dell’Assemblea della Camera il 13 aprile 2010, di un emendamento soppressivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del medesimo decreto.
L’articolo 1 del progetto prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29».
L’articolo 2 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare il D.L. 29/2010 disponeva quanto segue.
L’articolo 1
recava l’interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, recante Norme per
la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che
disciplinano la presentazione e l’ammissione delle liste nelle elezioni
regionali. In particolare, articolo 1, comma
L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge prevedeva che l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 «si interpreta nel senso che le firme degli elettori si considerano valide anche se l'autenticazione non risulta corredata da tutti gli elementi richiesti dal citato articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata.»
L'articolo 1, comma
3, dettava una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto
comma, della legge n.
L'articolo 1, comma 4, prevedeva che le disposizioni dell'articolo si sarebbero applicate alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, dettando una apposita disposizione applicativa: «Per le medesime elezioni regionali i delegati che si sono trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore 8 alle ore 20 del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto.»
L'articolo 2
prevedeva che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate
per il 28 e 29 marzo
L'articolo 3 stabiliva che il decreto-legge entrasse in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta sabato 6 marzo 2010.
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge
29 (A.C. 3272), è stato presentato alla Camera e assegnato il 6 marzo 2010
alla I Commissione Affari costituzionali.
Nella vigenza del decreto-legge si sono verificati alcuni casi di applicazione delle disposizioni in esso contenute.
Tra questi si segnalano i seguenti, risultanti da dati reperibili sul sito del Consiglio di Stato e in parte tratti da informazioni acquisite per le vie brevi presso gli organi competenti in materia:
Casi di applicazione dell’art. 1, co. 1, 2 e 4 (riam-missione di liste)
Lombardia
• Riammissione della lista Verdi - Sole che ride nella circoscrizione provinciale di Brescia, in forza della sentenza 11 marzo 2010, n. 1153 del TAR Lombardia, sezione seconda di Brescia. La sentenza ha ritenuto applicabile il D.L. n. 29 del 2010 e, in forza della ratio di favor electionis cui esso s’ispira, ha ammesso la lista che era stata esclusa perché, entro il termine orario previsto, era stata presentata solo parte della documentazione prescritta, successivamente integrata decorsi 10 minuti dalla scadenza del suddetto termine.
• Riammissione della lista Verdi nella circoscrizione provinciale di Monza e della Brianza in forza del provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Monza dell’8 marzo 2010 che ha ritenuto applicabili l’art. 1, co. 1 e 4, del D.L. 29/2010.
• Riammissione della lista
Liguria
• Riammissione della lista Nuovo P.S.I. Partito Socialista Italiano nella circoscrizione provinciale di Genova, con provvedimento del TAR Liguria, sezione seconda, ordinanza 22 marzo 2010, n. 114.
La lista era stata esclusa dapprima con provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Genova del 27 febbraio 2010, poi confermata dalla decisione dell’Ufficio del 1 marzo 2010.
Il TAR Liguria, I sezione, con ordinanza n. 98
dell’11 marzo
Il successivo 13 marzo l’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Genova confermava, invece, la ricusazione della lista Nuovo PSI in quanto l’art. 1 del D.L. 29/2010 non veniva ritenuto attinente, quanto alla sua efficacia interpretativa, al caso di specie.
Dopo un nuovo ricorso, il 22 marzo 2010, il TAR Liguria, II sezione, con l’ordinanza n. 114 - nella quale richiamava la precedente ordinanza senza menzionare il D.L. n. 29/2010 - ha confermato la sospensiva ai fini della ammissione della lista. Infine, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Genova ha ammesso la lista.
• Riammissione della lista Sole che ride nella circoscrizione provinciale di Imperia in forza del provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Imperia del 9 marzo 2010.
Casi di applicazione dell’art. 1, co. 3 (immediata ricorribilità)
Di seguito, si elencano i casi nei quali il giudice amministrativo ha richiamato esplicitamente, quale elemento di legittimità del ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti di ammissione ovvero di ricusazione delle liste, l’articolo 1, co. 3, del D.L. 29/2010. Resta inteso che l’applicazione implicita di tale comma può essere il fondamento degli ulteriori ricorsi indicati in questa sede.
Lazio
Per il Lazio la vicenda della lista provinciale di Roma del Popolo della Libertà per le elezioni regionali si presenta complessa, rilevando sia sotto il profilo dell’art. 1 comma 1, sia sotto il profilo dell’art. 1 comma 3.
Tale lista, già esclusa dall’Ufficio centrale
circoscrizionale presso il Tribunale di Roma in data 27 febbraio e dall’Ufficio
centrale regionale presso
Avverso il provvedimento, i presentatori della lista, il 10 marzo, hanno proposto ricorso all’Ufficio centrale regionale che, con provvedimento in data 12 marzo, ha respinto il reclamo sulla base delle stesse motivazioni dell’ufficio circoscrizionale.
Pertanto, i presentatori della lista hanno depositato
ricorso al T.A.R., con istanza cautelare, avverso il provvedimento dell’Ufficio
centrale regionale, chiedendo l’applicazione dell’art. 1, co. 1 e 4, del D.L.
n. 29/2010. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1240 del 17
marzo. Il ricorso è stato respinto nel merito il 20 marzo con ordinanza n.1302.
Con tali provvedimenti il TAR Lazio, sezione seconda bis, ha affermato: 1) di
essere tenuto ad esaminare i ricorsi in virtù dell’articolo 1, comma 3, del
D.L. 29/2010, che consente immediato ricorso al giudice amministrativo contro
la decisione dell’Ufficio centrale regionale; 2) l’inapplicabilità al caso di
specie delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 1 e 4, del D.L.
Contro le suddette ordinanze del TAR sono stati presentati ricorsi al Consiglio di Stato, sezione quinta, che li ha respinti, ritenendo che: a) le impugnazioni dovessero ritenersi ammissibili ex art. 1, co. 3, d.l. 29/2004; b) le disposizioni di cui all’art. 1, co. 1 e 4, del decreto fossero applicabili anche nella regione Lazio: c) e tuttavia, gli elementi forniti dagli appellanti non fossero idonei a provare il possesso entro i termini di legge della documentazione prescritta per la presentazione della lista (ordinanze 20 marzo, n. 1302 e 1303).
Con riferimento ad altra lista si fa presente che, il
TAR Lazio, sezione seconda bis, con
ordinanza 12 marzo 2010, n. 1184, sospendendo il provvedimento di esclusione
dell’Ufficio centrale regionale presso
Il 18 marzo, lo stesso tribunale, con ordinanza n.
470 e 477, sospendendo il provvedimento di esclusione dell’Ufficio centrale
regionale presso
Piemonte
Con due ordinanze 25 marzo 2010, nn. 204 e 205, il TAR Piemonte, sezione prima, ha escluso la lista Nadia Cota Liberali nelle circoscrizioni di Alessandria e di Cuneo, in precedenza ammessa. In tali pronunce il giudice ha richiamato, ai fini dell’ammissibilità del ricorso contro le decisioni di ammissione, l’art. 1, co. 3, del D.L. 29, «in relazione alla possibilità di immediato ricorso al giudice amministrativo, senza alcun riferimento al rito elettorale per tale impugnativa ivi prevista».
Con un’ulteriore ordinanza 18 marzo 2010, n. 191, il TAR Piemonte, sezione prima, ha altresì escluso la lista Lega Padana Piemont nella circoscrizione di Torino, già ammessa dall’Ufficio centrale regionale, per irritualità dell’autenticazione delle firme. Anche in questo caso, il giudice ha richiamato, ai fini dell’ammissibilità del ricorso contro le decisioni di ammissione, l’art. 1, co. 3, del D.L. 29/2010.
Calabria
Con riferimento alle liste Trasparenza e legalità per Rizziconi e Legalità e autonomia (elezioni comunali di Rizziconi), si segnala che il TAR Calabria, con due distinte ordinanze cautelari (n. 77/2010 e n. 78/2010), ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 3, ult. periodo, del D.L. n. 29/2010, riferendosi esclusivamente alla norma ai sensi della quale «avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo» .
Casi di applicazione dell’art. 2 (pubblicazione dei manifesti elettorali)
Lazio
Pubblicazione di manifesti elettorali nella provincia di Roma oltre il 15° giorno antecedente le elezioni.
Lombardia
Pubblicazione di manifesti elettorali nelle province di Brescia, Milano e Monza e della Brianza oltre il 15° giorno antecedente le elezioni.
Liguria
In relazione alle ordinanze nn. 98 e 114 del 2010 del T.A.R Liguria e della decisione di ammissione dell’Ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Genova (richiamate al paragrafo relativo all’applicazione dell’art. 1, co. 1, 2, 4), i manifesti elettorali sono stati pubblicati il 22 marzo 2010.
Casi di applicazione a elezioni amministrative
Abruzzo
Riammissione della lista Theate nova (elezioni
comunali di Chieti), con l’ ordinanza dell’11 marzo 2010, n. 12 del TAR
Abruzzo, Pescara, I sezione. Il provvedimento, che ha ritenuto applicabile il
D.L. n. 29 del
Si veda anche il caso nella regione Calabria, riportato al paragrafo relativo all’applicazione dell’art. 1, co. 3.
La proposta di legge reca la relazione illustrativa.
L’art. 77 Cost, terzo comma, stabilisce una riserva di legge in materia di regolazione dei rapporti giuridici sosti sulla base dei decreti-legge non convertiti.
Ai sensi del citato art. 77 Cost, terzo comma, i decreti-legge, se non sono convertiti entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, perdono efficacia sin dall’inizio. In tal caso le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Si rileva che l’adozione di disposizioni di
sanatoria di decreti-legge non convertiti, sia approvate con provvedimenti ad hoc, sia inserite in progetti di
legge di più ampio respiro, trova numerosi precedenti nel nostro ordinamento.
Tra questi si ricorda la legge 5 aprile 1995, Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n.
90, non convertito in legge. Il
D.L. 90/1995, che ha inciso su materia affine al decreto-legge
Dipartimento Istituzioni ( 67609475 - *st_istituzioni@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.