Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali AA.C. 3118 e abb. - Testo a fronte tra il Testo unico degli enti locali e le proposte di legge A.A.C. 67, 68, 711, 736, 846, 2062, 2247, 2488, 2651, 2892
Riferimenti:
AC N. 3118/XVI   AC N. 67/XVI
AC N. 68/XVI   AC N. 711/XVI
AC N. 736/XVI   AC N. 846/XVI
AC N. 2062/XVI   AC N. 2247/XVI
AC N. 2488/XVI   AC N. 2651/XVI
AC N. 2892/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 306    Progressivo: 2
Data: 09/03/2010
Descrittori:
COMPETENZA   ENTI LOCALI
ORGANI E UFFICI REGIONALI   REGIONI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

 

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative
e Carta delle autonomie locali

AA.C. 3118 e abb.

Testo a fronte tra il Testo unico degli enti locali e le proposte di legge
A.A.C. 67, 68, 711, 736, 846, 2062, 2247, 2488, 2651, 2892

 

n. 306/2

 

9 marzo 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

Per l’esame presso la Commissione I (Affari costituzionali) dell’A.C. 3118 e abb., Semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimenti di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali, sono stati predisposti i seguenti dossier:

·       n. 306: Schede di lettura;

·       n. 306/0: Elementi per l’istruttoria legislativa;

·       n. 306/1: Testo a fronte tra l’A.C. 3118, il D.Lgs. n. 267/2000 e la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

·       n. 306/2: Testo a fronte tra il Testo unico degli enti locali e le proposte di legge A.A.C. 67, 68, 711, 736, 846, 2062, 2247, 2488, 2651, 2892.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0442b.doc


Testo a fronte
tra il Testo unico degli enti locali e le proposte di legge
AC. 67, 68, 711, 736, 846, 2062, 2247, 2488, 2651, 2892

 


 

 

 

 

AVVERTENZA

 

 

 

Nel presente dossier sono messe a fronte le pdl 67, 68, 711, 736, 846, 2062, 2247, 2488, 2651, 2892, in tema di semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali, con le disposizioni del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il testo a fronte segue l’ordine dato dalla sequenza delle disposizioni del Testo unico, fermo restando che, considerata la disomogeneità di contenuto e di tecnica redazionale delle pdl, le proposte non sempre sono formulate in termini di novella al T.u.e.l. Pertanto, la lettura è coadiuvata dalla indicazione, nella prima colonna di destra, dei temi principali oggetto delle proposte di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ATTENZIONE: per stampare correttamente la tabella:

 

Temi

Normativa vigente

A.C. 67 (Stucchi)

A.C. 68 (Stucchi)

A.C. 711 (Urso)

A.C. 846 (Angela Napoli)

 

A.C. 736 (Mogherini Rebesani e al.)

A.C. 2062 (Giovanelli e al.)
A.C. 2651 (Mattesini e al.)

A.C. 2247 (Borghesi e al.)

A.C. 2488 (Ria, Moffa)

A.C. 2892 (Reguzzoni)

 

Testo unico degli enti locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II
Soggetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I
Comune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

 

 

Art. 7

Art. 2

 

 

 

 

Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

 

 

Art. 14

Compiti del comune per servizi di competenza statale.

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

 

 

CAPO II
Provincia

 

Art. 19

Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

 

 

Art. 20

Compiti di programmazione

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

 

 

 

 

Delega al Governo per l’individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adeguamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, delle disposizioni in materia di enti locali

Delega al Governo per l'individuazione e per l'allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

 

 

 

§          in tema di funzioni degli enti locali

 

 

 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 sono acquisiti il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa in seno alla Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali, ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica; prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto legislativo, possano essere esercitate in forma associata;

c) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

d) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, quelle storicamente svolte, nonché quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di razionalizzazione e di adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

e) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nell'individuazione delle condizioni e delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di governo locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

f) indicare i princìpi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali ottimali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività;

g) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto dei princìpi di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato.

4. Qualora, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie al loro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, su proposta dei Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nel presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

6. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, è abrogato.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione e i servizi degli enti locali.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e del pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare con i decreti legislativi di cui al comma 1, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;

b) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione e adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

d) considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, l'individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e di non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e di sicurezza, ferma restando la competenza della regione quando si tratta di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;

e) prevedere forme di supporto, di collaborazione e di cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per quanto concerne l'impiego di fondi strutturali europei;

f) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, concentrazione e differenziazione nell'individuazione delle condizioni e delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisce l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti relativi a ciascuna funzione o servizio e che curano l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

g) indicare i princìpi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

h) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

i) dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e ne valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

4. Qualora, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie al loro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

6. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguatezza delle dimensioni per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che, nell'ambito delle loro competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali devono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengono conto delle peculiarità territoriali. Ogni comune può partecipare soltanto ad una unione di comuni.

2. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali previste dal comma 1 del presente articolo, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), stabiliscono altresì la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali devono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani. Ogni comune delle aree montane può partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguatezza delle dimensioni per l'ottimale svolgimento delle funzioni;

b) salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità del territorio montano.

4. Le regioni, con legge regionale approvata con il parere delle autonomie locali, sulla base dei parametri fissati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), individuano:

a) l'entità demografica;

b) gli organi di governo delle unioni di comuni, composti da amministratori degli enti locali interessati.

5. Con le leggi di cui al comma 4 del presente articolo le regioni provvedono, inoltre, al riassetto istituzionale dei territori montani, garantendo che alle forme associative comunali obbligatorie delle zone montane dei comuni di cui al comma 2 siano attribuite le funzioni delle comunità montane previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le medesime leggi regionali individuano, altresì, gli organi di governo delle forme associative comunali obbligatorie delle zone montane composte dagli amministratori degli enti locali interessati.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, i comuni, le unioni di comuni e le unioni montane di comuni possono stipulare accordi per l'utilizzo adeguato delle strutture tecniche e amministrative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

Art. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fermo restando il processo di individuazione delle funzioni fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, essere attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni e segnatamente:

a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conferire al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;

b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

3. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e con le scadenze temporali e le modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali e ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

4. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata. Sui medesimi schemi, inoltre, è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

5. Con i provvedimenti di trasferimento di cui al comma 3, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e dei medesimi compiti prima del conferimento. Con gli stessi provvedimenti si provvede all'individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale, in conformità alla disciplina recata dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

 

1. Ferme restando le funzioni fondamentali individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), ed entro il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni e segnatamente:

a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conferire a un livello diverso da quello comunale tutte le funzioni, ad esclusione di quelle di cui occorre assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

c) garantire un'adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione statale, diretta, indiretta e strumentale, al fine di semplificarne l'assetto e di ridurne i costi.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 4, 3 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art.1, pdl AC 2651]

[Art. 4]

 

[Art. 3]

 

CAPO I
Comune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17

 

 

 

 

 

Art. 17

Art. 17

 

Art. 17

 

Circoscrizioni di decentramento comunale

 

 

 

 

 

Circoscrizioni di decentramento comunale

Circoscrizioni di decentramento comunale

 

Circoscrizioni di decentramento comunale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogato

§          in tema di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

 

 

 

 

 

Identico

1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

 

 

 

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

 

 

 

 

 

Identico

Identico

 

 

 

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

 

 

 

 

 

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Tali limiti non si applicano ai comuni capoluogo di provincia.

Abrogato

 

 

 

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'àmbito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

 

 

 

 

 

Identico

Identico

 

 

 

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

 

 

 

 

 

Identico

5. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II
Provincia

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. a)]

 

 

Art. 19

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19

 

 

Funzioni

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni

 

§          in tema di funzioni delle province

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali

 

 

 

 

 

 

 

1. Spettano alla provincia, quale ente di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima nei seguenti settori:

a) sviluppo economico, sociale e delle attività produttive: in particolare spettano alla provincia:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale che richiedono una progettazione e un'attuazione unitarie a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

4) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) territorio, ambiente e infrastrutture: in particolare, spettano alla provincia:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e la gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione di emergenza in materia di protezione civile e di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché l'attuazione dei piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, la progettazione, la gestione e la vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) polizia amministrativa locale: fermi restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare spettano alla provincia:

1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali è necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà di esercizio in ambito sovracomunale, ferme restando le competenze di gestione e di amministrazione dei comuni di cui agli articoli 13 e 14, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21

 

 

 

 

Art. 10

Art. 11

 

 

 

 

Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali.

 

 

 

 

Delega per la revisione delle circoscrizioni provinciali

Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province

 

 

 

§          in tema di circoscrizioni provinciali

1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3

 

 

 

 

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, all'istituzione delle città metropolitane e alla fissazione dell'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di individuazione delle funzioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

b) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché previsione dell'acquisizione del parere della provincia o delle province interessate e della regione.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata e successivamente delle competenti Commissioni parlamentari che, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali.

 

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 6, all'istituzione delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 5, e all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III
Aree metropolitane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

 

 

 

Art. 3

Art. 5

 

 

 

 

Città metropolitane

 

 

 

 

Istituzione di città metropolitane

Istituzione di città metropolitane

 

 

 

§          in tema di città metropolitane

1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

 

 

 

 

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di ciascuna regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo ovvero al 30 per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il 60 per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il 60 per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la definizione dei confini territoriali dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione.

2. Sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum cui partecipano tutti i cittadini dell'area compresa nella città metropolitana; per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, se il parere della regione è favorevole; in caso di parere contrario è richiesto il quorum del 30 per cento degli aventi diritto.

3. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, in alternativa all'istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessata, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, nel termine di sei mesi dalla data di svolgimento del referendum di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 5, comma 2.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al 30 per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentano il 60 per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente a un numero di comuni che rappresentano il 60 per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, determinate ai sensi della presente legge, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto legislativo di cui al comma 3 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente ai sensi della presente legge;

c) alla città metropolitana spettano tutte le funzioni conferite dalla legge statale o regionale a seconda delle rispettive competenze nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge statale;

d) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo, se mantiene la sua integrità, si articola in municipi;

e) il decreto legislativo di cui al comma 3 regola il sistema di determinazione dei collegi elettorali per l'elezione degli organi di governo della città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità e i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione, assicurando, anche eventualmente attraverso il sistema della prorogatio, la continuità dell'amministrazione nella successione tra gli enti;

f) lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; i decreti legislativi di cui al comma 3 indicano le norme applicabili nelle materie e nelle discipline espressamente demandate allo statuto e ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;

g) lo statuto della città metropolitana definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché l'economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

h) per ciascuna città metropolitana i decreti legislativi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del rispettivo territorio.

2. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, tra il comune capoluogo e i comuni contermini possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali da esercitare attraverso un'unione di comuni. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate tenuto conto delle diverse specificità territoriali. Con i decreti legislativi di cui al comma 3, su proposta degli enti locali interessati e acquisito il parere della regione, possono essere attribuiti alle unioni di comuni metropolitani funzioni e prerogative proprie delle città metropolitane.

 3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata che esprimono il loro parere nel termine di trenta giorni. Successivamente i medesimi schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio e funzioni delle città metropolitane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

2. La città metropolitana succede alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge, garantendo, eventualmente anche attraverso la proroga dei poteri e delle funzioni, la continuità dell'amministrazione nella successione tra gli enti.

3. La città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia riguardanti il territorio di competenza e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per ciascuna città metropolitana sono stabilite le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del rispettivo territorio.

4. Il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi.

5. Lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo. Lo statuto definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché l'economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Art. 9

 

 

 

§          in tema di ordinamento di Roma capitale

 

 

 

 

 

Roma capitale della Repubblica

Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento di Roma capitale della Repubblica, in attuazione dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della Conferenza unificata e successivamente delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma, capitale della Repubblica;

b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionali, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e con gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno, sentito il sindaco;

d) garanzia delle massime efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano;

e) previsione che alla città di Roma, capitale della Repubblica siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, nonché dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale della Repubblica;

g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma, capitale della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la regione Lazio e la provincia di Roma;

h) previsione che il sindaco di Roma, capitale della Repubblica sia membro di diritto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata;

i) previsione che le funzioni assegnate a Roma, capitale della Repubblica, quando incidano su servizi essenziali anche per l'area esterna alla capitale, possano essere esercitate, all'occorrenza, anche dalla provincia di Roma, d'intesa con il comune di Roma.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante la disciplina per l'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma capitale della Repubblica, nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionali, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e con gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;

d) garanzia delle massime efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, compreso lo Stato della Città del Vaticano;

e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, nonché dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale della Repubblica;

g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri e regione Lazio;

h) previsione che il sindaco di Roma capitale della Repubblica sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza unificata;

i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

Art. 7

Art. 6

 

 

§          in tema di soppressione di enti intermedi e strumentali

 

 

 

 

 

Soppressione di enti intermedi e strumentali

Soppressione di enti intermedi e strumentali

Soppressione delle autorità d’ambito territoriale ottimale

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze legislative, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, nonché all'unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì a individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 del presente articolo in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di cui all'articolo 7.

3. Entro sei mesi dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i comuni e le province provvedono, secondo i princìpi di cui al comma 1, e tenuto conto dell'allocazione delle funzioni di cui al medesimo comma 2, alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali stessi.

4. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Nel caso in cui gli enti territoriali non provvedano ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il Governo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, esercita i poteri sostitutivi.

 

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e all'unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì a individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 3.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni.

3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV
Comunità montane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

[Art. 4, comma 1]

 

Art. 27

 

 

Art. 27

 

 

 

Art. 27

 

Art. 27

 

Natura e ruolo

 

 

Natura e ruolo

 

 

 

Natura e ruolo

 

Natura e ruolo

 

 

 

 

Abrogato

 

 

 

Abrogato

 

Abrogato

§          in tema di comunità montane

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

[Art. 4, comma 1]

 

Art. 28

 

 

Art. 28

 

 

 

Art. 28

 

Art. 28

 

Funzioni

 

 

Funzioni

 

 

 

Funzioni

 

Funzioni

 

 

 

 

Abrogato

 

 

 

Abrogato

 

Abrogato

 

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

[Art. 4, comma 1]

 

Art. 29

 

 

Art. 29

 

 

 

Art. 29

 

Art. 29

 

Comunità isolane o di arcipelago

 

 

Comunità isolane o di arcipelago

 

 

 

Comunità isolane o di arcipelago

 

Comunità isolane o di arcipelago

 

 

 

 

Abrogato

 

 

 

Abrogato

 

Abrogato

 

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue [Art. 1, commi 2-7]

 

 

 

Segue [Art. 1, commi 2-4]

 

Segue [Art. 4, commi 2-4]

 

 

 

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali o regionali sono gestiti dalla provincia, sulla base di apposite intese tra la provincia stessa e i comuni interessati. Qualora l'intesa non sia raggiunta, provvede la regione.

4. Le indicazioni urbanistiche relative alla montagna concorrono a formare il piano territoriale di coordinamento delle province, predisposto ai sensi dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le opere, gli interventi di pianificazione e le infrastrutture che riguardano le zone montane sono inseriti nei programmi triennali dei lavori pubblici delle province.

6. Gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico delle zone montane sono determinati mediante la predisposizione di un apposito programma pluriennale settoriale delle province dedicato alla montagna.

7. Gli interventi finanziari disposti a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente in materia.

 

 

 

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

 

2. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

4. Con decreto del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emanato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono determinati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

 

 

[Art. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV-bis
Comunità territoriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità territoriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qualora due o più comuni lo richiedano con specifica delibera del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, le regioni possono autorizzare l'istituzione, nel proprio territorio, di un'aggregazione di comuni contermini, anche appartenenti a province diverse, collocati in zone omogenee, diverse da quelle montane, denominata "comunità territoriale".

2. Le delibere di cui al comma 1 devono contenere lo statuto della comunità territoriale.

3. I comuni si costituiscono in comunità territoriale con la finalità di valorizzare e di promuovere, anche attraverso funzioni e servizi svolti in forma associata, lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio da essi amministrato.

4. Spetta alla comunità territoriale l'esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dalla provincia o dalla regione.

5. Non possono fare parte di comunità territoriali i capoluoghi di provincia e i comuni compresi nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle comunità montane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29-ter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni della regione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La costituzione della comunità territoriale spetta al presidente della regione, che la autorizza con proprio provvedimento, sentito il parere del consiglio provinciale o dei consigli provinciali interessati.

2. La regione disciplina la comunità territoriale stabilendo le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali e i rapporti con gli altri enti territoriali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29-quater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La comunità territoriale ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo formati da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito nel proprio statuto. La comunità territoriale può dotarsi di un proprio stemma.

2. Il presidente della comunità territoriale, nominato secondo le procedure stabilite dallo statuto, può mantenere la carica di sindaco, di assessore o di consigliere comunale.

3. I rappresentanti dei comuni della comunità territoriale sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito dallo statuto, con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29-quinquies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La comunità territoriale adotta piani pluriennali di opere e di interventi e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio di propria competenza.

2. Gli interventi finanziari disposti dalla comunità territoriale e da altri soggetti pubblici a favore della comunità sono destinati esclusivamente al territorio della stessa.

3. Alla comunità territoriale spettano gli introiti derivanti dalle imposizioni fiscali, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO V
Forme associative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31

 

 

 

 

 

 

Art. 2

 

 

 

Consorzi

 

 

 

 

 

 

Soppressione dei consorzi di bonifica

 

 

§          in tema di consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

 

 

 

 

 

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

 

 

 

Art. 1

 

Art. 5

 

 

 

Unioni di comuni

 

 

 

 

Obbligatorietà delle unioni di comuni

 

Unioni di comuni

 

 

§          in tema di unioni di comuni e comuni contermini

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

 

 

 

 

1. Sono costituite unioni obbligatorie di comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali. Ogni comune può partecipare soltanto ad un'unione di comuni. L'organo di governo dell'unione di comuni è composto dai sindaci dei comuni partecipanti.

2. Nelle zone montane le unioni di comuni assumono la denominazione di unioni di comuni montani. Ad esse possono essere attribuite ulteriori funzioni riguardanti la tutela e la promozione della montagna.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i parametri per l'individuazione dell'entità demografica dei comuni e delle unioni di comuni di cui al comma 1.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle specificità territoriali e in particolare delle specificità del territorio montano;

b) adeguatezza delle dimensioni per l'ottimale erogazione dei servizi.

5. Le regioni, con legge regionale, sulla base dei parametri fissati con il decreto legislativo di cui al comma 3, individuano l'entità demografica dei comuni e delle unioni di comuni e disciplinano le modalità di funzionamento delle unioni di comuni e la loro delimitazione territoriale, sentiti i comuni interessati.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i comuni e le unioni di comuni possono stipulare accordi per l'utilizzo ottimale delle strutture burocratiche e amministrative.

 

 

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni,

3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

Art. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme in favore dei comuni contermini

Norme in favore dei comuni contermini anche appartenenti a regioni diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni stipulano apposti accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Al fine di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le attività programmatorie e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano appositi accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con propria legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con gli accordi sanciti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatorie e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo I - Organi di governo del comune e della provincia

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. b)]

[Art. 1]

 

Art. 37

 

 

 

 

 

 

 

Art. 37

Art. 37

 

Composizione dei consigli

 

 

 

 

 

 

 

Composizione dei consigli

Composizione dei consigli

§          in tema di composizione dei consigli comunali

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 12 membri negli altri comuni

 

 

 

 

 

 

 

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dallo statuto comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

d) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

e) da 8 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

 

 

 

f) da 6 membri negli altri comuni.

 

 

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 24 membri nelle altre province.

 

 

 

 

 

 

 

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 16 membri nelle altre province.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri stabilito dallo statuto provinciale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) da 16 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

c) da 10 membri nelle altre province

 

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

Identico

 

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. c)]

 

 

Art. 46

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46

 

 

Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta

 

 

 

 

 

 

 

Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta

 

§          in tema di elezione del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

 

 

 

 

 

 

 

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale. Il presidente della provincia è eletto secondo le modalità stabilite dall'articolo 74 ed è membro del consiglio provinciale.

 

 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

 

 

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

 

 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. d)]

[Art. 2]

 

Art. 47

 

 

 

 

 

 

 

Art. 47

Art. 47

 

Composizione delle giunte

 

 

 

 

 

 

 

Composizione delle giunte

Composizione delle giunte

§          in tema di giunta comunale e provinciale

1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

 

 

 

 

 

 

 

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore alla metà, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

 

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

Identico

 

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

 

 

 

 

 

 

 

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Identico

 

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

Identico

 

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti: non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiorea 3 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti;

c) non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti;

d) non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

e) non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 1.000.000 di abitanti;

f) non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

g) non superiore a 6 per le province con popolazione residente inferiore a 500.000 abitanti;

h) non superiore a 8 per le province con popolazione residente compresa tra 500.001 e 3.000.000 di abitanti;

i) non superiore a 10 per le province con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. e)]

 

 

Art. 55

 

 

 

 

 

 

 

Art. 55

 

 

Elettorato passivo

 

 

 

 

 

 

 

Elettorato passivo

 

§          in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco o presidente di provincia

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

 

 

 

 

 

 

 

1. Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio provinciale.

 

 

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

 

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. f)]

 

 

Art. 61

 

 

 

 

 

 

 

Art. 61

 

 

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

 

 

 

 

 

 

 

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

 

 

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ter. La carica di sindaco è, inoltre, incompatibile con quelle di presidente di provincia e di consigliere provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. g)]

 

 

Art. 65

 

 

 

 

 

 

 

Art. 65

 

 

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

 

 

 

 

 

 

 

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

 

 

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. La carica di consigliere comunale è, altresì, incompatibile con quelle di consigliere provinciale e di presidente di provincia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III
Sistema elettorale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. h)]

 

 

Art. 74

 

 

 

 

 

 

 

Art. 74

 

 

Elezione del presidente della provincia

 

 

 

 

 

 

 

Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

 

§          in tema di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età

 

 

 

 

 

 

 

1. Il presidente della provincia è eletto dai componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito presso il capoluogo della provincia, un apposito seggio elettorale.

2. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale tutti coloro che esercitano l'elettorato attivo ai sensi del comma 1.

3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del presidente della provincia.

4. Con la lista di candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti dei medesimi consiglieri.

6. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.

7. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

8. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

9. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente della provincia ad essa collegato.

10. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della provincia della lista medesima.

12. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a presidente della provincia collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

13. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della provincia, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. i)]

 

 

Art. 75

 

 

 

 

 

 

 

Art. 75

 

 

Elezione del consiglio provinciale

 

 

 

 

 

 

 

Elezione del consiglio provinciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogato

 

 

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII
Revisione economico-finanziaria

 

[Art. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 234

 

Art. 234

 

 

 

 

 

 

 

 

Organo di revisione economico-finanziario

 

Organo di revisione economico-finanziario

 

 

 

 

 

 

 

§          in tema di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

 

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montanela revisione economico-finanziaria è affidata di norma a un solo revisore, eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti escelto tra soggetti iscritti nel registro o in uno degli albi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Con propria disposizione statutaria, i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e le comunità montane possono comunque prevedere l'elezione di un collegio di revisori dei conti secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9

Art. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio

Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio

 

 

 

§          in tema di amministrazione periferica dello Stato

 

 

 

 

 

1. Fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali di cui all'articolo 8, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite alle regioni e agli enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e ad agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 e delle relative risorse concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità delle prefetture - uffici territoriali del Governo e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale delle prefetture - uffici territoriali del Governo, o di singole articolazioni, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

 

1. Fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali di cui all'articolo 6, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono una specifica attività volta a sostenere e ad agevolare il trasferimento delle funzioni statali e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue [Art. 8, commi 6-7]

Art. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislazione regionale

 

 

 

§          in tema di adeguamento della legislazione regionale all’individuazione delle funzioni degli enti locali

 

 

 

 

 

6. Le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1:

a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;

b) conferiscono, agli enti locali nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse conferite dallo Stato ai sensi del presente articolo che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale.

7. In caso di inadempimento da parte delle regioni, il Governo è delegato ad emanare, in relazione alle lettere a) e d) del comma 6, uno o più decreti legislativi che si applicano in via suppletiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato articolo 2, e allocando le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli enti locali le funzioni ad esse conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c) del presente comma, i livelli locali, prevedendo, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che su un medesimo territorio può essere configurato, di regola, un solo livello, plurifunzionale, per l'esercizio associato delle funzioni che i singoli comuni non sono in grado di svolgere singolarmente.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, in relazione alle lettere a) e d) del medesimo comma, entro i successivi diciotto mesi, uno o più decreti legislativi che si applicano in via suppletiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali. I decreti legislativi sono adottati in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. La legge regionale disciplina altresì, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), le forme e le modalità di associazionismo comunale, nonché l'eventuale esercizio in forma associata di alcune funzioni provinciali, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali

 

 

 

§          in tema di adozione della Carta delle autonomie locali

 

 

 

 

 

 

1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9 continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

2. I decreti legislativi di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9, abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la Carta delle autonomie locali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del citato testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il proprio parere entro novanta giorni, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE: