Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab - A.C. 627-A
Riferimenti:
AC N. 3760/XVI   AC N. 627/XVI
AC N. 2422/XVI   AC N. 2769/XVI
AC N. 3018/XVI   AC N. 3020/XVI
AC N. 3183/XVI   AC N. 3205/XVI
AC N. 3368/XVI   AC N. 3719/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 216    Progressivo: 3
Data: 24/10/2011
Descrittori:
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI   DONNE
ISLAMISMO   MINORANZE RELIGIOSE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

24 Ottobre 2011

 

n. 216/3

Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab

A.C. 627-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

A.C. 627-A

Titolo

Disposizioni concernenti l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

Data approvazione in Commissione

19 ottobre 2011

 

 


Contenuto

Il 2 ottobre 2009, la I Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame della proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2422), a prima firma dell'on. Sbai, che modifica il cd. reato di travisamento, prevedendo espressamente il divieto di utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab. A questa iniziativa è stato successivamente abbinato l'esame di altre proposte di legge (A.C. 627, Binetti; A.C. 2769, Cota; A.C. 3018, Mantini; A.C. 3020, Amici; A.C. 3183, Lanzillotta; A.C. 3205, Vassallo; A.C. 3368, Vaccaro; A.C. 3715, Reguzzoni; A.C. 3719, Garagnani; A.C. 3760, Bertolini).

 

Si ricorda che il 14 settembre 2010 è stata approvata in Francia una legge che vieta l'occultamento del volto nei luoghi pubblici, prevedendo che «nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage». Anche in Belgio, il 23 luglio 2011, è stata approvata una legge che vieta la dissimulazione del volto.

Nel corso dell’esame in Commissione delle abbinate proposte di legge è stato adottato un testo base nella seduta del 13 luglio, successivamente emendato da ultimo nella seduta del 19 ottobre.

Più specificamente l’articolo 1 - fermo restando quanto attualmente previsto dall’art. 5 della L. n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), in ordine al divieto dell’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luogo pubblico o aperto al pubblico - prevede che, in tali casi, limitatamente all'uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, qualora il fatto sia di lieve entità e non risulti commesso in occasione di manifestazioni pubbliche, si applichi la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Oltre a ciò è stabilito che, per le ipotesi di cui sopra, è facoltativo l'arresto in flagranza.

Con l’articolo 2 viene introdotto nel corpo del codice penale un nuovo articolo 612-bis (Costrizione all'occultamento del volto) che sanziona, con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringa taluno all’occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona disabile.

L’articolo 3, infine, impedisce l’acquisizione della cittadinanza italiana a coloro che hanno riportato la condanna definitiva per l’anzidetto reato di costrizione all’occultamento del volto.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva tesa ad approfondire i delicati argomenti oggetto dell’intervento legislativo attraverso l’audizione di intellettuali, giornalisti e professori universitari; le audizioni si sono tenute nel corso delle due sedute del 10 novembre e del 1° dicembre 2009. Sulle proposte di legge in titolo si è inoltre pronunciato, con parere del 14 luglio 2010, il Comitato per l’Islam italiano, istituito presso il Ministero dell’interno.

L’esame del testo, iniziato in data 2 ottobre 2009, è proseguito, successivamente agli abbinamenti delle altre proposte di legge, sino all’adozione di un testo base nella seduta del 13 luglio 2011, a seguito della quale, nella seduta del 2 agosto, sono stati approvati tre emendamenti finalizzati a modificare l’articolo 1.

Con riferimento al contenuto dell’articolo 1, come detto, lo stesso è stato da ultimo corretto in seguito all’approvazione di un emendamento (1.50), presentato dalla relatrice, nella seduta del 19 ottobre, diretto a recepire la condizione posta dalla II Commissione (Giustizia) in sede consultiva (v. infra).

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione il 18 ottobre 2011. La condizione richiede l’introduzione nell'art. 1 della previsione dell’applicazione della pena dell'ammenda ai soli casi in cui il divieto - di celare o travisare il volto, o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab - sia violato in occasioni diverse da quelle previste dal secondo periodo del comma 1. E’ così rimessa alla valutazione del giudice la decisione di applicare una sanzione più lieve a chiunque violi il divieto al di fuori delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e in circostanze tali che il fatto risulti di lieve entità.

 In relazione all'articolo 2 si è, inoltre, osservato che il nuovo reato ivi previsto difficilmente potrebbe trovare applicazione, considerata la sua natura meno grave rispetto ai reati in apparenza concorrenti e che, pertanto, la Commissione di merito dovesse valutare l'opportunità di meglio definire le sanzioni previste dallo stesso articolo 612-ter.

La IX Commissione (Trasporti), la XII Commissione (Affari sociali) e la VII Commissione (Cultura) hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, il 13 settembre, il 27 settembre e il 28 settembre 2011.

La XI Commissione (Lavoro) in data 15 settembre, esprimendo parere favorevole ha invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di delineare in modo più dettagliato l'ambito concreto dei «motivi professionali» che consentivano la deroga al divieto di celare o travisare il volto, eventualmente elencando le singole attività lavorative e professionali interessate ovvero rinviando, per la loro puntuale individuazione, ad un apposito atto di natura regolamentare.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ac0378c.doc