Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||
Titolo: | Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab - A.C. 627-A | ||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 216 Progressivo: 3 | ||||||||||
Data: | 24/10/2011 | ||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
24 Ottobre 2011 |
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n. 216/3 |
Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqabA.C. 627-AElementi per l'esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
A.C. 627-A |
Titolo |
Disposizioni concernenti l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e
modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. |
Data approvazione in Commissione |
19 ottobre 2011 |
Il 2 ottobre 2009,
Si ricorda che il 14 settembre 2010 è stata approvata in Francia una legge che vieta l'occultamento del volto nei luoghi pubblici, prevedendo che «nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage». Anche in Belgio, il 23 luglio 2011, è stata approvata una legge che vieta la dissimulazione del volto.
Nel corso dell’esame in Commissione delle abbinate proposte di legge è stato adottato un testo base nella seduta del 13 luglio, successivamente emendato da ultimo nella seduta del 19 ottobre.
Più specificamente
l’articolo 1 - fermo restando quanto attualmente previsto dall’art. 5 della L. n.
152/1975 (Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico), in ordine al
divieto dell’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere
difficoltoso il riconoscimento in luogo pubblico o aperto al pubblico - prevede
che, in tali casi, limitatamente all'uso
di indumenti o accessori di
qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa
ed il niqab, qualora il fatto
sia di lieve entità e non risulti commesso in occasione di manifestazioni
pubbliche, si applichi la pena dell'ammenda da
Oltre a ciò è stabilito che, per le ipotesi di cui sopra, è facoltativo l'arresto in flagranza.
Con l’articolo 2 viene introdotto nel corpo
del codice penale un nuovo articolo 612-bis
(Costrizione all'occultamento del volto) che sanziona, con la
reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da
L’articolo 3, infine, impedisce l’acquisizione della cittadinanza italiana a coloro che hanno riportato la condanna definitiva per l’anzidetto reato di costrizione all’occultamento del volto.
Nell'ambito
dell'esame delle proposte di legge,
L’esame del testo, iniziato in data 2 ottobre 2009, è
proseguito, successivamente agli abbinamenti delle altre proposte di legge,
sino all’adozione di un testo base nella seduta del 13 luglio
Con riferimento al contenuto dell’articolo 1, come detto, lo stesso è stato da ultimo corretto in seguito all’approvazione di un emendamento (1.50), presentato dalla relatrice, nella seduta del 19 ottobre, diretto a recepire la condizione posta dalla II Commissione (Giustizia) in sede consultiva (v. infra).
In relazione
all'articolo 2 si è, inoltre, osservato che il nuovo reato ivi previsto
difficilmente potrebbe trovare applicazione, considerata la sua natura meno
grave rispetto ai reati in apparenza concorrenti e che, pertanto,
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File: ac0378c.doc