Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab - A.C. 2422 e abb. - Testo a fronte tra l'art. 5 della Legge 152/1975 e A.A.C. 627, 2422, 2769, 3018, 3020, 3183, 3205, 3368, 3715, 3719, 3760 - Seconda edizione
Riferimenti:
AC N. 3760/XVI   AC N. 627/XVI
AC N. 2422/XVI   AC N. 2769/XVI
AC N. 3018/XVI   AC N. 3020/XVI
AC N. 3183/XVI   AC N. 3205/XVI
AC N. 3368/XVI   AC N. 3719/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 216    Progressivo: 2
Data: 17/11/2010
Descrittori:
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI   DONNE
ISLAMISMO   ORDINE PUBBLICO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

 

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab

AA.C. 2422 e abb.

Testo a fronte tra l’art. 5 della Legge 152/1975 e
A.A.C. 627, 2422, 2769, 3018, 3020, 3183,
3205, 3368, 3715, 3719

 

n. 216/2

 

8 ottobre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0378b.doc


Testo a fronte
Testo a fronte tra l’art. 5 della Legge 152/1975 e le proposte di legge
AC. 627, 2422, 2769, 3018, 3020, 3183, 3205,
3368, 3715, 3719

 


 

 

 

 

AVVERTENZA

 

 

 

Nel presente dossier sono messe a fronte le pdl 627, 2422, 2769, 3018, 3020, 3183, 3205, 3368, 3715, 3719, in tema di divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab, con le disposizioni dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), che disciplinano il c.d. reato di travisamento.

 

Il testo a fronte segue l’ordine di presentazione delle pdl, fatta eccezione per la pdl 3715 (Reguzzoni e al.) che è l’unica a non essere formulata in termini di novella alla legge del 1975. Pertanto, quest’ultima è stata considerata separatamente, in coda al testo a fronte.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ATTENZIONE: per stampare correttamente la tabella:

 

Normativa vigente

A.C. 627 (Binetti e al.)

A.C. 2422 (Sbai e Contento)

A.C. 2769 (Cota e al.)

A.C. 3018 (Mantini
e Tassone)

 

A.C. 3020 (Amici e al.)

A.C. 3183 (Lanzillotta)

A.C. 3205 (Vassallo e al.)

A.C. 3368 (Vaccaro e al.)

A.C. 3719 (Garagnani)

Legge 22 maggio 1975, n. 152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 1, co. 1)

(art. 1)

(art. 1)

(art. 1)

 

(art. 1)

(art. 1)

(art. 1)

(art. 1)

(art. 1)

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

 

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

1. È vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo.

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l'utilizzo degli indumenti femminili in uso presso ledonne direligione islamica denominati burqa e niqab.

1. È vietato l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi per difficoltoso ogni mezzo che non renda visibile l'intero volto, inclusi gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa.

 

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l'utilizzo degli indumenti femminili denominati burqa e niqab.

 

1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

 

1. Al fine di consentire l'identificazione di ogni soggetto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato, senza giustificato motivo, anche di carattere contingente, e salvo che la legge non preveda diversamente, l'uso di indumenti o di altri oggetti che nascondono il viso impedendo l'identificabilità del soggetto.

 

1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

1. È vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze religiose, che, in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo di fatto l'identificabilità del soggetto, senza giustificato motivo.

Per motivi di pubblica sicurezza, è vietato l'uso di caschi protettivi, di indumenti o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

 

2. Sono in ogni caso giustificati, ai fini del comma 1, l'uso dei mezzi di cui al medesimo comma resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l'uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l'uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

 

2. L'uso di caschi protettivi è consentito solo quando esso è esplicitamente imposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale e in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di tali caschi.

 

 

 

2. Costituisce in ogni caso giustificato motivo, per i fini di cui al comma 1, l'uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile.

 

 

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, costituisce giustificato motivo la circostanza che l'uso di indumenti che coprono il volto sia motivato da ragioni di natura religiosa o etnico-culturale. In tali casi, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione.

 

2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo:

a) le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) le manifestazioni di carattere sportivo o festive, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza, che comportano l'uso di indumenti o di altri oggetti o mezzi che mascherano o nascondono ovvero rendono irriconoscibile in tutto o in parte il viso dei soggetti;

d) le condizioni patologiche esplicitamente certificate.

 

 

3. I segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato, ai fini del comma 1, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.

 

 

 

 

3. L'uso dei caschi e degli altri mezzi di cui al comma 1 è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

 

 

 

 

 

2. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati.

Identico.

3. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

 

Identico.

 

4. Il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

5. Il contravventore dell'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

3. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.

Identico.

3. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

5. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

Identico.

4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

Identico.

 

6. Per la contravvenzione di cui al comma 4 è facoltativo l'arresto in flagranza.

 

4. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 1, co. 2)

 

(art. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A.C. 3715 (Reguzzoni e al.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli indossati per precetti religiosi o etnico-culturali, che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso, impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fatto salvo il divieto di cui all'articolo 1 costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena pari ad 1 anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie, o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».