Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: D.L. 78/2009 - A.C. 2561 - Documentazione per l'esame in sede consultiva - I Commissione Affari costituzionali
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI   DL N. 78 DEL 01-LUG-09
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 1
Data: 07/07/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

D.L. 78/2009 - A.C. 2561

Documentazione per l’esame in sede consultiva

I Commissione Affari costituzionali

 

 

 

 

 

 

 

n. 187/1

 

 

 

7 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

Area finanza pubblica

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0348.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      Contenuto  3

§      Quadro di sintesi degli effetti finanziari16

Schede di lettura sulle parti di più diretto interesse della I Commissione Affari costituzionali

§      Articolo 17, commi 1-9 (Riordino degli enti pubblici)25

§      Articolo 17, commi 20-22 (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA)33

§      Articolo 17, commi 28-29 (Codice dell’amministrazione digitale e  Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.)35

§      Articolo 17, commi 30-31 (Modifiche alla disciplina del controllo  da parte della Corte di conti)39

§      Articolo 24, comma 73 (Tutela amministrativa del segreto di stato e delle classifiche di sicurezza)45

§      Articolo 24, commi 74-75 (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)49

§      Ulteriori disposizioni di interesse della I Commissione  53

 

 


Sintesi del contenuto

 


 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2561

Numero del decreto-legge

78/2009

Titolo del decreto-legge

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Numero di articoli

 

testo originario

26

Date:

 

Emanazione

1° luglio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1° luglio 2009

approvazione del Senato

-

Assegnazione

1° luglio 2009

Scadenza

30 agosto 2009

Commissione competente

V Bilancio e VI Finanze

Pareri previsti

I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali

 

 


Contenuto

 

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

 

L’articolo 2 reca misure per io contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

L’articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell’efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all’azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

 

L’articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d’impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

 

L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell’ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

 

L’articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

§      l’incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell’anno per svalutazione o accantonamento fiscale;

§      la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

 

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

 

L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con l’assestamento del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 10 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l’aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell’anno da ciascun contribuente e l’introduzione di misure finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell’articolo 10 “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010”.

 

L’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

 

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”. In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

 

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l’ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell’atto con la sua è equiparata con l’indicazione a stampa del medesimo.

 

L’articolo 16 reca, al comma 1, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l’utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).

 

L’articolo 17 modifica, con i commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all’articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009. Nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell’ ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziariain base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici  Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

I commi 20-22, conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I commi 23 e 24 modificano in più parti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

Il comma 25 stabilisce che il termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a));

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));

§      riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d)).

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 17, ai commi 28 e 29, modifica il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l’identificazione del cittadino tramite le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

Il comma 30 estende l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I commi 33 e 34 autorizzano l’ENAC ad impiegare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in spese per investimenti e ricerca, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

L’articolo 18 prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l’altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

L’articolo 19, comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l’obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 3, che novella l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.

Il comma 4 prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l’autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l’invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate.

Il comma 5 permette alle amministrazioni dello Stato di affidare direttamente la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono prevede che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi. Il comma 10 reca disposizioni in ordine all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all’Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell’Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

 

L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionaliad estrazione istantanea e differita.

 

L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario.

In primo luogo viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.

Viene disciplinata l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.

 

L’articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge.

In particolare, ilcomma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia della nuova normativa in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea, introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n. 248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Il comma 5dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora INVITALIA, per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).

Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle norme di prevenzione incendi.

Il comma 10differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dispone, a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l’interessato è tenuto ad allegare unicamente l’autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 15, in connessione con il sisma dell’aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina della class action introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (art. 140-bis).

I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare e l’abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un’ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l’attuale composizione del Consiglio.

Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

 

Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell’articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni.

 

L’articolo 24, comma 73 modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Il comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 1 dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

 

I commi 2 e 3 dispongono il recupero – in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.

 

I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

 

Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013, di cui all’art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

 


Quadro di sintesi degli effetti finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della P.A.

Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012.

Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013[1].

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell’intero quadriennio 2009-2012.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese[2]).

 


 


INDEBITAMENTO NETTO P.A.
(mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.084

2.689

2.527

2.093

Minori Spese

 154

 1.099

 889

 1.009

Totale reperimento risorse

1.239

3.789

3.416

3.103

Minori entrate

 513

 1.872

2.469

 336

Maggiori spese

723

 1.913

943

 859

Totale impieghi

 1.236

 3.785

3.412

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Indebitamento netto

-

-

-

-

 


SALDO NETTO DA FINANZIARE
(mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.384

2.034

1.372

1.093

Minori Spese

354

 2.254

 2.044

 2.009

Totale reperimento risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

Minori entrate

203

 1.872

 2.469

 336

Maggiori spese

1.276

 1.359

859

 859

Totale impieghi

1.479

 3.231

 3.328

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Saldo netto da finanziare

257

1.054

84

-

 

 

Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa 12,5 miliardi di euro, di cui circa 5,9 miliardi di maggiori entrate e 6,6 miliardidi minori spese.

Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.

Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un miglioramento del saldo netto da finanziare nell’intero periodo pari a circa 1,4 miliardi di euro.

 

Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art. 12), nonché agli arbitraggi fiscali internazionali (art. 13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art. 14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art. 21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art. 15).

 

Le minori entrate sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art. 5), all’incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art. 7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art. 25, c. 2-3).

 

Dal lato della spesa, le nuove economie derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art. 10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).

 

Le maggiori spese sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi  in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art. 25, c. 1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art. 19, c. 3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art. 25, c2-3).

 

Si rileva, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. a segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.

Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art. 2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art. 3), alla creazione di un sistema integrato di «export banca» per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 8) e all’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9).

 

I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare

Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l’ammontare destinato al miglioramento del saldo.

 

 

 

 


Effetti del Decreto legge per gli anni 2009-2012

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

REPERIMENTO RISORSE

1.738,5

4.288,6

3.416,1

3.102,5

1.238,5

3.788,5

3.416,0

3.102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384,4

2.034,4

1.371,9

1.093,4

1.084,4

2.689,4

2.526,9

2.093,4

5

Effetti indotti di recupero del gettito per acquisti macchinari detassati

160,0

 -

 -

 -

 160,0

 -

 -

 -

10

Contrasto alla illecita compensazione dei crediti fiscali

 -

 -

 -

 -

 200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

14

Tassazione plusvalenze riserve auree

500,0

 500,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata - “Paradisi fiscali

 -

 415,0

 650,0

 473,0

 -

 415,0

 650,0

 473,0

13

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

 -

 606,0

 346,0

 346,0

 -

 606,0

 346,0

 346,0

15

Potenziamento attività di riscossione

224,4

 311,9

 274,4

 274,4

 224,4

 311,9

 274,4

 274,4

21

Concessioni in materia di giochi

500,0

 100,0

 -

 -

 500,0

 100,0

 -

 -

25,
c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

 101,5

 101,5

 -

 -

 256,6

 256,6

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354,1

 2.254,2

 2.044,2

 2.009,1

 154,1

 1.099,1

 889,1

 1.009,1

1, c. 2

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura della flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura contratti di solidarietà

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

10

Contrasto illecita compensazione crediti fiscali

200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

 -

 -

 -

 -

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 -

 -

 100,0

 -

 -

 -

 100,0

20

Contrasto frodi invalidità civile

 -

 10,0

 30,0

 50,0

 -

 10,0

 30,0

 50,0

16, c. 1

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace

10,0

 -

 -

 -

 10,0

 -

 -

 -

17,
c. 23-24

Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

22, c. 2

Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

25, c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

155,1

155,1

 -

 -

 -

 -

 -


 

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

IMPIEGHI DELLE RISORSE
(al netto della destinazione al FISPE)

1.478,8

 3.230,6

 3.328,1

 1.195,1

 1.236,1

 3.785,1

 3.412,1

 1.195,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

203,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

 513,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

5

Detassazione degli utili reinvesti in macchinari

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

7

Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza

 -

 39,0

 79,0

 112,0

 -

 39,0

 79,0

 112,0

25,
c. 2-3

Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

203,0

 -

 -

 -

 513,0

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

1.275,8

 1.358,6

859,1

 859,1

723,1

 1.913,1

 943,1

 859,1

1, c. 2

Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

17,
c. 23-24

Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco)

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 230,0

 -

 -

 -

 230,0

 -

 -

22, c. 2

Fondo per interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Contributo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

24

Proroga missioni di pace

510,0

 -

 -

 -

 510,0

 -

 -

 -

24, c. 74

Presidio territorio Forze armate

27,7

 39,5

 -

 -

 14,0

 21,0

 -

 -

25, c. 1

Partecipazione a banche e fondi internazionali

284,0

 -

 -

 -

 -

 284,0

 -

 -

25, c. 2-3

Tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali

310,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

25, c. 4

Fondo compensazione effetti finanziari

 -

 -

 -

 -

 55,0

 289,0

 84,0

 -

16, c. 2

Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica

2

3

4

1.907

2

3

4

1.907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schede di lettura
sulle parti di più diretto interesse
della I Commissione Affari costituzionali

 


 

Articolo 17, commi 1-9
(Riordino degli enti pubblici)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.

 

 

L’articolo 17, commi 1-9, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica, «idonea soluzione a talune problematiche applicative» della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di tutti gli enti pubblici non economici.

 

Il comma 1, lettera a) - modificando l’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008[3] -  differisce dal 31 marzo 2009 al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

 

Il meccanismo “taglia-enti” - introdotto dall’art. 26, comma 1, D.L. 112/2008 - prevede due distinte procedure per addivenire alla soppressione degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale.

La norma in esame incide unicamente sulla procedura relativa agli enti con più di 50 unità di personale, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i relativi regolamenti di riordino (ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008). Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

I regolamenti, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia[4], che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Il comma 1, lettera b) dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

 

Si osserva che manca una norma di chiusura della procedura di soppressione:

nulla viene infatti disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all’approvazione in via definitiva.

 

Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, al fine di evitare una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del D.L. 112/2008 (che fa riferimento all’emanazione dei regolamenti) ed il nuovo terzo periodo (che si riferisce invece all’approvazione preliminare degli schemi di regolamento), si rileva l’opportunità di riformulare, in termini di novella, il solo secondo periodo, con un’unica disposizione del seguente tenore: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

 

Al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l’art. 2, comma 634 della legge finanziaria per il 2008[5] aveva inizialmente previsto l’adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressionee messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali, nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

 

Il comma 2, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti, modificando nel contempo la loro procedura di adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala l’opportunità di specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri ”vigilanti”, posto che il riferimento alla dizione “Ministri interessati” potrebbe generare dubbi applicativi.

 

Si ricorda che il termine per l’attuazione del riordino degli enti e organismi pubblici, cui fa riferimento il comma 2 in esame, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato ripetutamente differito, dapprima al 31 dicembre 2008 dall’articolo 26 del decreto legge n. 112/08, il quale ha altresì modificato ed integrato la disciplina di riordino anche attraverso l’introduzione della disciplina del taglia enti (vedi comma 1), e, successivamente, al 30 giugno 2009 dall’articolo 4 decreto-legge n. 207 del 2008[6]. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino[7] degli enti ed organismi pubblici era già stato oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 482)[8]. La medesima legge fissava, al comma 483, i risparmi di spesa che dovevano derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, era inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevedeva una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici (sul punto cfr. oltre).La procedura è stata successivamente sostituita dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 634-641), la quale però ha mantenuto fermi gli obiettivi di risparmio da conseguire e la relativa clausola di salvaguardia.

 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.

La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall’articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007[9], in 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La fissazione degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione vigilante tiene conto degli effetti di risparmio derivanti dalle misure di contenimento di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

 

Come precisa la relazione illustrativa, le amministrazioni vigilanti dovranno prima verificare le economie già conseguite dagli enti e organismi pubblici vigilati il relazione ai rispettivi interventi di riordino, per poi adottare “interventi di  contenimento strutturale della spesa” (cfr. comma 5)  dei predetti enti  “ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei suddetti risparmi”.

Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Si segnala che la norma non indica il soggetto destinatario della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione.

 

Ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della P.A., il comma 4 - nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio di cui al comma precedente - autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delleunità previsionali di base delbilancio dello Stato,daindividuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008[10].

 

Si ricorda che il citato articolo 60 del decreto legge n. 112/8, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione si talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. Sulla base di tale disciplina, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state distinte in due parti:

-        una concernente le “risorse rimodulabili”, il cui ammontare costituiva, per ciascun anno del triennio 2009-2011, un complessivo “tetto” di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, hanno potuto ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica;

-          l’altra relativa alle “risorse non rimodulabili” tra i programmi, la cui quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte della Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

In merito al riferimento, contenuto nel comma 4 in esame, alle “risorse disponibili”, rispetto a quanto prevede il predetto articolo 60, comma 3, si rinvia a quanto si osserva nella parte che segue, sull’analisi della relazione tecnica.

 

Il comma 5 prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, di interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti ed organismi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione e vigente ed idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

 

In materia di regolamenti di riordino, il comma 6, introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi nella loro redazione:

§      la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento;

§      la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento.

A tal fine viene novellato il comma 634 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l’aggiunta delle lettere h) e i).

 

Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 (che prevede l’assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009) non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3.

Vengono escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

 

Il comma 8 prevede che entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti devono comunicare alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica,le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed, eventualmente, alle spese del proprio apparato organizzativo.

Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’ultimo periodo del comma in esame prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, ai sensi della quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

 

Si ricorda che l’articolo 63, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008 ha escluso per l’anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, prevista dal citato articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007. Pertanto le somme accantonate per il 2008 ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, sono state disaccantonate. Tale esclusione è da mettere in correlazione con il reiterato differimento del termine per l’attuazione del riordino degli enti pubblici.

 

Ai sensi del comma 9, a seguito della comunicazione da parte delle amministrazioni delle economie strutturali conseguite di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia, d’intesa con il Ministro per la P.A. e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino degli enti ed organismi pubblici.

La relazione tecnica specifica che tale riduzione opererà a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili.

 

In relazione all’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti in oggetto, si segnala, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 9, l’opportunità di meglio chiarire l’interazione tra la procedura degli accantonamenti lineari di cui al comma 4 e l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 8, ultimo periodo. Su tale aspetto si rinvia, inoltre, a quanto osservato nella parte che segue, relativa ai profili finanziari.

 

 

 


 

Articolo 17, commi 20-22
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA)

 

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

 

 

L’articolo 17, commi 20-22, conferisce carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), efficace fino al 2 agosto 2009.

 

I commi 20 e 21 modificano infatti la norma istitutiva del CNIPA (art. 4 D.Lgs. 39/93), aumentando da 3 a 4 il numero dei membri e prevedendo che per le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il comma 2 abroga conseguentemente la disposizione transitoria della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 602, L. 244/2007).

 

Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 49/93, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza.

Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri due membri.

l presidente e i due membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica.

 

Si ricorda che la legge 69/2009 (art. 24) reca una delega al Governo per la riorganizzazione del CNIPA, del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). La disposizione prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riassetto dei tre organismi, finalizzati al loro riordino, trasformazione, fusione o soppressione. Tra i criteri e principi direttivi che riguardano direttamente il CNIPA, la necessità di raccordo con altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore dell'innovazione tecnologica.

 

 

 


 

Articolo 17, commi 28-29
(Codice dell’amministrazione digitale e
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.)

 

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

 

 

I commi 28 e 29 dell’articolo 17 apportano due modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 82/2005[11].

 

Il comma 28 interviene sull’art. 65 del codice, che disciplina la presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

 

Ai sensi del co. 1 dell’art. 65, tali istanze e dichiarazioni sono validamente presentate alle pubbliche amministrazioni in una di queste ipotesi:

-        sono sottoscritte mediante firma digitale;

-        l'autore è identificato dal sistema informatico mediante l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);

-        l'autore è identificato mediante strumenti diversi dalla CIE o dalla CNS, apprestati dalle singole amministrazioni (quest’ultima possibilità è stata prevista solo in via transitoria, ai sensi del co. 3 dell’art. 65 e del precedente art. 64, co. 3).

 

Il comma in esame aggiunge un’ulteriore fattispecie di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni: quella in cui l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata.

Il testo fa qui rinvio all'art. 16-bis del D.L. 185/2008[12]. L’articolo, nell’ambito di una serie di misure di semplificazione amministrativa per cittadini e imprese, dispone al co. 5 l’attribuzione, ai cittadini che ne facciano richiesta, di una casella di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione e l’integrità del contenuto della comunicazione[13].

Va ricordato al riguardo che, ai sensi del co. 2 del citato art. 65 del codice, le istanze e le dichiarazioni inviate (o compilate sul sito) secondo le modalità sopra dette sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale[14].

 

Tra i princìpi generali posti dal Codice dell’amministrazione digitale vi è, all’art. 3, il diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005[15]).

Le pubbliche amministrazioni centrali (art. 6) utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2).

 

Il comma 29 aggiunge al Codice dell’amministrazione digitale un nuovo art. 57-bis, che istituisce, a fini di trasparenza amministrativa, l’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

L’Indice, che fornisce dati sull’organizzazione, i servizi offerti e gli indirizzi di posta elettronica di ciascuna amministrazione pubblica, è curato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ed è aggiornato almeno semestralmente; i dirigenti delle rispettive amministrazioni sono responsabili (anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato) per le carenze nella comunicazione dei dati necessari all’aggiornamento.

Il comma in esame legifica una disposizione già presente nell’ordinamento. Gli art. 11 ss. del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (G.U. n. n. 272 del 21 novembre 2000), recante le regole tecniche per la gestione del protocollo informatico presso le amministrazioni pubbliche, istituiscono infatti e disciplinano l’“indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee” per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni, disponendo tra l’altro la sua accessibilità “tramite un sito Internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati” (art. 11, co. 3).

Alle regole tecniche di cui al citato D.P.C.M. 31 ottobre 2000 fa per l’appunto rinvio l’art. 57-bis, introdotto dal comma in esame, ai fini della realizzazione e della gestione dell'Indice.

 

 

 


 

Articolo 17, commi 30-31
(Modifiche alla disciplina del controllo
da parte della Corte di conti)

 

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

 

 

I commi 30 e 31 dell’articolo 17 introducono alcune modifiche alla disciplina della Corte dei conti, intervenendo in particolare sulla funzione di controllo esercitata dalla magistratura contabile.

In primo luogo, l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità viene esteso anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Inoltre, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

 

Il comma 30 interviene modificando la legge n. 20 del 1994 nella parte in cui indica tassativamente gli atti sui quali la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1).

A tale elenco vengono aggiunti:

§      gli atti e i contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale estero alla pubblica amministrazione previsti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001;

§      gli atti e i contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di studi e consulenze.

 

La riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla legge 20/1994 si è mossa nella direzione di ridurre i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull’attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

Più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall’amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull’esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte di conti il compito di verificare la funzionalità dei controllo interni all’amministrazione.

Gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità, ai quali si aggiungono quelli previsti dalla norma in esame, sono i seguenti:

-        i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

-        gli atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri relativi la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

-        gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione che comportano spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

-        i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi, quali quelli del CIPE;

-        i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

-        i decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni dello Stato;

-        i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

-        gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

-        tutti gli altri atti che, a causa di ripetute irregolarità rilevate in sede di controllo successivo, il Presidente del Consiglio o la Corte dei conti deliberino di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo.

 

Le due ulteriori tipologie di atti che vengono sottoposti al controllo preventivo in virtù della norma in esame riguardano entrambi il conferimento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, ma si riferiscono a due fattispecie diverse.

La prima tipologia è prevista e disciplinata dettagliatamente dalla legge (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) e riguarda incarichi temporanei individuali conferiti a personale esterno con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa. Essi devono rispettare determinate condizioni, quali l’impossibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare personale interno, temporaneità ed alta specializzazione della prestazione di lavoro, determinazione preventiva della durata, luogo e oggetto dell’incarico.

La seconda tipologia ha carattere più generale, riguardando l’affidamento di studi e consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione in esame fa riferimento all’articolo 1, comma 9, della legge 266/2005 che ha posto un tetto, a partire dal 2006, alle spese annue per studi e consulenze, pari al 30% di quella sostenuta nel 2004. Il limite riguarda sia gli incarichi ad esterni, sia quelli a personale interno alla pubblica amministrazione. Sono invece escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati che, quindi, presumibilmente, dovrebbero essere anche sottratte al controllo preventivo introdotto dalla disposizione in commento.

 

Il comma 31 prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale. Le decisioni delle sezioni riunite fanno stato e ad esse le sezioni regionali si devono conformare.

La finalità della norma, come esplicitato all’inizio del comma in esame, risiede nella necessità di assicurare l’unitarietà e la coerenza dell’azione di controllo della Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò anche in relazione al federalismo fiscale.

 

Si ricorda in proposito che la recente legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

 

La disposizione fa seguito ad un analogo intervento operato di recente dalla legge 69/2009 (“collegato semplificazione”) relativo alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

 

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del Procuratore generale (art. 1, comma 7, del decreto-legge 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).

La novella apportata dalla legge 69/2009 (art. 42, comma 2) ha aggiunto un’ulteriore forma di accesso alle sezioni riunite da parte del Presidente della Corte; questi può, infatti, chiedere che le sezioni riunite si pronuncino su:

§       giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali;

§       giudizi che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Inoltre, nel caso in cui una sezione giurisdizionale, centrale o regionale, non condivide il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, è tenuta a rimettere alle sezioni riunite stesse la decisione sul procedimento in corso.

 

Si ricorda che le sezioni riunite non sono un organismo unitario, in quanto esistono sezioni riunite per ciascuna funzione della Corte.

In particolare, le sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del procuratore generale. Ne fanno parte due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza ogni anno. La presidenza è tenuta dallo stesso Presidente della Corte o da un presidente di sezione. Il numero minimo per la validità delle decisioni è di sette membri (art. 1, comma 7, decreto-legge 453/1993, conv. legge 19/1994).

Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo e consultiva deliberano con un numero di votanti non inferiore a quindici e sono ripartite in collegi (composti ognuno da 34 magistrati), ciascuno dei quali preposto ad uno degli ambiti di competenza di tale organo. I membri di ogni collegio sono designati annualmente dal Consiglio di presidenza in base al principio della rotazione degli incarichi (art. 4, decreto-legge 543/1996, conv. legge 639/1996)[16].

 

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999[17]; tale ultima disposizione, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L’attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L’art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti “delegazioni” regionali[18] e i “collegi” regionali[19], si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301). In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale[20].

Quanto alle competenze loro attribuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell’articolo 3, co. 4, 5 e 6, della L. 20/1994, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal co. 4 dell’art. 3 della L. 20/1994.

 

 

 


 

Articolo 24, comma 73
(Tutela amministrativa del segreto di stato e delle classifiche di sicurezza)

 

73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

       «l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione; »;

b) all'articolo 9:

       1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

       2) al comma 3:

       2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

       2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

c) all'articolo 42:

       1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

       2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

 

 

L’articolo 24, comma 73, modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza prevedendo:

§      l’attribuzione all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del compito di attuare le disposizioni sulla tutela amministrativa del segreto di Stato, emanate con un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia;

§      la precisazione che l’UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le misure pratiche di protezione delle informazioni;

§      l’esclusione, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), dell’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane esclusivamente per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Le modifiche introdotte, come si legge nella dettagliata relazione illustrativa, sono finalizzate a risolvere alcune problematiche emerse nella prima applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124 che ha riformato radicalmente la disciplina del sistema dei servizi di informazione, la cui regolamentazione risaliva al 1977.

In particolare, oggetto delle modifiche è sostanzialmente la tutela amministrativa del segreto che, come precisa la relazione illustrativa, non va confusa con la tutela processuale del segreto di Stato, consistente nella apposizione del segreto e nella conferma dell’opposizione.

In estrema sintesi, per tutela amministrativa del segreto si intendono tutte le attività volte a garantire in via ordinaria la segretezza delle informazioni e dei documenti la cui conoscenza potrebbe nuocere alla sicurezza della Repubblica. Tra questi strumenti ha un ruolo rilevante il nulla osta di sicurezza o NOS. Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l’ente o l’impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate.

Competente al rilascio del NOS è l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) istituito nell’ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L’UCSe procede all’accertamento dell’idoneità di ciascun soggetto all’attribuzione del NOS.

La competenza relativa all’attribuzione a ciascun documento o informazione della corrispondente classifica di sicurezza spetta all’autorità che forma o che acquisisce il documento o che ne ha la disponibilità (art. 42, comma 2, L. 124). Le classifiche sono quattro: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato (art. 42, comma 3, L. 124)[21].

A ciascuna classifica di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS che dura 5 anni per la classifica di segretissimo e 10 anni per le altre tre (segreto, riservatissimo e riservato).

 

Sul punto interviene la disposizione in esame con l’obiettivo di escludere il rilascio del nulla osta per la classifica di riservato (lett. b), punto 2 e lett. c) del comma in esame).

Tale esclusione è motivata, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, dalla necessità di allineare l’ordinamento interno agli standardprevisti nell’ambito di organismi internazionali quali la NATO e l’Unione europea. Questi organismi prevedono tre sole classifiche si sicurezza per le quali è necessaria una abilitazione particolare, nonché una classifica in senso lato a protezione di interessi di rango inferiore. La difformità tra l’ordinamento interno e quello internazionale si riverbera negativamente sull’attività delle nostre Forze armate schierate nei teatri operativi.

 

Anche la normativa nazionale vigente prima della L. 124/2007, contenuta nel D.P.C.M. 3 febbraio 2006, non prevedeva l’abilitazione per la classifica riservato.

 

In generale, la relazione illustrativa richiama la necessità di un nuovo regolamento che dovrà ridefinire tutte le norme in materia di tutela del segreto.

A tale scopo la lett. a) del comma in esame modifica l’art. 4, comma 3, relativo ai compiti del citato Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). In particolare, viene modificata la lett. l) che nel testo originario prevede che il Presidente del Consiglio emani le direttive inerenti alla tutela amministrativa del segreto e che il DIS si limiti a vigilare sulla loro corretta applicazione.

Nella nuova formulazione, viene valorizzato il ruolo del DIS. Il Presidente del Consiglio è confermato quale organo centrale che definisce le disposizioni generali in materia attraverso l’adozione, appunto, di un apposito regolamento; al DIS spetta il compito attuare tali disposizioni, oltre che continuare a vigilare sulla loro applicazione. L’intervento si rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, a causa della complessità delle attività gestionali relative alla tutela amministrativa del segreto e pertanto si è ritenuto opportuno affidare tali compiti ad un organismo dedicato.

 

Infine, la lett. b), punto 1, interviene sui compiti dell’UCSe, modificando l’art. 9, comma 2, lett. b) della legge 124. Viene specificato che l’UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le “misure“ di protezione delle informazione. Anche in questo caso è utile la relazione illustrativa che cita tra le misure di protezione, a titolo esemplificativo, la predisposizione di caveau blindati e di sistemi anti-intrusione.

 

Si osserva che la rubrica dell’articolo 24 è “Proroga missioni di pace”, mentre il comma 73 reca disposizioni relative alla tutela amministrativa del segreto di stato.

 

 

 


 

Articolo 24, commi 74-75
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

 

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

L’articolo 24, comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 74, in particolare, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, già previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008[22]. Il piano di impiego può essere prorogato per due ulteriori semestri, incrementando l’attuale contingente, di 3.000 militari, di ulteriori 1.250 unità, per un impegno complessivo di 4.250 uomini. Le nuove unità sono destinate a servizi di pattugliamento e perlustrazione in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia.

 

Due provvedimenti d’urgenza hanno previsto la possibilità di ricorrere alle Forze armate per il presidio del territorio.

L’art. 7-bis del decreto-legge 92/2008 ha consentito l’utilizzo da parte dei prefetti di un contingente massimo di 3.000 militari, per una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.

Successivamente, l’art. 2 del decreto-legge 151/2008 (convertito dalla legge 186/2008), ha autorizzato l’impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un ulteriore contingente di 500 unità nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio.

 

Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario.

Come sottolineato dalla relazione tecnica al provvedimento, il comma in esame rende più flessibili i criteri per l’impiego del personale. L’articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008 prevedeva infatti che il personale fosse posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane o comunque aree densamente popolate; con la modifica introdotta, il personale è posto a disposizione anche nei comuni ove si renda necessario.

 

Si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, D.L. 92/2008.

 

Il richiamato articolo 7-bis prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Il personale è posto a disposizione dei prefetti per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (comma 1).

A tal fine il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in merito al piano di impiego alle Commissioni parlamentari competenti (comma 2).

Il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria (comma 3).

 

L’ultimo periodo del comma 75 reca l’autorizzazione di spesa per gli interventi previsti: 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

 

Il comma 75 assegna al personale delle Forze di polizia impiegato, per il periodo di proroga disposta dal comma precedente, nei servizi di perlustrazione pattugliain concorso con il personale delle Forze armate, la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

A tale proposito, non appaiono chiari nella formulazione del comma 75, primo periodo:

§      Il riferimento all’indennità onnicomprensiva “di cui al comma 74 del presente articolo” corrisposta al personale delle Forze armate, di cui non si trova riscontro all’interno del citato comma 74.

§      il significato dell’espressione “indennità di importo analogo”: qualora si volesse far riferimento ad un’indennità dello stesso importo di quella spettante al personale militare, sarebbe preferibile usare l’espressione “indennità di importo identico”; qualora si intendesse invece far riferimento ad un’indennità di importo diverso, ma simile, dovrebbero essere stabilite le modalità per la corresponsione di tale indennità.

 

In assenza della corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, il personale delle Forze di polizia riceve altresì la corresponsione della stessa indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate, relativamente allo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare.

 

L’ultimo periodo del comma 75 reca la copertura finanziaria dei relativi interventi pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

Per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico (dotazione pari a 100 milioni di euro), di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per gli oneri del 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell’interno, da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 151, della legge finanziaria 2004 (legge 350 del 2003).

 

Si osserva infine che la rubrica dell’articolo 24 è “Proroga missioni di pace”, mentre i commi 74 e 75 riguardano il presidio del territorio da parte delle forze armate e delle forze di polizia.

 

 


Ulteriori disposizioni di interesse della I Commissione

Si segnalano le seguenti disposizioni che presentano profili di interesse della I Commissione.

 

Articolo 17, comma 15: rinvia al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009) il termine per le stabilizzazioni di personale (compreso il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006.

Articolo 17, comma 23, lett. a): sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 71 del D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008), il quale disponeva la non applicazione della norma al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. Il nuovo comma 1-bis prevede, a decorrere dall'anno 2009, limitatamente ai periodi di assenze per malattia indicati al precedente comma 1, l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei vigili del fuoco, e correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale. In sostanza, con la norma in esame, equiparando i due trattamenti, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene mai meno il trattamento accessorio.

Articolo 17, comma 26: modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo tra l’altro che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Articolo 23, comma 3: novella l’articolo 41, commi 1-4, del D.L. 248/2007, disponendo l’ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

Articolo 23, comma 4: proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

 



[1]    Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva  in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell’art. 25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al D.L. 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l’assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del D.L. 39/2009 per l’emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.

[2]   I dati contenuti nella tabella sono tratti dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito occorre tuttavia tenere conto che, per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009  relativi all’articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall’Agenzia delle entrate. Per un approfondimento al riguardo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10 del dossier n. 187.

 

[3]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

[4]    Il parere delle Commissioni competenti in materia è stato recentemente previsto da una modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[5]    Legge n. 244 del 2007.

[6]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

[7]    Materia che, va rammentato, è stata inserita in tutte le leggi finanziarie annuali a decorrere da quella per ilo 2001, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

[8]    L’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 ha disciplinato il procedimento di riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi 1- 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici.

[9]    Legge n. 296 del 2006.

[10]   Decreto-legge n. 112 del 24 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[11]    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[12]    D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[13]    Le modalità per il rilascio ai cittadini e l’utilizzo della casella di posta elettronica certificata sono state definite con D.P.C.M. 6 maggio 2009 (in G.U. n. 119 del 25 maggio 2009).

[14]    Si ricorda che, l’art. 21 del codice distingue tra l’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma elettronica o con la più “forte” firma digitale: il primo è “liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”; il secondo ha l'efficacia della scrittura privata, di cui all’art. 2702 del codice civile; l’utilizzo del relativo dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

[15]    D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[16]    Per un elenco delle funzioni delle sezioni riunite in sede di controllo si veda l’art. 8 della Deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite 16 giugno 2000, Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

[17]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[18]    Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

[19]  Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale “la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni”.

[20]    Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

[21]    Sul punto si veda anche il D.P.C.M. 12 giugno 2009, Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. (Decreto n. 7/ 2009).

[22]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.