Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Distacco ed aggregazione di comuni e province - P.d.l. cost. 1221 e abb. Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1221/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 72
Data: 04/11/2008
Descrittori:
COMUNI   PROVINCE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Progetti di legge
 


4 Novembre 2008

 

n. 72/0

Distacco ed aggregazione di comuni e province

P.d.l. cost. 1221 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1221

Titolo

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province

Iniziativa

On. Lanzillotta ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

30 maggio 2008

assegnazione

9 ottobre 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta, composta da un solo articolo, riformula il secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, recante la procedura per il distacco di Province e Comuni, che ne facciano richiesta, da una Regione e l’aggregazione dei medesimi ad un’altra regione.

Le novità introdotte dalla riformulazione proposta sono essenzialmente tre:

§         si prevede che la richiesta della provincia o del comune di passare da una regione ad un’altra sia sostenuta dal previo espresso consenso della rispettiva popolazione. La manifestazione di tale consenso avrebbe luogo secondo forme rimesse all’autonomia statutaria di ciascun ente locale;

§         risulta ampliato l’ambito territoriale di svolgimento del referendum, e quindi la popolazione coinvolta nella consultazione: non più soltanto i cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco/aggregazione, bensì quella:

-   delle due Regioni interessate, se il referendum ha ad oggetto il passaggio di una provincia da una ad altra Regione;

-   delle due province interessate, se il referendum ha ad oggetto il passaggio di uno o più comuni da una provincia ad un'altra appartenente a diversa Regione;

§         ai fini della prosecuzione dell’iter, si esige che la consultazione referendaria abbia esito positivo (distintamente e contestualmente) presso ciascuna delle due Regioni (o province) in cui essa si svolge.

La proposta riprende integralmente il testo del disegno di legge governativo presentato alla Camera nella XV legislatura (A.C. 2523) ed esaminato dalla Commissione Affari costituzionali.

L’esame fu avviato il 17 luglio 2007 e proseguì fino alla seduta del 26 settembre 2007. In quella seduta il relatore sul provvedimento (on. Boato) faceva presente di non avere ancora concluso l'elaborazione di una proposta di testo unificato, che si era riservato di presentare, essendo ancora in corso una serie di incontri volti ad approfondire le principali problematiche connesse al provvedimento. L’esame del provvedimento non ebbe ulteriore seguito.

Relazioni allegate

La proposta è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Si tratta di un progetto di legge di natura costituzionale, da approvarsi ai sensi dell’art. 138 Cost.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La relazione illustrativa alla proposta in esame evidenzia come alla prevista modifica della disciplina di rango costituzionale, contenuta nell’art. 132, co. 2°, Cost. “dovranno giocoforza seguire le opportune e necessarie modifiche delle norme legislative di livello primario attualmente vigenti, e in particolare della legge 25 maggio 1970, n. 352”, che reca la regolamentazione del procedimento referendario.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il 28 ottobre 2008 la Commissione Affari costituzionali della Camera ha conferito mandato al relatore per riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo della proposta di legge costituzionale A.C. 1698 (on. Luciano Dussin) relativa al distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. Congiuntamente a tale proposta, la Commissione ha inoltre esaminato la proposta A.C. 455 (on. Bressa), di analogo contenuto.

Sono, inoltre, iscritte all’ordine del giorno della Commissione Affari costituzionali del Senato, che non ne ha ancora avviato l’esame, le seguenti proposte di legge:

§         A.S. 625 (senn. Berselli e Balboni), Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia – Romagna;

§         A.S. 627 (senn. Berselli e Balboni), Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia – Romagna;

§         A.S. 628 (senn. Berselli e Balboni), Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia – Romagna;

§         A.S. 758 (sen. Saro), Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

 


 

 

Raffronto tra l’articolo 132, secondo comma, della Costituzione
nel testo vigente e la modifica proposta dall’A.C. 1221

Costituzione
Testo vigente

Costituzione
Modifica proposta dall’A.C. 1221

Art. 132

Art. 132

[…]

[…]

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Si può con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali interessati, consentire che Province e Comuni siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. La relativa iniziativa è preceduta dalla richiesta della Provincia o del Comune, previa approvazione delle rispettive popolazioni secondo le norme dei propri statuti. Per il passaggio di una Provincia ad un'altra Regione, la richiesta deve essere inoltre approvata, mediante referendum, dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate. Per il passaggio di uno o più Comuni da una Provincia ad un'altra appartenente a diversa Regione, la richiesta deve essere invece approvata, mediante referendum, dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle due Province interessate.

[…]

[…]