CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 febbraio 2013
778.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

  Mercoledì 20 febbraio 2013.

  Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 14.45, ha proseguito l'esame della posizione del deputato Umberto Scapagnini.

GIUNTA PLENARIA

  Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

  La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazioni del Presidente.

  Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, ricorda che con lettera in data 9 gennaio 2013 il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per il seguito di competenza, la nota, pervenuta il 3 gennaio, con la quale l'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania ha comunicato che al deputato Umberto Scapagnini è stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. La condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si inscrive in una vicenda giudiziaria per fatti risalenti al 2005 quando l'onorevole Scapagnini era sindaco di Catania, conclusasi con la condanna – resa definitiva dalla Cassazione in data 7 novembre 2012 – per abuso d'ufficio e per il reato elettorale di cui all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957.
  Avverte che nella riunione del 22 gennaio 2013 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha avviato l'istruttoria sulla posizione del deputato Scapagnini, al quale è stato richiesto di far pervenire le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta.
  Nella riunione odierna il Comitato ha preso atto della nota, pervenuta in data 5 febbraio, con la quale l'onorevole Scapagnini si è limitato a segnalare l'imminente invio da parte dell'Ufficio esecuzioni penali presso il Tribunale di Catania «di una comunicazione di rettifica del provvedimento in oggetto, data la presenza di taluni errori materiali», nonché della comunicazione ex articolo 662 c.p.p. del 4 febbraio 2013, pervenuta alla Camera l'11 febbraio, con la quale lo stesso Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha effettivamente precisato che all'onorevole Pag. 4Scapagnini è stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza ulteriori indicazioni, e che tale nuova comunicazione «annulla e sostituisce la precedente emessa in data 18/12/2012 con la quale veniva indicata erroneamente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5».
  Ciò premesso, in presenza di un nuovo atto che «annulla» esplicitamente il precedente e che costituisce comunicazione formale ex articolo 662 c.p.p. (facendo così al contempo venir meno il presupposto formale dell'attività finora svolta dalla Giunta), ma che difetta di una esatta determinazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici e di una esplicita indicazione della sua decorrenza, il Comitato, nella riunione odierna, ha ritenuto opportuno proporre alla Giunta di richiedere chiarimenti al riguardo all'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, al fine di chiarire gli elementi di incertezza che sussistono.
  Pertanto, se non vi sono obiezioni, provvederà ad inviare all'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania una lettera con la quale richiedere le informazioni testé indicate, la cui conoscenza appare pregiudiziale ad un esatto inquadramento della fattispecie e ad ogni eventuale ulteriore determinazione.

  La Giunta concorda.

  Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, comunica che in data 5 febbraio 2013 è pervenuto un ricorso del signor Giorgio Heller avverso il provvedimento di esclusione della sua candidatura dalla lista «Grande Sud MPA» nella circoscrizione Lazio 1 in vista delle prossime elezioni per il rinnovo della Camera, adottato dal competente Ufficio centrale circoscrizionale e confermato dall'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione. Con il predetto ricorso il candidato escluso, esposte le ragioni della asserita illegittimità della sua esclusione, chiede alla Giunta di annullare il provvedimento di esclusione e di disporre la propria riammissione nella lista «Grande Sud MPA» per le elezioni del 24 e 25 febbraio. Copia del medesimo ricorso è stata trasmessa alla Camera anche dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, cui il ricorso era stato inizialmente presentato.
  Come è ampiamente noto, la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – e dunque anche sulle questioni che riguardano il contenzioso sulla presentazione delle liste dei candidati – ha costituito, fin dalla XV legislatura, oggetto di una pluralità di pronunce da parte della Giunta. Sulla base di tali pronunce si è ormai consolidato un orientamento – ribadito, nella corrente legislatura, nelle sedute del 22 luglio 2008 e del 5 dicembre 2012 e condiviso anche dalla Giunta del Senato – secondo cui sono da considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Ciò, come più volte precisato dalla Giunta, per la ragione che l'oggetto proprio della verifica dei poteri consiste esclusivamente, per esplicita previsione dell'articolo 66 della Costituzione, nella verifica dei titoli di ammissione degli eletti, e non anche in un generalizzato controllo di legittimità posto a garanzia delle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo assumano rilevanza nella fase preparatoria delle elezioni.
  È sua opinione che il consolidato orientamento della Giunta debba risultare senz'altro confermato.
  Segnala inoltre che, in aggiunta ai profili di inammissibilità sopra descritti – che potranno essere fatti valere dalla Giunta della prossima legislatura ove la stessa fosse investita di ricorsi quale quello oggi in esame – il ricorso in oggetto deve considerarsi al momento irricevibile in quanto presentato alla Giunta delle elezioni Pag. 5della corrente legislatura, dal cui ambito di competenza esulano completamente le questioni concernenti il procedimento elettorale finalizzato allo svolgimento delle prossime elezioni politiche, tenuto conto che le funzioni dell'attuale Giunta sono state evidentemente finalizzate alla sola verifica dei poteri per le elezioni politiche del 2008 (in tal senso, si veda anche la lettera del 20 marzo 2006 del presidente pro tempore della Giunta delle elezioni della XIV legislatura, Antonello Soro, indirizzata al delegato nazionale di una lista che contestava la propria esclusione dalle elezioni politiche che si sarebbero svolte di lì a poco).
  Per tali motivi, propone pertanto che la Giunta dichiari irricevibile il ricorso del signor Giorgio Heller, trasmettendo allo stesso copia del resoconto della seduta odierna. Informerà altresì il Presidente della Camera di questa determinazione della Giunta.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 14.55.