CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 febbraio 2013
777.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 19 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
COM(2012)788 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e conclusione – Parere motivato).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che sulla proposta di direttiva in titolo è convocata nella giornata di domani la XII Commissione Affari sociali.

  Sandro GOZI (PD), relatore, sottolinea che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente in ordine alla conformità della proposta di direttiva al principio di sussidiarietà, e non ne esaminerà pertanto i contenuti per quanto attiene al merito, la cui valutazione è rimessa alla Commissione cui l'atto è assegnato in via primaria.
  Ricorda che sulla medesima proposta di direttiva si sono già espressi altri Parlamenti e che due Camere – il Senato italiano e la Camera dei deputati ceca – hanno adottato un parere motivato.
  Rileva quindi come la disciplina recata dalla proposta di direttiva presenti profili di criticità per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, con particolare riferimento alla congruità della sua base giuridica, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al riavvicinamento delle normative nazionali aventi ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
  Sul punto, ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già avuto modo di pronunciarsi, precisando che l'articolo 114, interpretato in combinato con Pag. 4l'articolo 168 del TFUE, consente l'adozione di misure aventi incidenza sulla salute umana purché l'atto legislativo sia volto primariamente ed effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o all'eliminazione di distorsioni sensibili della concorrenza. Il ricorso all'articolo 114 non sarebbe invece giustificato qualora l'atto da adottare avesse quale obiettivo primario e immediato la tutela della salute e «solo come effetto secondario l'armonizzazione delle condizioni del mercato all'interno della Comunità».
  Nel caso di specie, la proposta di direttiva appare rivolta in primo luogo alla tutela della salute e non sembra soddisfare integralmente le condizioni poste dalla Corte per il ricorso all'articolo 114, in quanto numerose disposizioni in essa contenute non risultano idonee a rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco o distorsioni della concorrenza. In particolare, la proposta, incoraggiando gli Stati membri ad intervenire in modo autonomo in alcune aree (la misurazione delle emissioni diverse da nicotina, catrame, e monossido di carbonio; ulteriori test di misurazione degli ingredienti; i requisiti per proibire prodotti contenenti additivi specifici; l'introduzione di un sistema di autorizzazione per i nuovi prodotti; l'introduzione di norme più severe sul confezionamento), crea i presupposti per significative differenze tra gli Stati membri e conseguenti limitazioni alla libera circolazione delle merci.
  Le disposizioni della proposta relative alla standardizzazione del pacchetto e al divieto di vendita di intere categorie di prodotti attualmente legali, come le sigarette slim, quelle al mentolo ed i pacchetti da 10, sono espressamente giustificate dalla Commissione Europea con la volontà di ridurre l'attrattività dei prodotti del tabacco e con la preoccupazione che un certo tipo di pacchetto o prodotto possa indurre il consumatore a pensare che esso sia meno dannoso. Il divieto di questi prodotti appare dunque non volto a ridurre distorsioni nel mercato interno o nella concorrenza ma esclusivamente ad aumentare la protezione della salute, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
  Per tali motivi ritiene, da un punto di vista strettamente giuridico, la proposta di direttiva non pienamente conforme al principio di sussidiarietà e formula quindi una proposta di documento che reca un parere motivato (vedi allegato).

  Enrico FARINONE (PD) condivide l'analisi del relatore, che si limita ad affrontare il tema della conformità al principio di sussidiarietà, prescindendo da valutazioni di merito. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

  Elio VITO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

Pag. 5