CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2013
768.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione.
C. 5713 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5713, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 227 del 2012, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2013.
  Rileva, altresì, come il disegno di legge sia già stato esaminato dal Senato, il quale non vi ha apportato modifiche sostanziali.
  Ricorda quindi, in primo luogo, che, da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito dalla legge n. 13 del 2012, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012.
  Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1 reca le autorizzazioni Pag. 90di spesa dal 1o gennaio 2013 al 30 settembre 2013 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.
  In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 426.617.379 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan.
  Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 118.540.833 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force – quale da ultimo prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto – legge n. 215 del 2011.
  Il comma 3 autorizza la spesa di 52.496.423 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, quali da ultimo previste nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 215 del 2011, e specificatamente la Multinational Specialized Unit (MSU), l'EULEX Kosovo, il Security Force Training Plan in Kosovo e la Joint Enterprise Balcani.
  Il comma 4 autorizza la spesa di 223.505 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) – quale da ultimo prevista nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 215.
  Il comma 5 autorizza la spesa di 14.191.716 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 848.666 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron).
  Il comma 7 autorizza la spesa di 90.655 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).
  Il comma 8 autorizza la spesa di 194.206 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità).
  Il comma 9 autorizza la spesa di 198.698 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità).
  Il comma 10 autorizza la spesa di 179.319 euro per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
  Il comma 11 autorizza la spesa di 33.952.376 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO (per un totale di 671 unità) per il contrasto alla pirateria.
  Il comma 12 autorizza la spesa di 15.418.251 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità).
  Il comma 13 autorizza la spesa di 6.928.064 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, nonché alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, già autorizzate dall'articolo 1, comma 13, del decreto – legge n. 215 (tra cui la missione EUCAP Nestor).
  Il comma 14 autorizza la spesa di 7.584.517 euro per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia.
  Il comma 15 autorizza la spesa di 285.282 euro per la proroga della partecipazione Pag. 91di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia.
  Il comma 16 autorizza la spesa di 128.026 euro per la proroga dell'impiego di personale militare nella missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan).
  Il comma 17 autorizza la spesa di 1.900.524 euro per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.
  Il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa di 143.749.492 euro per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni oggetto del provvedimento.
  Il comma 19 autorizza la spesa di 6.559.400 per consentire ai comandanti dei contingenti militari delle missioni in Afghanistan, Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
  Il comma 20 autorizza la spesa di 4.330.771 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania (3 unità) e nei Paesi dell'area balcanica (21 unità).
  Il comma 21 autorizza la spesa di 1.225.680 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (30 unità) alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 46.810 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (un'unità) alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
  Il comma 22 autorizza la spesa di 96.150 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (2 unità) alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 23 a 25.
  Il comma 23 autorizza per 6 mesi, dal 1o gennaio al 30 giugno 2013, la spesa di 850.767 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione ISAF (10 unità).
  Il comma 24 autorizza per 6 mesi, dal 1o gennaio al 30 giugno 2013, la spesa di 264.252 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza (5 unità) alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo).
  Il comma 25 autorizza per 6 mesi la spesa di 4.613.612 euro per la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza (5 unità) alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica.
  Il comma 26 autorizza per 3 mesi, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di 20.348 euro per la partecipazione di un magistrato alla missione EUJUST LEX-Iraq.
  Il comma 27 autorizza, dal 1o gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di 10.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE.
  Il comma 28 autorizza a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di 812.668 euro per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario (7 unità) e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto Pag. 92sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
  Il comma 29 autorizza il Ministero della difesa per il 2013 a cedere a titolo gratuito alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.
  Il comma 30 autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.100.000 per l'anno 2013.
  Il comma 31 autorizza il Ministero della difesa a cedere per l'anno 2013 a titolo gratuito alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.
  Il comma 32 autorizza il Governo italiano, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.
  L'articolo 2 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge.
  In particolare, il comma 1 prevede che al personale impiegato nelle missioni indicate dal decreto – legge si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009 e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:
   la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;
   l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961, e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
   la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;
   la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;
   la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;
   la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;
   la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
   la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

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  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni richiama inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
  Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che, per le missioni oggetto del decreto-legge l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, con riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:
   98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se invece il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

  In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 13 gennaio 2003.
  Tuttavia, per il personale che partecipa alle missioni specificamente indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 2, il provvedimento individua basi di riferimento per il calcolo della diaria le quali sono diverse dalla diaria prevista per il Paese di destinazione dal suddetto decreto ministeriale 13 gennaio 2003.
  Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all'articolo 5 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (n. 107 del 2011).
  Il comma deroga, quindi:
   ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 171 del 2007, in relazione al compenso forfetario; Pag. 94
   ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

  Il comma 5 mira ad armonizzare le esigenze connesse con le missioni internazionali e la funzionalità della Polizia di Stato. A tal fine, la lettera a) del comma si occupa delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente di polizia di Stato in relazione alla situazione nel ruolo dei sovrintendenti (nonché del riassorbimento di posizioni soprannumerarie), mentre la lettera b) autorizza il Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali tali da semplificare l'accesso alla qualifica di vicesovrintendente, alla doppia condizione di rientrare nei limiti dei posti disponibili in organico a fine 2012 e di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Il rinvio all'articolo 5 del decreto – legge n. 209 comporta:
   l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
   la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di alcuni reati militari;
   la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma.

  Al riguardo ricorda inoltre che l'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 209 detta una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria, prevedendo che:
   al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»;
   nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto – legge n. 421 del 2001;
   l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;
   possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione.

  Il già citato articolo 5 del decreto – legge n. 209 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate Pag. 95le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia.
  Il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 comporta invece:
   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti.
   l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  L'articolo 4 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In merito ricorda che il comma 1 del citato articolo 5 del decreto – legge n. 152 autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
  Il comma 2 del medesimo articolo 5 dispone invece la deroga all'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.
  Il comma 2 dell'articolo 4 reca modifiche agli articoli 312 e 2132 del Codice dell'ordinamento militare, i quali disciplinano, rispettivamente per le Forze armate e per il Corpo della Guarda di finanza, le cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali. Secondo tali disposizioni i mezzi e i materiali – escluso il materiale di armamento – utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero e per le quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano alle Forze armate e alle forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative e ad organismi di volontariato e di protezione civile (prioritariamente italiani).
  Le modifiche disposte dal comma sono volte a consentire la cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali presenti in teatro anche ad organizzazioni internazionali non governative. Inoltre esse prevedono che la convenienza della cessione rispetto al rimpatrio sia riferita non solo ai costi di trasporto, ma anche agli ulteriori oneri che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali lo smontaggio e la bonifica dei siti occupati.
  Il comma 3 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge, il Ministro dell'Economia Pag. 96e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a 416.000.000 euro e, per il Ministero degli affari esteri, pari a 38.100.000 euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 5, recante iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevede, al comma 1, l'integrazione, nella misura di 15 milioni di euro, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2013, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2013 , per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan e Pakistan. A tal fine è previsto che il Ministro degli esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possano destinare personale, anche reclutato in loco, alla sede della cooperazione civile italiana di Herat, che opera sotto il coordinamento dell'unità tecnica ivi costituita ai sensi della legge n. 49 del 1987.
  Il comma 2, primo periodo, integra di 20.000.000 euro, per il periodo 1o gennaio – 30 settembre 2013, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 come determinati dall'apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2013, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Siria e paesi limitrofi, Libia e paesi limitrofi, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan, finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi elencati, e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. Il primo periodo estende inoltre l'autorizzazione di spesa, per lo stesso periodo e nella misura di 500.000 euro, agli interventi previsti dalla legge n. 58 del 2001, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con precedenti interventi legislativi, consentendo in tal modo interventi di sminamento umanitario e di bonifica non solo nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal suddetto comma ma anche in altri.
  Il secondo periodo del comma 2 prevede inoltre che – a valere su un massimo del 15 per cento dello stanziamento di cui al primo periodo – il Ministro degli esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione avranno la facoltà di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali dell'applicazione del presente provvedimento.
  Il terzo periodo del comma prevede altresì che possa essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterrà il proprio coordinamento con l'Unità tecnica istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, sempre a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987.
  Il comma 3 prevede che, nel rispetto del quadro generale disposto dalla legge sulla cooperazione italiana, i competenti Ministri degli Affari esteri e della Cooperazione possano, d'intesa tra loro, identificare misure che agevolino l'intervento per fini umanitari di organizzazioni non governative che intendono operare nei Paesi oggetto delle attività di cooperazione previste dall'articolo in esame.
  Il comma 4 stabilisce che – fatto salvo quanto stabilito dalle legge n. 49 del 1987 ed in particolare dall'articolo 3, comma 1, il quale assegna la politica della cooperazione allo sviluppo alla competenza del Ministro degli affari esteri – il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui al presente articolo, possono provvedere, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, alla costituzione di Pag. 97strutture operative temporanee, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro.
  L'articolo 6 reca norme di sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
  In particolare, il comma 1 prevede una spesa di 3.948.126 euro fino al 30 settembre 2013 destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, in particolare Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Yemen, nonché al contributo al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. La disposizione prevede altresì che, a valere sullo stesso stanziamento e nel periodo di vigenza del provvedimento in esame, il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, disporre di destinare risorse per urgenti necessità sopravvenienti in altre aree di crisi.
  Il comma 2 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 700.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA (Dipartimento per gli affari politici) dell'ONU per contribuire a rispondere a situazioni di emergenza in Medio Oriente e Nord Africa, e al Fondo del Gruppo di contatto presso l'UNODC (UN Office on Drug and Crime) per il contrasto della pirateria al largo delle coste somale.
  Per il periodo 1o gennaio – 30 settembre 2013, il comma 3 autorizza una spesa di 570.800 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
  Il comma 4 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 1.450.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afghano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia per l'Afghanistan per la manutenzione di elicotteri e l'addestramento di elicotteristi in Afghanistan, nonché al Fondo fiduciario NATO Bosnia II destinato al ricollocamento del personale militare in esubero, e al Fondo fiduciario NATO destinato alla messa in sicurezza e distruzione di munizioni in Mauritania.
  Il comma 5 autorizza, per il medesimo periodo, la spesa di 3.039.323 euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di altre organizzazioni internazionali finalizzate alla gestione civile delle crisi internazionali.
  Il comma 6 autorizza, sempre per i nove mesi intercorrenti tra il 1ogennaio e il 30 settembre 2013, la spesa di 26.225 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio NATO di Herat del Senior Civilian Representative.
  Il comma 7 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la concessione di un contributo volontario di 500.000 euro allo Staff College delle Nazioni Unite, con sede a Torino.
  Il comma 8 integra di 2.647.000 euro, relativamente all'arco temporale che va dal 1o gennaio al 30 settembre 2013, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub – sahariana, per il rifinanziamento dell’Italian African peace facility Fund e per l'erogazione di un contributo all'UNOPS (United Nations Office for project services – l'ufficio delle Nazioni Unite che supervisiona i progetti e fornisce servizi logistici alle varie Agenzie per le operazioni da esse svolte sul campo nell'ambito di specifici programmi).
  Il comma 9 autorizza, fino al 30 settembre 2013, una spesa di 1 milione di euro per assicurare la partecipazione italiana al Trust Fund InCE (Iniziativa Centro-europea) istituito presso la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) allo scopo di rafforzare la cooperazione regionale attraverso progetti i cui beneficiari sono paesi dell'area balcanica non membri dell'Unione europea.Pag. 98
  Il comma 10 prevede una spesa, fino al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio e nei Paesi in situazione di conflitto e post-conflitto.
  Il comma 11 autorizza fino al 30 settembre 2013 la spesa di 444.654 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.
  La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto verrà calcolata – detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80 per cento di quella determinata in base all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  Inoltre, per il personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 11 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 191.028 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall'articolo 186 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.
  Il comma 12 autorizza, fino al 30 settembre 2013, una spesa di 4.528.501 euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. La disposizione autorizza inoltre una spesa di 9,5 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Il comma prevede altresì una deroga alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto – legge n. 122 del 2010, che fissa al 2 per cento del valore dell'immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
  Il comma 13 autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 906.708 euro per coprire le spese di missione di personale del Ministero degli esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia e in altre aree di crisi. A tale personale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata secondo quanto previsto dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. La disposizione autorizza inoltre la spesa di 190.710 euro, a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in questione e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
  Il comma autorizzata altresì, per il medesimo periodo 1o gennaio – 30 settembre 2013, la spesa di 222.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Con formulazione non chiara, la norma prevede altresì che «il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al Pag. 99presente decreto», senza indicare la durata del contratto a tempo determinato (disciplinata invece nei precedenti decreti – legge di proroga di missioni internazionali) con il quale vengono assunte le due unità di supporto.
  Il comma 14 dispone il rifinanziamento della legge n. 182 del 2001 che autorizzava la partecipazione alle spese per la ristrutturazione del Quartier generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. L'onere previsto è pari a 11.818.704 euro per l'anno 2013, cui si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia per l'anno 2013.
  Il comma 15 dispone che, a decorrere dall'anno 2013, venga incrementato di 60.000 euro annui il contributo pubblico a favore dell'Associazione culturale «Villa Vigoni» (fondata in collaborazione dalla Repubblica Federale di Germania e dalla Repubblica Italiana con lo scopo di sostenere le relazioni italo – tedesche nell'ambito della ricerca scientifica, dell'istruzione superiore e della cultura nonché i loro riflessi nell'economia, nella società e nella politica), già elevato alla somma annuale di 309.874 euro dalla legge n. 78 del 2002.
  Il comma 16 assegna per l'intero anno 2013 al Comitato atlantico italiano un contributo straordinario di 400.000 euro al fine di assicurarne la funzionalità, incrementando l'ammontare, che per il 2012 era fissato in 300.000 euro.
  L'articolo 7, comma 1, autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
  Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli, prevedendo che essa sia calcolata incrementando del 30 per cento la misura intera della diaria prevista dal regio decreto n. 941 del 1926 in riferimento all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti e all'Oman. 
  Il comma 3 stabilisce una deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (il quale stabilisce che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009) e dispone che alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti si provveda a valere sulle di spesa di cui all'articolo 5 (Iniziative di cooperazione internazionale).
  Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: la procedura negoziata di cui all'articolo 57 del Codice degli appalti pubblici, ed il regime degli interventi previsto dal decreto-legge n. 165 del 2003, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.
  Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.
  Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.Pag. 100
  Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.
  Il comma 7 reca una modifica all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, in base alla quale diventa possibile derogare ai limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti per la messa in fuori ruolo o in posizione di comando per i funzionari dell'amministrazione pubblica destinati a far parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
  Ai sensi del comma 8 le disposizioni dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, in base alle quali le somme destinate alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo, si applicano anche agli stanziamenti di cui al precedente decreto-legge di proroga delle missioni n. 215 del 2011 e al decreto-legge di cui si propone la conversione.
  Il comma 9 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, utilizzando le risorse previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge, nonché gli stanziamenti residui di cui al comma 8.
  Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 10, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
  Il comma 11 estende ai dipendenti pubblici (anche membri delle Forze armate) inviati all'estero a prestare servizio di lunga durata presso rappresentanze diplomatiche e consolari la possibilità di portare con sé il coniuge. Tale possibilità era già prevista per i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero in qualità di funzionari internazionali, ai sensi della legge n. 227 del 2010, che definisce la funzione pubblica internazionale e tutela i funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Tale norma dispone che i coniugi siano collocati in aspettativa senza assegni se sono anch'essi dipendenti pubblici ovvero posti in aspettativa con sospensione del trattamento economico e mantenimento del posto di lavoro se sono dipendenti privati.
  La disposizione vuole rispondere alla necessità di garantire il pieno ed efficace funzionamento degli uffici diplomatici e consolari all'estero assicurando la disponibilità di personale qualificato ed in numero sufficiente per ricoprire gli incarichi incoraggiando i dipendenti che ne abbiano la possibilità ad accettare incarichi all'estero senza doversi separare dal proprio nucleo familiare.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 14 (ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles) e 15 (aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale Villa Vigoni), quantificandone l'onere complessivo per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le missioni internazionali di pace, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza lo scarsissimo numero di deputati presenti alla seduta odierna, che risulta addirittura inferiore al numero legale previsto per le sedute diverse da quelle in sede legislativa, evidenziando come la mancata partecipazione ai lavori degli organi parlamentari rappresenti, oltre che una violazione di un obbligo cui è tenuto ciascun deputato, la Pag. 101conferma dell'atteggiamento inaccettabile e della prepotenza degli appartenenti alla casta politica, i quali, in completo spregio degli interessi del Paese e dei cittadini, si permettono di mancare ad un loro preciso dovere, nonostante percepiscano ingenti emolumenti per lo svolgimento della loro funzione di parlamentari. In tale contesto, chiede alla Presidenza di procedere alla verifica del numero legale.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la richiesta di verifica del numero legale deve essere avanzata da almeno quattro deputati: pertanto rileva come, in questo caso, non sussistano le condizioni richieste dalle norme regolamentari per procedere alla predetta verifica.
  Rileva, inoltre, come, essendo quella odierna, molto probabilmente, l'unica seduta della Commissione che si svolgerà nel mese di gennaio, i deputati non presenti oggi subiranno per intero la ritenuta dalla diaria prevista in caso di assenza dai lavori delle Commissioni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
C. 5714 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 5714, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
  Il decreto-legge, che si compone di soli tre articoli, ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
  L'articolo 1, comma 1, al primo periodo, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine, stabilito dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge n. 195 del 2009, fino al quale nella regione Campania le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, nonché di smaltimento o recupero, continuano ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il secondo periodo del medesimo comma 1, il quale stabilisce che, a partire dal predetto termine del 30 giugno 2013, si applica la previsione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge n. 78 del 2010, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto- legge n. 95 del 2012, in base alla quale rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi.
  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, differisce dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 il termine, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003, a partire dal quale non sono ammessi in discarica, tra gli altri i rifiuti con potere calorifero inferiore (PCI) superiore a 13 kj per chilogrammo. Al riguardo ricorda che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 216 del 2011.
  Il comma 2-bis modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2005, relativamente al finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (RAEE) storici provenienti dai nuclei domestici. In particolare, la modifica elimina i termini temporali Pag. 102(fissati al 13 febbraio 2011 e al 13 febbraio 2013 per i grandi elettrodomestici) fino al quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. Alla luce della modifica tale ultima previsione assume carattere permanente.
  Il comma 3 reca una clausola di invarianza degli oneri relativamente all'attuazione dell'articolo 1.
  Per quanto attiene ancora ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1-bis, il quale dispone il differimento al 1o luglio 2013 del termine, fissato per il 2013 nel mese di aprile, del versamento della prima rata relativa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Al riguardo ricorda che, in forza delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 387, lettera f), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), al comma 35 del citato articolo 14 del decreto – legge n. 201, per l'anno 2013 il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
  Rileva, altresì, come il predetto differimento del termine per il versamento della prima rata relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi abbia suscitato critiche da parte sia dei comuni, sia degli agenti della riscossione.
  L'articolo 2, comma 1, deroga al divieto di proroga o rinnovo oltre la data del 31 dicembre 2012 delle gestioni commissariali di protezione civile, stabilito dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 59 del 2012, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni dell'articolo 11 di una serie di disposizioni contenute in ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri specificamente indicate dalla norma relative ai poteri di commissari delegati.
  In particolare, si tratta di norme relative al Commissario delegato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e dei laghetti di Castelvolturno, al Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza connessa con il naufragio della nave da crociera Costa Concordia e all'istituzione, da parte del medesimo Commissario delegato, dell'Osservatorio di monitoraggio relativamente alle conseguenze del predetto naufragio, nonché al Commissario delegato per la risoluzione del contesto emergenziale nel territorio delle isole Eolie.
  Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle citate ordinanze.
  L'articolo 2-bis modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto – legge n. 74 del 2012, in materia di interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.
  In tale contesto si precisa che i contributi che possono essere concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, possono anche coprire integralmente le spese per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili stessi.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, motivato da una valutazione negativa sul complesso del decreto-legge. Ritiene, in particolare, che il differimento del termine disposto dall'articolo 1-bis – che ha suscitato fondate critiche da parte dei comuni e degli agenti della riscossione, come ricordato dal relatore – debba indurre la Commissione a dare un forte segnale di dissenso in merito a tale misura, esprimendo un parere contrario sul provvedimento.

Pag. 103

  Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione negativa sul complesso del provvedimento, evidenziando come il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) istituito dall'attuale Governo con l'articolo 14 del decreto – legge n. 201 del 2011 costituisca l'ennesimo strumento con il quale si innalza la pressione tributaria sui cittadini, che già hanno subito gravissime conseguenze dall'inasprimento del prelievo operato nel corso degli ultimi anni.
  In tale contesto evidenzia come la previsione, recata dall'articolo 1-bis del decreto-legge, di differire al 1o luglio 2013 il termine, fissato precedentemente nel mese di aprile del medesimo anno, di versamento della prima rata della predetta TARES, costituisca l'ennesima presa in giro in danno dei cittadini. Infatti la norma, mentre intende dare l'impressione di agevolare i contribuenti, finirà invece per aggravarne la posizione, in quanto nei mesi di giugno e luglio si concentreranno il versamento della prima rata dell'IMU, il versamento della prima rata della TARES nonché il saldo dell'IRPEF 2012, concentrando in un breve lasso di tempo oneri che i cittadini meno abbienti avranno certamente difficoltà a sostenere.
  Dichiara pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gianfranco CONTE, presidente, segnala come quella odierna costituirà, molto probabilmente, l'ultima seduta della Commissione della presente Legislatura: ringrazia quindi i deputati presenti, nonché tutti i componenti della Commissione, per il proficuo lavoro svolto in questi anni, in un clima di cordialità e collaborazione, formulando i migliori auguri per la prossima campagna elettorale.

  La seduta termina alle 10.