CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 dicembre 2012
759.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XIV)
COMUNICATO
Pag. 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 20 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 12.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
COM(2012)499 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore per la XIV Commissione, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 1), predisposta con il relatore per la I Commissione, onorevole Pisicchio, che illustra nel dettaglio.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), relatore per la I Commissione, nel condividere appieno quanto illustrato dal collega Formichella, richiama l'attenzione dei colleghi su alcuni specifici aspetti, contenuti nella bozza di documento finale, che costituiscono le questioni di maggiore rilievo e che potrebbero rappresentare un utile punto di riferimento anche per una modifica della legislazione interna, che auspica possa essere affrontata nella prossima legislatura. Si riferisce all'introduzione di una soggettività giuridica europea, conferita ai partiti, ed al tetto per le donazioni individuali ai partiti politici.

  Gianluca PINI (LNP) chiede chiarimenti ai relatori in ordine ai contenuti della osservazione di cui alla lettera e), evidenziando come le vigenti disposizioni normative fissano, a suo avviso, a 100.000 euro annui l'ammontare massimo delle erogazioni liberali in favore di partiti politici. Pag. 6
  Sottolinea quindi il carattere fumoso della proposta di documento formulata che, a suo avviso, introducendo il concetto di personalità giuridica per i partiti politici, si pone in contrasto con i principi recati dall'articolo 49 della Costituzione. Ritiene si tratti della ennesima forzatura dell'Unione europea nei riguardi degli Stati nazionali, in quanto vengono imposti non solo principi generali, ma specifiche modalità riguardanti lo statuto dei partiti, che dovrebbero essere rimesse alla autonoma determinazione dei singoli Stati membri.
  Chiede infine ai relatori un chiarimento sull'ultimo periodo della osservazione a), laddove si fa riferimento al «collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione».

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore per la XIV Commissione, ricorda che la proposta di regolamento in esame disciplina esclusivamente il finanziamento dei partiti politici europei e non interviene sulla normativa riguardante i partiti nazionali.
  Con riferimento poi alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Pini sulla osservazione di cui alla lettera a), precisa che l'inciso richiamato si riferisce ai criteri individuati affinché un partito politico europeo possa essere considerato tale: occorre a tal fine una rappresentanza in un numero minimo di Stati, ponderando tale criterio con quello della dimensione della popolazione.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), relatore per la I Commissione, con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Pini in merito all'osservazione di cui alla lettera e), rileva che l'articolo 7, comma 1, della legge n. 96 del 2012, sostituisce, a decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, con il seguente testo: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
  Al contempo, il comma 4 del medesimo articolo 7 della suddetta legge n. 96 del 2012 modifica, a decorrere dal 2013, le previsioni dell'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente alla detrazione d'imposta per oneri, sostituendo le parole: «dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».
  Rileva quindi che, con riguardo alla questione richiamata alla lettera e) della proposta di parere, considerata la complessità del quadro normativo di riferimento e tenuto conto che alcune disposizioni troveranno applicazione solo dal 2013, formula, anche a nome del relatore per la XIV Commissione Formichella, una nuova proposta di documento finale (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la nuova proposta di documento finale, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 13.

Pag. 7