CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Doris LO MORO.

  La seduta comincia alle 13.15.

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.
Esame C. 5657 – Governo.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Beatrice LORENZIN, relatore, nel dare conto delle disposizioni contenute nel decreto legge, evidenzia come esse siano complessivamente volte a disciplinare taluni aspetti del procedimento relativo alle elezioni politiche del 2013. A tal fine, il provvedimento, oltre a disporre la riduzione, in casi specifici, del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati, ad intervenire «sull'esonero delle sottoscrizioni» e ad incidere sull'operatività temporale delle cause di ineleggibilità, disciplina anche l'esercizio del diritto di voto di alcune particolari categorie di cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio e consente l'ammissione degli osservatori OSCE ai seggi elettorali. Al riguardo fa presente che, fatta eccezione per l'articolo 3, che novella «a regime» una norma della legge n. 470 del 1988 sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), le restanti disposizioni hanno carattere transitorio nonostante che, alla luce di alcuni precedenti di provvedimenti analoghi, sembrerebbe essersi consolidata una consuetudine che vede al termine della legislatura l'emanazione di un decreto legge volto a disciplinare proprio gli aspetti sopra richiamati. In ragione di ciò, ritiene che debba essere inserita nella proposta di parere una osservazione volta a segnalare l'opportunità di pervenire ad una disciplina stabile degli ambiti normativi sopra evidenziati, in particolare per quanto concerne le modalità di esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero. Nel segnalare, infine, che anche l'articolo 1, comma 1, lettera c), nella parte in cui si riferisce alle «componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari», Pag. 4contiene una locuzione che sembrerebbe utile chiarire in relazione alle caratteristiche proprie dell'ordinamento parlamentare, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 5657 e rilevato che:
    esso reca un contenuto omogeneo, essendo esclusivamente volto a regolare taluni aspetti delle consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'anno 2013. A tale fine, esso introduce, “a regime”, disposizioni in materia di Anagrafe degli italiani residenti all'estero, novellando la legge n. 470 del 1988 (si veda l'articolo 3), mentre tutte le ulteriori disposizioni assumono carattere transitorio, in quanto riferite al solo procedimento elettorale del 2013, anche laddove potrebbero invece essere inserite in un contesto stabile, come si desume, ad esempio, dalla circostanza che le norme relative al voto dei cittadini temporaneamente all'estero recate dall'articolo 2 erano già state introdotte, in termini sostanzialmente analoghi, anche all'articolo 3-sexies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, in relazione alle elezioni politiche del 2006, all'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2008, in relazione alle elezioni politiche del 2008, nonché, in relazione alle consultazioni referendarie, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 3 del 2009 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 37 del 2011. Ulteriori disposizioni di carattere transitorio sono inoltre contenute all'articolo 1 che, limitatamente alle elezioni per il 2013, dispone la riduzione, in casi specifici, del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati, introduce disposizioni “sull'esonero delle sottoscrizioni” e interviene sull'operatività temporale delle cause di ineleggibilità; in relazione alle suddette disposizioni, si segnala che al termine della XIV e al termine della XV legislatura, sono stati emanati – rispettivamente – il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, e il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, i quali intervenivano allo stesso modo, seppur in termini diversi, sulle stesse materie;
    il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, lettera c), laddove si riferisce alle “componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari” contiene una locuzione della quale andrebbe chiarita la portata normativa, tenuto conto che le “componenti politiche” sono organicamente disciplinate nel solo Regolamento della Camera dei deputati, peraltro con riferimento esclusivo al Gruppo misto;
    il decreto-legge, laddove all'articolo 2, comma 15, dispone che “le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104” trovano applicazione “in quanto compatibili”, reca una disposizione che contiene un richiamo normativo effettuato in forma generica ed imprecisa;
    infine, il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è provvisto della dichiarazione di esenzione dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
   alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    all'articolo 2, che interviene mediante una disciplina transitoria a regolare le modalità di esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero, riproducendo, sostanzialmente, il contenuto di disposizioni di analogo tenore relative alle elezioni politiche per gli anni 2006 e 2008 e alle consultazioni referendarie tenutesi nel 2009 e nel 2011, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire una disciplina a regime valida per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, che potrebbe essere introdotta nell'ambito della legge 27 Pag. 5dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera c), si dovrebbe chiarire il riferimento ivi contenuto alle “componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari”».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.20.