CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 269

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.
C. 5239 Nuovo testo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, riferisce sul testo in esame, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Rileva che l'articolo 1 esplicita la finalità del testo, affidando al Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Sicilia nei limiti delle rispettive competenze, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'INDA, la promozione di iniziative Pag. 270volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e a potenziare l'attività dell'INDA attraverso un programma straordinario di interventi, nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. L'articolo 2, chiarisce, dispone l'istituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Comitato per la celebrazione del centenario dell'INDA, composto da 7 membri, ossia presidente e soprintendente dell'INDA, nonché cinque personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici nei settori della cultura classica, del teatro antico o dell'archeologia. Osserva che il Comitato propone al Ministro per i beni e le attività culturali un programma della celebrazione e degli interventi. L'articolo 3, evidenzia, dispone che, nell'ambito delle celebrazioni, lo Stato riconosce all'INDA finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA, della ricerca in materia di tradizione classica, nonché delle attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado. Rileva che l'articolo 4 dispone che il Ministro predispone, altresì, con proprio decreto, un programma di interventi di manutenzione e restauro del teatro comunale di Siracusa e della sede storica del liceo classico Tommaso Gargallo, nonché di valorizzazione e promozione del teatro greco di Siracusa. Precisa che l'articolo 5 dispone che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Presidente della regione Sicilia, è istituito il Museo nazionale del dramma antico, presso il Palazzo greco di Siracusa; con ulteriore decreto, il Ministro nomina il direttore del Museo fra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico. L'articolo 6, conclude, reca la copertura finanziaria.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
C. 5613 e abb., approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.
  Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, riferisce sul testo in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 7a Commissione del Senato in data 7 marzo 2012. Rileva che l'articolo 1 modifica i commi da 1 a 1-quinquies dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sottolinea che il novellato comma 1 dispone che, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2014, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Il comma 1-bis, precisa, prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza. Ai sensi del comma 1-ter, fa notare, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del provvedimento. Sottolinea che il comma 1-quater elenca le tipologie di attività utili ai fini dell'attribuzione dei menzionati punteggi. Chiarisce che il comma 1-quinquies dispone che può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di prove di idoneità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore Pag. 271restauratore di beni culturali sulla base della procedura di cui ai commi 1-sexies e 1-septies. Osserva che con un medesimo decreto MIBAC-MIUR, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di svolgimento delle prove di idoneità. Sottolinea che il comma 1-octies dispone che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.
Testo unificato C. 3367 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Antonio Fosson, riferisce sul testo in esame, teso al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante, ai sensi dell'articolo 1. Rileva che le Regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, individuano i reparti e gli ambulatori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate idonei alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della PPS, privilegiando le strutture e i centri sanitari più adeguati già operanti sul territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Osserva che il comma 2 precisa che con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della PPS e dei relativi protocolli terapeutici. Nell'ambito degli obiettivi formativi definiti attraverso la programmazione pluriennale dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, fa notare, le regioni predispongono idonei corsi di formazione per la diagnosi della PPS e per i relativi protocolli terapeutici, ai sensi del comma 3. Evidenzia che il comma 4 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla definizione di apposite linee guida per lo svolgimento di indagini epidemiologiche dei soggetti affetti da PPS.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del testo in esame, rilevando che i casi di patologie post-polio richiedono specifiche ed approfondite cure. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
C. 5559, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, illustrando il testo in esame, riferisce che l'articolo 1 fissa il termine di due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento entro il quale devono essere approvati i decreti previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante norme in materia di etichettatura Pag. 272e di qualità dei prodotti alimentari; si tratta dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, con i quali devono essere definite le modalità per l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dei prodotti alimentari: del luogo di origine o di provenienza, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Chiarisce che i decreti devono, altresì, indicare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Sottolinea che i decreti ministeriali in esame, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 4 del 2011, devono essere emanati d'intesa con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione. Rileva che l'articolo 2 apporta talune modifiche all'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta; l'integrazione dell'etichettatura con particolari sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato deve intendersi volontaria e facoltativa per i produttori, chiarendo, in tal modo, la portata normativa del disposto, nel senso della non obbligatorietà del nuovo sistema introdotto.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

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