CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Pino PISICCHIO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ricorda che, in esito alle elezioni regionali siciliane dello scorso 28 ottobre, sono stati proclamati componenti dell'Assemblea regionale siciliana i deputati Vincenzo Fontana, Antonino Salvatore Germanà e Pippo Gianni.
  La prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana ha avuto luogo il 5 dicembre, con la prestazione del giuramento previsto dall'articolo 5 dello Statuto della Regione siciliana.
  L'onorevole Germanà ha già provveduto a rimuovere spontaneamente la condizione di incompatibilità, rassegnando le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali la Camera ha preso atto nella seduta del 7 dicembre scorso.
  Come convenuto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze nella riunione del 5 dicembre, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, dello Statuto della Regione siciliana, delle cariche di deputato regionale siciliano ricoperte dagli onorevoli Vincenzo Fontana e Pippo Gianni.

  Dopo che Ignazio ABRIGNANI (PdL) ha chiesto chiarimenti in ordine alla procedura da seguire per la rimozione dell'incompatibilità, Pino PISICCHIO (Misto-ApI), presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità delle cariche di componenti dell'Assemblea regionale siciliana ricoperte dagli onorevoli Vincenzo Fontana e Pippo Gianni fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la titolarità, da parte dei predetti deputati, di cariche regionali incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, dello Statuto della Regione siciliana.
  Trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, la Giunta, conformemente Pag. 4alla consolidata prassi applicativa, si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni. Tale procedura è necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'assolutamente univoco dettato costituzionale.
  Avverte, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di deputato regionale siciliano ricoperte dagli onorevoli Vincenzo Fontana e Pippo Gianni.

  La Giunta concorda.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, avverte che il Presidente della Giunta provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

Sui lavori della Giunta.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, avverte che con nota pervenuta al presidente della Giunta in data 10 dicembre 2012 – indirizzata anche al Presidente della Camera – il signor Paolo Giuseppe Di Caro, candidato primo dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella XXV Circoscrizione Sicilia 2, segnala che l'onorevole Umberto Scapagnini, con sentenza della Corte di appello di Catania n. 2461 del 4 novembre 2011, resa definitiva con sentenza della Corte di Cassazione, III sezione penale, n. 2622/2012, sarebbe stato condannato, tra l'altro, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per due anni e mezzo. Per tale ragione, il signor Di Caro chiede che la Camera dichiari la decadenza dal mandato parlamentare del deputato Scapagnini, con contestuale propria proclamazione in sua vece in qualità di subentrante.
  Conformemente ai precedenti relativi ai casi Previti e Drago, e sentito il presidente Migliavacca, avverte che prima di avviare l'esame della posizione del deputato Scapagnini occorrerà attendere che la competente Procura generale della Repubblica trasmetta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 662 del codice di procedura penale, l'estratto della sentenza di condanna, ai fini dell'esecuzione della pena accessoria, con l'indicazione, in particolare, della data di decorrenza della medesima pena accessoria. Del resto, dal dispositivo della sentenza della Cassazione, che lo stesso Di Caro allega in copia alla propria istanza, non risulta alcuna indicazione in ordine all'avvenuta irrogazione al deputato Scapagnini della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
  Una volta ricevuta conferma dell'irrogazione al deputato Scapagnini della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la Giunta potrà avviare l'esame ai fini dell'accertamento della causa di ineleggibilità sopravvenuta e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare, sulla base, ovviamente, della procedura prevista dal Regolamento della Giunta, che è piuttosto articolata e complessa. Tale procedura prevede infatti lo svolgimento dell'istruttoria in contraddittorio in seno al Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze e il successivo esame da parte della Giunta plenaria, oltre che lo sbocco in Assemblea. Si tratta di una procedura che, nei precedenti, ha avuto una durata di qualche mese (nei casi Previti e Drago, rispettivamente tredici e otto mesi circa), decorrenti dall'avvio dell'istruttoria successivamente alla ricezione della notifica della pena accessoria da parte dell'autorità giudiziaria. La procedura può comunque svolgersi anche in regime di prorogatio delle Camere: l'articolo 17-bis del Regolamento della Camera dispone infatti che «per le deliberazioni su proposte formulate Pag. 5dalla Giunta delle elezioni, la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento».

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) domanda se la Giunta potrà procedere d'ufficio all'accertamento dell'avvenuta irrogazione all'onorevole Scapagnini della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

  Pino PISICCHIO (Misto-ApI), presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ribadisce che, in base alla prassi, prima di incardinare l'istruttoria la Giunta dovrà attendere una formale comunicazione da parte della competente autorità giudiziaria, sebbene non possa escludersi che, in caso di mancata notifica, la Giunta possa riservarsi di procedere d'ufficio nel senso di richiedere alla competente Procura generale della Repubblica conferma dell'avvenuta irrogazione al deputato Scapagnini della pena accessoria.

  Mario CAVALLARO (PD) osserva che il dispositivo della sentenza della Cassazione, allegata all'istanza del signor Di Caro, non reca menzione della pena accessoria, evidentemente in quanto si è trattato di un dispositivo di mero rigetto del ricorso. In ogni caso, ritiene che la notifica alla Camera della pena accessoria ai fini della sua esecuzione costituisca un adempimento doveroso da parte della competente autorità giudiziaria.

  La seduta termina alle 14.45.