CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 192

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
  L'articolo 1 si compone di 5 commi.
  Il comma 1 introduce nell'ordinamento la categoria degli «stabilimenti di interesse strategico nazionale», individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai quali il Ministero dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non Pag. 193superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame.
  Il comma 2 ha natura descrittiva e ricognitiva, limitandosi a rinviare alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale e nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione stessa nonché alle disposizioni del in materia contenute nel cosiddetto codice ambientale.
  Il comma 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, irrogata dal prefetto competente per territorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA.
  Il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l'attività alle condizioni ivi indicate, trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento.
  Il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA nei casi di cui all'articolo in esame.
  L'articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.
  L'articolo 3 si compone di sei commi.
  Il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.
  Il comma 2 si limita a richiamare le prescrizioni contenute nell'AIA, in quanto volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento dell'ILVA di Taranto.
  Il comma 3 immette la Società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, nei limiti definiti dal provvedimento in titolo.
  I commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.
  L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal compenso dovuto al Garante.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».
  La relazione per l'analisi tecnico-normativa afferma che «In relazione all'ambito e alla natura dell'intervento di urgenza, non si ravvisano profili di incompatibilità con i princìpi e le norme dell'ordinamento dell'Unione europea. In quanto detta disposizioni volte a garantire la piena attuazione del menzionato provvedimento di riesame dell'AIA di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012 rilasciata per lo stabilimento dell'ILVA di Taranto, in cui è disposta l'immediata applicazione delle misure contenute nel documento di BAT (Best available technologies) Conclusione relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea 2012/135/UE, esso di fatto anticipa l'attuazione di tale disciplina europea, il termine finale per la cui applicazione scade nel 2016».
  Per quanto riguarda il testo del provvedimento, evidenzia come l'articolo 1, comma 1 faccia riferimento alla necessità di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, per l'appunto identificabili con le misure indicate dalla citata decisione della Commissione europea 2012/135/UE per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute nel settore della siderurgia. L'articolo 3, comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012. Tale Pag. 194provvedimento di riesame, come segnalato nella relazione per l'analisi tecnico-normativa e secondo quanto evidenziato nel decreto direttoriale del 15 marzo 2012, è stato disposto al fine di adeguare l'AIA alle «conclusioni delle BAT» relative al settore siderurgico, di cui alla predetta decisione della Commissione europea.

  Sandro GOZI (PD) ritiene che sarebbe utile far rilevare nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, la vera origine della crisi dell'Ilva di Taranto, che risiede nell'incapacità dei Paesi europei di mettere in campo una strategia politica unitaria per il settore siderurgico. Finché, infatti, ciascuno Stato membro si rivolge unicamente ai suoi problemi interni – si possono citare i casi dell'Ilva in Italia o di Mittal in Francia, la cui crisi ha condotto alla chiusura di due altiforni con pesanti conseguenze dal punto di vista occupazionale – non si faranno concreti passi in avanti.

  Mario PESCANTE, presidente, osserva – come segnalato nella documentazione predisposta dagli uffici – che la Commissione europea sta lavorando alla predisposizione, entro la prima metà del 2013, di un piano d'azione per la competitività del settore siderurgico. Il Piano d'azione dovrà affrontare, in particolare: concorrenza internazionale (compresi il protezionismo e le pratiche commerciali sleali); accesso alle materia prime; costi supplementari dovuti alla legislazione; attuazione della politica climatica dell'UE; obiettivi della politica climatica dell'UE dopo il 2020; costi per l'energia; politica dell'UE per un utilizzo efficiente delle risorse; carenze di competenze; possibilità di adeguamento delle capacità; ricerca ed innovazione; misure dal lato della domanda destinate a stimolare la ripresa nei settori chiave.

  Sandro GOZI (PD) rileva in proposito l'opportunità di fare riferimento, nel parere, sia agli aspetti ambientali che a prospettive strategiche più ampie per il settore siderurgico.

  Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento, già manifestata in occasione dell'esame, solo pochi mesi fa, di un altro decreto-legge, n. 129 del 2012, che destinava ingenti risorse per il risanamento dell'area dell'Ilva e per il porto di Taranto. A soli 3 mesi di distanza si interviene nuovamente con un provvedimento costruito su una singola azienda, e che in quanto tale rappresenta un vulnus rispetto alla possibilità di costruire un sistema imprenditoriale trasparente e competitivo.
  A ciò deve aggiungersi l'incapacità di intervenire con efficacia sull'economia produttiva reale delle istituzioni europee, che non hanno saputo tutelare né le piccole e medie imprese né l'industria pesante. Ci si è piuttosto concentrati sul settore terziario, sulla finanza, sui servizi, con un'idea di sviluppo che non consente la crescita e che non può risolvere il drammatico problema occupazionale che si manifesta ormai diffusamente in Europa.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che evidenzia in premessa le osservazioni testé avanzate.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole.

  Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per avere tenuto conto delle sue osservazioni e preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere del relatore.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Pag. 195

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 5565, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rileva che sul provvedimento in esame il Governo ha attivato presso la Commissione europea la procedura di informazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE e che la Commissione europea ha fissato la scadenza del termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al 22 febbraio 2013.
  Alla luce di tale procedura, e valutata tuttavia l'intenzione della Commissione Agricoltura di procedere in sede legislativa – ciò che consentirebbe di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento entro la legislatura corrente – formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2) che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una disposizione che ne subordini l'entrata in vigore all'esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché un richiamo all'articolo 12 della medesima direttiva.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea innanzitutto il rilievo del provvedimento in esame, frutto di un lungo lavoro svolto dalle Commissioni alla Camera e al Senato e che interviene in un settore in crisi, quello della produzione di olio d'oliva vergine, assai importante per l'industria agricola nazionale.
  Rileva quindi che – a prescindere da tali considerazioni di merito – la XIV Commissione, preso atto della procedura di informazione avviata, dovrebbe esprimersi condizionando il proprio parere favorevole alla modifica del testo della proposta di legge, al fine di inserire una norma che ne rinvii l'entrata in vigore alla conclusione di tale procedura. Ciò implicherebbe tuttavia una nuova lettura del provvedimento da parte del Senato e l'impossibilità pertanto di una approvazione definitiva in tempi rapidi.
  Ritiene pertanto che la proposta di parere formulata dal relatore sia l'unica soluzione percorribile; tuttavia coglie l'occasione per sottolineare che occorrerebbe sempre, in simili provvedimenti, inserire clausole che ne subordinano l'entrata in vigore all'esperimento di tutte le procedure europee; si tratta di un errore che deve essere imputato al Governo e al legislatore.

  Marco MAGGIONI (LNP) evidenzia il rischio che il provvedimento finisca per seguire il triste epilogo di altre proposte di legge approvate a tutela del made in Italy e della produzione di qualità in Italia, rispetto alle quali l'Unione europea rimanda l'adozione di apposite normative, che non saranno mai adottate.

  Sandro GOZI (PD) prende atto, tenuto conto delle esigenze prospettate dai colleghi, della necessità di accettare una soluzione di compromesso, esprimendo un parere nella forma di una osservazione anziché di una condizione. Auspica tuttavia, per il futuro, che si possa imparare dagli errori compiuti; ritiene sul punto che il lavoro di politica europea deve essere preso più seriamente anche dalle Commissioni di merito, se non si vuole che le iniziative legislative siano destinate al fallimento. Occorrerebbe in queste occasioni – come è il caso della produzione di olio d'oliva di qualità, che deve essere tutelata attraverso la tutela del luogo d'origine – compiere un percorso congiunto con la Pag. 196XIV Commissione, anche al fine di meglio concepire la proposta normativa, di raggiungere gli obiettivi prefissati e di rendere un servizio più utile al sistema Paese.
  Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.
Atto n. 519.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Ezio ZANI (PD), relatore, ricorda che lo schema in titolo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della L. 217/2011 (comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della sua entrata in vigore.
  Il regolamento (CE) n. 1102/2008 impone, a decorrere dal 15 marzo del 2011, il divieto di esportazione dall'UE del mercurio metallico e di alcuni composti del mercurio ed ha l'obiettivo di assicurare che le eccedenze di mercurio che provengano da alcuni settori particolari siano stoccate, in quanto considerate rifiuti, in maniera sicura, prima temporaneamente e poi definitivamente, al fine di evitare che vengano nuovamente immesse nell'ambiente.
  La relazione illustrativa sottolinea che il divieto delle esportazioni di mercurio rappresenta un elemento essenziale della strategia comunitaria sul mercurio adottata nel 2005 (COM[2005]20 def.), volta a contrastare l'inquinamento da mercurio nell'UE e nel mondo, che prevede 20 azioni destinate a ridurre le emissioni di mercurio, a limitarne l'offerta e la domanda e a proteggere dall'esposizione al mercurio, soprattutto al metilmercurio contenuto nel pesce.
  Prima ancora dell'emanazione del regolamento (CE) 1102/2008, già il regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose, aveva vietato l'esportazione di determinate sostanze chimiche, fra le quali il mercurio metallico, alle condizioni ivi previste. In ragione della particolare pericolosità del mercurio metallico, però, a livello europeo si è ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia con disposizioni specifiche.
  A livello nazionale, la disciplina recata dallo schema di decreto riveste carattere di specialità rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 200, che reca norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 689/2008. L'analisi tecnico-normativa (ATN) sottolinea che lo schema è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1102/2008, in quanto l'articolo 7 di detto regolamento demanda agli Stati membri la definizione di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento medesimo. Inoltre va considerato che attualmente la violazione delle disposizioni previste Pag. 197dal regolamento (CE) n. 1102/2008 non è configurata come reato dalle norme vigenti.
  In particolare, l'articolo 7 del regolamento prevede: a) che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento; b) che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali norme; c) che le sanzioni emanate siano efficaci, proporzionate e dissuasive; d) che gli Stati membri notifichino le norme sulle sanzioni alla Commissione europea entro il 4 dicembre 2009; e) che gli Stati membri notifichino immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.
  Sul punto rileva che l'analisi tecnico-normativo che accompagna il provvedimento segnala, che pur non essendo ancora stata aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, in data 31 ottobre 2011 la stessa Commissione ha richiesto informazioni in merito all'attuazione a livello nazionale del citato articolo 7 del regolamento (procedura EU Pilot 2695/11/ENVI).
  L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del decreto, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008.
  Gli articoli 2 e 3 attribuiscono carattere di illecito penale, di natura contravvenzionale, alla violazione di alcune disposizioni del regolamento. In particolare, entrambi gli articoli puniscono la condotta con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
  In particolare, l'articolo 2 punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – con l'arresto o l'ammenda la violazione del divieto di esportazione sancito dall'articolo 1 del regolamento.
  L'articolo 3 prevede un ulteriore illecito penale a carico di chiunque si avvale della facoltà di stoccare temporaneamente o permanentemente il mercurio metallico previsto all'articolo 3, par. 1, del regolamento violando le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lett. a) e b) e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3. Relativamente alla disposizione della direttiva discariche cui deroga l'articolo 3 del regolamento, essa prescrive che gli Stati membri provvedano affinché non siano ammessi in una discarica i rifiuti liquidi (articolo 5, par. 3, lettera a, direttiva 1999/31/CE).
  La relazione illustrativa evidenzia che non si è ritenuto di dover prevedere una disposizione specifica per la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2 del regolamento, che stabilisce che, a partire dal 15 marzo 2011, alcune sostanze contenenti mercurio metallico sono classificate rifiuto e, pertanto, debbono essere smaltite in conformità alla normativa di settore, in quanto, in caso di smaltimento non conforme alle disposizioni vigenti in materia (Parte IV, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006), si applica la disciplina sanzionatoria già prevista alla Parte IV, Titolo VI, dello stesso decreto, e, in particolare, le sanzioni di cui agli articoli 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
  L'articolo 4 stabilisce, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottempera (oppure vi ottempera ma in maniera incompleta o inesatta) agli obblighi di in materia di trasmissione dei dati prescritti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6 del regolamento.
  L'articolo 5 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema richiamando la legge n. 689 del 1981. Rispetto al procedimento standard, lo schema di decreto esclude (comma 3) il pagamento in misura ridotta e richiama, in particolare, l'articolo 17, comma 1, e dunque le competenze del prefetto (comma 2). Il comma 1, inoltre, stabilisce che l'attività di vigilanza relativa al rispetto del divieto di esportazione sancito dall'articolo 2 è esercitata dall'Agenzia delle dogane. Il comma 2 stabilisce, altresì, che l'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione UE e del Ministero dell'ambiente, previsti dall'articolo 4, è esercitata dal Ministero dell'ambiente.Pag. 198
  Ai sensi dell'articolo 6 i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 7 reca la clausole di invarianza finanziaria volta, altresì, a specificare che i soggetti pubblici interessati dalle attività previste dallo schema di decreto vi provvedono con le risorse umani, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

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