CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 76

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 12 dicembre 2012.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
C. 5603-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto OCCHIUTO, presidente e relatore, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, chiedendo al rappresentante del Governo se possa fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA segnala in primo luogo che sul provvedimento è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Conformemente alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato, esprime peraltro un parere di contrarietà in merito all'articolo 11-bis, all'articolo 23, comma 10-bis, all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 34-duodecies, precisando tuttavia che per tali disposizioni non ritiene sussistano problemi di compatibilità con le previsioni dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, Esprime, inoltre, un analogo parere di contrarietà, in relazione all'articolo 34, comma 3, lettera b), all'articolo 34, comma 54, lettera c), capoverso 7-ter e all'articolo 34-undecies, comma 2, del decreto-legge.

  Maino MARCHI (PD) fa presente che la Commissione lavoro ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo 34, comma 54, lettere b) e c). Attesa la rilevanza della questione anche sotto il profilo finanziario, chiede al rappresentante del Governo di confermare la disponibilità ad intervenire in proposito nell'ambito del disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Senato.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente di conoscere bene la questione e conferma la disponibilità del Governo in proposito.

  Maino MARCHI (PD) prende atto positivamente della dichiarazione resa dal sottosegretario.

  Roberto OCCHIUTO, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5626 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
   tenuto conto che la relazione tecnica trasmessa alla Camera ai sensi dell'articolo Pag. 7717, comma 8, della legge n. 196 del 2009, è stata verificata positivamente;
   considerato che il Governo ha chiarito che le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, recante un credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno, 23, comma 10-bis, che prevede disposizioni relative al Fondo unico del Comitato nazionale italiano per il microcredito, 34 commi 3, lettera b), 5, 54 e 56, recanti, rispettivamente, disposizioni per il trasferimento al comune di Venezia del complesso dell'Arsenale di Venezia, norme in materia di bonifica del sito d'interesse nazionale di Bussi sul Tirino, esenzioni dei datori di lavoro dal pagamento dei contributo previsti dalla normativa vigente e modalità di conguaglio non attualmente previste e permute tra immobili della pubblica amministrazione, 34-undecies, comma 2, che prevede disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nello Stretto di Messina; 34-duodecies, recante la proroga concessioni turistico-ricreative e l'articolo 37, comma 1-bis, che prevede l'utilizzo, nella misura di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, del fondo per interventi strutturali di politica economica per la copertura degli oneri derivanti delle misure in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza, pur presentando profili problematici dal punto di vista finanziario comunque non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   rilevato che:
    gli stanziamenti di cui all'articolo 23, comma 10-bis, in quanto riconducibili a spese di carattere obbligatorio obbligatorie necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per il suo funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito, possono essere ricondotti agli stanziamenti iscritti in bilancio tra le spese non rimodulabili;
    le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 56, non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto le operazioni ivi previste devono essere realizzati senza oneri a carico del bilancio dello Stato così come previsto dall'articolo 6-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
    per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 37-bis a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica si provvederà mediante la revoca dei pareri relativi a provvedimenti non ancora approvati in via definitiva dal Parlamento che prevedono l'utilizzo del suddetto fondo
  esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   sopprimere l'articolo 11-bis;
   all'articolo 34, sopprimere i commi 3, lettera b), 5, e 54, lettera c), capoverso 7-ter;
   all'articolo 34-undecies sopprimere il comma 2;
   sopprimere l'articolo 34-duodecies».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 5508 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

  Maino MARCHI (PD), relatore, chiede al rappresentante del Governo se disponga Pag. 78degli elementi informativi richiesti nella seduta del 5 dicembre 2012.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA in merito all'articolo 2 dell'Accordo di cooperazione, fa presente che nel caso di specie ci si riferisce ad una destinazione all'estero di durata non superiore all'anno e che, pertanto, il militare non ha facoltà, ai sensi dell'articolo 1808 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di trasferire la famiglia all'estero e, pertanto, conferma la correttezza della mancata previsione di oneri al riguardo. Quanto alla possibilità del militare di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto di bagagli, mobili e masserizie, secondo la legislazione vigente, essendo la durata di destinazione all'estero superiore ai sei mesi e inferiore all'anno, rappresenta che esse non sono state quantificate in relazione tecnica, trattandosi di spese del tutto eventuali e di importo non prevedibile, e comunque esiguo, tenuto anche conto della durata del servizio. In ogni caso, evidenzia che il Dicastero competente potrà provvedere al soddisfacimento di tale eventualità attraverso il ricorso a risorse disponibili a legislazione vigente, opportunamente rimodulando altre attività già programmate. Infine, per quanto attiene ai corsi di formazione in tecniche investigative, conferma quanto indicato nella relazione tecnica relativamente alla circostanza che non è previsto alcun invio di personale italiano nello Stato controparte. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5508 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha rappresentato, in particolare, di non avere osservazioni da formulare in merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3;
   rilevata, tuttavia, la necessità di integrare la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3, al fine di fare riferimento alle risorse di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
C. 5511.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge modifica alcuni punti della Convenzione dell'8 luglio 1991 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, già ratificata con legge n. 710 del 1994, diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul Pag. 79reddito e a prevenire le evasioni fiscali.
  Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento, propone di esprimere nulla osta.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
C. 5509.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento, che è corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Jersey fatto a Londra il 13 marzo 2012, sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Con riferimento alle conseguenze finanziarie del provvedimento, dichiara di non avere osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto indicato nella relazione tecnica circa la copertura degli eventuali oneri straordinari di cui all'articolo 9 dell'Accordo con un apposito provvedimento legislativo.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel ricordare che il Ministro degli affari esteri ha predisposto una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato ritiene che sia opportuno riconsiderare gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento a decorrere dal 1o gennaio 2013, tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, nonché dell'opportunità di ridurre ulteriormente il trattamento massimo spettante al presidente della istituenda Commissione e ai componenti della stessa. Fa presente, tuttavia, che la quantificazione degli oneri proposta a decorrere dall'anno 2013, pari a 1.164.349 euro appare sovrastimata e va ricondotta a 1.109.916 euro tenuto anche conto che la riduzione dell'indennità di funzione spettante al presidente della Commissione comporta anche la conseguente riduzione del compenso spettante al Direttore dell'Ufficio previsto dall'articolo 5, comma 2. In relazione alle ultime osservazioni sollevate nel corso della seduta della Commissione del 28 novembre 2012, in riferimento al trattamento economico dei Commissari, osserva che le linee guida dettate dall'ONU in materia di Istituzioni nazionali indipendenti sui diritti umani, i cosiddetti «Princìpi di Parigi», stabiliscono che l'istituzione nazionale deve avere un adeguato finanziamento al fine di rendere la Commissione in grado di avere un proprio personale e una propria sede, per essere indipendente dal governo e non soggetta a controllo Pag. 80finanziario. Rileva che nulla viene indicato esplicitamente in merito al trattamento economico dei commissari, mentre l'enfasi viene posta sulla necessità di finanziare adeguatamente le attività della Commissione e di dotarla di un proprio personale. Evidenzia come da ciò si desume che i Commissari dovrebbero poter godere di un trattamento economico tale da garantire l'indipendenza. In merito alla possibile duplicazione dell'istituenda Commissione con istituzioni pubbliche già esistenti, rileva che le principali istituzioni pubbliche operative nel campo dei diritti umani sono, nel nostro ordinamento, il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) e l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) e che essi sono organismi governativi, e pertanto non possono essere equiparati all'istituenda Commissione, secondo i citati «Princìpi di Parigi»; ne potrebbero far parte, ma solo a titolo consultivo. In riferimento alla sovrapposizione di competenze con le Commissioni parlamentari che si occupano di diritti umani, osserva che senza dubbio gli organismi parlamentari svolgono un importante ruolo in materia e possono far parte della Commissione nazionale, così come previsto dai predetti «Princìpi di Parigi» nel paragrafo «Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo», nel quale peraltro il Parlamento viene enumerato solo dopo le organizzazioni non governative, gli esponenti delle correnti di pensiero filosofico o religioso, le università. Evidenzia quindi che secondo l'ONU gli organismi parlamentari possono senz'altro essere una componente rilevante, ma non l'unica, delle Commissioni indipendenti, e pertanto esse non possono sostituire sic et simpliciter le Commissioni stesse.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) dichiara di non condividere le considerazioni da ultimo formulate dal rappresentante del Governo, esprimendo la propria sorpresa per la volontà di istituire una nuova Commissione quando l'Esecutivo ha condotto in questi mesi una drastica revisione della spesa pubblica, che ha portato alla proposta di sopprimere la Commissione centrale per i programmi di protezione e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, che non hanno corrispondenti in analoghe strutture amministrative. In questo caso, invece, le competenze dell'istituenda Commissione nazionale sarebbero affini a quelle esercitate nell'ambito dell'Esecutivo e del Legislativo dagli organismi richiamati dal sottosegretario D'Andrea. Ritiene, quindi, che si dovrebbe valutare attentamente l'ipotesi di istituire un nuovo organismo, quando sarebbe preferibile potenziare, ad esempio, le strutture già esistenti, quali quella operante presso il Ministero degli affari esteri, cui potrebbero essere destinate risorse aggiuntive. Auspica, pertanto, che il Governo possa svolgere gli opportuni approfondimenti al riguardo.

  Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la prossima settimana il Presidente della Repubblica dovrebbe procedere allo scioglimento delle Camere e che quindi rimane tempo solo per affrontare questioni che abbiano concrete possibilità di essere approvate. Ritiene che il provvedimento in esame possa essere più utilmente esaminato nella prossima legislatura anche perché, a suo avviso, non vi sarebbe alcuna urgenza nemmeno sotto il profilo del rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, né alcuna emergenza per il rispetto dei diritti umani nel Paese. Osserva come, in assenza di oggettive ragioni di urgenza, possa avanzarsi il sospetto che l'esigenza di approvare il provvedimento derivi piuttosto dalla necessità di dare un comodo posto a qualcuno in vista del ricambio che vi sarà all'esito delle elezioni. Rileva come sia incongruo riconoscere al presidente e ai membri della istituenda Commissione il trattamento economico previsto dalla provvedimento in esame, dopo avere imposto tagli molto significativi alle indennità spettanti ai presidenti delle regioni ed avendo previsto una prestazione d'opera gratuita per il commissario che si occuperà dell'emergenza relativa all'ILVA di Taranto, malgrado le responsabilità sicuramente maggiori connesse a tali incarichi.

Pag. 81

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che, considerando come la Commissione abbia già dedicato molto tempo all'esame del provvedimento, non appare ipotizzabile un ulteriore rinvio dell'espressione del parere, osservando che i gruppi avranno la possibilità di esprimere la propria contrarietà in sede di esame da parte della Commissione di merito.

  Claudio D'AMICO (LNP), relatore, si dichiara del tutto insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ricordando come il provvedimento fosse stato presentato in vista della partecipazione del nostro Paese al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, partecipazione che, del resto, già è stata ottenuta. Rileva, altresì, come sia erroneo il presupposto che gli organismi esistenti siano del tutto subordinati alla volontà dell'Esecutivo, osservando come anche in Francia le istituzioni competenti in materia di diritti umani siano incardinate presso il Governo, ma nessuno abbia mai revocato in dubbio la loro autonomia di giudizio. Osserva, del resto, che la critica non si potrebbe certamente estendere alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani costituita presso il Senato che gode di pena autonomia e significativi poteri. Richiama, poi, l'esistenza nell'ordinamento di numerose disposizioni che pongono limiti alla duplicazione delle strutture che intervengano su una stessa materia, ricordando, in particolare, quanto previsto dall'articolo 68, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ritiene, dunque, che la costituzione di una nuova struttura sia sostanzialmente inutile e serva essenzialmente a creare tre nuove poltrone da destinare a rappresentanti politici di alcune forze politiche, proprio mentre si pensa a sopprimere strutture essenziali per il contrasto alla criminalità organizzata. A suo avviso, non ci si può quindi stupire che i cittadini nutrano sentimenti molto negativi rispetto alla politica, ribadendo che si deve evitare un'inutile duplicazione di organismi, eventualmente valutando di procedere preliminarmente alla riduzione delle strutture esistenti e solo in una seconda fase, in relazione ai risparmi realizzati, alla costituzione di una nuova struttura. Chiede, pertanto, al Governo di riconsiderare la propria posizione, acquisendo ulteriori elementi informativi rispetto alle questioni prospettate nel dibattito.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritiene che il Governo abbia fornito i chiarimenti richiesti dalla Commissione e ribadisce come, a suo avviso, non vi siano ulteriori motivi ostativi per la conclusione del medesimo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) ricorda come, nel dibattito, sia emersa la proposta di attribuire le competenze che si intenderebbe riconoscere all'istituenda Commissione ad enti ed organismi già esistenti. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire una specifica risposta sul punto.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ribadisce come, ad avviso del Ministero degli affari esteri, non sarebbe possibile, al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, attribuire ad altri organismi già esistenti le competenze previste per la istituenda Commissione, con particolare riferimento ai necessari requisiti di indipendenza che essa deve avere rispetto al Governo, specificamente richiesti in sede ONU.

  Claudio D'AMICO (LNP), relatore, prende atto con rammarico della posizione del Governo, ritenendo che vi fossero le Pag. 82condizioni per un ulteriore approfondimento, che avrebbe comunque consentito di esprimere un parere nel corso della prossima settimana. Dovendosi, invece, esprimere un parere già in questa seduta, ritiene di dover formulare un parere contrario, in quanto il provvedimento in discussione intende fondamentalmente creare tre nuove poltrone di nomina politica e invita, quindi, i componenti della Commissione ad assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani;
   premesso che il Parlamento è chiamato ad approvare un provvedimento di spesa in una situazione di crisi economica, che ha portato all'adozione di numerosi provvedimenti volti a razionalizzare e contenere la spesa pubblica mediante il ricorso a misure restrittive nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
   considerato che:
    il Governo non ha fornito chiarimenti esaustivi in ordine agli oneri sostenuti a legislazione vigente per gli organismi nazionali competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani;
    la costituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani determinerebbe duplicazioni o sovrapposizioni con attività della esercitate da organismi esistenti, in violazione di un principio consolidato nella legislazione più recente, affermato in particolare dall'articolo 68, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
   ritenuto che il trattamento economico spettante al Presidente della Commissione ed ai componenti in relazione alle funzioni attribuite alla Commissione medesima sia eccessivo;
  esprime

PARERE CONTRARIO».

  Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sarebbe quantomeno necessario escludere la corresponsione di compensi ai componenti della Commissione nazionale, come del resto è previsto anche per il Commissario straordinario incaricato degli interventi di bonifica nell'area dell'ILVA di Taranto. Su questo aspetto ritiene necessario acquisire una valutazione da parte dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, qualora manchi un'ampia condivisione tra i gruppi, difficilmente potrà immaginarsi una approvazione del provvedimento in sede legislativa.

  Massimo POLLEDRI (LNP), nel sottolineare come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo siano nel complesso insoddisfacenti, ribadisce l'opportunità di escludere quanto meno la corresponsione di compensi ai componenti della Commissione nazionale. Reputa, infatti, che sia incongruo costituire un nuovo organismo, che determina apprezzabili oneri a carico della finanza pubblica, mentre si sono operati tagli su molte meritorie istituzioni esistenti, ad esempio, nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia. Ritiene, in ogni caso, che non si debba creare uno strappo su un provvedimento come questo a pochi giorni dalla conclusione della legislatura.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) rileva come le risposte fornite dal sottosegretario in riferimento ai quesiti posti dal relatore e dall'onorevole Pag. 83Mantovano non appaiano convincenti. Ritiene comunque che un parere vada espresso dati i numerosi rinvii e preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Massimo BITONCI (LNP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente nuova proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani;
   considerato che la nuova relazione tecnica, presentata in data 13 luglio 2012, è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato in seguito alle modifiche prospettate dalla stessa con riferimento agli articoli 2, comma 7, e 12;
   tenuto conto, alla luce dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, dell'opportunità di aggiornare la quantificazione degli oneri prevista dalla relazione tecnica, che ipotizza che il provvedimento entri in vigore dal 1o gennaio 2013;
   rilevato che la Commissione di merito ha provveduto a modificare in maniera conforme a quanto indicato nella relazione tecnica le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 7, e 12, indicando esplicitamente il limite massimo dell'indennità del Presidente della Commissione, e allineando la quantificazione degli oneri e la loro decorrenza al nuovo testo del provvedimento;
   ritenuta l'opportunità di ridurre ulteriormente il trattamento massimo spettante al Presidente della Commissione ed ai componenti in relazione alle funzioni attribuite alla Commissione medesima;
   rilevata l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, al fine di fare riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di riformulare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, commi 1 e 2, in maniera conforme alla prassi contabile vigente;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 125 mila euro;
   all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente;
   all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri;
   all'articolo 8, commi 1 e 2, sopprimere le parole: , senza oneri finanziari,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Pag. 84a euro 1.109.916,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012».

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dal presidente.

  Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se sia necessario fare riferimento, nelle condizioni formulate, all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che nella nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato si richiama espressamente l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  Pier Paolo BARETTA (PD) prende atto.

  Marco CALGARO (UdCpTP) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
Nuovo testo C. 5397.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri e che il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, oggetto del parere richiesto, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene che la presenza di una clausola di neutralità finanziaria garantisca che dalla proposta non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che in base all'articolo 5, comma 2, i membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito o, comunque, senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che ai membri del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Rileva altresì che l'articolo 6, comma 1, dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera conforme alla prassi consolidata, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con le modifiche proposte formulate dal relatore.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 5397, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo; Pag. 85
   rilevato che, al fine di garantire che dal provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è necessario apportare alcune modifiche al testo, e in particolare:
    all'articolo 5, è necessario riformulare il comma 2 al fine di esplicitare che ai membri del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;
    all'articolo 6, comma 1, occorre riformulare la clausola di neutralità finanziaria integrandola con la previsione che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

  All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.
C. 5534-duodecies.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame – recante un'autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro – trae origine dallo stralcio dell'articolo 8, comma 19, del disegno di legge di stabilità 2013, disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 2012. Fa presente che la relazione tecnica riferita alla norma è allegata al testo originario del disegno di legge di stabilità 2013.
  In proposito, richiamando i dati contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2013, osserva che la registrazione della spesa per identici importi sui tre saldi lascia intendere che le risorse stanziate, pur essendo di parte capitale, dovrebbero essere integralmente utilizzate in ciascun anno nella misura prevista dal testo. Sul punto ritiene che andrebbe acquisita una conferma. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è previsto uno specifico appostamento di bilancio relativo alle spese in esame, il capitolo 7120, piano di gestione 13, il quale non reca, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, alcuno stanziamento di competenza. Con riferimento alla copertura, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se la riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di conto capitale riferite al suddetto stato di previsione, che non rientra espressamente tra le modalità di copertura previste dalla legge n. 196 del 2009, possa garantire, alla luce delle numerose riduzioni lineari che hanno interessato gli stanziamenti di bilancio, il funzionamento delle amministrazioni Pag. 86interessate. Infine, osserva, con riferimento alla formulazione della disposizione, che le parole «di parte capitale» andrebbero sostituite con le seguenti: «di conto capitale».

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, concordando con la modifica di carattere formale proposta dal relatore, fa presente che in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità era stata verificata positivamente sia la registrazione della spesa per identici importi sui tre saldi sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili in conto capitale del Ministero della difesa.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 5534-duodecies, recante Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato in prima lettura, reca nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. Nel dichiarare di non avere osservazioni da formulare, rileva che non appare evidente la ragione per cui si è ritenuto necessario prevedere, all'articolo 5, una clausola di neutralità finanziaria.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA rappresenta di non avere osservazioni di formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 5584, approvata dal Senato, recante Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.
C. 5309.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Pag. 87

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che occorre un ulteriore approfondimento in merito alla possibilità di rendere disponibili risorse a valere sui fondi speciali.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.
Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato con modificazioni dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato, reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Con riferimento agli articoli 1 e 9, in materia di regime autorizzativo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della compatibilità delle norme con la disciplina europea. Per quanto concerne l'articolo 2, recante criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa le misure con cui i soggetti detentori assicurano che il prezzo per il conferimento dei rifiuti al riciclo sia superiore a quello del conferimento al recupero energetico. Ciò con particolare riferimento agli eventuali soggetti pubblici detentori dei rifiuti, al fine di evitare che dall'applicazione delle disposizioni in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che andrebbe inoltre confermata la compatibilità delle norme in esame con la disciplina europea. In merito all'articolo 3, recante gestione dei rifiuti, rileva che le norme di cui al comma 1, lettere b), c) e d) intervengono in materia di definizione di tipologie di rifiuti, modificando e integrando disposizioni che recepiscono la normativa comunitaria in materia. In proposito, al fine di escludere effetti finanziari connessi all'applicazione di sanzioni, appare necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità di dette modifiche con la normativa europea di riferimento. Per quanto attiene alle disposizioni che prevedono l'impiego di materiali riciclati nei capitolati predisposti per gli appalti pubblici o nei contratti e accordi di programma, da parte di enti pubblici o di società a prevalente capitale pubblico, appare utile acquisire la valutazione del Governo circa la possibilità che detto impiego possa comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che andrebbero altresì acquisiti elementi volti a verificare l'eventuale impatto per la finanza pubblica delle norme che riducono le garanzie finanziarie delle imprese per la gestione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e del trasporto transfrontaliero di rifiuti. Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 4, recante l'ambito applicativo della disciplina in materia di rifiuti, nel presupposto che le disposizioni risultino conformi all'ordinamento comunitario e non siano quindi suscettibili di dar luogo a procedure di infrazione. Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, non ha osservazioni da formulare in merito alla possibilità di conferimento degli impianti a titolo oneroso, nel presupposto che tale modalità consenta l'acquisizione di entrate per gli enti interessati i quali, in base alla vigente normativa, devono invece ricorrere a forme di comodato, che sono essenzialmente gratuite. Con riferimento all'articolo 10, concernente materiali di riporto, ritiene che andrebbe precisata la portata applicativa della disposizione in esame. Segnala, infatti, che l'obbligo di indicare il contributo in modo chiaro e distinto sulla fattura risulta già disciplinato dal regolamento di attuazione di cui al decreto Pag. 88ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, mentre l'espressa introduzione del regime di imponibilità IVA sembrerebbe modificare il regime d'imposta preesistente. In tal caso, premesso che andrebbe precisato quale sia il regime IVA preesistente e tenuto conto che la norma in esame non ha natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, – osserva che i contribuenti che fino ad ora dovessero aver applicato e versato all'erario l'imposta, come risulta dalle interpretazioni fornite dalle associazioni di categoria, potrebbero presentare istanze di rimborso dell'imposta non dovuta. Sul punto appare necessario acquisire il parere del Governo. Per quanto concerne l'articolo 11, recante interventi nei siti contaminati, rileva che le disposizioni introdotte non configurano obblighi, ma facoltà di disporre specifici interventi all'interno delle aree da bonificare. Fa presente che tali integrazioni della vigente disciplina non dovrebbero pertanto determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica anche nelle ipotesi in cui gli interventi di bonifica siano effettuati da soggetti pubblici. Sul punto, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Osserva peraltro che le disposizioni in esame non risultano coordinate con quelle del successivo articolo 31, comma 1, lettera d), n. 2, che sopprimono il terzo periodo dell'articolo 242, che viene invece integrato dalla disposizione in esame. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti. In merito all'articolo 12, in materia di essiccatoi agricoli, fa presente che andrebbe acquisita conferma circa la compatibilità della disciplina con la normativa europea, al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 13, recante utilizzo di rocce e terre di scavo, rileva che andrebbe escluso che la restituzione delle aree ai sensi del comma 2 possa dar luogo anche alla restituzione di sanzioni eventualmente già versate. Andrebbe inoltre confermato che gli adempimenti a carico degli enti pubblici interessati possano essere eseguiti mediante l'utilizzo delle risorse già assegnate ai medesimi soggetti. Con riferimento all'articolo 14, recante residui di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei, fa presente di non avere osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della compatibilità della disciplina con la normativa europea e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica connessi a prove e verifiche di conformità dei residui ai parametri fissati dalle disposizioni in esame. Con riferimento all'articolo 15, recante gestione del rischio da alluvioni, rileva che andrebbe confermato che, anche a seguito della modifica – che circoscrive l'ambito degli allagamenti esclusi dall'applicazione della disciplina in materia di valutazione del rischio da alluvioni – gli adempimenti previsti dalla medesima disciplina possano essere realizzati dagli enti pubblici interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 16 del vigente testo del decreto legislativo n. 49 del 2010. Con riferimento all'articolo 16, comma 1 e comma 1-bis, recante tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, non ha osservazioni da formulare sulle norme in esame, alla luce della natura facoltativa dell'affidamento a soggetti terzi delle fasi di gestione, riscossione ed accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Con riferimento all'articolo 16, comma 1 e commi da 2 a 6, recante ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, segnala che l'eventuale incremento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da parte delle regioni, reso possibile dalla soppressione dei limiti massimi finora previsti, appare, da un lato, suscettibile di determinare un aumento di gettito del tributo regionale, dall'altro, di ridurre il gettito delle imposte erariali sui redditi di impresa, rispetto alle quali il tributo in questione risulta deducibile. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Con riferimento all'esclusione permanente dal Sistri dei produttori agricoli che producono rifiuti pericolosi in via occasionale – secondo i nuovi, più ampi, criteri di occasionalità fissati dalla norma – fa presente che andrebbe confermato che la disposizione non compromette l'equilibrio finanziario del Sistri per il venir meno del versamento Pag. 89del contributo associativo da parte dei produttori agricoli finora eventualmente assoggettati, in quanto non rientranti nell'esclusione transitoria prevista dalla normativa vigente limitatamente ai produttori agricoli rientranti nei più restrittivi criteri di «occasionalità» attualmente fissati. Con riferimento all'articolo 17, recante rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fa presente che appare necessario acquisire conferma dal Governo che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare sanzioni in sede europea. Con riferimento all'articolo 18, recante misure di compensazione, osserva che la norma introduce l'obbligo di assicurare che almeno una quota delle misure compensative abbia carattere non finanziario. Tale misura, essendo corredata di una sanzione pecuniaria nei casi di inosservanza, è suscettibile di determinare maggiori entrate, peraltro destinate a finalità di spesa del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare. Osserva, inoltre, che la norma non stabilisce la quota minima o massima delle compensazioni consentite, rispettivamente, di natura finanziaria o non finanziaria, né individua la tipologia di interventi da realizzare con finalità di compensazione. Un chiarimento in ordine a tali aspetti appare opportuno, considerato che alcuni degli interventi da effettuare potrebbero determinare, per gli enti destinatari, riduzioni di spesa altrimenti destinate a ricadere sugli enti medesimi, come, ad esempio, interventi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale della rete stradale o forme di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute per la realizzazione delle misure di compensazione ambientale, si rileva che la stessa andrebbe riformulata in maniera più conforme alla prassi vigente prevedendo che: il soggetto inadempiente sia tenuto a versare allo stato una somma di importo equivalente e che tali somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con riferimento all'articolo 19, recante trasparenza dei flussi finanziari relativi a fondi riassegnati al medesimo Ministero, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 20, recante recupero dei costi ambientali in materia di servizi idrici, rileva di non avere nulla da osservare al riguardo, considerato che già a legislazione vigente la tariffa idrica viene determinata, fra l'altro, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e applicando il principio «chi inquina paga». Con riferimento all'articolo 21, recante organi di direzione degli enti parco, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme appaiono finalizzate alla razionalizzazione e riorganizzazione di organismi collegiali già esistenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 5, appare opportuno che il Governo confermi se l'attuale formulazione consenta di escludere la corresponsione, ai partecipanti agli organi collegiali del parco, anche dei rimborsi spese. In caso contrario sembrerebbe opportuno valutare la possibilità di modificare la disposizione prevedendo esplicitamente l'esclusione anche ai suddetti rimborsi spese e non solo dei compensi, comunque denominati, e dei gettoni di presenza, come previsto dal testo in esame. Con riferimento all'articolo 24, recante semplificazione dei controlli sulle imprese e autorizzazione ambientale per le PMI, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 25, recante modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, osserva che la norma è suscettibile di determinare maggiori entrate per le amministrazioni competenti al rilascio delle predette autorizzazioni. Andrebbe peraltro verificato se il medesimo contributo possa dar luogo a forme di deducibilità ai fini fiscali. Con riferimento all'articolo 26, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale appare opportuna Pag. 90una conferma da parte del Governo, che gli oneri relativi all'effettuazione dei test di cessione e della messa in sicurezza delle matrici materiali di riporto siano interamente a carico dei soggetti richiedenti. Con riferimento all'articolo 12, recante tutela delle acque dall'inquinamento, ritiene che andrebbe acquisita conferma della compatibilità della disciplina con la normativa europea, nonché dell'assenza di oneri per gli enti pubblici cui sono attribuite funzioni di regolamentazione e controllo. Andrebbe altresì escluso che possano determinarsi oneri aggiuntivi per enti pubblici titolari di impianti per i quali sono introdotti nuovi valori-limiti, nonché nuovi adempimenti e controlli. Con riferimento all'articolo 30, recante gestione di acque sotterranee emunte, rileva che le norme disciplinano la gestione di acque emunte nell'ambito del Titolo V della parte IV del Codice ambientale, in materia di bonifica di siti contaminati. La disciplina in esame sembra prevedere una serie di adempimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici. In proposito, appare necessario acquisire conferma che dette previsioni siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione di quanto disposto dalla normativa in materia di bonifica di siti contaminati. Ricorda, inoltre, che l'articolo 253 del Codice ambientale dispone, tra l'altro, che gli interventi di bonifica costituiscano onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente. Precisa che l'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Rileva che il medesimo articolo 253 dispone altresì che gli interventi di bonifica dei siti inquinati possano essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Fa presente che andrebbe inoltre acquisita conferma circa la conformità delle disposizioni in esame alla normativa comunitaria di settore, per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzazione delle acque emunte. Con riferimento all'articolo 31, recante procedura semplificata per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, osserva che le norme intervengono a vario titolo sulla disciplina delle bonifiche ambientali, in base alla quale gli oneri per la messa in sicurezza e il ripristino dei siti contaminati devono essere sostenuti dai responsabili dell'inquinamento. Fa presente che andrebbe valutato se le modifiche introdotte dal testo in esame mantengano inalterato tale principio di attribuzione delle spese: diversamente, infatti, una parte degli oneri potrebbe ricadere sulle pubbliche amministrazioni competenti. In particolare, ritiene andrebbe escluso che siano attribuiti a pubbliche amministrazioni gli oneri, o una parte di essi, relativi alle seguenti attività: interventi di prevenzione e di riduzione dei rischi sanitari da effettuare nell'ambito della bonifica; interventi con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario, che in base al testo in esame non possono rientrare fra le attività di messa in sicurezza operativa; opere per l'isolamento dall'ambiente dei rifiuti, per le quali il testo in esame prescrive l'applicazione delle norme tecniche, finanziarie ed amministrative previste per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura; attività di controllo sui possibili effetti delle opere di manutenzione, di infrastrutturazione e di messa in sicurezza da autorizzare in attesa del completamento della bonifica; attività di controllo sugli interventi di bonifica del suolo effettuati direttamente dagli operatori previa autorizzazione delle amministrazioni competenti. Infine osserva che il comma 1, lettera d), numero 2), che sopprime il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, appare in contrasto con l'articolo 11 del testo in esame che modifica la medesima norma del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le due disposizioni andrebbero pertanto coordinate. In merito Pag. 91all'articolo 32, in materia di terre e rocce da scavo e cantieri di minori dimensioni, ritiene utile acquisire conferma circa la conformità delle disposizioni in esame alla normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Per quanto concerne l'articolo 33, in materia di semplificazione in materia di VIA, fa presente che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità da parte delle autorità interessate di provvedere al rilascio delle autorizzazioni sulla base delle risorse già ad esse assegnate. In merito all'articolo 34, recante autorizzazione integrata ambientale, osserva che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità da parte delle autorità e delle strutture amministrative interessate di provvedere agli adempimenti prescritti nei termini indicati, con le risorse già ad esse assegnate sulla base della vigente normativa. Rileva in proposito che la clausola di invarianza delle risorse utilizzate è espressamente prevista soltanto per l'ISPRA. Segnala che andrebbero inoltre meglio precisate le conseguenze del mancato rispetto dei termini qualificati dalla norma come perentori, tenuto conto che non viene espressamente configurato un meccanismo di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto in caso di inerzia delle amministrazioni competenti nei termini prescritti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1, lettera b), ritiene opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali la disposizione non enumera anche le risorse strumentali dell'ISPRA tra quelle di cui può avvalersi la Commissione competente per l'AIA-Ippc, limitandosi a far riferimento solo a quelle umane e finanziarie. Con riferimento all'articolo 35, in materia di vigilanza del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare in materia di rifiuti, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il trasferimento al Ministero delle funzioni in questione implichi anche l'assegnazione delle relative dotazioni dell'Osservatorio. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere esplicitamente nel testo della disposizione, al di fuori della novella di cui al comma 1, una clausola di neutralità finanziaria riferita al trasferimento al Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, delle funzioni precedentemente svolte dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In merito all'articolo 36, recante finanziamenti per i gestori del servizio idrico integrato, fa presente che andrebbe preliminarmente chiarito se, in assenza di esplicite indicazioni nel testo, la norma vada riferita sia al servizio idrico integrato sia al servizio di gestione dei rifiuti. Ciò premesso, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, segnala che precisata la portata applicativa della norma, chiarendo a quali modalità di accesso e a quali tipologie di finanziamenti si intenda fare riferimento; se si ipotizzi l'accesso a finanziamenti o a quote di finanziamenti pubblici; se, in quest'ultimo caso, si intenda fare riferimento a risorse pubbliche già disponibili ovvero a risorse da individuare con successivi atti legislativi. Per quanto concerne l'articolo 37, in materia di investimenti realizzati dai gestori del servizio idrico integrato, segnala che, al fine di escludere effetti finanziari a carico degli enti territoriali titolari delle funzioni di organizzazione del servizio idrico, andrebbe chiarito se i costi per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti debbano gravare integralmente sui soggetti subentranti nella gestione del servizio.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di approfondire il contenuto della nota depositata dal rappresentante del Governo.

  La seduta termina alle 15.50.