CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 19

RISOLUZIONI

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.35.

7-01040 Bernardini: Esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti.
(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00216).

  Le Commissioni iniziano la discussione.

  Rita BERNARDINI (PD) ringrazia preliminarmente i presidenti delle Commissioni I e II per avere calendarizzato la risoluzione in titolo in tempi molto brevi. Ne illustra quindi il contenuto, sottolineando l'estrema complessità della normativa vigente in materia di diritto al voto dei detenuti e la necessità di un impegno dei Ministeri dell'interno e della giustizia perché tale diritto possa essere effettivamente esercitato, nei termini indicati dalle lettere a), b), c) e d) del testo della risoluzione. Ritiene in particolare che sia necessaria una sensibilizzazione dei direttori degli istituti penitenziari e, in genere, di tutta l'amministrazione penitenziaria, perché finora ha espresso il voto solo una ridottissima minoranza degli aventi diritto.
  Ricorda, ad esempio, come, in base ai dati pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia, al 30 novembre scorso risultino 26.448 detenuti in attesa di giudizio e come, sottraendo da questi 10.867 stranieri, emerga come vi siano con certezza almeno 15.581 detenuti aventi diritto ad esprimere il voto, oltre a quelli che mantengono tale diritto non essendo stati interdetti dai pubblici uffici.
  Pone quindi la questione del diritto di voto nelle prossime elezioni amministrative nel Lazio, Lombardia e Molise, sottolineando come negli ultimi anni oltre 20.000 detenuti siano stati allocati in carceri lontane dal luogo di residenza e sono di fatto esclusi dal voto perché difficilmente riescono a ricevere le tessere elettorali dai comuni di appartenenza.

  Donato BRUNO, presidente, invita la presentatrice della risoluzione a riformulare il testo in modo da evitare riferimenti a possibile date per le prossime elezioni, in Pag. 20considerazione del fatto che i comizi elettorali non sono ancora stati convocati.

  Il sottosegretario Antonino GULLO, con riferimento agli impegni sollecitati dalla deputata Bernardini con la risoluzione in discussione, ritiene doveroso evidenziare come la massima attenzione sia riservata dal Ministero della giustizia all'esercizio effettivo del diritto di voto da parte di tutti i detenuti, ristretti nei diversi penitenziari del Paese.
  Fa presente, infatti, che il Ministero della giustizia ha piena consapevolezza dell'importanza del coinvolgimento della popolazione reclusa nelle procedure elettorali, non soltanto per raggiungere una ottimale organizzazione democratica del Paese, ma anche per favorire il percorso riabilitativo intrapreso da ciascun detenuto. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede, infatti, in occasione di ogni tornata elettorale, a diramare a tutti i Provveditori regionali una apposita circolare volta ad assicurare la costituzione di seggi speciali all'interno degli istituti penitenziari e diretta a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, ai sensi dalla normativa vigente in materia.
  Ricorda che il diritto di voto per i detenuti condannati in via definitiva, così come per coloro che si trovano in stato di custodia cautelare in carcere, è disciplinato dagli articoli 8 e 9 della legge n. 136 del 23 aprile 1976. In base a tali disposizioni normative gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto, che comprova la detenzione dell'elettore e deve, poi, essere inoltrata al comune di destinazione, per il tramite del direttore stesso. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei predetti elenchi.
  I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
  Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
  La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
  Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.
  A norma dell'articolo 1 lettera d) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito nella legge n. 240 del 1976, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, Pag. 21n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune.
  Le stesse modalità trovano applicazione anche per i degenti e ricoverati in ospedali e case di cura. Il carattere puntuale della normativa testé richiamata sembra escludere che il limitato esercizio del diritto di voto dei detenuti – così come paventato dall'onorevole Bernardini – possa discendere da lacune della normativa vigente. In ragione di ciò, non sono attualmente allo studio disegni di legge di iniziativa governativa, diretti ad incidere sulle previsioni in vigore. Nessun impegno può, peraltro in questa fase, essere assunto dal Governo, in relazione al tema di cui alla lettera d) della risoluzione.
  Detto ciò, rappresenta, per completezza di informazione, che alle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 risultano aver votato, complessivamente, 1.368 reclusi. Segnala, peraltro, che analoga attenzione al corretto espletamento del diritto di voto da parte dei detenuti viene prestata dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle proprie specifiche competenze. In tale contesto, il predetto Dicastero ha segnalato di avere sempre provveduto a diramare – in occasione di consultazioni politiche, referendarie, regionali o amministrative – apposite e specifiche circolari indirizzate ai Prefetti e dirette a richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali al corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 136 del 1976.
  Il Ministero dell'interno ha, peraltro, evidenziato di avere costantemente svolto, in occasione delle consultazioni elettorali, una significativa azione di sensibilizzazione per assicurare una efficace e preventiva informazione dei detenuti tale da consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto al voto nei termini e con le modalità previste dalla legge. Analoghe istruzioni saranno impartite dal predetto Dicastero nelle circolari, che saranno puntualmente emanate in occasione delle prossime consultazioni.
  Conclude affermando che, nei termini e con i limiti esplicitati nelle argomentazioni dianzi espresse, il Governo può assumere gli impegni menzionati alle lettere a), b) e c) della risoluzione, mentre ribadisce il diniego già espresso per l'impegno di cui alla lettera d).

  Rita BERNARDINI (PD) dichiara di avere appreso da notizie di stampa che il governo avrebbe intenzione di intervenire su alcuni aspetti marginali e organizzativi della normativa elettorale, diversi dal sistema elettorale in sé, e chiede se il Governo possa intervenire in quella sede al fine di correggere gli aspetti più critici della normativa in materia di esercizio del diritto di voto delle persone detenute, accogliendo quindi anche l'impegno indicato dalla lettera d) della risoluzione.

  Il sottosegretario Antonino GULLO ribadisce che il Governo non ritiene che la normativa in questione presenti lacune e che quindi necessiti di interventi correttivi. Insiste quindi perché il testo della risoluzione sia riformulato nel senso di sopprimere l'impegno di cui alla lettera d).

  Rita BERNARDINI (PD) riformula il testo della sua risoluzione per tenere conto di quanto indicato dal presidente e dal rappresentante del Governo (vedi allegato).

  Marilena SAMPERI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come riformulata.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che la risoluzione in discussione sia molto importante in quanto consente di affrontare un tema di grande rilievo. Ricorda che il grado di partecipazione dei detenuti alle elezioni è, a livello internazionale, un indice del grado di democrazia di un Paese.

  Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Popolo Pag. 22della libertà sulla risoluzione, come riformulata.

  Rita BERNARDINI (PD) ringrazia tutti i colleghi che hanno sottoscritto la risoluzione e, nel ribadire l'importanza dell'assunzione di precisi impegni da parte del Governo, ricorda come nelle precedenti elezioni politiche abbiano votato solo 1368 detenuti, dei quali 1360 nel carcere di Rebibbia, grazie all'interessamento e alla solerzia del relativo direttore.

  Le Commissioni approvano la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00216.

  La seduta termina alle 15.

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