CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 11 dicembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

RISOLUZIONI

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 11.40.

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00215).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha prospettato una proposta di riformulazione della risoluzione in titolo e chiede ai presentatori se accettino la riformulazione proposta ovvero abbiano lavorato ad un testo ulteriore.

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP), cofirmatario della risoluzione in titolo, avverte che, a seguito di colloqui informali con il Governo e tra i gruppi, i presentatori della risoluzione sono addivenuti ad una nuova riformulazione (vedi allegato 1), sulla quale sussiste l'accordo del Governo e dei gruppi stessi. Ritiene quindi che la risoluzione, nel nuovo testo, possa essere approvata oggi e che la seduta di oggi rappresenti quindi un momento importante non soltanto sotto il profilo politico-istituzionale, ma anche e soprattutto sotto quello culturale e sociale. Sottolinea infatti che il Paese vuole compiere un passo in avanti sul versante della legalità e la risoluzione va appunto in questa direzione. La valorizzazione di un organismo come la DIA, «fiore all'occhiello» del sistema italiano di lotta all'illecito e alla criminalità organizzata è sempre stata una priorità.
  Ringrazia il sottosegretario De Stefano, il quale ha consentito di arrivare a questo Pag. 168significativo risultato; ringrazia altresì i gruppi parlamentari e tutti coloro che – indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza – hanno contribuito alla discussione e alla definizione degli impegni della risoluzione. Ritiene che con la riformulazione anzidetta si creino tutte le premesse per migliorare e rafforzare la Direzione Investigativa Antimafia e per renderla un sistema maggiormente strutturato.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO, a nome del Governo, dichiara di condividere la nuova formulazione della risoluzione.

  Mario TASSONE (UdCpTP), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla risoluzione in titolo, come riformulata, e nel sottoscriverla, dà atto ai presentatori di aver posto all'attenzione della Commissione un tema importante e di aver saputo trovare su questo tema un punto di mediazione che mette d'accordo i gruppi e il Governo. Esprime pertanto l'auspicio che gli impegni della risoluzione siano onorati dal Governo – quello in carica o quello successivo – quanto prima. Ricorda che la Direzione investigativa antimafia è una «pregevole incompiuta»: è stata pensata nel 1991 come un organismo interforze funzionale alla lotta alla criminalità organizzata, ma di fatto non è stata mai attuata completamente ed è stata invece lasciata ai margini. La risoluzione che la Commissione si accinge ad approvare mira a fare giustizia di questa situazione.

  Raffaele VOLPI (LNP), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla risoluzione in titolo, come riformulata, ringrazia i presentatori per essersi fatti carico di una questione che sta a cuore a tutte le parti politiche e di aver coinvolto tutti i gruppi in vista della migliore formulazione possibile del testo. Ritiene importante il richiamo alla legge istitutiva, perché quella è la fonte nella quale viene disegnato il modello di DIA che si tratta di attuare fino in fondo. Nel sottolineare che il personale della DIA è formato da professionalità di altissimo livello, che tra l'altro sono la memoria storica della lotta alla criminalità organizzata, esprime l'auspicio che non sia in discussione per nessuno il fatto che la DIA deve continuare ad esistere. Quanto ai costi della struttura e del personale – di altissimo livello, come ha già detto – ritiene che possano essere coperti anche attraverso la vendita degli ingenti patrimoni che ogni anno vengono confiscati e sequestrati grazie al lavoro della DIA. Ringrazia quindi i deputati ed il Governo per aver consentito di arrivare ad una risoluzione unitaria, che vuole essere innanzitutto, da parte del Parlamento, un segno del riconoscimento del valore del personale che opera nella DIA.

  Emanuele FIANO (PD), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla risoluzione in titolo, come riformulata, esprime l'auspicio che si giunga ad una approvazione unanime del testo. Sottolinea che la DIA svolge un ruolo centrale nella lotta contro la criminalità organizzata, oltre ad essere per tutti un monumento alla memoria di colui che l'ha fortemente voluta e che è morto proprio nella lotta contro la criminalità organizzata. Prende atto con soddisfazione del fatto che la riformulazione prospettata dal deputato Di Biagio tiene conto anche dei suggerimenti pervenuti dal suo gruppo. Ricorda che il Parlamento è intervenuto sul problema delle retribuzioni del personale della DIA anche con altri strumenti di sindacato ispettivo, in particolare con mozioni tendenti a conseguire il ripristino del trattamento economico accessorio che era venuto meno. Ciò premesso, ricorda che l'impegno della risoluzione in titolo è sostanzialmente teso alla piena ed effettiva attuazione della legge istitutiva della DIA e formula l'auspicio che nella prossima legislatura il Parlamento possa concentrare la propria attenzione anche su questa struttura.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che la risoluzione, nel testo riformulato dal deputato Di Biagio, è stata sottoscritta anche dai seguenti deputati: Bragantini, Bressa, Calderisi, Favia, Fiano, Libè, Naccarato, Stasi, Tassone e Volpi.Pag. 169
  La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00215.

  La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 12.10.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.
C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che i relatori stanno lavorando ad una proposta di testo unificato, che dovrebbero sottoporre alla Commissione nella prossima seduta. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che il sottosegretario Ruperto, che segue per il Governo i lavori della Commissione relativi al provvedimento in titolo, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta a causa di concomitanti impegni istituzionali e di essere comunque pronto a rispondere alla Commissione sulle questioni che sono state sollevate nella precedente seduta. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta. Ricorda che la Commissione ha esaminato, nelle precedenti sedute, gli emendamenti riferiti agli articoli 2 ed ha avviato l'esame delle proposte emendative riferiti all'articolo 3. L'esame riprenderà dunque dalla discussione sugli emendamenti Amici 3.12 e Vassallo 3.16, su cui erano stati svolti interventi nella seduta del 4 dicembre scorso. Riguardo a tali emendamenti, ne propone la riformulazione nei seguenti termini: Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità per assicurare negli organi collegiali l'equilibrio di genere».

  Sesa AMICI (PD) riformula il suo emendamento 3.12 nei termini proposti dal presidente.

  Salvatore VASSALLO (PD) riformula il suo emendamento 3.16 nei termini proposti dal presidente.Pag. 170
  La Commissione approva gli identici emendamenti Amici 3.12 (nuova formulazione) e Vassallo 3.16 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Sesa AMICI (PD) ritira il suo emendamento 3.17.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Moroni 3.60 è stato ritirato.

  La Commissione approva l'emendamento Amici 3.18.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede la votazione dell'emendamento Volpi 3.19, del quale è cofirmatario, sottolineando l'incongruità di prevedere, come fa la lettera h) del comma 2 dell'articolo 3, che nello statuto dei partiti debbano essere obbligatoriamente indicate le modalità di selezione dei candidati a tutte le elezioni possibili, comprese quelle per il Parlamento europeo. Fa presente che un partito può avere un orizzonte di azione solo locale o regionale e che è quindi insensato imporgli di stabilire nello statuto le modalità di selezione dei candidati a cariche elettive per le quali il partito non intende concorrere.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che in generale l'articolo 3, comma 2, sia eccessivamente rigido nel prevedere i contenuti obbligatori dello statuto, col rischio di indurre una eccessiva burocratizzazione della vita interna dei partiti. Fa presente, in particolare, che le modalità di selezione dei candidati alle elezioni sono un aspetto che un partito potrebbe preferire di decidere volta per volta anziché una volta per tutte.

  Donato BRUNO, presidente, considerato che alle ore 12.30 sono convocate le Commissioni riunite I e VIII, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Emanuele FIANO (PD) rappresenta al presidente della Commissione e al Governo un problema urgente della cui soluzione ritiene che la Commissione e il Governo stesso debbano farsi carico: nel ricordare che la tessera elettorale contiene appositi spazi destinati al timbro che viene apposto dagli scrutatori nei seggi elettorali al momento del voto, fa presente che in molti comuni italiani, comprese grandi città come Roma, gli spazi sulla tessera sono ormai esauriti. Si rende quindi necessario richiedere una nuova tessera elettorale, il che è però gravoso, soprattutto per le persone anziane o disabili. Ritiene che una soluzione possibile potrebbe essere quella di dare indicazioni ai seggi elettorali affinché appongano il timbro attestante l'avvenuta votazione negli spazi della tessera non espressamente destinati a questo scopo, nel caso in cui gli spazi deputati siano esauriti.

  Maurizio TURCO (PD) riferisce che ai cittadini italiani residenti in Belgio è pervenuta nei giorni scorsi una comunicazione del consolato italiano con la quale li si avverte che saranno chiamati a votare nel mese di aprile 2013. Considerato che la data delle elezioni non è stata ancora stabilita formalmente, ritiene che il Governo dovrebbe spiegare l'accaduto in una prossima seduta.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO si riserva di approfondire le questioni segnalate dai deputati Fiano e Turco e di riferire eventualmente alla Commissione.

  La seduta termina alle 12.30.

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 13.05.

Pag. 171

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.
C. 4195 Veltroni.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 22 marzo 2012, ha esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente. Nella seduta del 3 aprile 2012 la Commissione ha approvato le proposte emendative 1.1 e 2.1 e 2.01 del relatore. Sul testo della proposta di legge, come modificata dagli emendamenti approvati, sono stati acquisiti il nulla osta della V Commissione e il parere favorevole della VII Commissione. Nella seduta del 19 aprile 2012, la Commissione ha approvato l'emendamento 1.100 del relatore volto a dare seguito ai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 7 dicembre 2012. Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, introduce la discussione, richiamandosi alla relazione svolta in sede referente.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) svolge un intervento in sede di discussione sulle linee generali.

  Donato BRUNO, presidente, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali e che non vi sono richieste di intervento. Dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione in sede referente (vedi allegato 3).

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo proposto dal relatore.

  Donato BRUNO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13.15.

  La Commissione concorda.

  Donato BRUNO, presidente, sospende la seduta fino alle ore 13.15.

  La seduta, sospesa alle ore 13.10, riprende alle ore 13.15.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

  Maurizio TURCO (PD) preannuncia la propria astensione dalle votazioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3 del testo base.

  Donato BRUNO, presidente, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e indice la votazione nominale finale sul nuovo testo della proposta di legge C. 4195.

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  La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 4195, nel nuovo testo, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 2 ottobre 2012, ha esaminato il disegno di legge in sede referente, senza apportarvi modificazioni. Sul testo del disegno di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VII, VIII, IX, XI e XII. Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione ha conferito ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del disegno di legge. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 7 dicembre 2012. Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, svolge un intervento introduttivo.

  Donato BRUNO, presidente, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali e che non vi sono richieste di intervento. Dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 10.30 di oggi. Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

  Maurizio TURCO (PD) preannuncia la propria astensione dalle votazioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 30 della proposta di legge.

  Donato BRUNO, presidente, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e indice la votazione finale sul testo del disegno di legge C. 5457.

  La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 2 ottobre 2012, ha esaminato il disegno di legge in sede referente, senza apportarvi modificazioni. Sul testo del disegno di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, XI e XII. Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione ha conferito ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del disegno di legge. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 7 dicembre 2012. Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, svolge un intervento introduttivo.

Pag. 173

  Donato BRUNO, presidente, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali e che non vi sono richieste di intervento. Dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 10.30 di oggi. Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

  Maurizio TURCO (PD) preannuncia la propria astensione dalle votazioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 28 della proposta di legge.

  Donato BRUNO, presidente, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e indice la votazione finale sul testo del disegno di legge C. 5458.

  La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

  La seduta termina alle 13.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
Emendamenti C. 5569 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Maria Elena STASI (PT) relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 174

  Alessandro NACCARATO, presidente relatore, illustra il testo del disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che il provvedimento reca una serie di interventi prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione dell'innovazione e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di «tutela della concorrenza» elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale.
  Alla luce di questa finalità complessiva, il provvedimento può quindi essere ricondotto, nel complesso, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza» come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Ricorda infatti che nella sentenza n. 14 del 2004 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale (nello stesso senso, le sentenze della Corte Costituzionale n. 16 e n. 272 del 2004).
  Illustra quindi, per le parti di competenza, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, che prevede l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
  Richiama l'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62, che dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), con la finalità, in primo luogo, di assicurare al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
  Rileva che l'articolo 4, capoverso Art. 3-bis, prevede la facoltà, in capo a ogni cittadino, di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale, che viene inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.Pag. 175
  Evidenzia che l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha «iscritto» il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, ne sospende la domanda; la sospensione dura fino all'integrazione, cioè al deposito, del dato mancante e, comunque, per quarantacinque giorni; decorso tale periodo la domanda si intende non presentata, «in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
  Rileva quindi l'esigenza di una valutazione da parte delle Commissioni di merito riguardo alla formulazione del secondo periodo del suddetto comma 2 nella parte in cui si annette alla mancanza dell'indirizzo PEC, protratta per 40 giorni, da un lato un effetto di mancata presentazione della domanda, dall'altro un effetto di pendenza della domanda stessa, effetti la cui coesistenza appare meritevole di un accertamento di compatibilità.
  Evidenzia come appaia inoltre meritevole di una valutazione di opportunità la previsione di regimi differenziati, quanto agli effetti della mancanza dell'indirizzo PEC, previsti da un lato dal suddetto comma 2, secondo periodo, per le domande di iscrizione di imprese individuali e, dall'altro, dal comma 6-bis dell'articolo 16 per le domande di iscrizione di imprese aventi forma societaria.
  Rileva che l'articolo 8, commi 1-3, prevede l'adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane; con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, sono adottate le regole tecniche necessario all'attuazione della normativa.
  Evidenzia che le suddette disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-3 incidono sulla materia del trasporto pubblico locale, ascritta alla competenza residuale delle regioni, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005.
  Rileva che l'articolo 11, commi da 4 a 4-octies, interviene in materia di edilizia scolastica, la quale appare riconducibile all'ambito «istruzione e governo del territorio», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Evidenzia, in particolare, che il comma 4-bis dell'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini per l'approvazione dei piani triennali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri; ciascuna regione o provincia autonoma deve trasmettere al Ministero dell'istruzione il piano di interventi, a pena di decadenza dai finanziamenti assegnabili; i piani regionali sono soggetti all'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, ai fini della successiva pubblicazione sui Bollettini ufficiali delle regioni.
  Sottolinea quindi come l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione dei suddetti piani regionali debba essere valutata alla luce delle competenze delle regioni in materia di edilizia scolastica.
  Rileva che l'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge dispone che, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede all'incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e che sono in tal modo coperti gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, che istituisce un credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno.
  Evidenzia come la suddetta previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11-bis vada considerata alla luce dell'articolo 23 della Pag. 176Costituzione, che prevede una riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, la quale è sempre stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale come riserva di legge relativa.
  Rileva che l'articolo 14, comma 10-bis, prevede che ulteriori misure di maggior dettaglio nonché ulteriori procedure semplificate in materia di identificazione degli abbonati delle società di telefonia mobile possano essere introdotte con decreto del ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il ministro dello sviluppo economico.
  Evidenzia, al riguardo, che la previsione di ulteriori procedure semplificate da adottarsi con fonte secondaria potrebbe configurarsi come una misura di delegificazione rispetto al regime generale previsto dal comma 7 dell'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, che costituisce una fonte di rango legislativo, e che tuttavia non appaiono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per l'adozione di misure con delegificazione.
  Richiama l'articolo 15, comma 5-ter, che reca una disposizione in tema di firma digitale, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), non risultando peraltro chiaro il rapporto tra l'accertamento della conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la firma digitale effettuato dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ai sensi del vigente articolo 35, comma 5, del CAD e la valutazione di conformità effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi della disposizione introdotta dall'articolo 15, comma 5-bis, nel medesimo articolo 35, comma 5, del CAD.
  Fa presente che l'articolo 16, comma 10 e l'articolo 30, comma 6, demandano la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare e che a tal proposito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» nonché, più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare».
  Evidenzia che l'articolo 20 disciplina le cosiddette «comunità intelligenti», di cui peraltro non viene data alcuna definizione nel provvedimento, mentre la relazione illustrativa presentata al Senato indica il termine «comunità intelligente» come traduzione dell'espressione inglese Smart Cities and Communities.
  Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 20 appaiono riconducibili alle materie «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di competenza esclusiva statale, e «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
  Evidenzia inoltre che il contenuto del piano nazionale delle «comunità intelligenti», che il decreto-legge non definisce, e la successiva attuazione, sembrano suscettibili di incidere anche su materie di competenza concorrente o residuale regionale quali, ad esempio, governo del territorio, energia e trasporto pubblico locale, e che si stabilisce nel testo che, con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base di criteri ivi indicati.
  Rileva che l'articolo 33-octies, introdotto dal Senato, reca norme in merito al Pag. 177superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza.
  Evidenzia, in proposito, l'esigenza di chiarire se il termine di 30 giorni sia riferito al raggiungimento dell'intesa – come sembrerebbe per simmetria con la disposizione sull'esito della prima riunione – o allo svolgimento delle trattative; inoltre il riferimento allo svolgimento delle trattative con le medesime modalità delle precedenti fasi sembrerebbe rendere necessaria l'indizione di una o più riunioni.
  Fa presente che l'articolo 34, comma 16, prevede l'adozione – entro sei mesi – di un decreto interministeriale che garantisca uniformità nell'applicazione delle norme riguardanti le compensazioni ambientali.
  Ricorda al riguardo che, in relazione al coinvolgimento degli enti territoriali, con la sentenza n. 165 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, affermando che, «nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni» (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004); la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011).
  Segnala quindi l'opportunità di garantire il coinvolgimento degli enti territoriali nella disposizione di cui all'articolo 34, comma 16, prevedendo, anziché un mero parere, il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
  Fa altresì presente che i commi da 20 a 25 dell'articolo 34 recano disposizioni in tema di servizi pubblici locali (SPL), prevedendo l'affidamento degli stessi servizi in base ad un'apposita relazione dell'ente affidante (comma 20); l'adeguamento entro il 31 dicembre 2013 degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21); la cessazione al il 31 dicembre 2020 degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1o ottobre 2003 se privi di scadenza (comma 22); una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23); l'abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24); l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25).
  Rileva che l'articolo 34, comma 24, abroga l'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che aveva introdotto modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 che la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato illegittimo ed evidenziato che, poiché la declaratoria di illegittimità ha compreso le successive modifiche dell'articolo 4, anche le disposizioni dell'articolo 53, cui si riferisce il comma 25, devono ritenersi investite dalla pronuncia di illegittimità.
  Segnala quindi la necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, di verificare il presupposto dell'abrogazione prevista dal comma 24, che riguarda Pag. 178disposizione modificativa di altra già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 199 del 2012.
  Tenuto conto che l'articolo 34, comma 47, finalizza allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia le somme disponibili nel fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino, evidenzia che la suddetta disposizione, rientrando nella materia del «turismo», appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006).
  Ricorda al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha violato il principio di leale collaborazione (sentenza n. 94 del 2008) il comma 1228 della legge della legge n. 296 del 2006 laddove stabilisce che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale è autorizzata una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per incrementare l'offerta turistica; la Corte ha evidenziato che, anche se l'ascrivibilità della materia «turismo» alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita» la Conferenza permanente Stato-regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, è insufficiente; su analoga motivazione si fonda l'incostituzionalità del comma 1227 dell'articolo 1 della medesima legge, contenente la previsione di una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, senza prevedere alcun coinvolgimento della regione nell'adozione dei provvedimenti specifici di riparto ed erogazione degli importi in sede attuativa (sentenza n. 94 del 2008).
  Ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge; con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).
  Segnala quindi l'esigenza – all'articolo 34, comma 47 – di valutare l'opportunità di prevedere un idoneo coinvolgimento delle regioni in merito alla finalizzazione delle somme indicate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica.
  Rileva che l'articolo 34-bis, introdotto al Senato, reca norme concernenti l'elezione del Presidente nonché il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), modificando in particolare, al comma 1, le modalità di elezione del presidente della Civit, quale autorità nazionale anticorruzione, il quale dovrà essere nominato, con le forme e le modalità già previste ex lege, su proposta dei ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione.
  Evidenzia che l'articolo 34-quinquies, introdotto al Senato, istituisce il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia stabilendo che, su proposta del ministro con delega al turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Pag. 179Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.
  Segnala l'esigenza, in proposito, di valutare l'opportunità di garantire il coinvolgimento delle regioni non tramite un mero parere, bensì tramite la previsione del raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Rileva che l'articolo 34-octies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l'affidamento con gara.
  Evidenzia, in particolare, che il comma 4 del suddetto articolo 34-octies prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzino, entro il 30 giugno 2013, il servizio in bacini territoriali in modo tale da risultare «ottimali» cioè tali da massimizzare l'efficienza e realizzare l'integrazione con i servizi qualificati come minimi; nel caso le regioni e le province autonome non provvedano nel termine indicato il Governo può esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  Ricorda che la materia del «trasporto pubblico locale» rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede la costituzione di «un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» per il «generico fine» di assicurare il conseguimento di «risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale»; la disposizione prevedeva altresì che la ripartizione del fondi avvenisse tramite «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e su quest'ultimo punto è intervenuta la pronuncia caducatoria, che ha sostituito la consultazione della Conferenza con la necessità che il decreto sia adottato «previa intesa» con la Conferenza stessa.
  Segnala peraltro che la materia dei trasporti presenta connessioni, sotto vari profili, con discipline che appaiono riconducibili a materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali si ricordano in particolare quella della «tutela della concorrenza», per quanto attiene alle modalità di gestione e di affidamento del trasporto pubblico locale.
  Evidenzia pertanto che il comma 4 dell'articolo 34-octies, relativo all'organizzazione dello svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali, e il comma 7 – che individua le finalità cui le regioni devono destinare le eventuali economie di gara ottenute dal trasporto pubblico regionale e locale automobilistico – devono essere valutati alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di trasporto pubblico locale.
  Prende atto che l'articolo 34-duodecies, introdotto dal Senato, proroga di cinque anni – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020 – la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
  Ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale, atteso che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2011).
  Ricorda che la Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedevano il rinnovo automatico ex lege delle concessioni demaniali marittime non solo in quanto invasive della competenza statale in materia di tutela della concorrenza ma anche per violazione dell'articolo 117, primo Pag. 180comma, che individua come limite alla potestà legislativa sia statale che regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; secondo la Corte, infatti, l'automatismo derivante dal rinnovo ex lege della concessione, impedendo l'accesso al mercato di altri potenziali operatori economici, determina una disparità di trattamento in contrasto i principi europei infatti in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (sentenze della Corte Costituzionale n. 213 del 2011, n. 340 del 210, n. 180 del 2010).
  Ricorda inoltre che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana.
  Evidenzia inoltre che, con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e sospendeva, di conseguenza, le relative gare; la Corte ha in proposito rilevato che la richiamata disposizione, da un lato, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire, dall'altro, poneva una norma di dettaglio in una materia nella materia di competenza concorrente (nel caso di specie, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»).
  Evidenzia quindi la necessità di valutare l'articolo 34-duodecies alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e del fatto che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana.
  Rileva che diverse disposizioni modificano norme di rango secondario, tra cui in particolare: l'articolo 11, comma 3, che novella l'articolo 8 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009 n. 81; l'articolo 14, comma 5, che modifica l'articolo 66 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; l'articolo 14, commi da 8 a 10, che modifica in più punti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003; l'articolo 24-ter, che modifica in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2001, n.144; l'articolo 33-bis, che novella l'articolo 357 del decreto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; l'articolo 34, comma 26, che novella il «decreto ministeriale 31 dicembre 1983», senza specificare che si intende riferire – tra i tre decreti ministeriali emanati in tale data – al decreto del Ministro dell'Interno recante individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; l'articolo 34-septies, comma 1, che novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 588.
  Ricorda, in particolare, che il paragrafo 3, lettera e), della lettera circolare dei Presidenti delle Camere sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi».
  Evidenzia infine che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione fa salvi gli effetti che si sono prodotti Pag. 181ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge.
  Ricorda, in proposito, che il contenuto del suddetto decreto-legge n. 187 del 2012 è confluito nel decreto-legge in esame e che il relativo procedimento di conversione è formalmente ancora in corso presso il Senato.
  Richiama, al riguardo, l'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, che prevede che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.
C. 5534-duodecies.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che esso trae origine dallo stralcio del comma 19 dell'articolo 8 del disegno di legge C. 5534 (legge di stabilità 2013), disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nel corso della seduta dello scorso 16 ottobre 2012.
  Fa presente che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» e «tutela dell'ambiente» che le lettere d) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Pertanto, rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.
Nuovo testo C. 5239 Granata.

(Parere alla VII Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in considerazione dell'assenza della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali, rinvia l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
C. 5559, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in considerazione dell'assenza della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali, rinvia l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

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Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 5565, approvata dalla 9a Commissione del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in considerazione dell'assenza della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali, rinvia l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.
C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo.

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