CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 7 dicembre 2012
751.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
C. 5617 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore per l'VIII Commissione, osserva preliminarmente che le Commissioni avviano oggi l'esame di un importante e delicato provvedimento con il quale il Governo ha inteso fornire risposte normative urgenti e necessarie per assicurare – come indicato nelle premesse del decreto – che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
  Conseguentemente il decreto individua l'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale e ne autorizza la continuità produttiva «in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute, e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico» a patto che siano integralmente rispettate le disposizioni per assicurare la piena ed integrale attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 ottobre 2012.
  In particolare, l'articolo 1 dispone che il Ministero dell'ambiente possa autorizzare, in sede di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale per un periodo di tempo determinato Pag. 4non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
  L'esercizio di tale potere del Ministro dell'ambiente è concesso qualora si verifichino tutti i seguenti presupposti: 1) lo stabilimento è stato individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come «stabilimento di interesse strategico nazionale»; 2) presso lo stabilimento sono occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno; vi è un'assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione.
  Le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto le misure contenute nel provvedimento di AIA e quelle contenute nel provvedimento di riesame della medesima AIA.
  Al fine di tener anche conto – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa – dell'evoluzione continua delle migliori tecnologie disponibili, è fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, 29-nonies e 29-decies del codice dell'ambiente relativi, rispettivamente, ai casi in cui è comunque necessario il riesame dell'AIA, alle procedure da seguire in caso di modifiche degli impianti (sostanziali o meno) e al rispetto delle condizioni contenute nell'AIA.
  Il comma 3 dell'articolo 1 introduce una misura sanzionatoria, aggiuntiva rispetto al quadro normativo vigente, stabilendo che – fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 29-decies (diffida, sospensione dell'attività, revoca dell'AIA e chiusura dell'impianto in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA) e 29-quattuordecies (illeciti per inosservanza degli obblighi imposti dalla disciplina dell'AIA) del codice dell'ambiente e dalle altre disposizioni penali e amministrative contenute nelle normative di settore – la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA costituisce illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale sanzione è irrogata dal Prefetto competente per territorio ai sensi – secondo il testo del comma 3 dell'articolo 1 – dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto faccio notare che la competenza del prefetto per l'irrogazione delle sanzioni è ricavabile dall'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 e non dall'articolo 16 della medesima che disciplina il pagamento in misura ridotta della sanzione.
  Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo – che consentono allo stabilimento di interesse strategico nazionale in cui si realizzano le condizioni sopra richiamate, di proseguire l'attività produttiva a patto che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, secondo le procedure e i termini ivi indicati – trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione integrata ambientale, l'esercizio dell'attività d'impresa.
  Il comma 5 impone al Ministero dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale impartite nei casi contemplati dall'articolo 1. Al riguardo faccio notare che il comma 5 non fa alcuna menzione – circa l'oggetto della relazione al Parlamento del Ministro dell'ambiente – all'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA che pure devono essere osservate affinché sia consentita la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti aventi i citati requisiti richiesti dal comma 1.
  L'articolo 2 dispone che, nei limiti consentiti dal decreto-legge in questione, la gestione degli impianti di interesse strategico Pag. 5nazionale anche ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'AIA e nel provvedimento di riesame dell'AIA, nonché le responsabilità derivanti da ogni obbligo di legge o dall'AIA o dal provvedimento di riesame dell'AIA stessa restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima. Viene altresì disposto che resta ferma l'attività di controllo prevista dall'articolo 29-decies, comma 3, del codice dell'ambiente, a norma del quale l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), per gli impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'AIA, con oneri a carico del gestore, il rispetto delle condizioni dell'AIA, la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione, nonché l'ottemperanza da parte del gestore agli obblighi di comunicazione, in particolare in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.
  L'articolo 3 riguarda l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre alla società ILVA.
  Prima di passare all'illustrazione dell'articolo in questione, ricorda che – come ricostruito dal Ministro dell'ambiente nel corso dell'informativa resa alla Camera il 28 novembre scorso – nel mese di marzo 2012 il Ministero dell'ambiente ha deciso di procedere alla revisione dell'AIA, rilasciata il 4 agosto 2011, in seguito alla pubblicazione (in data 8 marzo 2012) sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE della decisione della Commissione europea 2012/135/UE, che ha indicato le migliori tecnologie disponibili da impiegare (a decorrere dal 2016) nel settore della siderurgia a livello europeo per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute, alla lettera della procura della Repubblica di Taranto, pervenuta al Ministero nel febbraio 2012, contenente le perizie epidemiologica e chimico-fisica ordinate dalla procura sullo stabilimento di Taranto, nonché alla lettera della Regione Puglia contenente gli ultimi dati sulle concentrazioni in atmosfera di benzo(a)pirene, sostanza chimica pericolosa cancerogena sicuramente prodotta dalle attività dello stabilimento ILVA.
  Ricorda altresì che il 25 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell'AIA, con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento, che era oggetto del riesame dell'AIA che è nel frattempo proseguito concludendosi con il provvedimento di riesame di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012. Il Ministro dell'ambiente, nel corso dell'informativa richiamata, ha dichiarato che il provvedimento di riesame dell'AIA del 26 ottobre scorso recupera nelle prescrizioni tutti gli obiettivi e tutte le indicazioni che erano state fornite dal GIP in merito alla sicurezza degli impianti e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Tali prescrizioni – sempre secondo il Ministro – «sono state ulteriormente rafforzate con alcune indicazioni tecnologiche puntuali e con la previsione di attivare un sistema di monitoraggio e di valutazione del danno sanitario in relazione alle emissioni inquinanti».
  In seguito al rilascio dell'AIA del 26 ottobre, l'ILVA ha presentato il piano degli interventi, che comporta investimenti per circa 3 miliardi di euro, che è stato, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, considerato adeguato alle prescrizioni dal Ministero dell'ambiente congiuntamente agli altri Ministeri interessati, alla Regione Puglia, alla Provincia e al Comune di Taranto e al Comune di Statte.
  Ricorda infine che all'avvio delle operazioni di risanamento ambientale prescritte dal provvedimento di riesame dell'AIA, previste per il 26 novembre, si è sovrapposto il provvedimento di sequestro del GIP di Taranto, che ha disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dell'area a freddo dello stabilimento. Il 30 novembre 2012, il Gip di Taranto ha Pag. 6respinto la richiesta di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda.
  In tale contesto si inseriscono le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge in esame che, alle condizioni già descritte, autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva dell'ILVA nelle more dei lavori di bonifica ambientale degli impianti, dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il 3 dicembre. Il 5 dicembre 2012, la Procura di Taranto, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo, dando però parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.
  In particolare l'articolo 3, dopo aver dichiarato l'impianto siderurgico della società ILVA Spa di Taranto stabilimento di interesse strategico nazionale, secondo quanto previsto dalla disciplina generale introdotta dall'articolo 1, stabilisce che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA Spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA (emanato con decreto ministeriale Ambiente 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547, di cui al comunicato pubblicato nella G.U. n. 252 del 27 ottobre 201), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto legge. Il comma 2 precisa che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA.
  Ai sensi del comma 4, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, viene prevista la nomina, per un periodo non superiore a tre anni, di un Garante di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto. La nomina dovrà avvenire entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Qualora il Garante dovesse essere individuato in un dipendente pubblico, sarà collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. La determinazione del compenso del Garante è demandata a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro lordi annui.
  In base al comma 6 dell'articolo 3, il Garante, avvalendosi di ISPRA e sentite le rappresentanze dei lavoratori acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari, che i soggetti pubblici e privati ai quali vengono richiesti sono tenuti a fornire tempestivamente; segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente e della salute, eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del provvedimento di riesame dell'AIA; propone le misure idonee a risolvere le criticità riscontrate nell'attuazione del riesame dell'AIA, ivi compresi eventuali provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
  A tale proposito fa notare come il comma 6 dell'articolo 3 affida a un Garante la vigilanza sull'attuazione delle prescrizioni dell'AIA, alla quale è preposto, secondo la normativa vigente in materia di AIA, il sistema delle agenzie ambientali (ISPRA-ARPA), il cui controllo è comunque salvaguardato dalla normativa generale sull'efficacia dell'AIA in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, e segnatamente dall'articolo 2 del decreto legge.
  Concludo rilevando che l'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri connessi alla remunerazione del Garante (pari a 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 266/2005, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (in G.U. n. 121 del 25 maggio 2012).

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  Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, svolge alcune considerazioni relativamente all'importanza delle produzioni Ilva sul tessuto manifatturiero italiano nel suo complesso.
  Sottolinea che dieci milioni di tonnellate di acciaio realizzate a Taranto equivalgono al 40 per cento della produzione italiana del settore. Un quantità rilevante in termini assoluti, ma ancora più significativa negli equilibri della nostra industria, se si considerano solo i prodotti piani o coils, ovvero i semilavorati dell'industria siderurgica. L'Ilva, oltre a lamiere e nastri, è specializzata nella produzione di prodotti piani come i coils, che rappresentano oltre il 60 per cento della sua produzione e sono utilizzati in diversi settori: auto, elettrodomestici, strutture metalliche, macchine movimento terra, recipienti e caldaie. Le lamiere sono invece utilizzate nella cantieristica navale e nelle costruzioni edili. Si tratta di elementi presenti in quasi tutti beni manifatturieri. Circoscrivendo l'analisi ai soli prodotti piani, l'acciaio prodotto a Taranto copre circa il 67 per cento del consumo effettivo della manifattura italiana.
  Osserva che, secondo stime effettuate da centri studi specializzati in industria primaria, una chiusura di Taranto provocherebbe al manifatturiero italiano danni quantificabili – considerando solo i coils – in circa 3 miliardi di euro dovuti a maggiori spese di trasporto e di stoccaggio dei coils importati dall'estero, più l'aggravio degli oneri finanziari. Si tratta di una somma rilevante la cui valenza non è tipicamente economica, se si considera il grado di penetrazione quantitativa che l'acciaio di Taranto ha nel nostro sistema industriale: il 25 per cento dell’automotive è realizzato con acciaio dell'Ilva, non solo le auto Fiat, ma anche i componenti e soprattutto i sistemi installati sulle macchine tedesche, francesi giapponesi e coreane; il 16 per cento è usato nel comparto dei prodotti in metallo come i casalinghi; il 20 per cento nel settore delle macchine e degli apparati meccanici (sempre il 20 per cento delle macchine movimento terra e trattori); l'8 per cento nella carpenteria pesante; l'8 per cento nelle costruzioni; il 15 per cento nei tubi; il 2 per cento nella cantieristica navale, il 4 per cento negli elettrodomestici. Si comprende chiaramente da questi dati come un'eventuale chiusura dell'Ilva infliggerebbe un colpo pesantissimo alla spina dorsale della manifattura italiana.
  Oltre alle imprese che lavorano e trasformano acciaio, si deve altresì valutare il tema della rete dell'acciaio che, in Italia, è costituita da 1.500 tra distributori e centri servizi, contro i 760 della Germania, i 480 della Spagna e i 145 della Francia. La politica commerciale dell'Ilva ha inoltre favorito la nascita di una miriade di piccoli operatori che si affiancano ai grandi distributori e ai centri servizi.
  Il ripristino di una ipotetica normalità a Taranto dovrebbe pertanto scongiurare una dura selezione tra operatori, che spesso sono mono-Ilva e che sarebbero i primi a pagare le conseguenze di un arrivo sul mercato italiano di concorrenti stranieri.
  Un'eventuale chiusura dell'Ilva penalizzerebbe l'intera manifattura italiana che ricorre all'acciaio prodotto a Taranto per una quantità oscillante tra il 4 e il 25 per cento del suo fabbisogno produttivo. Le conseguenze negative sarebbero rappresentate non solo dai sovraccosti industriali, ma soprattutto dalla dinamica finanziaria. Nelle filiere che adoperano l'acciaio dell'Ilva i pagamenti sono soddisfatti tra i 60 e i 90 giorni. Se la situazione tornasse a complicarsi e le multinazionali straniero occupassero gli spazi di mercato finora riservati al gruppo Riva, i tempi di pagamento si ridurrebbero drasticamente entro i 30 giorni.
  Pertanto, al di là del profilo politico-normativo, ritiene che una vera soluzione industriale a Taranto ridurrebbe la probabilità di una tensione finanziaria in tutta la manifattura del nostro Paese.

  Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.