CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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  Mercoledì 5 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente su una lettera inviata per conto del deputato Gianfranco Miccichè.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che, in data 26 novembre 2012, il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per ottenerne le valutazioni di competenza, una lettera – datata 22 novembre – con cui l'avvocato difensore del deputato Giovanni Miccichè detto Gianfranco espone un caso relativo a un contenzioso civile che lo riguarda, la documentazione sul quale è in distribuzione. In particolare, l'avvocato del collega Miccichè rappresenta che questi era stato citato in giudizio per danni asseritamente subiti a mezzo stampa dai signori Chessari e Barone. Il tribunale di Ragusa, nel 2004, ebbe ad accogliere la domanda risarcitoria avanzata da costoro e a condannare il Miccichè a riparare il danno. Gianfranco Miccichè pertanto si appellò alla corte territoriale di Catania e in tal sede eccepì l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Con deliberazione del 30 maggio 2007, l'Assemblea della Camera in effetti accordò l'applicazione della prerogativa al deputato Miccichè e la relativa decisione fu ritualmente comunicata al presidente della corte d'appello di Catania presso cui il procedimento era stato sospeso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003. A questo punto, da quel che risulta, il procedimento ha subìto uno stallo in corte d'appello perché nessuna delle parti ha riassunto il giudizio che era sospeso; viceversa, esso ha subìto un'accelerazione nella fase esecutiva, giacché – costituendo la sentenza di condanna in primo grado un titolo esecutivo – gli attori hanno notificato all'onorevole Miccichè il precetto, primo passaggio del procedimento esecutivo, cui potenzialmente potrebbe seguire il pignoramento e l'esecuzione forzata, mobiliare o immobiliare. In sostanza, si pone il problema se nella fattispecie debba prevalere la natura esecutiva della sentenza di primo grado o, invece, la deliberazione d'insindacabilità, i cui effetti inibitori di una difforme pronunzia giudiziale di responsabilità possono essere rimossi solo mediante un conflitto d'attribuzione, che può essere elevato da parte dell'autorità giudiziaria.
  Cita due precedenti, entrambi inerenti al deputato Sgarbi, il quale si era venuto a trovare nella medesima situazione che oggi si prospetta per l'onorevole Miccichè. Pag. 14In tali casi, sia il Presidente Violante nella XIII legislatura (lettera del 1o aprile 1998), sia il Presidente Casini nella XIV legislatura (lettera del 12 marzo 2002) prospettarono al giudice dell'esecuzione l'impossibilità di condurre a termine il procedimento esecutivo in presenza della deliberazione d'insindacabilità parlamentare. L'efficacia di quest'ultima – come è ormai ampiamente noto – può essere rimossa solo mediante conflitto d'attribuzione, che, per esempio, nel secondo dei precedenti citati, la corte d'appello di Roma aveva poi elevato, ottenendo l'annullamento della delibera (v. sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2002).
  La sua proposta è pertanto di riferire al Presidente della Camera che la Giunta considera – conformemente ai precedenti ricordati – necessario far presente al tribunale di Ragusa che il procedimento esecutivo non può al momento proseguire.

  Antonino LO PRESTI (FLpTP), se in via di massima condivide la proposta del Presidente, prospetta ugualmente un'ipotesi alternativa che potrebbe consistere nella sollecitazione da rivolgere alla corte d'appello di Catania di riprendere motu proprio la trattazione del processo civile, onde prendere formalmente atto della deliberazione di insindacabilità e riformare la sentenza di primo grado. È persuaso della praticabilità di tale ipotesi dalle disposizioni sulla sospensione del processo di cui agli articoli 295 e seguenti del codice di procedura civile. Non gli pare infatti che l'articolo 296 del codice di procedura civile sia ostativo a tale soluzione giacché esso non contempla espressamente l'ipotesi dell'insindacabilità parlamentare, la quale pertanto deve ritenersi disciplinata da una regola da rinvenire mediante interpretazione secondo i principi generali del diritto processuale.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), apprezzate le argomentazioni del collega Lo Presti, nondimeno crede opportuno che la Giunta si attenga ai precedenti menzionati dal Presidente, del quale quindi approva la proposta senza riserve.

  Maurizio PANIZ (PdL) osserva che delle due l'una: o i termini assegnati alle parti del giudizio d'appello per riassumere il processo sono ancora aperti e allora occorre che la difesa dell'onorevole Miccichè si faccia parte diligente in tal senso e promuova la riassunzione del procedimento, di modo che la corte d'appello possa assumere le proprie determinazioni ed eventualmente riformare la sentenza di condanna di primo grado; oppure quei termini sono scaduti e allora la corte d'appello non può più proseguire nella trattazione dell'affare. In entrambi i casi quel che contrasta con la deliberazione parlamentare è l'esecuzione della sentenza di primo grado, sicché la difesa del deputato Miccichè deve opporsi all'esecuzione. In definitiva, concorda con la proposta del Presidente, che prefigura un'opportuna forma di leale collaborazione tra poteri.

  Marilena SAMPERI (PD), preso atto della ricostruzione del collega Lo Presti, nondimeno preferisce aderire ai rilievi del deputato Paniz e conclusivamente alla proposta del Presidente.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), rilevata la disinvoltura dei difensori delle parti attrici, che stanno portando a esecuzione un titolo che ormai appare privo di efficacia, concorda con il collega Paniz ed è quindi favorevole alla proposta del Presidente.

  Francesco Paolo SISTO (PdL) si domanda se non vi siano spazi sin d'ora perché la Camera elevi un conflitto d'attribuzione nei confronti del tribunale civile di Ragusa che sta procedendo in via esecutiva.

  Marilena SAMPERI (PD), a tale ultimo proposito, osserva che non vi sono ancora atti del tribunale di Ragusa che ne costituiscano espressione di volontà definitiva in contrasto con la deliberazione di insindacabilità assunta dalla Camera.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, prendendo atto conclusivamente dei contenuti del dibattito, ritiene maturato sulla sua posizione un ampio consenso, sicché Pag. 15conferma la sua proposta. Avverte che, ove questa fosse approvata, ne riferirà al Presidente della Camera e che si riterrà altresì autorizzato a restituire alla corte d'appello di Catania eventuali documenti sul caso ancora in possesso della Giunta.

  La Giunta concorda all'unanimità.

  La seduta termina alle 10.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ NEL PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO SILVIO BERLUSCONI PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR RENATO SORU) (REL.: BIANCONI)

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ AVANZATE DAL DEPUTATO FURIO COLOMBO, NELL'AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI PRESSO LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE RISPETTIVAMENTE DI GROSSETO (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR LEONARDO MARRAS) E DI MILANO (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR CARLO ALESSANDRO PURI NEGRI) (REL.: SAMPERI)