CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD). — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

  La seduta comincia alle 9.30.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee di riforma in materia di autonomie territoriali.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Mario PEPE (PD), presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI (PD), Remigio CERONI (PdL) e il presidente Mario PEPE (PD), nonché i senatori Mariangela BASTICO (PD), Adriana POLI BORTONE (CN-GR SUD-SI-PI), Carlo CHIURAZZI (PD), Maria ANTEZZA (PD) e Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: API-FLI).

  Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fornisce ulteriori precisazioni.

  Mario PEPE (PD), presidente, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

  La seduta comincia alle 10.25.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.
Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Mario PEPE (PD), presidente, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Rileva che l'articolo 1 prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dal Codice dell'ambiente; l'articolo 2 intende garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti; l'articolo 3 reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente al fine di adeguare la normativa in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) e integrare la definizione di rifiuto organico, di auto compostaggio, di compost di qualità. Precisa che il comma 1, lettera d), n. 2), integra il disposto dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, inserendo una disposizione transitoria da applicare nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti. Nelle more dell'adozione di tali decreti, chiarisce, viene consentito alle regioni e alle province autonome di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti medesimi. Rileva che l'articolo 4 esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi, se utilizzato per la produzione di energia da biomassa. Osserva che l'articolo 5 non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. Segnala che l'articolo 6 aggiunge un nuovo criterio per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO): può diventare autorità d'ambito l'azienda di gestione dei rifiuti, costituita da soli enti locali, purché risulti dall'integrazione operativa di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino e serva una popolazione di almeno 250.000 abitanti. Osserva che l'articolo 7 disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; l'articolo 8 consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali per destinarli al riutilizzo; l'articolo 9 esclude le attività di trattamento tramite compostaggio dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Riferisce che l'articolo 10 interviene in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11 è volto ad ampliare l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati; l'articolo 12 esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Fa notare che gli articoli 13 e 32 regolano l'utilizzo di terre e rocce da scavo; l'articolo 14 reca disposizioni per l'utilizzo dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo; l'articolo 15 modifica le norme relative alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; l'articolo 16 interviene in materia di tariffa sui rifiuti e sui servizi; trasporti di rifiuti pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli; l'articolo 17 reca disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sottolinea che l'articolo 18 dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio Pag. 203ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario; l'articolo 19 regola la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali; l'articolo 20 disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Evidenzia che l'articolo 21 reca misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo; l'articolo 22 riguarda il recupero e riciclaggio dei materassi dismessi; l'articolo 23 integra la delega per l'utilizzo di pesticidi; l'articolo 24 reca misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese. Osserva che l'articolo 25 regola le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli sulle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre gli articoli 26 e 27 recano disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Segnala che gli articoli 28 e 30 intervengono in materia di tutele delle acque dall'inquinamento e gestione acque sotterranee emunte. Rileva che l'articolo 29 disciplina la pubblicazione dei provvedimenti di VIA; l'articolo 31 disciplina la procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza; l'articolo 33 prevede norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale; l'articolo 34 regola l'accelerazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale; gli articoli 35 e 36 recano norme in materia di attività di vigilanza e controllo; l'articolo 37 reca norme in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.30.

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