CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 10.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
C. 5569 Governo.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto TORTOLI (Misto), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge governativo, C. 5569, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 6 novembre 2012, recante il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare. Il provvedimento in esame si colloca nel solco delle riforme che il Parlamento ha già approvato negli ultimi decenni – dalla ristrutturazione dei vertici militari all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate – ed è finalizzato, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, alla realizzazione di un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, che assicuri la piena integrabilità dello strumento militare italiano nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.
  Sotto questo profilo, anche in ragione dell'attuale situazione di sbilanciamento fra i vari settori di spesa (a fronte di una ripartizione ottimale delle risorse così individuata: 50 per cento per il personale e 25 per cento sia per l'operatività dello strumento militare che per gli investimenti, in Italia, attualmente il 70 per cento Pag. 91delle risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e agli investimenti, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento), il provvedimento si propone una profonda e significativa revisione dello strumento militare nazionale, allo scopo di ridimensionarlo in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa e quindi sostenibili sul piano finanziario.
  A tale scopo, il disegno di legge in esame individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione e di rimodulazione in senso riduttivo delle relative spese: l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera a)); le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 1 comma 1, lettera b)); le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera c)).
  Fa presente che in termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti: una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa); una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024; una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024; un riequilibrio generale del bilancio della «Funzione difesa», ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento (attualmente, in Italia, il 70 per cento di tali risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta, a livello internazionale ed europeo, l'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa, individuata, nelle percentuali che si intende conseguire con il disegno di legge delega in esame).
  In relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, il disegno di legge in esame reca, poi, un serie di misure di diretta applicazione intese a garantire: la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie (articolo 4, comma 1); una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare (articolo 4, comma 2).
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 4, alla lettera a), integralmente modificata nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Difesa del Senato, sostituisce l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa. Nello specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti.
  Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento Pag. 92dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell'articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento il piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  Con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera b), del provvedimento, di particolare interesse per la VIII Commissione, fa presente che esso introduce nel Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) l'articolo 549-bis che detta una nuova disciplina relativa ai cosiddetti «concorsi» (contributi di personale, mezzi e materiali) a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile.
  Al riguardo, osserva che la nuova disciplina semplifica notevolmente la normativa vigente e sembra porre le basi anche per il superamento delle delicate situazioni verificatesi in recenti casi di calamità naturali, come ad esempio l'emergenza neve del febbraio 2012, nelle quali si era posta in termini assai seri la questione di chi dovesse sopportare i costi delle attività poste in essere dalle forze armate per limitare le conseguenze e i danni derivanti dalle eccezionali nevicate verificatesi in vaste aree dell'Italia centro-settentrionale. Al riguardo ricorda che in quella occasione l'Esercito è intervenuto in 21 province, impiegando oltre 2.000 militari e circa 500 automezzi, svolgendo soprattutto operazioni di ripristino della viabilità, ma anche interventi di recupero di cittadini rimasti isolati, di fornitura di servizi essenziali quali l'elettricità, il combustibile e l'acqua e di messa in sicurezza di alcune aree urbane e arterie stradali.
  Aggiunge che la nuova disciplina prevede che, al fine di garantire il rimborso degli oneri sostenuti dalle Forze armate per le citate attività di supporto al Sistema nazionale di protezione civile, sia possibile disporre da parte del Ministero dell'economia e delle finanze una o più aperture di credito a favore di funzionari delegati, all'uopo individuati dal Ministero della difesa, che, servendosi delle somme accreditate, provvederanno direttamente al ripianamento degli oneri sostenuti dagli enti e reparti militari coinvolti nelle predette attività di protezione civile. Inoltre, per le modalità di gestione dei fondi accreditati e di rendicontazione, da presentarsi secondo la normativa vigente, è prevista anche l'applicazione delle misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure di spesa e contabili, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, n. 367, riguardanti la predisposizione di programmi comuni fra più amministrazioni.
  Conclude evidenziando come si tratti di un quadro normativo semplice e chiaro che dovrebbe rendere meno complicati e meno numerosi i vari passaggi burocratici fino ad oggi necessari per il rimborso delle spese sostenute dalle Forze armate e che, soprattutto, dovrebbe scongiurare il rischio che tali spese siano poste a carico dei comuni colpiti dalle calamità naturali in questione. Propone pertanto di formulare una proposta di parere favorevole.

  Raffaella MARIANI (PD) invita il relatore a precisare nel parere che le procedure di gestione e di rendicontazione delle somme da utilizzare per il rimborso, ex articolo 4, comma 2, lettera b), delle attività di protezione civile svolte dalle Forze armate dovranno garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione delle risorse pubbliche e che le aperture di credito disposte ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2, lettera b), del provvedimento dovranno essere tali Pag. 93da garantire un adeguato flusso di risorse a copertura di tutti gli interventi di protezione civile richiesti alle Forze armate a seguito del verificarsi di calamità naturali. Infine ritiene importante sottolineare altresì nel parere che la nuova disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, lettera b), in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, dovrà essere tale da garantire che, in ogni caso, le relative spese non saranno poste a carico delle regioni e dei comuni colpiti dalle calamità naturali.

  Roberto TORTOLI (Misto), relatore, in considerazione dei rilievi formulati dalla collega Mariani, formula una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta favorevole, come riformulata dal relatore.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584 Izzo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, sulla proposta di legge C. 5584 che non ha subito modifiche rispetto al testo esaminato dal Senato e che ha visto presso la X Commissione la condivisione di tutti i gruppi. La proposta tende ad aggiornare la legge, risalente al lontano 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, che ha una rilevante incidenza sul PIL del Paese, con un fatturato – secondo quanto riferito durante il dibattito al Senato – di ben 5 miliardi di euro per quanto riguarda soltanto le concerie e di 26 miliardi di euro per quanto riguarda tutto l'ulteriore indotto che viene ad essere coinvolto in esso.
  Ricorda che la legge n. 1112 del 1966 nacque con lo scopo di preservare i consumatori da inganni sui prodotti conciari (pelle, cuoio e pelliccia) e di tutelare il settore produttivo di riferimento da azioni scorrette, provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri che, commercializzando prodotti con la dicitura «cuoio», «pelle» o «pelliccia», privi però delle relative caratteristiche organiche, ponevano in essere veri e propri comportamenti anticoncorrenziali, pregiudizievoli per l'industria nazionale.
  Sottolinea che, a seguito del cambiamento intervenuto, dopo quasi più di cinquant'anni, nel mercato e nella normativa in generale (basti pensare alle direttive comunitarie che hanno sicuramente indotto l'implementazione delle tecnologie di produzione con contestuale riduzione al minimo sia dell'impatto ambientale della produzione), è maturata la necessità di rivisitare la citata legge del 1996 anche per proteggere – come affermato nel corso del dibattito al Senato – il settore di fronte ad azioni concorrenziali scorrette provenienti da chi, soprattutto all'estero, non usando le accortezze suddette e violando specifiche disposizioni normative nazionali ed europee, pone sul mercato prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, che sono risultati di sfruttamento della manodopera o che sono stati fabbricati con tecniche ad impatto ambientale devastante.
  Precisa quindi che, affinché un prodotto sia denominabile con i termini di «pelle», «pelliccia» o «cuoio», non potrà quindi più essere sufficiente il rispetto del mero requisito cosiddetto sostanziale o organico di cui già agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 1112 del 1966, ma dovranno anche essere rispettati i requisiti giuridici, per i quali il prodotto in questione non sia stato fabbricato e messo in commercio con modalità lesive dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei lavoratori.
  Nello specifico, fa presente che l'articolo 1 reca una definizione precisa dei Pag. 94termini «cuoio», «pelle», «pelliccia», riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali. In particolare, vengono definiti nuovamente il cuoio e la pelle, confermando che deve trattarsi di prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura delle fibre; viene aggiunto, rispetto alla formulazione contenuta nella legge 1112/1966, che tali prodotti possono essere con o senza pelo e che eventuali strati ricoprenti di altro materiale devono essere di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. Quanto alla definizione di «pelliccia» viene riprodotta la definizione contenuta nell'articolo 2 della legge n.1112/1966, riservando il termine esclusivamente ai prodotti ottenuti dalle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, offre la possibilità alle associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.
  L'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di «cuoio», «pelle», «pelliccia», loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di «cuoio», «pelle» e «pelliccia» devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza. In tal modo si intende consentire al consumatore di conoscere con precisione da dove viene il prodotto che compra.
  L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro a carico di chiunque violi le disposizioni introdotte dal provvedimento: inoltre la disposizione prevede il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione.
  L'articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, in materia di uso dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e precisa che da questa legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le casse dello Stato.
  Ciò premesso, e considerato l'obiettivo, senza dubbio condivisibile, di favorire l'immissione sul mercato di prodotti di cuoio, pelle o pelliccia che, non solo rispettino il requisito organico, ma anche il requisiti giuridico della tutela dell'ambiente, di indubbio interesse della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
COM(2011)897 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

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  Roberto TORTOLI, presidente, comunica che la Commissione non potrà concludere l'esame della proposta di direttiva in titolo, non essendo ancora pervenuto il parere della XIV Commissione che dovrà essere allegato al documento finale da approvare. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La Commissione consente.

  Roberto TORTOLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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