CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia, prof. Antonio Gullo.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra.
Atto n. 517.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Roberto TORTOLI (Misto), relatore per la VIII Commissione, ricorda che la Commissione è chiama ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (atto n. 517), predisposto sulla base della delega di cui all'articolo 1 della legge 217/2011 (comunitaria 2010) e volto ad introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 (di seguito denominato «regolamento») e ai regolamenti di esecuzione nn. 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 e 308/2008 (con cui sono stati definiti gli aspetti tecnici), attuati a livello nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 (entrato in vigore il 5 maggio 2012).
  In particolare sottolinea che il regolamento (CE) n. 842/2006 prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature (p.es. condizionatori ed estintori) e applicazioni industriali (p.es. cosmetica e farmaceutica). L'utilizzo di tali gas fluorurati (comunemente Pag. 9indicati anche come «F-gas») è stato incentivato dal fatto che non danneggiano lo strato di ozono stratosferico, anche se tali gas hanno effetti negativi sul riscaldamento globale.
  A tal fine il regolamento (CE) n. 842 mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso: il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4); la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività (articolo 5); il controllo dell'uso dell'SF6 (articolo 8); il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9).
  Precisa quindi che l'articolo 13 del Regolamento dispone che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottino tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Il predetto articolo dispone poi che le sanzioni emanate siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
  Il provvedimento in esame dà quindi attuazione alla disposizione di cui all'articolo 13, anche in considerazione del fatto che il 26 aprile 2012 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestando – oltre al mancato rispetto degli obblighi di notifica previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 842/2006 che, sulla base dei requisiti minimi fissati a livello europeo, richiede agli Stati membri di stabilire o adattare propri requisiti di formazione e certificazione per il personale e per le imprese che svolgono attività a contatto con tali gas, e di notificare tali misure alla Commissione – anche la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 13 del regolamento 842/2006 che richiede agli Stati membri di emanare norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del predetto regolamento e di notificarle alla Commissione entro il 4 luglio 2008. Al fine di superare parte delle contestazioni mosse dalla Commissione, l'Italia ha già notificato alla Commissione il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, inteso a dare attuazione al regolamento n. 842/2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, mentre con lo schema di decreto legislativo in esame si intende superare la contestazione relativa alla mancata attuazione del richiamato articolo 13.
  Aggiunge che, a norma della disposizione di delega al Governo, lo schema di decreto legislativo è emanato tenendo presente, ai fini dell'equità delle sanzioni, i criteri previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge comunitaria 2009. In particolare la citata disposizione prevede che, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, sono previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Diversamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli precedentemente indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra riferite sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

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  Mario CAVALLARO (PD), relatore per la II Commissione, dopo aver rilevato che il provvedimento in esame di compone di 13 articoli, osserva che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione dello schema di decreto, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e ai successivi atti di esecuzione, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure di seguito specificate, salvo che il fatto costituisca reato, mentre gli articoli 8 e 9 delineano fattispecie penali, di natura contravvenzionale (punite con arresto o ammenda), per la violazione degli obblighi ivi indicati e salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
  L'articolo 2 rinvia alle definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto. L'articolo 3 individua le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi, posti in capo agli operatori, in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. In particolare, è prevista la sanzione del pagamento di una somma da 7.000 a 100.000 euro per la violazione degli obblighi: di effettuare i controlli ex articolo 3, par. 2-4, Reg. 842/06; di avvalersi di persone certificate per il controllo e la riparazione delle perdite; di tenuta dei registri dell'apparecchiatura o del sistema. La sanzione da 500 a 5.000 euro è invece prevista per la violazione dell'obbligo di messa a disposizione del Ministero dell'Ambiente o della Commissione UE dei registri dell'apparecchiatura o del sistema.
  L'articolo 4 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi, posti in capo ad operatori e imprese, in materia di recupero di gas fluorurati. È prevista la sanzione del pagamento di una somma da 7.000 a 100.000 euro (fatte salve le sanzioni previste dalla normativa sui rifiuti) per la violazione degli obblighi di: avvalersi di persone certificate per le attività di recupero dei gas fluorurati contenuti nelle apparecchiature (quali, ad esempio, apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore) durante la loro riparazione o manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione; avvalersi di personale qualificato (in possesso di specifico attestato) per il recupero dei gas dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore assoggettati alla direttiva 2006/40/CE; corretto recupero di eventuali gas residuati nei contenitori ricaricabili o non ricaricabili giunti a fine vita ed utilizzati a scopo di trasporto o stoccaggio, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
  L'articolo 5 prevede la sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per la violazione dei seguenti obblighi a carico delle imprese: avvalersi di persone certificate nel prendere in consegna gas fluorurati, nell'ambito delle attività di contenimento e recupero; essere in possesso dello specifico certificato ai fini dell'installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori.
  L'articolo 6 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per la violazione di obblighi in materia di trasmissione di specifiche informazioni informazioni, entro il 31 marzo di ogni anno. Si tratta del mancato invio, da parte di produttori, importatori, esportatori, della relazione alla Commissione UE e al Ministero dell'Ambiente sulle quantità di gas fluorurati prodotte, importate o esportate, nonché della trasmissione, da parte degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, della dichiarazione al Ministero dell'Ambiente contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di nell'anno precedente.
  L'articolo 7 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Pag. 11euro per chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 7, par. 2, del regolamento (ad esempio, contenitori per gas fluorurati) sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007.
  L'articolo 8 sanziona penalmente, con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro oppure con l'arresto da 3 a 9 mesi, la violazione dei divieti d'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di tale composto, nella pressofusione del magnesio e per il riempimento degli pneumatici. Ritiene che in merito a tale fattispecie penale le Commissioni debbano svolgere alcune valutazioni in merito all'opportunità di mantenerla ovvero di trasformarla in illecito amministrativo.
  L'articolo 9 attribuisce carattere contravvenzionale, stabilendo l'ammenda da 50.000 a 150.000 oppure l'arresto da 3 a 9 mesi, alla violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che sia dimostrabile che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.
  L'articolo 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro da applicare alle imprese che non si iscrivono al. Registro delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012.
  L'articolo 11 definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rinviando all'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e individuando nel Ministero dell'Ambiente l'autorità competente per la vigilanza e l'accertamento delle violazioni. Rispetto al procedimento standard, l'articolo 14 esclude il pagamento in misura ridotta.
  L'articolo 12 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dello schema siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti cui spetta l'attuazione medesima vi devono provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Ermete REALACCI (PD) fa notare come lo schema di decreto legislativo, che riguarda taluni gas particolarmente dannosi per l'ambiente, viene esaminato dalle Commissioni riunite mentre è in corso a Doha la Conferenza delle Parti relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. A tale proposito invita a considerare come il tema della lotta ai cambiamenti climatici e della mitigazione sta assumendo una valenza sempre più forte anche in Italia.

  Giuseppe VATINNO (IdV) rileva come il Protocollo di Kyoto stia per esaurire i suoi effetti e come quindi, in tale contesto, l'Italia possa, a suo avviso, farsi promotrice, insieme ai partner europei, di un nuovo Protocollo che abbia come riferimento il «Programma 20-20-20» dell'Unione europea.

  Raffaella MARIANI (PD), nel sottolineare come lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione ad un Regolamento del 2006, fa presente la necessità che le risposte del nostro Paese alle prescrizioni europee in materia ambientale diventino più celeri, anche al fine di evitare procedure di infrazione.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP) osserva come i gas richiamati dal Regolamento (CE) n. 842/2006 siano particolarmente dannosi in quanto l'inquinamento da essi prodotto – a differenza di quanto avviene per altri tipi di gas – non è suscettibile di alcuna bonifica. Alla luce di tale considerazione, invita a considerare l'ipotesi di inasprire talune sanzioni previste nello Pag. 12schema di decreto legislativo che, per alcune fattispecie, risultano, a suo avviso, non proporzionate alla lesione dell'interesse protetto dalla disposizione prescrittiva.

  Roberto TORTOLI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.