CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 novembre 2012
745.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Ignazio Messina cessa di far parte della Commissione.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti.
Nuovo testo C. 4661 Iannuzzi.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Ambiente, il nuovo testo della proposta di legge C. 4661 Iannuzzi, recante reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti.
  Il provvedimento, che si compone di soli tre articoli, prevede, all'articolo 1, comma 1, che le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, avvio a smaltimento e a recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono esercitate dai comuni secondo la normativa vigente sul territorio nazionale, ferma restando la previsione dell'articolo 14 del Pag. 33decreto-legge n. 201 del 2011, che stabilisce l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, su tutti il territorio nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
  In connessione con la previsione di cui al comma 1, il comma 2 sopprime i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009.
  Al riguardo ricorda che il predetto comma 2 ha stabilito che le amministrazioni provinciali della Campania o società da loro controllate subentrino ai comuni nei contratti in corso con privati per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti.
  Il comma 3 del citato articolo 11 prevede invece che i costi inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti in Campania siano coperti integralmente con oneri a carico dell'utenza, stabilendo in tale ottica che le società costituite dalle province sono competenti ad accertare e riscuotere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale (TIA), nonché ad attivare azioni di recupero degli importi evasi di tali prelievi, sulla base dei dati forniti in merito dai comuni.
  L'articolo 2 stabilisce l'obbligo, per tutti comuni della Campania, di rendere pubblici, con cadenza annuale ed in forma gratuita, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani, alle modalità con cui viene effettuata la raccolta differenziata, nonché ogni altro dato relativo alla gestione integrata dei rifiuti.
  L'articolo 3 integra l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, comprendendovi, oltre all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché alla riscossione dei relativi tributi, anche le attività di spazzamento e trasporto dei rifiuti medesimi.
  Ritiene quindi, in via generale, che l'intervento legislativo risulti condivisibile, in quanto l'attuale assetto delle competenze vigente in Campania per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti presenta molti aspetti problematici, che stanno generando notevole confusione, con il rischio di comportare la sostanziale paralisi di tali attività.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva come le competenze della Commissione Finanze siano interessate in modo solo marginale dal provvedimento, il quale affronta la questione concernente il riparto delle competenze tra comuni e province della Campania circa la gestione dei rifiuti in quella regione. In tale contesto ritiene opportuno non entrare nel merito di tale problematica, che dovrà evidentemente essere affrontata nelle sedi proprie, limitandosi pertanto ad esprimere nulla osta sul testo.

  Alberto FLUVI (PD) condivide le considerazioni del Presidente.

  Bruno CESARIO (PT), relatore, alla luce dell'andamento del dibattito, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi urbani verdi.
Nuovo testo C. 3465-4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano PIZZETTI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Ambiente, il nuovo testo del disegno di legge C. 3465- Pag. 344290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che si compone di 8 articoli, istituisce, all'articolo 1, comma 1, il 21 novembre di ciascun anno, la «Giornata nazionale degli alberi».
  In tale ambito il comma 2 prevede che, nel corso della predetta Giornata, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizzi nelle scuole, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.
  In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano inoltre la messa a dimora, in aree pubbliche, di piantine di specie autoctone.
  In tale contesto il comma 3 abroga l'articolo 104 del regio decreto n. 3267 del 1923, che ha istituito la festa degli alberi.
  L'articolo 2 apporta una serie di modifiche alla legge n. 113 del 1992, la quale ha introdotto l'obbligo, per i comuni, di porre a dimora un albero per ogni neonato.
  In particolare, la lettera a) circoscrive il predetto obbligo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, estendendolo tuttavia anche alle adozioni di minori, e riduce da dodici e sei mesi il termine, decorrente dall'iscrizione anagrafica del neonato o del soggetto adottato, entro il quale si deve porre a dimora l'albero.
  La novella specifica altresì che, ai fini del rispetto del predetto obbligo, occorre tener conto del periodo migliore per la piantumazione, che la messa a dimora dell'albero può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico e che alle piantumazioni effettuate ai sensi di tale normativa non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale.
  La lettera b) prevede che l'ufficio anagrafico comunale, oltre ad indicare alla persona che ha richiesto il luogo dove l'albero è stato piantato la registrazione anagrafica, fornisce anche informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero. Inoltre la norma vincola i comuni a stabilire una procedura di messa a dimora di alberi come contributo al miglioramento urbano, i cui oneri sono posti a carico di cittadini, imprese o associazioni per finalità celebrative o commemorative.
  La lettera c) introduce nella citata legge n. 113 del 1992 un nuovo articolo 3-bis, in base al quale i comuni sono tenuti a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del proprio territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
  Inoltre la nuova disposizione stabilisce che, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco renda noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.
  L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, al spettano i compiti di:
   a) monitorare l'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 113 del 1992, e di tutte le vigenti disposizioni di legge finalizzate a incrementare il verde pubblico e privato;
   b) promuovere l'attività degli enti locali interessati, per individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle predette disposizioni;
   c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata, fissi Pag. 35criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici;
   d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
   e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, circa i risultati del monitoraggio e gli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
   f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi;
   g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

  L'articolo 4, comma 1, prevede che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito dall'articolo 3, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta anche un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il quale ha fissato limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.
  Il comma 2 vincola i comuni che non abbiano adempiuto alle norme del predetto decreto ministeriale, in particolare relativamente alle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, ad approvare le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
  Il comma 3 specifica che le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale, in misura non inferiore al 50 per cento.
  Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, richiama i commi da 4 a 6.
  Il comma 4 stabilisce che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, esclusi gli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, attribuendo un diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree; la norma specifica che la concessione avviene mediante procedura di evidenza pubblica in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
  In base al comma 5, per poter partecipare alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione della manutenzione dei predetti spazi verdi, i cittadini residenti devono costituire un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
  Il comma 6 reca una previsione di natura tributaria, prevedendo che le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi, anche mediante riduzione dei tributi propri.
  In merito alla previsione del comma 6 segnala come essa sia formulata in termini piuttosto generici, ed abbia natura sostanzialmente programmatica, in quanto introduce Pag. 36una mera facoltà agevolativa, per le regioni e i comuni, i quali potranno esercitarla nell'ambito delle proprie autonome scelte di bilancio e di politica tributaria, con oneri a carico degli stessi bilanci degli enti interessati.
  L'articolo 5 integra l'articolo 43, comma 2, della legge n. 449 del 1997, in materia di disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione che le pubbliche amministrazioni possono stipulare con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro.
  La novella estende la citata disciplina alle iniziative di sponsorizzazione finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché alle iniziative dei comuni volte alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio. In tali casi i comuni possono inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. In tale contesto si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, per la definizione della tipologia e delle caratteristiche dei predetti documenti.
  La disposizione specifica altresì che lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.
  L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.
  La disposizione specifica che tali previsioni si riferiscono in particolare:
   a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
   b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
   c) alle coperture a verde;
   d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
   e) alla previsione e realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
   f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio, nonché specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
   g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, nonché alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

  Il comma 1-bis stabilisce che, ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, in luogo della concessione di aree non urbanizzate, nonché prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino Pag. 37del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.
  Il comma 2 prevede che i comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, diano annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico ai sensi della strumentazione urbanistica vigente.
  L'articolo 7 reca norme per la tutela degli alberi monumentali, prevedendo a tal fine, al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui saranno stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi regionali degli alberi monumentali e per l'istituzione di un elenco degli alberi monumentali, gestito dal Corpo forestale dello Stato, aggiornato periodicamente e reso pubblico su internet.
  Il comma 3 stabilisce che le regioni raccolgano i dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali, che devono essere poi trasmessi al Corpo forestale dello Stato.
  Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa tra 5.000 e 100.000 euro, nei casi di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali.
  Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  L'articolo 8 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), la quale richiama l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 6, che le agevolazioni sui tributi propri di regioni e comuni le quali saranno eventualmente decise da tali enti devono gravare esclusivamente sui bilanci degli stessi enti.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

Pag. 38