CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2012
743.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.
C. 5511 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5511, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
  Il Protocollo, che si articola in tre soli paragrafi, intende apportare alcune modifiche agli articoli 3 e 25 della citata Convenzione, stipulata l'8 luglio 1991 e ratificata dall'Italia con la legge n. 710 del 1994.
  Il paragrafo A modifica l'articolo 3 della predetta Convenzione, recante le definizioni Pag. 59di alcuni termini utilizzati nella Convenzione stessa, sostituendo, per quanto riguarda l'autorità italiana competente all'applicazione dell'atto convenzionale, il riferimento al Ministero delle finanze con quello al Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce della ridenominazione del dicastero intervenuta successivamente alla stipula della Convenzione medesima.
  Il paragrafo B sostituisce dell'articolo 25 della Convenzione del 1991, in materia di scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi, conformemente all'obiettivo della lotta all'evasione fiscale, nonché agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
  Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge, tali modifiche favoriranno l'inclusione del Messico nell'elenco, predisposto dall'amministrazione finanziaria italiana, degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (cosiddetta white list).
  In particolare, per quanto riguarda le modifiche rispetto alla vigente versione dell'articolo 25, al paragrafo 1 di tale articolo si amplia l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni, prevedendosi che esso si estende non solo alle informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti, ma anche a quelle verosimilmente pertinenti, pure ai fini dell'amministrazione o applicazione delle predette norme interne.
  Inoltre si amplia il riferimento a tutte le imposte, di qualunque genere e comunque denominate, prelevate dagli Stati contraenti, dalle loro suddivisioni politiche o amministrative ovvero dai loro enti locali.
  Si comprende altresì, tra le finalità dello scambio di informazioni, anche quella di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
  Al paragrafo 2 si includono tra le autorità cui possono essere comunicate le informazioni scambiate tra gli Stati contraenti anche quelle preposte al controllo delle attività di accertamento o riscossione delle imposte considerate dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti riguardanti le predette imposte, nonché delle decisioni di ricorsi presentati in materia.
  Inoltre sono introdotti nel citato articolo 25 due nuovi paragrafi 4 e 5.
  Il nuovo paragrafo 4 prevede che lo Stato contraente al quale è rivolta la richiesta di informazioni è tenuto ad utilizzare i poteri di cui dispone per raccoglierle, anche se esse non sono rilevanti per i propri fini fiscali interni, escludendo quindi che la mancanza di un interesse fiscale interno da parte dello Stato richiesto possa giustificare il rifiuto di fornire le informazioni.
  Il nuovo paragrafo 5 del novellato articolo 25 esclude che gli Stati contraenti possano rifiutare di fornire le informazioni richieste per il solo fatto che esse siano detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, ovvero da un mandatario o altra persona che opera in qualità di agente o fiduciario, sancendo in tal modo il superamento del segreto bancario.
  Il paragrafo C regola l'entrata in vigore del Protocollo e l'efficacia delle relative disposizioni, a decorrere da trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente circa il completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.
  Inoltre la disposizione specifica che il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.
  Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ma fornisce anzi un apporto positivo alla collaborazione tra gli Stati contraenti, ai fini del contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).
Audizione del Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini.
(Svolgimento e rinvio).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Luigi Federico SIGNORINI, Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianfranco CONTE, presidente, pone una richiesta di chiarimenti alla quale risponde Roberto RINALDI, Condirettore centrale della Banca d'Italia.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Alessandro PAGANO (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Cosimo VENTUCCI (PdL), Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Luigi Federico SIGNORINI, Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.

  Dopo ulteriori considerazioni di Gianfranco CONTE, presidente, interviene Luigi Federico SIGNORINI, Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.

  Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Francesco BARBATO (IdV), cui risponde Luigi Federico SIGNORINI, Direttore Centrale dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.

  Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'audizione, ringraziando il dottor Signorini.

  La seduta termina alle 17.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.