CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2012
741.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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  Martedì 20 novembre 2012. – Presidenza del presidente Doris LO MORO.

  La seduta comincia alle 9.50.

Comunicazioni del Presidente.

  Doris LO MORO, presidente, comunica che la collega Carolina LUSSANA ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato (vedi allegato) nel periodo relativo al suo turno di presidenza, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

  Carolina LUSSANA, nel rinviare i colleghi alla lettura integrale del documento presentato, desidera anticipare in questa sede alcune riflessioni a margine dello stesso, riflessioni che scaturiscono dalle evidenti peculiarità che hanno caratterizzato il suo turno di presidenza, sia a livello politico-istituzionale, sia in relazione alle tendenze della produzione normativa.
  Con riferimento al primo aspetto, rammenta, infatti, di aver iniziato il mandato in quanto esponente della maggioranza, per proseguirlo e quindi concluderlo, alla luce della mutata compagine governativa, come membro di opposizione: si tratta di un precedente del tutto inedito nella storia del Comitato per la legislazione, verificatosi in ragione del fatto che, a due mesi dall'inizio del suo mandato, si è assistito al formarsi di un nuovo Governo, appoggiato da una maggioranza parlamentare diversa da quella che sosteneva il precedente Esecutivo e alla quale ella apparteneva. Si è trattato inoltre di un periodo inserito all'interno di una fase molto intensa dal punto di vista politico-istituzionale, anche e soprattutto in conseguenza del perdurare e dell'aggravarsi della crisi economico-finanziaria internazionale, che ha finito con l'incidere sensibilmente anche sulle caratteristiche della produzione normativa, acuendone la complessità e accentuando ulteriormente i fattori di stress a carico delle procedure parlamentari.
  Con riguardo invece al secondo aspetto, evidenzia come nel periodo in questione la produzione normativa abbia visto, come forse mai prima, assurgere il decreto legge a strumento principe dell'azione del Governo; a ciò si è inoltre accompagnato anche un oggettivo sovradimensionamento dei contenuti dei singoli provvedimenti d'urgenza, già dilatati nei testi originari e ulteriormente incrementati nel procedimento di conversione. Ugualmente sono risultati acuiti anche ulteriori fenomeni patologici a carico della produzione normativa che, Pag. 4come i colleghi ben sanno, nello specifico vanno dalla concentrazione in un numero ridotto di provvedimenti di una notevole quantità di disposizioni, alla strutturazione e alla formulazione dei testi secondo modalità che ne rendono sempre più disagevole la lettura, al rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che spesso esulano dal sistema delle fonti.
  Né può esimersi dal ricordare che, sempre nel periodo considerato, è intervenuta la sentenza n. 22 del 2012, con la quale la Corte costituzionale ha, per la prima volta, dichiarato incostituzionali disposizioni inserite dalle Camere in un decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare del relativo disegno di legge di conversione. Quanto statuito in tale pronuncia costituisce ormai patrimonio del Comitato che, mediante l'apposizione – conformemente alle previsioni regolamentari – di «condizioni soppressive» delle disposizioni eterogenee contenute nei decreti legge, ha cercato di valorizzare in ogni occasione il monito sotteso alla citata sentenza, anche se con esiti fin qui, a dire il vero, non del tutto soddisfacenti.
  Conclusivamente, nonostante i numerosi e variegati motivi di preoccupazione, formula l'auspicio che l'azione del Comitato e le iniziative dei suoi membri possano indurre ad una riflessione su metodi e strumenti della legislazione condivisa da tutte le istituzioni interessate, al fine di rendere la legislazione più leggibile ed ordinata, più coerente con il sistema delle fonti, più certa nei suoi enunciati e nei suoi effetti.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze arma.
Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto CASSINELLI, relatore, nel dare conto del contenuto del provvedimento, che presenta caratteri di indubbia omogeneità, segnala talune marginali criticità afferenti le norme di delega che, in due casi, a differenza dei restanti altri, non appaiono sufficientemente dettagliate e perciò sembrano necessitare di ulteriore specificazione quanto alla previsione dei principi e criteri direttivi. Rammenta inoltre che il testo unificato all'esame è volto a conferire una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni che, essendo relative all'organizzazione, alle funzioni e alle attività della difesa e del suo personale, sembrano riconducibili a quel settore dell'ordinamento che trova la propria disciplina nel codice dell'ordinamento militare. In ragione di ciò e al fine di garantire che il legislatore delegato provveda a raccordarsi adeguatamente con l'ordinamento vigente, sottolinea l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito l'utilità di prevedere una clausola volta al coordinamento dei futuri decreti legislativi con il sopra riferito corpus normativo.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2861 e abbinate, come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 ottobre 2012 e rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
    esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di specifiche strutture più facilmente impiegabili a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari, conferendo, a tal fine, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione “SNM” e l'istituzione e il Pag. 5funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate “RNQ”;
   sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
    in relazione alla formulazione delle norme di delega, la quasi totalità dei principi e dei criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega risultano formulati in modo sufficientemente dettagliato e non presentano elementi di sovrapposizione né con l'oggetto né con le finalità della delega. A ciò fanno eccezione l'articolo 3, comma 1, lettera l), che, ai numeri 1 e 2, si limita ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro e dei professionisti e lavoratori autonomi arruolati nel SNM, senza specificare di quale tipologia di agevolazioni si tratti e l'articolo 4, comma 1, lettera b), che, con formulazione quasi tautologica, prevede che il Governo, nell'esercizio della delega relativa all'istituzione ed al funzionamento della riserva nazionale qualificata delle Forze armate, debba attenersi al seguente principio e criterio direttivo: “determinare i principi generali per la costituzione e l'impiego della riserva nazionale qualificata (...)”;
    constatata infine l'assenza, sul piano del coordinamento del provvedimento all'esame con la normativa vigente, di una clausola di coordinamento degli emanandi decreti legislativi con il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    si valuti l'opportunità di introdurre, tra i principi e i criteri direttivi di delega contenuti agli articoli 3 e 4, il coordinamento della nuova normativa con quella contenuta nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    all'articolo 3, comma 1, lettera l), numeri 1 e 2, e all'articolo 4, comma 1, lettera b), si dovrebbero maggiormente specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.05.

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