CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 202

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Davide CAPARINI (LNP) presidente, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del nuovo testo del provvedimento C. 3303.

  La Commissione concorda.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
Nuovo testo C. 3303.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), relatore, riferisce che l'articolo unico del provvedimento in esame dispone che, al fine di garantire una uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni Pag. 203e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto. Rileva che i predetti interventi, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Precisa che tali soggetti garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socio-assistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale. Gli interventi di cui al presente articolo alle gestanti e alle madri sono erogati su semplice richiesta delle donne interessate.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur ritenendo apprezzabili i contenuti del provvedimento, paventa il rischio che possano emergere criticità in merito alla copertura finanziaria degli onori recati dal testo ed in particolare in ordine al relativo impatto sui bilanci delle autonomie regionali.

  La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), relatore, chiarisce che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 328 del 2000, richiamato dal testo in esame, prevede una utile integrazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali, uniformando tra le diverse regioni le modalità di attuazione di interventi che risultano già previsti dalla vigente normativa. L'impatto economico sulle autonomie territoriali, precisa, risulta pertanto non particolarmente oneroso.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel prendere atto delle suddette precisazioni, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
Nuovo testo C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatrice Maria Teresa Bertuzzi, riferisce che i primi due articoli del testo in esame recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Rileva che l'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia che prevede che l'attuazione delle norme avviene in conformità agli accordi internazionali; l'articolo 4 reca l'abrogazione delle disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961. Si sofferma quindi sull'articolo 5, volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione, che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'Autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa, individuata nella Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali. L'articolo 6, osserva, mira all'integrazione della disciplina di protezione del minore dettata dall'articolo 34 della legge sull'adozione n. 184 del Pag. 2041983; spetta ai servizi sociali degli enti locali assistere i genitori e il minore, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno. Precisa che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge. Sottolinea che la Convenzione, all'articolo 1, individua le finalità: la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore e della legge applicabile da tali autorità. L'articolo 2, chiarisce, dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Ai sensi dell'articolo 3, fa notare, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi. Rileva che sono esclusi dal campo della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione. Evidenzia che gli articoli da 5 a 14 riguardano la competenza; con gli articoli da 15 a 22 si dettano disposizioni in materia di legge applicabile; gli articoli da 23 a 28 si incentrano su riconoscimento ed esecuzione; la cooperazione è considerata dagli articoli da 29 a 39; gli articoli da 40 a 56 recano le disposizioni generali, mentre gli articoli da 57 a 63 recano le clausole finali.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur condividendo nel merito i contenuti del provvedimento, ritiene che nell'attuale fase di grave crisi economica che attanaglia il Paese sarebbe opportuno contenere le spese che fanno capo agli enti locali, quali quelle derivanti da talune previsioni recate dal provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, in ordine ai profili di interesse della commissione, rileva che l'articolo 1 definisce le finalità della legge ed interviene in merito alla distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime; il comma 1 precisa che le disposizioni della legge n. 84 del 1994 costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai fini del rispetto dell'articolo 117 e dell'articolo 118 della Costituzione; il comma 2 attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la sicurezza della navigazione; la sicurezza portuale; la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze; il comma 4 definisce la ripartizione dei compiti nei porti di rilevanza regionale ed interregionali, quelli per i quali non si prevede l'istituzione di Autorità portuali. In tali porti, osserva, le autorità marittime, oltre a svolgere le attività di vigilanza, controllo e sicurezza, potranno, secondo modalità stabilite dalle regioni, garantire anche il supporto funzionale per le operazioni portuali. Riferisce che l'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti e stabilisce principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale; il comma 4 individua i principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano le loro competenze sui porti di categoria III, di interesse regionale o interregionale: esercizio esclusivo da parte di privati delle attività d'impresa e Pag. 205commerciali; salvaguardia della salute sul luogo di lavoro; tutela della concorrenza; rispetto delle disposizioni dell'Unione europea; rispetto delle competenze statali in materia di demanio. Fa notare che il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione di una legislazione regionale nei porti di categoria III, le funzioni di gestione del porto di cui all'articolo 1, comma 4, siano affidate all'autorità marittima, mentre il comma 8 vincola la disciplina regionale a prevedere comunque anche per i porti di categoria III la delimitazione dell'ambito dei porti con il piano regolatore portuale. L'articolo 3, precisa, reca una nuova disciplina del piano regolatore portuale: il comma 1 prevede che sia l'autorità portuale ad adottare il piano; i commi da 5 a 12 prevedono un'articolata procedura per l'adozione del piano regolatore portuale; il comma 18 prevede che le regioni disciplinino, per i porti di categoria III, il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, coinvolgendo le regioni e le province e fermo restando il rispetto del codice dell'ambiente. L'articolo 5, evidenzia, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi. L'articolo 6, osserva, introduce una norma sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali; si prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle strutture o degli ambiti idonei, ad approdi turistici. Chiarisce che il comma 2 del nuovo articolo 5-ter consente all'autorità portuale la facoltà di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale. Ricorda che il decreto-legge n. 70 del 2011 prevede che, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla normativa sul federalismo fiscale, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali si applichino i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa Stato regioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. Precisa che l'articolo 7 disciplina requisiti e caratteristiche dell'autorità portuale; al comma 7 è introdotta l'intesa della Conferenza Stato-città e autonomie locali per l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale; al comma 8 si interviene sulla procedura per l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica di nuove autorità portuali, prevedendo la necessità dell'intesa della Conferenza Stato-regioni. Osserva che l'articolo 8, in ordine al presidente dell'autorità portuale, rafforza il ruolo della regione in quanto si prevede che sia il presidente della regione interessata a sottoporre il nome di un candidato alla guida dell'autorità portuale; su questo nominativo si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture. Sottolinea che l'articolo 12 prevede che le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possano costituire «sistemi logistico portuali» finalizzati al coordinamento delle attività di più porti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Rileva che l'articolo 17, relativo alla concessione di aree e banchine, prevede che l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possano concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore. Ritiene opportuno precisare all'articolo 3, comma 4, che l'attività del comitato portuale ivi previsto assuma carattere preparatorio in ordine ai contenuti del Piano Regolatore Portuale, in quanto la relativa approvazione è di competenza della Regione. Ravvisa altresì l'opportunità che sia coordinato, all'articolo 6, il nuovo articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 con l'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 70 del 2011, in materia di rilascio Pag. 206delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le osservazioni da ultimo formulate dal relatore siano tradotte in puntuali condizioni da apporre al parere che sarà sottoposto all'attenzione della Commissione.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, nel concordare con la richiesta avanzata dal senatore Vaccari, formula una proposta di parere con condizioni e osservazione (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale.
S. 3556 Governo.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Lido Scarpetti, riferisce che il provvedimento in titolo è finalizzato ad introdurre disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti volte a garantire la verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, nonché volte ad evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l'esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse allo scopo destinate. Rileva che l'articolo 1 prevede che, fino all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del progetto definitivo dell'opera di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, sia sospeso il rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina e il Contraente generale Eurolink. Osserva che la società può altresì essere autorizzata alla realizzazione di opere infrastrutturali funzionali all'esigenza trasportistica anche in caso di mancata realizzazione del Ponte. Le disposizioni, rileva, sono subordinate all'accettazione da parte del Contraente generale, nell'ambito di un apposito atto aggiuntivo da stipulare con la Società Stretto di Messina SpA entro il termine perentorio del 1o marzo 2013. Riferisce che l'articolo 2 intende risolvere, per l'esercizio 2012, le criticità finanziarie in cui versano le regioni per i servizi di trasporto pubblico locale e i servizi ferroviari regionali; in particolare, segnala che l'iter sotteso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto originariamente dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non è giunto a completamento entro la prescritta data del 31 ottobre 2012, non risultando ancora perfezionato un accordo tra Stato e Regioni per definire i criteri di efficientamento e razionalizzazione del settore. Nel contempo, fa notare, l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2013, sostituendo il predetto articolo 16-bis, istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, e prevede una articolata procedura per definire criteri e modalità di ripartizione delle risorse, finalizzati ad incentivare le Regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi. Osserva che, nelle more dell'avvio del percorso disegnato dalla nuova disciplina, il testo in esame intende garantire comunque, per il solo esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie disponibili sul fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tale fine, chiarisce, Pag. 207si prevede che le risorse siano ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

  Il deputato Mario PEPE (PD) rileva che il provvedimento interviene su una materia particolarmente delicata, che incide su profili di competenza delle autonomie territoriali. In merito ai contenuti dell'articolo 2, ravvisa l'opportunità che si proceda ad un congruo accertamento delle posizioni debitorie pregresse di tutte le regioni che versano in condizioni di criticità al fine di consentire l'elaborazione di un adeguato piano di risanamento delle finanze delle autonomie territoriali interessate.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità sulle previsioni recate dal comma 10 dell'articolo 1, che sembra trasferire oneri non quantificati sul bilancio dello Stato. Ritiene necessario acquisire ulteriori elementi informativi in ordine ai profili di onerosità connessi all'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge.

  Davide CAPARINI, presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

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