CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 154

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.35.

Pag. 155

Variazione nella composizione della Commissione.

  Silvano MOFFA, presidente, comunica che il deputato Giuseppe Scalia è entrato a far parte della Commissione.

Disposizione in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3905 e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale. Segnala preliminarmente che il testo in questione è il frutto di un approfondito esame svolto presso la XIII Commissione, che, avendo avuto ad oggetto più proposte legislative d'iniziativa parlamentare tra di loro abbinate, ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, successivamente modificato nel corso dell'esame degli emendamenti nella seduta del 6 novembre 2012. Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che esso promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole mirante allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Fa notare, peraltro, che l'esame delle proposte di legge in titolo si ricollega a un'iniziativa già avviata dalla XIII Commissione, con un'apposita indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale, che ha permesso di approfondire la conoscenza di un mondo, quello dell'agricoltura sociale, caratterizzato da un insieme di esperienze concrete che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come il legame tra azienda agricola e famiglia rurale; si è, quindi, evidenziata l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.
  Quanto al contenuto del provvedimento in esame, fa notare che esso, oltre a esplicitare le finalità dell'intervento normativo, detta anche specifiche definizioni, nel cui ambito (articolo 2) sono individuate le categorie di lavoratori svantaggiati previste dalla legislazione europea, al cui impiego è finalizzata la valorizzazione delle relative imprese; il testo unificato interviene, poi, in materia di accreditamento degli operatori, disciplina delle organizzazioni dei produttori nonché dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, interventi di sostegno. Segnala, in questo contesto, l'articolo 7, che disciplina l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale – organismo al quale vengono attribuite funzioni di monitoraggio, definizione di linee guida, ricerca, proposizione di iniziative e di azioni di comunicazione in materia di agricoltura sociale – le cui modalità di organizzazione e funzionamento sono definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell'ambito di tale articolo, ritiene che assumano rilevanza quelle disposizioni (commi 2, 3 e 4) che, disciplinando la composizione dell'Osservatorio (si indicano in tal senso i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle organizzazioni professionali e del terzo settore), prevedono che tale Osservatorio possa avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale, stabilendo altresì che i componenti di tale organismo non Pag. 156hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, teso a valorizzare il settore dell'agricoltura sociale nella prospettiva di migliorare i servizi sociali in favore della collettività e di valorizzare l'impiego lavorativo dei soggetti svantaggiati, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
Nuovo testo C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Amalia SCHIRRU (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul nuovo testo della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione su competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Fa notare, in via preliminare, che la Convenzione in esame, in vigore dal 1o gennaio 2002, è stata firmata dall'Italia il 1o aprile 2003: essa consta di 63 articoli ed è mirata alla revisione della precedente Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Tra le finalità della Convenzione in esame, individuate dall'articolo 1, ritiene che vadano rilevate: la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione. Quanto ai contenuti più specifici, osserva che la Convenzione è articolata in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali.
  Passando al testo in esame, elaborato dalla III Commissione in sede referente al termine di un articolato iter che ha avuto ad oggetto diverse proposte di iniziativa parlamentare, ricorda che esso è stato trasmesso alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere, nella formulazione risultante dall'approvazione di un unico emendamento. Fa notare, al riguardo, che la modifica in questione – di una certa rilevanza sotto il profilo della competenze della XI Commissione – è stata apportata al provvedimento a seguito di un suggerimento della Commissione V (Bilancio), che ha posto in evidenza l'esigenza di configurare con maggiore precisione nel testo l'Autorità centrale cui sarebbe delegata l'attuazione della Convenzione dell'Aja, individuando i relativi oneri e la corrispondente copertura finanziaria: è stato, così, approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 5 (teso a semplificare l'assetto amministrativo dell'autorità centrale prevista dall'articolo 29 della Convenzione), che si limita, di fatto, a prevedere la modifica della denominazione Pag. 157e della composizione dell'attuale Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ora denominata Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali).
  Fatto notare che il nuovo articolo 5 rimette ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri – di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione – la definizione dell'organizzazione e del funzionamento della richiamata Commissione, nonché la sua composizione (stabilendo il divieto di elevarne comunque il numero dei componenti al fine di escludere la sussistenza di ulteriori oneri), rileva che, in base al medesimo articolo, con lo stesso regolamento sono altresì determinate le forma di collaborazione della Commissione con le altre pubbliche amministrazioni, nonché le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre pubbliche amministrazioni (da assegnare alla medesima Commissione), senza oneri aggiuntivi. Osservato, quindi, che, per quanto riguarda l'adempimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione della Convenzione dell'Aja, l'utilizzo di unità comandate da altre pubbliche amministrazioni presso la citata Commissione esclude l'onerosità del provvedimento, ritiene che i profili di dubbia sostenibilità finanziaria originariamente rilevati dalla V Commissione possano intendersi conseguentemente superati.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, teso ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione a una importante Convenzione in materia di protezione dei minori, reputa che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonino FOTI (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla IX Commissione sulla proposta di legge n. 5453, recante la riforma della legislazione in materia portuale. Rileva, in proposito, che nella seduta dello scorso 8 novembre tale provvedimento, già approvato dal Senato, è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base; rispetto ad esso, peraltro, tutti i gruppi, manifestando un unanime consenso, hanno rinunciato a presentare propri emendamenti: le Commissioni competenti in sede consultiva, alle quali la proposta è stata trasmessa per l'espressione del prescritto parere, sono quindi chiamate a pronunciarsi sul medesimo testo licenziato dal Senato.
  Dal punto di vista della sua impostazione generale, rileva che la proposta di legge in esame, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a soggetti pubblici (quali sono le autorità portuali) e funzioni economiche svolte dalle imprese (nel solco tracciato dalla legge n. 84 del 1994, in materia di riordino della legislazione portuale), si muove lungo cinque direttrici principali: rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e, conseguentemente, rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articolo 1, 2, 7 e 12); rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articolo 3 e 4); operare alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità portuale (articolo 8, 9, 10 e 11); intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17); intervenire sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articolo 14, 18 e 19).Pag. 158
  Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, innanzitutto, il comma 4 dell'articolo 2, che, nell'individuare i principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano le loro competenze sui porti di interesse regionale o interregionale (ovvero di categoria III), individua alla lettera b) la salvaguardia della salute sul luogo di lavoro, nonché, alla lettera k), il rispetto dei principi in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e della concessione di aree e banchine. Segnala, quindi, il comma 3 dell'articolo 8, che, modificando la legge n. 84 del 1994 circa la figura del presidente dell'autorità portuale, prevede che tale presidente, con proprio provvedimento, possa conferire a personale dell'autorità portuale attività di verifica sull'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale, costituendo specifici nuclei di vigilanza e controllo. Si sofferma, poi, sull'articolo 9, che, al comma 1, disciplinando la composizione del comitato portuale (organismo al quale spetta, tra l'altro, l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto generale, nonché l'adozione del piano regolatore portuale), prevede la presenza in seno ad esso di sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro; in sede di prima applicazione della legge, si prevede che i rappresentanti dei lavoratori vengano designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restino in carica per un quadriennio.
  Richiama, altresì, l'articolo 16, che modifica il comma 4 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, relativo alle operazioni portuali, premettendo, a quel comma, un periodo in base al quale in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto: la novella introdotta dall'articolo 16 sembra, quindi, mirata ad impedire che l'esercizio delle operazioni portuali venga svolta da soggetti terzi ai quali l'impresa autorizzata affidi eventualmente l'esercizio delle operazioni. Fa notare, quindi, che l'articolo 17, modificando l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 in materia di concessione di aree e banchine, prevede, al comma 10, che le imprese, che intendono partecipare alla procedura per il rilascio della concessione, devono documentare, tra l'altro, di essere in possesso di un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività presentato, nonché un apparato tecnico e organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi. Rileva che l'impresa richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale di interesse statale o, ove non istituita, dell'autorità competente, per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate. Osserva che il comma 13 di tale articolo 17, poi, prevede che l'impresa cui è affidato, previa autorizzazione dell'autorità concedente, l'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche e operative dell'attività che svolge.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, giudica opportuno che, in considerazione della delicatezza e dell'ampiezza della materia, si possano approfondire i contenuti del testo, rinviando alla prossima seduta l'espressione del parere. In ogni caso, ferma restando l'eventualità di recepire possibili spunti che dovessero Pag. 159nel frattempo emergere, preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, al fine di dare seguito ad un importante provvedimento, largamente condiviso tra i gruppi nell'ambito della Commissione di merito.

  Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, giudica condivisibile l'esigenza, prospettata dal relatore, di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in titolo, prima di procedere all'espressione del parere di competenza della Commissione.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.55.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
C. 4699 Sbai.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvano MOFFA, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge in esame propone l'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939. Rileva che tale disposizione prevede che, qualora tra i componenti l'equipaggio a bordo delle navi mercantili nazionali vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi; la norma prevede, poi, che a tale personale di colore vengano assicurate a bordo le condizioni per confezionare il vitto secondo le proprie abitudini e i propri costumi. Ritiene evidente che si tratta di una disposizione discriminatoria nei confronti delle persone di colore, che si pone oltretutto in contrasto con la Costituzione repubblicana, con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con le indicazioni dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro). Fa notare che la legge n. 1045 del 1939 si inscrive, infatti, in un contesto storico contrassegnato dall'affermarsi di una legislazione di stampo razzista, volta a discriminare da un lato gli ebrei, dall'altro le persone native del'Africa orientale, sottoposta ad occupazione italiana. In relazione al contesto storico nel quale si colloca la sua approvazione, fa presente che l'articolo 36 presenta, peraltro, un contenuto particolare, in quanto, pur avendo intenti chiaramente discriminatori, non ricorre ad espressioni dispregiative o al termine «razza», bensì all'espressione, di derivazione anglosassone, «persone di colore», al contrario della legislazione razziale dell'epoca. Ritiene che l'uso di tale terminologia e la collocazione della norma nell'ambito di una legge estranea alla legislazione razziale spieghi, probabilmente, perché essa sia sfuggita all'abrogazione nell'ambito del processo di riduzione dello stock normativo attuato nella XVI legislatura. A tale proposito ricorda, infatti, che in attuazione della delega prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, lo Stato si era posto per la prima volta l'obiettivo di ridurre drasticamente lo stock normativo, facendo ordine nella massa dei provvedimenti emanati dall'unità d'Italia fino al 31 dicembre 1969, attraverso la ricognizione di tutte le disposizioni di cui si riteneva indispensabile la permanenza in vigore; tutte le altre disposizioni venivano considerate abrogate, a meno che non interessassero alcuni settori esclusi dalla cosiddetta «ghigliottina», ossia dall'abrogazione generalizzata.
  Segnala che l'abrogazione della legge n. 1045 del 1939 era stata inizialmente Pag. 160prevista dalla voce n. 23144 dell'allegato 1 al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200; successivamente, la voce relativa alla legge n. 1045 del 1939 è stata soppressa dall'ambito dell'allegato dalla legge di conversione del decreto (legge 18 febbraio 2009, n. 9). Conseguentemente, fa notare che la permanenza in vigore della legge nella sua interezza è stata confermata dal decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179, recante la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (voce n. 632 dell'allegato 1). Per le ragioni esposte, trattandosi – a suo avviso – di un provvedimento che non può non raccogliere il consenso unanime dei gruppi, invita sin d'ora a valutare l'opportunità che, a conclusione dell'esame preliminare del progetto di legge e dell'eventuale fase emendativa, se ne richieda l'assegnazione in sede legislativa, al fine di accelerarne l'esame e garantirne l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

  Il sottosegretario Cecilia GUERRA, alla luce dell'esauriente relazione svolta, preannuncia l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta normativa in esame, tenuto conto che essa mira ad abrogare una norma che appare palesemente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, la cui soppressione non è rientrata, per una mera svista, nel processo di riduzione dello stock normativo attuato nella XVI legislatura.

  Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-07607 Farina Coscioni: Sulle vicende occupazionali di un lavoratore impiegato all'Ilva di Taranto.

  Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, considerata soprattutto l'incompletezza degli elementi forniti rispetto ai quesiti posti nel proprio atto di sindacato ispettivo. Giudica necessario, in particolare, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute affrontino al più presto – non avendolo realmente fatto sinora – la problematica in questione, che appare seria, riguardando la salute di soggetti costretti a lavorare in un ambiente di lavoro disagiato e potenzialmente pericoloso. Nel dichiarare che continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, auspica che il Governo possa fornire al più presto quei dati che ha omesso di indicare nella risposta odierna, prospettando idonee soluzioni al problema.

5-08375 Tommaso Foti: Tutela occupazionale nello stabilimento Azimut Benetti di Sariano di Gropparello.

  Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Tommaso FOTI (PdL) manifesta una parziale soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, limitatamente alla parte in cui questa ha fatto riferimento alla disponibilità dell'Esecutivo ad avviare un tavolo di confronto Pag. 161con le parti interessate al fine dell'individuazione degli interventi da porre in essere a tutela dei livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento di Sariano di Gropparello. Giudica necessario, tuttavia, che il Governo compia uno sforzo ulteriore, per individuare soluzioni concrete e più dirette alla salvaguardia dei lavoratori interessati, nel quadro di una rivalutazione del piano industriale predisposto dalla società in questione, che prospetti, peraltro, un mantenimento dei livelli produttivi del richiamato stabilimento. Fa notare, infatti, che i piani di ristrutturazione della predetta società mirano a concentrare la produzione esclusivamente in taluni siti, a scapito di quella di altri (tra cui quello dello stabilimento oggetto del suo atto di sindacato ispettivo), determinando gravi conseguenze per i lavoratori coinvolti, per i quali si configurerebbero, peraltro, ipotesi di trasferimento difficilmente percorribili – considerata la lontananza geografica dei siti nei quali verrebbe spostata la produzione – che li indurrebbero, di fatto, ad abbandonare il lavoro. Auspica, in conclusione, che nel preannunciato tavolo di confronto si possa affrontare seriamente tale questione, anche valutando la possibile attivazione di ogni strumento utile di sostegno al reddito.

5-08334 Borghesi: Incarichi ricoperti dal presidente dell'INPS e loro incidenza sulla gestione dell'Istituto.

  Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Antonio BORGHESI (IdV) si ritiene profondamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, giudicando inaccettabile che l'Esecutivo si astenga dall'esercitare un controllo effettivo sulla posizione anomala assunta dall'attuale presidente dell'INPS, invocando, a giustificazione di tale mancato intervento, una burocratica visione del riparto delle proprie competenze in materia. Fa notare che il presidente dell'INPS risulta titolare di incarichi di ogni tipo, rientranti in settori diversi dell'economia, spesso riassumendo in sé – nello svolgimento dei propri compiti nei diversi enti – sia la veste del controllore che quella del controllato, con inevitabili pregiudizi sull'imparzialità e sull'indipendenza del proprio ruolo.
  Rilevato che lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è espresso a favore dell'eliminazione di ogni forma di conflitto d'interesse in seno al Governo, si dichiara sorpreso che nulla sia stato disposto per affrontare la questione dell'eccessivo numero di incarichi rivestiti dal presidente dell'INPS, il quale (a seguito della confluenza dell'ENPALS e dell'INPDAP nell'INPS stesso) ha acquisito – a suo giudizio – poteri troppo vasti. Fatto notare che in altre circostanze, in materia di disciplina delle authorities, sono state adottate iniziative ben più incisive, anche sulla base di presupposti di incompatibilità di minore gravità, ritiene che il Governo avrebbe ben potuto intervenire sul punto proprio in occasione dell'adozione delle norme sulla fusione degli enti previdenziali, inserendo in quella sede una norma che rimodulasse anche i criteri per la guida del cosiddetto «super-INPS»: atteso che una nuova iniziativa normativa appare ormai difficilmente ipotizzabile, considerata anche la ristrettezza dei tempi connessa alla scadenza della legislatura, auspica quantomeno l'emanazione di un atto amministrativo volto al cambiamento dei vertici dell'Istituto, che continuano a versare in una situazione di incompatibilità che in altri Paesi sarebbe assolutamente inimmaginabile.

  Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

Pag. 162

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Atto n. 511.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonino FOTI (PdL), relatore, osserva che lo schema di regolamento in esame, composto da un articolo unico, è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2010, n. 162 (recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria), che ha demandato ad un apposito regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei profili professionali degli appartenenti ai richiamati ruoli. Al riguardo ricorda, in via preliminare, che con il decreto legislativo n. 162 del 2010, emanato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum), si è provveduto all'istituzione di ruoli tecnici nell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, all'interno dei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; il laboratorio, previsto dall'articolo 5 della legge n. 85 del 2009 e in corso di istituzione presso il D.A.P., provvede alla tipizzazione del profilo del DNA di detenuti, internati, arrestati in flagranza o fermati, soggetti in custodia cautelare o sottoposti definitivamente a misure di sicurezza detentive, nonché alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
  Fa notare che i ruoli tecnici istituiti dal decreto legislativo n. 162 del 2010 sono il ruolo degli operatori tecnici, il ruolo dei revisori tecnici, i ruoli dei periti tecnici e il ruolo dei direttori tecnici: le relative dotazioni organiche sono state fissate nella tabella A, allegata al predetto provvedimento. Fa presente che per tutti i ruoli è previsto l'accesso alla qualifica iniziale tramite concorso pubblico; è prevista, tuttavia, la possibilità, per il ruolo dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici, di una riserva dei posti per il personale del Corpo in possesso di determinati requisiti; per tutti i ruoli, inoltre, sono disciplinate le modalità di passaggio da una qualifica all'altra all'interno di ogni ruolo.
  Riguardo alle mansioni e funzioni, segnala che il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, articolato in 4 differenti qualifiche, svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Rileva che il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, articolato in 3 differenti qualifiche, svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. Sottolinea che il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici, distinto nel ruolo dei periti biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) e in quello dei periti informatici, svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. Fa notare che il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici, articolato anch'esso nei ruoli dei biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) ed in quello degli informatici, svolge funzioni richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di Pag. 163competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.
  Fa presente, dunque, che all'interno di tale quadro normativo interviene lo schema di regolamento in esame, che individua nel dettaglio tecnico (nella allegata Tabella A) i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, per l'espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Per quanto concerne la procedura di adozione del regolamento, segnala poi che sullo schema in esame, una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato (le cui osservazioni sono state sostanzialmente recepite nel testo successivamente trasmesso alle Camere), dovranno essere resi i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento stesso potrà essere adottato anche in mancanza dei pareri.
  Ricordato, quindi, che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 20 novembre, rimette alle valutazioni dei gruppi eventuali spunti e sollecitazioni, fermo restando che la natura tecnica dello schema di regolamento sembrerebbe suggerire sin d'ora la possibilità di un orientamento favorevole della Commissione.

  Il sottosegretario Sabato MALINCONICO desidera ringraziare la Commissione per avere avviato con tempestività l'esame del provvedimento, che appare essenziale ai fini del rafforzamento del Corpo di polizia penitenziaria, soprattutto per quanto concerne le funzioni di natura tecnica, anche in vista di un adeguato sostegno alle attività dei competenti organi investigativi. Preso atto che lo stesso relatore ha preannunciato la possibilità che la Commissione manifesti un orientamento positivo sul testo, auspica, pertanto, una rapida conclusione dell’iter, che consenta al Governo, a seguito dell'espressione del parere parlamentare, di procedere celermente all'adozione del regolamento.

  Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento sulle linee generali e che la relazione introduttiva del relatore e le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo sembrano configurare il provvedimento in titolo come un intervento di carattere sostanzialmente tecnico, ritiene che la Commissione possa concludere l'esame dello schema di regolamento nella prossima seduta, che potrebbe essere fissata – anche in modo da consentire ai gruppi di approfondirne adeguatamente il contenuto – in coincidenza con la scadenza del termine per l'espressione del prescritto parere, prevista per il prossimo martedì 20 novembre.

  La Commissione conviene.

  Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

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