CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XIV)
COMUNICATO
Pag. 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 13.

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
COM (2012)499 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore per la XIV Commissione, rileva che nella relazione che si appresta ad illustrare si soffermerà sul contesto politico ed istituzionale generale nel quale si colloca la proposta di regolamento in esame, lasciando al relatore per la I Commissione il compito di illustrarne nel dettaglio i contenuti.
  In via preliminare, ricorda che la proposta si fonda sull'articolo 10, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e sull'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 10, paragrafo 4, del TUE riconosce il ruolo dei partiti politici europei nel contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. In base all'articolo 224 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento. La Commissione europea, nella relazione che accompagna la proposta, rileva giustamente che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto una disciplina normativa dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee può essere definita solo a livello dell'Unione.
  Il provvedimento riveste una particolare importanza in quanto la formazione di veri e propri partiti politici europei costituisce – unitamente al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Pag. 6Parlamenti nazionali – uno dei pilastri sui quali il Trattato di Lisbona ha incentrato l'affermazione della democrazia rappresentativa nell'Unione europea.
  Il titolo II del Trattato sull'Unione europea, relativo ai principi democratici dell'Unione europea, prevede infatti, ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e precisa che i partiti politici a livello europeo «contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione». Questo principio è enunciato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 12, par. 2), alla quale la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato conferisce forza giuridicamente vincolante.
  Questi principi non costituiscono un omaggio alla retorica della «legittimità democratica» – pur presente nel processo «costituente» che ha portato alla elaborazione del Trattato di Lisbona – ma rispondono ad una chiara logica costituzionale: sviluppare, quale «contrappeso» del nuovo assetto delle competenze e delle Istituzioni dell'UE disegnato dal Trattato, una reale partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell'Unione, sia attraverso il Parlamento europeo e i partiti politici europei, sia mediante i Parlamenti nazionali.
  Sinora i partiti politici europei non hanno potuto giocare questo ruolo che i Trattati e, più in generale, la logica costituzionale su cui si fonda l'Unione europea, affidano ad essi.
  Occorre anzi riconoscere che la debolezza dei partiti politici europei è una delle principali ragioni che hanno impedito, per un verso, il riconoscimento del Parlamento europeo da parte dei cittadini e degli stessi Parlamenti nazionali, quale fonte di legittimazione dell'azione dell'Unione e, per altro verso, lo sviluppo di un dibattito pubblico sulle questioni europee.
  Un segnale inequivocabile e preoccupante in questo senso è costituito – come sottolineato dal Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Carlo Casini, in un suo pregevole intervento all'ultima COSAC, svoltasi il 15 e 16 ottobre scorso a Nicosia – dalla costante diminuzione del numero dei votanti alle elezioni dirette del Parlamento europeo sin dalla loro introduzione nel 1979.
  La percentuale di votanti è passata infatti progressivamente dal 63 per cento nel 1979 al 43 per cento nel 2009 e ha riguardato tutti i Paesi, sia grandi sia piccoli, sia fondatori sia di adesione successiva.
  Si tratta di un dato apparentemente paradossale ove si tenga conto del fatto che nel 1979 il Parlamento europeo aveva poteri molto limitati, mentre attraverso le successive revisioni dei Trattati ha acquisito poteri codecisori ed è ora posto su un piano di piena parità con il Consiglio nella procedura legislativa ordinaria.
  Questo paradosso è tuttavia il frutto dei due fattori che ha sopra richiamato, entrambi collegate alla assenza di autentici partiti europei.
  Il primo consiste nella concentrazione del dibattito pubblico sui temi della politica nazionale: i partiti nazionali, in assenza di partiti europei, finiscono con il presentare, salvo rare eccezioni, il voto europeo come una verifica degli assetti politici nazionali, rendendolo, agli occhi degli elettori, una ripetizione o anticipazione delle elezioni politiche.
  Il secondo risiede nella convinzione dei cittadini che il proprio voto abbia scarsa incidenza sugli orientamenti politici e sul reale funzionamento dell'Unione europea. A ciò concorre, oltre al ruolo preponderante giocato dai Governi in seno al Consiglio europeo, la debole contrapposizione tra maggioranza e opposizione in seno al Parlamento Europeo. La logica maggioritaria, infatti, incide poco sia sulla formazione della Commissione sia sull'azione colegislativa del Parlamento europeo e finisce spesso per passare in secondo piano rispetto ad interessi nazionali o alle pressioni dei mercati.
  Gli sviluppi del processo di integrazione, innescati dalla crisi economica e Pag. 7finanziaria, sembrano fortunatamente porre i presupposti per il superamento di questo assetto.
  La crisi economica, infatti, ha avuto, per un verso, il merito di porre al centro del dibattito politico nazionale il ruolo dell'Europa e il modello di integrazione da perseguire: è innegabile che i risultati delle recenti elezioni politiche in Grecia, Paesi Bassi e in Francia sia stato fortemente condizionato dall'approccio dei vari partiti in merito all'Unione europea. Ed analoghe considerazioni sembrano emergere anche in vista delle prossime elezioni politiche tedesche ed italiane.
  Per altro verso, la costruzione di un nuovo sistema di governance economica e il negoziato in corso per la costruzione di un'unione bancaria, fiscale, economica e, in prospettiva, politica, impongono un ripensamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali che non può non passare attraverso il rafforzamento dei partiti politici europei.
  La creazione di un Governo economico comune, di procedure di coordinamento delle politiche economiche vincolanti e di un bilancio «federale» dell'area euro, prospettata nel dibattito in corso, può essere accettabile sul piano costituzionale, politico e sociale solo se accompagnata da meccanismi efficaci di controllo democratico.
  Lo stesso Consiglio europeo, nella recente riunione del 18-19 ottobre, ha riconosciuto l'esigenza di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica al livello in cui sono e saranno assunte le decisioni relative alla nuova governance economica.
  Ciò dovrebbe tradursi, in sostanza, nella definitiva identificazione del Parlamento europeo – attraverso i poteri colegislativi, di indirizzo e controllo – quale fonte di legittimazione democratica della nuova unione economica e in prospettiva politica.
  Più in generale, non è concepibile uno sviluppo in senso federale del processo di integrazione senza il consolidamento di un reale spazio pubblico europeo e di quella «coscienza politica europea» menzionata dall'articolo 10 del Trattato sull'UE.
  Non a caso un forte impulso alla elaborazione e alla stessa definizione dei contenuti della proposta in esame è stato fornito dal Parlamento europeo che in una risoluzione approvata il 6 aprile 2011 ha osservato che:
   attualmente i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere compiutamente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali;
   i partiti politici dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti e ciò può essere raggiunto solo attraverso uno loro status giuridico e fiscale comune ed una personalità giuridica basata sul diritto dell'Unione;
   sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea, i partiti politici a livello europeo devono interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo;
   tutti i partiti politici a livello europeo dovrebbero conformarsi alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);
   un partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea dovrebbe ricevere finanziamenti solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato.

  La proposta di regolamento in esame è dunque il primo necessario passo per la formazione di autentici partiti europei cui dovranno accompagnarsi naturalmente ulteriori innovazioni sia di natura legislativa sia mediante la modifica dei Trattati.
  Sul piano legislativo, occorre riavviare i lavori per l'introduzione di una procedura elettorale uniforme che esalti la dimensione europea rispetto a quella nazionale, Pag. 8stabilendo ad esempio che una quota di parlamentari europei sia eletta su base europea, sulla base di liste transnazionali.
   Sotto il secondo profilo, andrebbero valutate con attenzione le proposte volte all'elezione diretta del Presidente del Consiglio europeo e della Commissione o quantomeno ad attribuire ai partiti politici, in seno al Parlamento europeo, la designazione e la elezione dei candidati a tali cariche o addirittura dei commissari europei.
  È evidente che il rafforzamento dei partiti politici europei riveste un forte rilievo per l'articolazione stessa della rappresentanza democratica in un sistema multilivello quale quello europeo ed incide quindi anche sul ruolo dei Parlamenti nazionali.
  Diverse assemblee hanno già avviato l'esame del provvedimento: i Parlamenti spagnolo, finlandese, svedese, le camere belga, olandese e rumena, il Bundesrat tedesco, la House of Lords. Altri, tra cui il Bundestag tedesco e le Camere del Parlamento francese, ne avvieranno l'esame nelle prossime settimane.
  Ai fini dell'espressione del documento finale delle Commissioni I e XIV, ricorda che il Consiglio Affari generali ha avviato l'esame della proposta di regolamento in occasione della riunione del 24 settembre 2012. La Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo ha avviato l'esame della proposta il 9 ottobre 2012, con l'audizione del Commissario europeo competente, Maros Sefcovic, il quale ha indicato l'obiettivo dell'approvazione della proposta di regolamento entro il 1o luglio 2013.
  Al fine di meglio valutare i complessi profili politici e giuridici della proposta riterrebbe utile, infine, svolgere audizioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, in particolare del Presidente della Commissione Affari costituzionali, Carlo Casini, della relatrice presso la medesima commissione, on. Giannakou, e del relatore presso la Commissione giuridica, on. Berlinguer, nonché dei capi delle delegazioni italiane in seno ai gruppi politici. Potrebbe altresì essere utile valutare l'opportunità di ascoltare i componenti di altri Parlamenti nazionali dell'UE che, nell'ambito delle famiglie politiche europee, abbiano incarichi o specifica esperienza nei rapporti tra i gruppi politici al Parlamento europeo e a livello nazionale.

  Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore per la I Commissione, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la proposta di regolamento in esame – segnalata come atto rilevante dal Governo, che tuttavia non ne fornisce la motivazione – è stata presentata dalla Commissione europea il 12 settembre 2012, ed è volta a sostituire il vigente regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, introducendo alcune novità, volte in particolare a riconoscere ai partiti politici europei ed alla fondazioni ad essi collegati una personalità giuridica europea, che subentrerà alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, consentendo quindi di superare gli ostacoli legati alle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali (attualmente i partiti politici europei e le fondazioni, benché ricevano fondi dal bilancio dell'Unione europea, sono soggetti giuridici nazionali); a prevedere norme minime sulla democrazia interna dei partiti politici europei tra le quali, in particolare, l'elezione democratica degli organi di partito e criteri chiari e trasparenti per la selezione di candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche; a introdurre forme di trasparenza e controllo più incisive sulle loro attività e su quelle delle fondazioni, prevedendo in particolare sanzioni per le violazioni dei valori dell'Unione europea e delle disposizioni del regolamento; ad elevare il tetto delle donazioni individuali ai partiti politici a livello europeo a 25.000 euro su base annuale. A complemento dalla proposta in esame, la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro (COM(2012)500) sulle modifiche al regolamento finanziario dell'Unione europea necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni proposte.Pag. 9
  Ciò premesso avverte che la sua relazione si soffermerà sulle questioni più rilevanti e critiche poste dalla nuova disciplina, rinviando per il dettaglio delle norme alla documentazione predisposta dagli Uffici. Quanto al contenuto della proposta, l'articolo 2, riprende ed integra le definizioni del vigente regolamento (CE) n. 2004/2003 relative ad alleanza politica; partito politico europeo; fondazione politica europea; parlamento regionale o assemblea regionale. In particolare, si intende per partito politico europeo un'alleanza politica che persegue obiettivi politici ed è registrata presso il Parlamento europeo; per fondazione politica europea un'entità formalmente collegata ad un partito politico europeo e che, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione europea, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo.
  L'articolo 3, riprendendo le disposizioni del vigente regolamento, stabilisce le seguenti condizioni per chiedere la registrazione dello statuto di partito politico europeo: avere sede in uno Stato membro; essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o dei Parlamenti nazionali o regionali o delle Assemblee regionali; in alternativa aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo.
  A questo riguardo si può osservare che la previsione dell'equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali potrebbe risultare più vantaggiosa per gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale.
  Segnalo, inoltre, che la disposizione in esame – come invece ad esempio previsto dall'istituto dell'iniziativa dei cittadini, previsto dall'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolato dal regolamento (UE) n. 211 del 2011 – non prevede il collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione. Rispettare i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; non perseguire scopi di lucro (tale criterio, è attualmente previsto per le sole fondazioni).
  Per la registrazione dello statuto di fondazione politica, oltre al criterio della sede in uno Stato membro, del rispetto dei valori dell'Unione europea e del non perseguimento di fini di lucro, è richiesto anche il requisito di avere un organismo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica europea, tale rapporto deve essere dichiarato nello statuto di entrambi e deve essere garantita la separazione tra le rispettive strutture direttive e contabilità finanziarie.
  Gli articoli 4 e 5 prevedono che lo statuto del partito politico europeo e della fondazione debbano includere, in particolare, un programma politico scritto che definisca la finalità e gli obiettivi del partito. Lo statuto del partito politico europeo deve includere disposizioni sulla democrazia interna che disciplinino in particolare i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione; il funzionamento di un'assemblea generale; l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato; i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di quorum; disposizioni sulla trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili, Pag. 10conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.
  Innovando rispetto al regolamento vigente, l'articolo 6 disciplina le modalità di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee presso il Parlamento europeo, cui spetta adottare la decisione di approvazione della domanda di registrazione.
  L'articolo 7 disciplina la verifica annuale del rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni europee. In particolare, si prevede che, su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri se continua ad essere soddisfatta la condizione del rispetto dei valori sui quali è fondata l'Unione europea nel programma e nelle attività di un partito politico europeo, e dei suoi membri, e delle fondazioni.
  A tale proposito, si rileva che, mentre la proposta di regolamento, riprendendo la disposizione già contenuta nell'articolo 5 del regolamento vigente sul finanziamento ai partiti politici europei, prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri, l'articolo 231 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevede che il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, deliberi a maggioranza dei suffragi espressi. Anche l'articolo 210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo prevede che tale votazione avvenga a maggioranza dei suffragi espressi. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti per la costituzione e registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione non sono più soddisfatti, questi decadono dal proprio status, Status giuridico dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
  Innovando rispetto al vigente regolamento, gli articoli 8 e 9 prevedono che il partito politico europeo e la fondazione politica europea acquisiscano personalità giuridica dalla data della loro registrazione, e che godano del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.
  Ai sensi dell'articolo 10, per le materie non disciplinate dalla proposta di regolamento in esame o, qualora una materia lo sia parzialmente, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati dalle normative nazionali nello Stato membro in cui hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.
  A tale proposito, andrebbe chiarita la portata della previsione volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei. In particolare, si tratterebbe di capire se il riconoscimento di tale personalità conferirebbe ai partiti uno specifico status con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive. In tal caso, poiché allo stato attuale non esiste nell'ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, quale invece può ravvisarsi per quanto riguarda l'ordinamento italiano nel codice civile, la personalità giuridica europea sembrerebbe avere una portata limitata alle disposizioni del regolamento sullo statuto e finanziamento dei partiti politici europei. In secondo luogo andrebbe chiarito se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti avrebbero personalità giuridica in tutti gli Stati membri, secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti. Tale seconda ipotesi sembrerebbe trovare riscontro del dettato dell'articolo 10 della proposta di regolamento, che prevede che per le materie non disciplinate dalla proposta di regolamento o disciplinate parzialmente, il partito politico europeo e la fondazione politica europea siano disciplinati dalle normative nazionali nello Stato membro in cui hanno sede. Il che, tuttavia, configurerebbe una sorta di personalità giuridica a «geometria variabile». Nell'ordinamento italiano i partiti politici rientrano nella categoria Pag. 11delle associazioni non riconosciute, anche se il loro ruolo è riconosciuto dall'articolo 49 della Costituzione.
  L'articolo 11 prevede che un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dal proprio status o vi rinunci e perda la personalità giuridica europea in uno dei seguenti casi: se l'organo direttivo decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea; se l'organo direttivo decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro; se un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di rappresentanza; se è radiato dal registro.
  Quanto al finanziamento, l'articolo 12, innovando rispetto al vigente regolamento, stabilisce che per chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo deve essere rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri. In base a tale articolo si opera, a differenza del vigente regolamento, una distinzione tra il riconoscimento di un partito politico europeo e il suo finanziamento. Mentre infatti per il riconoscimento è sufficiente rispettare le condizioni fissate all'articolo 3 della proposta di regolamento, per accedere al finanziamento occorre la condizione aggiuntiva di essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri. Una fondazione politica europea registrata, a sua volta, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo se collegata ad un partito ammesso a presentare domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
  I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 90 per cento delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95 per cento dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea (il vigente regolamento prevede il tetto dell'85 per cento dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo).
  L'articolo 13, riprendendo le disposizioni del vigente regolamento, disciplina le modalità di presentazione annuale al Parlamento europeo delle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea da parte dei partiti politici europee e delle fondazioni.
  Ai sensi dell'articolo 14 – come già previsto dall'attuale regolamento – gli stanziamenti sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni: il 15 per cento è ripartito in parti uguali; l'85 per cento è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo. Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo.
  Nel documento di lavoro sulle modifiche al regolamento finanziario dell'Unione europea (COM(2012) 500), che accompagna la proposta di regolamento sullo statuto ed il finanziamento dei partiti politici europei, la Commissione europea propone – attraverso l'introduzione nel regolamento finanziario dell'UE di un nuovo titolo relativo al finanziamento dei partiti politici europei – che questi siano finanziati mediante «contributi», anziché, come avviene attualmente, con sovvenzioni di funzionamento. Le fondazioni politiche europee, invece, dovrebbero continuare a beneficiare di sovvenzioni di funzionamento.
  Il passaggio da un finanziamento basato su sovvenzioni di funzionamento ad un fondato su un regime di contributi si accompagnerebbe alla eliminazione dell'obbligo per i partiti politici europei di presentare un programma di lavoro annuale o bilanci previsionali di funzionamento, a giustificazione della richiesta di sovvenzioni. I partiti politici europei sarebbero comunque tenuti a giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. La Commissione propone inoltre che i contributi ai partiti politici europei Pag. 12debbano essere utilizzati per sostenere spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio per il quale sono stati concessi.
  L'articolo 15 prevede l'innalzamento del limite di 12.000 euro previsto dal vigente regolamento a 25.000 euro all'anno e per donatore per le donazioni che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possano accettare da persone fisiche o giuridiche. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono tenuti a trasmettere al Parlamento europeo un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni.
  Si prevede che un partito politico europeo e una fondazione politica europea non possano accettare donazioni o contributi anonimi; donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo; donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tale impresa.
  Riprendendo le disposizioni già previste dal vigente regolamento, sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale del partito politico europeo.
  A questo riguardo apparirebbe opportuno chiarire se il mantenimento di tale soglia non rischi – come segnalato dalla relazione del Segretario generale del Parlamento europeo dell'ottobre del 2010 sull'applicazione del regolamento (CE) 2004/2003 sul finanziamento ai partiti politici europei – di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo.
  L'articolo 16 introduce, rispetto alla disposizioni vigenti, la previsione di un regime fiscale non discriminatorio per i donatori e le donazioni ai partiti politici europei o alle fondazioni, per cui si applica lo stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite a un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro interessato.
  Andrebbe approfondito se l'applicazione di tale norma non potrebbe comportare un impatto in termini di riduzione di gettito sulle entrate dello Stato italiano. L'articolo 15, comma 1-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede infatti una detrazione una detrazione del 24 per cento (26 per cento dal 2014) delle erogazioni liberali in favore di partiti politici, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui; la proposta in esame innalza, invece, a 25.000 euro annui il tetto delle donazioni.
  L'articolo 17 prevede che i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possano essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo. Il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.
  L'articolo 18 prevede che i fondi destinati ai partiti politici europei ed alla fondazioni, provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possano essere utilizzati per finanziare: direttamente o indirettamente elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali; campagne referendarie nazionali, regionali o locali.
  L'articolo 19 fissa obblighi contabili e di rendicontazione. In particolare, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni Pag. 13politiche europee sono tenute a presentare al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri i bilanci annuali, una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali e l'elenco dei donatori e le rispettive donazioni.
  L'articolo 20 stabilisce che il controllo dei finanziamenti è esercitato conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, ed è effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente. Si prevede inoltre che le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno sede esercitino – in cooperazione con il Parlamento europeo e le competenti autorità nazionali negli altri Stati membri – il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea, nonché su tutte le spese; che la Corte dei conti possa procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di accertare la legalità delle spese e che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possa svolgere indagini al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
  L'articolo 21 prevede che l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento ed è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne.
  L'articolo 22 prevede sanzioni in caso di: mancato rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione europea; condanna con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; mancato rispetto delle norme minime in materia di democrazia interna. Si prevede, inoltre, che il Parlamento europeo possa comminare ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda in caso di: mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e requisiti di registrazione; mancata notifica di modifiche ai documenti o alla statuto; inesattezze nei bilanci annuali; in caso di mancata trasmissione al Parlamento europeo dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni o di mancata segnalazione delle donazioni; accettazione o mancata notifica di donazioni non autorizzate.
  L'articolo 23 prevede che il Parlamento europeo, prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste, concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.
  L'articolo 24, sviluppando ed arricchendo le disposizioni dal regolamento vigente in tema di trasparenza, prevede che siano pubblicati su un sito web dedicato i dati relativi ai finanziamenti e alle loro fonti.
  L'articolo 25 reca norme in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare il rispetto delle norme previste dal regolamento (CE) 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della direttiva 95/46/CEE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
  L'articolo 26 prevede che spetti al Parlamento europeo stabilire le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni. Le decisioni prese ai sensi della proposta di regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
  L'articolo 27 prevede che il Parlamento europeo pubblichi, entro il 1o luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del regolamento e sulle attività finanziate.
  L'articolo 28 rinvia per le modalità e le procedure di esecuzione della proposta in esame ad una decisione del Parlamento europeoPag. 14
  L'articolo 29 prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, che si applicherà a partire dal 1o luglio 2013.
  In conclusione, ritiene che, in considerazione della delicatezza della proposta in esame, sia condivisibile la proposta del relatore per la XIV Commissione di acquisire, attraverso apposite audizioni, elementi di informazione e di valutazione utili alla comprensione del contesto politico-istituzionale su cui la proposta di regolamento in esame interviene. Ritiene, peraltro, che in questa prima fase si potrebbe procedere a un numero circoscritto di audizioni, fermo restando che le Commissioni potrebbero valutare successivamente ulteriori esigenze istruttorie.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore per la XIV Commissione, nell'accogliere il suggerimento del Presidente Bruno, ritiene che si potrebbero limitare le audizioni, almeno in una prima fase, a tre soggetti: il Presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo Casini e due componenti di altri Parlamenti dell'UE che, nell'ambito delle famiglie politiche europee, abbiano incarichi o specifica esperienza nei rapporti tra i gruppi politici al Parlamento europeo e a livello nazionale.

  Marco MAGGIONI (LNP) condivide la proposta inizialmente avanzata dal relatore di coinvolgere i capi delle delegazioni italiane in seno ai gruppi politici, ciò che garantirebbe l'acquisizione di una pluralità di posizioni.

  Donato BRUNO, presidente, propone che le Commissioni procedano inizialmente all'audizione dei soli tre soggetti indicati da ultimo dal relatore per la XIV Commissione, salvo eventualmente procedere in un secondo momento, ove fosse necessario, all'audizione di ulteriori soggetti. Propone altresì di rinviare la discussione a dopo lo svolgimento delle audizioni.

  Le Commissioni concordano sulla proposta del presidente.

  Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.