CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2012
732.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 NOVEMBRE 2012

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 novembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14 e dalle 19.45 alle 20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 5 novembre.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la decisione in ordine alle richieste di riesame delle valutazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative comunicate nella seduta di ieri, sarà resa alle ore 14.30. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle ore 14.05, riprende alle 14.45.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che sono pervenute tutte le Relazioni approvate dalle Commissioni competenti per materia. Comunica, altresì, che il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, con lettera in data 24 ottobre 2012, ha trasmesso una segnalazione indirizzata al Governo concernente la revisione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 35, del disegno di legge C. 5534-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge di stabilità Pag. 692013). Ricordo che analoga segnalazione era stata trasmessa dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Copia della lettera è in distribuzione. Segnala che l'emendamento Causi 4.43 è stato sottoscritto dall'onorevole Iannuzzi, l'emendamento Lulli 12.301 è stato sottoscritto dall'onorevole Velo, l'emendamento Galletti 12.251 è stato sottoscritto dagli onorevoli Paglia, Di Biagio e Menia, l'emendamento Tullo 7.129 è stato sottoscritto dagli onorevoli Cassinelli e Scandroglio.
  Avverte che per un mero errore materiale l'emendamento 7.169 della VIII Commissione, identico all'emendamento Morassut 7.77, non è stato dichiarato inammissibile e pertanto non sarà posto in votazione.
  Comunica che la presidenza ha valutato le richieste di riesame delle valutazioni espresse nella seduta di ieri in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative.
  Avverte che, ad una ulteriore valutazione e sulla base degli elementi addotti dai presentatori, possono essere ritenute ammissibili le seguenti proposte emendative:
   Baccini 3.20, avendo finalità analoga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, relative al blocco delle azioni esecutive per le aziende sanitarie locali, dispone tale blocco per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). A seguito della riammissione di tale proposta emendativa, devono considerarsi ammissibili anche gli identici Catanoso 3.13 e 4.52 della XIII Commissione;
   Fugatti 5.14, limitatamente al primo periodo, che prevede che la provincia autonoma di Trento sopprima le comunità di valle;
   Marinello 7.191, volto ad escludere professionisti e lavoratori autonomi dall'assoggettamento dell'IRAP, riconducibile, ad una più attenta valutazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009;
   Alberto Giorgetti 12.40, che reca disposizioni relative al quantum del prelievo sui giochi attraverso un rinvio dell'applicazione dell'addizionale sulle vincite superiori ai 500 euro e la misura del prelievo erariale unico;
   Alberto Giorgetti 12.45, che consente l'accertamento con adesione per il prelievo erariale unico e l'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998 e reca disposizioni suscettibili di determinare maggiori entrate erariali;
   gli identici Alberto Giorgetti 12.49 e Bernardo 12.101, che dispongono una riapertura dei termini di applicazione della disciplina fiscale sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, suscettibile di determinare maggiori entrate erariali. A seguito della riammissione di tali proposte emendative, devono considerarsi ammissibili anche gli identici Bitonci 12.121, Ciccanti 12.154, De Micheli 12.317 e Marsilio 12.347;
   Duilio 12.175, limitatamente alla parte consequenziale, che reca una riduzione in Tabella E. L'espunzione della parte relativa all'introduzione del comma 38 è idonea a sanare anche il difetto di copertura e pertanto l'emendamento verrà posto in votazione riferito alla Tabella E;
   Fugatti 12.03, che prevede un riordino degli incentivi pubblici alle imprese dal quale devono derivare risparmi non inferiori a 2 miliardi di euro, da destinare alla riduzione della pressione fiscale e a contenere l'incremento dell'IVA;
   Nannicini 12.012, limitatamente alla destinazione delle maggiori risorse rivenienti dalla modifica della disciplina fiscale relativa alle vincite da gioco ai comuni per interventi realizzati in deroga al patto di stabilità interno; devono pertanto ritenersi espunte, al comma 2, per estraneità di materia, le parole: «per il contrasto alla ludopatia, e»;

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  Conferma invece la valutazione di inammissibilità per le seguenti proposte emendative:
   Ceroni 3.16, recante disposizione ordinamentale volta ad estendere alle risorse delle istituzioni scolastiche giacenti anche su conti correnti postali l'obbligo di estinzione e versamento presso la tesoreria unica;
   Cazzola 3.18, recante disposizioni ordinamentali volte a consentire alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo delle graduatorie vigenti per l'assunzione di personale e pertanto in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Saglia 3.50, recante disposizioni di carattere ordinamentale per lo svolgimento delle attività di gestione di rifiuti e di bonifica;
   Narducci 3.83, recante disposizioni di carattere ordinamentale e di sviluppo relativa ad agevolazioni per le spese di spedizione per i giornali editati dalle associazioni che operano in favore dell'emigrazione;
   Saglia 3.104, volto a rendere facoltativo l'affidamento ad una società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze del compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità;
   Gelmini 3.05, Ciccanti 8.368 e Lulli 12.061, in quanto, essendo volti all'introduzione di un nuovo credito di imposta per sostenere la ricerca e lo sviluppo, non possono essere ricondotti alle finalità previste ai sensi dall'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, richiamato dal presentatore;
   Narducci 4.8, volto a disciplinare il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari che svolgono attività clinica all'interno dei policlinici universitari, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Poli 4.11, volto a prevedere l'obbligo per i soggetti tenuti al versamento di contributi di comunicare all'INPS la propria casella di posta elettronica certificata, che reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Poli 4.15, volto a prevedere che la casella di posta elettronica assegnata dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti costituisca domicilio digitale del dipendente medesimo, che reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Delfino 4.18, volto a disciplinare il passaggio di funzioni e compiti dal soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Saglia 4.22, volto a consentire all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale l'utilizzazione delle risorse del soppresso Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare (ICRAM), in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Cera 5.9, che differisce l'efficacia delle cause di incompatibilità previste per deputati, senatori e titolari di cariche di governo rispetto a cariche pubbliche elettive di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti territoriali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in Pag. 71quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Miotto 6.37, volto all'erogazione di un contributo all'Unione italiana ciechi e che reca pertanto una disposizione di carattere microsettoriale in contrasto con il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
   gli identici Alberto Giorgetti 7.13 e Ciccanti 7.98, che modificano la disciplina sugli affidamenti diretti da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, prevedendo a tal fine l'espresso richiamo dell'articolo 218 del codice degli appalti, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Alberto Giorgetti 7.14 e Ciccanti 7.95, che dispongono che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad avvalersi, per le proprie comunicazioni a mezzo posta, di servizi aventi requisiti di qualità non inferiori a quelli dei servizi postali universali, in quanto reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Margiotta 7.72, in quanto reca disposizioni di carattere organizzatorio e ordinamentale in materia di decadenza di gestioni commissariali, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Marinello 7.83, che prevede una deroga nell'applicazione della riduzione di spesa al 50 per cento per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni a vantaggio delle società a totale partecipazione pubblica di interesse generale senza perdite negli ultimi tre anni, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Marinello 7.84, volto a prevedere l'utilizzo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni della piattaforma tecnologica e delle piattaforme di incasso e pagamento comuni, in quanto reca quindi disposizioni di carattere ordinamentale, che, pur potendo potenzialmente comportare minori spese si pongono in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009;
   Marinello 7.85, che prevede una specificazione nella norma che identifica le società controllate dalle p.a. ai fini dell'applicazione della riduzione di spesa al 50 per cento per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Occhiuto 7.104, che dispone l'obbligo da parte di un qualsiasi soggetto che fruisca di benefici o sovvenzioni pubblici di consentire la consultazione telematica relativa alla gestione del beneficio, in quanto reca disposizioni di carattere organizzatorio ovvero ordinamentale in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Giovanelli 7.108, che prevede un'autorizzazione di spesa per interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche sul territorio nazionale del febbraio 2012, in quanto reca disposizioni di carattere microsettoriale in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Boccia 7.135, che prevede che le risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle politiche di Ministri senza portafoglio o sottosegretari delegati debbano avere una destinazione specifica, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, ponendosi in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009;Pag. 72
   Boccia 7.136, volto a disciplinare l'acquisto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria di notiziari e servizi informativi di agenzie di stampa, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, ponendosi in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009;
   Boccia 7.137, volto a sottoporre la SIAE al controllo della Corte dei Conti, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, ponendosi in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009;
   Boccia 7.143, volto a prorogare il termine per la riorganizzazione delle dotazioni organiche dirigenziali, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, che, pur potendo potenzialmente comportare minori spese si pongono in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009;
   Marinello 7.146, che prevede la possibilità di riassegnare a mansioni diverse lavoratori ritenuti eccedenti in caso di dissesto e di situazione strutturalmente deficitaria di pubbliche amministrazioni, che non reca modifiche al trattamento economico dei dipendenti e non può essere ricondotto alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196 del 2009;
   Marinello 7.147, che prevede la possibilità di utilizzare le graduatorie di vincitori e idonei di concorso ai fini della successiva assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Tabacci 7.184, limitatamente al capoverso articolo 12-bis che prevede un incremento degli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari;
   Lorenzin 7.185, che prevede il rifinanziamento delle leggi finalizzate alla tutela delle comunità esuli istriane e delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, in quanto reca in intervento di carattere localistico in contrasto con l'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   Zucchi 7.188, che stabilisce misure a favore di lavoratori ai quali sia stata diagnosticata la patologia dell'asbestosi e di altre forme tumorali amianto correlate, recando disposizioni di carattere ordinamentale, che si pongono in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009;
   Quartiani 8.14, volto a destinare al finanziamento del raggiungimento degli obiettivi del Millennium goal nel settore idrico i proventi derivanti dall'aumento della tariffa idrica ivi disposta, in quanto reca norme di spesa non riconducibili alle finalità di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
   Di Biagio 8.19, che prevede disposizioni in materia di personale della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, che si pongono in espresso contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009;
   Cazzola 8.33, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali, in quanto recante disposizioni di carattere ordinamentale non riconducibili pertanto al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
   Corsaro 8.37, 8.38 e 8.39, Mantovano 8.276 e 8.278, che, introducendo misure in materia di turn over del personale dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, presentano carattere ordinamentale e organizzatorio;
   Di Virgilio 8.65, recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di età di pensionamento dei dirigenti medici;Pag. 73
   Pili 8.70, che destina risorse aggiuntive nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione a interventi nelle regioni insulari che non sono riconducibili a opere contenute nel Programma infrastrutture;
   Marinello 8.77, che, recando disposizioni relative alla ricostruzione nella Valle del Belice, ha carattere localistico;
   Abrignani 8.79, che reca un finanziamento all'Istituto nazionale di genetica molecolare, con un intervento di carattere microsettoriale;
   Di Biagio 8.84, che reca disposizioni volte a rimodulare i limiti al turn over nel comparto della difesa e della sicurezza, intervenendo su materia estranea al contenuto proprio della legge di stabilità;
   Garofalo 8.93, che, recando norme in materia di continuità territoriale per le isole minori della Sicilia, presenta carattere localistico;
   Fitto 8.178, nonché gli identici Fitto 8.179 e Losacco 8.355, che incrementando i contributi all'emittenza radiotelevisiva locale, hanno ad oggetto materia non riconducibile al contenuto proprio della legge di stabilità;
   Marinello 8.181, che, riferendosi ad uno specifico evento calamitoso, non può essere ricondotto al contenuto proprio della legge di stabilità;
   Laffranco 8.204, che prevede un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, recando disposizioni di carattere organizzatorio esulanti dal contenuto proprio della legge di stabilità;
   Galletti 8.206, che prevedendo un finanziamento per l'Unione italiana ciechi, con specifici vincoli di destinazione, reca un intervento di carattere microsettoriale;
   Delfino 8.207 e Narducci 8.213, che autorizzando, rispettivamente, un contributo al Comitato Italiano Paraolimpico e al Museo nazionale dell'emigrazione italiana, recano disposizioni di carattere microsettoriale che non rientrano nel contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 196 del 2009;
   gli identici Vignali 8.214 e Ciccanti 8.216, che prevedendo l'istituzione di un apposito capitolo per il finanziamento da parte dell'INAIL degli enti di certificazione, presenta carattere ordinamentale e non è, quindi, conforme al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 196 del 2009;
   De Poli 8.219 e Martella 8.359, che, destinando parte delle risorse stanziate per il MO.S.E. agli interventi per la salvaguardia di Venezia, presentano carattere localistico e non possono essere ricondotti al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 196 del 2009;
   Bratti 8.286, che, consentendo l'utilizzo delle risorse già destinate al funzionamento del soppresso ICRAM alle esigenze di funzionamento dell'ISPRA, presenta carattere ordinamentale;
   Miotto 8.300, che, nel prevedere un finanziamento per il Fondo per l'autosufficienza, reca disposizioni di spesa non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità;
   Verducci 8.360 che, autorizzando un contributo per i comuni delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del marzo del 2011, presenta carattere localistico;
   Ciccanti 8.368, recante un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo;
   Alberto Giorgetti 8.03, che, prevedendo disposizioni di carattere ordinamentale in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, non appare riconducibile al contenuto proprio della legge di stabilità;
   Ciccanti 8.09, il quale, introducendo disposizioni per la detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie, reca Pag. 74norme in materia di entrate non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità;
   Ciccanti 9.05 e Abrignani 12.266, che, pur avendo potenzialmente effetti positivi per la finanza pubblica, essendo volto a disciplinare il diritto di superficie sul demanio marittimo, riveste natura eminentemente ordinamentale;
   Ceroni 12.50, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di versamento dei sovracanoni da parte dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice direttamente ai comuni, anziché su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati;
   Ceroni 12.51, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative all'ambito di applicazione della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
   Ceroni 12.52, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative al riconoscimento del privilegio sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sui carburanti;
   Marinello 12.70, che, pur intervenendo sulla materia previdenziale e fiscale, non si limita ad una modifica delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni previste a legislazione vigente, ma introduce una nuova disciplina in materia del regime previdenziale dei soggetti che partecipano a società tra professionisti;
   Fugatti 12.84, che reca una disposizione di carattere ordinamentale relativa all'istituzione di un tavolo tecnico relativo ai controlli dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza;
   Fugatti 12.107, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di accertamento sintetico;
   Fugatti 12.140, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative a sanzioni comminate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
   Ruggeri 12.162, che differisce in via sperimentale il termine per l'effettuazione dei versamenti IVA, con una disposizione, che, pur attenendo alla materia fiscale, non costituisce un intervento volto a determinare il quantum dell'imposizione;
   Braga 12.167, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative alla tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione;
   Aracu 12.211 e 12.265, che, modificando una normativa di rango non legislativo, reca norme di carattere ordinamentale sui servizi di BancoPosta;
   Ciccanti 12.236, che reca una disposizione di carattere ordinamentale in materia di autorizzazione alla vendita di stampa quotidiana e periodica;
   Ciccanti 12.237, che reca una disposizione di carattere ordinamentale relativa alla pubblicità delle offerte in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari;
   Ciccanti 12.239, che reca una disposizione di carattere ordinamentale relativa al rimborso, da parte dell'aggiudicatario alla stazione appaltante, delle spese per la pubblicazione di avvisi e bandi in procedure ad evidenza pubblica;
   Marinello 12.258 e 12.259, che, modificando la disciplina delle multe per il mancato rispetto delle quote-latte e dell'assegnazione delle medesime quote, recano disposizioni di carattere ordinamentale;
   Marinello 12.263, che, pur determinando risparmi di spesa in relazione alla riduzione della dotazione finanziaria del CNEL, reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di rimborsi, consulenze e organismi collegiali;
   Marinello 12.264, che, escludendo l'applicazione delle norme sulla prelazione e sullo sconto sul prezzo di vendita alle Pag. 75dismissioni immobiliari degli enti previdenziali inseriti nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, reca disposizioni di carattere ordinamentale;
   Marinello 12.344, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di portabilità dei numeri telefonici;
   Borghesi 12.363 e 12.364, volti rispettivamente ad introdurre e a rifinanziare un credito di imposta per la ricerca scientifica in quanto recanti norme di sviluppo non riconducibili pertanto al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
   Lenzi 12.444, che recano disposizioni in materia di riscossione e rimborso degli oneri connessi alla riscossione, che, anche se astrattamente suscettibili di determinare risparmi, presentano carattere ordinamentale;
   Causi Tab.B.5, che reca una carenza di compensazione finanziaria nell'esercizio 2015, in quanto le risorse stanziate nella Tabella B devono essere considerate al netto di quelle già utilizzate da provvedimenti approvati da un ramo del Parlamento e da provvedimenti sui quali le Commissioni bilancio hanno espresso parere favorevole.

  Con riferimento agli emendamenti già dichiarati inammissibili per carenza di compensazione o compensazione inidonea, avverto che, ad una ulteriore valutazione e sulla base degli elementi addotti dai presentatori, possono essere ritenute ammissibili le seguenti proposte emendative: Marinello 7.191; Garofalo 9.5; Marsilio 9.29; Marinello 12.260; Lulli 12.301.
  In seguito a tali valutazioni, devono considerarsi riammessi anche i seguenti emendamenti per i quali non è stato richiesto il riesame: Velo 9.1; Bitonci 9.7; Ciccanti 9.11; Valducci 9.12; Toto 9.13; Lovelli 9.15; Osvaldo Napoli 9.25.
  Conferma invece, con riferimento ai suddetti profili, la valutazione di inammissibilità per le seguenti proposte emendative: Di Biagio 3.9; Ceroni 3.152; Poli 4.14; Cazzola 8.26; Marinello 8.76; la XI Commissione 8.309; Paglia 12.69; Montagnoli 12.131; Ciccanti 12.153; Paolo Russo 12.222; Marinello 12.257; Rubinato 12.323.
  Comunica che possono essere superati i profili relativi all'inammissibilità per carenza o inidoneità della compensazione per i seguenti emendamenti, pur permanendo i profili problematici relativi all'ammissibilità per materia: Gelmini 3.05; Delfino 4.18; De Poli 8.219; Duilio 12.175.
  Fa infine presente che riguardo a due proposte emendative, oggetto di richiesta di riesame, è stata riconsiderata l'ammissibilità in ragione della materia trattata, mentre è stata confermata l'inammissibilità per quanto riguarda la carenza di compensazione finanziaria.
  Si tratta, in particolare, dell'emendamento Marinello 4.37, volto ad intervenire sul concorso delle casse previdenziali privatizzate agli obiettivi di finanza pubblica, sostituendo le attuali disposizioni con la previsione di un contributo unico sulla redditività del loro patrimonio, e dell'emendamento Vignali 12.270, che reca una modifica dell'importo del contributo a carico delle società di capitale per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e ulteriori modifiche al sistema di finanziamento dell'Autorità, intervenendo su materia analoga a quella di cui al comma 35 dell'articolo 12; l'emendamento, per quanto riguarda la materia, rimarrebbe in ogni caso inammissibile relativamente alla lettera d), che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di pubblicità delle spese dell'Autorità. Le considerazioni relative a tale emendamento valgono altresì per gli identici Marinello 12.335 e Lulli 12.327.
  Con riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che è stato richiesto il riesame della valutazione di inammissibilità, limitatamente agli esercizi finanziari 2014 e 2015, degli emendamenti Marinello Tab. 8.4 e Tab. 14.2. Al riguardo, conferma la valutazione precedentemente espressa, in quanto le proposte emendative recano variazioni riferite a voci di spesa Pag. 76riferibili a fattori legislativi, utilizzando con finalità di copertura finanziaria risorse di una diversa missione del medesimo Ministero. Tale utilizzo è, infatti, consentito, in deroga alle regole generali contenute nell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, solo per il periodo 2011-2013, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) chiede alla presidenza di svolgere un'ulteriore approfondimento sugli emendamenti a sua prima firma 8.181, le cui finalità, a suo avviso sono analoghe a quelle già previste dall'articolo 8, comma 21, del disegno di legge in esame, e 12.257, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, che presenta le necessarie coperture finanziarie, come dimostrato dalla documentazione allegata alla richiesta di riesame presentata alla presidenza.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) sollecita un'ulteriore riconsiderazione in ordine all'ammissibilità degli analoghi emendamenti De Poli 8.219 e Martella 8.359, segnalando come essi siano riferibili al contenuto del provvedimento in esame, in quanto recano disposizioni relative alla salvaguardia di Venezia del tutto analoghe a quelle contenute nell'articolo 8, comma 6, che reca un'autorizzazione di spesa riferita alla realizzazione del sistema MO.S.E., cui fanno riferimento anche le leggi richiamate in tali proposte emendative.

  Bruno TABACCI (Misto-ApI) ritiene non convincente la motivazione sottesa alla conferma dell'inammissibilità relativamente all'emendamento a sua prima firma 7.184, osservando come il medesimo rientra, a suo avviso, nelle finalità del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, e verte su materia sulla quale gli stessi relatori ed il Governo hanno preannunciato di volere intervenire.

  Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alle considerazioni del collega Occhiuto, osservando come le disposizioni contenute negli emendamenti De Poli 8.219 e Martella 8.359 non recano autonome autorizzazioni di spesa, ma pongono esclusivamente un vincolo di destinazione riferito alle risorse di cui all'articolo 8, comma 6. Sollecita, inoltre, una riflessione ulteriore sulla conferma delle valutazioni riferite all'emendamento 8.309 dell'XI Commissione e sugli articoli aggiuntivi Gelmini 3.05 e Lulli 12.061, nonché sull'emendamento Ciccanti 8.368, che istituiscono crediti di imposta, intervenendo su temi che sono oggetto delle riflessioni dei relatori e del Governo. Invita, pertanto, il Presidente a non adottare un parametro di valutazione troppo stringente, considerando anche che presso l'altro ramo del Parlamento potrebbe seguirsi un diverso metro di giudizio.

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP) chiede un'ulteriore valutazione in ordine all'emendamento Paglia 12.69, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, ribadendo quanto già evidenziato nella richiesta di riesame in merito alla corretta copertura finanziaria della proposta emendativa relativa ad un tema particolarmente sensibile.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP) sollecita una riconsiderazione del giudizio riferito al suo articolo aggiuntivo 9.05, sottolineando come il passaggio, nella gestione del demanio marittimo, da un sistema concessorio ad uno incentrato sul diritto di superficie possa garantire una adeguata valorizzazione di tali beni, nel quadro dei processi più generali di valorizzazione del patrimonio pubblico.

  Mauro PILI (PdL) chiede di rivedere le valutazioni espresse in riferimento all'emendamento a sua prima firma 8.70, relativo alla continuità territoriale che rappresenta un tema particolarmente sensibile e strategico per lo sviluppo delle aree interessate e del Paese.

  Simonetta RUBINATO (PD) chiede di riconsiderare con maggiore attenzione le Pag. 77implicazioni finanziarie del suo emendamento 12.323, sottolineando come con tale proposta emendativa si sopprima il tetto per le detrazioni prevedendo una copertura finanziaria dei relativi oneri attraverso una revisione della disciplina relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, che fissa un tetto alle detrazioni per ciascun contribuente, escludendo comunque detrazioni per le abitazioni di lusso.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, sulla base delle nuove motivazioni addotte dai presentatori, ritiene che possano considerarsi ammissibili gli emendamenti Marinello 8.181, De Poli 8.219 e Martella 8.359, nonché le parti dichiarate inammissibili dell'emendamento Tabacci 7.184. Rinvia quindi il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.