CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.50.

Pag. 148

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Marco MAGGIONI (LNP) osserva come il suo gruppo non abbia alcuna contrarietà alle forme di sostegno previste dal decreto-legge in esame per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012, tanto più che nella proposta di parere si ribadisce la conformità di tali disposizioni alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Osserva tuttavia che il provvedimento ha una portata ed una valenza politica assai più ampia, intervenendo anche in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, e detta disposizioni che suscitano forti perplessità. Per tali motivi preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)512 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Sandro GOZI (PD), relatore, segnala preliminarmente che illustrerà in questa sede i contenuti degli atti in titolo non limitandosi ai profili di conformità al principio di sussidiarietà, ma anche affrontando il merito delle proposte in esame e facendo riferimento in tale quadro alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: «Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria» (COM(2012)510 final), oggetto del successivo punto all'ordine del giorno.
  Rileva quindi che il pacchetto di proposte relative alla creazione di un sistema unico di vigilanza sul settore bancario, presentato dalla Commissione europea il 12 settembre scorso, presenta una fortissima rilevanza e delicatezza sia su un piano strettamente economico e finanziario sia su quello politico ed istituzionale. Sotto il primo profilo, ricorda, in base alla dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, che l'introduzione del sistema di vigilanza unico è una precondizione affinché il meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal Pag. 149modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri.
  Dalla tempestiva entrata in vigore del nuovo meccanismo dipende pertanto non soltanto la stabilità del settore bancario di alcuni importanti Stati membri – primo tra tutti la Spagna – ma più in generale l'atteggiamento dei mercati finanziari anche rispetto al debito sovrano. Un ritardo nell'attivazione del sostegno diretto del MES alle banche potrebbe infatti tradursi nella ripresa di tensioni speculative sui titoli di Stato di alcuni Paesi.
  Sul piano politico ed istituzionale, sottolinea che la vigilanza unica costituisce il primo pilastro della futura unione bancaria dell'eurozona e, più in generale, il primo passo verso l'attuazione di un'autentica Unione economica e monetaria secondo le tappe prospettate dal rapporto intermedio Van Rompuy. Il negoziato che si sta sviluppando sulle proposte in esame è dunque anche un banco di prova della capacità degli Stati membri di pervenire ad un compromesso avanzato nella prospettiva di una costruzione federale, mettendo da parte interessi nazionali o settoriali. L'esame del pacchetto di proposte, sia ai fini della valutazione di sussidiarietà sia nel merito, non può pertanto prescindere dal suo inserimento nel disegno complessivo prospettato dalla Commissione e dallo stesso Consiglio europeo.
  La creazione di un sistema di vigilanza unico costituirebbe, secondo l'approccio della Commissione, illustrato nella Comunicazione che accompagna le due proposte di regolamento, il primo pilastro della futura unione bancaria unitamente:
   al quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, già oggetto di una proposta di direttiva presentata nello scorso giugno 2012, in base alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti a istituire un fondo di risoluzione ex ante finanziato dai contributi delle banche ed un meccanismo di prestiti obbligatori tra i sistemi nazionali;
   alla approvazione della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010;
   all'istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico) e per il coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione alle banche. La Commissione intende presentare una proposta legislativa al riguardo una volta approvate quelle relative alla vigilanza e ai sistemi nazionali di risanamento e risoluzione.

  L'impostazione della Commissione è stata, nelle sue linee essenziali, ribadita e, per alcuni aspetti precisata, nel rapporto intermedio sul futuro dell'Unione economica e monetaria, presentato il 12 ottobre 2012 – su richiesta del Consiglio europeo del 28-29 giugno – dal Presidente Van Rompuy. Lo stesso Consiglio europeo del 18-19 ottobre ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proporre un unico meccanismo di risoluzione per gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico.
  L'assetto del nuovo sistema di vigilanza proposto dalla Commissione, inclusa la sua estensione territoriale e soggettiva e la ripartizione di competenze tra la BCE e le autorità nazionali, sembra rispondere pertanto ad un disegno complessivo di un'Unione bancaria, in cui le banche stabilite nell'area euro dovrebbero poter beneficiare, oltre che dell'intervento diretto dell'ESM, anche di un unico meccanismo di risoluzione delle crisi, dotato di risorse finanziarie adeguate. Tale impostazione, anche alla luce delle differenti scadenze previste per la realizzazione dei vari pilastri dell'unione bancaria, sembra avere due implicazioni generali ai fini dell'esame delle proposte.
  Per un verso, eventuali modifiche all'assetto del sistema di vigilanza proposto dalla Commissione andrebbero valutate anche alla luce delle implicazioni che esse Pag. 150potrebbero produrre sull'articolazione complessiva dell'Unione bancaria prospettate dalla Commissione stessa.
  Per altro verso, in assenza di un accordo preventivo tra gli Stati membri sul modello complessivo di unione bancaria prefigurato dalla Commissione ed alla luce anzi delle posizioni fortemente critiche di alcuni Stati membri sull'istituzione di un meccanismo unico di risoluzioni delle crisi, potrebbe risultare utile acquisire l'avviso del Governo sulle correlazioni tra il negoziato già in corso sulle proposte relative alla vigilanza bancaria e al quadro comune per i sistemi di risoluzione nazionali e quello che si svilupperà sulle future proposte concernenti al meccanismo unico.
  Quanto al contenuto delle proposte, il pacchetto in esame prospetta in estrema sintesi:
   l'attribuzione alla BCE di compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro;
   l'assolvimento di tali compiti da parte della BCE nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e l'Autorità bancaria europea (ABE o EBA);
   la responsabilità della BCE per i compiti ad essa attribuiti dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e all'Eurogruppo;
   la rigorosa separazione dei compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse;
   la conferma in capo all'EBA dei poteri e compiti di elaborazione di standard tecnici, ai fini dello sviluppo di un corpus unico di norme europee, alla convergenza e coerenza delle pratiche di vigilanza e alla mediazione tra le autorità di vigilanza nazionali. Sarebbero peraltro modificate le procedure di funzionamento dell'EBA per tenere conto dei nuovi poteri della BCE.

  Per facilitare l'avvio del meccanismo di vigilanza è prevista una sua introduzione graduale: dal 1o gennaio 2013 la BCE svolgerebbe i compiti di vigilanza nei confronti degli enti creditizi che hanno ricevuto o chiesto assistenza finanziaria pubblica; gli enti creditizi di maggiore importanza sistemica a livello europeo sarebbero assoggettati alla vigilanza della BCE a partire dal 1o luglio 2013; nei confronti di tutte le altre banche la BCE assumerebbe pienamente i suoi compiti al più tardi a partire dal 1o gennaio 2014.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione dettagliata delle disposizioni relative a ciascuno degli aspetti sopra richiamati, intende in questa sede porre in rilievo i punti qualificanti e quelli problematici dell'impostazione sottesa alla proposte della Commissione.
  In primo luogo sottolinea, anche ai fini della valutazione di sussidiarietà e proporzionalità, che la Commissione non prospetta – come sostenuto da alcune letture superficiali o tendenziose – un trasferimento tout court di tutte le competenze di vigilanza bancaria alla BCE, ma l'attribuzione alla stessa, nell'ambito di un sistema di vigilanza multilivello, di compiti specifici, da esercitare in ampia misura in cooperazione con le autorità nazionali, alle quali restano peraltro riservate alcune competenze. Si prevede, in sostanza, una struttura di vigilanza che fa capo alla BCE, ma presenta un'articolazione decentrata, in cui le funzioni operative continuano ad essere svolte dalle autorità di vigilanza nazionali. Tuttavia, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la definizione dei criteri di ripartizione delle competenze tra BCE e autorità nazionali, anche per evitare duplicazioni di controlli e conseguenti aggravi dell'onere burocratico per le imprese soggette al controllo. Andrebbe poi verificato se il modello di vigilanza proposto rispetti il principio di proporzionalità, differenziando le attività di controllo, e i relativi obblighi di informazione/rendicontazione da parte degli enti creditizi, in ragione della loro dimensione.Pag. 151
  Un secondo aspetto problematico, emerso nel corso del negoziato sviluppato sinora, attiene all'ambito della vigilanza. Secondo la proposta, in poco più di un anno, la BCE dovrebbe essere in grado di esercitare la vigilanza su oltre 6.000 intermediari di diversa dimensione, complessità operativa, propensione al rischio e natura societaria. Sarebbe dunque opportuno acquisire informazioni più dettagliate sulle modalità e i tempi di creazione della struttura istituzionale e organizzativa dedicata alla supervisione. La sorveglianza estesa all'intera platea di intermediari sembra inoltre presupporre l'armonizzazione di tutte le normative e soprattutto dei parametri essenziali per la determinazione dei requisiti patrimoniali, con particolare riguardo agli equivalenti creditizi. Appare pertanto opportuno valutare se con la nuova disciplina vengano meno le sensibili differenze di interpretazione poste dalle autorità di vigilanza nazionali riguardo alle regole sui requisiti di capitale e di liquidità delle banche: in molte occasioni, infatti, l'organo di vigilanza italiano (Banca d'Italia) si è dimostrato più rigoroso e vincolante su questi temi rispetto alle prassi adottate negli altri Paesi europei. Sotto questo profilo, segnala l'opportunità che vengano tenuti in considerazione gli elementi distintivi del sistema bancario italiano, ad esempio per ciò che concerne la tipologia della clientela di piccole e medie imprese ed il profilo dei finanziamenti erogati in quote rilevanti assistiti da garanzie reali. Allo stesso modo si dovrebbe tener conto della complessa varietà degli enti creditizi europei: il modello di vigilanza dovrebbe risultare coerente con le norme nazionali (ed europee) che identificano e qualificano la natura giuridica delle diverse forme di impresa bancaria in modo tale che l'attività di vigilanza esercitata nei confronti degli intermediari non possa risultare in alcun modo omologante rispetto a tale aspetto.
  Per quanto riguarda proposta di regolamento che adegua le modalità di funzionamento dell'ABE per tener conto dell'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza mantenendo ferme le competenze dell'ABE stessa, essa risponde, secondo la Commissione, alla necessità di evitare la frammentazione del mercato interno e di assicurare la convergenza delle regolamentazioni e delle prassi di vigilanza in tutta l'UE, tenuto conto che il meccanismo di vigilanza unico riguarda la sola area euro (ed eventuali altri Paesi membri aderenti). In sostanza, le proposte della Commissione prospettano una sostanziale separazione dei ruoli, per cui l'ABE eserciterebbe i compiti di regolatore, e la BCE quelli del supervisore. Questa scelta, pur comprensibile alla luce del disallineamento tra UE a 27 e area euro, non elimina il rischio di un potenziale «doppio standard»: infatti, in particolare sul piano poteri regolatori, è possibile che il quadro di norme prudenziali e di vigilanza elaborato dalla BCE nell'ambito del meccanismo unico di vigilanza possa prevedere requisiti più stringenti rispetto a quelli disposti dall'ABE, recando pregiudizio all'integrità del mercato unico. In questo senso, appare essenziale la rapida finalizzazione della citata guida comune (rulebook) a cura dell'ABE, al fine di uniformare il più possibile i criteri e le prassi di vigilanza.
  In ordine alla sua base giuridica, la proposta di regolamento relativa alla vigilanza unica si basa sull'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente di attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, escluse le imprese di assicurazione. Secondo l'interpretazione consolidata, la formulazione letterale di tale disposizione esclude il conferimento alla BCE di tutti i poteri di vigilanza su banche e istituzioni finanziarie, consentendo esclusivamente il trasferimento alla medesima BCE di competenze specificamente individuate. Peraltro la disposizione in esame non limita ai soli Paesi membri dell'area euro il conferimento dei poteri di vigilanza che pertanto potrebbero essere estesi dal legislatore a tutta l'UE. In piena coerenza con la base giuridica, la proposta attribuisce alla BCE specifici compiti di vigilanza sugli enti Pag. 152creditizi – stabilendo che tutti i compiti non citati espressamente nel regolamento restano di competenza delle autorità di vigilanza nazionali – e compiti di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari a livello di gruppo, demandando la vigilanza prudenziale sulle singole imprese di assicurazione alle autorità nazionali competenti.
  La proposta che adegua il funzionamento dell'ABE si basa, invece, sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione), adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Si tratta della stessa base giuridica utilizzata correttamente per l'istituzione dell'ABE.
  Quanto alla conformità al principio di sussidiarietà, con riferimento alla proposta di regolamento sulla vigilanza unica la Commissione osserva, nella relazione illustrativa, che la recente crisi finanziaria ha dimostrato come soltanto una vigilanza a livello europeo possa assicurare la sorveglianza adeguata del settore bancario e garantire un livello elevato di stabilità finanziaria nell'UE e, in particolare, nella zona euro. Pertanto, le disposizioni della proposta in oggetto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, attribuendo alla BCE i compiti di vigilanza che devono essere esercitati a livello dell'UE per assicurare l'applicazione uniforme ed efficace delle norme prudenziali, il controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi. Le autorità nazionali continueranno a esercitare i compiti che possono essere svolti meglio a livello nazionale. Alla luce della ripartizione di competenze operata, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà. Anche la scelta di attribuire alla BCE la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE (circa 6.000 intermediari) di diversa dimensione, complessità operativa, propensione al rischio e natura societaria appare coerente con il principio di sussidiarietà.
  L'opzione sostenuta da alcuni Paesi, di creare un sistema di vigilanza basato su «due livelli», limitando i compiti della BCE alla banche a rilevanza sistemica e riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche, pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e creerebbe incentivi distorti e rischi di riallocazione della raccolta bancaria. In particolare, le banche sottoposte alla vigilanza unica, beneficiando in caso di crisi dell'intervento diretto del MES (e dell'eventuale fondo europeo di risoluzione delle crisi), finirebbero con l'essere considerate più affidabili con conseguente fuga dei depositi dalle banche più piccole vigilate a livello nazionale. Inoltre, le autorità di vigilanza nazionali possono fornire un contributo rilevante nei processi decisionali riguardanti banche che non hanno una rilevanza a livello sistemico.
  Anche la proposta che adegua il funzionamento dell'ABE non presenta profili problematici sul piano della sussidiarietà, in quanto, come rilevato nella relazione illustrativa, essa si limita ad adeguare le modalità procedurali che disciplinano il funzionamento dell'ABE per tener conto dell'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza, senza modificare l'equilibrio delle rispettive competenze tra ABE e autorità nazionali.
  Al fine di verificare poi se il nuovo sistema di vigilanza unificata rispetti il principio di proporzionalità, andrebbe valutato, come già accennato in precedenza, se i criteri di ripartizione delle competenze tra BCE e autorità nazionali siano idonei ad evitare duplicazioni di controlli e conseguenti aggravi dell'onere burocratico per le imprese soggette al controllo. Andrebbe altresì verificato se il modello di vigilanza differenzi le attività di controllo, e i relativi obblighi di informazione/rendicontazione da parte degli enti creditizi, in proporzione alla loro dimensione.
  Con riferimento all'iter delle proposte e al negoziato in corso, rileva che la proposta di regolamento che attribuisce Pag. 153alla BCE compiti di vigilanza viene esaminata secondo una procedura legislativa speciale, che prevede l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE e il mero parere del Parlamento europeo. La proposta relativa all'adeguamento delle competenze dell'ABE segue invece la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). Il Consiglio europeo del 18-19 ottobre ha in sostanza ribadito l'obiettivo, già indicato a giugno, dell'adozione delle proposte legislative entro la fine del 2012, ma demandando ad atti ed intese successive la definizione delle relative modalità operative e organizzative per l'esercizio a livello europeo della vigilanza unica in capo alla BCE. Il Consiglio dell'UE ha istituito un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dei Governi degli Stati membri per approfondire gli aspetti tecnici e operativi della nuova disciplina. Nelle prime discussioni sulla proposta sono emersi diversi profili problematici, soprattutto in merito alla scelta di attribuire alla BCE la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE (circa 6.000 intermediari) di diversa dimensione, complessità operativa, propensione al rischio e natura societaria. Al riguardo la Germania, sostenuta dai Paesi Bassi (e, con alcune sfumature, da Polonia, Repubblica ceca ed altri Stati membri di recente adesione che non aderirebbero peraltro al sistema di vigilanza unico) sostengono l'opportunità di circoscrivere i poteri della BCE alle banche di importanza sistemica e a quelle con attività transfrontaliere. La posizione tedesca non appare condivisibile per le ragioni già richiamate in precedenza. In alternativa a tale ultima posizione è stata prospettata l'ipotesi che la BCE deleghi alle autorità nazionali i compiti di vigilanza sugli enti a dimensione nazionale e locale.
  Il Parlamento europeo, in attesa dell'esame formale delle proposte, ha approvato il 13 settembre una risoluzione con la quale: sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica riguardo al dispositivo di vigilanza unico, associando pienamente il Parlamento come colegislatore; considererà le proposte sull'Unione bancaria come un pacchetto unico nel caso in cui modificassero disposizioni legislative adottate con la procedura di codecisione; sottolinea l'opportunità di considerare debitamente i potenziali effetti diffusivi di un'Unione bancaria nella zona euro sui membri non appartenenti all'Eurozona; sottolinea che il trasferimento di competenze ad altre istituzioni, deve essere accompagnato da un aumento della trasparenza e responsabilità di tali istituzioni dinanzi al Parlamento, che dovrà godere di pieni diritti di interrogazione e di pieni poteri in relazione alle procedure di nomina e di bilancio.
  Circa la posizione assunta da altri Parlamenti nazionali, ricorda che sulle proposte in esame si sono già espressi, tra gli altri, il Bundestag tedesco, il Senato francese e la House of Lord britannica e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione delle specifiche indicazioni di ciascuna Camera. Ritiene tuttavia utile in questa sede, anche nella prospettiva del negoziato, richiamare i punti qualificanti della posizione delle tre assemblee in questione.
  Il Bundestag tedesco, nella mozione approvata, il 25 settembre 2012, oltre a sostenere la posizione del proprio governo sull'estensione della vigilanza, contesta, tra le altre cose, la creazione, a fronte del nuovo sistema di vigilanza, di un unico fondo europeo per la risoluzione delle crisi e addirittura anche la previsione di meccanismi di solidarietà obbligatoria tra i sistemi nazionali. Inoltre, il Bundestag chiede che le banche che presentano rischi sistemici siano sottoposte a stress test e ristrutturate ricorrendo ai fondi nazionali, prima di essere incorporate nel sistema di vigilanza unico e di poter quindi beneficiare dell'intervento diretto dell'ESM. In sostanza, il Bundestag sembra contestare la logica stessa sottesa alla creazione dell'Unione bancaria, quale prefigurata dalla Commissione europea e dallo stesso rapporto Van Rompuy, secondo cui, a fronte della vigilanza unificata, dovrebbe sussistere un unico meccanismo europeo di Pag. 154risoluzione delle crisi. Questa impostazione non appare condivisibile per due principali ragioni. Anzitutto ignora che la forte interdipendenza dei mercati finanziari europei, già in atto e suscettibile di un rapido completamento dopo l'entrata in vigore della vigilanza unificata, postula anche la previsione di un meccanismo unico di risoluzione, che avrebbe anche l'effetto di prevenire manovre speculative, consolidare la fiducia dei risparmiatori e garantire l'erogazione del credito al sistema economico. In secondo luogo, con specifico riferimento all'intervento dell'ESM, rimette in discussione l'accordo che era stato già raggiunto dal Vertice dell'area euro di giugno, che prevedeva l'erogazione diretta di prestiti del nuovo meccanismo alle banche in base alla mera entrata in vigore del sistema di vigilanza unificata. In terzo luogo, la rinuncia ad esercitare a livello nazionale poteri strategici quali quelli relativi alla vigilanza non si giustifica se non a fronte del riconoscimento di meccanismi di solidarietà a livello europeo in caso di crisi.
  La Commissione Affari UE dell’House of Commons inglese, in un rapporto approvato il 17 ottobre, in linea con la posizione del Governo britannico, ribadisce anzitutto che il Regno Unito non dovrebbe partecipare al nuovo meccanismo unico di vigilanza e si sofferma ovviamente sul funzionamento dell'ABE. In particolare, rileva il rischio che si formi una maggioranza, formata dai Paesi aderenti al meccanismo unico di vigilanza, in grado di condizionare il processo decisionale in seno alla medesima autorità e di pregiudicare gli interessi degli Stati non aderenti, compromettendo il funzionamento del mercato unico.
  La Commissione affari dell'UE del Senato francese in una risoluzione adottata il 24 ottobre scorso sottolinea l'opportunità di separare sul piano istituzionale ed operativo le funzioni di politica monetaria e supervisione bancaria che faranno capo alla BCE, procedere ad una chiara ripartizione dei compiti tra BCE e autorità di vigilanza nazionali, estendere la vigilanza unica su tutte le banche dell'eurozona, indipendentemente dalle dimensioni e sottoporre l'autorità europea di vigilanza al controllo della istituenda Conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (cd. Fiscal compact).

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nell'audizione svoltasi ieri, dinnanzi alle Commissioni riunite V, VI e XIV di Camera e Senato, di una delegazione della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, i deputati europei Ferreira e Gualtieri hanno invitato le Commissioni ad esaminare le proposte sulla vigilanza bancaria.
  Si sofferma quindi sulla posizione assunta dalla Germania, e sostenuta dai Paesi Bassi e, con alcune sfumature, da Polonia, Repubblica ceca ed altri Stati membri di recente adesione, che ritiene opportuno circoscrivere i poteri della BCE alle banche di importanza sistemica e a quelle con attività transfrontaliere.

  Sandro GOZI (PD), relatore, rileva come la questione richiamata dal Presidente sia uno dei nodi negoziali più delicati, poiché la Germania manifesta la chiara volontà di evitare che le nuove norme europee si applichino anche alle piccole banche, che hanno rilievo locale, e che forse si trovano in condizioni di difficoltà che il Governo tedesco non vuole esporre. Si tratta di una posizione che si pone in contrasto con la proposta, che giudica equilibrata, della Commissione europea.

  Marco MAGGIONI (LNP), nel ringraziare il relatore per l'esauriente relazione svolta, sottolinea l'opportunità di dedicare adeguato approfondimento all'esame delle proposte, sia sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà che all'esame di merito, con l'approvazione di due distinte proposte di parere.
  In ordine all'esame di sussidiarietà osserva che la valutazione di conformità che la XIV Commissione si accinge a formulare certifica di fatto il fallimento delle Pag. 155forme di controllo operate dai singoli Stati membri sul sistema bancario, e la necessità di intervenire ad un livello superiore. Rileva tuttavia come in Italia il sistema di vigilanza sugli istituti di credito abbia funzionato meglio che altrove, come dimostra la relativa tenuta del sistema bancario nazionale.
  Quanto al merito delle proposte, rileva come non si sia in grado attualmente di sapere se le misure previste saranno sufficienti a garantire la stabilità del sistema nei prossimi anni; l'efficacia dei controlli non potrà che dipendere dal grado di eticità dei circa 6.000 istituti che dovrebbero essere sottoposti a vigilanza. Un aspetto di particolare rilievo, anche sotto questo profilo, è quello delle responsabilità che saranno fatte valere sugli organi direttivi degli istituti che si troveranno in condizioni di difficoltà e che dovranno ricorre a misure di sostegno; alla dazione di denaro pubblico non può che corrispondere un ricambio degli organi di direzione, configurandosi altrimenti da parte di questi un vero e proprio azzardo morale.
  Si tratta di aspetti di grande importanza, sui quali auspica si possa svolgere un dibattito approfondito.

  Sandro GOZI (PD) conferma che l'esame degli atti in titolo condurrà all'espressione di due distinte pronunce, un documento di valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà ed un parere alla Commissione Finanze.
  Rileva come il fatto che il sistema di vigilanza italiano, operato dalla Banca d'Italia, abbia funzionato meglio che in altri Paesi – come ricordato dall'onorevole Maggioni – offre al Paese un potere negoziale maggiore, e auspica che il Governo possa far valere questa positiva esperienza, che potrà in ogni caso essere opportunamente rilevata nel parere espresso dalla XIV Commissione.
  Quanto all'efficacia delle nuove misure, non si può che rilevare che si naviga in un mare incognito; osserva tuttavia come negli ultimi mesi si siano fatti enormi passi avanti, e che è chiara la volontà di dare risposte efficaci.
  Un ulteriore tema di estrema importanza che meriterebbe di essere affrontato, anche se forse va oltre il contenuto degli atti in esame, è quello delle diverse attività svolte dalle banche, già affrontato dal rapporto presentato dal presidente della banca centrale finlandese Liikanen, che ha evidenziato la necessità di separare le attività di deposito e banca commerciale, ovvero i risparmi e finanziamenti a famiglie e imprese, dalle attività rischiose di trading, al fine di evitare che le eventuali sofferenze derivanti da queste ultime attività si riflettano negativamente sulle prime.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria.
COM(2012)510 final.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)512 final.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

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  Sandro GOZI (PD), relatore, rinvia all'illustrazione degli atti testé svolta in sede di esame dei medesimi ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla XLVIII riunione della COSAC, svolta a Cipro 14-16 ottobre 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso 14-16 ottobre 2012 si è svolta a Cipro la XLVIII riunione della COSAC, alla quale hanno preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente onorevole Farinone e gli onorevoli Formichella e Consiglio.
  Invita quindi l'onorevole Farinone a illustrare la relazione predisposta.

  Enrico FARINONE (PD) illustra la relazione (vedi allegato 2).
  Si sofferma quindi sul lavoro svolto dalla XIV Commissione nel corso della legislatura in occasione delle riunioni della COSAC, sottolineando che gli incontri periodici – che hanno consentito un proficuo scambio di opinioni – hanno il principale merito di contribuire alla costruzione e al consolidamento dell'Unione europea. Si tratta anche di un'opportunità per comprendere quanto lavoro ancora ci sia da svolgere, tenuto conto delle differenze di fondo che emergono tra Paesi; deve tuttavia rilevare come negli ultimi cinque anni abbia potuto registrare un crescente sentimento di comunanza. Complice la crisi, si sono fatti importanti passi in avanti verso l'obiettivo dell'unione politica, che è la vera questione di fondo, a suo avviso, sottesa a tutti i dibattiti.
  In questo contesto, e nella qualità che ha spesso assunto di capo delegazione, intende sottolineare che il lavoro compiuto dai rappresentanti della Camera, in coordinamento con i colleghi del Senato, ha sempre avuto come scopo primario quello di rappresentare la posizione del Parlamento italiano, dell'istituzione, e non dei singoli partiti. In tal senso intende ringraziare il Presidente Pescante, che sovente gli ha dato la possibilità di rappresentarlo, e i colleghi Formichella e Consiglio, con i quali è stato possibile svolgere un lavoro proficuo.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), sulla base dell'esperienza svolta, avendo partecipato a molte riunioni della COSAC, osserva che l'utilità maggiore delle riunioni – al di là del confronto sui punti all'ordine del giorno, assai spesso costretto in tempi ridottissimi – sono i rapporti che si instaurano con i colleghi di altri Parlamenti, che si sono in più occasioni rivelati proficui anche per i lavori della XIV Commissione.
  Richiama quindi l'attenzione sull'importante intervento svolto dall'onorevole Carlo Casini, Presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, sul ruolo dei Parlamenti nazionali, al quale dà ampio rilievo la relazione predisposta dall'onorevole Farinone e che invita tutti i colleghi a leggere.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

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