CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.55.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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5-08347 Bernardo e Giammanco: Garanzie fideiussorie per partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni relative alla raccolta di scommesse.

  Gabriella GIAMMANCO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gabriella GIAMMANCO (PdL), nel dichiararsi soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolinea come la presentazione dell'interrogazione fosse stata sollecitata da alcune imprese, le quali, pur essendo di piccole dimensioni, hanno dimostrato, nel corso del tempo, di saper operare con serietà, professionalità e integrità nel settore dei giochi.
  Precisa, quindi, che il senso dell'atto di sindacato ispettivo era quello di invitare il Governo a tenere conto della particolare situazione delle predette realtà minori, che rischiano di vedere preclusa la propria partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici attraverso rete fisica, il cui bando di gara è stato pubblicato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il 30 luglio 2012.
  Ricorda, infatti, come il suddetto bando di gara preveda, a carico dei soggetti partecipanti, il rilascio di una garanzia provvisoria di un anno, tramite fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a 20.000 euro per ogni diritto di cui si chiede l'assegnazione, e comunque pari ad almeno 60.000 euro. Inoltre, il bando richiede una garanzia a copertura degli obblighi della concessione, da costituire in forma di cauzione.
  Auspica, in conclusione, che l'Amministrazione pubblica – ferma restando l'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato e professionale del settore dei giochi, nonché la tutela dei giocatori, anche attraverso un maggiore controllo del fenomeno della ludopatia – si adoperi affinché l'affidamento delle concessioni per la raccolta dell'esercizio di giochi pubblici attraverso rete fisica avvenga senza la previsione di obblighi di garanzia troppo onerosi a carico dei partecipanti, che i piccoli concessionari non possono sopportare, e che favorirebbero, di fatto, i grandi gruppi, pregiudicando la concorrenza e i diritti degli operatori di minori dimensioni.

5-08348 Barbato: Regime tributario delle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive a livello parlamentare o locale.

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come la risposta fornita dal Sottosegretario si limiti ad illustrare il contenuto degli articoli 50 e 52 del Testo unico delle imposte sui redditi, relativamente al regime IRPEF delle indennità e dei rimborsi spese percepiti dai membri del Parlamento nazionale o dai titolari di cariche elettive pubbliche, laddove l'interrogazione intendeva sapere se il Governo, nell'attuale fase di drammatica crisi economica, ed alla luce dei grandi sacrifici richiesti ai contribuenti attraverso il continuo incremento della pressione tributaria, non intenda intervenire su tale materia, in primo luogo per chiarire con maggiore precisione quali siano i rimborsi spese che, ai sensi del citato articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, sono esenti dall'IRPEF.
  Evidenzia, infatti, come dietro l'ambigua nozione «rimborsi spese» si celino ulteriori emolumenti riconosciuti, in particolare dai gruppi politici, ai titolari di cariche elettive pubbliche, rispetto ai quali la predetta esenzione costituisce un inaccettabile privilegio, a suo giudizio ancor più censurabile dei pur gravissimi episodi Pag. 58di peculato che si sono registrati in molte regioni nella gestione dei contributi erogati ai gruppi consiliari.
  In tale contesto è indispensabile rivedere radicalmente la disciplina, quantomeno stabilendo che i citati rimborsi possano essere riconosciuti solo a fronte di un'analitica documentazione delle spese sostenute, onde evitare ogni forma di remunerazione «in nero» dei rappresentanti elettivi del popolo. L'Esecutivo dovrebbe altresì chiarire se non ritenga opportuno compiere finalmente un passo indietro rispetto a tali regimi di favore, che stridono fortemente con il generale inasprimento del prelievo tributario a carico dei cittadini comuni, richiamando a tale proposito la previsione di cui all'articolo 12, comma 11, del disegno di legge di stabilità, il quale, abrogando la clausola di salvaguardia precedentemente disposta relativamente alla tassazione IRPEF applicabile sui trattamenti di fine rapporto, determinerà sostanzialmente un incremento del prelievo su tali elementi di reddito quantificabile, mediamente, in circa il 3 per cento.
  Si dichiara pertanto fortemente insoddisfatto della risposta, la quale testimonia ulteriormente della distanza, ormai incolmabile, che separa il Governo e le forze politiche che lo sostengono dalle reali esigenze e sensibilità del Paese.

5-08349 Lo Monte e Zeller: Applicazione della riduzione del 30 per cento della base imponibile IRPEF anche agli immobili di interesse storico-artistico locati a canone convenzionato.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario della risposta fornita agli interroganti, il cui tenore è sicuramente molto positivo per i proprietari di immobili di interesse storico-artistico i quali lochino i predetti immobili stipulando contratti che rispettano i requisiti richiesti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998.
  Rileva, infatti, come la risposta abbia chiarito che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, determinato in base all'articolo 37, comma 4, del TUIR, può essere ulteriormente ridotto del 30 per cento qualora tali immobili siano locati con contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998 e siano ubicati, come le altre tipologie di immobili per i quali è riconosciuto il beneficio, in comuni cosiddetti ad alta densità abitativa.
  Ritiene, peraltro, che sarebbe apparso irragionevole escludere dall'ambito di applicazione della predetta agevolazione i locatari di immobili vincolati.
  Si dichiara, quindi, totalmente soddisfatto della risposta.

5-08350 Fugatti e Vanalli: Differimento dell'entrata in vigore della normativa concernente il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

  Pierguido VANALLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Pierguido VANALLI (LNP) rileva come il Sottosegretario si sia sostanzialmente limitato ad un'illustrazione dell'atto di sindacato ispettivo, salvo precisare preliminarmente che non è possibile dare esito alla richiesta di differimento del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.Pag. 59
  Sottolinea, quindi, come l'applicazione del nuovo tributo determinerà evidenti difficoltà di gestione nella riscossione, soprattutto per i comuni che optano per l'adozione del sistema tariffario avente natura corrispettiva, i quali applicheranno il tributo medesimo limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisi, dei quali manca ancora una puntuale definizione. Infatti, mentre la predetta componente sui servizi indivisi sarebbe gestita e riscossa dai comuni, la componente sui rifiuti sarebbe gestita e riscossa dai gestori dei servizi.
  Inoltre, poiché la maggior parte dei comuni italiani ha provveduto, ormai da tempo, ad esternalizzare il servizio di riscossione, anche in ottemperanza dell'obbligo dello svolgimento in forma associata delle funzioni, si determineranno ulteriori complicazioni in sede di dichiarazione e versamento, nonché un probabile aumento dei costi, con negative ricadute sulla comunità e con un inevitabile aumento del contenzioso tra i comuni e gli utenti.
  D'altra parte, essendo stato previsto che, a decorrere dal 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e il Fondo perequativo degli enti locali saranno ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisi dei comuni, l'introduzione del nuovo tributo penalizzerà non soltanto i cittadini, che dovranno corrispondere la predetta maggiorazione a fronte di costi già coperti dalla fiscalità generale – senza beneficiare di alcuna riduzione delle altre imposte –, ma anche i comuni, i quali dovranno considerare l'entrata in vigore del nuovo tributo in sede di predisposizione dei bilanci preventivi 2013, secondo un sistema analogo a quello dell'IMU.
  In tale contesto, lo Stato continuerà ad assoggettare i cittadini a una tassazione esorbitante, i comuni saranno costretti ad imporre ai loro amministrati ulteriori esborsi, e i cittadini, dal canto loro, difficilmente comprenderanno per quale motivo debbano pagare due volte il medesimo servizio.
  Peraltro, poiché la superficie catastale deve essere calcolata computando anche i muri interni e quelli perimetrali, la cui incidenza è di circa il 15-20 per cento, ritiene che il beneficio della riduzione all'80 per cento della superficie imponibile, che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 riconosce per gli immobili a destinazione ordinaria, risulterà, di fatto, soltanto apparente.
  Sottolinea inoltre come i comuni ubicati principalmente del Nord del Paese, i quali hanno saputo realizzare, attraverso verifiche dirette, realizzate con notevole impiego di risorse lavorative, archivi informatici nei quali sono state registrate le superfici effettive degli immobili situati nei propri territori, oltre che essere costretti ad incrociare i dati catastali con quelli relativi alla TARSU e alla TIA, con ulteriore assorbimento di risorse lavorative e con il probabile insorgere di numerosi contenziosi, dovranno anche constatare la sostanziale inutilità degli sforzi finora compiuti per dare attuazione alla normativa in materia, poiché il predetto articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce che, in assenza della banca dati catastale del dato della superficie, venga applicata una superficie convenzionale comunque calcolata dall'Agenzia del territorio.
  Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alla tematica affrontata dalla sua interrogazione a risposta immediata n. 5-08348, concernente il regime tributario delle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive a livello parlamentare o locale, Pag. 60chiede al Presidente di farsi interprete, presso l'ufficio di presidenza della Camera, dell'esigenza che la Commissione Finanze possa disporre dei dati relativi alle spese sostenute dai gruppi politici costituiti presso questo ramo del Parlamento, al fine di far maggiormente luce su tale problematica e di bandire ipocriti formalismi in materia che nuocerebbero alla dignità ed autorevolezza dell'istituzione parlamentare.

  Gianfranco CONTE, presidente, nel rilevare come il deputato Barbato abbia legittimamente sollevato, con la sua interrogazione a risposta immediata n. 5-08348, il tema del regime tributario applicabile alle somme erogate ai propri componenti dai gruppi politici costituiti presso assemblee elettive, non ritiene, al contrario, di poter accogliere la richiesta avanzata dal medesimo deputato, evidenziando come la Commissione Finanze non abbia alcuna competenza in merito ai bilanci dei gruppi politici ed alle spese da questi sostenute, che sono oggetto di regolamentazione da parte delle norme interne della Camera. Sottolinea, peraltro, come tale richiesta possa essere avanzata direttamente dallo stesso deputato agli organi interni della Camera competenti in tale materia.

  La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 15.25.

7-00924 Fluvi: Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 ottobre scorso.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva come la proroga sino alla data del 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative si inquadri nell'ambito delle iniziative volte alla definizione della procedura di infrazione europea n. 2008/4908.
  In particolare, l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, al fine di adeguare l'impianto normativo all'ordinamento comunitario, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 37, secondo comma, ultimo periodo, del codice della navigazione, secondo cui l'amministrazione concedente doveva, in sede di rinnovo, accordare preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, rispetto alle nuove istanze presentate (cosiddetto «diritto di insistenza»), nonché la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni per finalità turistico-ricreative in scadenza prima di tale data e in atto al 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.
  Invece, come rappresentato dai presentatori della risoluzione in discussione, tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale non aventi finalità turistico-ricreative sono state prorogate sino al 31 dicembre 2012 dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 216 del 2011.
  A tale riguardo evidenzia come le attività gestorie relative a talune concessioni demaniali marittime non aventi finalità turistico-ricreative, quali, ad esempio, quelle per finalità cantieristiche e di pesca, siano disciplinate da norme speciali e rientrino nella competenza funzionale e degli enti territoriali e delle Autorità portuali.
  Inoltre, l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (Legge comunitaria per il 2010), al fine di chiudere la predetta procedura di infrazione n. 2008/4908, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, in quale prevedeva che le concessioni demaniali marittime avessero una durata di sei anni Pag. 61e che, alle relative scadenze, le stesse fossero automaticamente rinnovate per ulteriori periodi esennali.
  Fa quindi presente che il medesimo articolo 11 della legge n. 217 del 2011 ha, delegato il Governo a rivedere e riordinare la legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime e che il relativo schema di decreto legislativo, predisposto dal Ministro per gli affari regionali, del turismo e dello sport, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari europei, sarà esaminato in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 ottobre scorso.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nel precisare, preliminarmente, che sul tema oggetto dell'atto di indirizzo è stata sentita l'Agenzia del territorio, rileva innanzitutto come un'eventuale proroga del termine previsto per la dichiarazione delle costruzioni rurali nel catasto dei fabbricati, fissato al 30 novembre 2012 dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, inciderebbe sulla quantificazione della base imponibile ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), con una riduzione del gettito fiscale di competenza dello Stato dei comuni, tenendo conto, altresì, della non imponibilità dei fabbricati strumentali ubicati nelle zone montane.
  Fa presente, inoltre, che, in relazione ai cosiddetti «fabbricati fantasma», ai quali è stata attribuita una rendita presunta, l'Agenzia del territorio ha rappresentato di aver proceduto ad una prima fase di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010, nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 marzo 2012. Per tali immobili, pertanto, il termine di centoventi giorni, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, risulta scaduto il 31 agosto 2012.
  Peraltro, alle dichiarazioni presentate successivamente a detta data sono state applicate le sanzioni stabilite dal citato comma 7 dell'articolo 11, nella misura prevista dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  A tale riguardo, fa presente che, qualora risultasse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la sanzione sarebbe pari a euro 103,20, nell'ipotesi di regolarizzazione entro 90 giorni, ovvero ad euro 129, nel caso di regolarizzazione entro un anno.
  Rileva, pertanto, come, a parere dell'Agenzia del territorio, la richiesta di proroga del termine di centoventi giorni, stabilito per l'aggiornamento catastale degli immobili, potrebbe configurare una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti che hanno già adempiuto, seppure tardivamente, al previsto obbligo di legge, pagando la relativa sanzione amministrativa.

  Enrico COSTA (PdL) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti, rilevando tuttavia come il Governo basi le sue argomentazioni sul presupposto, erroneo, che gli adempimenti per la dichiarazione in catasto dei fabbricati rurali, nonché per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, risultino sostanzialmente semplici, laddove la realtà nella quale Pag. 62operano i professionisti chiamati concretamente a realizzarli risulta ben diversa, in quanto si segnalano da più parti notevoli difficoltà, che danneggiano soprattutto gli utenti residenti in quelle aree del territorio nazionale in cui si registrano ritardi da parte degli uffici competenti in materia.
  Sulla base di tali presupposti la risoluzione non intende dunque introdurre alcuna disparità di trattamento, ma è volta semplicemente a venire incontro alle necessità di quanti, cittadini e professionisti, siano stati posti nell'impossibilità di concludere tempestivamente gli adempimenti loro richiesti dalla normativa.
  In tale contesto insiste per l'approvazione dell'atto di indirizzo.

  Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle perplessità espresse dal Sottosegretario, suggerisce ai presentatori di riformulare in termini meno netti la risoluzione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come il termine di centoventi giorni, stabilito per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, fosse indubbiamente congruo, anche in considerazione del fatto che la prima fase di pubblicazione, come già riferito, era stata perfezionata dall'Agenzia del territorio alcuni mesi prima della scadenza.
  Rileva, quindi, come le richieste di proroga degli adempimenti tributari, immancabilmente riproposte, con varie motivazioni, ogni qualvolta si approssima la scadenza dei relativi termini, siano meritevoli di accoglimento soltanto in presenza di necessità oggettive, che non sembrano ricorrere nel caso di specie.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo, al fine di individuare una formulazione che contemperi le esigenze segnalate dai presentatori con i rilievi espressi dal rappresentante del Governo.

  Enrico COSTA (PdL) si dichiara disponibile a rivedere il testo della risoluzione, rilevando tuttavia come il Sottosegretario abbia espresso una contrarietà di principio al contenuto dell'atto di indirizzo. Qualora tale contrarietà risultasse confermata, considererebbe inutile ogni ipotesi di riformulazione, ritenendo in tal caso preferibile passare fin dalla seduta odierna alla votazione della risoluzione stessa.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il Governo, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento, può chiedere di non procedere alla votazione della risoluzione, rinviandone la discussione in Assemblea.

  Francesco BARBATO (IdV) ricorda di aver segnalato, nel luglio scorso, con un suo atto di sindacato ispettivo, la necessità di prorogare il termine di presentazione dei modelli 770, richiesta che era stata prontamente accolta dal Governo. Auspica quindi che anche in questo caso si possa ripetere tale positiva esperienza di collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo, dichiarando il proprio appoggio alla risoluzione in discussione, che viene incontro alle legittime esigenze dei contribuenti.

  Gianfranco CONTE, presidente, suggerisce di riformulare la risoluzione nel senso di impegnare il Governo a valutare la necessità di disporre una breve proroga dei termini previsti per la dichiarazione in catasto dei fabbricati rurali e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Ritiene, infatti, che, in tal modo, non si determinerebbero ricadute negative in termini di gettito tributario, anche in quanto agli immobili interessati dai predetti adempimenti è comunque attribuita una rendita presunta, che consente l'applicazione delle imposte immobiliari.

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  Il Sottosegretario Vieri CERIANI si riserva di approfondire l'ipotesi di riformulazione avanzata dal Presidente. Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal deputato Barbato, sottolinea come sia quasi sempre possibile disporre proroghe di termini tributari, qualora esse non comportino il superamento dell'anno in corso, mentre assai più problematiche risultano le proroghe che interessino più anni di imposta, in quanto ciò determina evidentemente riflessi anche in termini di gettito.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

  La seduta termina alle 15.50.

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