CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 5506 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario BARBI (PD), relatore, prima di procedere all'illustrazione del provvedimento in titolo, ne sottolinea la connessione politica con quello previsto al successivo punto dell'ordine del giorno, osserva che l'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale in esame trae origine dall'esigenza di assicurare una veste giuridica cogente alle relazioni italo-cinesi in campo giudiziario, agevolando la creazione di quello che viene definito in sede internazionale «un quadro legislativo favorevole» all'intensificazione dei rapporti economici e commerciali tra i due Paesi che sta caratterizzando gli ultimi anni. Si tratta con tutta evidenza di una precisazione necessaria, considerata la rilevanza della Cina e le peculiarità che il suo ordinamento comporta.
  Ricorda che il Trattato si compone di un breve Preambolo e di 22 articoli. In Pag. 36particolare, l'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, l'assunzione e la trasmissione di perizie, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente, l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni, la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati e l'informazione sui precedenti penali.
  Evidenzia che sono escluse dal campo di applicazione dell'accordo in esame l'estradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte richiedente, il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.
  Sottolinea la rilevanza dell'articolo 3 che elenca i casi in cui viene senz'altro negata o rinviata l'assistenza giudiziaria, ovvero: quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta; quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale; se si tratta di reati considerati «politici» dallo Stato richiesto o esclusivamente militari in base alla legge dello Stato richiedente; se esistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza giudiziaria abbia nei confronti di una data persona finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere o di altro tipo. Anche a tale proposito richiama il particolare contesto in cui si colloca la crescente cooperazione, soprattutto di tipo economico-commerciale, tra Italia e Cina.
  Osserva che viene comunque precisato che i reati di terrorismo non vanno considerati reati politici, così come una serie di altre condotte delittuose il cui carattere politico è escluso dagli strumenti internazionali di cui Italia e Cina sono Parti. Vengono altresì esclusi dai casi di concessione dell'assistenza giudiziaria quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico – e, soprattutto, i casi in cui l'assistenza giudiziaria contrasterebbe con principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta. Il rinvio dell'assistenza giudiziaria è possibile se l'esecuzione di essa interferirebbe con un procedimento penale già in corso nel territorio della Parte richiesta. Più in generale, prima di rifiutare o rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta può proporre determinate condizioni per la concessione di essa, che la Parte richiedente può o meno accettare. In ogni caso, tuttavia, il rifiuto o il rinvio dell'assistenza giudiziaria dovrà essere accompagnato da motivazione adeguata nei confronti della Parte richiedente.
  Segnala che gli articoli da 7 a 18 specificano le modalità delle diverse forme di assistenza giudiziaria previste nel Trattato in esame, già enunciate all'articolo 1 del medesimo. In tale contesto ritiene degno di menzione l'articolo 14 in base al quale la Parte richiesta compie, su domanda della Parte richiedente, accertamenti bancari su determinate persone fisiche o giuridiche. Giudica di capitale importanza la previsione per cui l'assistenza non può essere rifiutata per il solo motivo del rispetto del segreto bancario.
  Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica autorizza una spesa di 29.828 euro annui a decorrere dal 2012 per l'attuazione degli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato: la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  In considerazione di quanto rappresentato, chiede al rappresentante del Governo di potere ricevere chiarimenti in ordine alle diverse fasi del negoziato, al fine di Pag. 37meglio cogliere i profili che rendono necessario procedere ad una celere ratifica dell'Accordo. Ritiene, inoltre, necessario che la Commissione possa audire in particolare rappresentanti del Ministero della giustizia per conoscere gli snodi maggiori nel negoziato con la controparte cinese, il contesto generale e gli effetti in sede applicativa.
  Sottolinea, infine, l'importanza della Repubblica popolare cinese quale protagonista indiscusso sul piano globale ma anche le particolarità del suo sistema giuridico che impongono una vigilanza rigorosa sul rispetto dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, soprattutto in tema di garanzie e diritti fondamentali. Conclusivamente esprime l'opportunità di ratificare l'Accordo a tutela degli interessi del nostro Paese, del valore crescente dell'interscambio commerciale ma anche del gran numero di cittadini cinesi residenti sul nostro territorio.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ si associa alle considerazioni di merito svolte dal relatore anche per quanto concerne la connessione con il successivo provvedimento inserito all'ordine del giorno, siglato contestualmente a quello in titolo. Evidenzia la delicatezza della materia, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 3, e sottolinea la finalità complessiva del provvedimento, relativa al rafforzamento delle relazioni tra due Paesi che al momento cooperano in virtù di un generale Accordo di cooperazione strategica. Osserva che il disegno di legge in esame comporta effetti importanti sul piano dell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale, essendo conforme allo standard elaborato in sede di Consiglio d'Europa. Nel fare presente che altri Paesi dell'Unione europea hanno già siglato analoghi accordi con la Repubblica popolare cinese, evidenzia che finché non si perfezionerà il procedimento di ratifica i rapporti tra i due Paesi restano regolati dalla sola «clausola di cortesia internazionale», che offre un sistema di tutele alquanto debole sul piano delle garanzie e dei diritti. Segnala, infine, che, nella consapevolezza dei profili richiamati dal relatore, il Governo ha valutato necessario procedere alla sigla dell'Accordo, anche sulla base di approfondimenti condotti in collaborazione con altre Amministrazioni di livello apicale, di dati statistici raccolti negli ultimi due anni, nonché del volume crescente dei rapporti bilaterali in numerosi settori.

  Franco NARDUCCI, presidente, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'Accordo, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla definizione del reato di terrorismo e degli altri reati là menzionati, nonché alla tipologia di convenzioni internazionali, richiamate dalla norma.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 5507 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario BARBI (PD), relatore, ricorda che il Trattato di estradizione tra Italia e Cina, strettamente connesso quello precedentemente esaminato dalla Commissione, è inteso a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in un altro dei settori della cooperazione in campo giudiziario, quello attinente alle procedure di estradizione.
  Osserva che in base all'accordo, e segnatamente all'articolo 1, le Parti s'impegnano alla consegna reciproca di persone ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, nei cui confronti si debba dar corso a un procedimento penale, ovvero penda l'esecuzione di una pena privativa della libertà.
  A norma dell'articolo 2, l'estradizione viene concessa per reati punibili con una Pag. 38pena restrittiva della libertà personale che, nei rispettivi ordinamenti, sia di almeno un anno o, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una condanna, quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi (comma 1). Per i reati di natura doganale, fiscale o finanziaria, il comma 4 stabilisce che essi danno luogo all'estradizione anche se la Parte richiesta non ha la medesima configurazione penale dei medesimi reati. Nel concorso di più reati relativi a una medesima domanda di estradizione (comma 3), questa può essere concessa per tutti quei reati solo se almeno uno di essi soddisfa tutti i requisiti di cui al precedente comma 1.
  L'articolo 3 specifica i casi in cui viene senz'altro negata l'estradizione, ovvero: quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta, o quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale, o ancora per quel reato sia intervenuto un provvedimento di clemenza; se si tratta di reati considerati politici o esclusivamente militari dallo Stato richiesto, o se sia stato concesso alla persona interessata asilo politico dalla Parte richiesta; qualora si ritenga che dopo l'estradizione la persona interessata potrebbe patire in relazione allo specifico reato torture o altri trattamenti inumani e degradanti; se esistano fondati motivi per ritenere che il procedimento cui la persona richiesta verrà sottoposta non sarà giusto né equo, o che la domanda di estradizione sia avanzata con finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere, ecc.
  Segnala che sono esclusi dai casi di concessione dell'estradizione quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico – e, soprattutto, i casi nei quali l'estradizione potrebbe condurre a eseguire pene vietate nell'ordinamento della Parte richiesta, come ad esempio per l'ordinamento italiano, la pena capitale.
  Sottolinea che la verifica dei presupposti per l'attuazione delle norme appena citate chiama in causa delicati profili di competenza e di maturità giuridica ai quali è affidata la imprescindibile tutela dei principi generali del nostro ordinamento.
  L'articolo 4 disciplina espressamente i casi di rifiuto facoltativo dell'estradizione, che può essere negata quando la persona di cui si richiede l'estradizione sia (o sarà) perseguita per lo stesso reato anche dallo Stato richiesto; ovvero quando l'estradizione sia, a giudizio dello Stato richiesto, incompatibile con le condizioni di salute o con l'età della persona interessata.
  Il successivo articolo 5 stabilisce che l'estradizione può essere rifiutata per il solo fatto che la persona sia cittadina dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente può tuttavia chiedere che si consideri la possibilità dell'instaurazione di un procedimento penale in loco, fornendo allo scopo prove, documenti e ogni altro elemento utile in suo possesso. Lo Stato richiesto comunicherà prontamente l'esito della domanda.
  Gli articoli da 16 a 20 contengono previsioni varie a completamento del Trattato di estradizione, concernenti l'autorizzazione al transito di una persona estradata da uno Stato terzo verso il territorio dell'altra Parte contraente; le spese relative all'esecuzione del Trattato, che graveranno sullo Stato richiesto per ciò che concerne l'arresto e la detenzione, mentre a partire dalla consegna (che avviene comunque in un punto del territorio dello Stato richiesto) saranno tutte a carico della Parte richiedente; la salvaguardia, nei rapporti tra le Parti, di ogni altra disposizione pattizia in materia di estradizione che vincoli entrambe le Parti; la risoluzione delle eventuali controversie sul trattato per via diplomatica.
  Rileva che il disegno di legge in esame reca un'autorizzazione di spesa di 9.944 euro annui a decorrere dal 2012; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero Pag. 39dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ, come già in occasione dell'esame del provvedimento precedente, sottolinea che l'articolo 3, comma 1, lettera a) reca norme di particolare delicatezza in sede attuativa. Sottolinea che il disegno di legge costituisce complessivamente un vantaggio per il Paese, rappresentando una base giuridica a tutela delle relazioni bilaterali, e come tale merita un sollecito perfezionamento del percorso di ratifica.

  Jean Leonard TOUADI (PD), intervenendo con riferimento alla richiamata norma, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) dell'Accordo, osserva che non rientrano nei principi fondamentali dell'ordinamento cinese alcuni capisaldi della nostra cultura giuridica quali il principio della separazione dei poteri, il sistema fondato sui tre gradi di giudizio e il principio del giusto processo e che manca un modello carcerario comparabile al nostro. Condivide che il provvedimento fornirebbe una base giuridica necessaria per gli operatori italiani e per il buono stato delle relazioni bilaterali. Esprime, tuttavia, perplessità che, alla prova di fatti, non possano emergere profili di debolezza dell'Accordo quanto alla tutela di diritti e garanzie.

  Enrico PIANETTA (PdL), nel comprendere il nesso che sussiste tra i due provvedimenti inseriti nell'ordine del giorno odierno e relativi ad accordi con la Repubblica popolare cinese, sottolinea che i rapporti tra i due Paesi si sono intensificati negli ultimi anni. Valutando positivamente lo sforzo istruttorio compiuto dal Governo, ritiene che si debba vegliare sul rispetto del sistema di garanzie e diritti fondamentali in sede applicativa nell'interesse, come ai due Paesi, di un'efficace azione di lotta contro fenomeni quali il crimine organizzato. Esprime, conclusivamente, una valutazione positiva sul provvedimento in titolo, rinviando ad un'attenta valutazione di quanto le Commissioni competenti in sede consultiva potranno segnalare nei propri pareri.

  Franco NARDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 5508 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Franco NARDUCCI, presidente, nel sostituire il relatore, onorevole Osvaldo Napoli, impossibilitato a presenziare alla seduta odierna, segnala che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Estonia, siglato a Tallin l'8 settembre 2009, è finalizzato al rafforzamento degli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo e il narcotraffico con l'obiettivo, più in generale, di meglio tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nei due Paesi, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali da entrambi riconosciuti.
  L'Accordo, che si compone di 16 articoli, si basa essenzialmente sulla previsione di un costante scambio informativo finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi.
  L'articolo 1 prevede che le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprendano ogni attività finalizzata ad intensificare gli sforzi comuni a contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo e del narcotraffico; a tale fine sono previste regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Paesi. Pag. 40
  A suo avviso particolare rilievo assume l'articolo 5 che individua le modalità di effettuazione della lotta al terrorismo, che consistono nello scambio di informazioni, dati ed esperienze, nel costante aggiornamento delle reciproche conoscenze in tema di minacce, nonché di tecniche e strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso corsi di formazione congiunti.
  Ai sensi dell'articolo 6 la cooperazione bilaterale comprende, sempre conformemente alle rispettive normative nazionali, la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
  L'articolo 7 stabilisce che la lotta alla criminalità organizzata si estenda all'aggiornamento costante e reciproco delle minacce da essa poste e delle tecniche atte a contrastarla, anche attraverso scambi di esperti, condivisione di analisi ed esperienze (con esplicito riferimento alla gestione dei flussi migratori) e svolgimento di corsi di formazione congiunti. Tra le attività illecite della criminalità organizzata oggetto della cooperazione in quanto di comune interesse vengono, tra le altre, individuate l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, induzione alla prostituzione, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori.
  L'articolo 8 detta disposizioni – analoghe a quelle dei precedenti artt. 5 e 7 – in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori; per la definizione di tali sostanze la norma si riferisce esplicitamente alle vigenti Convenzioni delle Nazioni Unite in materia.
  Ricorda che il disegno di legge di ratifica reca la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 122.577 euro a decorrere dall'anno 2012 cui si provvede a carico dei fondi ascritti (triennio 2012-2014) nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea che l'Accordo in titolo si rende necessario per garantire una cooperazione efficace tra i due governi nel contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo. Richiama, quindi, la relazione tecnica, che accompagna il provvedimento, per sottolineare i numerosi vantaggi che deriverebbero dalla sua sollecita attuazione.

  Franco NARDUCCI, presidente, nell'osservare che alla globalizzazione del fenomeno criminale corrisponde una doverosa globalizzazione degli accordi necessari per garantire una drastica azione di contrasto a livello internazionale, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
C. 5509 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Franco NARDUCCI, presidente, nel sostituire il relatore, onorevole Osvaldo Napoli, impossibilitato a presenziare alla seduta odierna, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey, entità dipendente dalla Corona britannica, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, concluso a Pag. 41Londra il 13 marzo 2012, è stato redatto sulla base del Modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni.
  Osserva che la lotta dell'OCSE e della Comunità internazionale nei confronti dei paradisi fiscali ha portato, soprattutto nell'ultimo triennio, ad un significativo allineamento agli standard internazionali di trasparenza e scambio di informazioni, da parte di molti Paesi. Molti di questi, per effetto della sottoscrizione di accordi specifici sullo scambio di informazioni sulla base del Modello 2002, sono ora inclusi nella cosiddetta «white list» dell'OCSE, la quale comprende le giurisdizioni che hanno effettivamente implementato i princìpi di trasparenza fiscale.
  Segnala che il Baliato di Jersey risulta incluso nella suddetta «white list» già nell'aprile 2009, quando l'OCSE, in concomitanza con il meeting del G20 di Londra, ha pubblicato il primo rapporto sull'attuazione delle norme fiscali internazionali in materia di trasparenza e scambio delle informazioni.
  Venendo all'esame dell'articolato, rileva che assumono particolare rilievo le disposizioni di cui all'articolo 3 ove si specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Jersey si fa invece riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sui beni e servizi.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. Tali disposizioni sanciscono, a carico dello Stato che riceve le informazioni, un obbligo di confidenzialità: le informazioni ricevute da uno Stato contraente devono essere considerate riservate e possono essere divulgate soltanto nei confronti di persone o autorità (inclusi gli organi giurisdizionali e amministrativi) che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato ricevente e sono interessate, in qualunque modo, dalla verifica o dalla riscossione delle imposte applicate.
  L'articolo 9 stabilisce che, a meno che stabilito diversamente dalle due parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazione.
  Ricorda che il disegno di legge reca le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione e non prevede una copertura finanziaria. Segnala in proposito che la Relazione tecnica precisa che le attività previste dall'Accordo rientrano nelle competenze attribuite agli uffici e saranno svolte con le risorse esistenti a legislazione vigente e che i costi straordinari di cui all'articolo 9 dell'Accordo hanno natura meramente eventuale e che ad essi si farà eventualmente fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Ritiene che il parere della Commissione Bilancio consentirà di chiarire se l'assenza Pag. 42di una specifica copertura per gli eventuali costi straordinari presenti aspetti problematici.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea che il provvedimento in titolo rientra nel novero degli Accordi siglati in ambito G20 ed OCSE per lottare contro l'evasione fiscale, abolire il segreto bancario e determinare virtuosi effetti di recupero del gettito.

  Guglielmo PICCHI (PdL) sottolinea l'importanza dell'Accordo in titolo, che concerne l'unica realtà territoriale europea finora non soggetta ad accordi di questo tipo e verso la quale sono affluiti ingenti capitali a fini di elusione fiscale. Osserva che l'Accordo, pur manifestando alcuni aspetti di debolezza con riferimento al rischio che sia elevato segreto per determinate tipologie di operazioni commerciali, costituisce un utile contributo per conseguire i risultati richiamati dal sottosegretario Dassù.

  Franco NARDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA