CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 269

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 17.15.

Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Armando DIONISI (UdCpTP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
  Prima di esaminare nel dettaglio le norme che riguardano le competenze specifiche della VIII Commissione, fa notare come il provvedimento in esame sia un provvedimento importante, con il quale il Governo ha introdotto un nuovo complesso di regole per assicurare, da un lato, la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali e una gestione amministrativa e contabile degli enti locali più efficiente, trasparente e rispettosa della legalità, e, dall'altro, per cercare di armonizzare un percorso istituzionale, avviato in modo alquanto affrettato e confuso con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha prodotto alcune cose buone ma anche un'inaccettabile lievitazione dei costi degli apparati con una duplicazione e deresponsabilizzazione dei centri di spesa.
  Sottolinea come, sulla base del positivo lavoro istruttorio condotto dalle due Commissioni di merito, sia peraltro emersa la necessità di apportare al decreto-legge una serie di correttivi indispensabili per superare taluni profili problematici del testo e, in definitiva, per rendere possibile la concreta applicazione del provvedimento e, quindi, il raggiungimento degli obiettivi che il Governo si era prefissato al momento della sua emanazione.
  Ciò premesso, fa presente che i primi 10 articoli del provvedimento intervengono Pag. 270sulle seguenti materie: controlli sul funzionamento e sulla gestione finanziaria degli enti territoriali; contenimento della spesa degli organi politici degli enti territoriali; riduzione dell'apparato politico e rafforzamento degli obblighi di trasparenza dell'attività degli amministratori pubblici; introduzione nell'ordinamento di nuove procedure di riequilibrio finanziario delle province e dei comuni che presentino squilibri di bilancio; previsione di una revisione complessiva, entro il 30 giugno 2013, della normativa vigente in materia riscossione e di gestione delle entrate enti territoriali; fissazione, infine, di un incisivo sistema di sanzioni, dirette e indirette, per garantire il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge medesimo.
  Quanto, invece, all'unico articolo del provvedimento (articolo 11) che interviene su materie di competenza della VIII Commissione, rileva, in termini generali, che esso prevede anzitutto, a favore dei Comuni colpiti dal sisma, l'esclusione dall'applicazione per il 2012 e il 2013 delle norme sulla spending review e la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2011; la prevista «legificazione» del Protocollo d'intesa siglato fra il Ministro dell'economia e i Presidenti delle tre Regioni interessate (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) consentirà, inoltre, la rapida attuazione dei contributi destinati ai cittadini e alle imprese per la ricostruzione.
  Nel segnalare, quindi, che il provvedimento dispone l'ulteriore differimento, al 16 dicembre 2012, del termine per il pagamento dei tributi (senza applicazione di sanzioni e interessi), fa quindi presente che, a favore delle imprese, sono introdotte specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici che consentiranno di accelerare l'assegnazione e l'avvio dei lavori di ricostruzione, fermo restando il vincolo dell'economicità e della trasparenza e i controlli più stringenti contro le infiltrazioni mafiose. Altre misure sono infine dettate, da un lato, allo scopo di semplificare le procedure amministrative, a partire dalla possibilità per i Presidenti-Commissari di delegare alcune funzioni (ad esempio gli atti di pianificazione edilizia) ai sindaci delle zone colpite dal terremoto, e, dall'altro, per precisare che i fondi per la costruzione di nuove scuole possono essere destinati al ripristino degli edifici scolastici danneggiati.
  Più in dettaglio, fa presente che il comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4), dell'articolo 11 modifica alcuni articoli del decreto-legge n. 74 del 2012, e segnatamente gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis, che incidono rispettivamente sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, sui contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione, sulla costruzione di edifici scolastici, nonché sui controlli antimafia.
  Il comma 1, lettera a), numero 5, esclude, invece, i comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, mentre il comma 1, lettera b) è volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, stabilendo che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto il 4 ottobre 2012.
  Il comma 2 integra le disposizioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.
  Il comma 3 interviene sull'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.Pag. 271
  Il comma 4 prevede che i soggetti residenti in determinati territori interessati dal sisma possano richiedere un'anticipazione sulle loro posizioni individuali maturate ai fondi pensione cui sono iscritti, per l'acquisto della prima casa, per ristrutturazione edilizia o per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito degli 8 anni di iscrizione al fondo pensione.
  Il comma 5 prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 16 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.
  Il comma 6 proroga, per i medesimi soggetti di cui al comma 5, dal 30 novembre al 16 dicembre 2012, il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  I commi da 7 a 13 disciplinano, infine, la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1o luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.
  Conclude, quindi, formulando un giudizio positivo sulle norme contenute nell'articolo 11 del provvedimento e preannunciando in tal senso la predisposizione di una proposta di parere favorevole.

  Tommaso FOTI (PdL) osserva che sarebbe opportuno inserire nel parere alcune osservazioni frutto anche dell'approfondito esame svolto dalla VIII Commissione in sede di conversione del decreto legge n. 74 del 2012. In tal senso segnala l'esigenza prioritaria di differire di almeno un anno il termine per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza sugli immobili adibiti ad attività produttive di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2012. Segnala altresì l'opportunità di differire di almeno un anno le disposizioni del decreto-legge n. 74 del 2012 in materia di sospensione dei termini tributari, contributivi, previdenziali, amministrativi e assistenziali posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

  Raffaella MARIANI (PD) si associa alle considerazioni del collega Foti e fa presente l'opportunità di richiamare l'attenzione delle Commissioni di merito sull'esigenza che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, non siano considerate, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese relative ad interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni, equiparandone il trattamento a quello degli interventi realizzati dagli enti locali per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. A tale proposito sottolinea come debba essere condizione per l'esclusione dal patto di stabilità interno che le spese in questione siano riferite al pagamento di residui passivi in conto capitale iscritti nel bilancio dell'ente per interventi finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
  Aggiunge che tale previsione è coerente con la disciplina di favore che il legislatore ha riservato al pagamento dei residui passivi in conto capitale sia nell'ambito del patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» (articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, Pag. 272dalla legge n. 44 del 2012), sia nell'ambito del patto di stabilità interno regionalizzato verticale (articolo 16, commi da 12-bis a 12-sexies, del medesimo decreto-legge. n. 16 del 2012).
  Conclude rilevando come la misura proposta permetterebbe di realizzare investimenti che risultano finanziati già da diversi anni e che rispondono ad una finalità di interesse pubblico prioritario, quale la prevenzione del rischio idrogeologico.

  Alessandro BRATTI (PD) rileva come sarebbe opportuno richiamare l'attenzione delle Commissioni di merito sull'esigenza di prorogare le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge decreto n. 74: del 2012.
  Inoltre, dopo aver ricordato il contenuto dell'articolo 8, comma 7, del citato decreto legge n. 74, fa presente la necessità di modificare quella disposizione in modo da prevedere che: gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto legge, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013; gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio; gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati, o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione, alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

  Carmen MOTTA (PD) richiama l'attenzione del relatore sulla necessità che nel parere sia adeguatamente sottolineata l'esigenza di differire di almeno un anno i termini fissati per la restituzione dell'Irpef e dei contributi previdenziali e assistenziali, al fine di scongiurare il rischio di una inaccettabile decurtazione delle risorse a disposizione dei tanti lavoratori che sono ancora in piena emergenza. Ritiene che tale misura risponda, oltre che a un principio di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto, anche a un principio di equità e di parità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni verificatesi nel passato in altre aree del Paese.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 ottobre 2012, a pagina 92, prima colonna, dopo la diciassettesima riga, sia inserita la seguente frase «Raffaella MARIANI (PD), intervenendo per una precisazione, dichiara che gli emendamenti a sua firma 5534-bis/VIII/13.3 e 5534-bis/VIII/13.4 sono rispettivamente finalizzati ad aumentare di 100 milioni di euro gli stanziamenti per gli interventi di bonifica e di risanamento ambientale dei siti inquinati e ad aumentare di 110 milioni di euro gli stanziamenti per le azioni di difesa del suolo e di riduzione del rischio idrogeologico». Inoltre, a pagina 97, seconda colonna, alla ventiquattresima, alla venticinquesima e alla ventiseiesima riga, deve leggersi «110.000» in luogo di «100.000» e alla trentaquattresima riga, deve leggersi «110 milioni» in luogo di «100 milioni».