CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2012
725.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 268

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
S. 3447, approvato dalla Camera.

Parere alla 7a Commissione del Senato.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Mario PEPE (PD), presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giuseppe Scalera, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, ai sensi del quale, in occasione dalla ricorrenza, nell'anno 2013, del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, si intendono favorire iniziative celebrative. Segnala che la Commissione ha reso parere alla VII Commissione della Camera in data 6 aprile 2011. Riferisce che l'articolo 1 dispone che la Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante. Osserva Pag. 269che l'articolo 2 precisa la tipologia di interventi volti a promuovere, salvaguardare e diffondere la conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Verdi, tra cui l'organizzazione di convegni, mostre, concerti ed altre iniziative divulgative; la concessione di borse di studio; il recupero edilizio e il restauro dei luoghi verdini; la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani. Fa notare che l'articolo 3 dispone che il Comitato promotore delle celebrazioni verdine è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, da esponenti della cultura e dell'arte musicali. Rileva che l'articolo 4 attribuisce al predetto Comitato un contributo straordinario annuo di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative ed educative nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 174/12: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.

Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera.
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che l'articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali: i controlli riguardano la legittimità di alcune specifiche categorie di atti regionali ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari, la parificazione del rendiconto della regione, la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa, la proposta di bilancio di previsione, la legittimità e la regolarità delle gestioni. Precisa che in caso di esito negativo di tali controlli è stabilito un obbligo di ripristino di regolarità e di equilibrio di bilancio, con preclusione, nelle more, di attuare programmi di spesa. Osserva che ulteriori previsioni concernono il rendiconto dei gruppi consiliari delle assemblee regionali, che va trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti, disponendosi specifiche sanzioni a carico dei gruppi in caso di mancata trasmissione del rendiconto o inadempimento dell'obbligo di regolarizzazione; tali disposizioni si applicano anche ai rendiconti delle Assemblee regionali. Rileva che l'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali. Tra le principali misure segnala: la riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali; la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari; l'introduzione di limiti ai vitalizi dei consiglieri. Rileva che le misure devono essere attuate entro il 30 novembre 2012, ovvero, se necessitano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Fa notare che l'applicazione di gran parte delle disposizioni è condizione per la concessione dei trasferimenti erariali alle regioni a decorrere dal 2013. Osserva che l'articolo 3, comma 1, introduce disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di Pag. 270diecimila abitanti; amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi; detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario. Precisa che il comma 1, lettera c), detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario; il comma 1, lettera d), sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema. Segnala che si implementa il sistema dei controlli interni, che prevede, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, anche il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente ed il controllo degli organismi gestionali esterni all'ente, in particolare il controllo sulle società partecipate per gli enti locali con popolazione superiore a diecimila abitanti; la disciplina attuativa del nuovo sistema di controlli interni è demandata, ai sensi del comma 2, ad un regolamento del Consiglio. Rileva che il nuovo sistema deve essere reso operativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge; l'inerzia protratta dell'ente locale determina lo scioglimento dell'ente. Sottolinea che il comma 1, lettera e), sostituisce l'articolo 148 del TUEL, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, con un più estesa formulazione che amplia la funzione di controllo della Corte medesima, che viene a ricomprendere, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l'efficacia dei controlli interni di ciascun ente; è inoltre affidato alla Corte anche un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale. Evidenzia che il comma 1, lettera f), modifica l'articolo 153, comma 4, del TUEL, affidando al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, in aggiunta alle funzioni per esso ora previste da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; il comma 1, lettera g), integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di «spese non prevedibili», qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione; il comma 1, lettera h), integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, relativo alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, nel caso cioè in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti; il comma 1, lettera i), modifica le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare; il comma 1, lettera l), integra le disposizioni recate dal dall'articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo, nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini previsti dal TUEL, l'attivazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente e l'attribuzione al Prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi; il comma 1, lettere m), n) ed o), nonché i commi 3 e 4, modificano i criteri di nomina di un componente del consiglio dei revisori dell'ente locale; il comma 1, lettere p) e q), ed il comma 5 dell'articolo 3 recano alcune novelle al TUEL con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari; il comma 1, lettera r), introduce, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione Pag. 271di squilibrio finanziario. Il comma 1, lettera s), mediante novella dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali. L'articolo 4, osserva, istituisce il «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario; l'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione. L'articolo 6, evidenzia, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 52/2012 sulla cosiddetta spending review. L'articolo 7, sottolinea, reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Osserva che l'articolo 8 reca una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, o del Fondo perequativo, da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno; il comma 2 reca lo slittamento dei termini per l'adozione del decreto per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comma 3, chiarisce, è volto ad evitare il taglio delle risorse per l'anno 2012, previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012, per i comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità interno. Riferisce che l'articolo 9, al comma 1, differisce al 30 novembre 2012 il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; il comma 2 stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo; il comma 3 posticipa alcuni termini in materia di IMU; il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate volte ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale; il comma 6 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali. L'articolo 10, rileva, prevede una proroga in merito al processo di trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Evidenzia che l'articolo 11 modifica alcuni articoli del decreto legge n. 74 del 2012 che incidono rispettivamente sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, sui contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione, sulla costruzione di edifici scolastici, nonché sui controlli antimafia; esclude i comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011. La norma, osserva, definisce l'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, stabilendo che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; il comma 2 integra le disposizioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Pag. 272Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista; il comma 3 interviene sull'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; il comma 6 proroga il termine entro il quale effettuare i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; i commi da 7 a 13 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi. Considera apprezzabili, all'articolo 2, le misure tese a determinare una riduzione dei costi della politica nelle regioni, ravvisando l'opportunità di un rafforzamento della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali in merito al contenimento delle spese in analogia a quanto già attuato dal Parlamento. Rileva l'esigenza di richiamare, all'articolo 11, comma 2 anche la provincia di Cremona i cui comuni sono già contemplati dal provvedimento in esame. Ritiene insufficiente l'impianto complessivo del provvedimento e di non piena compatibilità con le prescrizioni del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 1 e 3.
  Formula, quindi, una proposta di parere contrario (vedi allegato 2).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime apprezzamento sulle considerazioni espresse dal relatore in ordine alla contrarietà sui contenuti del testo. Sostiene che diversi provvedimenti sono già intervenuti in materia di riduzione dei costi della politica relativamente alle autonomie territoriali e che il testo in esame rischia di comprimere eccessivamente i margini di autonomia delle regioni e degli enti locali. Evidenzia, quindi, la disomogeneità di contenuti del decreto-legge, rilevando che le previsioni relative agli eventi sismici in Emilia Romagna andrebbero più opportunamente esaminate in un distinto ed autonomo provvedimento. Avanza, altresì, rilievi critici in ordine all'operato di un Governo tecnico che dovrebbe intervenire, quale priorità dell'agenda di governo, sulla grave crisi economica e non invece su profili istituzionali e sull'assetto della Repubblica, che afferiscono a questioni politiche particolarmente delicate.

  Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), nel condividere le norme del testo in materia di riduzione dei costi della politica, paventa il rischio che il decreto-legge sancisca, di fatto, l'arresto del percorso regionalista e federalista in Italia, in quanto diverse previsioni ledono fortemente i profili costituzionali dell'autonomia di regioni ed enti locali. Avanza rilievi critici in riferimento alle specifiche previsioni dell'articolo 2 che precludono l'assegnazione di quote del gettito erariale alle regioni ritenute inadempienti rispetto ai vincoli di spesa ivi richiamati. Fa notare che, pur essendo stata ritenuta legittima tale previsione dalla Corte costituzionale, ciò delinea un'indebita interferenza sull'autonomia regionale e incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e regioni.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) apprezza le considerazioni svolte dal relatore e ritiene che il provvedimento incida negativamente sul principio di autonomia delle regioni e degli enti locali e di fatto blocchi il processo federalista in corso. Ritiene paradossale che un Governo tecnico nato per consolidare la tenuta dei conti pubblici e l'affrontare la grave crisi economica che attanaglia il Paese intervenga in tale fase con opzioni politiche sulle dinamiche dei rapporti tra Stato ed Pag. 273autonomie territoriali, adottando misure che stravolgono di fatto i principi posti dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Ritiene che il provvedimento in esame leda non soltanto i principi fissati dal Titolo V della Costituzione ma anche quelli contemplati dagli Statuti speciali.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere l'orientamento del relatore, evidenzia che il testo in esame rappresenti una risposta inadeguata e non congrua alla forte indignazione dell'opinione pubblica, esasperata dai recenti scandali sull'utilizzo improprio delle risorse pubbliche. Deplora tuttavia la circostanza che il provvedimento colpisce il complessivo sistema delle autonomie territoriali e si presenta di fatto come un disegno di controriforma rispetto al processo federalista. Ritiene opportuna una compiuta riforma del Titolo V della Costituzione, nel pieno rispetto delle autonomie territoriali e del principio di sussidiarietà.

  Mario PEPE (PD), presidente, esprime anch'egli un orientamento di netta contrarietà rispetto ai contenuti del decreto-legge, che appare in aperto contrasto con l'assetto istituzionale sancito dalla Costituzione. Auspica che possa proseguire il disegno riformatore verso un federalismo collaborativo e solidale.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, reputa un grave errore assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione. Ritiene inopportuno che tale disegno possa realizzarsi con il consenso della Conferenza Stato-regioni. Sottolinea che il parere contrario al testo in esame vuole intendersi quale segnale forte a tutela degli stessi presidenti delle regioni che non appaiono in grado di salvaguardare le proprie prerogative costituzionalmente riconosciute. Esprime rammarico per la circostanza che si delinei ormai una frattura rispetto al disegno riformatore in senso federalista e rispetto allo stesso regionalismo costituzionale. Rileva che l'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale in materia di costi standard avrebbe certamente corretto la dinamica economica in deficit delle autonomie territoriali molto più efficacemente rispetto alle previsioni recate dal testo in esame, che appaiono meramente punitive nei confronti di regioni ed enti locali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 C. 5325 Governo.
C. 5535 Governo.

Parere alla V Commissione della Camera.
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 5534-bis Governo e parere favorevole sul disegno di legge C. 5535 Governo).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra il disegno di legge di stabilità 2013, che realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili. Osserva che l'effetto complessivo delle misure recate dalla legge di stabilità determinano per il 2013 un miglioramento del saldo netto da finanziare (216,5 milioni) a fronte di un peggioramento di circa 3 miliardi per il fabbisogno e l'indebitamento netto; nel biennio successivo gli effetti si invertono. Pag. 274Rileva che, circa i settori di intervento, dal lato delle risorse, le minori spese sono riconducibili alla riduzione di spesa degli enti territoriali attraverso il rafforzamento degli obiettivi richiesti dal patto di stabilità interno (complessivamente –2,2 miliardi annui nel triennio), al comparto sanitario (–600 milioni nel 2013 e –1 miliardo annuo a decorrere dal 2014) e a misure di riordino degli enti previdenziali e assistenziali. Chiarisce che le maggiori entrate derivano, tra l'altro, dalla revisione delle deduzioni e detrazioni Irpef, dall'introduzione dell'imposta da bollo sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax), dalla stabilizzazione dell'incremento delle accise sui carburanti, dall'incremento dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese assicurative. Dal lato degli impieghi, fa notare, tra le maggiori spese correnti si delinea l'istituzione di un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari; la creazione di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale in cui confluiscono le risorse statali e regionali destinate a tale finalità, con un incremento di risorse pari a 465 milioni nel 2013, 443 milioni nel 2014 e 506 milioni nel 2015. Tra gli altri interventi ricorda l'istituzione di un fondo per interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, con una dotazione di 900 milioni nel 2013. In particolare, evidenzia che i commi 1 e 2 dell'articolo 5 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare; aumentando le somme già definite dal decreto-legge 95/2012 (cosiddetta spending review). Precisa che l'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 1) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 2). Chiarisce che il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari a: 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 (anziché 1.000 milioni); 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (anziché 1.050 milioni). In relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, rammenta che è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98/2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi. Le norme sul risparmio da realizzare nell'anno 2015 e successivi, recate dal decreto-legge 16/2012 e modificate dalla norma in esame solo in relazione alla somma, andrebbero valutate alla luce della sentenza della Corte costituzionale sopra illustrata atteso che le stesse, infatti, non sembrerebbero porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni. Osserva che per le Regioni a statuto speciale e province autonome, dispone il comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame; il comma 3 stabilisce che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati e tali importi sono incrementati di 500 milioni di euro annui; i commi da 3 a 6 dell'articolo 5 dispongono, a decorrere dal 2013, la riduzione di 500 milioni di euro annui del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni e di 200 milioni annui il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province, ivi compresi gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna. L'articolo 6, rileva, prosegue gli interventi di contenimento della spesa sanitaria; il comma 1 dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell'originario 5 per cento, degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da enti ed aziende del SSN. Precisa che viene inoltre rideterminato, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; il comma 2, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento; il comma 3 proroga di un anno il divieto di azioni Pag. 275esecutive in danno degli enti sanitari delle regioni commissariate in disavanzo.
  In ordine al disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, osserva che tale provvedimento è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi. Il disegno di legge di bilancio per il 2013, precisa, include gli effetti finanziari delle misure disposte con il decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, con esclusione delle misure di contenimento della spesa dei Ministeri. Rileva che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 516,4 miliardi euro e spese finali per 524,5 miliardi; il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a circa 8,1 miliardi di euro. In termini di cassa, chiarisce che il saldo netto da finanziare, è pari a 75,7 miliardi di euro. Per il biennio 2014-2015, osserva, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, che si riduce a 3,9 miliardi nel 2014 e assume un valore positivo di oltre 6 miliardi nel 2015. Ravvisa l'esigenza di una rimodulazione delle riduzioni di spesa recate dalle previsioni di cui agli articoli 5 e 6, al fine di contenere e mitigare l'impatto della Legge di stabilità sul quadro delle risorse destinate agli enti territoriali e al comparto sanitario.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere le considerazioni del relatore e ritiene che debba apporsi al parere una specifica condizione in tal senso.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide la relazione e apprezza l'osservazione del deputato Pizzetti.

  Il deputato Gianvittore VACCARI (LNP) avanza rilievi critici in ordine ai contenuti della legge di stabilità e richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 2012 che sancisce la illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98/2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi. Valuta negativamente le ingenti riduzioni di risorse nei confronti delle autonomie territoriali. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni svolte nel corso della seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizione sul disegno di legge C. 5534-bis Governo e parere favorevole sul disegno di legge C. 5535 Governo (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge C. 5435-bis, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e sul disegno di legge C. 5535, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

  La seduta termina alle 14.50.

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