CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2012
725.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 184

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

  La seduta comincia alle 12.45.

Pag. 185

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso il dibattito preliminare; avverte che la Commissione, in relazione all'esame dei disegni di legge di stabilità e bilancio, è chiamata ad esprimersi su ogni singola tabella di competenza e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Non essendo stati presentati emendamenti né ordini del giorno, la Commissione dovrà procedere alla votazione delle proposte di relazione predisposte dal relatore.

  Enzo RAISI (FLpTP), relatore, illustra le proposte di relazione relative alle tabelle del bilancio dello Stato di competenza della X Commissione e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2010 (vedi allegati 1, 3 e 4).

  Il sottosegretario Guido IMPROTA nel manifestare un orientamento favorevole alle proposte di relazione formulate dal relatore Raisi, assicura che il Governo farà tesoro delle condizioni in esse contenute nel prosieguo della discussione dei provvedimenti in titolo, atteso che il disegno di legge di stabilità potrà essere modificato nel corso dell’iter parlamentare.

  Stefano SAGLIA (PdL) preannuncia voto favorevole sulle proposte di relazione. Tenendo conto delle deleghe conferite al sottosegretario Improta in materia di infrastrutture, sottolinea che il piano nazionale degli aeroporti, più volte annunciato dal ministro Passera, dovrebbe costituire una priorità dell'azione del Governo per la crescita e lo sviluppo del Paese.
  Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, rileva che la condizione posta alla tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, del disegno di legge di bilancio (C. 5535) e le connesse parti della legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis), dovrebbe evitare il riferimento a specifici programmi di sviluppo come il programma FREMM.
  Auspica altresì un'accelerazione della creazione del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 1 del 2012) che dovrebbe concentrare tutte le risorse relative alle imprese e che dovrebbe essere operativo dal prossimo gennaio 2013. Il Fondo rappresenta, infatti, un fondamentale strumento di accesso diretto alle risorse per le imprese in difficoltà e, in modo particolare, per quelle innovative che necessitano di finanziare programmi di ricerca.

  Andrea LULLI (PD) preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere. Si associa alle osservazioni del collega Saglia sull'opportunità di non richiamare specificamente il progetto FREMM nella condizione predisposta sulla tabella n. 7. Condivisa altresì l'opportunità di richiamare la necessità di costituire il Fondo per la Pag. 186crescita sostenibile, propone alla Commissione e al relatore di inserire nella proposta di relazione sulla tabella n. 3 anche una condizione riferita al finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana. La legge di stabilità in esame ha infatti previsto un ulteriore taglio della dotazione di 25 milioni di euro che rischia di mettere a repentaglio il posto di lavoro di circa mille addetti nell'industria spaziale italiana che rappresenta un gioiello delle nostre attività produttive e di ricerca applicata.

  Savino PEZZOTTA (UdCpTP) preannuncia voto favorevole sulle proposte di relazione. Segnala tuttavia la necessità di maggiori risorse da indirizzare alla contrattazione decentrata. Nell'associarsi alle osservazioni sul progetto FREMM, riterrebbe opportuno ripensarne l'intera modalità di finanziamento.

  Alberto TORAZZI (LNP) preannuncia un voto convintamente contrario sulle proposte di relazione. In primo luogo, ritiene del tutto incongrua la divisione dei FAS che assegnano la maggior parte delle risorse alla parte meno produttiva del Paese, penalizzando le imprese del Nord che, in questo momento di crisi, sono al collasso. Con riferimento al progetto FREMM, sottolinea che si tratta di un impegno economico pesantissimo e chiede al Governo di comunicare se e quale sia il ritorno economico del progetto. Lamenta che nella manovra in esame non vi è neanche una disposizione coerente con la politica annunciata dal Governo Monti: non vi è sviluppo né equità, ma solo scelte di piccolo cabotaggio che mettono il Paese in una posizione del tutto subordinata rispetto alle decisioni assunte a livello europeo e, in particolare, dalla Germania. Paventa che, perseverando in scelte così miopi, l'Italia si troverà in condizioni insostenibili che, in ultima analisi, potrebbero determinare la sua uscita dall'euro. Infatti, se non si crea valore sufficiente, non si può restare ancorati ad una moneta forte. Ritiene che, anche a fronte di una ripresa economica mondiale, l'Italia potrebbe rimanere indietro perché le imprese devono sopportare un costo del lavoro esagerato e perché il Governo non è intervenuto sul cuneo fiscale. Riterrebbe opportuno, inoltre, procedere ad uno scambio tra IVA e oneri sociali, scelta già effettuata in altri Paesi europei. In Italia, infatti, il peso degli oneri sociali ricade interamente sulle realtà produttive esercitando conseguentemente una forte spinta alla delocalizzazione. La soluzione, a suo avviso, potrebbe consistere proprio nello spostamento sui consumi industriali del peso del welfare.

  Enzo RAISI (FLI), relatore, recependo alcune delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, riformula le proposte di relazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole sulle tabelle n. 3, relativa al Ministero dello sviluppo economico per le parti di competenza (vedi allegato 2), come riformulata, n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (vedi allegato 3), e n. 7 relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le parti di competenza (vedi allegato 5), come riformulata, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nomina altresì il deputato Raisi relatore presso la V Commissione.

  Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che le relazioni approvate dalla Commissione saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 13.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 24 ottobre 2012 — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.15.

Pag. 187

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE.
COM(2012)209 final.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi, sul Piano strategico per il turismo.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il Piero GNUDI, Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, introduce i temi oggetto dell'audizione.

  Massimo BERGAMI, Consigliere economico del ministro, e Marco DE LUCA, Capo progetto per il Piano strategico del turismo di Boston Consulting Group, illustrano una sintesi del Piano strategico per il turismo.

  Manuela DAL LAGO, presidente, svolge alcune osservazioni sulla relazione.

  Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Fabio GARAGNANI (PdL), Alberto TORAZZI (LNP), Luigi LAZZARI (PdL), Elisa MARCHIONI (PD), Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), Margherita Angela MASTROMAURO (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Ludovico VICO (PD), Raffaello VIGNALI (PdL) e Andrea LULLI (PD).

  Piero GNUDI, Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, e Massimo BERGAMI, Consigliere economico del ministro, rispondono ai quesiti posti e replicano alle osservazioni formulate.

  Manuela DAL LAGO, presidente, ringrazia il ministro Gnudi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ludovico VICO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo che si compone di Pag. 18812 articoli, suddivisi in Titoli; con esclusione delle disposizioni in materia di titolari di redditi di impresa di cui all'articolo 11, commi da 7 a 13, peraltro non contiene disposizioni strettamente riconducibili ai profili di competenza della X Commissione. Nella presente relazione si da quindi sinteticamente conto del contenuto dell'intero articolato.
  L'articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali.
  In particolare i controlli riguardano la legittimità di alcune specifiche categorie di atti regionali ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari, la parificazione del rendiconto della regione, la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa, la proposta di bilancio di previsione, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni. In caso di esito negativo di tali controlli viene stabilito un obbligo di ripristino di regolarità e di equilibrio di bilancio, con preclusione, nelle more, di attuare programmi di spesa (commi da 1 a 9). Ulteriori disposizioni (commi da 10 a 14) concernono il rendiconto dei gruppi consiliari delle assemblee regionali, che va trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti, con l'obbligo di provvedere alle eventuali conseguenti necessità di regolarizzazione, disponendosi specifiche sanzioni a carico dei gruppi in caso di mancata trasmissione del rendiconto o inadempimento dell'obbligo di regolarizzazione; tali disposizioni si applicano anche ai rendiconti delle Assemblee regionali (comma 15).
  L'articolo 2 del decreto-legge in esame è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali.
  Tra le principali misure si segnalano: la conferma della riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali; la riduzione dell'indennità di consiglieri ed assessori; il divieto di cumulo di indennità e emolumenti; la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari; l'introduzione di limiti ai vitalizi dei consiglieri. Le misure devono essere attuate entro il 30 novembre 2012, ovvero, se necessitano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. L'applicazione di gran parte delle disposizioni è condizione per la concessione dei trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e in parte più limitata del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013. Inoltre, si dispone il commissariamento delle regione in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio. Si esclude infine la possibilità che il presidente di regione dimissionario o impedito nello svolgimento delle sue funzioni possa continuare a ricoprire l'incarico di commissario ad acta per la gestione del piano di rientro.
  L'articolo 3 introduce, mediante numerose modifiche al testo unico sugli enti locali (TUEL), una serie di disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli enti locali, nonché strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio.
  Il comma 1, lettera a), introduce disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 10 mila abitanti.
  Il comma 1, lettera b), amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi, modificando l'articolo 49 del TUEL.
  Il comma 1, lettera c), detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario modificando l'articolo 109 del TUEL.
  Il comma 1, lettera d), sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema. L'intervento legislativo è sostanzialmente volto ad una implementazione del sistema dei controlli interni, che prevede, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, anche il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente e il controllo degli organismi Pag. 189gestionali esterni all'ente, in particolare il controllo sulle società partecipate per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  Il comma 1, lettera e), sostituisce l'articolo 148 del TUEL, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, con un nuova e più estesa formulazione che amplia consistentemente la funzione di controllo della Corte medesima, che viene a ricomprendere, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l'efficacia dei controlli interni di ciascun ente; è inoltre affidato alla Corte anche un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale.
  Il comma 1, lettera f), modifica l'articolo 153, comma 4, del TUEL, affidando al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, in aggiunta alle funzioni per esso ora previste da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
  Il comma 1, lettera g), integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di «spese non prevedibili», qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.
  Il comma 1, lettera h), integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, relativo alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL.
  Il comma 1, lettera i), modifica le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare.
  Il comma 1, lettera l), integra le disposizioni recate dal dall'articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo, nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini previsti dal TUEL, l'attivazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente e l'attribuzione al Prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi, già prevista nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione.
  Il comma 1, lettere m), n) ed o), nonché i commi 3 e 4, modificano i criteri di nomina di un componente del consiglio dei revisori dell'ente locale.
  Il comma 1, lettere p) e q), ed il comma 5 dell'articolo 3 recano alcune novelle al TUEL con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari.
  Il comma 1, lettera r), introduce, dopo l'articolo 243 del TUEL, tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio.
  Il comma 1, lettera s), mediante novella dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali.
  Il comma 6 – introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011 – prevede che il decreto di scioglimento del Consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici.
  Il comma 7 modifica la denominazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che assume il nome di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti medesimi.
  L'articolo 4 istituisce il «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave Pag. 190squilibrio finanziario», con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori risorse per il 2012, pari a 560 milioni.
  L'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio – di cui all'articolo 243-bis e seguenti del TUEL, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge – qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.
  L'articolo 6, commi 1 e 2, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 sulla cosiddetta spending review.
  I commi 3 e 4 intervengono su diversi profili delle funzioni di controllo della Corte dei conti. In particolare il comma 3 affida alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere i controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, sulla base di metodologie appropriate definite dalla Sezione autonomie della stessa Corte dei conti. Il comma 4 stabilisce che la Sezione autonomie emana delibere di orientamento in caso di interpretazioni difformi delle sezioni regionali di controllo.
  Viene inoltre previsto che la sezione delle autonomie della Corte dei conti riferisca al Parlamento sulla base degli esiti dei controlli effettuati.
  L'articolo 7 reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
  L'articolo 8 reca disposizioni relative al patto di stabilità interno. In particolare, il comma 1 reca una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio – o del Fondo perequativo – da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. Il comma 2 reca alcune novelle all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con le quali si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione del decreto, da parte del Ministro dell'interno, per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province – ovvero dei fondi perequativi – e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Il comma 3 introduce due ulteriori commi all'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 (commi 6-bis e 6-ter), volti ad evitare il taglio delle risorse per l'anno 2012, previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 sopra illustrato, per i comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità interno, allo scopo di consentire a tali enti di procedere all'estinzione anticipata del proprio debito attraverso l'utilizzo delle suddette risorse – «tornate» nella disponibilità dei comuni medesimi – che vengono, a tal fine, escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.
  L'articolo 9, al comma 1, differisce al 30 novembre 2012 il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Il comma 2 stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui PRA siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli. Il comma 3 posticipa alcuni termini in materia di IMU. In particolare il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2012 del termine Pag. 191a disposizione dei comuni per l'approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU; la proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2012 dei termini per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili posseduti al 1o gennaio 2012.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento-riscossione delle entrate dei comuni.
  Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali.
  Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate volte ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché alle organizzazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni.
  Il comma 6 dell'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali. In particolare, in relazione agli immobili a utilizzazione «mista», per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, si affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.
  L'articolo 10 reca un duplice ordine di interventi. In primo luogo, prevede una proroga in merito al processo di trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (comma 1). Dispone, poi, la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (commi 2-6). Nel contempo, viene istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo presso il Ministero dell'interno (commi 7-8).
  L'articolo 11 reca disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
  In particolare il comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4), modifica alcuni articoli del decreto-legge n. 74 del 2012, e segnatamente gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis, che incidono rispettivamente sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, sui contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione, sulla costruzione di edifici scolastici, nonché sui controlli antimafia.
  Il comma 1, lettera a), numero 5), esclude i comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.
  Il comma 1, lettera b), è volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, stabilendo che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  Il comma 2 integra le disposizioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.
  Il comma 3 interviene sull'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa Pag. 192o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  Il comma 4 prevede che i soggetti residenti in determinati territori interessati dal sisma possano richiedere un'anticipazione sulle loro posizioni individuali maturate ai fondi pensione cui sono iscritti, per l'acquisto della prima casa, per ristrutturazione edilizia o per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito degli 8 anni di iscrizione al fondo pensione.
  Il comma 5 prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 16 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.
  Il comma 6 proroga, per i medesimi soggetti di cui al comma 5, dal 30 novembre al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  I commi da 7 a 13 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1o luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

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