CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2012
725.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI in merito ai rilievi formulati dal relatore circa il comma 3 dell'articolo 12, evidenzia come le misure tributarie per l'incremento della produttività del lavoro ivi previste dovranno essere definite alla luce degli accordi che interverranno in materia tra le parti sociali e che comunque esse riprenderanno sostanzialmente le caratteristiche delle agevolazioni già precedentemente previste in materia.
  Concorda quindi con il relatore circa il fatto che l'introduzione della franchigia di 250 euro alla detraibilità delle spese comporterebbe, di fatto, l'eliminazione della detraibilità per l'iscrizione, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, per le quali l'articolo 15, comma 1, lettera b-quinquies) del TUIR già stabilisce un importo massimo detraibile di 210 euro.
  In merito alle previsioni di cui ai commi 6 ed 8 dell'articolo 12, che estendono l'applicazione della predetta franchigia e del tetto massimo di 3.000 euro agli oneri e spese la cui deducibilità o detraibilità è riconducibile agli articoli 10 e 15 del TUIR, riconosce come la formulazione di tali norme potrebbe non essere sufficientemente chiara, ritenendo, peraltro, che tale questione possa essere chiarita in sede applicativa.
  Riconosce inoltre, con riferimento ai commi 7 e 10 dell'articolo 12, come la previsione della retroattività delle norme che modificano la deducibilità e detraibilità degli oneri di cui ai predetti articoli 10 e 15 del TUIR rappresenti una deroga al principio generale di retroattività delle norme tributarie sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente, sottolineando, peraltro, come analoghe deroghe siano state previste già in molti altri casi.
  Per quanto riguarda il comma 14 dell'articolo 12, rileva come la necessità di innalzare dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, derivi dall'esigenza di adeguare la normativa italiana a Pag. 115quella comunitaria ed evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Ricorda, infatti, come la norma nazionale che assoggettava tali prestazioni all'aliquota del 4 per cento sia stata introdotta dopo l'entrata in vigore della direttiva comunitaria che impediva tale possibilità. In tale contesto il Governo ha ritenuto di introdurre una previsione in merito del disegno di legge di stabilità, in considerazione della lentezza dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge comunitaria.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla questione da ultimo affrontata dal Sottosegretario, rileva come la normativa comunitaria consenta agli Stati membri, in deroga ai principi generali della disciplina IVA, di applicare aliquote ridotte per le prestazioni sanitarie ed assistenziali.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva come l'ipotesi richiamata dal Presidente riguardi la possibilità, riconosciuta a partire dalla fine degli anni ’90, di applicare, in via transitoria, un regime IVA derogatorio di favore sui servizi ad alta intensità di lavoro, sottolineando, tuttavia come, in tali casi, sia possibile applicare l'aliquota ridotta ordinaria pari al 10 per cento e non quella, superidotta, del 4 per cento.

  Alberto FLUVI (PD) ricorda che, nel corso dell'audizione, svolta nella giornata di ieri presso la Commissione Bilancio, dell'Alleanza delle cooperative, sia stato rilevato come non sia stata ancora avviata, sulle norme modificate dal comma 14 dell'articolo 12, una formale procedura d'infrazione, ma sia stata solamente indirizzata una richiesta di chiarimenti al Governo italiano da parte della Commissione europea.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento all'osservazione del deputato Fluvi, sottolinea come la richiesta di chiarimenti in materia da parte della Commissione europea sia preliminare alla formale apertura di una procedura di infrazione: in tale contesto il Governo ha ritenuto opportuno introdurre la previsione del citato comma 14 nel provvedimento, ritenendo che, in caso di avvio della predetta procedura, sussistano scarse possibilità di esito favorevole per il nostro Paese.
  Per quanto riguarda le tematiche concernenti il comma 17 dell'articolo 12, in materia di riduzione dell'esenzione IRPEF sulle pensioni di guerra, nonché i commi 18 e 19 del medesimo articolo 12, istitutivi di un'imposta di bollo sulla compravendita di azioni, altri strumenti partecipativi, nonché operazioni su strumenti derivati, ritiene che le questioni sollevate attengano a valutazione di carattere politico, che potranno essere successivamente considerate.
  In merito all'abrogazione del regime tributario agevolato per le società agricole previsto dall'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, di cui il comma 30 dell'articolo 12 prevede l'abrogazione, riconosce come tale previsione abbia effetti retroattivi. Al riguardo ritiene che il problema possa essere affrontato sotto due profili: da un lato, quello dell'eventuale violazione dell'affidamento del contribuente relativamente al regime tributario previgente; dall'altro, quello dell'opportunità di valutare se la società su cui la norma impatta abbia o meno la struttura contabile per applicare una nuova normativa che interviene, alla fine dell'esercizio, mutando il regime tributario applicabile alla società stessa. Analoghe considerazioni potrebbero svolgersi con riferimento alle modifiche, anch'esse retroattive, del regime di deducibilità e detraibilità delle spese, per le quali potrebbe essere opportuno distinguere tra spese di carattere annuale e spese pluriennali.
  Per quanto riguarda le modifiche, previste nella Tabella n. 1 del disegno di legge del Bilancio, concernenti il ridimensionamento delle previsioni di entrata riconducibili al settore del Lotto, delle lotterie e dei giochi pubblici, evidenzia come tale revisione delle previsioni rifletta sia l'andamento del mercato dei giochi pubblici, che registra un gettito inferiore rispetto a Pag. 116quello dell'anno scorso, sia il fatto che con le manovre finanziarie adottate l'anno scorso si erano previsti incrementi delle entrate in tale settore che poi non si sono verificate. Segnala, comunque, come sia in corso una ricostruzione più puntuale dell'andamento delle entrate in tale comparto, che si riserva di consegnare alla Commissione nella giornata di oggi.

  Alberto FLUVI (PD) chiede al Sottosegretario di soffermarsi sul tema relativo all'introduzione di un tetto di 3.000 euro alla detraibilità delle spese sostenute dai contribuenti, rilevando come, anche alla luce delle audizioni svolte presso la Commissione Bilancio, non risulti chiaro se tale tetto debba intendersi come limite all'ammontare detraibile dall'imposta lorda ovvero all'ammontare delle somme sulle quali si applica la percentuale di detrazione prevista dal TUIR.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento alla questione posta dal deputato Fluvi, chiarisce come il limite di 3.000 euro debba intendersi come tetto complessivo massimo all'ammontare delle somme su cui si applica la percentuale di detrazione prevista dal TUIR.

  Alberto FLUVI (PD), alla luce del chiarimento fornito dal Sottosegretario, ritiene che la quantificazione, recata dalla relazione tecnica, delle maggiori entrate derivanti dalla misura sia molto sottostimata, in quanto la nuova norma determinerà un impatto molto forte sulle detrazioni di cui i contribuenti potranno godere.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, in merito alla notazione da ultimo compiuta dal deputato Fluvi, rileva come la quantificazione contenuta nella relazione tecnica sia stata effettuata tenendo conto dell'effetto, molto incisivo, sulle detrazioni determinato dall'introduzione della nuova franchigia di 250 euro; sottolinea, infatti, come, soprattutto in ambito IRPEF, non si possa considerare l'effetto delle singole misure senza tener conto delle interazioni che si sviluppano tra di esse.

  Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione del chiarimento fornito dal Sottosegretario, ritiene che risulti ancor più grave la previsione circa la retroattività delle nuove misure in materia di limiti alle detrazioni e deduzioni.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, ritiene del tutto inaccettabile e paradossale il fatto che non si annetta alcuna rilevanza alle previsioni di legge dello Statuto del contribuente che sanciscono chiaramente il principio dell'irretroattività delle norme tributarie.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD) sottolinea come l'introduzione di limiti tanto stringenti alla possibilità di detrarre o dedurre le spese sostenute dai contribuenti strida fortemente con la strategia, a fini antievasivi, di incentivare il conflitto di interessi, stimolando i contribuenti a richiedere le ricevute fiscali o le fatture per le spese sostenute, rilevando come le novità introdotte dal disegno di legge di stabilità in materia rischino di riportare nell'ambito del sommerso molte attività economiche.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene che l'argomentazione svolta dal deputato Fogliardi possa essere capovolta, rilevando come l'introduzione di una franchigia di 250 euro sulle spese detraibili o deducibili potrebbe, al contrario, incentivare ancora maggiormente i contribuenti a richiedere l'emissione della documentazione fiscale per le spese sostenute in misura superiore a tale ammontare.

  Ivano STRIZZOLO (PD) considera alquanto ardito il ragionamento del Sottosegretario, reputando che le misure previste dal Governo finiranno per incentivare l'evasione fiscale e determinare, pertanto, effetti pesantemente negativi sulle entrate tributarie. Ritiene, infatti, che l'introduzione di nuovi limiti alle possibilità di detrazione e deduzione depotenzierà di molto il contrasto di interessi, facendo venir meno l'incentivo al contribuente a richiedere la documentazione delle spese Pag. 117sostenute per l'intero importo. In tale contesto auspica almeno l'eliminazione della retroattività delle nuove misure, al fine di evitare che l'impatto, già molto pesante, delle nuove norme sui contribuenti si esplichi anche sulle spese già sostenute nel corso del 2012.
  Più in generale, sottolinea come le considerazioni emerse nel corso del dibattito indichino la necessità che il Governo modifichi molti aspetti del disegno di legge di stabilità, salvaguardando l'invarianza dei saldi complessivi attraverso misure, quali l'introduzione di forme di imposizione patrimoniale, che assicurino risorse aggiuntive da destinare a misure di riduzione della pressione fiscale.
  Il Sottosegretario Vieri CERIANI concorda circa il fatto che, alla luce del nuovo tetto massimo di detraibilità e deducibilità, possa venir meno l'interesse del contribuente a disporre di documentazione fiscale per le spese che superino tale limite. In tale contesto, ritiene, peraltro, necessario disporre di un modello in grado di analizzare quali siano le convenienze relative dei contribuenti, al fine di valutare in che modo il comportamento di questi ultimi possa essere condizionato dalle nuove misure.
  Raccoglie quindi le considerazioni del relatore circa le norme dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di irretroattività delle previsioni in materia tributaria, rilevando come, sebbene la dottrina tributaristica italiana abbia sempre sostenuto la necessità di stabilire con un atto normativo sovraordinato alla legge ordinaria i principi in materia di procedure, diritti del contribuente e sanzioni, tale obiettivo sia stato raggiunto da altri Paesi, quali, ad esempio, la Spagna ed alcune nazioni sudamericane, ma non dall'Italia. Rileva, peraltro, come si tratti di un problema strutturale che, a suo giudizio, può essere affrontato solo all'inizio della legislatura e sulla base un accordo politico forte.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda di aver partecipato all’iter parlamentare della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, rammentando come, in quell'occasione, si fosse segnalata, nonostante la contrarietà in merito dell'allora Ministro delle finanze Visco, l'esigenza di introdurre nella Costituzione il divieto di retroattività delle norme tributarie. Segnala, a tale proposito, come nel corso delle ultime due legislature siano state presentate proposte di legge, anche a sua prima firma, che intendevano realizzare tale obiettivo, il cui esame parlamentare non è peraltro mai iniziato per la contrarietà dei diversi ministri dell'economia succedutisi. Ritiene, peraltro, che da un Governo tecnico ci si sarebbe potuto aspettare un diverso atteggiamento in materia.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede se il Governo, nel proporre le misure di riduzione alla possibilità di detrazione e di deduzione delle spese dall'IRPEF, abbia considerato gli effetti negativi di tali misure rispetto al contrasto di interessi.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nel ribadire le considerazioni già espresse in merito, ritiene che sulla tematica del contrasto di interessi si possano compiere ragionamenti molto articolati; in generale, in questa sede ritiene di poter affermare che storicamente il contrasto di interessi abbia dimostrato scarsa efficacia. A titolo di esempio rileva infatti come, nel settore delle ristrutturazioni edilizie, le cui spese sono detraibili da oltre dieci anni, le verifiche compiute abbiano fatto emergere l'esistenza di circa 20.000 imprese che hanno effettuato tali opere di ristrutturazione senza che i relativi ricavi abbiano lasciato alcuna traccia nella loro contabilità, nonostante la documentazione circa le attività di ristrutturazione sia stata comunicata all'Amministrazione da parte dei contribuenti che si sono avvalsi delle detrazioni. Ciò dimostra come il livello di compliance fiscale di molti contribuenti rimanga molto bassa anche in presenza di procedure che incrementano il rischio di controlli tributari sui soggetti che svolgono tali attività.

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  Marco CAUSI (PD) ringrazia il relatore per avere evidenziato in modo esaustivo le questioni problematiche attinenti ai provvedimenti in esame, rilevando come tale attività istruttoria, unitamente ai chiarimenti forniti oggi dal rappresentante del Governo, consenta alla Commissione di svolgere una discussione utile ed approfondita.
  Passando al merito del disegno di legge di stabilità, rileva come il motivo principale della sorpresa con cui le forze politiche hanno accolto le scelte compiute in merito dal Governo risieda nel fatto che per molti mesi si è sostenuta la necessità prioritaria di scongiurare l'incremento delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento, già previsto dalla legislazione vigente a seguito delle scelte compiute dal precedente Governo con le manovre finanziarie adottate nell'estate 2011.
  Ricorda, infatti, che, in coerenza con tale impostazione, gli interventi per la revisione della spesa pubblica assunti in corso d'anno siano stati appunto volti a reperire nel bilancio dello Stato risorse per evitare tale aumento dell'IVA.
  Il contenuto del disegno di legge finanziaria indica, invece, che il Governo ha mutato indirizzo, ritenendo opportuno confermare una parte dell'incremento delle aliquote IVA, in cambio di una parziale riduzione dell'imposizione IRPEF. Tale orientamento appare comprensibile nell'ottica di dare alle famiglie italiane un segnale rispetto all'intenzione di ridurre la pressione fiscale diretta.
  In tale contesto, il punto fondamentale della discussione è dunque valutare il nuovo atteggiamento dell'Esecutivo, verificando se sia opportuno mantenerlo, correggerlo oppure ritornare all'impostazione originaria, dedicando tutte le risorse disponibili ad eliminare il previsto aumento delle aliquote IVA.
  In tale quadro complessivo rileva come le misure di riduzione dell'IRPEF risultino formulate in termini a volte non pienamente meditati e come il segnale di riduzione dell'imposizione risulti piuttosto modesto, in quanto alla riduzione delle aliquote IREF sui primi due scaglioni si è dovuto collegare, per esigenze di copertura, una pesante riduzione delle possibilità di detrazione e deduzione delle spese. Pertanto, sebbene l'idea di ridurre l'imposizione IRPEF sia certamente positiva, sottolinea come l'impatto congiunturale complessivo di tali misure sia difficilmente quantificabile e, comunque, ridotto, rilevando inoltre come la previsione delle retroattività delle modifiche apportate ai regimi di detrazione e deduzione finisca per raddoppiare l'effetto di inasprimento di tali ultime misure. Evidenzia, altresì, come l'intervento sulle aliquote IRPEF modifichi anche le dimensioni della no tax area, qualora tale intervento non si coordini con una rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente, comportando pertanto un incremento del cosiddetto «fiscal drag», nella misura in cui esso incide sull'aliquota effettiva. A tale proposito sottolinea come la soluzione migliore, in tali casi, sarebbe quella di intervenire sull'ammontare delle detrazioni che dovrebbero essere rimodulate in termini lineari.
  Considera dunque molto incerto l'impatto finale della manovra e reputa molto difficili da valutare gli effetti retributivi delle modifiche alle norme tributarie, non essendosi scelto di intervenire selettivamente sulle diverse tipologie di detrazione e deduzione.
  Sulla scorta di tali considerazioni ritiene che si aprano due opzioni rispetto alle possibili soluzioni da adottare. Da un lato, si potrebbe ripristinare l'iniziale impostazione del Governo di destinare tutte le risorse disponibili alla sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA. Dall'altro, qualora si intendesse spostare il prelievo tributario dai redditi ai consumi ed ai patrimoni, come raccomandato dalle istituzioni europee, sarebbe opportuno valutare maggiormente la combinazione tra misure in materia di IRPEF ed interventi in materia di IVA, ad esempio intervenendo sulla sola aliquota relativa al primo scaglione di reddito IRPEF, eliminando la retroattività delle restrizioni in materia di detrazioni e deduzioni, operando un intervento più selettivo sulle detrazioni, attraverso lo strumento della delega che il Pag. 119disegno di legge C. 5291, recentemente approvato dalla Camera, attribuisce al Governo per la revisione complessiva delle tax expenditures, nonché affrontando il problema dei contribuenti incapienti.

  Alessandro MONTAGNOLI (LNP) rileva come i problemi derivanti dalle misure contenute nel disegno di legge di stabilità relative alla detraibilità e deducibilità delle spese riguardi tutte le tipologie di spese sulle quali incidono le norme restrittive ivi previste, richiamando a tale proposito gli effetti disastrosi che esse avranno per quanto riguarda le spese sui mutui immobiliari, i premi delle polizze vita, nonché, più in generale, per quel che attiene a tutti gli oneri già sostenuti dai contribuenti nel corso del 2012. In tale contesto considera del tutto inaccettabile la previsione di retroattività delle predette norme, che si pone, tra l'altro, in stridente contrasto con il positivo lavoro compiuto dalla Commissione in occasione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5291, il quale, nell'attribuire delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, contiene un esplicito riferimento all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, che sancisce appunto l'irretroattività delle norme tributarie.
  Ulteriori elementi problematici deriveranno dalla previsione di cui al comma 14 dell'articolo 12 che, prevedendo l'aumento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative, avrà effetti devastanti su queste ultime, nonché sul complesso delle prestazioni sociali.
  Sotto un profilo più generale, sottolinea come la manovra finanziaria predisposta dal Governo continui nella logica punitiva nei confronti delle Regioni e degli enti locali, per esempio attraverso la riduzione della dotazione del Fondo di riequilibrio.

  Tea ALBINI (PD) concorda pienamente con le considerazioni svolte dal deputato Causi, sottolineando inoltre come occorra valutare gli effetti delle modifiche del regime IVA sulle prestazioni assistenziali e sociali rese dalle cooperative, evidenziando come tale misura inciderà negativamente sui servizi sociali erogati da tali soggetti, spesso per conto degli enti locali. Considera quindi inopportuno intervenire su tale tematica, ritenendo invece preferibile attendere l'eventuale avvio di una procedura di infrazione in materia da parte della Commissione europea.
  Reputa parimenti necessario sopprimere la previsione di cui al comma 17 dell'articolo 12 la quale elimina l'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra, sottolineando l'inopportunità di colpire una categoria assai esigua di soggetti, peraltro molto anziani, ai quali tale beneficio è stato riconosciuto in ragione dei sacrifici da loro compiuti in favore del Paese.
  Considera altresì particolarmente vessatoria la previsione circa la retroattività delle misure tributarie di sfavore recate dal provvedimento, sottolineando quindi la necessità di correggere tutte quelle norme che renderebbero complessivamente inaccettabile la manovra.

  Gianfranco CONTE (PdL), riprendendo le considerazioni svolte dal deputato Causi, rileva come, a fronte dei numerosi elementi problematici evidenziati nel dibattito, la soluzione migliore potrebbe essere quella di tornare all'originaria impostazione di politica tributaria del Governo, che prevedeva di concentrare tutte le risorse disponibili per scongiurare il previsto incremento delle aliquote IVA. Ritiene, infatti, che il Governo non abbia probabilmente compreso appieno gli effetti recessivi delle manovre finanziarie già adottate in precedenza, rilevando come l'ulteriore segnale negativo che sarebbe rappresentato dall'incremento di tali aliquote contribuirebbe ad acuire la recessione economia in atto. In tale contesto sottolinea come, qualora l'Esecutivo intendesse dare segnali positivi circa la riduzione della pressione fiscale, abbia commesso un grave errore nella definizione complessiva dei contenuti della manovra, in quanto una riduzione di un punto delle aliquote IRPEF sui due primi scaglioni di reddito non è certamente sufficiente a risollevare le sorti dell'economia, soprattutto se si Pag. 120combina con altre misure tributarie di segno opposto, quali la riduzione retroattiva della detraibilità e deducibilità delle spese sostenute.
  Per quanto riguarda l'obiettivo di spostare il carico tributario dalle persone, cioè dai redditi, alle cose, cioè ai consumi ed ai patrimoni, ricorda come tale idea risalga al Libro bianco predisposto dall'allora Ministro delle Finanze Tremonti nel 1994, evidenziando, peraltro, come tale impostazione programmatica possa risultare positiva in una fase di espansione dei consumi e del PIL, e non certo nell'attuale congiuntura recessiva, in cui ogni ulteriore incremento del carico IVA avrebbe effetti devastanti, peggiorando una condizione già molto difficile, nella quale moltissime piccole e medie imprese, colpite dalle misure restrittive adottate negli ultimi anni, stanno scomparendo dal mercato.
  Nel complesso rileva quindi come la manovra finanziaria predisposta dal Governo susciti numerosissime perplessità, che dovrebbero indurre la Commissione Finanze ad esprimere una valutazione generale sulla politica tributaria del Governo nell'attuale fase economica, riprendendo le condivisibili considerazioni espresse dal deputato Fluvi.
  Passando quindi ad alcuni aspetti specifici del disegno di legge di stabilità, ritiene necessario, con riferimento alle previsioni dell'articolo 7, comma 2, le quali istituiscono un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, con una dotazione di 500 milioni di euro nel 2013, 900 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 950 milioni a decorrere dal 2016, fare luce sulle finalità di tale norma, eventualmente anche attraverso un'apposita audizione del Ministro dell'economia. Occorre infatti che il Governo chiarisca se si intenda ripercorrere la strada già seguita con il Fondo immobili pubblici, rispetto al quale si prevedeva che gli oneri di manutenzione degli immobili statali conferiti al Fondo stesso fossero a carico dello Stato, al fine di garantire la redditività delle partecipazioni al Fondo medesimo. Nel caso dell'articolo 7, comma 2, traspare invece l'intenzione dell'Esecutivo di assicurare ai soggetti che acquisiranno le quote dei predetti fondi immobiliari di poter godere dei flussi di reddito derivanti dalle locazioni pagate dallo Stato per l'affitto degli immobili conferiti ai fondi medesimi.
  Con riferimento alle misure in materia di detrazioni e deduzioni, le considerazioni già svolte nel corso del dibattito sottolineano l'esigenza di correggere tali misure attraverso un intervento più selettivo di revisione di tali regimi, ovvero di abolire del tutto la possibilità di effettuare deduzioni e detrazioni, destinando le relative risorse finanziarie ad un'operazione di consistente riduzione del cuneo fiscale. In tale contesto considera paradossale che, accanto alle forti restrizioni introdotte in danno dei contribuenti, si istituisca la possibilità di detrarre le liberalità in denaro effettuate in favore del Fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico.
  Sottolinea quindi l'esigenza che la Commissione, nelle relazioni che saranno approvate sui disegni di legge in esame, assuma una posizione forte e decisa, sulla linea di quanto prospettato dal deputato Causi, al fine di segnalare con chiarezza al Governo l'esigenza di rivedere l'impostazione di provvedimenti che, a suo giudizio, dovrebbero essere completamente riscritti.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI ringrazia tutti i deputati intervenuti nel dibattito, in particolare il Presidente Conte e il deputato Causi, per aver posto in luce l'elemento centrale della manovra finanziaria predisposta dal Governo, la quale modifica, in parte, l'impostazione di politica economica finora seguita. A tale riguardo sottolinea preliminarmente come l'Esecutivo abbia adottato le sue decisioni in merito a partire dal quadro della legislazione vigente, che già prevede un aumento di due punti delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento, a decorrere dal 1o luglio 2013. Tale prospettiva di incremento discende da scelte compiute nel corso del 2011 dal precedente Governo, il quale aveva predisposto un meccanismo di aumento del prelievo IVA, in funzione di Pag. 121clausola di salvaguardia rispetto alla realizzazione degli obiettivi di riduzione del rapporto tra deficit e PIL. Probabilmente una delle ragioni alla base dell'instabilità dei mercati finanziari che ha finito per travolgere il precedente Governo era dovuta all'aleatorietà di tale meccanismo, che pertanto il nuovo Governo ha inteso confermare in modo inequivoco attraverso le previsioni del decreto-legge n. 201 del 2011. Successivamente l'Esecutivo ha inteso ridimensionare gli incrementi di aliquota previsti, riducendo, da ultimo, con l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge di stabilità, ad un solo punto percentuale l'aumento di due punti che dovrebbe scattare il 1o luglio prossimo.
  Più in generale tale scelta, nonché l'insieme delle misure recate dalla manovra finanziaria, indicano la volontà del Governo di allentare, almeno leggermente, il rigore delle precedenti manovre, come testimoniato dal fatto che, su base triennale, la manovra stessa comporta un peggioramento di circa lo 0,2 per cento dei saldi di finanza pubblica in termini di disavanzo. Pertanto si evidenzia una complessiva riduzione della pressione fiscale rispetto al quadro a legislazione vigente, prevedendosi una diminuzione delle entrate, che sarà finanziata attraverso talune riduzioni di spesa.
  Ciò indica, inoltre, come l'Esecutivo, pur confermando, in continuità con il precedente Governo, l'impostazione complessivamente restrittiva della politica fiscale, sia pienamente conscio degli effetti recessivi delle manovre finanziarie, tant’è che, in sede europea, ha chiesto di rivedere l'impostazione della politica economica dell'area euro, al fine di tener conto, oltre che delle esigenze di stabilità dei conti pubblici, anche di quelle della crescita economica, nella consapevolezza di come un modello basato esclusivamente sul rigore avrebbe effetti perniciosi. Ricorda, del resto, come le misure finora adottate dal Governo, in particolare il decreto-legge n. 201 del 2011, oltre che contribuire alla salvaguardia degli equilibri finanziari del Paese, abbiano contribuito alla stabilità dell'euro nel suo complesso, in linea con gli obiettivi programmatici dichiarati dal Governo, che intende garantire la posizione dell'Italia in Europa.
  Per quanto riguarda le norme di carattere tributario recate dal disegno di legge di stabilità, ricorda come sia gli organismi dell'Unione europea sia l'OCSE abbiano sottolineato la necessità di ridurre la pressione fiscale sui redditi e sul lavoro e di aumentarla sui consumi e sui patrimoni: in coerenza con tali indicazioni, il Governo ha già adottato alcune misure per la riduzione del cuneo fiscale, attraverso l'introduzione del meccanismo per l'aiuto alla crescita economica (ACE), nonché la deducibilità dell'IRAP. La conferma, sia pure parziale, dell'incremento delle aliquote IVA si inquadra in tale prospettiva, unitamente alle misure di riduzione dell'aliquota IRPEF, che dovrebbero avere, fin dal 1o gennaio 2013, un effetto di sostegno della domanda più immediato rispetto alla totale eliminazione degli aumenti dell'IVA, i quali si ripercuoterebbero sull'economia solo nel secondo semestre del 2013. Rivendica quindi l'obiettivo di sostegno sotteso alle misure adottate dal Governo, pur riconoscendo come la limitazione delle detrazioni e deduzioni introdotte possa in parte assorbire, per i redditi medio-alti, le misure di sgravio dell'IRPEF di cui comunque potrà avvantaggiarsi un numero amplissimo di contribuenti.
  Con riferimento alla tematica dei contribuenti incapienti, sottolinea come le norme del disegno di legge di stabilità non intendono rivedere l'assetto strutturale dell'IRPEF, laddove gli interventi in favore degli incapienti devono invece avere carattere sistemico, e potrebbero realizzarsi in sede di decisione circa l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi urgenti istituito dall'articolo 8, comma 21, del disegno di legge di stabilità, con una dotazione di 900 milioni di euro nel 2013.

  Gianfranco CONTE (PdL) con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal Sottosegretario, ritiene paradossale che si istituisca un fondo di 900 milioni per interventi urgenti, mentre al tempo stesso si riducono di oltre 3,2 miliardi le dotazioni Pag. 122finanziarie del Programma di spesa per le restituzioni dei rimborsi di imposta e si continua a tenere fuori dal bilancio una serie di oneri per esigenze di spese indifferibili che devono poi essere finanziati, di volta in volta, con specifici interventi legislativi.
  Considera parimenti inaccettabile che si ritenga di dover mantenere un'impostazione di politica economica sostanzialmente restrittiva, per rispettare in ogni caso l'obiettivo di raggiungimento di pareggio di bilancio nel 2013, laddove altri Paesi europei, quali la Francia, prevedono di raggiungere il pareggio solo nel 2016.

  Gianluca FORCOLIN (LNP) considera non convincenti le argomentazioni espresse dal Sottosegretario, rilevando in primo luogo come, mentre l'incremento dell'IVA avrà effetti nella seconda metà del 2013, le misure concernenti l'IRPEF recate dal disegno di legge di stabilità avranno effetti negativi sui contribuenti già a partire dal 2012 e le limitate misure di sgravio in materia si esplicheranno appieno solo nel 2014, almeno per quanto riguarda i lavoratori autonomi.
  Condivide quindi l'invito del Presidente a dare un chiaro segnale al Governo, al fine di evidenziare tutti gli elementi inaccettabili della manovra finanziaria, considerando in tale contesto paradossale che il Ministro dell'economia Grilli affermi che il 99 per cento dei contribuenti si avvantaggerà delle misure fiscali contenute nel disegno di legge. Rileva, infatti, le pesanti ricadute negative sulle detrazioni delle spese per i mutui, dei premi per le polizze assicurative sulla vita, delle spese sanitarie, nonché delle spese sostenute in favore di soggetti affetti da patologie gravi o invalidanti, le quali, superando normalmente l'ammontare di 3.000 euro, ricadranno quasi interamente sui già magri bilanci delle famiglie italiane.
  Nel medesimo senso appare completamente sbagliata la previsione dell'articolo 12, comma 22, che, riducendo ulteriormente la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa delle spese relative ai veicoli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, comporterà certamente un'ulteriore contrazione del mercato automobilistico, la cui crisi sta già mettendo a rischio la stessa sopravvivenza dell'industria automobilistica nazionale.
  Per quanto riguarda altri aspetti del provvedimento, considera inaccettabile che le risorse stanziate per i lavori socialmente utili siano disposte solo a vantaggio delle regioni meridionali, trattandosi di una problematica che coinvolge tutto il Paese, anche alla luce dei tagli ai trasferimenti agli enti locali e del conseguente inasprimento delle imposte locali che questi ultimi hanno dovuto adottare. Parimenti intollerabile appare il fatto che si prevedano stanziamenti ingiustificati in favore di talune aree del Sud, richiamando a tale proposito la norma che prevede il ripiano dei disavanzi del sistema sanitario regionale della Campania relativamente agli anni ’90.
  In tale contesto considera necessario approfondire maggiormente le rilevantissime problematiche poste dal provvedimento, sul quale non ritiene comunque possibile esprimere una valutazione favorevole.

  Cosimo VENTUCCI, presidente e relatore, ritiene opportuno concludere l'esame sui provvedimenti entro la seduta di domani, sottolineando come un eventuale slittamento alla prossima settimana delle votazioni sulle proposte di relazione comprometterebbe la possibilità, per la Commissione Finanze, di incidere, sia pure in modo limitato, sulle scelte che saranno compiute dalla Commissione Bilancio.

  Gianfranco CONTE (PdL), nel condividere la considerazione da ultimo svolta dal relatore, ritiene che non sia opportuno limitarsi, nelle relazioni, a formulare solo osservazioni. In generale, sottolinea come i gruppi debbano valutare attentamente quale sia l'impostazione di fondo da dare alle predette relazioni, che dovranno esprimere la molteplicità dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

  Ivano STRIZZOLO (PD) esprime la preoccupazione che il disegno di legge di Pag. 123stabilità, se non adeguatamente corretto, possa determinare, nei prossimi mesi, un aumento delle tensioni sociali nel Paese. Pur rinnovando la sua stima per il Sottosegretario Ceriani, rileva, infatti, la necessità che il Governo si mostri disponibile a rivedere taluni punti qualificanti della manovra, che rischiano, altrimenti, di ridurre il grado di equità sociale, in quanto colpiscono soprattutto i redditi più bassi, senza dare alcun contributo concreto alla ripresa dell'economia, ponendo in tal modo a rischio la coesione sociale e la stessa tenuta democratica dell'Italia.
  Con riferimento alle critiche, in parte condivisibili, espresse dai deputati di opposizione, rileva come la situazione di criticità dei conti pubblici sia anche dovuta alle scelte vergognose compiute dal precedente Governo, ad esempio per quanto riguarda il cosiddetto scudo fiscale, che hanno oggettivamente avvantaggiato gli evasori fiscali.
  Passando a taluni aspetti specifici, sottolinea la necessità di rivedere le modifiche previste al regime dell'IRPEF, ad esempio circoscrivendo gli interventi di riduzione dell'aliquota al solo primo scaglione di reddito, concentrando così il sostegno sui ceti meno abbienti, nonché spostando il limite di reddito per l'applicazione delle misure restrittive alla detraibilità e deducibilità delle spese da 15.000 a 30.000 euro, al fine di salvaguardare quel ceto medio che, anche a causa di talune scelte eccessivamente restrittive del Governo, si sta avvicinando sempre più alla soglia della povertà.
  Parimenti, considera necessario sopprimere la norma che elimina l'esenzione dall'IRPEF sulle pensioni di guerra per i contribuenti con reddito superiori a 15.00 euro, la quale appare inaccettabile sul piano etico, mentre sottolinea come la conferma, sebbene parziale, dell'aumento delle aliquote IVA comporterà, al di là delle pregevoli argomentazioni del Sottosegretario, un incremento certo dei prezzi per tutti i consumatori.
  Con riferimento alla retroattività delle misure tributarie di sfavore recate dal disegno di legge di stabilità, non ritiene sufficiente, per giustificare tale previsione, affermare che analoghe deroghe allo statuto dei diritti del contribuente sono già state adottate in passato più volte, in quanto non appare comunque accettabile proseguire in una pratica censurabile che contribuisce ad incrementare il livello di incertezza dell'ordinamento tributario e a rendere ancor meno attraenti gli investimenti nel Paese.

  Gianfranco CONTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata odierna, a conclusione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

  La seduta termina alle 12.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.30.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08138 Ventucci: Valorizzazione del complesso demaniale delle terme militari di Acqui Terme.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Franco STRADELLA (PdL) ringrazia per la compiuta informativa fornita dal Pag. 124Sottosegretario, sottolineando come l'atto di sindacato ispettivo affronti una vicenda nella quale la Regione Piemonte ed il Comune di Acqui Terme stanno tentando di privatizzare un complesso immobiliare il quale riveste un valore storico e paesaggistico molto rilevante, ma che versa in una situazione di sostanziale abbandono, tale da rischiare di depauperarne il valore.
  In questo contesto, non essendo ipotizzabile una destinazione dei predetti immobili diversa da quella originaria, e partendo dalla constatazione che gli impianti termali di tipo tradizionale hanno ormai perso ogni reale prospettiva di redditività, evidenzia come l'accelerazione del processo di valorizzazione del compendio immobiliare consentirebbe di realizzare un obiettivo altamente positivo per la collettività locale, scongiurando una prospettiva di degrado che avrebbe conseguenze gravi anche sotto il profilo dell'immagine.

5-08139 Lo Monte e Zeller: Regime dei rimborsi IVA per prestazioni pubblicitarie eseguite nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) pur ringraziando per la risposta fornita dal Sottosegretario teme che l'interpretazione restrittiva data dall'Amministrazione finanziaria alla normativa vigente in materia rischi di disincentivare la realizzazione di eventi pubblicitari nel nostro Paese, ad esempio da parte di case automobilistiche anche straniere, che probabilmente preferiranno svolgere tali iniziative in altri Paesi membri dell'Unione europea, determinando in tal modo un significativo danno per l'economia nazionale.

5-08140 Causi: Problematiche relative all'affidamento dei servizi di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

  Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale fornisce un chiarimento che risulterà certamente utile agli enti locali interessati.
  Rileva quindi come la questione oggetto dell'interrogazione nasca dal fatto che, in alcuni casi, gli enti locali hanno deciso di continuare ad attribuire ai concessionari la riscossione delle tariffe dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti, al fine di gestire i regimi premiali previsti in tale materia; in tale contesto la risposta indica che anche la riscossione del nuovo tributo comunale sui tributi e sui servizi (TARES) potrà essere affidata ai predetti concessionari qualora siano iscritti nel relativo albo e dispongano dei requisiti previsti.

5-08141 Barbato: Iniziative per la riduzione della pressione fiscale ed effetti sul PIL delle manovre finanziarie adottate a partire dallo scorso anno.

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
  Rileva inoltre come l'incremento dell'imposizione patrimoniale sugli immobili introdotto a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011 appaia pienamente in linea con le indicazioni in tal senso che provengono dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali, i quali raccomandano l'opportunità di spostare il carico tributario dai redditi e dal lavoro ai consumi ed ai patrimoni, nonché congruente con l'analisi del sistema tributario Pag. 125nazionale, il quale presentava, fino alle modifiche recate dal predetto decreto-legge n. 201, un livello di imposizione sugli immobili decisamente inferiore alla media degli Stati dell'Unione europea.
  Inoltre, le misure di riduzione delle aliquote IRPEF previste dalla legge di stabilità risultano volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte relativa all'imposizione diretta, così come le misure in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), contenute nel citato decreto-legge n. 201, sono finalizzate a sostenere gli investimenti in nuovi processi produttivi e tecnologie innovative.
  Per quanto riguarda invece le tematiche dell'IVA, ricorda che è già previsto, a legislazione vigente, un incremento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21 per cento a decorrere dal 1o luglio 2013, e come pertanto la norma di cui all'articolo 12, comma 1, del disegno di legge di stabilità dimezzi tale incremento.
  In tale contesto segnala come la manovra finanziaria predisposta dal Governo intenda in una certa misura allentare il rigore delle precedenti manovre finanziarie, come dimostrato dal fatto che essa determina, in termini triennali, un, sia pur limitato, peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in particolare riducendo la pressione fiscale a vantaggio dei primi due scaglioni di reddito IRPEF.

  Francesco BARBATO (IdV) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, la quale non fornisce alcuna indicazione circa gli effetti sul PIL della manovra finanziaria predisposta dal Governo, la quale si somma alle sei precedenti manovre adottate nel corso degli ultimi anni.
  In tale contesto rileva come il gruppo dell'Italia dei Valori intenda comprendere quale sia la reale situazione dei cittadini italiani, i quali sono gravemente colpiti dalla recessione economica che si registra nel 2012 e che proseguirà, nonostante le ottimistiche dichiarazione di molti esponenti del Governo, anche nel 2013.
  Rileva quindi l'assoluta incapacità del Governo a far fronte alle esigenze del Paese e ad assicurare la stabilizzazione dei conti pubblici, ricordando, a tale ultimo proposito, come l'EUROSTAT abbia recentemente certificato che il livello del debito pubblico italiano, in rapporto al PIL, ha raggiunto il livello record del 126 per cento, ben superiore al livello del 120 per cento toccato nel 1995.
  Per tali ragioni, nonostante le affermazioni del Sottosegretario, secondo cui l'azione di politica economica del Governo si porrebbe in linea di continuità con le indicazioni espresse dagli organismi internazionali, sottolinea come l'Esecutivo non si sia ancora reso conto dei gravissimi errori commessi, che stanno devastando il Paese sia sotto il profilo sociale, sia sotto il profilo degli equilibri di finanza pubblica, le cui prospettive di risanamento sono pregiudicate dal continuo incremento delle spese pubbliche voluto dai partiti che sostengono il Governo e che stanno portando il Paese verso il baratro.

5-08180 Fugatti: Riapertura dei termini per la definizione delle liti tributarie pendenti.

  Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maurizio FUGATTI (LNP) si riserva di approfondire il contenuto della risposta, che appare piuttosto articolato.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 126

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 5407 Mogherini Rebesani, recante divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo, e, quindi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5520, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, nonché al seguito dell'esame congiunto del disegno di legge C. 5534-bis, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e del disegno di legge C. 5535, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federica MOGHERINI REBESANI (PD), relatore, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 5407, a sua prima firma, la quale intende impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.
  Il provvedimento è volto a completare il quadro già tracciato da precedenti interventi normativi, ed in particolare dall'atto di ratifica, nel 1999, della Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e della loro distruzione, e dalla successiva ratifica, nel 2011, della Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo. In particolare, il tema del divieto di finanziamento alle imprese produttrici di «cluster bombs» è già stato affrontato nel corso di questa legislatura alla Camera dei Deputati in due momenti, rispetto ai quali il provvedimento in esame si pone in modo del tutto coerente e conseguente: in occasione della ratifica della Convenzione di Oslo era stato approvato un ordine del giorno (n. 9/4193/2) che impegnava il Governo a «predisporre un successivo provvedimento, atto a contrastare l'intermediazione per banche e altri istituti puntualmente individuati, al fine di impedire il finanziamento di società, costituite in qualsiasi forma giuridica e aventi sede in Italia o all'estero, che in qualunque modo siano coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo, comprendente specifiche disposizioni circa la designazione di uffici responsabili della pubblicazione annuale, contenente l'elenco di tali società, nonché l'emanazione di apposite istruzioni, a carico della Banca d'Italia, per l'esercizio di controlli rafforzati in materia sull'operato degli intermediari finanziari abilitati». Inoltre, la stessa legge di ratifica della Convenzione di Oslo (la legge n. 95 del 2011) prevede, all'articolo 7, sanzioni per chi «assiste anche finanziariamente» la produzione delle bombe a grappolo.
  La proposta di legge di cui oggi inizia l'esame si pone quindi in piena continuità e coerenza con scelte già compiute dal Parlamento italiano, nonché con molte iniziative analoghe di altre Assemblee parlamentari (in Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Nuova Zelanda sono già state approvate misure simili; in Germania, Danimarca, Olanda, Norvegia e Svizzera sono in corso di discussione). Essa Pag. 127si ispira infatti ai principi umanitari che da sempre caratterizzano l'ordinamento costituzionale dell'Italia e che attraverso le convenzioni internazionali sono adottati dai Paesi democratici di gran parte del mondo.
  È forse per questo motivo che il Consiglio del Forum per la Finanza Sostenibile (di cui sono soci, tra gli altri, istituti bancari quali Unicredit e Intesa San Paolo), dopo aver preso visione del progetto di legge che oggi prende avvio, ne ha condiviso le finalità e gli obiettivi, e ne auspica un rapido esame da parte del Parlamento. Il Consiglio del Forum ritiene infatti che debbano essere adottate misure trasparenti e rigorose per contrastare la diffusione di strumenti quali quelli in parola, il cui utilizzo è fortemente condannato da tutta la comunità internazionale.
  Il provvedimento introduce un importante elemento di coerenza rispetto all'impegno diplomatico, militare, umanitario, e non-governativo che il Paese sta sostenendo, sia nelle sedi multilaterali sia nei teatri di conflitto, per lo sminamento, la prevenzione, l'educazione, l'assistenza alle vittime di bombe a grappolo inesplose – perlopiù civili e bambini. L'Italia è impegnata in modo importante per porre fine a questo vero dramma, che ha costi umani, sociali ed economici insostenibili, tanto che l'ONU ha indicato nelle bombe a grappolo un grave ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.
  Il fatto che oggi si avvii l'esame di questo provvedimento rappresenta un passo importante verso il pieno e coerente completamento degli strumenti di cui il Paese può dotarsi per rendere questo impegno ancora più efficace ed effettivo.
  In particolare, l'articolo 1 vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, secondo le definizioni di cui all'articolo 2.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della proposta di legge.
  In particolare, la lettera a) definisce come «intermediari abilitati» le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari autorizzati (alle condizioni e secondo i requisiti di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), le fondazioni bancarie e i fondi pensione.
  La lettera b) definisce come finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, definite dal predetto articolo 1 e iscritte in un apposito elenco, istituito dalla Banca d'Italia e pubblicato annualmente.
  La lettera c) qualifica come «mina antipersona» ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 106 del 1999.
  La lettera d) reca la definizione di munizioni e submunizioni a grappolo, per tale intendendosi ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 95 del 2011. Pag. 128
  Gli articoli 3 e 4 individuano i compiti della Banca d'Italia in relazione ai divieti posti dalla proposta di legge.
  In particolare, l'articolo 3, comma 1, prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Banca d'Italia emani apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.
  Il comma 2 del medesimo articolo 3 prescrive che, entro lo stesso termine, la Banca d'Italia istituisca l'elenco delle società operanti nel settore di mine, submunizioni e munizioni, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
  L'articolo 4 prevede, in tale ambito, che, al fine di verificare il rispetto del divieto posto dall'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso le loro sedi.
  L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, prevedendo sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali; per queste ultime sono previste sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo.
  In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
  Al riguardo rammenta che il richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 231 individua le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere attribuita la responsabilità amministrativa da reato; l'attribuzione di tale responsabilità sia infatti per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei richiamati soggetti. Se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene esclusa la responsabilità dell'ente.
  Ancorché le disposizioni della proposta di legge (in particolare l'articolo 1) non prefigurino una responsabilità di tipo penale, stante il tenore letterale del rinvio all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231, sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, qualora la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta:
   dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 231;
   nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

  Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, il comma 2 prevede, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 100.000.
  Inoltre, il comma 3 connette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche sia di quelle giuridiche, in mancanza Pag. 129di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo, disponendo la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, del disegno di legge C. 5520, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
  L'articolo 1 del decreto-legge prevede controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali.
  In particolare, ai sensi dei commi da 1 a 8 i controlli riguardano la legittimità di alcune specifiche categorie di atti regionali ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari, la parificazione del rendiconto della regione, la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa, la proposta di bilancio di previsione, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni.
  Il comma 9 prevede, in caso di esito negativo di tali controlli viene stabilito un obbligo di ripristino di regolarità e di equilibrio di bilancio, con preclusione, nelle more, di attuare programmi di spesa.
  I commi da 10 a 12 concernono invece il rendiconto dei gruppi consiliari delle assemblee regionali, che va trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti, con l'obbligo di provvedere alle eventuali conseguenti necessità di regolarizzazione.
  I commi 13 e 14 dispongono specifiche sanzioni a carico dei gruppi in caso di mancata trasmissione del rendiconto o inadempimento dell'obbligo di regolarizzazione.
  Ai sensi del comma 15 tali disposizioni si applicano anche ai rendiconti delle Assemblee regionali.
  L'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, prevedendo che, a decorrere dal 2013, la concessione dei trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e in parte più limitata del servizio sanitario regionale) è condizionato al fatto che le regioni stesse abbiano adottato una Pag. 130serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali.
  Tali misure, recate dal comma 1, riguardano:
   la conferma della riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali (lettera a);
   la riduzione dell'indennità di consiglieri ed assessori, in misura non superiore a quello della regione più virtuosa (lettera b);
   il divieto di cumulo di indennità e emolumenti (lettera c);
   la gratuità della partecipazione a commissione permanenti (lettera d);
   la definizione di modalità di pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo (lettera e);
   la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari, con esclusione dei contributi ai gruppi composti da un solo consigliere (lettera f);
   aver attuato una serie di norme vigenti in materia di gratuità per la partecipazione a organi collegiali; riduzione del numero di componenti delle società e delle spese per studi, consulenze, sponsorizzazioni, autovetture e assunzioni a tempo determinato; riduzione del numero dei componenti di agenzie, enti e organismi; limite massimo al compenso degli amministratori di società e dei dipendenti pubblici; riduzione dei canoni di locazione passiva; soppressione di enti strumentali (lettera g);
   l'istituzione di un sistema informativo sul finanziamento dei gruppi politici (lettera h).

  Le misure devono essere attuate entro il 30 novembre 2012, ovvero, se necessitano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Inoltre il comma 5 dispone il commissariamento delle regione in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio.
  Il comma 2 stabilisce altresì che i vitalizi ai presidenti di regione e ai consiglieri regionali possono essere corrisposti solo dopo il compimento del sessantaseiesimo anno di età e se il beneficiario abbia ricoperto tali cariche per almeno dieci anni complessivi.
  Il comma 6 esclude altresì la possibilità che il presidente di regione dimissionario o impedito nello svolgimento delle sue funzioni possa continuare a ricoprire l'incarico di commissario ad acta per la gestione del piano di rientro.
  Il comma 7 prevede che, in caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, i versamenti annuali delle quote dei rimborsi elettorali siano interrotti, analogamente a quanto accade per lo scioglimento anticipato delle Camere.
  L'articolo 3 reca una serie molto ampia di integrazioni al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  In particolare, il comma 1, lettera a), introduce nel TUEL un nuovo articolo 41-bis, recante disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 10.000 abitanti.
  La lettera b) del comma 1 amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi comunali e provinciali, modificando l'articolo 49 del TUEL.
  La lettera c) detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario di comuni e province, a tal fine modificando l'articolo 109 del TUEL.
  La lettera d) sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, introducendo nel medesimo TUEL cinque nuovi articoli, da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema. L'intervento legislativo è sostanzialmente volto ad una implementazione del sistema dei controlli interni, che prevede, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, anche il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente e il controllo Pag. 131degli organismi gestionali esterni all'ente, in particolare il controllo sulle società partecipate per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  La disciplina attuativa di tale nuovo sistema di controlli interni, è demandata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, ad un regolamento del Consiglio comunale o provinciale. Il nuovo sistema deve essere reso operativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'inerzia protratta dell'ente locale determina lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del TUEL.
  La lettera e) sostituisce l'articolo 148 del TUEL, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, con un nuova e più estesa formulazione della norma che amplia consistentemente la funzione di controllo della Corte medesima, la quale ricomprende ora, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l'efficacia dei controlli interni di ciascun ente. La novella affida inoltre alla Corte un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale.
  La lettera f) modifica l'articolo 153, comma 4, del TUEL, affidando al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, in aggiunta alle funzioni ad esso già affidate da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
  La lettera g) integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di «spese non prevedibili», qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.
  La lettera h) integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, relativo alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, nel caso cioè in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.
  La lettera i) modifica le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni finanziari e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare.
  La lettera l) integra le disposizioni recate dall'articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo, nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini previsti dal TUEL, l'attivazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente e l'attribuzione al Prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi, già prevista nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione.
  La lettere m) del comma 1, nonché il comma 3 dell'articolo 3, modificano i criteri di nomina dei componenti del consiglio dei revisori dell'ente locale, prevedendo che uno degli stessi, cui sono affidate le funzioni di Presidente, sia designato dal Prefetto, su scelta effettuata di concerto dai Ministeri dell'interno e dell'economia e finanze tra i rispettivi dipendenti.
  Le lettere n) ed o) apportano inoltre alcune modifiche alle norma in materia di incompatibilità dei revisori e integrano le funzioni consultiva dell'organo di revisione, comprendendovi anche la verifica degli equilibri di bilancio, le modalità di gestione dei servizi, il ricorso all'indebitamento, uso di strumenti di finanza innovativa, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e il regolamento di contabilità.
  Le lettere p) e q), ed il comma 5 dell'articolo 3 recano alcune novelle agli articoli 242 e 243 del TUEL con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari. Nello specifico, le modifiche apportate Pag. 132dalla lettera p) sono volte a snellire la procedura per l'adozione dei parametri obiettivi per l'individuazione della condizione di deficitarietà strutturale degli enti, mentre la lettera q) integra le disposizioni relative ai controlli cui sono assoggettati gli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di introdurre per tali enti una limitazione gestionale finalizzata a contenere le spese di personale delle società da essi partecipate cui sono affidati servizi pubblici locali. Il comma 5 prevede che la condizione di deficitarietà strutturale (di cui all'articolo 242 del TUEL) continui ad essere rilevata dalla apposita tabella allegata al Rendiconto 2011
  La lettera r) introduce nel TUEL, tre nuovi articoli, 243-bis, 243-ter e 243-quater, che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo (all'articolo 243-ter) un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario. Il piano di riequilibrio finanziario, che è sottoposto all'approvazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, previa analisi da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del TUEL, deve contenere le misure correttive adottate dall'ente, individuare e quantificare puntualmente i fattori di squilibrio, individuare le misure di ripristino dell'equilibrio ed indicare per ciascun anno la percentuale di ripiano del disavanzo.
  L'accesso al citato Fondo di rotazione comporta l'obbligo, per l'ente locale, di adottare misure di riduzione delle spese di personale, delle spese per prestazioni di servizi e per trasferimenti, nonché di bloccare l'indebitamento.
  In tale ambito, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 8, lettere a) e c), del nuovo articolo 243-bis, prevede che per la durata del piano di riequilibrio l'ente possa fissare nella misura massima consentita le aliquote o tariffe dei tributi locali, anche in deroga alla disciplina vigente, ed è tenuto ad assicurare che i proventi della tariffa per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti coprano integralmente i relativi costi.
  Inoltre il comma 3, lettera a) del nuovo articolo 243-ter, stabilisce che i criteri per la determinazione dell'anticipazione che può essere attribuita a ciascun ente locale a valere sul predetto Fondo di rotazione devono tener conto dell'incremento delle entrate tributarie ed extratributarie previsto dal piano di riequilibrio.
  La lettera s) del comma 1, novellando dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali.
  In particolare si sopprime il limite temporale dei cinque anni precedenti il dissesto accertato dalla magistratura contabile; si inserisce l'espresso richiamo alle condotte omissive rilevanti ai fini delle cause ostative a ricoprire determinati incarichi ivi previste; si introduce una sanzione pecuniaria da irrogare nei confronti degli amministratori giudicati responsabili dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti; si implementa il sistema sanzionatorio previsto per i componenti del collegio dei revisori degli enti locali di cui la Corte dei conti abbia accertato gravi responsabilità nello svolgimento delle loro attività.
  Il comma 6, introducendo un nuovo comma 2-bis nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011, prevede che il decreto di scioglimento del Consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici.
  Il comma 7 cambia la denominazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che assume il nome di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti medesimi.
  L'articolo 4 istituisce, al comma 1, il «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario», con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, Pag. 133100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020, a cui vanno ad aggiungersi, ai sensi dei commi 4 e 5, ulteriori risorse per il 2012, pari a 560 milioni.
  L'articolo 5 prevede, in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali i quali presentino squilibri strutturali di bilancio, prevista dai nuovi articoli 243-bis e seguenti del TUEL, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge, che, in caso di eccezionali motivi di urgenza, agli enti locali che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.
  L'articolo 6, ai commi 1 e 2, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, stabilendo che esso si possa avvalere dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato.
  I commi 3 e 4 intervengono su diversi profili delle funzioni di controllo della Corte dei conti.
  In particolare, il comma 3 affida alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere i controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, alla luce di controlli svolti sulla base di metodologie appropriate definite dalla Sezione autonomie della stessa Corte di conti, mentre il comma 4 stabilisce che la stessa Sezione autonomie emana delibere di orientamento in caso di interpretazioni difformi delle sezioni regionali di controllo circa norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva.
  L'articolo 7 reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, stabilendo che il Presidente della sezione regionale di controllo coordini le attività amministrative della Corte nella regione e stabilendo che il Presidente della Corte dei conti individui un magistrato della sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti alla Corte stessa dal decreto-legge.
  L'articolo 8, comma 1, reca una norma interpretativa relativa all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, volta a determinare l'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio – o del Fondo perequativo – da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. In sostanza, si stabilisce che il riferimento, contenuto in una previgente formulazione della norma, ad un importo massimo di riduzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, si riferisce all'ultima annualità delle certificazioni del rendiconto di bilancio acquista dal Ministero dell'interno.
  Il comma 2 apporta alcune modifiche all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, con le quali si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province – ovvero dei fondi perequativi – e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Il comma 3 introduce due nuovi commi 6-bis e 6-ter nell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, volti ad evitare il taglio delle risorse per l'anno 2012, previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 95, per i comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità interno, allo scopo di consentire a tali enti di procedere all'estinzione anticipata del proprio debito attraverso l'utilizzo delle suddette risorse – rientrate nella disponibilità Pag. 134dei comuni medesimi – che vengono, a tal fine, escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala come, ai sensi del nuovo comma 6-ter, la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione del nuovo comma 6-bis, quantificati in 500 milioni di euro per il 2012, è effettuata a valere su quota delle risorse disponibili preso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  L'articolo 9, comma 1, differisce dal 30 settembre al 30 novembre 2012 il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale provvede, con propria deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Tale deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio finanziario.
  Per quanto riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze segna i commi da 2 a 6.
  Il comma 2, modificando l'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce, alla lettera a), che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui PRA siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli.
  Inoltre la lettera b) novella il comma 4 del predetto articolo 56, disponendo che il concessionario del pubblico registro automobilistico riversa le somme riscosse alla tesoreria della provincia titolare del tributo, in luogo della «provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità», come precedentemente previsto.
  Il comma 3, attraverso modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, posticipa alcuni termini in materia di Imposta municipale unica (IMU).
  In particolare, la lettera a) posticipa dal 30 settembre al 31 ottobre 2012 il termine a disposizione dei comuni per l'approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU, mentre la lettera b) proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2012 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili posseduti al 1o gennaio 2012.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine, fissato dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge n. 70 del 2011, a partire dal quale Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Conseguentemente, viene prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute nell'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005. Tali proroghe sono esplicitamente connesse al riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, che potrebbe avvenire ai sensi della delega al Governo in materia prevista articolo 3, comma 14, lettera c), del disegno di legge C. 5291, recante la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato.
  In tale contesto la norma prescrive il divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate, prorogando, alle medesime condizioni vigenti, anche patrimoniali, i contratti in corso.
  Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate per agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché alle organizzazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni riconosciute come ONLUS. La Pag. 135norma estende la gratuità alle convenzioni già stipulate per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
  Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali recata dall'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista in favore degli immobili di proprietà di enti non commerciali che abbiano un'utilizzazione «mista» (cioè sia commerciale sia non commerciale).
  Al riguardo ricorda che, in forza del rinvio, contenuto nella disciplina generale sull'IMU (recata dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011) alle esenzioni in precedenza vigenti per l'ICI (regolate in particolare all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992), sono esenti da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
  In tale contesto l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha specificato che l'esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione – siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, all'IMU. Da tale data, dunque, nel caso in cui le attività siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali in cui sono effettuate saranno assoggettate, in tutto o in parte, a imposta IMU.
  Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 91-bis, quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge.
  Qualora, invece, tale individuazione non risulti possibile, a decorrere dal 1o gennaio 2013 l'esenzione si applica, in base al comma 3 del medesimo articolo 91-bis, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  In tale contesto la novella recata dal comma 6, con riferimenti agli immobili per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, affida al predetto decreto del Ministro dell'economia il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), nonché di individuare gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.
  Al riguardo evidenzia come le modifiche recate dal comma 6 sembrino finalizzate a superare i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel parere recentemente adottato sullo schema di regolamento predisposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 91-bis.
  In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato come la normativa appena richiamata non demandi «al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali» e come dunque parte dello schema esuli dall'oggetto del potere regolamentare attribuito dall'articolo 91-bis, in quanto «è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali», mirando dunque a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate Pag. 136attività, in assenza di criteri o altre indicazioni normative atte a specificare la natura non commerciale di un'attività.
  L'articolo 10 reca, al comma 1, una proroga dal 1o gennaio al 31 luglio 2013 del termine di applicazione dei nuovi criteri di riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, al fine di consentire il processo di trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
  Inoltre il comma 2 dispone la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, mentre i commi da 3 a 6 regolano gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione.
  I commi 7 e 8 istituiscono il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno, prevedendo che la partecipazione alle sedute dell'organismo non comporti alcun tipo di compenso o rimborso a carico del bilancio statale.
  Il comma 9 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 11 contiene una serie di disposizioni che integrano o modificano la normativa per il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.
  In particolare, il comma 1, lettera a), ai numeri da 1) a 4), modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis del decreto legge n. 74 del 2012.
  In dettaglio il numero 1) concede ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, la facoltà di delegare a loro volta le funzioni attribuite dal decreto legge n. 74 del 2012 ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province nei cui territori insistono gli interventi per la ricostruzione.
  Il numero 2) esclude i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo dall'applicazione di talune disposizioni riguardanti i contratti pubblici, fermi restando comunque gli obblighi di assicurare i criteri di economicità e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche ed i controlli antimafia.
  Il numero 3) prevede che le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati dal sisma sono prioritariamente destinate alla costruzione di edifici in sedi nuove o diverse nel caso in cui la programmazione della rete scolastica così preveda.
  Il numero 4) rafforza i controlli antimafia sugli interventi di ricostruzione post-terremoto.
  Il numero 5) della lettera a), esclude i comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1, lettera b) chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati, con garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. In tale contesto la novella stabilisce che le modalità attuative del predetto articolo 3-bis sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012.
  Il comma 2 integra le disposizioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.Pag. 137
  Il comma 3 interviene sull'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  Il comma 4 prevede che i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dal sisma, possano richiedere un'anticipazione sulle loro posizioni individuali maturate ai fondi pensione cui sono iscritti, per l'acquisto della prima casa, per ristrutturazione edilizia o per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito degli 8 anni di iscrizione al fondo pensione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala i commi da 5 a 13.
  Il comma 5 intende superare le incertezze che sussistevano circa l'applicazione ai sostituti d'imposta della sospensione dei versamenti tributari prevista per le aree terremotate del magio scorso.
  La disposizione, nell'esplicito presupposto che la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, stabilita in favore dei contribuenti nelle aree terremotate dal decreto del Ministro dell'economia 1o giugno 2012 per il periodo dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012, non si applica agli obblighi di calcolo e versamento delle ritenute sui redditi di lavoro da parte dei sostituti di imposta, consente a questi ultimi di regolarizzare, entro il 16 dicembre 2012, gli adempimenti e i versamenti omessi a partire dal 20 maggio 2012, senza applicazione di interessi e sanzioni. In particolare, si fa riferimento al riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo e le relative addizionali, già operate alla data del 20 maggio 2012, e all'effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data.
  Inoltre la disposizione prevede che, dopo aver effettuato il versamento, i sostituti d'imposta operino le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti del quinto dello stipendio, ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950.
  Il comma 6 proroga al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi attualmente fino al 30 novembre 2012 ai sensi dei citati decreti del Ministro dell'economia 1o giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.
  Il comma 7 concede ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma stesso un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  A tal fine la disposizione stabilisce che i soggetti finanziatori stipulino contratti tipo, definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana (ABI). Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  La norma rinvia quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la concessione delle garanzie dello Stato e la definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle stesse. Si specifica inoltre che le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.Pag. 138
  In base al combinato disposto tra il comma 7 e il comma 10 (il quale prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti finanziatori pari agli interessi dei finanziamenti erogati), sembra evincersi, anche sulla scorta della relazione illustrativa del disegno di legge, che i soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1o luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.
  In merito alla formulazione del comma 7 segnala l'opportunità di esplicitare con maggior chiarezza che i soggetti finanziati dovranno restituire solo la quota capitale del finanziamento erogato nei loro confronti.
  Ai sensi del comma 8, i soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva, prevedendosi in tal caso che gli interessi di mora gravino sul soggetto inadempiente.
  Il comma 9, lettera a), definisce quindi le condizioni per accedere al finanziamento: si tratta, in particolare, di una serie di documenti da presentare al soggetto finanziatore, che certificano – mediante autodichiarazione – il possesso dei requisiti per accedere ai contributi nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa.
  In base alla lettera b) il soggetto richiedente deve altresì fornire una copia del modello presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione, mentre la lettera c) richiede l'esibizione di copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  Come accennato in precedenza, il comma 10 introduce un credito d'imposta a favore dei soggetti finanziatori di cui al comma 7, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione.
  Tale credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione del limite annuo alle compensazioni (fissato in un miliardo di lire ed elevabile a 700.000 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze), ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene.
  La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti a partire dal 1o luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  Il comma 11 demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 ottobre 2012, l'approvazione del modello telematico, previsto dal comma 9, lettera b), nel quale sono indicati versamenti sospesi ai sensi del comma 6, nonché i tempi e le modalità della sua presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.
  Ai sensi del comma 12 l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  Il comma 13 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal credito d'imposta di cui al comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, ai quali si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 dall'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012, pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 1392013 e 2014, provenienti delle complessive riduzioni di spesa previste dal medesimo decreto-legge n. 95.
  L'articolo 12 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno, concorde la Commissione, rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa della trasmissione, da parte delle Commissioni I e V, del testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti che dovessero essere approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Francesco BARBATO (IdV), dopo aver lamentato l'orientamento molto negativo assunto dalla politica italiana, che ingenera nei cittadini un forte sentimento di delusione, evidenzia come i documenti di bilancio appena predisposti dal Governo rappresenti l'ultima di una serie di ben sette manovre finanziarie adottate nel giro di circa due anni, che hanno incrementato le entrate dello Stato di quasi 130 miliardi di euro, estorti agli italiani.
  In tale contesto sottolinea come i gravi sacrifici richiesti ai cittadini sarebbero risultati accettabili se avessero portato a risultati tangibili, che, invece, risultano del tutto insussistenti. Ricorda, infatti, come per il 2012 si preveda una riduzione del PIL pari al 2,4 per cento, e come anche nel 2013, al di là degli ottimistici proclami di sapore berlusconiano lanciati dal Presidente del Consiglio, sia prevedibile un'ulteriore, molto grave rallentamento della dinamica economica.
  Al contempo, il debito pubblico italiano continua a crescere, avendo ormai superato il 126 per cento in rapporto al PIL, valore che pone l'Italia, nella classifica negativa dei debiti pubblici più ampi, alle spalle della sola Grecia, e nettamente davanti rispetto alla Spagna, che, pure, sta vivendo una crisi drammatica.
  Tali dati di fatto indicano come il Governo in carica, e i partiti che lo sostengono, abbiano realizzato risultati molto negativi; in questo quadro sconfortante le dichiarazioni del Segretario del PD Bersani circa la saldezza dell'Esecutivo indicano la pervicace volontà delle forze di maggioranza di perseverare in tale cammino disastroso, causato dalle scelte fallimentari dei professionisti della politica e della spesa pubblica parassitaria.
  Al contrario, l'Italia dei Valori ha sempre sottolineato l'esigenza di incidere sull'enorme ammontare della spesa pubblica, la quale ha superato il 50 per cento del PIL, e che deve pertanto essere ridotta quanto prima, al fine di salvaguardare i reali interessi degli italiani e di tutelare il bene comune.
  A tale proposito sottolinea il livello ingiustificato delle spese degli organi costituzionali, ad esempio della Presidenza della Repubblica, che costa al bilancio pubblico ben 235 milioni di euro, laddove la Presidenza della Repubblica federale tedesca spende solo 20 milioni l'anno, gli sprechi che si registrano nella gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, nonché gli scandali che si registrano ogni giorno nella gestione delle società partecipate pubbliche, nelle Pag. 140aziende municipalizzate, nelle Regioni e degli enti locali, nonché nel finanziamento dei gruppi politici.
  A tale inaccettabile andazzo fa riscontro la condizione sempre più precaria delle famiglie, le quali vedono ridursi il reddito disponibile ed i consumi, a causa del miope rigorismo di un Governo che, scegliendo unilateralmente la ricetta del continuo incremento della pressione fiscale, non consentirà la ripresa economica né realizzerà la stabilizzazione della finanza pubblica, ma contribuirà a cancellare definitivamente ogni speranza per il Paese.
  Passando quindi ad analizzare le misure contenute nel disegno di legge di stabilità, evidenzia come la riduzione delle aliquote IRPEF relative ai primi due scaglioni di reddito rappresenti una sorta di intervento «a pioggia», privo di ogni selettività ed equità, che non avvantaggerà le fasce sociali più deboli, le quali avrebbero bisogno di misure ben più efficaci.
  A tale proposito appaiono inoltre infondate le stime del Governo secondo cui le misure di sgravio tributario contenute nel provvedimento porteranno ai contribuenti un vantaggio pari a circa 5 miliardi di euro, nonostante la conferma dell'incremento delle aliquote IVA a decorrere dal 1o luglio 2013, in quanto, invece, uno dei punti critici più evidenti di tali previsioni risiede proprio nel fatto che non si comprende quali siano gli effetti ridistributivi della manovra.
  Gli errori compiuti in questo campo dall'Esecutivo appaiono ancor più gravi ove si consideri che la previsione di retroattività delle misure tributarie di sfavore previste dal provvedimento violi palesemente, come riconosciuto dallo stesso Sottosegretario Ceriani, il principio di irretroattività delle norme tributarie sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente.
  Ribadisce quindi le critiche già espresse nel corso alla seduta di ieri relativamente all'inasprimento dell'aliquota dell'imposta sulle riserve tecniche delle assicurazioni, che determinerà un nuovo incremento dei prezzi delle polizze.
  Ulteriori, gravi effetti negativi, per i lavoratori dipendenti, discenderanno dall'abrogazione, operata dal comma 11 dell'articolo 12, della clausola di salvaguardia concernente la tassazione IRPEF dei trattamenti di fine rapporto, che comporterà un aggravio di imposizione per tali lavoratori pari a circa 170 milioni di euro.
  Inoltre, la stabilizzazione, disposta dal comma 13 dell'articolo 12, dei recenti aumenti delle aliquote di accisa disposti per finanziare gli interventi nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, conferma la negativa abitudine, ormai inveterata da decenni, di stabilizzare gli incrementi di accisa previsti di volta in volta per realizzare specifiche finalità. Tale decisione avrà, comunque, un doppio effetto di inasprimento fiscale, in quanto l'accisa contribuisce a costituire la base imponibile sulla quale viene calcolata l'IVA su tali prodotti. Al di là di tale fatto paradossale, che determinerà un duplice danno per i contribuenti ed un raddoppiato vantaggio per l'Erario, sottolinea come la norma contraddica l'impegno assunto dal Governo, il quale ha accettato un ordine del giorno del gruppo dell'Italia dei Valori a prima firma del deputato Monai, con cui si impegnava l'Esecutivo a valutare le opportune iniziative per rendere operativo il meccanismo della cosiddetta «accisa mobile», al fine di contribuire a calmierare il costo dei carburanti. Ciò dimostra, per l'ennesima volta, la scarsa serietà del Governo, che non è in grado di rispettare assunti pubblicamente in sede parlamentare.
  Considera quindi gravissima la norma di cui al comma 17, dell'articolo 12, che elimina l'esenzione IRPEF per le pensioni di guerra riconosciute a soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, considerando inaccettabile che si colpiscano i pensionati di guerra mentre non si eliminano gli illegittimi privilegi garantiti ad alcuni alti burocrati, quali il Segretario generale onorario della Presidenza della Repubblica, Gaetano Gifuni, ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, Manlio Strano, che percepisce per tale incarico un ingente emolumento nonostante già goda di un trattamento pensionistico.Pag. 141
  Ritiene quindi che il disegno di legge di stabilità possa essere qualificato, in termini complessivi, prima ancora che sbagliato, addirittura come amorale, e che analoga valutazione debba essere espressa nei confronti dei partiti che sostengono il Governo.

  Alberto FLUVI (PD) ritiene che il relatore, alla luce degli elementi problematici riscontrati nei provvedimenti in esame e delle diversità di opinioni sussistenti su alcuni aspetti in seno alla maggioranza, sia chiamato ad un lavoro sicuramente impegnativo nella predisposizione delle proposte di relazione.
  Passando al contesto generale nel quale si inscrive la manovra finanziaria predisposta dal Governo, rileva come essa sia vincolata a rispettare gli impegni assunti dal precedente Governo relativamente alla realizzazione, già nel 2013, del pareggio di bilancio.
  Fatta tale premessa, è tuttavia necessario riflettere con attenzione su alcuni temi, ad esempio per quanto riguarda l'innalzamento delle aliquote IVA, con l'obiettivo di proseguire in quel percorso, avviato dall'Esecutivo, che intendeva scongiurare gli inasprimenti già previsti dalla legislazione vigente.
  A tale riguardo occorre, peraltro, tenere conto che l'eliminazione degli aumenti IVA non potrà essere integralmente finanziato dalla soppressione delle misure di riduzione delle aliquote IRPEF, rilevandosi pertanto la necessità di valutare soluzioni intermedie che possano contemperare i diversi obiettivi di sgravio fiscale.
  Considera quindi apprezzabile il fatto che la manovra predisposta dal Governo sancisca in qualche modo la conclusione di una fase di politica fiscale basata principalmente sugli inasprimenti fiscali; tuttavia, ritiene necessario che ogni intervento sul regime IRPEF sia compiuto con grande attenzione e ragionevolezza, evitando interventi che non tengano conto della complessità del sistema IRPEF, ad esempio per quanto riguarda le interazioni esistenti tra aliquote nominali, aliquote effettive, regimi di detrazione e deduzione, addizionali.
  In questo quadro occorre inoltre tenere conto dell'ampio dibattito svolto dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, ricordando inoltre, con riferimento alle tematiche concernenti le detrazioni e deduzioni, il notevole lavoro svolto dal Sottosegretario Ceriani nella sua precedente veste di coordinatore del gruppo di lavoro sulle taks expenditures, che rischia di essere vanificato dalle misure contenute nel disegno di legge di stabilità. Al contrario, occorre avviare il processo di revisione di tutte le agevolazioni fiscali indicato dalla predetta delega fiscale, affrontando il tema dei regimi delle detrazioni e deduzioni in tale contesto più generale, al fine di raggiungere l'obiettivo di evitare l'inasprimento dell'IVA e di operare una prima riduzione del prelievo IRPEF.
  Invita quindi il relatore a dedicare particolare attenzione, nelle proposte di relazione che si accinge a predisporre, alle problematiche concernenti la retroattività delle misure tributarie di sfavore previste dal disegno di legge di stabilità, le quali rischiano di avere effetti molto negativi sia sulle persone fisiche, sia sulle imprese, e che non possono essere considerate accettabili per il solo fatto che in passato si sono adottate analoghe previsioni retroattive.

  Gianfranco CONTE, presidente, nel concordare con la sottolineatura da ultimo espressa dal deputato Fluvi, non ricorda, sulla base della sua ormai lunga esperienza parlamentare, interventi di carattere retroattivo così incisivi sul complesso dell'imposizione tributaria. Invita quindi il relatore a predisporre, entro la mattinata di domani, proposte di relazione che tengano adeguatamente conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, considera particolarmente utile l'ampio e Pag. 142puntuale dibattito svolto, assicurando che, in sede di predisposizione delle proposte di relazione, formulerà condizioni attinenti alle tematiche concernenti la retroattività delle misure tributarie di sfavore recate dal disegno di legge di stabilità.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI avverte di aver messo a disposizione della Commissione, come preannunciato nell'odierna seduta antimeridiana, un documento recante un'analisi delle entrate erariali relative al comparto dei giochi pubblici, dalla quale emerge come, rispetto alle previsioni di gettito in materia, si sia registrato un differenziale negativo pari a circa 1,2 miliardi di euro per il 2013 ed a circa 590 miliardi di euro per il 2014.

  Gianfranco CONTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale saranno poste in votazione le proposte di relazione che saranno predisposte dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

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