CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 ottobre 2012
724.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

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  Maurizio PANIZ (PdL), relatore, con riferimento al disegno di legge di bilancio, osserva che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2013 (AC. 5535/Tab. 5) reca spese finali per complessivi 7.411,8 milioni di euro.
  Il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2013, si articola nel seguente modo: 7.178,5 milioni di euro per le spese correnti; 233,3 milioni di euro per le spese in conto capitale.
  Rispetto ai 7,372,5 milioni della legge di bilancio 2012, le previsioni 2013 (7.411,8) evidenziano un aumento di 39,3 milioni (0,5 per cento). Rispetto al disegno di legge di assestamento 2012, ovvero 7.575,9 milioni, si registra, invece, una diminuzione di 164,1 milioni di euro (-2,2 per cento).
  Le spese del Ministero della giustizia rappresentano l'1,3 per cento delle spese finali dello Stato.
  La consistenza dei residui alla data del 1o gennaio 2013 viene presunta in 566,7 milioni di euro di cui 401,5 per la parte corrente e 165,2 per quella in conto capitale.
  Rispetto ai residui accertati al 1o gennaio 2012 (989,9 milioni), certificati in sede di assestamento del bilancio, si registra una diminuzione di tali residui pari a 423,2 milioni di euro. Tale valutazione ha, tuttavia, ancora carattere provvisorio essendo condizionata dall'evolversi della gestione 2012 in corso.
  La massa spendibile per il 2013 ovvero la somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza ammonta a 7.978,5 milioni di euro.
  L'autorizzazione di cassa complessiva, ovvero la consistenza delle somme che possono essere effettivamente pagate, è prevista per il 2013 in 7.555,3 milioni di euro, con un coefficiente medio di realizzazione pari a circa il 94 per cento.
  Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2012, pari a circa 7 miliardi e 412 milioni di euro sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (oltre il 99 per cento) assegnate alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero.
  Nel bilancio di previsione 2013 (AC 5535/tab. 5), alla missione 1 Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.345,9 milioni di euro. La missione è articolata in 3 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile.
  La missione Giustizia è la sola interessata alle riduzioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del d.d.l. stabilità e derivanti dalle rimodulazioni delle dotazioni finanziarie imposte dal decreto-legge n. 95 del 2012 per conseguire gli obiettivi di riduzione di spesa a carico delle amministrazioni centrali dello Stato.
  Le riduzioni di spesa relative alla missione Giustizia pari ad un totale di 112 milioni di euro sono così ripartite: una riduzione di 23,2 milioni delle risorse del Programma Amministrazione penitenziaria; una riduzione di 88,8 milioni delle risorse del Programma Giustizia civile e penale.
  Lo stanziamento complessivo per il programma 1.1: amministrazione penitenziaria nel bilancio 2013 a legislazione vigente è pari a 2.802,7 milioni di euro, di cui: spese correnti: 2.659,9 milioni; spese in conto capitale: 142,8 milioni.
  La dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2013, rispetto al bilancio 2012 è quindi in lieve diminuzione (- 300.000 euro).
  Dall'analisi del bilancio per programmi/obiettivo emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.436 milioni di euro) e che, in particolare, 2.201,38 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente.
  Fra gli interventi si segnalano invece le seguenti voci di spesa: Spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 110 milioni di euro; Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768): 184.000 euro.Pag. 25
  Per quanto riguarda il capitolo 7300, Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria, risultano iscritti nel bilancio 2013 107,9 milioni di euro.
  Per il 2013, dei 107,9 iscritti sul cap. 7300 (esposto in tabella E), 71,9 milioni di euro sono riconducibili agli interventi per il Piano carceri.
  I rimanenti 36 milioni di euro derivano da autorizzazioni di spesa per fattori legislativi, finalizzate all'acquisto ed installazione di strutture e impianti e all'acquisto e installazione di opere prefabbricate.
  Quanto al Programma 1.2: Giustizia civile e penale, la spesa complessiva prevista è pari a 4.392,6 milioni di euro, di cui: spese correnti: 4.313,4 milioni; spese in conto capitale: 79,2 milioni.
  Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenziano: cap. 1363, Spese per intercettazioni, che nella previsione 2013 reca uno stanziamento di 199,8 milioni (erano 239,8 sia nel bilancio 2012 che nel suo assestamento. La diminuzione di spesa è quindi pari a 40 milioni di euro); cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 15,9 milioni di euro (si registra un aumento di circa 13 milioni rispetto alle dotazioni 2012, a fronte dell'avvio del funzionamento della scuola in unica sede); cap. 1501, Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 46,8 milioni di euro (si registra un aumento di circa 18 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2012); cap. 1551, Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di 148,6 milioni di euro per il 2013. Nella legge di bilancio 2012 erano previsti 202,8 milioni di euro.
  Il Bilancio di previsione 2013 reca uno stanziamento per la giustizia minorile di 150,5 milioni di euro (rispetto ai 138,4 del bilancio 2012 e ai 144,9 dell'Assestamento.
  Alla missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», fa capo un solo programma, denominato «Indirizzo politico». La spesa complessiva prevista dal bilancio 2013 è di 27,5 milioni di euro (rispetto ai 23 del bilancio 2012 e ai 27,3 dell'Assestamento).
  Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione risultano attualmente presenti le seguenti unità di personale: 247 unità di personale amministrativo (per una spesa di 6,5 milioni di euro); 47 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6 milioni di euro).
  Alla missione «Fondi da ripartire» fa capo un solo programma, denominato «Fondi da assegnare». Il programma contiene un solo macroaggregato: «Oneri comuni di parte corrente», la cui dotazione ammonta a 38,4 milioni di euro. Di questi, 29 milioni sono relativi al Fondo unico di amministrazione (cap. 1511).
  Per completezza, ricorda i capitoli del bilancio dello Stato, con il relativo stanziamento, relativi alle spese per il personale della giustizia. Si evidenzia che si tratta di spese obbligatorie, come tali non emendabili (cfr. allegati alla tabella n. 5 (Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013), nn. da 3 a 16).
  Ricorda, inoltre, che è annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili.
  Fra le ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione giustizia, in primo luogo evidenzia che lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1), nel capitolo relativo alla risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414), prevede le seguenti somme: 100 milioni di euro derivanti da sequestri; 25 milioni di euro derivanti da confische; 20 milioni di euro di altre risorse.
  Il totale delle risorse che si prevede affluiranno al Fondo nel 2013 è dunque pari a 145 milioni di euro. Si tratta verosimilmente di una stima per difetto, considerato che nel rendiconto del 2011 il medesimo capitolo ha registrato entrate per oltre 400 milioni di euro (di cui 343 milioni derivanti da sequestri; 29,7 milioni da confische e 31,8 milioni da altre risorse). Si ricorda che il legislatore ha Pag. 26previsto che almeno 1/3 delle risorse del Fondo sia destinato al Ministero della giustizia.
  Segnala, inoltre, taluni stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (Tab. n. 2): spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura: 35,0 milioni di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2012 di circa 500.000 euro); spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato: 177,7 milioni di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2012 di circa 2,2 milioni di euro); spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana: 1,8 milioni di euro (dato pressoché invariato rispetto al bilancio assestato 2012).
  Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, evidenzia che: la riparazione per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario registra uno stanziamento identico a quelli degli scorsi tre anni, pari a 16,8 milioni di euro; la riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (17.2.2/1313) registra invece un aumento dello stanziamento di 20 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente prevedendosi, per il 2013, 35 milioni di euro.
  Quanto agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tab. n. 8), segnala: il Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale: 2 milioni di euro (invariato rispetto ai bilanci degli ultimi 5 anni); i Programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari: 40 milioni di euro, invariato rispetto al bilancio assestato 2012; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura: 2,03 milioni di euro.
  Passando all'esame delle disposizioni del disegno di legge di stabilità che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 3, che dispone la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  I commi da 8 a 20 recano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia.
  Il comma 9 riguarda le spese di giustizia.
  Alla lettera a), in particolare, modifica la disciplina degli importi del contributo unificato, a carico di chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile. Costui è chiamato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ulteriore. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito.
  Il comma 11 riguarda le spese per intercettazioni. A tal fine modifica l'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sostituendone il comma 2 concernente le prestazioni obbligatorie per gli operatori quando venga fatta loro richiesta di intercettazioni e informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e abrogando il comma 4.
  Il nuovo comma 2 dell'articolo 96 del codice rimette a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia la determinazione: delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
  Risulta pertanto superata la distinzione tra repertorio delle prestazioni e ristoro Pag. 27dei costi sostenuti e tra i due relativi decreti di attuazione. Inoltre, il canone annuo assume natura forfettaria.
  L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice fa venire meno la disposizione transitoria in base alla quale, fino all'emanazione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Lo stesso comma 4, in relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle concernenti il traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.
  Tale abrogazione ha effetto (comma 12) a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 2.
  Il comma 14 modifica l'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e sancisce l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001) e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 17 torna sulla disciplina del contributo unificato novellando l'articolo 37 del recente decreto-legge n. 98 del 2011 con la finalità di aumentare le somme richieste per l'accesso alla giustizia e ridisciplinare la destinazione del maggior gettito.
  Analiticamente, la lettera a) modifica il comma 6 dell'articolo 37, elevando l'importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.
  Il disegno di legge di stabilità: eleva da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo; sostituisce ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro); eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  Inoltre, in base al comma 18 della disposizione, il contributo unificato nel processo amministrativo è aumentato sempre della metà per i giudizi di impugnazione.
  Le restanti lettere del comma 17 novellano i commi da 10 a 15 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.
  Analiticamente, la lettera b), intervenendo sul comma 10, ripartisce tra i Ministeri della giustizia e dell'economia le risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal decreto-legge n. 98 del 2011: il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile; il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell'economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.
  Le lettere c) e d) stabiliscono come tali ministeri dovranno impiegare le risorse destinategli. In entrambi i casi sarà un D.P.C.M. a stabilire la ripartizione in quote delle risorse confluite ai sensi del comma 10.
  Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell'articolo 37 prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all'assunzione di personale di magistratura ordinaria.
  Le restanti risorse dovranno essere destinate all'incentivazione del personale Pag. 28amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 (ovvero avranno ridotto del 10 per cento il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  Il comma 11 dispone inoltre che «tale ultima quota» – da intendersi come la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari – potrà essere destinata (con decreto ministeriale giustizia e sentito il CSM) all'erogazione di misure incentivanti il personale di magistratura ordinaria.
  Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell'articolo 37 prevede tre finalizzazioni che riceveranno ciascuna un terzo delle somme disponibili. Si tratta di: assunzione del personale di magistratura amministrativa; incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12; spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Questa quota potrà essere anche integralmente assorbita dall'erogazione di misure incentivanti al personale di magistratura.
  Come detto, il comma 18 aumenta della metà il contributo unificato dovuto per l'impugnazione di un giudizio amministrativo.
  Il successivo comma 19 destina anche questo maggior gettito, unitamente a quello derivante dall'aumento del contributo unificato nel processo amministrativo previsto dal comma 17, lett. a), al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.
  Infine, il comma 20 specifica che i nuovi importi del contributo unificato si dovranno applicare ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
  L'articolo 12, comma 12 dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo. È conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Sulla base del numero dei certificati in esame, la relazione tecnica stima per questa disposizione un recupero di gettito di circa 175 milioni di euro all'anno.
  La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che demandano alla legge di stabilità la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.
  Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, la Tabella C reca i seguenti stanziamenti: 184.000 euro per il 2013, 260.000 euro per il 2014 e 230.00 euro per il 2015, per il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria; 1.1, cap. 1768). Per le stesse finalità, la legge di stabilità 2012 (legge n. 83/2011) stanziava 4,4 milioni per il 2013 e 2,4 milioni per il 2013.
  Evidenzia che a partire dal 2012 sono soppressi i contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, previsti dall'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  La tabella E reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E ed F per le spese in conto capitale, con l'eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. Tra i settori di intervento si segnalano gli interventi per l'edilizia carceraria previsti dall'articolo 2, comma 219, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009).
  Osserva, infine, come il cap. 7300 (Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria; 1.1) esposto in tabella E rechi una disponibilità per gli interventi attuativi del piano di edilizia carceraria Pag. 29pari a 71,9 milioni di euro per il 2013 e a 5,2 milioni per il 2014 (ultimo anno d'impegno).

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno, per le parti di competenza, ai disegni di legge C. 5534-bis e C. 5535, è fissato alle ore 10 di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.