CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 ottobre 2012
724.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 23 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, nella giornata di giovedì 18 ottobre, sono stati assegnati il disegno di legge C. 5534-bis (Legge di stabilità 2013) ed il disegno di legge C. 5535 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015).
  La Commissione è chiamata quindi oggi ad avviare l'esame di tali provvedimenti, ai Pag. 11sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento. L'esame dei due disegni di legge si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la I Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), per le parti di competenza, nonché lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8).
  Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a mercoledì 24 ottobre, alle ore 10.
  Per quanto concerne gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore, ricorda che gli emendamenti approvati sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio e si intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio presentati presso le Commissioni di settore e respinti devono essere presentati di nuovo presso la Commissione Bilancio, anche al fine di permetterne la successiva presentazione in Assemblea.
  Ricorda altresì che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati dalle Commissioni di settore o accolti dal Governo sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

  Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, illustra il disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis), per le parti di competenza della I Commissione, volto a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo, al contempo, il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili.
  Ricorda che nel 2013, le misure contenute nel disegno di legge di stabilità prevedono, in particolare, l'allocazione (per circa 2,9 miliardi) del margine (due decimi di punto del PIL, pari a circa 3,1 miliardi) indicato nella Nota di aggiornamento tra la previsione tendenziale dell'indebitamento netto (-1,6 per cento, che in termini strutturali si traduce in un avanzo pari allo 0,2 per cento del PIL) e l'obiettivo programmatico (-1,8 per cento, che in termini strutturali configura il pareggio di bilancio).
  Rileva che, approfondendo la composizione della manovra lorda, emerge che le risorse – date dalla somma delle maggiori entrate e minori spese – vengono reperite prevalentemente dal lato delle entrate, pari a 6,4 miliardi nel 2013, 6,2 miliardi nel 2014 e 5,7 miliardi nel 2015 a fronte di un contenimento della spesa di 3,8 miliardi nel 2013 e nel 2014 e di 3,7 miliardi nel 2015. All'interno di quest'ultima nettamente prevalente è la componente di parte corrente: ciò, tuttavia, è anche conseguenza del fatto che i risparmi derivanti dalle misure a carico degli enti territoriali relative al patto di stabilità interno (2,2 miliardi annui) sono interamente contabilizzati ex-ante tra le minori spese correnti, anche se ex-post una quota significativa dei tagli si traduce in minori spese in conto capitale.
  Esaminando i settori di intervento della manovra di bilancio, dal lato delle risorse, fa presente che le minori spese sono riconducibili alla riduzione di spesa degli enti territoriali attraverso il rafforzamento degli obiettivi richiesti dal patto di stabilità interno (complessivamente –2,2 miliardi Pag. 12annui nel triennio), al comparto sanitario (-600 milioni nel 2013 e –1 miliardo annuo a decorrere dal 2014) e a misure di riordino degli enti previdenziali e assistenziali (-300 milioni annui).
  Le maggiori entrate derivano, tra l'altro, dalla revisione delle deduzioni e detrazioni Irpef (complessivamente, 2.156 milioni nel 2013, 1.366 milioni nel 2014 e 1.359 milioni nel 2015), dall'introduzione dell'imposta da bollo dello 0,05 per cento sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) (1.088 milioni annui), dal riallineamento dei valori contabili (200 milioni nel 2013, 1 miliardo del 2014 e oltre 507 milioni nel 2015); dalla stabilizzazione dell'incremento delle accise sui carburanti (1.107 milioni annui), dall'incremento dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese assicurative (623 milioni nel 2013 e 374 milioni a decorrere dal 2014) e dalle riduzioni delle agevolazioni all'acquisto di auto aziendali (412 milioni nel 2013, 549 milioni nel 2014 e 532 milioni nel 2014).
  Dal lato degli impieghi, tra le maggiori spese correnti si ricorda l'istituzione di un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari (500 milioni nel 2013 e 900 milioni annui nel biennio successivo); la creazione di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale in cui confluiscono le risorse statali e regionali destinate a tale finalità, con un incremento di risorse pari a 465 milioni nel 2013, 443 milioni nel 20014 e 506 milioni nel 2015. Tra gli altri interventi si ricorda l'istituzione di un fondo per interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, con una dotazione di 900 milioni nel 2013.
  Evidenzia che, tra le maggiori spese in conto capitale, vi sono le nuove risorse da trasferire a RFI s.p.a. per la manutenzione straordinaria e per gli investimenti nella rete ferroviaria e ad ANAS per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale. La manovra autorizza, inoltre, uno stanziamento per la realizzazione del sistema MOSE, per la realizzazione della linea ferroviaria Lione-Torino e il rifinanziamento dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l'Ambiente.
  Tra le minori entrate, ricorda la sterilizzazione per un punto percentuale dell'incremento delle aliquote IVA previsto dal 1o luglio 2013, la proroga di misure agevolative per l'incremento della produttività del lavoro, il parziale riordino della tassazione dei redditi delle persone fisiche con la riduzione delle aliquote dei primi due scaglioni (rispettivamente dal 23 al 22 per cento e dal 27 al 26 per cento) e la rimodulazione di alcune deduzioni e detrazioni fiscali.
  Riguardo alle deduzioni e detrazioni fiscali previste dal provvedimento in esame, ritiene utile rilevare, in questa sede, come non sia prevista una esaustiva elencazione degli oneri con riferimento ai quali, pur non risultando gli stessi indicati negli articoli 10 e 15 del TUIR, la deduzione e la detrazione sono comunque «riconducibili» nell'ambito delle succitate norme del TUIR. La relazione illustrativa contiene alcune indicazioni che, però, vengono addotte a titolo esemplificativo: tra le deduzioni, risulterebbero comprese le deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cosiddetto terzo settore (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005).
  Non appare chiaro, dunque, quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in questione, quali – ad esempio – il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, comma 2 della legge n. 128 del 2012, che ha consentito (a decorrere dal periodo d'imposta 2012) alle persone fisiche di dedurre dal proprio reddito complessivo a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
  Ritiene dunque opportuna una più precisa individuazione – anche alla luce dei principi dello Statuto del contribuente Pag. 13(legge n. 212 del 2000) e dell'articolo 23 della Costituzione – delle disposizioni colpite dai limiti in esame; trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale.
  Analogamente, rileva come andrebbe svolto un attento approfondimento rispetto alla previsioni del comma 7 dell'articolo 12 che deroga espressamente – per quanto attiene alle suddette disposizioni, recate dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 – a quanto sancito dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente nella parte in cui prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo».
  Per quanto riguarda le materie che attengono più direttamente alle competenze della I Commissione, richiama, in particolare, le disposizioni di cui agli 7, commi da 9 a 11 (incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche) nonché 7, comma 39 (indennità di trasferta per il personale militare e di polizia), 8, comma 13 (istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio) e 12, comma 35 (finanziamento delle autorità indipendenti), oltre che le disposizioni, più generali, che riducono gli stanziamenti relativi a programmi di spesa dei Ministeri (articolo 3, commi 1 e 2), nonché quelli per le regioni e le province autonome (articolo 5, commi 1 e 2) e per gli enti locali (articolo 5, commi 3-6).
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge. Il comma 2 individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.
  Com’è noto, al fine di superare le criticità derivanti dall'utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.
  Riguardo alle risorse che attengono al comparto sicurezza, ricorda, in questa sede, che proprio questa settimana la Camera discuterà alcune mozioni che riguardano tale materia. Si tratta, in particolare, delle mozioni Fiano 1-01140, Di Pietro 1-01147, Di Biagio 1-01157, Galletti 1-01160, Gidoni 1-01161, Mantovano 1-01163, nelle quali, ricordandosi le misure di contenimento recate dal recente decreto-legge n. 95 del 2012, si evidenzia come se vi è un settore che non può in questo momento tollerare decrementi di organici e di mezzi, esso è proprio quello della sicurezza. In tempo di crisi, infatti, ai Corpi di polizia viene chiesto di più, sia per quantità che per qualità di lavoro; a tale maggiore impiego non può corrispondere una diminuzione degli organici e una riduzione dei mezzi. Nelle mozioni si invita, quindi, il Governo ad adottare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, a partire dalla legge di stabilità 2013, misure correttive ed iniziative per reperire i fondi necessari a garantire l'assunzione di nuovo personale nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 5 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare: l'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 1) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 2).
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a), sostituisce le somme stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012: il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari Pag. 14a 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 (anziché 1.000 milioni); 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (anziché 1.050 milioni).
  Ritiene opportuno, in questa sede, ricordare che, in relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto-legge n. 98 del 2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi.
  Le norme sul risparmio da realizzare nell'anno 2015 e successivi, recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 e modificate dalla norma in esame solo in relazione alla somma, andrebbero pertanto valutate alla luce della suddetta sentenza della Corte costituzionale atteso che le stesse non sembrerebbero porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni.
  La lettera b) del comma 1 incide sul comma 2, quarto periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina le modalità di individuazione delle risorse da ridurre per ciascuna regione, dell'importo corrispondente alla quota di risparmio imputata a ciascuna regione.
  La modifica inserisce un inciso che specifica l'ammontare delle risorse da ridurre, ammontare che corrisponde alle quote di risparmio originariamente stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16, vale a dire 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  La norma in esame, in tal modo, mantiene inalterato l'ammontare dei tagli di risorse stabiliti dal decreto-legge n. 95 del 2012, mentre l'ulteriore risparmio di 1.000 euro annui, viene imputato alle regioni come obiettivo aggiuntivo del patto di stabilità. Il risparmio complessivo richiesto alle regioni a statuto ordinario, definito ora dal primo periodo del comma 2, quindi, è composto per una parte dalla riduzione di risorse stabilita nel quarto periodo del medesimo comma e per altra parte dall'obiettivo aggiuntivo di 1.000 euro annui, disposto dalla norma in esame. Ciascuna regione dovrà diminuire il complesso delle spese finali sottoposte al patto di stabilità della quota di sua competenza, stabilita con le modalità individuate al comma 2 dell'articolo 16, secondo e terzo periodo.
  Rileva che, per le regioni a statuto speciale e province autonome, interviene il comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame.
  L'ulteriore obiettivo di risparmio non è aggiunto nel primo periodo del comma 3, dove esso è definito (nella misura di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015), bensì nell'ultimo periodo del comma 3, con il quale la norma dispone che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure indicate dalla norma. Tali importi sono ora incrementati di 500 milioni di euro annui.
  Come per le regioni a statuto ordinario, questi obiettivi di risparmio si aggiungono a quelli stabiliti dal decreto-legge 78 del 2010 e dai decreti-legge 98 e 138 del 2011, in relazione ai quali si ricorda la predetta sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012.
  L'ultimo periodo del comma 3 dispone, infine, che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure precedenti. La norma in esame inserisce in questo periodo l'incremento di 500 milioni di euro annui.
  Fino all'emanazione delle norme di attuazione, gli obiettivi del patto di stabilità per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, sono rideterminati tenendo conto dei risparmi definiti dal primo periodo del comma 3 (600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015) incrementati ora di 500 milioni di euro annui dal comma 2 del disegno di legge in esame.
  I commi da 3 a 6 dell'articolo 5 dispongono, a decorrere dal 2013, la riduzione Pag. 15di 500 milioni di euro annui del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni e di 200 milioni annui il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province, ivi compresi gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna; viene inoltre modificata la disciplina relativa alle risorse del primo di tali due Fondi.
  In particolare, il comma 3 interviene sull'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n.95 del 2012, nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna nei seguenti importi: 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014; 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2015. Gli importi di tali riduzioni del Fondo vengono aumentati di 500 milioni annui, risultando pertanto ora stabiliti nei termini seguenti: 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.
  In ordine a tale ultimo importo, che per come formulato appare disporre una misura di risparmio permanente, richiama – come già evidenziato riguardo alle regioni ordinarie – la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, che ha censurato alcune disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011 con riguardo all'introduzione nei confronti delle regioni e degli enti locali di alcune misure di riduzione di spesa non circoscritte a periodi temporali predeterminati, come già evidenziato rispetto ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame.
  Analoga operazione di riduzione di risorse è effettuata dal comma 4 nei confronti delle province, intervenendo sul comma 7 del medesimo articolo 16, nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 21 e articolo 23 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna nei termini seguenti: 1.000 milioni di euro gli anni 2013 e 2014; 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015. Gli importi di tali riduzioni vengono aumentati di 200 milioni annui, risultando pertanto ora stabiliti nei termini seguenti: 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 1.250 milioni a decorrere dall'anno 2015.
  I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni – sul quale hanno inciso le riduzioni disposte dal precedente comma 3 – modificandone la disciplina per il biennio 2013 e 2014, per il quale si dispone che il relativo ammontare sia pari all'importo dei trasferimenti erariali soppressi, tenuto anche conto delle riduzioni del Fondo medesimo disposte a legislazione vigente, ivi incluse quelle disposte dal provvedimento in esame.
  In conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, il comma 6 dispone che il Fondo sperimentale di riequilibrio venga per il 2013 determinato in misura pari all'importo complessivamente attribuito ai comuni nel 2012, al netto delle riduzioni previste per il medesimo anno dalla legislazione vigente e, viene precisato, dal disegno di legge in esame («dalla presente legge»). In proposito, la relazione di accompagnamento precisa che i commi 5 e 6 hanno la finalità di costituire una clausola di salvaguardia nei confronti dei comuni, assicurando un importo del Fondo comunque non inferiore ai trasferimenti soppressi. Non risulta tuttavia precisato se sia stata considerata, ed esclusa, l'eventualità che l'ammontare dei cespiti di spettanza dei comuni previsti dal decreto legislativo n. 23 del 2011 possa risultare superiore all'importo dei trasferimenti.
  Ricorda quindi che l'articolo 7, commi da 9 a 11, interviene in materia di incarichi di consulenza nella amministrazioni pubbliche.
  In particolare, il comma 9 prevede che il ricorso alle consulenze informatiche per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, sia limitato ai soli casi eccezionali adeguatamente motivati Pag. 16in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
  Com’è noto, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate annualmente dall'Istat in base a quanto stabilito nell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.
  La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti mentre non è richiamata la responsabilità contabile, a differenza di quanto previsto da altre fattispecie normative tra cui, da ultimo, l'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Ricorda che in materia di consulenze, il principio generale, più volte confermato e specificato dalla giurisprudenza, è quello in base al quale le pubbliche amministrazioni devono, di norma, svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale mentre il conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni si pone come eccezione in presenze di speciali condizioni (per tutti si veda la sentenza 29 marzo 2010, n. 101, della Corte dei conti, sez. giur. Regione Sicilia).
  Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, per le amministrazioni l'utilizzo di rapporti di collaborazione esterna è consentito nei limiti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i cui presupposti di legittimità rilevano anche con riferimento alla fattispecie in esame, come posto in evidenza pure dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge in commento. Tale disposizione, oggetto di diversi interventi modificativi, vincola il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, alla presenza di specifici presupposti. In primo luogo ci si deve trovare innanzi a esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio; inoltre, tali incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.
  Lo stesso articolo 7 stabilisce, infine, che anche per l'affidamento di incarichi esterni si applica quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero l'obbligo di invio dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica oltreché le sanzioni previste a carico dei dirigenti nei casi di irregolarità nell'utilizzo de lavoro flessibile.
  Ritiene poi utile ricordare che, in via generale, l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto la riduzione della spesa annua per studi e consulenze delle pubbliche amministrazioni dell'80 per cento e che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha posto il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e alle autorità indipendenti, inclusa la Consob, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
  La materia delle consulenze è stata, al contempo, oggetto di numerose disposizioni tese ad assicurarne la trasparenza, quali l'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. L'articolo 3, comma 54, della legge n. 244 del 2007, l'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, l'articolo 4, comma 2, lettera h), n. 3) della legge n. 15 del 2009 e, quindi, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009 nonché, infine, l'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Il comma 10 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame vieta, a sua volta, il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione limitandone, altresì, le possibilità di proroga.
  Più nel dettaglio, la norma, mediante modifica alla lettera c) del citato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, oltre a vietare espressamente il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, ne autorizza la proroga, in via eccezionale, al solo fine Pag. 17di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
  La disposizione, si evidenzia nella relazione illustrativa, è volta a cristallizzare in una norma di rango primario, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe dei medesimi ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (si vedano, da ultimo, le sentenze della Corte dei Conti, Sez. Giur. con sede in Trento, n. 1/2012; della Sez. Giur. Campania, n. 533 del 2012).
  Il comma 11, infine, prevede che le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, con fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90 per cento del totale (in house), sono tenute a rispettare i presupposti, limiti e obblighi di trasparenza, per l'affidamento di incarichi di consulenza previsti per le pubbliche amministrazioni.
  La disposizione – novellando l'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, che dispone in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche – prevede che alle suddette società si applicano i commi 6 e 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
  Illustra quindi il comma 39 dell'articolo 7, che limita l'ambito di applicabilità dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 specificando che l'indennità di trasferimento per il personale militare e di polizia, prevista dal suddetto comma 1, non opera nel caso in cui il trasferimento d'ufficio comporti uno spostamento della sede lavorativa in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria, come invece attualmente consentito.
  Si tratta di un'indennità spettante nel caso di trasferimenti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza; tale indennità mensile è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Come precisato nella relazione tecnica del provvedimento, la disposizione determina effetti di contenimento della spesa quantificabili solamente a conto consuntivo.
  Si sofferma sul contenuto dell'articolo 8, comma 13, che prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita, con l'articolo 7, comma 2-bis, della legge n. 353 del 2000, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  Ricorda che tale questione era già stata oggetto di un primo approfondimento nel corso dell'esame, in sede referente, presso le Commissioni riunite I e VIII, del decreto-legge n. 59 del 2012, poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
  Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 7 della legge quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 2000) è stato infatti introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del suddetto decreto-legge, disponendo il trasferimento in questione; il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 353 del 2000, che non è stato modificato, prevede che il Dipartimento della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Pag. 18
  Fa presente che i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della Flotta, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell'interno, per il quale non è tuttavia indicato un termine per l'adozione. Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  A sua volta, l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 79 del 2012, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile», ha stabilito che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicurerà, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. La norma dispone, altresì, che il Dipartimento dei vigili del fuoco si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime.
  Il comma 35 dell'articolo 12 prevede che le disposizioni sul trasferimento di risorse tra autorità amministrative indipendenti stabilite dalla legge finanziaria per il 2010, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sull'esercizio del diritto di sciopero, di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
  Ricorda che la questione del finanziamento delle autorità amministrative indipendenti è oggetto, da tempo, di attento esame da parte del Parlamento; da ultimo, nel corso della XVI legislatura la I Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva su tali autorità evidenziando, riguardo a tale tematica, come «non esiste indipendenza che non sia anche indipendenza finanziaria e, quindi, se si vuole salvaguardare il sistema delle autorità indipendenti, occorre incrementare anche la qualità della loro indipendenza finanziaria, possibilmente mettendo insieme i sistemi di finanziamento delle autorità e non garantendoli soltanto attraverso un unico sistema, perché ciò potrebbe diventare un modo per controllare il funzionamento e la quota dell'indipendenza delle autorità». È stata inoltre auspicata l'adozione di una legge che fissi regole omogenee per tutte le autorità amministrative indipendenti riguardo ad una serie di profili, tra cui quello del finanziamento.
  Tornando alla disposizione in esame, ricorda che le previsioni della legge finanziaria 2010 ivi richiamate hanno attuato un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo, per gli anni 2010, 2011 e 2012, maggiori risorse all'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità. Peraltro, poiché sono richiamati solo il secondo e il terzo periodo del suddetto comma, l'Antitrust non beneficia della proroga.
  Riguardo al finanziamento, rileva che il regime dell'autonomia finanziaria delle autorità amministrative indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell'autonomia contabile, largamente riconosciuta.Pag. 19
  Attualmente, molte autorità indipendenti (CONSOB, AGCOM, AVCP, COVIP) godono di un finanziamento cd. misto, ossia una parte delle entrate è assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte è a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Altre autorità (Garante per la protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull'attuazione della legge n. 146 del 1990, CIVIT), invece, beneficiano prevalentemente o esclusivamente di stanziamenti a carico del bilancio generale dello Stato. Infine, solo due autorità (AEEG, ISVAP) godono di una piena autonomia finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato.
  Riguardo all'ISVAP, ricorda che l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto l'istituzione dell'IVASS che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell'ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge.
  In questo senso, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l'intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. Ha, inoltre, previsto che le modalità e l'entità delle contribuzioni «sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge» e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni.
  Ulteriore fonte di finanziamento delle autorità possono essere considerati i ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate.
  Tutti gli importi sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall'autorità contribuente a quella beneficiaria. L'ultimo periodo del comma 241 prevede un meccanismo perequativo – da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate – che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.
  Passando all'illustrazione del contenuto, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio, fa presente che rilevano la Tabella 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché alcuni programmi relativi a missioni della Tabella 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), gli stanziamenti, in termini di competenza, per il 2013 ammontano a 17.057,49 milioni di euro. Rispetto alle previsione assestate relative all'anno finanziario 2012, pari a 24.575,5 milioni, è stata proposta una variazione in diminuzione pari a 7.518,07 milioni di euro, equivalente, per la quasi totalità, a un rilevante decremento riguardante la Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) in ordine alla quale si prevede un taglio, rispetto alle previsioni assestate 2012, pari a 7.259.8 milioni di euro.
  Dell'ammontare complessivo dello stanziamento, 16.674,3 milioni sono per la parte corrente (per oltre un terzo riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 9.597,2 milioni circa); 258,2 milioni per il conto capitale (a seguito di una variazione proposta, rispetto al dato assestato, pari a 1.297,2 milioni), interamente destinati a investimenti; 124.874,5 per rimborso di passività finanziarie (quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato) e altrettanto per rimborso debito pubblico.Pag. 20
  Per il 2014, in ordine alla previsione di spese per la parte corrente, viene proposta una riduzione tale da giungere a un importo pari a 16.254,7 milioni; la previsione per la parte in conto capitale è stata ridotta sino a 253,4 milioni. Il totale complessivo per il 2014 è quindi pari a 16.582,1 milioni. Per il 2015, si propone, per la spesa di parte corrente, una variazione che riduce le previsioni sino a un importo pari a 16.029,1 milioni; la previsione per la parte in conto capitale è stata ridotta giungendo a 214,3 milioni. Il totale complessivo per il 2015 è di 16.286,7 milioni. Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l'anno 2012, come detto, erano pari a 24.575,5 milioni di euro, di cui 22.899,5 milioni di euro di parte corrente e 1.555,5 milioni di euro in conto capitale.
  Rileva che il quadro di riferimento della nota integrativa del disegno di legge di bilancio per lo stato di previsione del Ministero dell'interno segnala nello scenario socio economico attuale e previsto nel triennio i seguenti fenomeni definiti «particolarmente rilevanti e critici»: la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al fenomeno terroristico, interno e internazionale, quest'ultimo collegato anche alla matrice di natura fondamentalista; il fenomeno migratorio, connesso alla situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali tra le quali rileva, in primis, la necessità di garantire la convivenza tra culture diverse; la sicurezza del territorio, su cui incidono fattori di varia natura, da affrontare con politiche integrate, anche attraverso il ruolo dei prefetti, che coinvolgano gli enti territoriali; le problematiche connesse all'economia, che rendono necessario un rafforzamento dell'integrazione interistituzionale, anche al fine di sostenere l'attuazione del federalismo fiscale; le criticità collegate alle recenti modifiche normative volte a ridefinire gli assetti istituzionali degli enti locali in considerazione dell'urgenza primaria di riduzione del debito e contenimento della spesa pubblica; le emergenze ambientali e il fenomeno degli infortuni sul lavoro; il persistere della grave situazione economica che ha imposto l'avvio di un processo di revisione della spesa, per il recupero e la razionalizzazione di risorse in vista del miglioramento della qualità dei servizi delle risorse e dell'organizzazione.
  Fa presente che lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 16 programmi. Il numero delle missioni non è mutato rispetto allo scorso anno mentre il numero dei programmi è aumentato con l'inserimento del nuovo programma 2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8), per l'esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari, la cui responsabilità spetta al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ai sensi dell'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Com’è noto, infatti, la soppressione dell'AGES è stata disposta dall'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto che il Ministro dell'interno «succeda a titolo universale» all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa. Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2011, il Ministero dell'interno è stato, in seguito, autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
  La nota integrativa alla Tabella 8 reca altresì un quadro riassuntivo nel quale ogni programma è ulteriormente scorporato in uno o più «obiettivi», a ciascuno dei quali corrisponde uno stanziamento di competenza. Gli obiettivi, che sino alla legge di bilancio relativo all'anno finanziario 2012 erano 30, sono complessivamente aumentati sino a 58.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia, (Tabella 2), richiama le previsioni di competenza Pag. 21per il 2013 di programmi contenuti nelle seguenti missioni, su alcune delle quali è intervenuta la nota di variazione: le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite nel capitolo 1670 nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica, programma 5.2; per la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, il capitolo 5217 (Spese di funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione) reca uno stanziamento di 1,21 milioni di euro in termini di competenza (351,928 euro di aumento rispetto all'assestamento 2012); per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, il capitolo 5223 (Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) reca uno stanziamento di 3,9 milioni di euro in termini di competenza (-186.000 euro rispetto all'assestamento 2012); per DIGITPA ex CNIPA, il capitolo 1707 (Spese di funzionamento dell'agenzia per l'Italia digitale), reca uno stanziamento di 1,51 milioni di euro in termini di competenza, con una diminuzione di 12.542 euro rispetto alle previsioni assestate per il 2012. Inoltre, alla missione 6 soccorso civile, il programma 6.2 Protezione civile reca stanziamenti di competenza per il 2013 che ammontano a 2.172,63 milioni (+ 375,24 milioni di euro rispetto all'assestamento 2012); gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.5), hanno una dotazione di competenza che ammonta a 1.148,40 milioni di euro (-25,18 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012).
  Rileva che, per la missione 21, il programma 21.1 organi costituzionali reca 1821,78 milioni. Nel loro complesso, gli stanziamenti di competenza relativi alla missione 21 per il 2013, pari a 2.742,02 milioni di euro, appaiono in diminuzione rispetto a quelli contenuti nella legge di bilancio per il 2012 e in decremento rispetto alle previsioni assestate per il medesimo anno (2.894,78 milioni di euro). Rispetto al dato assestato viene proposta una riduzione di somme pari a 152,75 milioni di euro, oltre la metà dei quali relativi alle variazioni proposte in merito ai fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (cap. 1638) il cui dato assestato è pari a 182,35 milioni di euro; la variazione proposta, che ammonta a 90,97 milioni di euro, deriva dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  Fa presente che gli stanziamenti di cassa della missione sono pari a quelli di competenza, come nel bilancio 2012; in merito ai residui, rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2012 (165,67 milioni) si propongono delle variazioni in decremento per il 2013 pari a 72,62 milioni, di modo che l'ammontare complessivo riferito a tale voce, per il 2013, sia pari a 93,04 milioni di euro, che corrispondono per la gran parte ai residui appostati nell'ambito del programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (86,06 milioni di euro).
  Nell'ambito del programma 21.1, oltre alla citata riduzione del capitolo 1638, vi è il mantenimento, in egual misura, degli stanziamenti destinati al capitolo 2101, nel quale sono appostate le risorse destinate alle spese di funzionamento della Presidenza della Repubblica. Si registra, altresì, una riduzione degli stanziamenti destinati al capitolo 2103, nel quale sono appostati i fondi relativi alle spese per il Senato della Repubblica: gli stanziamenti per il 2013 presentano un decremento di circa 21,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2012. Emerge, contestualmente, una riduzione degli stanziamenti destinati al capitolo 2104, nel quale sono appostati i fondi relativi alle spese per la Camera dei deputati: gli stanziamenti per il 2013 presentano un decremento di circa 49,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2012.Pag. 22
  Per la missione 21, il programma 21.2 organi a rilevanza costituzionale reca 504,95 milioni.
  Per quanto riguarda la spesa per gli organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 21.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M., rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2012 in termini di competenza (499,73 milioni), con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2013 si propone una variazione pari a 5,2 milioni di euro in modo che gli stanziamenti per il 2013 siano pari a 504,95 milioni di euro. Con una riduzione proposta in termini di cassa, rispetto al dato assestato, pari a 5,18 milioni, si propone un dato identico a quello stanziato in competenza; in ordine ai residui, viene proposta una riduzione rispetto all'assestamento (17,38 milioni), per un importo pari a 10,40 milioni (assorbito quasi totalmente dalla riduzione dei residui per le spese di funzionamento del Consiglio di Stato e T.A.R., cap. 2170), con la conseguente previsione per il 2013 di un importo pari a 6,98 milioni di euro.
  Nell'ambito del programma 21.2., il maggior aumento interessa il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti, le cui previsioni di competenza per l'anno 2013 fanno registrare un incremento di 3,74 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2012 (capitolo 2160). Più in generale, tutti i fondi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale subiscono un lieve incremento in termini di competenza.
  Infine, alla missione 21, il programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri reca 415,29 milioni.

  Enrico LA LOGGIA (PdL), dopo aver premesso che, da notizie di questa mattina, gli risulta che il Governo abbia confermato la decisione di rinunciare alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, esprime la propria forte perplessità rispetto a tale decisione. Ricorda che abbandonare il progetto costa oggi al bilancio dello Stato circa 1.150 milioni di euro, tra opere necessarie in conseguenza di questa scelta, interessi da pagare, opere già realizzate e divenute inutili, come il tratto di ferrovia ad alta velocità che già stato fatto; a fronte dei circa 1.300 milioni di euro necessari per proseguire nella realizzazione del progetto. A suo avviso, anche alla luce di questi dati, la scelta di rinunciare alla realizzazione dell'opera dovrebbe essere meditata più attentamente. Ritiene anzi che su una questione così grave non dovrebbe essere un Governo tecnico a prendere la decisione, ma sarebbe più corretto attendere le elezioni politiche e la formazione di un Governo politico. Essendo questo punto per lui dirimente nella valutazione del disegno di legge di stabilità, fa sapere che, ove il Governo intendesse mantenere tale orientamento, personalmente si troverebbe in difficoltà a votare a favore della manovra finanziaria. Preannuncia quindi fin d'ora la propria astensione sulla proposta di relazione che la relatrice formulerà per la Commissione bilancio.

  Donato BRUNO, presidente, prende atto dell'importanza e della delicatezza politica della questione sollevata dal deputato La Loggia, invitandolo nel contempo a ribadirla anche nella Commissione di merito, in quanto trattasi di questione che esula dalle competenze proprie della Commissione affari costituzionali e che dunque non potrebbe essere affrontata nella relazione che quest'ultima approverà per la Commissione bilancio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.