CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2012
718.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
Nuovo testo C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 26 settembre scorso la Commissione ha espresso, sul testo originario del provvedimento come presentato dal Governo, parere favorevole con una condizione. Nella giornata di ieri, al termine dell'esame degli emendamenti, la Commissione Affari sociali ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento quale risultante dalle proposte emendative approvate.

  Giovanni DIMA (PdL), relatore, rileva che le modifiche approvate dalla Commissione investono alcuni aspetti di competenza della Commissione Agricoltura.
  In particolare, all'articolo 8, sono state modificate le disposizioni relative alle bevande a base di frutta (commi 16, 16-bis e 16-ter), recependo il parere della Commissione Agricoltura ed estendendo a otto mesi il periodo in cui è consentita la commercializzazione delle scorte.
  Sempre in materia di bevande a base di frutta, al comma 16-quinquies dell'articolo 8, è stata introdotta una modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nel senso di sopprimere al primo comma le parole: «concentrato o liofilizzato o sciroppato». Ricorda in proposito che il primo comma del citato articolo 4 recita: «Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui Pag. 51alla denominazione». Si prevede inoltre di sopprimere, allo stesso articolo 4, al quinto comma, le parole: «Le bibite di cui al presente articolo debbono avere per ogni 100 cc. un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato».
  All'articolo 8 del decreto-legge, recante norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande, sono state inoltre modificate ulteriori disposizioni:
   al comma 8, che prevedeva che l'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, «deve sottoporlo a trattamento termico» conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, il nuovo testo prevede che l'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, «deve garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto a trattamento termico» conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
   al comma 11, relativo alle sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le sanzioni sono stabilite nella misura da 2.000 a 20.000 euro (anziché da 5.000 a 50.000 euro);
   al comma 14 – che dispone che l'esonero degli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali in materia di igiene e sicurezza alimentare, relativamente all'attività di macellazione, si applica soltanto per le attività indicate nell'allegato A, sezione 8, come aggiunta nella tabella allegata al decreto – il nuovo testo estende l'esenzione alle micro e piccole imprese;
   al comma 16-quater è stata introdotta una disposizione che demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri per stabilire le modalità di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di alimenti;
   con il comma 16-sexies, è stata introdotta una disposizione che prevede che, al fine di incoraggiare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti rivolti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici.

  All'articolo 13, comma 4-bis, è stata introdotta una modifica alla normativa sui medicinali veterinari, con la quale si prevede che il medico veterinario può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta, le altre confezioni prescritte.
  Nel commentare il contenuto del nuovo testo, fa presente che la nuova normativa sul contenuto minimo di succo naturale nelle bevande commercializzate con nomi che richiamano la frutta costituisce una garanzia per consumatori e produttori e mira a invertire una tendenza in atto, promuovendo e valorizzando il cibo di qualità per la tutela della salute dei cittadini. Manifesta in proposito apprezzamento per il recepimento del parere espresso dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 26 settembre.
  Sottolinea tuttavia che il comma 16-quinquies dell'articolo 8 del nuovo testo – che esclude la possibilità di utilizzare il «succo concentrato o liofilizzato o sciroppato» per la produzione di bibite analcooliche vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamano – rischia di produrre conseguenze negative sull'intera filiera produttiva. La disciplina in questione porterebbe, di fatto, a forti e ingiustificate limitazioni per l'industria produttrice, ad un incremento dei costi di lavorazione e dei rischi sanitari per i consumatori, compromettendo in maniera significativa anche tutta la filiera di trasformazione della frutta in succo.Pag. 52
  Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole condizionato alla soppressione del citato comma 16-quinquies dell'articolo 8 (vedi allegato).

  Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere, come già fatto in precedenza sul testo originario, poiché il testo, seppure non sufficiente, contiene comunque qualcosa di positivo, come le disposizioni che intervengono sul consumo di pesce crudo, che può essere causa di malattie parassitarie, o di latte crudo, stabilendo il divieto di somministrazione del latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva.

  Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che le bevande a base di frutta in commercio hanno di regola un termine di scadenza dai 18 ai 24 mesi e, conseguentemente, hanno scorte commisurate a tali scadenze. Invita pertanto a riflettere sulla congruità del periodo di otto mesi ai fini della commercializzazione delle scorte di prodotto non conformi ai nuovi requisiti, ritenendo che la insufficienza di tale termine comporterà un ulteriore danno per le imprese agroalimentari interessate.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, rispetto al parere già espresso dalla Commissione Agricoltura lo scorso 26 settembre, la durata del periodo nel quale è consentita la commercializzazione delle scorte è stata raddoppiata, peraltro anche in considerazione degli adempimenti richieste in sede europea.

  Sebastiano FOGLIATO (LNP) manifesta apprezzamento per l'avvenuta introduzione di modifiche al testo, nel senso richiesto dalla Commissione Agricoltura. Ritiene però che le modifiche introdotte non siano complessivamente tali da provocare un cambiamento del giudizio sul provvedimento da parte del suo gruppo: In particolare, l'innalzamento della percentuale minima di succo naturale che deve essere contenuto nelle bevande appare comunque troppo basso, mentre ben avrebbe fatto il Parlamento a stabilire percentuali ben maggiori.
  Preannuncia pertanto l'espressione di un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.15.

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