CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del Presidente Doris LO MORO. — Interviene il relatore per la VIII Commissione Fluvi.

  La seduta comincia alle 10.45.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Esame nuovo testo C. 5291 Governo.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto ZACCARIA, relatore, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del disegno di legge all'esame del Comitato, che reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, finalizzata, tra l'altro, all'equità ed al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, alla revisione del rapporto tra fisco e contribuente, nonché alla revisione della tassazione in funzione della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese, intende in primo luogo sottolineare come il testo risulti sensibilmente migliorato rispetto alla sua versione originaria. A tale riguardo evidenzia come, con riferimento agli aspetti che più da vicino investono le competenze del Comitato per la legislazione, nel corso dell'esame in sede referente siano stati specificati alcuni dei principi e i criteri direttivi (in origine generici) cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite, sia stato previsto il meccanismo del «doppio parere parlamentare» sugli schemi dei decreti legislativi e sia stato espunto il meccanismo di «scorrimento automatico» dei termini per l'esercizio della delega. Il provvedimento risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e presenta un contenuto omogeneo.
  Venendo poi ai profili del provvedimento che risultano problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato Pag. 4per la legislazione, rileva alcuni difetti di coordinamento sia con la normativa vigente, sia interni al testo.
  In relazione a tale ultimo profilo, evidenzia in particolare la presenza nel testo sia di due specifici principi e criteri direttivi, sia di due clausole generali – che non risultano peraltro formulate in termini omogenei – in materia di abrogazione e coordinamento della nuova normativa con quella vigente. Dà inoltre conto di un difetto di coordinamento interno tra le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 4, lettera c), che affida ad un emanando decreto legislativo l'istituzione di una commissione con il compito di redigere un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, che prevede l'istituzione (eventuale) di una commissione cui affidare la redazione di un rapporto sulle spese fiscali, senza al riguardo precisarne lo strumento istitutivo e senza che risulti chiaro se le suddette funzioni possano o meno essere esercitate dalla commissione di cui al comma 4.
  Quanto alla formulazione delle norme di delega, osserva che il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, altre nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e, infine, disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega. In relazione a tutti i suddetti profili, non ha ritenuto che essi dovessero formare oggetto di specifiche condizioni ma di semplici osservazioni. Senza addentrarsi in merito alle questioni sottese alla distinzione tra oggetto della delega, finalità e principi e criteri direttivi, osserva come in tutte le fattispecie esaminate, anche ove vi siano elementi di sovrapposizione tra principi e i criteri direttivi ed oggetto della delega, i primi siano comunque sempre estrapolabili dall'oggetto. Inoltre, l'elevato grado di specificazione e di dettaglio dei principi e criteri direttivi enucleati nel disegno di delega all'esame emerge ancor più chiaramente ove si raffronti il testo all'esame con altri provvedimenti anche di recente approvati dalla Camera.
  Infine, dà conto della presenza di un principio e criterio direttivo consistente nell'adeguamento ai più recenti principi, anche di origine giurisprudenziale, stabiliti in sede europea: in considerazione dell'incerta portata normativa di tale principio, ha ritenuto che esso dovesse essere oggetto di una specifica condizione.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 5291, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2012, e osservato, in via preliminare, che il testo risulta sensibilmente migliorato rispetto alla sua versione originaria in quanto, nel corso dell'esame in sede referente: sono stati specificati alcuni dei principi e i criteri direttivi (in origine generici) cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite; è stato previsto il meccanismo del “doppio parere parlamentare” sugli schemi dei decreti legislativi, operante nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; è stato espunto il meccanismo di “scorrimento automatico” dei termini per l'esercizio della delega, presente nel testo originario, e che, come più volte osservato dal Comitato per la legislazione, è suscettibile di generare incertezza circa il termine ultimo di esercizio della delega; è stata chiarita la portata normativa di alcune disposizioni, originariamente incerta, ed, infine, è stata disposta la soppressione dell'articolo 14 del testo originario che, autorizzando il Governo ad adottare uno schema di decreto legislativo al fine di recepire una mera proposta di direttiva comunitaria, presentava profili problematici in relazione alla sua entrata in vigore; Pag. 5
   rilevato altresì che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, sulla base della procedura delineata al Capo I, finalizzata in particolare all’“equità e alla razionalità del sistema” (Capo II), al “contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e revisione del rapporto tra fisco e contribuente” (Capo III), nonché alla “revisione della tassazione in funzione della crescita, dell'internazionalizzazione delle imprese commerciali” (Capo IV); peraltro, il testo, all'esito dell'esame in sede referente, si articola in soli 4 articoli nei quali sono stati accorpati 16 dei 17 articoli (uno è stato soppresso) che in origine lo componevano: a ciò è conseguita una maggiore organicità delle disposizioni di delega, a discapito però dell'esigenza di omogeneità delle singole partizioni del testo;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il provvedimento contiene taluni difetti di coordinamento, sia con la legge di contabilità e finanza pubblica, sia con il recente decreto-legge n. 95 del 2012; in relazione al primo aspetto, si segnala che l'articolo 2, comma 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, “norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui ai commi 4 e 7 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, senza invece esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) anche le previsioni, contenute al comma 5 e al comma 6 del medesimo articolo 2, che pongono in capo al Governo l'obbligo di redigere “all'interno della procedura di bilancio” due rapporti (relativi, rispettivamente, alla strategia seguita e ai risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e sulle spese fiscali). In relazione al secondo aspetto, il disegno di legge, all'articolo 2, comma 7, nel delegare il Governo ad introdurre norme dirette a “ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali”, reca una disposizione che in parte si sovrappone a quella contenuta all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, che assegna, a sua volta, le medesime funzioni alla legge di stabilità per il 2013;
  sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
   in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega;
   in relazione alla prima fattispecie, si segnalano, in particolare, l'articolo 2, comma 7 (ove l'oggetto della delega consiste nella riduzione e nella riforma delle spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate “ferma restando la priorità di tutela” di una serie di settori); l'articolo 3, comma 2 (ove l'oggetto consiste nella introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria); l'articolo 3, comma 8, in materia di semplificazione, da attuare, tra l'altro, mediante la revisione ed il riordino dei regimi fiscali e degli adempimenti fiscali; l'articolo 4, comma 3, lettera b), ove l'oggetto della delega consiste nella revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere con specifico riferimento ad alcuni aspetti di tale disciplina; l'articolo 4, comma 4, lettera b), che sembra in parte sovrapporsi all'oggetto della delega indicato all'alinea del medesimo comma, e, infine, l'articolo 4, comma 5, ove l'alinea individua l'oggetto della delega nella revisione Pag. 6di alcune imposte e le successive lettere a) e b) declinano il concetto di «revisione»;
   la seconda fattispecie (principi e criteri direttivi generici) si rinviene invece all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere d) ed f); all'articolo 4, comma 4, lettera a), nonché all'articolo 4, comma 7, lettera h);
   la terza fattispecie (principi e criteri che si confondono con le finalità della delega) è invece riscontrabile all'articolo 3, comma 4; analogamente, l'articolo 4, comma 7, lettera a), enuncia un'ulteriore finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici di cui viene autorizzata l'adozione, consistente nell'esigenza “di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile” – oggetto, peraltro, del decreto-legge n. 168 del 2012, in corso di conversione alla Camera – all'enunciazione della quale non fa seguito alcun principio e criterio direttivo specifico di delega;
   in relazione alla formulazione dei principi e criteri direttivi, il disegno di legge, all'articolo 4, comma 7, lettera a), enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento “ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea” il quale appare di incerta portata applicativa potendo ingenerare dubbi interpretativi con riferimento non soltanto al criterio temporale utilizzato per l'individuazione dei principi suddetti, ma anche alla loro origine “giurisprudenziale”;
   in relazione al coordinamento interno del testo, il disegno di legge, all'articolo 2, comma 2, lettera f), indica tra i principi e criteri direttivi della delega per la revisione del catasto dei fabbricati la necessità di “procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati”; analogamente, all'articolo 4, comma 7, lettera a), esso indica tra i principi e criteri direttivi della delega in materia di giochi pubblici la “abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali”, ancorché l'articolo 1, commi 5 e 6, contenga due disposizioni di carattere generale volte a garantire il coordinamento degli emanandi decreti legislativi con la normativa vigente, con le quali le succitate disposizioni non appaiono dunque coordinate;
   peraltro, un difetto di coordinamento interno si pone anche in relazione alle stesse disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, dal momento che il comma 5 prevede che le clausole di coordinamento con la normativa vigente, incluse le abrogazioni delle norme incompatibili, vengano inserite nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, mentre il comma 6 prevede l'adozione, entro lo stesso termine, di “uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili”;
   sul piano della chiarezza della formulazione del testo, il provvedimento, all'articolo 2, comma 6, con norma immediatamente precettiva (e quindi non affidata al procedimento di delega) assegna al Governo il compito di redigere un rapporto annuale sulle spese fiscali, «eventualmente prevedendo l'istituzione di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate», senza al riguardo specificare lo strumento normativo con cui procedere all'istituzione della commissione, né fare riferimento alla possibilità per il Governo di avvalersi della commissione di cui si prevede l'istituzione, con decreto legislativo, al medesimo articolo 2, comma 4, lettera c);
   sul piano della tecnica di redazione del testo, il disegno di legge, all'articolo 3, comma 1, lettera e), laddove delega il Governo a “prevedere, a pena di nullità, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale” reca una formulazione Pag. 7sintatticamente ambigua, in quanto la locuzione “a pena di nullità”, che si riferisce evidentemente all'accertamento fiscale, dovrebbe essere collocata alla fine (e non all'inizio) della lettera, al fine di scongiurare dubbi interpretativi;
   infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   all'articolo 4, comma 7, lettera a), si chiarisca la portata normativa del riferimento ai “più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello della Unione Europea”, il quale appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa.

  Il Comitato osserva altresì che:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 7; all'articolo 3, comma 2; all'articolo 3, comma 8; all'articolo 4, comma 3, lettera b), e, infine, all'articolo 4, comma 4, lettera b), e comma 5, lettere a) e b), si dovrebbero esplicitare i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 8, si dovrebbe esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), anche le previsioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 2, laddove pongono in capo al Governo l'obbligo di redigere due rapporti “all'interno della procedura di bilancio”;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento interno tra la disposizione di cui al comma 5 e quella di cui al comma 6 dell'articolo 1;
   all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere d) ed f); all'articolo 4, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera h), si dovrebbero maggiormente specificare i principi e criteri direttivi ivi contenuti;
   all'articolo 2, comma 2, lettera f), e all'articolo 4, comma 7, lettera a), si dovrebbero sopprimere gli specifici criteri di delega ivi contenuti, tenuto conto della presenza, all'articolo 1, commi 5 e 6, di due disposizioni di carattere generale volte a garantire il coordinamento degli emanandi decreti legislativi con la normativa vigente;
   all'articolo 2, comma 6, si dovrebbe indicare lo strumento normativo con cui si intende procedere all'istituzione della commissione cui la disposizione fa riferimento, ovvero specificare la possibilità per il Governo di avvalersi della commissione di cui l'articolo 2, comma 4, lettera c), nel testo puntualmente definito a seguito dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione con decreto legislativo;
   per quanto detto in premessa all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'espressione “a pena di nullità” dovrebbe essere collocata alla fine della lettera medesima;
   all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 7, lettera a) – nella parte in cui enuncia un'ulteriore finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici, consistente nell'esigenza “di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile” – si dovrebbero maggiormente specificare Pag. 8i principi e i criteri direttivi ivi contenuti al fine di distinguerli rispetto alle finalità della delega.».

  Doris LO MORO, presidente, ringrazia il relatore per l'esauriente illustrazione delle questioni che attengono al provvedimento in esame, auspicando che dalla presenza del relatore presso la Commissione di merito alla seduta odierna del Comitato possa derivare la dovuta attenzione per le questioni evidenziate nel parere.

  Lino DUILIO, nel condividere in termini generali la proposta formulata dal relatore, ritiene tuttavia che il parere dovrebbe censurare con maggiore severità i difetti presenti nel testo in relazione alla formulazione dei principi e dei criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Ricorda in proposito che la specificità dei principi e dei criteri direttivi rappresenta una garanzia per il Parlamento rispetto ad un surrettizio trasferimento al Governo della potestà legislativa, e, a suo avviso, tale garanzia è ancor più necessaria in una stagione, come quella attuale, che drammaticamente vive la crisi degli strumenti della legislazione. Che i principi e i criteri direttivi non si limitino a ripetere l'oggetto della delega, rappresenta peraltro un'esigenza oggettiva, che risponde alla necessità di circoscrivere e puntualizzare il contenuto del mandato conferito dal Parlamento al Governo. Per tali ragioni, quindi, pur concordando con quanto osservato dal relatore in merito alla buona confezione del disegno di legge di delega all'esame rispetto ad altri esaminati anche di recente sia dal Comitato che dall'Assemblea della Camera, reputa che, in relazione a tali aspetti, la parte dispositiva del parere non sia del tutto consequenziale rispetto alle sue premesse.

  Roberto ZACCARIA, relatore, con riferimento alle osservazioni formulate dal collega Duilio, ribadisce come il provvedimento oggi all'esame del Comitato presenti un grado di imperfezione, quanto alla formulazione delle norme di delega, assai più contenuto rispetto a recenti esempi di deleghe legislative approvate dalla Camera: rinvia, al riguardo, alla formulazione del disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925-A), approvato dalla Camera lo scorso 3 ottobre, i cui principi e criteri direttivi, ove confrontati con quelli della delega oggi all'esame, risultano estremamente generici, fatto tanto più censurabile se solo si consideri che la legge comunitaria è lo strumento generale di adeguamento dell'ordinamento alle normative dell'Unione europea. A suo avviso, quindi, quella all'esame, appare, nell'attuale contesto di produzione legislativa, come una delega quasi esemplare, nella quale si individuano chiaramente l'oggetto, i principi e criteri direttivi e i termini di esercizio. Né tale assunto può a suo avviso essere inficiato dalla relativa genericità di alcuni dei principi e criteri direttivi in essa previsti.

  Lino DUILIO, senza entrare nel merito della formulazione delle leggi comunitarie, che hanno in passato formato oggetto di studio anche in seno al Comitato, si mantiene convinto che i difetti nella formulazione dei principi e dei criteri direttivi riscontrati dal Comitato dovrebbero preferibilmente essere oggetto di condizioni e non di osservazioni.

  Doris LO MORO, presidente, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore chiarisce come essa sia pienamente in linea con la giurisprudenza del Comitato relativa alla formulazione dei principi e dei criteri direttivi della delega. Per prassi, infatti, nei suoi pareri, il Comitato esprime condizioni solo ove riscontri, nella delega, l'assenza dei principi e dei criteri direttivi ovvero la loro integrale sovrapposizione con l'oggetto. Nel caso in esame, invece, i principi ed i criteri direttivi sono sempre indicati; nella maggior parte dei casi essi sono anche formulati in modo estremamente dettagliato, mentre solo in un numero limitato di casi non sono adeguatamente specificati ovvero presentano alcuni elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (pur risultando comunque da esso sempre estrapolabili), Pag. 9ovvero sono formulati in termini di finalità della delega.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Esame C. 4573.

(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arturo IANNACCONE, relatore, rammenta, in via preliminare, che la proposta di legge di iniziativa parlamentare, composta da un unico articolo, è sottoposta all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, in quanto recante una autorizzazione alla delegificazione. Nel merito, osserva come il provvedimento susciti notevoli perplessità sia sotto il profilo della necessità dell'intervento legislativo che sotto il profilo della congruità dello strumento normativo – un regolamento di delegificazione – di cui si prevede l'adozione al fine di intervenire su un settore normativo che risulta già regolato da una disciplina contenuta in disposizioni di rango subordinato alla legge. Da ciò consegue che al regolamento di delegificazione ivi previsto risulta in realtà affidato un compito di coordinamento e di sistematizzazione delle norme vigenti piuttosto che quello di delegificare una normativa di rango legislativo.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4573, del quale la VIII Commissione Ambiente ha concluso l'esame preliminare nella seduta del 26 settembre 2012 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   esso presenta un contenuto puntuale, limitandosi ad autorizzare il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ove far confluire e attraverso il quale coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti – contenute in norme di rango regolamentare – volte all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, al fine di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della normativa in questione;
  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   la proposta di legge autorizza l'adozione di un regolamento di delegificazione ove – come già evidenziato – far confluire e coordinare le diverse disposizioni di rango subordinato che disciplinano la materia, disposizioni già contenute in un regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996) ed in un regolamento ministeriale (decreto ministeriale n. 236 del 1989), prevedendone l'innalzamento della fonte normativa. Ne consegue che al regolamento, di cui si prevede l'adozione, non è affidato il compito di delegificare una disciplina di rango legislativo, bensì quello di raccogliere in un unico testo le disposizioni di rango regolamentare già vigenti, di cui si dispone l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore del decreto di delegificazione. Peraltro, in relazione alla procedura di adozione del regolamento di delegificazione de quo, non viene né previsto il termine entro il quale esso deve essere adottato, né il termine iniziale di decorrenza per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; mentre, quanto al termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, si prevede che esso decorra dalla trasmissione dello schema di regolamento e non già dalla sua assegnazione;Pag. 10
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, sia verificata la necessità dell'intervento legislativo disposto e, in ogni caso, sia verificata la congruità dello strumento normativo prescelto, valutandone la sostituzione con un regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988; a tale ultimo riguardo, ferma restando l'opportunità di mantenere comunque l'espressione del parere parlamentare, sia altresì specificato:
    a) il termine per l'adozione del regolamento;
    b) che il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici decorre dalla trasmissione della relativa richiesta;
    c) che il termine per l'espressione del parere parlamentare decorre dall'assegnazione dello schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti e non dalla trasmissione».

  Doris LO MORO, presidente, richiamata l'importanza di un corretto uso degli strumenti normativi, che rappresenta uno degli aspetti principali sui quali si concentra l'attenzione del Comitato per la legislazione in sede di esame dei provvedimenti, auspica che l'odierno parere del Comitato possa trovare un adeguato riscontro presso la Commissione di merito.

  Carolina LUSSANA, risultando evidente che l'intervento legislativo è preordinato ad assicurare il coordinamento di norme già vigenti, concorda anch'ella con la valutazione operata dal relatore laddove ha ritenuto incongruo, a tal fine, il ricorso ad un regolamento di delegificazione.
  Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

  Arturo IANNACCONE, in considerazione della lettera del Regolamento che, all'articolo 16-bis, comma 2, dispone che il Comitato sia presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi, chiede chiarimenti su quale sia la fonte normativa che ha fissato in dieci mesi la durata del turno di presidenza del Comitato.

  Doris LO MORO, presidente, ricorda che la disciplina contenuta all'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento, deve essere integrata con il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 16 ottobre 2001, che «Sui criteri per la determinazione del turno di presidenza del Comitato per la legislazione» ha stabilito tra l'altro che «La durata del turno di presidenza, stabilita dal comma 2 dell'articolo 16-bis del regolamento in sei mesi, è fissata in via sperimentale in dieci mesi». Al riguardo, rammenta altresì che l'originaria previsione regolamentare rispondeva alla ratio di assicurare che ogni membro del Comitato potesse esercitare le funzioni di presidente ma che, alla luce dell'esperienza maturata nei primi anni di funzionamento del Comitato, si impose l'esigenza di una maggiore continuità nella direzione dell'organo, rispondente ad una finalità di stabilizzare gli indirizzi presidenziali, che in un orizzonte temporale di sei mesi non avevano modo, per l'oggettiva ristrettezza dell'arco temporale previsto, di consolidarsi e di affermarsi. Di qui il succitato parere della Giunta per il Regolamento.

  Arturo IANNACCONE, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal presidente, osserva tuttavia come, essendo trascorsi più di dieci anni dall'adozione del citato parere della Giunta per il Regolamento, risulti difficile poter sostenere che si tratti di una mera sperimentazione, dovendosi Pag. 11invece, a suo avviso, qualificare la circostanza in esame come una modifica surrettizia al Regolamento della Camera. In proposito, ritiene che ove alla luce della sperimentazione risulti confermata la scelta operata dalla Giunta per il Regolamento nel 2001, l'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento dovrebbe essere espressamente modificato nel senso di prevedere che la durata dei turni di presidenza del Comitato per la legislazione sia pari a dieci mesi; diversamente, dovrebbe trovare applicazione la lettera del Regolamento. Ciò anche in quanto la ratio della norma regolamentare – che risulta superata dalla pronunzia della Giunta del 2001 – è chiara e risponde sia all'esigenza di consentire l'alternanza della maggioranza e dell'opposizione alla guida del Comitato sia a quella di garantire a ciascun membro del Comitato di ricoprire la carica di presidente. Sarebbe, dunque, opportuna, a suo avviso, un'iniziativa della presidenza del Comitato al fine di sensibilizzare sul punto il Presidente della Camera.

  Lino DUILIO precisa come la scelta operata dalla Giunta per il Regolamento fosse volta a contemperare l'esigenza di assicurare una maggiore continuità nella guida del Comitato con quella di garantire il principio dell'alternanza della maggioranza e dell'opposizione. Di qui la previsione della durata del mandato presidenziale per un periodo pari a dieci mesi, che consente, nel corso di una legislatura, l'alternarsi di tre turni di presidenza affidati a membri di maggioranza a tre turni di presidenza affidati invece a membri di opposizione.
  Anche alla luce della sua esperienza di presidente del Comitato, ritiene che la valutazione compiuta dalla Giunta per il Regolamento nel 2001 si sia certamente rivelata corretta e che, se proprio si volesse intervenire sulla durata del mandato presidenziale, lo si dovrebbe portare a quindici mesi e non certo ridurre a sei.

  Carolina LUSSANA, concordando con l'onorevole Duilio, sottolinea come il Regolamento, nella disciplina del Comitato, privilegi il principio della rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione e, con esso, quello dell'alternanza nella guida del Comitato, rispetto ad altri principi, a cominciare da quello della rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari, che infatti non è assicurato nella composizione del Comitato.

  Doris LO MORO, nel ricordare come ciascun deputato possa presentare proposte di modifica al Regolamento, pur consapevole della delicatezza della questione, non ritiene opportuna l'assunzione di iniziative di carattere formale, tenuto anche conto che la legislatura sta per volgere al termine; si riserva, tuttavia, di valutare l'individuazione di una forma appropriata per rappresentare il tema alla Presidenza della Camera.

  La seduta termina alle 11.30.