CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 ottobre 2012
713.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 11.30

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
Testo unificato C. 5103 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che non è possibile procedere ad un'analisi compiuta degli effetti finanziari del provvedimento in assenza di una relazione tecnica. Precisa che tale relazione dovrebbe, in particolare, consentire di identificare con chiarezza l'esatta consistenza delle diverse categorie di soggetti beneficiari dal punto di vista quantitativo, nonché la quantificazione degli oneri recati dalla proposta di legge rispetto alla normativa vigente. Osserva che tale relazione dovrebbe essere in primo luogo predisposta dal Ministero del Pag. 35lavoro e della previdenza sociale e dai competenti istituti previdenziali con dati precisi che consentano al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica della congruità degli oneri e della copertura individuata dalla Commissione di merito.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), concordando con le considerazioni del relatore, sottolinea come sia indispensabile acquisire finalmente una precisa identificazione della platea dei beneficiari del provvedimento e delle rispettive posizioni in termini di anzianità e di contribuzione. Evidenzia, infatti, l'esigenza di affrontare questo delicato tema con piena cognizione di causa sotto il profilo tecnico, anche al fine di poter valutare adeguatamente gli aspetti politici della vicenda dei lavoratori esodati. A suo avviso, infatti, non può non rilevarsi che i problemi che la proposta di legge in esame intende affrontare nascono da una erronea valutazione iniziale del ministero competente, che non ha individuato con precisione la platea dei lavoratori da salvaguardare, con ciò determinando l'esigenza di apportare correttivi ed integrazioni alla nuova disciplina. Ritiene, quindi, fondamentale che il Governo fornisca tutti i dati necessari alle valutazioni di competenza della Commissione di merito e della Commissione bilancio e chiarisca la propria posizione, dal momento che nel più recente dibattito l'Esecutivo si è mantenuto in una posizione piuttosto defilata, come se la questione riguardasse solo il Parlamento.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che chiederà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la predisposizione della relazione tecnica di propria competenza e, in riferimento alle osservazioni formulate dall'onorevole Marinello, si impegna a rappresentare le preoccupazioni e le sollecitazioni espresse in sede governativa.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione della prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la prossima settimana, propone di deliberare la richiesta di una relazione tecnica particolarmente circostanziata, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere entro il prossimo 8 ottobre.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Nuovo testo unificato C. 55 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente preliminarmente che il progetto di legge prevede l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e disciplina l'ordinamento delle funzioni a esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e che non è corredato di relazione tecnica. Osserva che il provvedimento reca una nuova disciplina degli organismi e delle funzioni del settore ambientale, istituendo il «Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente» e che tale nuova disciplina appare in parte ricognitiva e in parte modificativa delle vigenti norme che presiedono all'attività dell'ISPRA e delle Agenzie regionali. In proposito, evidenzia che l'attività degli organismi operanti nel Sistema nazionale è vincolata – in base al testo in esame – dalla definizione di livelli essenziali delle prestazioni in materia ambientale ai sensi degli articoli 2, 6, 7 e 13, ai quali vengono commisurati i finanziamenti da erogare ai medesimi organismi da parte dello Stato e delle Pag. 36regioni. Non essendo prevista alcuna clausola che subordini la definizione di tali nuovi livelli a specifici massimali di spesa, rileva che non appare predeterminabile il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica. Segnala, inoltre, che la qualificazione degli standard di prestazione quali «livelli essenziali» determina effetti di rigidità della relativa spesa, imponendo quindi una puntuale quantificazione delle relative esigenze di finanziamento. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili organizzativi e amministrativi, rileva che gli effetti finanziari connessi all'attuazione della nuova disciplina appaiono collegati, da una parte, all'impatto amministrativo delle nuove funzioni che sono attribuite al Sistema nazionale, dall'altra, alle nuove modalità di finanziamento previste dal testo. Al fine di chiarire tali aspetti e di precisare la portata applicativa delle norme in esame, segnala i seguenti profili di criticità, rispetto ai quali andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi. Riguardo alle funzioni previste dagli articoli 3, 4, 5, 9 e 10, relativi al monitoraggio dell'ambiente, attività di campionamento, analisi e misura, sopralluoghi ed ispezioni, supporto tecnico per la certificazione, gestione dei sistemi informativi, osserva che non è chiaro se tali compiti siano o meno integralmente riconducibili alle funzioni già svolte dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali e se, quindi, gli stessi possano essere eseguiti nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. Evidenzia che, in caso contrario, lo svolgimento di una loro parte potrebbe richiedere l'utilizzo di finanziamenti attualmente non previsti. Riguardo alle modalità di finanziamento, osserva che gli articoli 13 e 14 delineano un meccanismo articolato, che prevede una molteplicità di fonti. Precisa che restano attribuite all'ISPRA e alle Agenzie, se più favorevoli, le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Al fine di chiarire il possibile impatto del predetto meccanismo finanziario, rileva che andrebbero acquisiti dati ed elementi circa la disponibilità complessiva delle risorse attualmente destinate alle finalità in esame, da confrontare con le risorse necessarie per dare applicazione alla nuova disciplina sopra richiamata. Rileva, inoltre, la necessità di precisazioni riguardo al concreto funzionamento del predetto meccanismo, al fine di chiarire in particolare: le modalità di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, al quale sembrerebbero finalizzati – in assenza di indicazioni da parte del testo in esame – sia il contributo dello Stato sia il fondo ordinario sia la destinazione vincolata di una quota dei fondi sanitari regionali; la destinazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti dello Stato e delle regioni per lo svolgimento delle attività istituzionali non obbligatorie dell'ISPRA e delle Agenzie, che sembrerebbero sommarsi, in base all'articolo 6, comma 5, all'applicazione di apposite tariffe per lo svolgimento di «attività aggiuntive»; nonché la misura della compartecipazione delle Agenzie regionali al riparto delle tariffe e delle sanzioni amministrative da esse comminate. Sul punto rileva che andrebbe anche precisato l'attuale regime di assegnazione di tali proventi. Osserva inoltre che, considerata la sua portata generale, la clausola di trattamento finanziario più favorevole prevista dall'articolo 14 sembrerebbe suscettibile di vincolare il finanziamento del Sistema nazionale ambientale a livelli minimi non derogabili nemmeno nel futuro. Ritiene che andrebbe infine chiarito il coordinamento fra alcune norme di carattere organizzativo presenti nel testo in esame, dalle quali potrebbero derivare effetti finanziari, e la disciplina attualmente in vigore nella medesima materia, con particolare riferimento: all'articolo 9, in base al quale l'ISPRA è tenuto a provvedere alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 67 del 1988, recante norme per la realizzazione di un Sistema informativo e Pag. 37di monitoraggio ambientale. Andrebbero pertanto acquisiti dati circa lo stato di realizzazione effettiva del Sistema e, conseguentemente, circa le possibili occorrenze finanziarie per il suo completamento e per la sua gestione a regime; all'articolo 10, che prevede l'organizzazione di una rete nazionale di laboratori accreditati; all'articolo 11, che istituisce il consiglio del Sistema nazionale, organismo che sembrerebbe avere la medesima configurazione del «consiglio federale», composto dal presidente dell'ISPRA, dal direttore generale e dai legali rappresentanti delle ARPA, disciplinato a sua volta dal vigente articolo 15 del decreto ministeriale n. 123 del 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 13, comma 1, rileva che sulla base della formulazione della disposizione non appare chiaro a quali risorse si faccia riferimento e, in particolare, non risulta univocamente interpretabile la distinzione tra il contributo dello Stato e il fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali. A tale proposito, ricorda che, a legislazione vigente, l'autorizzazione di spesa riguardante il finanziamento dell'ISPRA, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è finanziata dalla tabella C allegata annualmente alla legge di stabilità. In particolare i contributi riguardanti l'anno 2012 ammontano a 29,6 milioni di euro, di cui circa 23 milioni di conto capitale. Fa presente che in bilancio sono poi iscritte, nel capitolo 3623 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ulteriori risorse, pari a circa 54,6 milioni di euro, come contributo per le spese di natura obbligatoria dell'ISPRA. Alla luce di queste considerazioni, ritiene necessario acquisire una valutazione da parte del Governo, evidenziando che sussiste un'alternativa tra l'acquisizione di puntuali chiarimenti dal Governo, riferiti anche ad una ricognizione dei compiti attualmente svolti dall'ISPRA e dagli altri organismi operanti nel settore della protezione dell'ambiente, e la richiesta della predisposizione di una specifica relazione tecnica sul provvedimento.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore, rileva la necessità che la competente amministrazione predisponga una relazione tecnica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di deliberare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere entro venti giorni.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.
Nuovo testo C. 5361.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento da ultimo rinviato nella seduta del 25 settembre 2012.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI chiede un ulteriore rinvio del provvedimento per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
Atto n. 505.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Remigio CERONI (PdL) relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 217 del 2011, reca una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di inchieste, di prevenzione di incidenti e di inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, di cui al Regolamento UE 996/2010 ed è corredato di relazione tecnica vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva di non avere osservazioni da formulare in ordine all'attribuzione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo dei proventi delle sanzioni dalla stessa applicate, tenuto conto che – come desumibile dal testo e dalle relazioni allegate – si tratta di sanzioni che vengono introdotte con il provvedimento in esame. Ciò premesso, tenuto conto del carattere eventuale dei predetti introiti, che potrebbero avere un andamento variabile nel tempo, ritiene opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità – per la medesima Agenzia – di dare esecuzione agli adempimenti previsti dal testo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che, in base all'articolo 6, comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal provvedimento sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Al riguardo, da un punto di vista formale, osserva che le risorse destinate all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono appostate in due capitoli del programma «Sostegno allo sviluppo del trasporto» della missione «Diritto alla mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del quale sono presenti anche diversi capitoli destinati ad altre finalità, concernenti le Ferrovie dello Stato Spa, Anas, ENAV Spa e altri interventi nel settore del trasporto. Nell'assenza di un programma destinato esclusivamente all'Agenzia, appare opportuno modificare la formulazione del testo, disponendo che i suddetti proventi sono riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Su questo aspetto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento per svolgere i necessari approfondimenti.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 4 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 712 del 3 ottobre 2012, a pagina 69, seconda colonna, dopo la diciassettesima riga, inserire il seguente periodo:

  La seduta termina alle 16.05.