CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2012
712.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 188

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) relatore, riferisce sul testo in esame, recante delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale. La proposta di riforma, rileva, intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema, per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità. Precisa che attraverso la riforma del catasto degli immobili si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite. Tra gli obiettivi delineati dal Governo, fa notare, emerge la certezza del sistema tributario, da perseguire attraverso la definizione dell'abuso del diritto (articolo 5) e la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 8). Osserva che ai sensi dell'articolo 7 si intende attuare una semplificazione sistematica Pag. 189dei regimi fiscali e degli adempimenti «inutilmente complessi». Sottolinea che l'articolo 10 prevede il miglior funzionamento del contenzioso attraverso lo snellimento dell'arretrato e l'estensione della conciliazione giudiziale nonché il riordino della riscossione delle entrate locali secondo criteri di certezza, efficienza ed efficacia, di competitività e di trasparenza. La riforma fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione nonché al riordino dei fenomeni di erosione fiscale, ai sensi dell'articolo 4. A tal fine, sostiene, l'articolo 3 prevede misure volte a definire metodologie di stima dell'evasione e di monitoraggio dei risultati della lotta all'evasione stessa, mentre l'articolo 6 reca norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata. L'articolo 9, riferisce, indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali; l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa. Allo stesso tempo, segnala, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale. Precisa che l'attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 13. Evidenzia che l'articolo 14 reca misure in materia di tassazione ambientale; l'articolo 15 reca la delega al governo in materia di giochi pubblici; l'articolo 16 reca le norme procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega mentre l'articolo 17 reca la norma di invarianza finanziaria.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità sul titolo del disegno di legge, che ritiene illusorio ed improprio, nonché sul termine di nove mesi fissato dall'articolo 1 per l'esercizio della delega, che reputa incongruo considerati i brevi limiti temporali della legislatura ed l'attuale contesto di profonda crisi economica che imporrebbe una maggiore urgenza nell'attuazione del provvedimento. In relazione all'articolo 3, relativo al sistema di controlli sulla fiscalità locale, ravvisa l'opportunità che siano attivate modalità di incentivi e forme di premialità nei confronti della gestione della fiscalità di competenza degli enti locali.

  Il deputato Mario PEPE (PD), pur rilevando che la materia oggetto del provvedimento attiene prevalentemente alla competenza statale, sostiene l'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali nel recupero del gettito fiscale, auspicando altresì forme di compartecipazione degli enti locali su quote del gettito medesimo.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe, reputa altresì opportuno rafforzare la collaborazione tra agenzia del territorio e amministrazioni comunali.

  Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Emendamenti al testo unificato C. 953 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD) relatore, riferisce sugli emendamenti in esame, approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa Pag. 190del testo unificato C. 953 ed abb. Segnala che il testo unificato, su cui la Commissione si è già pronunciata il 27 marzo 2012, reca norme in materia di autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Rileva che le proposte emendative prevedono, in particolare, modifiche puntuali in ordine agli statuti delle istituzioni scolastiche, al consiglio dell'autonomia scolastica, alla rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti, al consiglio di classe, alla commissione di monitoraggio del processo attuativo della proposta di legge ed allo svolgimento delle elezioni del consiglio dell'autonomia. Precisa che l'articolo aggiuntivo 12.02 del relatore stabilisce che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità della legge in conformità ai propri statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) esprimendo apprezzamento per i contenuti dell'articolo aggiuntivo 12.02, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'Agenda digitale.
Nuovo testo unificato C. 4891 e C. 5093.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Maurizio SAIA (CN:GS-SI-PID-IB) relatore, riferisce sul testo in esame, in materia di definizione dell'Agenda digitale nazionale. Rileva che l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini della disciplina prevista dal testo; l'articolo 2 prevede che il Governo presenti, ogni due anni, un disegno di legge per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali ed una relazione annuale sulla materia oggetto della presente legge, mentre gli articoli 3, 4 e 4-bis recano agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per lo sviluppo delle infrastrutture di rete e per la maggior diffusione delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 5, osserva, concede un contributo ai nuclei familiari per la rottamazione di computer e per la connessione alla rete internet, mentre l'articolo 5-bis prevede una detrazione di imposta in favore dei titolari di esercizi commerciali che si dotano di terminali POS. Rileva che l'articolo 6 prevede la realizzazione di iniziative per favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, mentre l'articolo 7 dispone che sia effettuata ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale. Sottolinea che l'articolo 8 prevede campagne informative aventi ad oggetto l'illiceità delle violazioni al diritto d'autore; l'articolo 8-bis dichiara scorretta la pratica commerciale di imporre sovrapprezzi non giustificati; gli articoli da 9 a 12 recano disposizioni per il sostegno delle start-up innovative. Sottolinea che l'articolo 13 estende l'applicazione e incrementa la quota ammessa in deduzione come aiuto alla crescita economica (ACE) in favore delle start-up innovative. Ulteriori agevolazioni, osserva, sono previste dagli articoli 14, 15 e 16 in materia di supporto dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, remunerazione del lavoro con quote della società e istituzioni di aree a condizioni agevolate. Precisa che l'articolo 17 istituisce un fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di promozione e formazione di nuova imprenditorialità. Evidenzia che gli articoli da 18 a 24 prevedono misure fiscali e di semplificazione a sostegno delle start-up innovative. Evidenzia che l'articolo 25 stabilisce che l'accessibilità è principio fondamentale del Pag. 191Piano triennale per la digitalizzazione della PA e demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la definizione degli interventi per la realizzazione dell'inclusione digitale ed il relativo monitoraggio. Rileva che l'articolo 26 introduce misure per migliorare l'accessibilità ai sistemi informativi e telematici della pubblica amministrazione per le categorie deboli e svantaggiate. L'articolo 27, fa notare, obbliga gli editori al deposito legale del materiale didattico e formativo utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado, nella versione digitale accessibile agli alunni disabili. Riferisce che l'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano il software libero nello svolgimento delle proprie attività istituzionali; l'articolo 28-bis stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni rendano disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale entro il 31 gennaio 2015. Osserva che l'articolo 29 statuisce in tema di riservatezza dei dati personali dei cittadini; l'articolo 30 stabilisce che l'UNEP (Ufficio notificazioni e protesti) del Ministero della giustizia dovrà effettuare le notificazioni degli atti richiesti dagli uffici giudiziari solo per via telematica; l'articolo 31 è volto alla diffusione delle tecnologie digitali nella sanità.

  La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) ritiene necessario potenziare ulteriormente la concertazione tra lo Stato e le regioni in materia sanitaria, con particolare riferimento al sistema di raccolta dati che devono poter essere confrontati a livello nazionale.

  Il deputato Mario PEPE (PD) rileva che la collaborazione tra Stato e regioni debba avvenire soprattutto in relazione al comparto della sanità e sicurezza digitale, con riferimento anche alle azioni di profilassi a tutela dei lavoratori e degli operatori.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) sostiene l'opportunità che tutte le attività della pubblica amministrazione siano maggiormente orientate al sistema digitale. In relazione all'articolo 16 del testo, avanza rilievi critici sulla previsione che le aree agevolate di premialità ivi regolate riguardino i soli comuni capoluoghi di provincia.

  Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), nel condividere l'intervento della senatrice Bassoli, fa notare che l'attuazione del sistema digitale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento al settore sanitario, impone efficaci e maggiori forme di collaborazione e concertazione tra Stato e regioni.

  Il senatore Maurizio SAIA (CN:GS-SI-PID-IB), relatore, nel condividere l'osservazione formulata dalla senatrice Bassoli, dichiara di ritenere anch'egli inopportuna l'esclusione dei comuni che non sono capoluogo di provincia dalle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
S. 3408, approvato dalla Camera.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) relatore, riferisce sul testo in esame, approvato dalla Camera, diretto a modificare le tipologie nelle quali si distingue l'attività di autoriparazione, accorpando in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto. Segnala che la Commissione ha espresso parere alla IX Commissione della Camera, sul provvedimento in esame, in data 15 marzo 2012. Pag. 192Riferisce che l'articolo 1 novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992, il quale distingue le tipologie di attività nelle quali si articola l'attività di autoriparazione. Secondo la relazione illustrativa, precisa, l'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli; verrebbe quindi meno la possibilità di tenere separate, se non per interventi marginali, l'attività meccanico-motorista da quella di elettrauto. Evidenzia che l'articolo 2, inserito nel corso dell'esame alla Camera, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa notare che l'articolo 3 detta norme transitorie per consentire alle imprese di autoriparazione di adeguarsi alla riforma introdotta dalla presente proposta di legge. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, osserva, le imprese che sono state abilitate, prima della suddetta data, allo svolgimento delle attività accorpate (meccanica e motoristica ed elettrauto) possono proseguire lo svolgimento delle medesime attività. Chiarisce che allo scadere dei cinque anni tali imprese dovranno assumere la nuova denominazione di meccatronica e dovranno dotarsi dei necessari requisiti. Osserva che il comma 4 stabilisce che fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali. Segnala che il menzionato parere della Commissione del 15 marzo scorso recava l'osservazione secondo cui si sarebbe stato opportuno prevedere un coinvolgimento delle regioni in ordine ai profili relativi all'attuazione della norma transitoria ed alla verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività ivi richiamate. Precisa che le previsioni inserite nel corso dell'esame alla Camera recepiscono tale osservazione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

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