CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2012
709.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 138

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.05.

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 dispone che il processo di programmazione inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli Pag. 139obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF.
  Sulla base del Programma nazionale di riforma (PNR) e del Patto di Stabilità contenuti nel DEF in data 30 maggio 2012 la Commissione europea ha elaborato le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Il 10 luglio 2012 il Consiglio ECOFIN ha esaminato e approvato le raccomandazioni della Commissione.
  Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del DEF.
  Tale nota costituisce uno degli strumenti nei quali si articola il ciclo di bilancio, la cui presentazione è pertanto obbligatoria, in base a quanto dispone l'articolo 7 della sopra richiamata legge di contabilità n. 196/2009.
  L'articolo 10-bis della legge di contabilità prevede che la Nota di aggiornamento del DEF contenga:
   l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma di stabilità e al PNR;
   l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;
   l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
   il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale;
   l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

  Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Doc. LVII n. 5-bis – Allegato I, vol. 1 e 2).
  Con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF 2012, ricorda che, a seguito dell'avvio del programma di spending review, attuato con il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, nell'ambito della risoluzione parlamentare di approvazione della Nota medesima dovrebbero anno essere indicati i disegni di legge collegati mediante cui attuare il predetto programma.
  In ordine al quadro macroeconomico, la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro.
  Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, il commercio e la produzione mondiale hanno registrato un rallentamento rispetto al primo trimestre.
  L'attività economica mondiale, in realtà, anche nel primo trimestre ha comunque manifestato un ritmo moderato, frenato dalla stagnazione in Europa e dal rallentamento negli Stati Uniti. La debolezza della domanda dei paesi avanzati ha, inoltre, provocato un rallentamento anche nelle principali economie emergenti.
  Secondo le ultime proiezioni del Fondo monetario internazionale (FMI), diffuse Pag. 140nel World Economic Outlook Update del 16 luglio 2012, il PIL mondiale è previsto crescere del 3,5 per cento nel 2012 e del 3,9 per cento nel 2013, circa mezzo punto in meno rispetto a quanto previsto in primavera.
  La Nota evidenzia come, secondo le principali organizzazioni internazionali, il rallentamento diffuso sia dovuto, da un lato, alle criticità legate alla gestione della crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'area dell'euro, dall'altro, ai timori legati alle imminenti decisioni di politica fiscale negli Stati Uniti.
  In particolare, il riemergere, da aprile, delle tensioni sui mercati finanziari – con un nuovo allargamento dei differenziali tra i rendimenti delle obbligazioni emesse da alcuni Stati europei rispetto ai bund tedeschi – ha determinato, nel complesso, un deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia europea.
  Nel secondo trimestre del 2012, infatti, il PIL dell'area dell'euro è diminuito dello 0,2 per cento rispetto all'andamento già «piatto» del trimestre precedente.
  In considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali, la Nota di aggiornamento rivede il quadro macroeconomico per l'anno in corso e per il triennio 2013-2015, evidenziando un andamento dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF. In particolare, per il 2012 la contrazione del PIL italiano è stimata pari al 2,4 per cento rispetto all'1,2 per cento precedentemente indicato. Una contrazione è attesa anche per il 2013, anno in cui il PIL è previsto ridursi dello 0,2 per cento, principalmente per l'effetto di trascinamento del calo registrato l'anno precedente.
  Negli anni successivi l'attività economica tornerebbe a crescere, dell'1,1 per cento nel 2014 e dell'1,3 per cento nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale. Secondo la Nota, a partire dal 2014 comincerebbero, inoltre, ad emergere gli effetti positivi determinati dai recenti provvedimenti varati dal Governo.
  Il rallentamento dell'economia italiana nell'anno in corso è imputato all'effetto congiunto di fattori esogeni – come il generale indebolimento della crescita economica mondiale – e fattori interni, quali le manovre di consolidamento dei conti pubblici adottate finora dal Governo, anche per contrastare le tensioni sui titoli di Stato nazionali.
  Come riportato nella Nota, infatti, la congiuntura economica italiana, già penalizzata nel breve periodo dalle necessarie misure di consolidamento fiscale, è stata ulteriormente colpita dalle tensioni sui mercati finanziari e sul credito, che hanno comportato, oltre all'ampliamento dei divari tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi, una elevata volatilità degli spread che ha scoraggiato gli investitori internazionali a detenere titoli italiani.
  Della situazione hanno sofferto gli istituti di credito operanti sul mercato interno, che hanno visto aumentare in maniera rilevante i propri costi di approvvigionamento, con una conseguente traslazione sui tassi di finanziamento alle famiglie e alle imprese. Inoltre, la crescita dell'offerta di credito al settore privato è gradualmente rallentata fino a dare alcuni segnali di contrazione.
  Rispetto alle previsioni contenute nel DEF 2012, tutte le variabili del quadro macroeconomico manifestano un rallentamento.
  Nel dettaglio, i consumi nazionali si ridurrebbero del 2,6 per cento nel 2012 – ben più di quanto stimato nel DEF – e continuerebbero a contrarsi anche nell'anno successivo, attestandosi a -0,7 per cento. In tale ambito, la spesa delle famiglie residenti scenderebbe a -3,3 per cento nel 2012. Sulle decisioni di spesa delle famiglie inciderebbero l'andamento del mercato del lavoro e quello del reddito disponibile, in un contesto di fiducia attualmente ai minimi storici.
  Riguardo agli investimenti fissi lordi, per l'anno in corso è prevista una riduzione dell'8,3 per cento, rispetto a -3,5 per cento stimato ad aprile. La revisione al ribasso delle previsioni è ascrivibile soprattutto Pag. 141alla dinamica negativa degli investimenti in macchinari e attrezzature (-10,6 per cento), particolarmente sensibili alla congiuntura. Anche il settore delle costruzioni continua a manifestare una forte debolezza.
  Per ciò che concerne gli scambi con l'estero, le esportazioni sono previste crescere nell'anno in corso dell'1,2 per cento in linea con quanto previsto nel DEF, fornendo in tal modo un contributo positivo alla crescita.
  Per quanto concerne il mercato del lavoro, la Nota, sulla base degli andamenti congiunturali, rivede in senso peggiorativo le stime del tasso di disoccupazione, il quale si attesterebbe nel 2012 al 10,8 per cento (un valore più alto di circa 1,5 punti percentuali rispetto alle stime di aprile) e registrerebbe una ulteriore crescita nel 2013, raggiungendo l'11,4 per cento. Nel biennio successivo il tasso dovrebbe tornare a ridursi fino al 10,9 per cento nel 2015.
  Per quanto concerne l'inflazione, la Nota registra rispetto alle stime del DEF, una minore pressione inflativa nell'anno in corso, in parte determinata dallo slittamento dell'incremento delle aliquote IVA da ottobre 2012 a luglio 2013. L'inflazione programmata è pertanto stimata stabile all'1,5 per cento nel periodo considerato.
  L'indebolimento congiunturale dell'economia mondiale è stato segnalato dai principali organismi internazionali. Da ultimo, l'OCSE ha provveduto ad aggiornare le previsioni di crescita dei principali paesi industrializzati, nell’Interim Assessment presentato il 6 settembre 2012.
  Il peggioramento del ciclo congiunturale generato dal riacutizzarsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, con il conseguente aumento dei tassi di interesse, e dal rallentamento della crescita globale, si riflette sull'evoluzione della finanza pubblica.
  Sulla base dell'articolo 10-bis della legge di contabilità, la Nota, presenta dunque, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche, un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  Nel 2012 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente è stimato al 2,6 per cento del PIL, superando di circa 1 punto percentuale il valore indicato nel DEF. In termini strutturali, ossia al netto della componente ciclica e delle misure una tantum, il percorso di risanamento delle finanze pubbliche rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto programmato nel DEF 2012 per gli anni 2012 e 2013.
  Il nuovo quadro di finanza pubblica tiene altresì conto degli interventi contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge n. 135/2012) sulla spending review e nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 in materia sanitaria, in corso di conversione.
  In particolare, il decreto-legge n. 95/2012 mira a rafforzare la correzione strutturale degli andamenti tendenziali della spesa, operandone una correzione pari complessivamente, nel quadriennio 2012-2015, a circa 39 miliardi di euro, destinati in parte prevalente a compensare il differimento dell'incremento delle aliquote IVA, precedentemente previsto a decorrere dall'ottobre del 2012 ed, in parte residuale, a finanziare alcune spese impreviste o indifferibili (terremoto Emilia, missioni di pace internazionali ed altro); viene inoltre ridotto di circa 0,6 miliardi l'indebitamento netto per il 2012 e per il 2015.
   Il quadro di finanza pubblica riportato nel DEF dell'aprile 2012, che prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013 (con un indebitamento netto strutturale pari allo 0,6 per cento del Pil, vale a dire close to balance) viene sostanzialmente confermato nella Nota di aggiornamento: pur in presenza di un deterioramento dei dati finanziari, con un indebitamento netto tendenziale che peggiora di 0,9 punti nell'anno in corso (dall'1,7 al 2,6 per cento del PIL) e di 1,1 punti nell'anno successivo (dallo 0,5 all'1,6 per cento), in termini strutturali, nel 2013, il valore strutturale dell'indebitamento medesimo si prevede comunque in pareggio, rimanendo pressoché stabile nel prosieguo.Pag. 142
  Il peggioramento dei dati di finanza pubblica rispetto alla situazione prevista in aprile, come dettagliatamente esposto nella successiva tavola sul conto economico della PA, è correlato: a) ad una evoluzione delle entrate meno favorevole del previsto; b) ad un maggior costo del debito. Tali voci trovano tuttavia parziale compensazione in una dinamica più contenuta di alcune voci di spesa, in particolare redditi da lavoro dipendente e consumi intermedi.
  Negli anni successivi l'indebitamento tende a ridursi progressivamente, pur posizionandosi su valori più elevati di quelli previsti nel DEF, con un valore finale al 2015 pari all'1,4 per cento (anziché zero, come indicato ad aprile). In termini strutturali, tuttavia, dato l'incremento ed il prolungarsi dell'output gap lungo tutto il periodo di previsione, il saldo in questione si conferma sostanzialmente in linea con l'obiettivo di medio periodo di bilancio in pareggio.
  Concorre al miglioramento del deficit l'incremento dell'avanzo primario, in progressivo aumento dal 2,9 per cento del PIL previsto per quest'anno al 4,8 per cento del 2015. In tal senso opera l'andamento delle entrate, atteso che: a) le entrate finali si situano, all'inizio ed alla fine del periodo considerato, su un valore del 48,9 per cento di PIL, e su valori ancor maggiori nei due anni intermedi (49,6 nel 2013 e 49,1 per cento nel 2014), in relazione alle modalità di aumento delle aliquote IVA stabilite dal decreto-legge n. 95/2012, che, com’è noto, ne ha previsto l'incremento di 2 punti percentuali nel semestre luglio-dicembre 2013 e la successiva riduzione di un punto dal 1o gennaio 2014; b) le spese finali al netto interessi sono previste decrescere di circa 2 punti percentuali di PIL, passando dal 46 per cento del 2012 al 44 per cento nel 2015, in virtù sia delle misure di contenimento introdotte nel corso del 2011, sia degli effetti di razionalizzazione avviati con la spending review.
  Per quanto concerne la spesa per interessi, le tensioni sui mercati finanziari, con le conseguenti ripercussioni sul debito pubblico, ne comportano un aumento dal 5,5 per cento di PIL nel 2012 al 6,3 per cento nel 2015 (rispetto al 4,9 per cento nel 2011), in crescita rispetto alle stime DEF lungo tutto il periodo d'esame.
  Per quanto concerne, infine, la pressione fiscale, essa registra quest'anno un consistente aumento di più di 2 punti percentuali di PIL, passando dal 42,5 per cento del 2011 al 44,7 per cento. Nel 2013 la crescita della pressione fiscale proseguirebbe fino al 45,3 per cento per poi tornare nel 2015 al valore iniziale del periodo (44,6 per cento), in linea con la prevista variazione delle aliquote IVA.
  Per quanto concerne il rapporto debito pubblico/PIL, il nuovo quadro indica un incremento nel 2012, a causa della revisione da parte della Banca d'Italia del consuntivo 2010 e 2011 e del peggioramento delle previsioni di crescita.
  Il livello del rapporto debito/PIL si attesterebbe al 126,4 per cento per l'anno in corso, con un lieve ulteriore rialzo nel 2013, dove verrebbe raggiunto il valore massimo del 127,1 per cento.
  Soltanto a partire dal 2014, il rapporto debito/PIL è previsto seguire un andamento decrescente.
  Nella Nota, il Governo delinea il suo impegno alla riduzione del debito pubblico, secondo il profilo programmatico illustrato nella tabella che segue, esprimendo la volontà di dare attuazione nei prossimi mesi agli strumenti creati per procedere alla valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili sia delle partecipazioni pubbliche.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2012.

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  Enrico FARINONE (PD), relatore, alla luce della relazione svolta e tenuto conto del rilievo del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Marco MAGGIONI (LNP) chiede al relatore se siano previsti emolumenti per i componenti della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, che il provvedimento istituisce.

  Enrico FARINONE (PD), relatore, osserva che, a sua conoscenza, non risultano compensi; si riserva in ogni caso un approfondimento sul punto.

  Marco MAGGIONI (LNP) prende atto di quanto affermato dal relatore.

  Mario PESCANTE, presidente, osserva che la questione sollevata dall'onorevole Maggioni investe più direttamente le competenze della Commissione Bilancio.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, per quanto di competenza della XIV Commissione, sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Nuovo testo C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

  Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ribadisce, come già detto in sede di illustrazione del provvedimento, che esso non reca disposizioni che presentano profili di criticità sotto il profilo della loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

  Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
C. 5446 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 144

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, evidenzia che il disegno di legge in oggetto, di iniziativa del Governo, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
  Si tratta di un «accordo di sede» tra il Governo italiano e il BIE finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni.
  Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, nel Dossier di registrazione, trasmesso nell'aprile 2010 dalle autorità italiane al Segretario generale del BIE, l'Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un accordo di sede, analogamente a quanto avvenuto tra Spagna e BIE in occasione dell'esposizione di Saragozza 2008. Le disposizioni inserite nel testo dell'Accordo trovano quindi fondamento in impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, in impegni assunti dall'Italia con il Dossier di registrazione (approvato dal BIE nel corso della 148a Assemblea generale del 23 novembre 2010) e nella prassi adottata dai Paesi ospitanti nelle precedenti esposizioni universali.
  Ricorda che le esposizioni organizzate con il Bureau International des Expositions, che non hanno natura commerciale, comportano obblighi precisi a carico di chi le ospita, stabiliti dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti dello stesso Bureau. La Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, che ha subito nel corso degli anni diversi interventi di aggiornamento da parte del BIE, è lo strumento giuridico che disciplina l'organizzazione delle Expo e fornisce le garanzie necessarie ad assicurare sia una buona organizzazione sia un'adeguata partecipazione a tali eventi globali.
  Quanto al contenuto, l'Accordo consta di un breve preambolo e di 25 articoli.
  L'articolo 1 contiene una serie di definizioni indispensabili per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 2 esplicita l'oggetto dell'Accordo, finalizzato a favorire il successo dell'Esposizione.
  L'articolo 3 precisa la responsabilità del BIE in ordine al rispetto delle disposizioni della Convenzione di Parigi in relazione all'Expo Milano 2015.
  Ai sensi dell'articolo 4 il Commissario Generale dell'Expo 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE e, in conformità alla normativa italiana, è garante della realizzazione dell'esposizione.
  L'articolo 5 definisce le responsabilità dell'Organizzatore, che è una società di interesse nazionale l'attuazione del cui oggetto sociale costituisce un impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del BIE, da effettuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità.
  L'articolo 6 disciplina l'ingresso e il soggiorno dei vari rappresentanti dei partecipanti all'Expo. In particolare il comma 2 prevede il rilascio, da parte del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a talune categorie di soggetti, di una carta di identità a validità limitata, che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno.
  L'articolo 7 prevede che «Expo Milano 2015 spa», che è Organizzatore dell'evento, possa chiedere al Ministero dello Sviluppo economico l'assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo e per il periodo gennaio 2013 – marzo 2016 e a titolo gratuito, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore medesimo.
  Con l'articolo 8 si dispone in tema di assicurazione obbligatoria contro terzi.
  L'articolo 9 individua le prerogative dei Commissari generali di sezione (ossia i rappresentanti nominati da ciascuno Stato o organizzazione partecipante), i quali potranno stipulare contratti, acquisire e cedere beni immobili, stare in giudizio. L'articolo 15 riconosce le medesime prerogative ai partecipanti non ufficiali (ossia Pag. 145ogni entità giuridica nazionale o estera autorizzata a partecipare: in particolare amministrazioni pubbliche territoriali, aziende e organizzazioni della società civile).
  Ai sensi dell'articolo 10 i Commissariati generali di Sezione sono esenti dall'imposta sui redditi delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente alle attività istituzionali (e non commerciali) poste in essere nell'ambito dell'Expo 2015 (comma 1); il comma 2 dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione; il comma 3 stabilisce l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali; la norma dispone, altresì, la non imponibilità, ai fini IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia (comma 5), l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale (comma 6), dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli nonché una limitata esenzione dalle accise su carburanti e veicoli (comma 9).
  L'articolo 11 dispone in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni.
  L'articolo 12 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali o per loro conto in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano.
  L'articolo 13 stabilisce il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da autorità estere al personale delle Sezioni.
  Con l'articolo 14, si dispone in tema di frequenza al sistema scolastico nazionale e di accoglimento, dietro richiesta, di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 16 dispone il regime di esenzione per i partecipanti non ufficiali; in particolare si tratta di esenzione da IRES e IRAP nell'ambito delle attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo (comma 1); dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati posseduti situati all'interno dell'area destinata all'Expo (comma 2); dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali degli atti, delle transazioni e delle operazioni finanziarie relativi ai fabbricati (comma 3). Gli articoli 17 e 18 completano il quadro delle disposizioni relative al personale dei Partecipanti non ufficiali.
  L'articolo 19 individua le agevolazioni fiscali per l'Organizzatore; in particolare il comma 4 dispone l'esenzione dall'IRES per i contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici; il comma 5 prevede la riduzione dei prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari; il comma 6 stabilisce l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni concernenti terreni e fabbricati necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo.
  L'articolo 20 individua le agevolazioni fiscali per il Proprietario (ossia la Società AREXPO spa, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore).
  Gli articoli 21-25, infine, riportano le clausole finali dell'Accordo. In particolare l'articolo 21 prevede la creazione di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015 senza oneri per lo Stato.
  Gli articoli 23 e 24 prevedono, per la soluzione delle controversie, una clausola Pag. 146arbitrale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Parigi del 1928 ovvero un arbitrato previsto dagli atti del BIE.
  L'articolo 25 prevede che l'Accordo entri in vigore alla data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. L'Accordo rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2016, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 19, che resterà in vigore sino al 30 aprile 2017.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.
  L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri e reca l'autorizzazione di spesa pari a euro 135.000 per il 2014 ed euro 315.000 per il 2015. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione, nella misura di 315.00 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva che la riduzione degli stanziamenti per copertura complessiva degli oneri attuativi del provvedimento, pari a 600.000 euro (315.000 euro per il 2014 ed altrettanti per il 2015), appare superiore agli oneri stessi, stimati complessivamente in 450.000 euro (135.000 euro per il 2014 e 315.000 per il 2015).
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo dell'Accordo in questione, finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015. L'Accordo rappresenta la risposta importante alle richieste del Sindaco Pisapia, commissario straordinario del Governo, affinché l'Expo 2015 rappresenti una occasione di sviluppo oltre che per la città di Milano, anche per l'intera Regione Lombardia ed il Paese nel suo complesso.

  Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che il provvedimento, per il rilievo della materia affrontata, avrebbe meritato un più ampio esame. Si tratta infatti di misure particolarmente importanti, anche tenuto conto delle loro ricadute economiche, che il gruppo della Lega non intende certo ostacolare.
  Preannuncia tuttavia, non per i contenuti del disegno di legge ma per il metodo di lavoro adottato dalla Commissione, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.20.

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Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 502.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimo POMPILI (PD), relatore, ricorda che lo schema in titolo apporta correzioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 155 del 2010 di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della L. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore.
  La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticità emerse nel primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 155 e all'esito del confronto tecnico avvenuto nell'ambito del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (d'ora in avanti Coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto).
  La stessa relazione sottolinea che lo schema introduce, nel rispetto dei limiti definiti dalla delega parlamentare, modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale del decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche. Le novelle sono altresì finalizzate a consentire un miglior recepimento della direttiva e ad assicurare un maggiore raccordo fra regioni e province autonome ed il Ministero dell'ambiente.
  Di seguito darà conto delle modifiche più rilevanti, mentre non si soffermerà su quelle volte alla correzione di refusi o a dare maggiore coerenza o migliore comprensibilità al testo.
  L'articolo 1 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di rendere le definizioni maggiormente aderenti a quelle recate dalla normativa comunitaria. È questa la finalità delle novelle alle lettere h), u) e v). La novella alla lettera ee), invece, è stata inserita su richiesta del Coordinamento, al fine di chiarire – come ricorda la relazione illustrativa – che le attività legate al controllo dell'applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse e non un elemento a sé stante.
  L'articolo 2 novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di coordinare la disposizione in esso prevista con quella recata dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto n. 155, così che in entrambe le norme sia prevista la possibilità e non l'obbligo per il Ministero dell'ambiente di avvalersi del supporto dell'ISPRA.
  L'articolo 3 novella in più punti l'articolo 5 del decreto legislativo n. 155 del 2010.
  La modifica principale è quella al comma 6, che prevede lo slittamento al 30 settembre 2012 del termine di presentazione (al Ministero, all'ISPRA e all'ENEA), da parte delle regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura. Tale slittamento viene giustificato dalla relazione illustrativa in considerazione della tempistica che si è resa necessaria per l'esame congiunto dei progetti di zonizzazione elaborati dalle regioni nell'ambito del Coordinamento, che sono propedeutici al progetto di adeguamento delle reti di misura. Le altre modifiche al comma 6 hanno invece finalità di coordinamento del testo.
  L'articolo 4 novella in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2010, che prevede l'individuazione interministeriale Pag. 148di stazioni di misurazione finalizzate a valutare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni degli inquinanti. Le novelle in esame eliminano il vincolo, presente nel testo vigente, di appartenenza di tali stazioni alle reti di misura regionali.
  L'articolo 5 novella in più parti i commi 6 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2010 relativi alle stazioni di misurazione dell'ozono e dei suoi precursori. La modifica principale è quella che prevede l'introduzione di un periodo, in entrambi i commi, volto a stabilire che i decreti interministeriali di individuazione delle stazioni di misurazione dovranno disciplinare anche tempi e modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle regioni e alle province autonome. Ciò in quanto, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tali stazioni rispondono ad un'esigenza di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale.
  L'articolo 6 novella in più punti l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, ma l'unica modifica sostanziale riguarda il comma 9. Il testo vigente del primo periodo del comma 9 prevede che, nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. Dopo tale periodo ne viene inserito uno volto a chiarire, come sottolinea la relazione illustrativa, che la «regione proponente deve fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta». Ulteriori modifiche al comma 9 riguardano l'introduzione della facoltà di avvalersi di ISPRA ed ENEA nello svolgimento delle attività ivi indicate.
  L'articolo 7 novella il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2010, prevedendo, in luogo del potere dei sindaci di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni, che la disciplina delle limitazioni alla circolazione degli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni sia fissata dai piani regionali.
  Gli articoli 8 e 9 novellano, rispettivamente, gli artt. 12 e 15 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di correggere dei refusi.
  L'articolo 10 novella l'articolo 17 del decreto legislativo n. 155 del 2010. Le modifiche recate dal comma 1, lett. a) e b), introducono il parere della Conferenza unificata nell'iter di emanazione dei decreti volti a definire le procedure di garanzia di qualità e per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria. Inoltre viene chiarito, da un lato, il ruolo di supporto tecnico dell'ISPRA e, dall'altro, la funzione delle linee guida emanate dall'ISPRA, in coerenza con quanto previsto dalla delega dettata dalla comunitaria 2008 (L. 88/2009) per il recepimento della direttiva 2008/50/CE.
  Relativamente alle modifiche al comma 5, la relazione illustrativa evidenzia che «si propongono di garantire una migliore attuazione delle disposizioni relative all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura e dei metodi di analisi della qualità dell'aria; vengono introdotte inoltre alcune indicazioni circa le procedure da seguire per il rilascio delle approvazioni e sugli accreditamenti di cui devono disporre i produttori degli strumenti. La relazione illustrativa sottolinea inoltre che la modifica al comma 9 individua l'ISPRA «come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione in coerenza con quanto già svolto da tale istituto negli ultimi anni».Pag. 149
  L'articolo 11 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 155/2010 al fine di includere nell'elenco delle informazioni che devono essere diffuse al pubblico, sia i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, sia dei progetti di adeguamento della rete, sia della documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio dove sono installate le stazioni fisse.
  L'articolo 12 novella in più punti l'articolo 19 del D.Lgs. 155/2010 al fine precipuo, ribadito nella relazione illustrativa, di semplificare le «procedure per lo scambio di dati ed informazioni ed il reporting a livello nazionale e nei confronti della Commissione Europea». In proposito, le novelle in esame sembrano meglio specificare le informazioni da trasmettere e le competenze dei soggetti coinvolti. Quest'ultimo caso si riscontra nel nuovo testo del comma 14 che definisce in maniera più precisa i ruoli del Ministero e dell'ISPRA nel processo di trasmissione dei dati alla Commissione europea. Vengono poi introdotti precisi obblighi di notifica in capo all'ISPRA (con due novelle al comma 17) nei confronti del Ministero, nell'ambito delle procedure di trasmissione dei dati.
  In merito al novero delle informazioni da comunicare interviene invece il nuovo comma 2-bis che prevede l'inclusione nella comunicazione alla Commissione UE, anche delle informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9, vale a dire le misure di carattere nazionale elaborate nei casi di impossibilità da parte delle regioni e delle province autonome di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.
  L'articolo 13 integra il comma 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. 155/2010. al fine di estendere l'ambito di lavoro del Coordinamento all'esame congiunto e all'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. Tale estensione, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, deriva dall'accoglimento di una «specifica segnalazione da parte delle regioni emersa nel primo anno di operatività del Coordinamento».
  Gli articoli 14-18 modificano allegati e appendici del D.Lgs. 155/2010.
  Le modifiche principali sono recate dall'articolo 14, che sostituisce i metodi di riferimento previsti dal testo vigente con quelli recati dalle norme UNI EN, e dall'articolo 16 che introduce una nota all'allegato XI volta a fare rinvio alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM2,5 fino al 2015.
  L'articolo 17 sostituisce l'appendice X in considerazione, così si legge nella relazione illustrativa, «della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente; in sostituzione si introduce in allegato al presente schema di decreto correttivo una nuova appendice X in quanto, in virtù di un mero errore materiale, la prima formulazione del decreto 155/10 non riportava i metodi da utilizzare per la misurazione dei COV, già individuati a livello nazionale dal d.lgs. 21 maggio 2004, n.183, recante l'attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria (abrogato dal decreto 155/10)». L'articolo 15 integra l'allegato X rinviando, tra l'altro, alla nuova appendice X con riguardo al metodo di riferimento per la misurazione dei COV.
  L'articolo 18 sopprime l'appendice XI in considerazione della pubblicazione in sede UE della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
  L'articolo 19 specifica che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 24 settembre l'Agenzia europea per l'ambiente Pag. 150ha pubblicato la relazione 2012 sulla qualità dell'aria in Europa che evidenzia una generale riduzione dei principali agenti inquinanti nel periodo 2001-2010. I dati forniti mostrano come la rete di stazioni di rilevamento in Italia risulti tra le più articolate in Europa. In un numero apprezzabile di esse sono stati rilevati valori superiori a quelli previsti dalla normativa di riferimento con particolare riguardo a PM2,5, PM10, ozono, nickel, benzene, benzopirene.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE.
Atto n. 503.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rileva lo schema di decreto legislativo in esame interviene in due ambiti principali.
  Esso prevede innanzitutto disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 59/2011, recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida; ciò avviene in base alla delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riferimento (termine che in questo caso spira il 15 maggio 2013), prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008); lo schema è emanato anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, il quale prevede una delega per tutte le modifiche occorrenti al coordinamento, nei singoli settori, della disciplina vigente con quella della normativa dell'Unione europea da attuare. Nell'ambito dell'emanazione di tali disposizioni integrative e correttive si provvede inoltre al recepimento della direttiva 2011/94/UE, recante modifica della direttiva 2006/126/CE (Capo I; il Capo III interviene poi per coordinare il testo del decreto legge n. 151 del 2003, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, con gli interventi operati dal Capo I).
  Segnala che il 18 luglio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0285) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2011/94/UE concernente la patente di guida. Il termine di recepimento della direttiva era il 30 giugno 2012.
  Lo schema di decreto modifica quindi la disciplina recata dal Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005 (disciplina dell'attività di autotrasportatore) che interviene in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri (Capo II).
  Il provvedimento è composto da 25 articoli.
  Per quanto riguarda il Capo I, l'articolo 1 limita la possibilità di guidare accompagnati, ai fini di esercitazione, ai maggiori di sedici anni in possesso di patente A1 o B1, escludendo, rispetto al testo precedente, la patente A2 e la patente AM.
  L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 116 del Codice della strada. Tra queste si segnala in particolare la previsione che preclude la possibilità di apporre tagliandi adesivi sulla patente di guida formato card, in linea con le indicazioni della Unione europea. A tal fine l'annotazione del trasferimento di residenza verrà effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Si introduce inoltre un nuovo comma 15-bis in base al quale chi Pag. 151guida veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria superiore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi. Ciò al fine di differenziare tale fattispecie da quella di chi guida in assenza di qualsiasi patente.
  L'articolo 3 corregge un mero errore materiale relativo all'articolo 124, comma 2 del Codice della strada, in materia di guida di macchine agricole e operatrici.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 125 del Codice della strada al fine di distinguere, ai fini della commissione di sanzioni, la guida nell'inosservanza di codici unionali o nazionali (riportati sulla patente) afferenti al veicolo ovvero nell'inosservanza di quelli relativi al conducente.
  L'articolo 5 prevede, con modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, tra le altre cose, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitino alla guida dei soli autotreni ed autoarticolati (anziché di veicoli) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, inserendo un nuovo comma 1-sexies all'articolo 128 del Codice della strada, in materia di revisione della patente di guida, prevedendo che la revisione possa essere disposta anche nei confronti dei soggetti che siano sottoposti, ai sensi del Testo unico sulle tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 a misure amministrative in quanto detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.
  L'articolo 7 reca una modifica al comma 5 dell'articolo 135 del Codice della strada, il quale prevede l'adozione del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i soggetti titolari di patente non rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano commesso violazioni del codice della strada tali da comportare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (la durata dell'inibizione è pari alla durata della sospensione prevista per la medesima infrazione).
  L'articolo 8, attraverso una modifica all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59/2011, modifica l'articolo 136-bis, comma 9, del Codice della strada, il quale reca le sanzioni per i cittadini di Stati membri dell'UE che circolano in Italia con la patente scaduta.
  L'articolo 9, attraverso una modifica al decreto legislativo n. 59/2011, modifica l'articolo 180 del Codice della strada includendo tra i documenti che il conducente di veicolo adibito al trasporto di cose o di persone deve avere, anche, ove previsto, il certificato di formazione professionale (ovvero quello che autorizza alla guida di trasporti eccezionali).
  L'articolo 10 modifica formalmente l'articolo 22 del decreto legislativo n. 59/2011, prevedendo che si faccia riferimento all'espressione «patente di guida» anziché all'espressione «patente di guida comunitaria» e sostituendo il riferimento alla Comunità europea con quello all'Unione europea.
  L'articolo 11 dispone, al primo periodo, l'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1o dicembre 1986, n. 870. Tale maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe affluisce ad apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato e viene riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 12 dispone la sostituzione dell'allegato I del decreto-legislativo n. 59/2011, il quale indica le caratteristiche del documento della patente di guida. La sostituzione deriva dall'esigenza di dare attuazione alla direttiva 2011/94/UE la quale introduce alcune modifiche nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE in materia di modello della patente di guida, allegato recepito appunto con l'allegato I del decreto legislativo n. 59/2011.
  Al Capo II, l'articolo 13 sostituisce la parola «merci» con la parola «cose», Pag. 152ovunque essa ricorra nel testo del Capo II del D.Lgs. n. 286/2005, e nei relativi allegati.
  L'articolo 14 novella l'articolo 14 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale subordina lo svolgimento dell'attività di autotrasporto professionale di persone e di cose al conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
  L'articolo 15 modifica l'articolo 15 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo all'individuazione dei soggetti che possono ottenere la carta di qualificazione del conducente, sostituendo al concetto di soggetto «residenti» quello di soggetti «titolari di patente», ritenuto più corretto.
  L'articolo 16 sostituisce l'articolo 17 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale elenca i soggetti che, in sede di prima applicazione, sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. In particolare sono esentati anche i soggetti che hanno conseguito le varie tipologie di patente nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2006 e il 9 settembre 2008 (lett. a), relativa al trasporto di persone) e il 9 settembre 2009 (lett. b), relativa al trasporto di cose). La determinazione delle date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009 si ricollega a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, relativo alla decorrenza dell'applicazione della direttiva stessa.
  L'articolo 17 sostituisce l'articolo 18 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo ai requisiti per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, disponendo in particolare che l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della carta possa avvenire anche prima del conseguimento della patente di guida corrispondente. I successivi articoli 18, 19 e 20 apportano alcune modifiche alla disciplina dei corsi medesimi.
  Rilevanti sono le modifiche introdotte dall'articolo 21 il quale modifica in più punti l'articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo al codice comunitario, ora denominato codice unionale, che deve essere apposto sulla patente per comprovare che il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente.
  Le modifiche apportate dal comma 1 in esame riguardano i seguenti aspetti:
   la sostituzione della carta di qualificazione del conducente in formato cartaceo (attualmente prevista dal comma 1 della norma vigente) con l'apposizione del codice unionale armonizzato 95 sulla patente di guida italiana (nuovi commi 1-3);
   la conferma del formato cartaceo della carta per i soli titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (nuovo comma 3-bis);
   la disciplina applicabile ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti da imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia (nuovi commi 6 e 7). Per questi soggetti la carta di qualificazione del conducente è rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa. Per il trasporto di persone, il comma 7 richiede inoltre un certificato rilasciato dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.

  Al riguardo, osserva che tale richiesta appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE, il quale richiede tale certificato in alternativa all'apposizione del codice «95» sulla patente e alla carta di qualificazione del conducente recante il codice «95».
  L'articolo 22 modifica il comma 3 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 286/2005, stabilendo che la revoca della patente di guida comporta in ogni caso la revoca della carta di qualificazione del conducente. Attualmente, infatti, la revoca dipende dal mancato superamento dell'esame di revisione, previsto dall'articolo 126-bis del Codice della strada, e in caso di perdita totale del punteggio sulla patente.Pag. 153
  Al Capo III, infine gli articoli 23 e 24 apportano alcune modifiche di coordinamento e transitorie con disposizioni recate dai Capi I e II, mentre l'articolo 25 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che specifici orientamenti in materia di patenti di guida sono contenuti nel piano di azione sulla sicurezza stradale (COM(2010)389) valido per il periodo 2011-2020, che prospetta l'adozione di misure nell'ambito di una strategia comune di educazione e formazione che la Commissione intende elaborare in cooperazione con gli Stati membri.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Comunicazioni del Presidente.

  Sandro GOZI, presidente, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, 23 progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
  Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.
  Sulla base di una prima valutazione, presentano aspetti rilevanti sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà le due proposte legislative per la creazione di un sistema centralizzato di vigilanza sul settore bancario, presentate dalla Commissione europea il 12 settembre scorso:
   una proposta di regolamento che conferisce poteri alla BCE per la vigilanza di tutte le banche della zona euro, nonché di quelle dei Paesi che vi aderiscano su base volontaria pur non avendo adottato la moneta unica;
   una proposta di regolamento che allinea il vigente regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE) al nuovo assetto della vigilanza bancaria. In particolare, l'ABE continuerebbe ad elaborare le norme tecniche comuni applicabile a tutti i 27 Stati membri e ad assicurare che le prassi di vigilanza siano uniformi in tutta l'Unione.

  Le due proposte costituiscono il primo passo per la creazione di un'Unione bancaria, come prospettato dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 28-29 giugno 2012 e sono una pre-condizione per l'erogazione diretta da parte Meccanismo europeo di stabilità (ESM) di aiuti alle banche in crisi (senza più gravare sul debito pubblico degli Stati membri). In ragione della particolare urgenza e rilevanza della questione, la Commissione europea auspica l'adozione entro la fine del 2012 delle proposte. L'attribuzione di poteri di vigilanza alla BCE è stata in più occasioni oggetto di specifiche indicazioni in atti di indirizzo della Camera e della XIV Commissione. Appare tuttavia opportuno un esame approfondito Pag. 154delle proposte, anche sotto il profilo della sussidiarietà, al fine di verificare, per un verso, se i poteri attribuiti dalla BCE siano effettivamente adeguati all'esigenza di integrare i mercati finanziari europei e, per altro verso, quale sia l'impatto sui sistemi nazionali di vigilanza e di regolamentazione. Va inoltre considerato che altri parlamenti nazionali, tra cui quello tedesco, avvieranno l'esame di sussidiarietà al fine di contestare la scelta di attribuire alla BCE competenze di vigilanza su tutte le 6000 banche europee e non sulle sole banche di rilevanza sistemica.
  Quanto ai progetti legislativi e documenti da esaminare nel merito, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, sottopone all'attenzione della Commissione i seguenti atti:
   1) la proposta di Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, assegnata alle Commissione I e XIV in sede primaria. La proposta ha una fortissima rilevanza politica, soprattutto nell'attuale fase del processo di integrazione caratterizzata da un dibattito sui meccanismi di legittimazione democratica dei processi decisionali europei. I partiti politici europei – e le fondazioni politiche ad essi collegate – hanno infatti un ruolo importante da svolgere nel colmare la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione europea, consentendo ai cittadini di comprendere meglio la relazione tra i processi politici a livello nazionale ed europeo e di avviare dibattiti pubblici transnazionali in tutta l'Europa e creando così uno spazio pubblico europeo. In particolare, nella proposta la Commissione prospetta una serie di miglioramenti al regolamento (CE) n. 2004/2003, introducendo uno «statuto giuridico europeo», basato sul diritto dell'Unione, al quale un partito politico europeo o una fondazione politica europea accederebbe registrandosi come tale. Questa nuova personalità giuridica europea, che subentrerebbe alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, è intesa a superare gli ostacoli derivanti dalla diversità delle forme giuridiche nazionali, nelle quali erano costituiti finora i partiti politici europei. La registrazione e l'accesso al relativo statuto giuridico è subordinato al rispetto di condizioni rigorose in materia di governance, responsabilità e trasparenza, che comprendono il rigoroso rispetto dei valori che ispirano l'Unione europea, e, nel caso dei partiti politici, la conformità a norme minime di democrazia interna. L'iniziativa appare in linea di principio condivisibile. Al tempo stesso occorre valutare rigorosamente le regole e requisiti per la registrazione e l'acquisizione dello Statuto europeo, tenuto anche conto del fatto che esse incidono sull'esercizio di diritti e libertà associative;
   2) la proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (COM(2012)280), assegnata alla VI Commissione finanze. La proposta, per la quale è già scaduto il termine per l'esame di sussidiarietà, è strettamente connessa alla realizzazione bancaria in quanto è volta ad armonizzare le leggi nazionali sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento in modo da garantire che gli Stati membri siano in possesso dei medesimi strumenti e delle medesime procedure per affrontare dissesti sistemici. L'obiettivo è quello di promuovere la stabilità finanziaria assicurando una capacità minima di risoluzione delle crisi degli enti in tutti gli Stati membri e agevolando la cooperazione tra le autorità nazionali quando si trovano ad affrontare il dissesto di gruppi bancari transfrontalieri.
  Vi sono poi ulteriori atti, di natura tecnica, dei quali riterrebbe comunque utile l'esame, sia per segnalare l'attenzione della Commissione che per acquisire specifici elementi di valutazione. Si tratta della proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 definitivo) e Pag. 155della proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526).
  Infine riterrebbe opportuno avviare l'esame, per la sua rilevanza, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario – EU Aid Volunteers (COM(2012)514).

  Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte avanzate dal presidente Gozi. Riterrebbe tuttavia opportuna una ultriore analisi delle numerose proposte di atti normativi assegnate alla XIV Commissione per l'esame di sussidiarietà, al fine di valutare la possibilità di esaminare anche quelle che investono profili rilevanti per il sistema produttivo italiano. Si riferisce, ad esempio, alla proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni («voucher») (COM(2012)206 definitivo) o alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)530 definitivo).

  Marco MAGGIONI (LNP) condivide la necessità di valutare anche le altre proposte assegnate, ai fini di un loro eventuale esame da parte della XIV Commissione.

  Sandro GOZI, presidente, al fine di consentire l'approfondimento richiesto, propone di convocare nuovamente il Comitato in tempi brevi. Invita i colleghi Formichella e Maggioni a segnalare al Comitato, in quella occasione, gli ulteriori atti meritevoli di esame.
  Propone intanto di sottoporre all'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame degli atti dell'Unione europea da lui richiamati.

  Il Comitato concorda.

  La seduta termina alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 705 del 18 settembre 2012, a pagina 91, allegato 1, prima colonna, ventiquattresima riga, la parola «altri» è sostituita dalla parola «altre».
  Alla seconda colonna, diciannovesima riga, dopo la parola «linea» aggiungere la seguente: «di».
  Alla ventesima riga, la parola «democratica» è sostituita dalla seguente: «democrazia».
  A pagina 92, prima colonna, settima riga, dopo la parola: «cui» sopprimere la virgola.
  Alla seconda colonna, ultima riga, prima delle parole: «di altri documenti» inserire la seguente: «e».
  A pagina 93, seconda colonna, trentacinquesima riga, dopo la parola: «materia» aggiungere la seguente: «di».
  Alla trentottesima riga, sostituire le parole: «dell'articolo» con le seguenti: «all'articolo».
  A pagina 94, seconda colonna, sedicesima riga, la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «della».Pag. 156
  A pagina 98, allegato 3, prima colonna, alla sesta riga, sostituire le parole: «COM(2012)373» con le seguenti: «COM(2012)373 final».
  Alla undicesima riga, sostituire la parola: «def.» con la seguente: «final».
  Alla trentaduesima riga, dopo la parola: «adeguato» inserire la seguente: «a».
  A pagina 99, prima colonna, alla quindicesima riga, sostituire le parole: «COM(2012)0130» con le seguenti: «COM(2012)130».
  A pagina 100, alla seconda colonna, alla ventiduesima riga, sostituire la parola: «degli» con la seguente: «gli».
  Alla venticinquesima riga, dopo la parola: «rigoroso», sostituire la parola: «il» con la seguente: «in».