CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.
Nuovo testo C. 5361.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 5361 Valducci, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 integra la definizioni di velocipede contenuta nell'articolo 50 del codice della strada, comprendendovi anche i mezzi elettrici concepiti per il trasporto di una sola persona di età non Pag. 96inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km l'ora con possibilità di autolimitazione a 6 km l'ora.
  L'articolo 2 integra l'articolo 167 del codice della strada, al fine di consentire anche ai veicoli di categoria M1 (cioè veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) ad uso autocaravan, oltre che, come già previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo, ai veicoli ad alimentazione a metano, a GPL, elettrica e ibrida, di circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, a condizione che siano conformi alle norme sulle emissioni inquinati «Euro 5» e successive, siano dotati di controllo elettronico della stabilità, e di utenze interne alimentate a GPL o metano e di pannelli solari.
  La disposizione conferma le sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo, nel caso di superamento del valore di massa ammessa rispettivamente fino al dieci, al venti, al trenta per cento, ovvero oltre il trenta per cento della massa stessa.
  L'articolo 4, comma 1, interviene sulla disciplina del pagamento delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada, integrando l'articolo 202 del codice.
  In particolare la lettera a), inserendo un secondo periodo nel comma 1 dell'articolo 202, prevede una riduzione della sanzione minima per le violazioni del codice, attualmente applicabile qualora il pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla contestazione o della notificazione; il nuovo periodo introdotto prevede che tale ulteriore riduzione si applichi, nella misura del 20 per cento, nel caso in cui il pagamento della sanzione sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere da lettera b) a d), nonché il comma 2.
  In particolare, la lettera b) introduce tra le modalità di pagamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada anche gli strumenti di pagamento elettronico, laddove l'articolo 202 del codice contempla attualmente solo la possibilità di pagare la sanzione con versamento su conto corrente postale o bancario.
  In connessione con le modifiche recate dalla lettera b), la lettera c) prevede, in deroga alla norma generale secondo cui il versamento della sanzione non può avvenire immediatamente, che il conducente possa effettuare il pagamento della sanzione direttamente all'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ulteriormente ridotta prevista dal nuovo secondo periodo del comma 1, introdotto dalla lettera a) sopra illustrata (riduzione del venti per cento della misura minima della sanzione, in caso di pagamento entro cinque giorni dalla violazione o dalla notificazione).
  La disposizione specifica che, in caso di pagamento immediato con strumento di pagamento elettronico, l'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
  La lettera d) integra il comma 2-bis dell'articolo 202, il quale già consente il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore delle sanzioni previste per talune violazioni (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 kilometri/ora, violazione delle norme in materia di sorpasso, superamento dei limiti di carico, superamento dei limiti massimi di durata dei periodi di guida), nei casi in cui esse siano commesse dal conducente titolare di patente C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose.
  In tale ambito le modifiche prevedono che nei casi contemplati dal comma 2-bis si applichi l'ulteriore riduzione (del venti per cento rispetto alla sanzione minima) introdotta dal nuovo secondo periodo del comma 1 dell'articolo stesso.
  Inoltre si stabilisce, in parallelo con le modifiche recate dalla lettera b), che, qualora Pag. 97l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente possa effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.
  In connessione con le modifiche appena illustrate il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari per favorire, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti delle predette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico.
  Il comma 3 demanda invece ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la disciplina delle procedure per la notificazione, tramite posta elettronica certificata, dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza addebito a questi ultimi di spese di notificazione.
  L'articolo 5 interviene sulla normativa relativa alla revoca della patente, inserendo due nuovi commi nell'articolo 219 del codice della strada.
  Il nuovo comma 3-ter.1 stabilisce, qualora la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, tale soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato. La novella specifica inoltre che, qualora il conducente abbia anche commesso il reato di mancata assistenza in caso di incidente (previsto dall'articolo 189, comma 1, del codice), egli non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.
  Il nuovo comma 3-ter.2 stabilisce inoltre, qualora la revoca della patente di guida è disposta nei confronti del conducente il quale ha commesso il reato di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.
  In connessione con le previsioni del comma 1, il comma 2 modifica l'articolo 222, comma 2, del codice, eliminando il terzo periodo, il quale prevede la revoca della patente per quattro anni nel caso di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, nonché specificando che, in tal caso, la revoca della patente è sempre disposta.
  In tale contesto ricorda che l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, preveda, ai fini del contrasto alle frodi nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, la progressiva dematerializzazione, avvalendosi anche dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei relativi contrassegni assicurativi, sottolineando come, in tale contesto, sia fondamentale valutare con estrema cautela ogni ipotesi di modifica del regime relativo alla produzione delle targhe identificative dei veicoli, attualmente affidata al medesimo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
  Formula quindi, una proposta di parere favorevole, nella quale è formulata una premessa che affronta appunto il tema degli eventuali interventi in materia di competenze sulla produzione delle targhe identificative dei veicoli (vedi allegato 1).

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) suggerisce l'opportunità di trasformare la premessa contenuta nella proposta di parere in una vera e propria osservazione o condizione.

  Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno verificare se la normativa vigente non consenta già attualmente di pagare le sanzioni per violazioni di norme del codice Pag. 98della strada mediante strumenti di pagamento elettronici.

  Elvira SAVINO (PdL), in merito al rilievo formulato dal deputato Causi, evidenzia come l'articolo 202, comma 2, del codice della strada preveda che il trasgressore delle norme del codice stesso corrisponda la somma dovuta a titolo di sanzione presso l'ufficio dell'agente accertatore, ovvero con versamento in conto corrente postale, ovvero ancora a mezzo di conto corrente bancario, non annoverando invece la possibilità di effettuare il versamento delle sanzioni medianti strumenti di pagamento elettronico.
  Condivide invece il suggerimento del deputato Comaroli, riformulando conseguentemente la proposta di parere nel senso di trasformare la premessa contenuta nella proposta di parere in un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
Testo unificato C. 2438 e C. 5382.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola, recante disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, adottato quale testo base dalla Commissione in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Il testo unificato, che si compone di tre articoli, sancisce, all'articolo 1, il diritto dei membri del Parlamento ad essere assistiti, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato parlamentare, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione delle Camere.
  L'articolo 2 disciplina il rapporto di lavoro tra parlamentari e collaboratori e la normativa applicabile, prevedendo, al comma 1, che tale rapporto abbia natura fiduciaria e sia fondato sull'accordo delle parti. Qualora il rapporto si sostanzi attraverso la stipulazione di contratti di lavoro subordinato, la disposizione prevede l'applicazione dell'articolo 2118 del codice civile, in materia di recesso dai contratti di lavoro a tempo indeterminato.
  Il comma 2, al primo e secondo periodo, stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, i contratti hanno una durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati; si prevede inoltre che i contratti si risolvano di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.
  Il terzo periodo del comma stabilisce il divieto di stipulare contratti di lavoro con parenti o affini entro il secondo grado del parlamentare.
  Il comma 3 specifica che i rapporti di lavoro tra parlamentari e collaboratori non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  Il comma 4 chiarisce che la competenza sulle controversie relative ai predetti rapporti di lavoro spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.
  L'articolo 3 reca norme in materia di retribuzione dei collaboratori parlamentari, stabilendo, al comma 1, primo periodo, che tali retribuzioni siano pagate direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del parlamentare che ha stipulato il contratto, secondo la disciplina che sarà stabilita dagli Uffici di presidenza delle Camere, d'intesa tra loro e nei limiti delle somme previste a Pag. 99tal fine dagli stessi uffici di presidenza. La norma stabilisce che gli uffici di presidenza dovranno tenere presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della prossima Legislatura.
  In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione secondo cui l'amministrazione della Camera di appartenenza del parlamentare cura l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali relativi, sempre nei limiti delle somme previste dagli uffici di presidenza.
  A tale riguardo considera opportuno chiarire che la norma deve intendersi, come sembra del resto indicare la formulazione letterale della norma, nel senso che le amministrazioni delle Camere si limitano ad effettuare, per conto del parlamentare, i relativi adempimenti tributari e previdenziali, fornendo in sostanza una sorta di assistenza fiscale, escludendo che esse assumano la veste di vero e proprio sostituito d'imposta del collaboratore, ai sensi degli articoli 29 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  Il secondo periodo del comma precisa, a ulteriore conferma di quanto già indicato dal comma 3 dell'articolo 2, che titolari del rapporto di lavoro sono solo le parti contraenti del contratto, e che la responsabilità della Camera di appartenenza del parlamentare si limita all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, in misura non inferiore ai minimi contrattuali o di legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi uffici di presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori.
  Ai sensi del comma 2 gli uffici di presidenza delle due Camere possono disciplinare, d'intesa tra loro, ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
  Il comma 3 fa salvo la possibilità, per i parlamentari, di avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a esclusivo carico dei parlamentari stessi e secondo le disposizioni dell'articolo 2.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  Francesco BARBATO (IdV) ritiene che il provvedimento in esame sia viziato da un'impostazione ormai superata, essendo ormai obsoleta la classica figura del collaboratore parlamentare.
  Sottolinea, infatti, come le nuove esigenze e modalità dell'azione e della comunicazione politica, basata in misura sempre maggiore sugli strumenti informatici e sull'utilizzo della rete, rendano necessario, per i parlamentari, avvalersi di molteplici figure professionali, non facendo più ricorso ad una singola persona, ma a più professionisti ovvero a società di servizi.
  Ritiene quindi che l'intervento legislativo rischi di comprimere la possibilità, per il parlamentare, di avvalersi di tutti quegli apporti professionali che sono ormai indispensabili.

  Cosimo VENTUCCI, presidente, rileva come, anche a suo giudizio, il provvedimento sconti sotto certi aspetti un'impostazione superata, ricordando come già da alcuni mesi le delibere del collegio dei questori condizionino la possibilità di far accedere i collaboratori presso le sedi e gli uffici delle Camere alla stipula di un regolare contratto di lavoro con il parlamentare.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, sottolinea come il provvedimento in esame abbia un obiettivo circoscritto, mirando a regolare la sola fattispecie in cui il collaboratore del parlamentare sia legato Pag. 100a quest'ultimo da un contratto di lavoro dipendente.

  Renzo CARELLA (PD) rileva come l'intervento legislativo riguardi la sola fattispecie dei collaboratori dipendenti del parlamentare, evidenziando come le ipotesi segnalate dal deputato Barbato non siano in alcun modo escluse, in quanto il parlamentare può pagare, avvalendosi del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, anche le prestazioni relative allo svolgimento della sua attività politica ricevute da professionisti o da società di servizi, naturalmente esibendo la relativa fattura.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 19 settembre 2012.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita».
Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

Audizione del Presidente di Confedilizia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.05.

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