CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 72

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Atto n. 491.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Espressi rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2012.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 18 settembre 2012 la Commissione ha svolto le audizioni informali del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, avvocato Francesco Rocca, e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa, Maggiore generale Gabriele Lupini. Ricorda, inoltre, che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna.

Pag. 73

  Francesco BOSI (UdCpTP), relatore, presenta una proposta di rilievi, che illustra (vedi allegato 1).

  Edmondo CIRIELLI, presidente, chiede chiarimenti in ordine alle parti della proposta che, in modo più diretto, riguardano lo status del personale che sarà chiamato a far parte del contingente del Corpo militare della Croce rossa.

  Francesco BOSI (UdCpTP), relatore, evidenzia come la sua proposta non prefiguri in modo rigido la futura composizione del contingente, ma si limiti a prevedere che siano i ministeri competenti a definirne la consistenza sulla base di una reale valutazione delle effettive esigenze di funzionamento del Corpo all'interno della Croce Rossa, entro un limite minimo e massimo che sono invece prefissati.

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI dichiara di condividere la proposta del relatore, pur non potendo esimersi dal ricordare che il dicastero dell'economia aveva a suo tempo manifestato orientamenti contrari al mantenimento in vita del contingente del Corpo militare oltre la data del 31 dicembre 2015.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, invita il sottosegretario ad esprimere in modo univoco la posizione del Governo sulla proposta del relatore.

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI precisa che il parere è favorevole.

  Marco BELTRANDI (PD) rileva criticamente come, anche in questa occasione, si ripeta un copione consueto. Il Governo si presenta con proposte di riforma più o meno incisive per poi arretrare immediatamente in sede di dibattito parlamentare verso posizioni di conservazione dell'esistente. Solo così può spiegarsi il motivo per il quale il rappresentante dell'Esecutivo sia favorevole ad una proposta che evidentemente boccia una parte significativa del progetto di riforma della Croce Rossa, ovvero quella riferita alla componente militare di cui nessuno è in grado di giustificare la reale utilità, come è apparso chiaro nelle audizioni del Commissario Straordinario e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, precisa che i soggetti auditi nel corso delle audizioni informali richiamate dall'onorevole Beltrandi hanno ampiamente illustrato quanto la componente militare della Croce rossa svolga un ruolo utile ed essenziale, sia pure con argomentazioni che possono non essere da tutti condivise. Ritiene necessario svolgere tale puntualizzazione in quanto si fa riferimento ad una attività della Commissione che non ha forme di resocontazione, e pertanto occorre evitare che risulti a verbale una circostanza non veritiera.

  Marco BELTRANDI (PD) ribadisce che, a suo giudizio, nel corso delle audizioni non è stata formulata nessuna reale argomentazione valida con riferimento al mantenimento in funzione del corpo militare.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rileva come, al fine di preservare la regolarità delle procedure, non sia opportuno per la presidenza della Commissione dare per assodati elementi che sarebbero emersi durante i lavori che la Commissione svolge in sede informale, essendo questi ultimi del tutto opinabili.

  Antonio RUGGHIA (PD) si richiama alle considerazioni del collega Beltrandi, sulla necessità di non contraddire un percorso di riforma che è stato già avviato e che costituisce – proprio attraverso la previsione di una fase transitoria nel processo di trasformazione del Corpo militare – un compromesso accettabile nella salvaguardia dei diversi interessi in campo. Rileva peraltro che, in base alle notizie in suo possesso, nel corso dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo abbia assunto posizioni in parte divergenti da quelle che emergono nella proposta del Pag. 74relatore, condivisa dall'Esecutivo in questa sede.
  Esprime quindi la netta contrarietà della sua parte politica a sottrarre al transito nei ruoli civili dopo il 2015 il personale che confluisce nel contingente del Corpo militare, come invece suggerisce la proposta del relatore al punto b). Ritiene che invece la soluzione proposta nel testo attuale dello schema di decreto sia la più equilibrata, ferma restando l'attenzione del suo Gruppo verso ogni modifica che salvaguardi i più elevati livelli occupazionali possibili nel nuovo assetto organizzativo della Croce Rossa per tutto il personale, sia esso militare o civile, a tempo indeterminato ovvero precario. Formula quindi una proposta alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ribadisce la piena coerenza del comportamento e delle posizioni espresse dal Governo, già a partire dal dicembre del 2011, in relazione alla discussione di un testo di riforma della Croce Rossa presso la competente Commissione del Senato. Le stesse posizioni sono state ribadite durante l'esame del provvedimento lo scorso mese di luglio. In sintesi, vi è sempre stato un orientamento favorevole a mantenere un esiguo ma efficiente nucleo operativo all'interno del Corpo militare. Sulla sua permanenza anche oltre la data del 31 dicembre 2015 si deve però registrare la posizione contraria del Ministero dell'economia e di ciò ha ritenuto necessario informare i componenti della Commissione.

  Francesco Saverio GAROFANI (PD) osserva che nell'arco di tempo preso in considerazione dal sottosegretario vi sono state numerose novità, che possono anche giustificare ripensamenti o mutamenti delle precedenti posizioni. Non si può non evidenziare che proprio in questo periodo è in corso un processo di riduzione dello strumento militare che deve necessariamente influire anche sulla componente militare della Croce Rossa, soprattutto per evitare una dispersione di risorse sempre più scarse. In questo contesto appare condivisibile l'indicazione del Ministero dell'economia, che dovrebbe condizionare la posizione del Governo nel suo complesso.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, dichiara che gli elementi emersi nel corso dell'audizione del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, avvocato Francesco Rocca, sono apparsi particolarmente convincenti e in grado di dissipare ogni dubbio sull'approvazione della proposta presentata dal relatore, su cui dichiara il proprio voto favorevole.

  Giacomo CHIAPPORI (LNP) si interroga sulla possibilità, già in questa sede, di definire in modo preciso la consistenza del contingente di cui all'articolo 5 dello schema di decreto.

  Ettore ROSATO (PD) dichiara a nome del suo Gruppo il voto contrario, peraltro sollecitando il Governo ad una maggiore coerenza con quanto affermato nel corso dei lavori dell'omologa Commissione del Senato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi presentata dal relatore.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, dichiara quindi preclusa la votazione sulla proposta alternativa presentata dall'onorevole Rugghia.

  La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 75

7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Filippo ASCIERTO (PdL), illustrando la risoluzione a sua firma, si sofferma sull'esigenza di intervenire nell'intricata vicenda legata alla possibilità di costruzione di nuovi alloggi della Difesa.
  Rileva che tale problematica è particolarmente sentita dalle fasce più basse del corpo militare, che sono quelle che in massima parte si rivolgono alle cooperative per dar corso alle procedure di concessione e costruzione di alloggi, previste già dalla normativa attuale. Come noto il piano di costruzione di nuovi alloggi non è però mai decollato, così come la complessa procedura di valorizzazione e collocamento sul mercato di immobili della Difesa. La concretizzazione di queste procedure di tipo concessorio a favore delle cooperative già esistenti appare dunque l'unico vero sbocco possibile per risolvere un problema molto sentito, di cui si fa appunto carico la risoluzione in esame.

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulle linee di indirizzo su cui si muove la risoluzione in esame. In particolare, appaiono condivisibili le premesse, come anche il primo punto della parte dispositiva. Con riferimento agli altri impegni, ritiene invece necessarie alcune precisazioni. Sul punto b) dovrebbe eliminarsi la parola «e/o equipollente» in quanto non sarebbe riferibile ad una definita categoria di persone. Inoltre, dovrebbe integrarsi tale impegno aggiungendo, dopo le parole «e di polizia» le seguenti: «nonché le cooperative che si potrebbero costituire proprio per soddisfare, con progetti ad hoc, determinate esigenze legate ad una specifica circoscrizione alloggiativa,». Su questo aspetto, invita a ricercare un punto di equilibrio tra la tutela delle cooperative esistenti e la necessità di non frenare la libera iniziativa di altri soggetti di nuova costituzione. Infine, non appare possibile accogliere l'impegno a rilasciare concessioni di durata superiore ai trenta anni, che costituisce il limite temporale massimo previsto dal codice degli appalti. Pertanto, il terzo impegno dovrebbe essere conseguentemente riformulato.

  Filippo ASCIERTO (PdL) si riserva di valutare le proposte di riformulazione del Governo, esprimendo dubbi, in particolare, su quella riferita alle cooperative di nuova costituzione.

  Augusto DI STANISLAO (IdV) manifesta apprezzamento per l'iniziativa dell'onorevole Ascierto, che auspica sia ampiamente condivisa, soprattutto per la parte che opportunamente si fa carico di non pregiudicare la posizione e le aspettative degli aderenti a cooperative già attive che, in quanto tali, appaiono offrire maggiori garanzie di serietà.

  Marcello DE ANGELIS (PdL) ritiene che l'atto di indirizzo affronti in modo corretto un singolo aspetto specifico di una problematica che però è molto ampia e ben nota alla Commissione. Si riferisce alla questione complessa che ruota intorno alla dismissione degli alloggi della Difesa, al loro collocamento sul mercato, alla ridefinizione dei canoni degli alloggi per i conduttori aventi diritto o sine titulo, alle attività di valorizzazione degli immobili della Difesa e, in ultima analisi, al finanziamento di un programma pluriennale di costruzione di nuovi alloggi che, ove fosse conseguito l'obiettivo finale di giungere al numero di circa cinquantamila, darebbe piena soddisfazione agli aventi diritto. Come noto, tutto ciò non si è realizzato se non in minima parte.
  La vicenda connessa alle attività delle citate cooperative non è certamente estranea a tali fenomeni, soprattutto nella parte che riguarda il rilascio di concessioni per Pag. 76costruire su terreno demaniale militare. Auspica quindi che questa sia l'occasione per una riflessione di ampio respiro su tali problematiche.

  Antonio RUGGHIA (PD) condivide lo spirito che anima l'atto di indirizzo, che certamente richiede di essere preso in considerazione in modo serio e senza dimenticare il quadro di insieme nel quale tale problematica si muove. Occorre naturalmente verificare se la risoluzione impatti, e in quale misura, sull'attuale normativa concernente gli alloggi, le attività di concessione per la costruzione di nuove unità abitative e sull'esigenza di preservare le posizioni delle cooperative già in essere.

  Filippo ASCIERTO (PdL) auspica che la discussione possa produrre una riflessione approfondita, sia pure in tempi compatibili con l'approvazione della risoluzione in tempi rapidi.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare.
Atto n. 500.
(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Pier Fausto RECCHIA (PD) osserva che lo schema di decreto su cui la Commissione difesa è chiamata ad esprimere rilievi costituisce un provvedimento di particolare interesse, poiché la stessa non ebbe modo di pronunciarsi sullo schema recante il codice dell'ordinamento militare, mentre ha potuto esaminare il primo schema di decreto correttivo.
  Anche in questo caso vi sono numerosissimi interventi, che incidono su oltre 140 articoli. Fa, dunque, presente che si limiterà a esaminare esclusivamente i punti di maggiore interesse o che presentano profili problematici, rinviando alla dettagliata relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo ed alla documentazione degli Uffici per l'esame puntuale delle modifiche apportate al codice.
  Ricorda, quindi, i presupposti normativi del provvedimento in esame, anch'esso adottato – come il precedente – in virtù della delega cosiddetta «taglia-leggi», conferita dalla legge di semplificazione per il 2005 che consente di adottare disposizioni di riassetto, oltre che integrative o correttive, dei decreti legislativi precedentemente emanati in forza della delega principale (comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005). Osserva, inoltre, che il potere legislativo delegato di tipo correttivo e integrativo consente di: eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate; perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale; recepire lo ius superveniens che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice.
  In estrema sintesi, segnala che le modifiche al codice possono essere raggruppate in cinque tipologie: modifiche volte semplicemente a mutare la denominazione di organi o strutture della Difesa, in conseguenza del riassetto organizzativo determinato in via regolamentare; modifiche che determinano una mera ricollocazione delle disposizioni già presenti nel codice, al fine di rendere più corretta la partizione del testo; modifiche che intendono Pag. 77riprodurre in modo corretto disposizioni che erano state già state recepite nel testo codicistico, ma in modo imperfetto; modifiche che introducono nel codice lo ius superveniens, ovvero disposizioni che sono state approvate o messe a regime successivamente all'adozione del primo decreto correttivo, e che non sono state formulate in termini di novella al codice medesimo; infine, modifiche di coordinamento normativo della disciplina codicistica.
  Rileva, quindi, che lo schema di decreto in esame si compone di 11 articoli. Con riguardo agli interventi operati dall'articolo 1, richiama le modifiche all'articolo 52, per rendere valutabile ai fini dell'anzianità dei magistrati militari, il servizio prestato presso altre magistrature e, dunque, non solo presso la magistratura ordinaria e la Corte dei Conti, come erroneamente è attualmente previsto, essendo stata riprodotta una legge adottata prima dell'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali. Analogamente, viene attualizzata la previsione originaria circa l'elenco di coloro che non possono svolgere le funzioni di giudice militare in tribunale (articolo 54) e in corte militare di appello (articolo 57). Nel richiamare, poi, l'attenzione sull'introduzione dell'articolo 92-bis, osserva che lo schema di decreto legislativo non tiene ovviamente conto delle norme approvate con il decreto-legge cosiddetto «spending review» (decreto-legge n. 95 del 2012), essendo quest'ultimo successivo alla fase di redazione dello schema in esame. L'introduzione nel testo codicistico del nuovo articolo 92-bis – che reca iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani, ovvero la cosiddetta «mini naja» – si giustifica in quanto tale istituto non ha più carattere sperimentale, ma permanente, così come il suo finanziamento. Infatti, la legge di stabilità per il 2012 ne confermava la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevedeva una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013. Evidenzia, tuttavia, che il riassetto di questa disciplina non appare realizzato in modo compiuto. Se da una parte si sopprimono le norme che disciplinano l'istituto per farle confluire nel codice, dall'altro lato – come nota anche il Consiglio di Stato – si introduce, in separata sede un nuovo articolo 565-bis al solo scopo di effettuare un rinvio alla norma recante la dotazione finanziaria, che rimane invece esterna al codice e resta in vita, sia pure al solo scopo di indicare i relativi oneri. Ciò appare ancora più singolare, se si tiene conto che su questa autorizzazione di spesa è anche intervenuto il citato decreto-legge spending review, che ha ridotto di 5,6 milioni di euro il precedente finanziamento. Al riguardo invita, dunque, il Governo a valutare l'esigenza di introdurre l'intera disciplina nell'ambito di un unico articolo all'interno del codice, anche con riguardo alla dotazione finanziaria prevista per la mini-naja dalla disciplina vigente, con conseguente abrogazione delle norme che riguardano il finanziamento di tale istituto.
  La modifica all'articolo 111 del codice è finalizzata a specificare le funzioni di polizia dell'alto mare e, più in generale, degli spazi marittimi internazionali, demandate alle navi da guerra. In particolare, viene esplicitato che tra i compiti demandati alla Marina militare dalle fonti normative di diritto interno e da quelle di diritto internazionale rientra sicuramente le funzioni di polizia per la salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria. Su tale affermazione chiede un conforto al rappresentante del Governo riguardo al fatto che con tale precisazione non venga operata alcuna innovazione sostanziale alla disciplina previgente.
  Si sofferma, quindi, sulla modifica relativa alla disciplina delle scuole militari, riferita agli articoli 215 e 218 del codice. Si tratta invero di un mero intervento di ricollocazione di una disposizione che era già presente nel codice, al fine di rendere più corretta la partizione del testo. Tuttavia, come noto, l'articolo 11 del decreto-legge sulla Spending review prevede l'adozione di regolamenti di delegificazioni finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Al riguardo, ricorda come, in relazione all'articolo 11, comma 2 del citato decreto-Pag. 78legge, questa Commissione abbia approvato un parere recante un'osservazione finalizzata ad assicurare il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e istituti militari) e un adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi di tali istituti. Peraltro, anche il disegno di legge di revisione dello strumento militare, attualmente all'esame del Senato, prevede la ridefinizione delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Appare, pertanto, opportuno che il Governo operi una verifica sulla compatibilità della normativa sulle scuole militari dettata dal codice, con la previsione di cui al citato articolo 11.
  Venendo all'articolo 2 dello schema di decreto, rileva che deriva da ius superveniens la modifica dell'articolo 307, relativo alla dismissione degli immobili della Difesa, finalizzata ad introdurre il comma 11-bis al fine di operare un rinvio alle varie fonti normative in materia che si sono via via prodotte e stratificate. Va però notato che la normativa relativa alla dismissione degli immobili del Ministero della difesa è stata di recente ulteriormente novellata dall'articolo 23-ter, commi 2 e 8-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, entrato in vigore successivamente alla predisposizione dello schema di decreto in esame. Anche in tal caso, rivolge al Governo una richiesta volta a verificare la necessità di far riferimento a tale disposizione normativa, valutando altresì la necessità di un ulteriore coordinamento interno, conseguente all'abrogazione dell'articolo 314 del codice.
  Si sofferma poi sulla modifica dell'articolo 363, concernente disposizioni applicabili al Ministero della difesa in materia di disciplina ambientale marina, che introduce una norma con cui si esclude l'applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2010 (politica per l'ambiente marino) alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Sul punto rivolge al rappresentante del Governo un invito a precisare la portata della disposizione, che in prima battuta appare non del tutto coerente con il comma 1 del medesimo articolo, riferito al combustibile delle navi da guerra.
  Passando all'articolo 4 dello schema, evidenzia, in particolare, che viene riprodotto nel codice, all'articolo 625, un richiamo espresso ai principi e i criteri di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro») che per la prima volta ha riconosciuto espressamente la specificità del ruolo delle Forze armate.
  Sottolinea, inoltre, la novella al comma 4 dell'articolo 788 del codice che interviene sulla disciplina concernente lo status giuridico degli allievi delle scuole militari. La modifica è finalizzata a prevedere che la ferma volontaria triennale per il completamento degli studi presso le scuole militari sia considerata a tutti gli effetti come periodo di effettivo servizio militare, valutabile nei pubblici concorsi, ai sensi dell'articolo 2050, nonché valido agli effetti dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale del settore pubblico (articolo 2052). Ciò in ragione dell'esigenza di coordinamento con il comma 5 dell'articolo 627, che ricomprende gli allievi delle scuole nella categoria dei militari di truppa e con l'articolo 621, comma 3, che prevede che «lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento». Al riguardo, ricorda che la Commissione difesa, nella seduta del 1o agosto 2012, in sede di espressione del parere sul decreto-legge sulla Spending review aveva evidenziato proprio l'opportunità di dare adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi, anche al fine di prevedere che il servizio da loro prestato presso le scuole militari costituisca rapporto di servizio militare a tempo determinato. Chiede, dunque, al Governo di chiarire se tale disposizione vada incontro alle esigenze espresse nel citato parere parlamentare, e se da ciò discendano effetti onerosi, anche in ragione del fatto che non viene specificata la decorrenza della disposizione, che dunque appare applicabile a tutti coloro che hanno contratto la ferma volontaria triennale. Pag. 79
  Evidenzia, inoltre, che la modifica sull'articolo 796, concernente il transito tra i ruoli del personale militare, nel ricollocare in maniera pertinente le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 797 del codice, non reca una corrispondente modifica ai richiami interni ai commi 2 e 3. Anche su questo punto occorrerebbe, dunque, una verifica da parte del Governo sulla necessità della correzione proposta.
  Da ultimo, si segnala la modifica all'articolo 1369, in merito alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, volta a precisare che ai fini del beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, non rileva l'eventuale sanzione disciplinare del richiamo. Tale novella viene giustificata con la necessità di coordinamento con quanto stabilito in materia di richiamo dall'articolo 1359, recentemente modificato dal decreto legislativo correttivo n. 20 del 2012 proprio per precisare il carattere meramente verbale del rimprovero che, in quanto tale, non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o trascrizione. Tale modifica appare conforme alle osservazioni espresse a livello parlamentare, nonché dal Consiglio di Stato in occasione dell'esame del primo schema di decreto correttivo. I citati organi avevano, infatti, rilevato la necessità di coordinare tale novella con le altre disposizioni del codice che, nel presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno disponevano la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della misura disciplinare del rimprovero (articolo 1360, comma 1), nonché la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare (articolo 1369).
  Osserva, quindi, che lo schema di decreto in esame, mentre accoglie la necessità di eliminare la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare; non interviene però sulla normativa vigente in materia di rimprovero. Resta, infatti, immutata la disposizione del codice sulla rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della sanzione del rimprovero. Al riguardo, invita il Governo a dar seguito alle osservazioni del Consiglio di Stato, circa il fatto che la sanzione del richiamo non può rilevare ai fini della inflizione della sanzione del rimprovero occorrendo a tal fine una riformulazione anche del comma 1, dell'articolo 1360 del codice.
  Rileva, poi, che l'articolo 5 dello schema di decreto interviene sull'articolo 1351 del codice, concernente il conferimento di incarichi di docenza civile nelle scuole militari, mentre gli articoli 6 e 7 intervengono sui libri sesto e settimo del codice, concernenti, rispettivamente il trattamento economico, l'assistenza e il benessere del personale militare (libro sesto) ed il trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio (libro settimo).
  Con riferimento alla modifica dell'articolo 1809 del codice, concernente l'indennità di servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche con diverse finalità, cita il parere del Consiglio di Stato che recita testualmente: «il complesso delle modificazioni ivi introdotte all'articolo 1809 del Codice appaia poco congruente e con la generale parificazione ai militari di truppa e con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Infatti, la parificazione dei graduati ai sottoufficiali ai fini dei commi 6 e 9 dell'articolo 1808 del codice comporta un aumento indiretto di spesa.» Tali aspetti dovrebbero essere pertanto oggetto di chiarimento da parte del rappresentante del Governo.
  Quanto all'articolo 8, dello schema di decreto, evidenzia la modifica dell'articolo 2085, concernente la disciplina delle sanzioni penali poste a carico dei funzionari dello Stato. La disposizione sopprime la punibilità della condotta descritta alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2085 (ovvero di chi illecitamente «autorizza o ammette alla dispensa») in quanto, come precisato dal Governo, fattispecie identica alla condotta descritta alla precedente lettera d) (quella di chi illecitamente «autorizza Pag. 80o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva»). Viene, invece, precisata che la punibilità riguarda la condotta di chi illecitamente autorizza o ammette «ritardi o rinvii». Osserva, tuttavia, che la fattispecie penale che si introduce non risulta espressamente contemplata dalla originaria normativa, confluita nel codice (articolo 144 del decreto legislativo n, 237 del 1964) e, pertanto, ritiene che anche con riguardo a tale proposta di modifica il Governo fornisca un chiarimento.
  Quanto all'articolo 9 dello schema di decreto, esso reca la novella dell'articolo 2268 del codice, sia per prevedere nuove abrogazioni, sia per disporre la riviviscenza di disposizioni in tutto o in parte precedentemente abrogate ma adesso ritenute nuovamente vigenti. Su tale aspetto il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare che: «la reviviscenza non sembra ammissibile, fatta salva l'eccezionale ipotesi – da valutarsi comunque sotto il profilo della ragionevolezza – della reintroduzione, a seguito dell'abrogazione della abrogazione, del testo originariamente vigente, con effetto volutamente retroattivo». Dubbi sono in particolare manifestati per il caso di reviviscenza di norma onerosa. In particolare, l'articolo 9 richiama in vita il secondo comma dell'articolo 27 della legge n. 187 del 1976, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché l'articolo 11 del Regio decreto n. 1302 del 1934, sull'indennità di volo per l'Aeronautica. Nella relazione tecnica viene però precisato che si tratta di oneri riconducibili alle disposizioni originarie e quindi preesistenti all'emanazione del codice e del presente correttivo, in forza dell'articolo 2186 del codice medesimo.
  Quanto all'articolo 10 dello schema di decreto, esso reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, mentre l'articolo 11 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In conclusione, segnala come il Consiglio di Stato abbia rilevato anche l'assenza di altre disposizioni che sarebbero invece dovute essere presenti nel testo. Su tale aspetto rinvia al parere reso da tale organo, limitandosi a richiamare, data la rilevanza della normativa cui si riferisce, il suggerimento del Consiglio circa la riscrittura dell'articolo 1907, al fine di far confluire in esso la disciplina sostanziale dell'istituto sugli indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio, attualmente recata dall'articolo 603, unitamente ai profili finanziari.

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI si riserva di fornire nel prosieguo della discussione gli elementi di chiarimento sollecitati dal relatore. In prima battuta si limita a ricordare che gli interventi più significativi sono raggruppabili in alcune tipologie.
  In primo luogo vi sono gli interventi volti all'eliminazione di errori materiali di scrittura, di rinvio o di riassetto della normativa primaria previgente. Si tratta, in particolare, dell'articolo 52, relativo alla valutazione dei servizi prestati dai magistrati militari; degli articoli 54 e 57, concernenti la disciplina dei tribunali militari e della Corte militare d'appello; dell'articolo 111, in tema di competenze particolari della Marina militare; dell'articolo 153, sui reparti elicotteri; dell'articolo 215, che disciplina il funzionamento degli istituti militari; dell'articolo 499, sugli indennizzi per requisizioni; dell'articolo 532, in tema di responsabilità del personale militare; dell'articolo 546, relativo al servizio del vitto; dell'articolo 553, che reca norme in materia di spese di natura riservata; dell'articolo 650, sui titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie; dell'articolo 724, che disciplina le ferme obbligatorie dei piloti militari della Marina; dell'articolo 788, che reca norme in materia di servizio presso le scuole militari; degli articoli 833 e 833-ter, che disciplinano rispettivamente i transiti ai ruoli speciali dei corpi logistici dell'Esercito e quelli al ruolo speciale dell'Aeronautica; dell'articolo 895, sulle attività extraprofessionali Pag. 81consentite; degli articoli 1361 e 1369, che recano disposizioni in tema di sanzioni disciplinari; dell'articolo 1403, che stabilisce la composizione del consiglio dell'Ordine militare d'Italia; dell'articolo 1531, sulle docenze di materie non militari; dell'articolo 1798, riguardante le retribuzioni degli allievi delle scuole militari; degli articoli 1808 e 1809, in tema di trattamento economico e previdenziale per lungo servizio estero, ordinario e diplomatico; dell'articolo 1914, in materia di indennità supplementare; degli articoli 2140, 2143, 2143-bis e 2161, che disciplinano lo stato del personale della Guardia di finanza; dell'articolo 2239, che reca la disciplina transitoria sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica; degli articoli 2268 e 2270, che recano reviviscenze di fonti relative a indennità di volo dei sottufficiali dell'Aeronautica e regime transitorio degli avanzamenti nei ruoli speciali;
  Vi sono poi modifiche rese necessarie per consentire l'inserimento di norme sopravvenute in materie d'interesse istituzionale. Al riguardo, segnala che gli interventi hanno riguardato il riallineamento di varie disposizioni all'evoluzione ordinamentale intervenuta o in atto del Dicastero (articoli 10, 47, 251, 306, 307, 324, 636, 833-bis, 1930, 1939, 1940, 1943, 1968, 1982, 1992, 1993, 1998); il supporto degli organi tecnici delle Forze armate alle Forze di Polizia (articolo 45); la cosiddetta «mini naja» (articolo 92-bis); le opere destinate alla difesa nazionale (articolo 233); i diritti aeroportuali (articolo 238); la valorizzazione e dismissione di beni immobili (articolo 307); la disciplina dell'ambiente marino (articolo 363); i pignoramenti e sequestri dei fondi per il pagamento di spese militari (articolo 527); l'informatizzazione del Ministero (articolo 528); la disciplina dell'attività negoziale (articolo 534); la semplificazione delle procedure per i programmi d'investimento (articolo 537-bis); la specificità (articolo 625); l'obbligo di fruire di vitto e alloggio dell'Amministrazione durante le trasferte (articoli. 1896, 1823 e 2154); la trasmissione delle liste di leva (articolo 1937); il finanziamento dello sviluppo tecnologico aeronautico (articolo 2195-bis); i trasferimenti a domanda di ufficiali e sottufficiali ad altre Pubbliche Amministrazioni nel triennio 2012-2014 (articolo 2231-bis); le assunzioni di personale negli stabilimenti e arsenali per il triennio 2012-2014 (articoli 2259-bis); i limiti per la costituzione della posizione assicurativa (articolo 2264-bis).
  Si sofferma, infine, sulle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, rilevando che tale organo si è espresso in maniera favorevole, con osservazioni, indicazioni e suggerimenti di natura essenzialmente formale, risultanti ad un primo esame per la maggior parte condivisibili e che, comunque, costituiscono oggetto di puntuale approfondimento con le altre Amministrazioni coinvolte nell’iter formativo.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare».
C. 5428, approvata dalla 4a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 settembre 2012.

  Il sottosegretario Gianluigi MAGRI si richiama alle posizioni espresse nell'omologa Commissione del Senato, ribadendo il convinto sostegno dell'Esecutivo alla iniziativa legislativa in esame.

Pag. 82

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

Pag. 83